Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 gennaio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Zoueva Irina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Zoueva Irina, nata il 30 ottobre 1964 a Leningrado (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere costruttore - tecnico idrico con specializzazione in bonificazione idrica conseguito in data 25 giugno 1991 presso l'Universita' statale tecnica di Leningrado, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il titolo cosi' conseguito conferisce il diritto ad esercitare la professione legata alla qualificazione ottenuta nella Federazione Russa, come confermato dal Consolato generale d'Italia a San Pietroburgo;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003 che ha espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri, come richiesto dalla sig.ra Zoueva, mentre ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A - settore civile-ambientale;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;
Vista la nota del 14 dicembre 2003 con cui la sig.ra Zoueva ha inviato domanda per l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 18 gennaio 2004 con validita' fino all'11 aprile 2004 per turismo;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Zoueva Irina, nata il 30 ottobre 1964 a Leningrado (Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.
Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 
Art. 3.
Il riconoscimento di cui all'art. 1 e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) urbanistica;
2) strade, ferrovie e ponti.
 
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 23 gennaio 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale.
 
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