Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2004 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 3 dicembre 2003 |
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. (Deliberazione n. 03/159). |
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LA COMMISSIONE con riferimento al procedimento pos. 14934, (rel. Vallebona); Premesso: 1. che con nota del 21 novembre 2002 il segretariato generale della giustizia amministrativa ha inviato alla commissione copia del verbale della riunione del 10 giugno 2002, tra la delegazione di parte pubblica rappresentata dal segretario generale della giustizia amministrativa e le organizzazioni sindacali CGIL FP, UIL PA, FAS/CISAL-FAS, CISL FPS; 2. che con la predetta nota del 21 novembre 2002 il segretariato generale ha chiesto l'intervento della commissione a causa del dissenso espresso da alcune organizzazioni sindacali circa la proposta della delegazione di parte pubblica di inserire tra i servizi essenziali anche l'apertura dell'ufficio ricevimento ricorsi, limitatamente ai ricorsi in scadenza ed ai ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale; 3. che, pertanto, in data 30 gennaio 2003 e 5 febbraio 2003 la Commissione ha proceduto alle audizioni della delegazione del segretariato generale della giustizia amministrativa e delle organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISAL, CISL/FPS, UIL.PA; 4. che, con nota del 17 aprile 2003, il segretariato generale della giustizia amministrativa, successivamente all'esito negativo dell'incontro che si e' svolto in data 14 aprile 2003 con le parti sindacali per il raggiungimento di un accordo sulle prestazioni indispensabili, ha chiesto alla Commissione di voler adottare una regolamentazione dello sciopero nel settore della giustizia amministrativa; 5. che pertanto in data 22 ottobre 2003 (delibera n. 03/146) la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera 03/146 riguardante la proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; 6. che la proposta in parola e' stata notificata alle parti interessate e comunicata altresi' con nota del 27 ottobre 2003 alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge n. 281/1998; 7. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della proposta di provvisoria regolamentazione assegnati dalla legge alle parti per l'invio di osservazioni del segretariato generale della giustizia amministrativa in data 3 novembre 2003 e dell'organizzazione sindacale Fp Cgil in data 10 novembre 2003; 8. che con lettera del 31 ottobre 2003, l'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole riguardo alla menzionata proposta; 9. che, in data 27 novembre 2003, si e' svolta nel contradditorio tra le parti l'audizione prevista dalla legge al termine della quale si e' dovuto constatare il mancato raggiungimento dell'accordo; Considerato: 1. che la legge n. 146/1990 all'art. 1, comma 1, lettera a), individua «l'amministrazione della giustizia» come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima; 2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e' contenuta, a livello decentrato nazionale, nel verbale di accordo del 24 gennaio 1996 stipulato tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil; 3. che in occasione della valutazione di idoneita' del predetto accordo la Commissione con delibera n. 6 del 2 maggio 1996, visti anche i relativi pareri delle organizzazioni degli utenti, Unione nazionale consumatori e Codacons, ha invitato le parti ad integrare l'intesa raggiunta con l'inserimento tra le prestazioni indispensabili della «ricezione degli atti da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero»; 4. che la revisione di cui al rammentato invito della Commissione non e' stata compiuta; 5. che la mancata garanzia in caso di sciopero delle attivita' connesse alla ricezione di ricorsi in scadenza il giorno dell'astensione compromette il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto non sussistono rimedi ordinari per sopperire al mancato deposito nel termine previsto dalla legge; 6. che dall'analisi delle osservazioni scritte inviate alla Commissione e dalle argomentazioni espresse dalle parti durante le audizioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), sono state tratte indicazioni utili che consentono alcune precisazioni della proposta cosi' come formulata nella delibera n. 03/146 del 22 ottobre 2003; 7. che, in particolare si deve confermare la proposta con la precisazione che: a) i servizi indispensabili devono essere assicurati per ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata senza far riferimento alle concrete articolazioni nei servizi; b) che per i ricorsi da presentare a pena di decadenza in occasione dello sciopero devono intendersi quelli per il quale l'ultimo giorno utile coincide con lo sciopero, senza che assuma rilevanza l'eventuale effettuazione di scioperi durante la decorrenza del relativo termine; 8. che per quanto riguarda l'individuazione delle modalita' di erogazione dei servizi minimi e del personale ritenuto strettamente indispensabile si e' tenuto conto anche del verbale di accordo del 10 giugno 2002 tra la delegazione di parte pubblica del Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Pa; 9. che per ogni altro aspetto relativo alla disciplina dello sciopero e' applicabile la disciplina vigente per il comparto ministeri; Formula ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente regolamentazione provvisoria: Art. 1. Prestazioni indispensabili Durante l'astensione dovra' essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In particolare, presso ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, dovranno essere garantiti: a) le attivita' strettamente collegate alla trattazione delle istanze cautelari e ricorsi elettorali; b) la ricezione dei ricorsi da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero; c) la ricezione dei ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale; d) il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennita' sociali. |
| Art. 2. Modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili Le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso l'impegno di personale strettamente indispensabile individuato, per numero e qualifica, in ciascuna sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, in base alla seguente classificazione: a) per la trattazione delle misure cautelari e ricorsi elettorali, un segretario di udienza, un dipendente area B, un addetto al servizio di portierato; b) per la ricezione dei ricorsi in scadenza e ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale, una unita' appartenente all'area B; c) per il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennita' speciali, una unita' area C, una unita' area B. Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica, al segretariato generale della giustizia amministrativa, al Presidente del Consiglio di Stato e alle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, FAS CISAL, FLP, CISAL, nonche' alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281; Dispone inoltre la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il commissario Di Cagno esprime la propria opinione dissenziente in ordine all'art. 2 della regolamentazione, ritenendo che non compete alla Commissione di garanzia prescrivere modalita' specifiche di organizzazione del lavoro, dovendosi le regolamentazioni limitare alla indicazione delle prestazioni indispensabili, ed eventualmente all'indicazione delle quote di personale necessario. Roma, 3 dicembre 2003 Il presidente: Martone |
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