IL DIRETTORE REGIONALE della Lombardia Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico; Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento; Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 2 gennaio 2004 per l'interruzione dei servizi per il sistema di «Sportello telematico cooperante». Decreta: E' accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 2 gennaio 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 21 gennaio 2004 Il direttore regionale: Orsi |