Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004
Concessione della bandiera di istituto militare alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e in particolare, l'art. 1, lettera dd);
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e l'Aeronautica, nonche' per i reparti a terra della Marina militare;
Vista la legge 5 febbraio 1988, n. 22, contenente disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante disciplina dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte dello Stato e degli enti pubblici;
Viste le disposizioni sul servizio territoriale e di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;
Considerata l'opportunita' di dotare la Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria della bandiera di istituto militare;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
E' concessa la bandiera di istituto militare alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2004
CIAMPI
Martino, Ministro della difesa
 
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