Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti

1. Il mandato del Consiglio nazionale degli utenti (C.N.U.), istituito dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita), scade il 10 aprile del 2004.
2. I consiglieri del C.N.U. sono nominati dalla Autorita' in base al disposto del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, di cui alla delibera n. 54/1999 del 5 maggio 1999, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999), come integrata e modificata dalla delibera n. 310/99 del 2 dicembre 1999, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 343 del 1999), con le modalita' di cui ai seguenti punti.
3. Il termine di trenta giorni per gli adempimenti di cui all'art. 3, lettera a) del citato regolamento decorre dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Le associazioni delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi procedono agli anzidetti adempimenti, comunicando all'Autorita' la designazione dei candidati, corredata dalla dichiarazione in ordine al possesso dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, del citato regolamento, debitamente autenticata e sottoscritta da parte dei legali rappresentanti delle associazioni stesse; in caso di designazione congiunta, da parte dei singoli rappresentanti delle associazioni apparentate.
5. L'Autorita' provvede alla nomina dei consiglieri nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 3, dopo avere proceduto alla verifica dei titoli necessari alla designazione.
6. Avverso l'eventuale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, in conformita' a quanto dispone l'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. La comunicazione di cui al punto 4 deve pervenire, entro il termine di cui al punto 3, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio relazioni istituzionali - 00187 Roma, via delle Muratte n. 25.
 
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