Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla regione Campania, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»; Ha espresso, nella riunione del 18 dicembre 2003, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «TERRE DEL VOLTURNO». Art. 1. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal seguente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicoia, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitelazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S. Maria la Fossa, Cancello Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianco, rosso e rosato a tonnellate 14 (limite elevato del 20% con decreto ministeriale 2 agosto 1996), con la specificazione dei vitigni Aglianico, Asprinio, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con decreto ministeriale 2 agosto 1996), con la specificazione del vitigno Casavecchia a tonnellate 10. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9.5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati; 9% per l'Asprinio Frizzante; 10,5% per il Casavecchia. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volutici totali minimi: «Terre del Volturno» bianco 10% vol; «Terre del Volturno» rosso 10,5% vol; «Terre del Volturno» rosato 10.5% vol; «Terre del Volturno» novello 11% vol; «Terre del Volturno» Casavecchia 11,5% voI; «Terre del Volturno» frizzante 10% vol anche con l'indicazione del vitigno Asprinio; «Terre del Volturno» passito secondo la vigente normativa. Art. 7. All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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