Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 29 gennaio 2004 |
Modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000; Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001; Considerato che, per effetto della conclusione delle procedure di cessione, da parte di Enel S.p.a., della capacita' produttiva di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si e' ridotto a 0,1 GWh il livello di consumo minimo necessario per il diritto alla qualifica di cliente idoneo, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5-bis del medesimo decreto, come modificato dall'art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Tenuto conto dei principi e delle disposizioni della direttiva europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2003, da recepire entro il 1° luglio 2004, in materia di ulteriori gradi di apertura del mercato libero; Vista la delibera n. 20/03 del 13 marzo 2003 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalita' per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione; Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 199) concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004; Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003) concernente l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente Unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 e direttive alla medesima societa', ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalita' di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa societa' alle procedure per l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' e quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive; Viste le deliberazioni n. 151/03 del 12 dicembre 2003, e n. 153/03 e n. 155/03 del 17 dicembre 2003, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas concernenti la fornitura e la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, nell'ambito della riserva generale di sistema; Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni per il collocamento sul mercato nell'anno 2004, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, nonche' la necessita' di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 1605/03 del 4 febbraio 2003, prevedendo la partecipazione alla procedure di collocamento in questione dell'Acquirente Unico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, secondo il principio di equa ripartizione della capacita' complessiva tra mercato vincolato e mercato libero dell'energia elettrica; Tenuto conto che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, con lettera del 25 settembre 2003, ha indicato in 4.600 MW la capacita' produttiva, relativa all'energia in parola, assegnabile per l'anno 2004; Ritenuto opportuno, in relazione all'ulteriore grado di apertura del mercato prodottosi a partire dal 29 aprile 2003, individuare modalita' di assegnazione che consentano la piu' ampia partecipazione ed evitino fenomeni di rialzo dei prezzi, nonche' condizioni di cessione che riflettano il costo di produzione dell'energia elettrica, definito sulla base dei parametri gia' utilizzati per le precedenti assegnazioni dell'energia in parola, da aggiornare in base agli adeguamenti dei costi unitari variabili riconosciuti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e, a partire dalla piena operativita' del mercato elettrico e dell'ulteriore apertura del mercato libero, tenendo conto anche dell'andamento dei prezzi dell'energia; Considerato che nell'anno 2002, il rapporto fra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilita' totale per il sistema elettrico nazionale pari alla produzione netta piu' le importazioni nette e' risultato uguale al 67,9%; Considerato che i valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione, e spese generali connesse, nonche' per il costo di impianto sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla Cassa conguaglio con cadenza annuale; Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato; Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000; Ritenuto opportuno fare salva la possibilita' di emanare con successivi provvedimenti disposizioni per la vendita dell'energia elettrica di cui al presente decreto, nell'ambito di una quota attribuibile su base non annuale, anche in relazione agli ulteriori gradi di apertura del mercato; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai commi seguenti. 2. «Acquirente Unico» e' la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999. 3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della capacita' produttiva disponibile. 4. «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. 5. «Banda» e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile, di durata annuale o mensile. 6. «Capacita' produttiva assegnabile» e' la capacita' complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica. 7. «Capacita' produttiva non assegnabile» e' la capacita' di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, non programmabile neppure su base statistica. 8. «Decreto legislativo n. 79/1999» e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 9. «Gestore della rete» e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999. 10. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi. |
