Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 26 novembre 2003 |
Inclusione della sostanza attiva Coniothyrium minitans nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/79/CE della Commissione del 13 agosto 2003. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e, in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2003/79/CE del 13 agosto 2003, che modifica l'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive; Tenuto conto che la Germania, Stato membro relatore, designato per lo studio della sostanza attiva Coniothyrium minitans, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione; Considerato che la relazione di valutazione e' stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 4 luglio 2003; Considerato che dal riesame relativo alla sostanza attiva Coniothyrium minitans non sono emersi problemi o insorte questioni che abbiano richiesto la consultazione dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva (Coniothyrium minitans, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/79/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che per i microrganismi non sono ancora stati adottati i principi uniformi, e' opportuno che, nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri applichino le disposizioni generali dell'art. 4 della direttiva; Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/79/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di adozione della direttiva 2003/79/CE; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva Coniothyrium minitans e' iscritta, fino al 31 dicembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Coniothyrium minitans, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2004, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio 2004. 4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti, Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2004 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2005, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 4. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti Coniothyrium minitans, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2004. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2006. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 26 novembre 2003 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti 13 gennaio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 3 |
| Allegato Nell'allegato I e' aggiunta, al fondo della tabella, la seguente sostanza:
----> Vedere tabella a pag. 19 della G.U. <---- |
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