Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 23 gennaio 2004
Integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03. (Deliberazione n. 02/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 gennaio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2003, n. 151/03;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 155/03;
Considerato che:
con deliberazione n. 151/03, l'Autorita' ha previsto che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) individui soggetti disponibili alla prestazione del servizio di interrompibilita' istantaneo e con preavviso secondo modalita' non discriminatorie per un periodo minimo di tre anni;
la valorizzazione del servizio di interrompibilita' istantaneo e' stata fissata dall'Autorita' per un periodo di tre anni ai sensi del punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 151/03 sulla base della richiesta da parte del Gestore della rete di una quantita' di 1750 mw, mentre il corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilita' con preavviso e' stato definito per il solo anno 2004 ai sensi del punto 5 del medesimo dispositivo in quanto l'ammontare richiesto dal medesimo Gestore, pari a 1750 mw per l'anno 2004, puo' incrementarsi, negli anni successivi fino a raggiungere il valore previsto di 2500 mw; previa verifica delle esigenze di riserva per il sistema elettrico nazionale;
con lettera in data 22 gennaio 2004, protocollo n. AD/P2004000009, il Gestore della rete, ha comunicato all'Autorita' in merito ai servizio di interrompibilita' con preavviso, tra l'altro, che: «... la situazione di criticita' del sistema elettrico per il prossimo triennio, la situazione di incertezza che sembra prospettarsi, con possibile non partecipazione di operatori alla procedura per la fornitura del servizio di interrompibilita' con preavviso, desta preoccupazione al fine di poter perseguire l'obiettivo della societa' di garantire la sicurezza del sistema elettrico».
Ritenuta la necessita' e l'urgenza d'integrare la deliberazione n. 151/03 al fine di non pregiudicare la sicurezza del sistema elettrico nazionale prevedendo che la remunerazione del servizio di interrompibilita' con preavviso avvenga anche per gli anni successivi all'anno 2004 ad un corrispettivo unitario pari a quello individuato per l'anno 2004; tale corrispettivo potra' essere incrementato solo nel caso in cui l'esito delle verifiche condotte entro il 30 novembre dell'anno precedente dimostri l'esistenza di condizioni eccezionali tali da richiedere un eventuale aumento dei valori delle quantita' e della remunerazione posti alla base del medesimo servizio;
Delibera:
Di integrare il dispositivo della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03, con il seguente punto:
«5-bis. Per gli anni 2005 e 2006 il corrispettivo unitario a remunerazione del servizio di interrompibilita' e' pari al corrispettivo di cui al precedente punto 4. Tale corrispettivo potra' essere incrementato solo nel caso in cui l'esito delle verifiche condotte entro il 30 novembre dell'anno precedente dimostri l'esistenza di condizioni eccezionali tali da richiedere un eventuale aumento dei valori delle quantita' e della remunerazione posti alla base del medesimo servizio».
Di trasmettere il presente provvedimento alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza dalla data della pubblicazione.
Milano, 23 gennaio 2004
Il presidente: Ortis
 
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