| Art. 2. Procedure di vendita 1. Per l'anno 2004, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, previa ripartizione della capacita' assegnabile fra mercato libero e mercato vincolato, mediante procedure di assegnazione, disciplinate dall'autorita' secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalita' comunicate al Ministero delle attivita' produttive. 2. L'autorita' provvede a disciplinare le procedure di cui al comma 1 secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari, indicando altresi' modalita' e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999. 3. Le procedure di assegnazione sono effettuate, sulla base delle bande di capacita', come definite dall'art. 3, comma 1, per forniture mensili o plurimensili per una capacita' di almeno 200 MW e per forniture annuali per la capacita' rimanente. 4. Alle procedure di assegnazione possono partecipare, secondo quanto previsto all'art. 3: a) i clienti idonei, singoli o associati, i cui consumi, misurati in un unico punto del territorio nazionale, destinati alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 0,1 GWh, nonche' i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi i medesimi consumi sopra specificati; b) l'Acquirente Unico nella funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati. 5. I clienti idonei di cui al comma 4, lettera a), attestano il possesso del requisito di idoneita' mediante i dati riferiti ai consumi dell'anno solare 2003, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal distributore ovvero tramite l'autocertificazione prevista dalla delibera dell'Autorita' n. 20/03 del 13 marzo 2003, dichiarando altresi' di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 79/1999. |
| Art. 3. Capacita' produttiva assegnabile 1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale, per la produzione da fonti non programmabili, definisce la capacita' produttiva assegnabile con continuita' per l'anno 2004 e la suddivide in bande di ampiezza fissa di 1 MW in ciascuna ora, al fine dell'assegnazione per forniture annuali e per forniture mensili o plurimensili secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3. 2. Una quota pari all'80% della capacita' produttiva assegnabile destinata a forniture annuali e la capacita' produttiva assegnabile destinata a forniture mensili o plurimensili di cui all'art. 2, comma 3, sono assegnate ai clienti idonei del mercato libero di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 2. 3. Una quota pari al 20% della capacita' produttiva assegnabile destinata a forniture annuali e' assegnata all'Acquirente Unico. 4. Le richieste dei clienti di cui al comma 2 sono avanzate dagli stessi sulla base della potenza media autocertificata prelevata nell'anno precedente, determinata dividendo l'energia complessivamente consumata nell'anno 2002 per le ore dell'anno medesimo. 5. Il Gestore della rete attribuisce la quota di capacita' di cui al comma 2 sulla base delle singole richieste avanzate per conto dei clienti idonei ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla capacita' assegnabile, secondo quote di capacita' proporzionalmente ridotte in base alla potenza media delle singole richieste, di cui al comma 4. 6. Il Gestore della rete provvede ad effettuare controlli sulla veridicita' dei contenuti delle autocertificazioni di cui all'art. 2, comma 5 e comma 4 del presente articolo, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'Acquirente Unico e dei distributori. L'esito negativo dei controlli comporta l'annullamento dei diritti del cliente interessato relativi alla capacita' assegnata e alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione e la riassegnazione da parte del Gestore della rete, con le medesime procedure di cui al comma 5, della capacita' cosi' resasi disponibile. 7. Ulteriori disposizioni possono essere emanate in corso d'anno per l'assegnazione della capacita' produttiva assegnabile per forniture mensili o plurimensili, in relazione all'ulteriore grado di apertura del mercato libero. 8. La capacita' produttiva non assegnabile e' attribuita al mercato vincolato, alle condizioni di cui all'art. 4, fino alla completa operativita' del mercato elettrico. |
| Art. 4. Condizioni economiche per l'assegnazione 1. Le assegnazioni di cui all'art. 2 sono effettuate dal Gestore della rete al prezzo pari alla somma delle seguenti componenti: a) del 67,9% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combutibili fossili commerciali, come definito in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorita' in vigore; b) del 100% del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2 della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1° gennaio-31 dicembre 2002, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico. 2. Il prezzo di cui al comma 1 e' adeguato nel corso dell'anno in base agli aggiornamenti trimestrali della componente di cui al comma 1, lettera a); dal 1° luglio 2004, tale adeguamento sara' effettuato sulla base di un indice che terra' conto, in misura paritetica, dell'andamento della componente di cui al comma 1, lettera a) e dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 199). |
| Art. 5. Copertura dei costi 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita', nel determinare il corrispettivo dovuto al Gestore stesso per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legislativo n. 79/1999, include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure di assegnazione di cui agli articoli precedenti. |
| Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2004 Il Ministro: Marzano |
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