Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 gennaio 2004
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2004, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. (Decreto n. 10328).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2004, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 2004, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2004
Il Ministro: Tremonti
 
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