Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2004 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 15 gennaio 2004 |
Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Visti l'art. 2, comma 1, lettera b) e l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevedono tra i compiti attribuiti a questa Conferenza anche quello di concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province i comuni e le comunita' montane per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale d'istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, sancito dalla Conferenza unificata, nella seduta del 19 giugno 2003 (rep. atti n. 660/CU); Ritenuto necessario pervenire, in esecuzione di quanto previsto dal punto 4 del citato Accordo del 19 giugno 2003, con il quale si e' convenuto sulla esigenza di attivare un percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, alla definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, anche ai fini dei passaggi tra i diversi percorsi formativi; Vista la nota del 27 novembre 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha trasmesso la proposta di accordo di cui all'oggetto; Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio u.s. il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha illustrato alcune modifiche al testo del provvedimento, gia trasmesso con nota del 27 novembre 2003, concordate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti delle regioni, nel convenire sulle stesse, hanno altresi' avanzato proposte di modifiche, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati: Si conviene: di sviluppare il percorso di partenariato istituzionale di cui al punto 4 dell'Accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003, sulla base di quanto previsto nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente accordo, a partire dagli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale; di considerare tali standard il riferimento comune per consentire la «spendibilita» nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali. Roma, 15 gennaio 2004 Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino |
| Allegato DOCUMENTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI, DI CUI ALL'Art. 4 DELL'ACCORDO QUADRO SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL 19 GIUGNO 2003, TRA IL MINISTRO DEL-L'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE. 1. Premessa. L'attivazione del «percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici» previsto al punto 4 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, va inquadrata nel rispetto del dettato di cui al punto 9 del citato accordo, nella duplice prospettiva: 1) del piu' ampio assetto dei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla stessa legge 28 marzo 2003, n. 53; assetto che, peraltro, necessita di un rapido lavoro di elaborazione delle sue linee attuative ai diversi livelli, nazionale e regionali, al fine di ridurre il piu' possibile l'impatto del periodo di transizione sui beneficiari principali di tale processo; 2) della necessita', richiamata dal citato Accordo, di garantire al singolo cittadino l'effettivo esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, a partire dal corrente anno. Ancorche' l'elaborazione degli standard formativi minimi relativi ai percorsi sperimentali rappresenti, in questa fase, la soluzione ad una situazione contingente, si ritiene opportuno procedere di pari passo con l'elaborazione e la declinazione operativa del nuovo sistema, che e' in corso di definizione con riferimento alla legge n. 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale n. 3/2001), alla legge n. 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e al relativo decreto legislativo n. 276/2003, oltre che alla legge n. 53/2003 (Definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale). Questa complessa fase di transizione richiede un'azione di ampio respiro che - a partire da un approfondimento sulle competenze e sui ruoli fissati dal nuovo assetto normativo per i diversi livelli istituzionali ed operativi - possa offrire un contributo all'elaborazione ed alla declinazione culturale, metodologica e tecnica dei contenuti del complessivo processo riformatore e degli elementi che identificheranno e qualificheranno l'offerta educativa del nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale. I processi sopra descritti, seppur di natura differente, vanno sviluppati e raccordati attraverso una profonda interazione per valorizzare appieno le esperienze in atto e per far si che il percorso di attuazione della riforma conservi e rafforzi una profonda unitarieta' nella sua sostanza e nella sua percezione da parte degli operatori e dei destinatari. Il percorso di partenariato istituzionale prende avvio, quindi, da una prima ricognizione dei principali ambiti di responsabilita' e funzioni per pervenire, con riferimento al sistema dell'istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'apprendistato, al riconoscimento delle certificazioni dei titoli e dei crediti a livello nazionale. Tale ricognizione va considerata, al momento, come un'ipotesi di lavoro valida, da un lato, per avviare una riflessione sulla definizione del suddetto sistema e, dall'altro, per contestualizzare la presente proposta sugli standard formativi minimi in una provvisoria cornice di riferimento sistemico. L'ipotesi di lavoro riguarda i seguenti aspetti: a) ambito nazionale: la definizione del sistema generale di classificazione delle competenze professionali; la definizione di criteri generali uniformi di certificazione delle competenze (libretto formativo personale); la definizione di criteri generali uniformi di accertamento dei crediti (formazione/formazione, formazione/istruzione, istruzione/formazione); la definizione degli standard formativi minimi delle competenze; l'individuazione degli standard minimi di accreditamento dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale; b) ambito regionale: il governo del sistema delle competenze e dei crediti nonche' dei relativi servizi di supporto; la contestualizzazione territoriale delle competenze; le modalita' e le procedure di verifica, valutazione e certificazione delle competenze e dei crediti in ingresso, durante e in uscita dai percorsi; gli standard di progettazione; la definizione di dettaglio dei requisiti dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il percorso e' finalizzato ad assicurare garanzie al cittadino per il riconoscimento e la certificazione delle competenze in ingresso, nelle fasi intermedie e in uscita con riferimento ai percorsi formali, non formali e quale esito di esperienze acquisite in ambiti informali nonche' per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra percorsi diversi. In questa fase si procede ad una prima definizione degli standard formativi minimi in un quadro di sistema, a partire da quelli relativi alle competenze di base, che sara' accompagnata da un glossario essenziale che un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti designati dalle strutture tecniche del MIUR, del MLPS e delle regioni, mettera' a punto nei tempi piu' brevi. Nello sviluppo del percorso di partenariato istituzionale si fara' costante riferimento agli impegni assunti in sede UE dal nostro Paese per sostenere una maggiore cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione professionale (Education and Vocational Training), con particolare riferimento alla qualita' della formazione, alla trasparenza della certificazione e al riconoscimento del crediti. 2. Standard formativi minimi relat1vi alle competenze di base. In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, vengono di seguito definiti gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale. Essi rappresentano il riferimento comune per consentire la spendibilita' nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali; possono essere declinati e articolati a livello regionale; sono oggetto di verifica nell'ambito dell'azione di monitoraggio e valutazione della sperimentazione. I piani di studio dei percorsi triennali sono personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi. Gli standard di cui sopra sono cosi' articolati: 1) area dei linguaggi; 2) area scientifica; 3) area tecnologica; 4) area storico-socio-economica. Gli standard si riferiscono ad un'accezione di competenze di base piu' ampia di quella tradizionalmente utilizzata nella formazione professionale, in quanto non sono concepiti solo con riferimento all'occupabilita' delle persone, ma anche al fine di garantire i pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base. La divisione tra le aree ha la funzione di accorpare le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline. Gli schemi che seguono esprimono gli obiettivi da raggiungere e non il percorso da compiere, in quanto la modulazione dei percorsi va costruita sui centri di interesse dei giovani, legati allo sviluppo della persona, al contesto di riferimento, allo sviluppo delle competenze professionali. Le indicazioni contenute nel seguente documento costituiscono una prima elaborazione da validare attraverso la sperimentazione dei percorsi triennali. A tal riguardo gli schemi riportano nella colonna di sinistra l'elencazione degli standard minimi di competenza per ciascuna area, mentre nella colonna di destra riportano una prima declinazione degli stessi, che costituisce l'ipotesi sulla quale le regioni si impegnano a focalizzare la sperimentazione. Per il suddetto processo di validazione assume particolare importanza l'analisi dei risultati del monitoraggio della sperimentazione a livello regionale e nazionale.
----> Vedere Allegato da pag. 74 a pag. 79 della G.U. <---- |
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