Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2003, n. 390
Proroga del termine previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre
2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il termine per il compimento delle attivita' formative per il personale che gia' esercita funzioni di informazione e comunicazione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2003 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 133



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1998, n. 400:
" 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, reca: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, reca:
"Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni". Si
trascrive il testo dell'art. 5:
"Art. 5. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
individuazione dei titoli per l'accesso del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attivita' di informazione e di comunicazione. Il medesimo
regolamento prevede e disciplina altresi' gli interventi
formativi e di aggiornamento per il personale che gia'
svolge attivita' di informazione e di comunicazione.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2001, n.
282):
"Art. 6 (Norma di prima applicazione). - 1. In fase di
prima applicazione del presente regolamento, le
amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle
funzioni di comunicazione di cui all'art. 2 e di
informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 al personale
dei ruoli organici che gia' svolgono tali funzioni. La
conferma puo' essere effettuata anche se il predetto
personale e' sfornito dei titoli specifici previsti per
l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di
informazione, in mancanza del requisito professionale della
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Le amministrazioni, per la conferma
dell'attribuzione delle funzioni gia' svolte dal personale
in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati
dal successivo art. 7, l'adozione di programmi formativi
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio,
avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione,
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di
formazione esistenti presso le amministrazioni stesse,
delle universita' ed istituti universitari e di altri
soggetti pubblici e di societa' private specializzate nel
settore. I programmi annuali della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente
adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze
formative previste dal presente regolamento.
3. Le attivita' formative del personale in servizio
sono portate a compimento dalle amministrazioni entro
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di
formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, gia'
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che
ha frequentato corsi di formazione in comunicazione
pubblica di durata non inferiore a quelle previste
dall'allegato A, lettera a), del presente regolamento,
organizzati dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione locale, da universita' ed istituti
universitari e altre scuole pubbliche nonche' strutture
private aventi i requisiti di cui all'allegato B al
presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai
contenuti previsti nel percorso didattico di cui
all'allegato A, gia' erogati dalle pubbliche
amministrazioni potranno essere computabili sul piano
quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi
formativi di cui al successivo art. 7.
5. Il personale confermato nell'esercizio delle
funzioni di comunicazione ed informazione e' assegnato ad
altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma
3, il programma formativo previsto in relazione alla
tipologia e al livello della funzione svolta presso
l'amministrazione di appartenenza.".



 
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