IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Roma Vista la legge n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio; Visto il decreto ministeriale n. 687/1996 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro della direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione; Vista la circolare del Ministero della previdenza sociale n. 39/1997; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la legge n. 142/2001; Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002; Vista la legge n. 30/2003; Visto il decreto legislativo n. 276/2003; Vista la convenzione della direzione provinciale del lavoro di Roma del 25 novembre 2003 con cui e' stato istituito l'osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio; Visto il precedente decreto di questo ufficio sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio; Ritenuto di dover procedere alla revisione delle tariffe di facchinaggio riferite ai lavori in economia; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nelle riunioni del 20 novembre 2003, del 17 dicembre 2003 e del 22 dicembre 2003; Sentito l'osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio nelle riunioni del 17 dicembre 2003 e del 19 gennaio 2004 in cui il direttore dell'ufficio, nel richiamare le novita' introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003, rappresenta l'opportunita' di introdurre, in via sperimentale, anche una tariffa oraria di facchinaggio; Premesso l'impegno a verificare alla data del 31 dicembre 2004 l'incidenza della tariffa oraria sull'andamento occupazionale del settore; Considerati i seguenti indicatori economici: gli indici ISTAT al costo della vita per il periodo 1998-2003; il tasso di inflazione programmato per il prossimo biennio; l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001; Decreta: 1. La tariffa minima inderogabile per prestazioni di facchinaggio dalle quattro alle otto ore giornaliere e' di Euro 102,09 a decorrere dal 1° marzo 2004 e di Euro 117,13 a decorrere dal 1° marzo 2005. 2. La tariffa minima inderogabile per prestazioni pari a quattro ore giornaliere e' di Euro 66,35 a decorrere dal 1° marzo 2004 e di Euro 76,20 a decorrere dal 1° marzo 2005. 3. La tariffa minima inderogabile per prestazioni lavorative inferiori alle quattro ore giornaliere e' di Euro 17,04, in ragione di ora, a decorrere dal 1° marzo 2004. 4. La tariffa per lavoro straordinario, per prestazione lavorativa superiore alle otto ore giornaliere, e' di Euro 17,22 con decorrenza 1° marzo 2004 e di Euro 19,76 con decorrenza 1° marzo 2005, in ragione di ora. 5. Per il lavoro festivo e' prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3. 6. Per il lavoro notturno e' prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 26 gennaio 2004 Il dirigente: Corsi |