Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
COMUNICATO |
Rivalutazione per l'anno 2004 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternita), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. |
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L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2004 ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternita), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, e' pari al 2,5 per cento. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2004). Pertanto: a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, se spettante nella misura intera, e' pari a euro 116,06; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, e' pari a euro 20.891,60; b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a euro 278,35; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari a euro 29.016,13. |
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