Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 gennaio 2004 |
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2004, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. (Decreto n. 10328). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2004, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 2004, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2004 Il Ministro: Tremonti |
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