IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e in particolare, l'art. 1, lettera dd); Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e l'Aeronautica, nonche' per i reparti a terra della Marina militare; Vista la legge 5 febbraio 1988, n. 22, contenente disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante disciplina dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte dello Stato e degli enti pubblici; Viste le disposizioni sul servizio territoriale e di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973; Considerata l'opportunita' di dotare la Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria della bandiera di istituto militare; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: E' concessa la bandiera di istituto militare alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2004 CIAMPI Martino, Ministro della difesa |