Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 gennaio 2004
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Roma.

IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Roma
Vista la legge n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Visto il decreto ministeriale n. 687/1996 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro della direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;
Vista la circolare del Ministero della previdenza sociale n. 39/1997;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge n. 142/2001;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002;
Vista la legge n. 30/2003;
Visto il decreto legislativo n. 276/2003;
Vista la convenzione della direzione provinciale del lavoro di Roma del 25 novembre 2003 con cui e' stato istituito l'osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio;
Visto il precedente decreto di questo ufficio sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;
Ritenuto di dover procedere alla revisione delle tariffe di facchinaggio riferite ai lavori in economia;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nelle riunioni del 20 novembre 2003, del 17 dicembre 2003 e del 22 dicembre 2003;
Sentito l'osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio nelle riunioni del 17 dicembre 2003 e del 19 gennaio 2004 in cui il direttore dell'ufficio, nel richiamare le novita' introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003, rappresenta l'opportunita' di introdurre, in via sperimentale, anche una tariffa oraria di facchinaggio;
Premesso l'impegno a verificare alla data del 31 dicembre 2004 l'incidenza della tariffa oraria sull'andamento occupazionale del settore;
Considerati i seguenti indicatori economici:
gli indici ISTAT al costo della vita per il periodo 1998-2003;
il tasso di inflazione programmato per il prossimo biennio;
l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;
Decreta:
1. La tariffa minima inderogabile per prestazioni di facchinaggio dalle quattro alle otto ore giornaliere e' di Euro 102,09 a decorrere dal 1° marzo 2004 e di Euro 117,13 a decorrere dal 1° marzo 2005.
2. La tariffa minima inderogabile per prestazioni pari a quattro ore giornaliere e' di Euro 66,35 a decorrere dal 1° marzo 2004 e di Euro 76,20 a decorrere dal 1° marzo 2005.
3. La tariffa minima inderogabile per prestazioni lavorative inferiori alle quattro ore giornaliere e' di Euro 17,04, in ragione di ora, a decorrere dal 1° marzo 2004.
4. La tariffa per lavoro straordinario, per prestazione lavorativa superiore alle otto ore giornaliere, e' di Euro 17,22 con decorrenza 1° marzo 2004 e di Euro 19,76 con decorrenza 1° marzo 2005, in ragione di ora.
5. Per il lavoro festivo e' prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3.
6. Per il lavoro notturno e' prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 gennaio 2004
Il dirigente: Corsi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone