Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 15 gennaio 2004, n. 27
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 del Protocollo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 655.145 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4196):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 23 luglio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 luglio 2003, con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 24 settembre e
30 ottobre 2003.
Relazione scritta presentata il 30 ottobre 2003 (atto
n. 4196/A - relatore on. Malgieri).
Esaminato in aula il 27 novembre 2003 e approvato il
2 dicembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2612):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 dicembre 2003, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 18 dicembre
2003.
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
 
----> Vedere TRADUZIONE IN LINGUA da pag. 7 a pag. 38 del S.O. <----
 
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO DI CARTAGENA
SULLA PREVENZIONE
DEI RISCHI BIO-TECNOLOGICI
RELATIVO ALLA CONVENZIONE
SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA

NAZIONI UNITE
2000

PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE
DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI
RELATIVO ALLA CONVENZIONE
SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA

Le Parti al presente Protocollo,
Essendo Parti della Convenzione sulla diversita' biologica, di seguito denominata "la Convenzione",
Ricordando i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 19, l'articolo 8 g) e l'articolo 17 della Convenzione,
Ricordando anche la decisione II/5 del 17 novembre 1995 della Conferenza delle Parti alla Convenzione, che richiede l'elaborazione di un protocollo sulla prevenzione dei rischi bio-tecnologici dovendo concernere espressamente i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati risultanti dalla bio-tecnologia moderna, suscettibili di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica e che prevede, in particolare, una procedura appropriata di accordo preliminare in cognizione di causa,
Ribadendo l'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo,
Consapevoli che la bio-tecnologia moderna si sviluppa rapidamente e che il pubblico in generale si preoccupa sempre di piu' per gli effetti sfavorevoli che potrebbe avere sulla diversita' biologica, compresi i rischi che essa potrebbero comportare per la salute umana,
Riconoscendo che la bio-tecnologia moderna offre un notevole potenziale per il benessere dell'essere umano, purche' sia sviluppata ed utilizzata in condizioni di sicurezza soddisfacenti per l'ambiente e la salute dell'uomo,
Consapevoli inoltre dell'importanza cruciale, per l'umanita', dei centri di origine e dei centri di diversita' genetica,
Tenendo conto del fatto che svariati paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, dispongono di mezzi limitati per far fronte alla natura ed all'importanza dei rischi, noti e potenziali, presentati dagli organismi viventi modificati,
Ritenendo che gli accordi relativi al commercio ed all'ambiente dovrebbero sostenersi reciprocamente al fine di addivenire ad uno sviluppo duraturo. Sottolineando che il presente Protocollo non sara' interpretato nel senso di implicare una modifica dei diritti e degli obblighi di una Parte in forza di altri accordi internazionali in vigore,
Rimanendo inteso che il presente preambolo non mira a subordinare il Protocollo ad altri accordi internazionali,

Hanno convenuto quanto segue

Articolo primo
OBIETTIVO

In conformita' all'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo del presente Protocollo e' di contribuire a garantire un livello adeguato di protezione per il trasferimento, la manipolazione e l'uso, indenne da pericoli, degli organismi viventi modificati risultanti dalla bio-tecnologia moderna, suscettibili di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, tenendo conto inoltre dei rischi per la salute umana, ed evidenziando in particolare i movimenti transfrontalieri.

Articolo 2
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ciascuna Parte prende le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo necessarie ed appropriate per adempiere ai propri impegni a titolo del Protocollo.
2. Le Parti si accertano che la messa a punto, la manipolazione, il trasporto, l'uso, il trasferimento e la fuoruscita di qualsiasi organismo vivente modificato avvengano in modo da prevenire o ridurre i rischi per la diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana.
3. Nulla nel presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo la sovranita' degli Stati sulle loro acque territoriali come stabilita nel diritto internazionale, o i diritti sovrani o la giurisdizione che essi esercitano sulla loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale in forza del diritto internazionale, o l'esercizio da parte di navi ed aerei di tutti i Paesi, dei diritti e delle liberta' di navigazione conferite dal diritto internazionale e sancite negli strumenti internazionali pertinenti
4. Nulla nel presente Protocollo deve essere interpretato nel senso di limitare il diritto di una Parte di adottare misure piu' rigorose di quelle previste dal Protocollo, purche' queste ultime siano compatibili con l'obiettivo e le norme del Protocollo e conformi agli altri obblighi imposti a detta Parte dal diritto internazionale.
5. Le Parti sono incoraggiate a tenere adeguatamente conto delle competenze disponibili, degli strumenti esistenti e dei lavori intrapresi dalle istanze internazionali competenti, trattandosi di rischi per la salute umana.

Articolo 3
DEFINIZIONI

Ai fini del Protocollo: a) per "Conferenza delle Parti "s'intende la Conferenza delle Parti
alla Convenzione; b) per "Uso in ambiente chiuso" s'intende qualsiasi operazione,
intrapresa in un dispositivo, impianto o ogni altra struttura
fisica, che fa intervenire organismi viventi modificati,
regolamentati da misure specifiche che limitano effettivamente il
loro contatto con l'ambiente esterno e l'impatto su questo
ambiente; c) per "Esportazione" s'intende qualsiasi movimento transfrontaliero
intenzionale in provenienza da una parte e diretto ad un'altra
Parte; d) per "Esportatore" s'intende ogni persona giuridica o fisica,
dipendente dalla giurisdizione della Parte esportatrice, che
prende provvedimenti affinche' un organismo vivente modificato sia
esportato; e) per "Importazione" s'intende ogni movimento transfrontaliero
intenzionale, a destinazione di una Parte ed in provenienza da
un'altra Parte; f) "per Importatore s'intende qualsiasi persona morale o fisica",
dipendente dalla giurisdizione della Parte importatrice, che
prende provvedimenti affinche' un organismo vivente modificato sia
importato; g) per "organismo vivente modificato" s'intende ogni organismo
vivente che possiede una combinazione inedita di materiale
genetico, ottenuta avvalendosi della bio-tecnologia moderna; h) per "organismo vivente" s'intende ogni entita' biologica in grado
di trasferire o di replicare materiale genetico, ivi compresi gli
organismi sterili, i virus ed i viroidi; i) Per "Biotecnologia moderna" s'intende:
a) l'applicazione delle tecniche in vitro agli acidi nucleici ,
ivi compresa la ricombinazione dell'acido desoxyiribonucleico
(ADN) e l'introduzione diretta di acidi nucleici in cellule o
organiti,
b) della fusione cellulare di organismi non appartenenti alla
stessa famiglia tassonomica,

che sormontano le barriere naturali della fisiologia della
riproduzione o della ricombinazione e che non sono tecniche
utilizzate per la riproduzione e la selezione di tipo classico; j) Per "Organizzazione regionale d'integrazione economica" s'intende
ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data
regione alla quale i suoi Stati membri hanno trasferito la loro
competenza per tutte le questioni dipendenti dal Protocollo e che
e' stata debitamente abilitata, conformemente alle sue procedure
interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare il
Protocollo o ad aderirvi; per k) Per "movimento transfrontaliero" s'intende ogni movimento di un
organismo vivente modificato in provenienza da una Parte e diretto
ad un'altra Parte, nella misura in cui, ai fini degli articoli 17
e 24, l'espressione" movimento transfrontaliero" si applica anche
ai movimenti fra Parti e non Parti.

Articolo 4
PORTATA DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica ai movimenti transfrontalieri, al transito, alla manipolazione ed all'utilizzazione di qualsiasi organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, in considerazione, inoltre, dei rischi per la salute dell'uomo.

Articolo 5
PRODOTTI FARMACEUTICI

Nonostante l'articolo 4, e fatto salvo il diritto delle Parti di sottoporre qualsiasi organismo vivente ad una valutazione dei rischi prima di prendere una decisione sulla sua importazione, il presente Protocollo non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati che sono prodotti farmaceutici destinati all'uomo in virtu' di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.

Articolo 6
TRANSITO ED USI IN AMBIENTE CHIUSO

1. Nonostante l'articolo 4, e fatto salvo il diritto di una Parte di transito di regolamentare il trasporto di organismi viventi modificati sul suo territorio e di avvisare il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici riguardo a qualsiasi decisione adottata, in forza del paragrafo 3 dell'articolo 2, concernente il transito sul suo territorio di un determinato organismo vivente modificato, le disposizioni del presente Protocollo concernenti la procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applicano agli organismi viventi modificati in transito.
2. Nonostante l'articolo 4 e fatto salvo il diritto di qualsiasi Parte di sottoporre un organismo vivente modificato ad una valutazione dei rischi prima di prendere una decisione sulla sua importazione, e di fissare le norme applicabili agli usi in ambiente chiuso, entro i limiti della sua giurisdizione, le disposizioni del presente Protocollo relative alla procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applicano ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati ad essere utilizzati in ambiente chiuso, che sono effettuati in conformita' alle norme della Parte importatrice.

Articolo 7
APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCORDO
PRELIMINARE IN COGNIZIONE DI CAUSA

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, la procedura di accordo preliminare in cognizione di causa prevista agli articoli 8,9,10 e 12, si applica anteriormente al primo, movimento transfrontaliero intenzionale di organismi viventi modificati destinati ad essere intenzionalmente introdotti nell'ambiente della Parte importatrice.
2. L'introduzione intenzionale nell'ambiente di cui al paragrafo 1 precedente non concerne gli organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale, o ad essere trasformati.
3. L'articolo 11 si applica anteriormente al primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o ad essere trasformati.
4. La procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applica ai movimenti transfrontalieri intenzionali degli organismi viventi modificati i quali, in una decisione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo, sono definiti come essendo poco suscettibili di produrre effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana.

Articolo 8
NOTIFICA

1. La Parte esportatrice indirizza, o esige che l'esportatore provveda ad indirizzare per iscritto all'autorita' nazionale competente della Parte importatrice, una notifica prima del movimento transfrontaliero intenzionale di un organismo vivente modificato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7. La notifica contiene, come minimo, le informazioni specificate all'Allegato I.
2. La Parte esportatrice si accerta che vi sia una responsabilita' giuridica per quanto riguarda l'esattezza delle informazioni comunicate dall'esportatore.

Articolo 9
RICEVUTA DI RITORNO DELLA NOTIFICA

1. La Parte importatrice indirizza per iscritto all'autore della notifica, entro novanta giorni, una ricevuta di ritorno della notifica. 2. La ricevuta di ritorno della notifica indica: a) La data di ricezione della notifica; b) Se la notifica contiene, a prima vista, le informazioni di cui
all'articolo 8, c) Se convenga procedere conformandosi al quadro regolamentare della
Parte importatrice o seguendo la procedura di cui all'articolo 10.

3. IL quadro regolamentare nazionale di cui al paragrafo 2 c) di cui sopra, deve essere conforme al Protocollo.
4. Il fatto che la Parte importatrice non accusi ricevuta di una notifica, non significa che essa acconsenta al movimento transfrontaliero intenzionale.

Articolo 10
PROCEDURA DECISIONALE

1. Le decisioni adottate dalla Parte importatrice sono conformi all'articolo 15. 2. La Parte importatrice deve, entro il termine stabilito all'articolo 9, indicare per iscritto all'autore della notifica se il movimento transfrontaliero intenzionale puo' aver luogo: a) solo quando la Parte importatrice ha dato il suo consenso per
iscritto; oppure b) alla scadenza di un termine di almeno novanta giorni, senza altro
consenso per iscritto.

3. Entro duecentosettanta giorni dopo la data di ricevimento della notifica, la Parte importatrice comunica per iscritto all'autore della notifica ed al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, la decisione di cui al paragrafo 2 a) precedente: a) autorizzando l'importazione, con o senza condizioni, ed indicando
in che modo la decisione si applichera' alle ulteriori
importazioni dello stesso organismo vivente modificato; b) Vietando l'importazione; c) Chiedendo informazioni pertinenti supplementari in conformita'
alla sua regolamentazione nazionale o all'allegato I; il numero di
giorni trascorsi fra il momento in cui la Parte importatrice
chiede informazioni pertinenti supplementari e quello in cui le
ottiene, non viene considerato nel calcolo del termine di cui
detta Parte dispone per rispondere; d) informando l'autore della notifica che il periodo specificato nel
presente paragrafo e' prolungato per una determinata durata.

4. Salvo che nel caso di un incondizionato consenso, le decisioni di cui al paragrafo 3 precedente devono indicare le ragioni che le hanno motivate.
5. Il fatto che la Parte importatrice non comunichi la sua decisione entro i duecentosettanta giorni successivi alla data di ricevimento, non significa che essa acconsente al movimento transfrontaliero intenzionale.
6. La mancanza di certezze scientifiche, dovuta all'insufficienza di informazioni e di conoscenze scientifiche pertinenti sulla portata dei potenziali effetti sfavorevoli di un organismo vivente modificato sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica nella Parte importatrice, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana, non impedisce a questa Parte di prendere, come opportuno, una decisione concernente l'importazione dell'organismo vivente modificato in questione, quale indicato al paragrafo 3 di cui sopra, per evitare o ridurre al minimo tali potenziali effetti sfavorevoli.
7. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo decide, nella sua prima riunione, le procedure ed i meccanismi appropriati per aiutare le Parti importatrici a prendere una decisione.

Articolo 11
PROCEDURA DA SEGUIRE PER GLI ORGANISMI VIVENTI MODIFICATI
DESTINATI AD ESSERE DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE
UMANA O ANIMALE, O AD ESSERE TRASFORMATI

1. Ogni Parte che prende una decisione definitiva relativa all'utilizzazione sul territorio nazionale, ivi compresa l'immissione sul mercato di un organismo vivente modificato che puo' essere oggetto di un movimento transfrontaliero e che e' destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, deve, entro i quindici giorni successivi, informarne le altre Parti, tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. Questa informativa deve contenere almeno le informazioni richieste all'allegato II. La Parte fornisce per iscritto una copia di tale informativa ai corrispondenti nazionali delle Parti che hanno informato in anticipo il Segretariato del fatto che esse non hanno accesso al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. La presente disposizione non si applica alle decisioni concernenti le prove in loco.
2. Ogni Parte che adotta una decisione conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, si accerta che vi siano disposizioni legali che garantiscono l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente.
3. Ogni Parte puo' chiedere informazioni supplementari all'autorita' menzionata al paragrafo b) dell'allegato II.
4. Ogni Parte puo', nel quadro della sua regolamentazione nazionale, prendere una decisione concernente l'importazione di un organismo vivente modificato destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, purche' questa decisione sia conforme all'obiettivo del presente Protocollo.
5. Ciascuna Parte mette a disposizione del Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, una copia di tutte le leggi, regolamentazioni e direttive nazionali applicabili all'importazione degli organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformati, se disponibili.
6. Ogni paese in via di sviluppo o paese avente un'economia in transizione Parte del presente Protocollo puo', in mancanza del quadro regolamentare nazionale menzionato nel paragrafo 4 di cui sopra, quando esercita la sua competenza nazionale, dichiarare, tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, che la sua decisione preliminare alla prima importazione di un organismo vivente modificato destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, riguardo al quale sono state fornite informazioni in applicazione del paragrafo I di cui sopra, sara' adottata: a) al termine di una valutazione dei rischi intrapresa conformemente
all'allegato III; b) entro un termine prevedibile non superiore a duecentosettanta
giorni.

7. Il fatto che una Parte non comunichi la sua decisione conformemente al paragrafo 6 precedente, non significa che essa acconsente ad importare o che rifiuta d'importare l'organismo vivente modificato in questione, destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, a meno che essa non l'abbia peraltro specificato.
8. La mancanza di certezze scientifiche, dovuta all'insufficienza di informazioni e di conoscenze scientifiche pertinenti, relative all'impatto dei potenziali effetti sfavorevoli di un organismo vivente modificato, sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica nella Parte importatrice, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana, non impedisce a questa Parte di prendere, come opportuno, una decisione concernente l'importazione di questo organismo vivente modificato, se quest'ultimo e' destinato ad essere direttamente utilizzato per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, per evitare o ridurre al minimo tali potenziali effetti sfavorevoli.
9. Ogni Parte puo' far conoscere i suoi bisogni in materia di assistenza finanziaria e tecnica e di sviluppo delle capacita', trattandosi di organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformati. Le Parti cooperano per far fronte a tali bisogni, in conformita' agli articoli 22 e 28 del presente Protocollo.

Articolo 12
ESAME DELLE DECISIONI

1. Una Parte importatrice puo' in qualsiasi momento, viste le nuove informazioni scientifiche sui potenziali effetti sfavorevoli per la conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute umana, riconsiderare e modificare la sua decisione concernente un movimento transfrontaliero intenzionale. In questo caso, essa informa entro trenta giorni gli autori di notifiche anteriori dei movimenti dell'organismo vivente modificato in questione, nonche' il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, indicando i motivi della sua decisione.
2. Una Parte esportatrice o l'autore di una notifica puo' chiedere ad una Parte importatrice di riconsiderare la decisione che ha adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 10, qualora la Parte esportatrice o l'autore della notifica ritenga: a) che le circostanze sono mutate in modo tale da influire sui
risultati della valutazione dei rischi che hanno motivato la
decisione; oppure b) che sono disponibili informazioni scientifiche o tecniche
supplementari.

3. La Parte importatrice risponde per iscritto a questa richiesta entro novanta giorni, indicando i motivi della sua decisione.
4. La Parte importatrice puo', a sua discrezione, esigere una valutazione dei rischi per importazioni ulteriori.

Articolo 13
PROCEDURA SEMPLIFICATA

8. 1. Una Parte importatrice puo', a patto che adeguate misure siano applicate per garantire che il movimento transfrontaliero intenzionale non presenti pericoli di organismi viventi modificati, conformemente all'obiettivo del Protocollo, specificare in anticipo al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici: a) i casi in cui il movimento transfrontaliero intenzionale di cui e'
destinataria puo' aver luogo, nello stesso momento in cui il
movimento le viene notificato; b) Le importazioni di organismi viventi modificati esentati dalla
procedura di accordo preliminare in cognizione di causa.

Le notifiche di cui al capoverso a) precedente sono valide per
ulteriori movimenti analoghi a destinazione della stessa Parte.

2. Le informazioni concernenti un movimento transfrontaliero intenzionale che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1 a) precedente sono quelle indicate all'allegato I.

Articolo 14
ACCORDI ED INTESE BILATERALI, REGIONALI E MULTILATERALI

1. Le Parti possono concludere accordi ed intese bilaterali regionali e multilaterali concernenti i movimenti transfrontalieri intenzionali di organismi viventi modificati, se sono conformi all'obiettivo del Protocollo ed a patto che questi accordi ed intese non addivengano ad un livello di protezione inferiore a quello previsto dal Protocollo.
2. Le Parti s'informano reciprocamente, tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, su qualsiasi accordo o intesa bilaterale, regionale o multilaterale da esse concluso prima o dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.
3. Le disposizioni del Protocollo non hanno alcun effetto sui movimenti transfrontalieri intenzionali che hanno luogo in forza di uno di questi accordi o intese fra le Parti a tale accordo o intesa.
4. Ogni Parte puo' decidere che la sua regolamentazione nazionale si applica a talune importazioni specifiche che le sono destinate e notifica la sua decisione al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici.

Articolo 15
VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Le valutazioni dei rischi intrapresi in forza del presente Protocollo sono effettuate secondo metodi scientifici comprovati, conformemente all'allegato III ed in considerazione dei metodi approvati di valutazione dei rischi. Tali valutazioni si basano come minimo sulle informazioni fornite conformemente all'articolo 8, e su altre prove scientifiche disponibili che consentono di determinare e di valutare i potenziali effetti sfavorevoli degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, tenendo conto altresi' dei rischi per la salute umana.
2. La Parte importatrice si accerta che sia effettuata una valutazione di rischi per prendere una decisione ai sensi dell'articolo 10. Essa puo' esigere che l'esportatore proceda alla valutazione dei rischi.
3. Il costo della valutazione dei rischi e' a carico dell'autore della notifica se la Parte importatrice lo esige.

Articolo 16
GESTIONE DEI RISCHI

1. In considerazione dell'articolo 8 g) della Convenzione, le Parti mettono in opera ed applicano meccanismi, misure e strategie appropriate per regolamentare, gestire e padroneggiare i rischi definiti dalle disposizioni del Protocollo relative alla valutazione dei rischi connessi all'utilizzazione, alla manipolazione ed ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
2. Misure basate sulla valutazione dei rischi sono imposte nella misura necessaria per prevenire gli effetti sfavorevoli dell'organismo vivente modificato sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, compresi i rischi per la salute dell'uomo, sul territorio della Parte importatrice.
3. Ciascuna Parte prende provvedimenti appropriati per impedire i movimenti transfrontalieri non intenzionali di organismi viventi modificati, comprese le misure che prescrivono una valutazione dei rischi anteriormente alla prima fuoruscita di un organismo vivente modificato.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 di cui sopra, ciascuna Parte si accerta che ogni organismo vivente modificato, importato o sviluppato localmente, sia stato sottoposto ad un adeguato periodo di osservazione, corrispondente al suo ciclo di vita o ai suoi tempi di formazione prima di essere utilizzato come previsto.
5. Le Parti cooperano in vista: a) d'identificare gli organismi viventi modificati o i caratteri di
organismi viventi modificati suscettibili di avere effetti
sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della
diversita' biologica, tenendo conto altresi' dei rischi per la
salute umana; b) di prendere misure appropriate per trattare tali organismi viventi
modificati, o caratteri specifici.

Articolo 17
MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI NON INTENZIONALI E MISURE DI EMERGENZA

1. Ciascuna Parte prende adeguate misure per notificare agli Stati
effettivamente colpiti o suscettibili di esserlo, al Centro di
Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici e, se del
caso, alle organizzazioni internazionali competenti, ogni
incidente di cui sia a conoscenza, che dipende dalla sua
competenza e che da' luogo ad una fuoruscita che comporta o puo'
comportare un movimento transfrontaliero non intenzionale di un
organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti
sfavorevoli rilevanti sulla conservazione e l'utilizzazione
duratura della diversita' biologica, tenendo conto altresi' dei
rischi per la salute umana in questi Stati. La notifica viene data
non appena la Parte interessata viene a conoscenza di questa
situazione.
2. Ciascuna Parte comunica al Centro di Scambio per la prevenzione
dei rischi bio-tecnologici, non oltre la data di entrata in vigore
del presente Protocollo per quel che la concerne le generalita'
della persona abilitata a ricevere le notifiche date ai sensi del
presente articolo.
3. Ogni notifica data ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra,
dovrebbe comportare i seguenti elementi: a) Qualsiasi informazione pertinente disponibile sui quantitativi
stimati e le caratteristiche ed i caratteri pertinenti degli
organismi viventi modificati; b) Informazioni sulle circostanze e la data prevista della
fuoruscita, nonche' sull'uso dell'organismo vivente modificato
nella Parte di origine; c) Ogni informazione disponibile, relativa ai potenziali effetti
sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della
diversita' biologica, compresi i rischi per la salute umana,
nonche' ogni informazione disponibile sulle possibili misure per
la gestione dei rischi; d) Ogni altra informazione pertinente; e) I punti di contatto da interpellare per ogni supplemento
d'informazione.

4. Per ridurre al minimo ogni effetto sfavorevole rilevante sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana, ciascuna Parte sotto, la cui giurisdizione avviene la fuoruscita dell'organismo vivente modificato menzionato al paragrafo 1, consulta senza indugio gli Stati effettivamente colpiti o suscettibili di esserlo, per consentire loro di determinare gli interventi appropriati e di prendere le misure necessarie, compresi i provvedimenti di emergenza

Articolo 18
MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, IMBALLAGGIO ED IDENTIFICAZIONE

1. Al fine di evitare effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per esigere che gli organismi viventi modificati che sono oggetto di un movimento transfrontaliero intenzionale dipendente dal presente Protocollo siano manipolati, imballati e trasportati in condizioni di sicurezza secondo le regole e le norme internazionali pertinenti.
2. Ciascuna Parte prende provvedimenti per esigere che la documentazione di accompagnamento: a) degli organismi viventi modificati destinati ad essere
direttamente utilizzati per l'alimentazione umana ed animale o
destinati ad essere trasformati, indichi chiaramente che essi
"possono contenere" organismi viventi modificati e che non sono
destinati ad essere intenzionalmente introdotti nell'ambiente, ed
indica i punti di contatto da interpellare per qualsiasi
complemento d'informazione. La Conferenza delle Parti che siede in
quanto Riunione delle Parti al Protocollo prende una decisione che
espone in modo particolareggiato le modalita' di tale obbligo, in
particolare il modo in cui si dovra' specificare l'identita' di
questi organismi nonche' ogni particolare identificazione, non
oltre due anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo; b) degli organismi viventi modificati destinati ad essere utilizzati
in ambiente chiuso indichi chiaramente che si tratta di organismi
viventi modificati specificando le regole di sicurezza da
osservare per la manipolazione, lo stoccaggio , il trasporto e
l'utilizzazione di questi organismi, ed indica i punti di contatto
da interpellare per ogni complemento d'informazione ivi compreso
il nome e l'indirizzo della persona e dell'istituzione cui sono
spediti gli organismi viventi modificati; c) degli organismi viventi modificati destinati ad essere
intenzionalmente introdotti nell'ambiente della Parte
importatrice, nonche' ogni altro organismo vivente modificato
menzionato dal Protocollo, indichi chiaramente che si tratta di
organismi viventi modificati, specifichi la loro identita' e le
loro caratteristiche ed aspetti pertinenti, nonche' ogni regola di
sicurezza da rispettare per la manipolazione, l'immagazzinaggio,
il trasporto e l'uso di questi organismi, ed indichi le
generalita' della persona da contattare per qualsiasi complemento
d'informazione nonche', se del caso, il nome e l'indirizzo
dell'importatore e dell'esportatore, e contenga una dichiarazione
certificante che il movimento e' conforme alle prescrizioni del
Protocollo applicabili all'esportatore. 3. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti
al Protocollo determina se sia il caso di elaborare norme
d'identificazione, di manipolazione, d'imballaggio e di trasporto
e fissa le modalita' di tale elaborazione, consultando altri
organismi internazionali competenti in materia.

Articolo 19
AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI E CORRISPONDENTI NAZIONALI

1. Ciascuna Parte designa un corrispondente nazionale incaricato
di provvedere a suo nome al collegamento con il Segretariato.
Ciascuna Parte designa inoltre una o piu' autorita' nazionali
competenti incaricate di svolgere le funzioni amministrative
richieste dal Protocollo ed autorizzate ad agire a suo nome
nell'esecuzione di queste funzioni. Una Parte puo' affidare ad una
unica entita' le funzioni di corrispondente nazionale e di
autorita' nazionale competente.
2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato, non oltre la data di
entrata in vigore del Protocollo per quel che la concerne, i nomi
e gli indirizzi del suo corrispondente nazionale, e dell'autorita'
o delle autorita' nazionali competenti. Quando una Parte designa
piu' di un' autorita' nazionale competente, essa indica al
Segretariato, con una notifica a tal fine, quali sono i rispettivi
settori di responsabilita' di queste autorita'. Se del caso, sara'
almeno precisato quale autorita' e' competente per ciascun tipo di
organismo vivente modificato. Ciascuna Parte notifica
immediatamente al Segretariato ogni modifica della designazione
del suo corrispondente nazionale o del nome, dell'indirizzo o
della responsabilita' della sua, o delle sue autorita' nazionali
competenti.
3. Il Segretariato trasmette senza indugio alle Parti le notifiche
ricevute ai sensi del paragrafo 2 precedente, e rende tali
informazioni disponibili tramite il Centro di Scambio per la
prevenzione dei rischi bio-tecnologici.

Articolo 20
SCAMBIO D'INFORMAZIONI E CENTRO DI SCAMBIO
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI

1. Un Centro di scambio per la prevenzione dei rischi
bio-tecnologici e' istituito nel quadro del meccanismo di scambio
previsto al paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione, per: a) agevolare lo scambio d'informazioni scientifiche, tecniche,
ecologiche e giuridiche, nonche' dei dati di esperienza, relativi
agli organismi viventi modificati; b) aiutare le Parti a mettere in opera il Protocollo, in
considerazione dei bisogni specifici dei paesi in via di sviluppo,
in particolare di quelli meno progrediti, dei piccoli Stati
insulari in via di sviluppo, e dei paesi aventi un'economia di
transizione, nonche' dei paesi che sono centri di origine e centri
di diversita' genetica.

2. Il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici e' un mezzo per rendere l'informazione disponibile ai fini specificati nel paragrafo 1 di cui sopra. Esso consente l'accesso alle informazioni pertinenti per l'applicazione del Protocollo, fornite dalle Parti. Esso consente inoltre di accedere agli altri meccanismi internazionali di scambio d'informazioni sulla prevenzione dei rischi bio-tecnologici, ove possibile.
3. Fatta salva la protezione delle informazioni confidenziali, ciascuna Parte comunica al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, ogni informazione che essa ha l'obbligo di fornire a titolo del Protocollo, e: a) Tutte le leggi, regolamentazioni e direttive nazionali in vigore
volte all'applicazione del Protocollo, nonche' le informazioni
richieste dalle Parti nel quadro della procedura d'accordo
preliminare in cognizione di causa; b) Ogni accordo o intesa bilaterale, regionale, o multilaterale; c) Un riassunto delle valutazioni dei rischi o degli studi ambientali
relativi agli organismi viventi modificati, svolti in applicazione
della sua regolamentazione ed effettuati in conformita'
all'articolo 15, ivi comprese, se del caso, le informazioni
pertinenti concernenti i prodotti che ne sono derivati, vale a
dire il materiale trasformato proveniente da organismi viventi
modificati che contiene nuove combinazioni identificabili di
materiale genetico replicabile, ottenuto avvalendosi della
bio-tecnologia moderna; d) Le sue decisioni finali concernenti l'importazione o la fuoruscita
di organismi viventi modificati; e) I rapporti sottoposti ai sensi dell'articolo 33, compresi i
rapporti sull'applicazione della procedura di accordo preliminare
in cognizione di causa.

4. Le modalita' di funzionamento del Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, compresi i suoi rapporti sull'attivita', sono esaminate e stabilite dalla Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo nella sua prima riunione e sono oggetto di ulteriori esami.

Articolo 21
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

1. La Parte importatrice autorizza l'autore della notifica ad indicare quali sono, fra le informazioni comunicate in applicazione delle procedure previste dal Protocollo o richieste dalla Parte importatrice nel quadro della procedura di accordo preliminare in cognizione di causa del Protocollo, quelle da considerare confidenziali. In tal caso, una giustificazione e' fornita su domanda.
2. La Parte importatrice consulta l'autore della notifica quando decide che l'informazione considerata confidenziale da quest'ultimo non soddisfa le condizioni richieste per essere trattata in quanto tale, e, prima di divulgare l'informazione essa lo informa della sua decisione indicando, se richiesta, le sue ragioni, e riservandosi la possibilita' di consultazioni e di un riesame interno della decisione.
3. Ciascuna Parte tutela le informazioni confidenziali ricevute in virtu' del Protocollo, comprese le informazioni confidenziali ricevute ai sensi della procedura di accordo preliminare in cognizione di causa del Protocollo. Ciascuna Parte si accerta di disporre delle procedure che le consentono di proteggere queste informazioni e ne tutela la confidenzialita' nello stesso modo favorevole che applica per le informazioni confidenziali relative agli organismi viventi modificati di origine nazionale.
4. La Parte importatrice non utilizza queste informazioni per fini commerciali, salvo con l'accordo scritto dell'autore della notifica.
5. Se l'autore della notifica ritira o ha ritirato quest'ultima, la Parte importatrice rispetta la confidenzialita' di tutte le informazioni commerciali ed industriali, ivi comprese le informazioni sulla ricerca-sviluppo, nonche' quelle la cui confidenzialita' e' oggetto di un disaccordo fra questa Parte e l'autore della notifica.
6. Fatto salvo il paragrafo 5 precedente, le seguenti informazioni non sono considerate confidenziali a) il nome e l'indirizzo dell'autore della notifica; b) una descrizione generale dell'organismo o degli organismi viventi
modificati; c) un riassunto della valutazione dei rischi d'impatto sulla
conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, in
considerazione altresi' dei rischi per la salute umana; d) I metodi ed i piani d'intervento di emergenza.

Articolo 22
CREAZIONE DI CAPACITA'

1. Le Parti cooperano allo sviluppo ed al rafforzamento delle risorse umane e delle capacita' istituzionali nel settore della prevenzione dei rischi bio-tecnologici, ivi compresa la biotecnologia, nella misura in cui quest'ultima e' attinente alla prevenzione dei rischi bio-tecnologici, in vista dell'attuazione effettiva del Protocollo nei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare nei paesi meno progrediti e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonche' nelle Parti aventi un'economia di transizione, ivi compreso tramite le istituzioni e le organizzazioni mondiali regionali, sub-regionali e nazionali e, se del caso, favorendo la partecipazione del settore privato.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 precedente, per quanto riguarda la cooperazione, i bisogni dei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, in materia di risorse finanziarie, di accesso alla tecnologia ed al know-how e del trasferimento di tecnologia e di know-how, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione, sono considerati appieno quando si creano le capacita' per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. La cooperazione, in materia di creazione di capacita', comprende, fatte salve le differenze esistenti fra le situazioni, i mezzi ed i bisogni di ciascuna Parte: una formazione scientifica e tecnica sull'uso razionale e indenne da pericoli della biotecnologia e dell'utilizzazione delle valutazioni dei rischi e delle tecniche di gestione dei rischi bio-tecnologici, nonche' il rafforzamento delle capacita' tecniche ed istituzionali in materia di prevenzione dei rischi bio-tecnologici. Si tiene altresi' conto dei bisogni delle Parti aventi un' economia in transizione, trattandosi di creare capacita' per la prevenzione dei rischi biotecnologici.

Articolo 23
SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. Le Parti: a) incoraggiano e facilitano la sensibilizzazione, l'educazione e la
partecipazione del pubblico relativamente al trasferimento, alla
manipolazione ed all'utilizzazione indenne da pericoli, di
organismi viventi modificati in vista della conservazione e
dell'uso duraturo della diversita' biologica, in considerazione
altresi' dei rischi per la salute umana. A tal fine le Parti
cooperano come opportuno, con gli altri Stati e con gli organi
internazionali; b) si accertano che la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico
comprendano l'accesso all'informazione sugli organismi viventi
modificati ai sensi del Protocollo, che possono essere importati.

2. Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e regolamenti, consultano il pubblico al momento dell'adozione di decisioni relative agli organismi viventi modificati e rendono disponibili al pubblico l'esito di queste decisioni, nel rispetto del carattere confidenziale dell'informazione, conformemente all'articolo 21.
3. Ciascuna Parte si sforza d'informare il pubblico sui mezzi di accesso al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici.

Articolo 24
NON-PARTI

1. I movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati fra Parti e non Parti devono essere compatibili con l'obiettivo del Protocollo. Le Parti possono concludere accordi ed intese bilaterali, regionali o multilaterali con non-Parti riguardo a tali movimenti transfrontalieri.
2. Le Parti incoraggiano le non-Parti ad aderire al Protocollo ed a comunicare al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, informazioni appropriate sugli organismi viventi modificati, fuorusciti sul loro territorio o che sono oggetto di movimenti a destinazione o in provenienza da zone dipendenti dalla loro giurisdizione nazionale.

Articolo 25
MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI ILLECITI

1. Ciascuna Parte adotta misure nazionali atte a prevenire ed a reprimere, se del caso, i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati che contravvengono alle misure nazionali adottate da detta Parte per applicare il presente Protocollo. Questi movimenti saranno considerati movimenti transfrontalieri illeciti.
2. In caso di movimento transfrontaliero illecito, la Parte che subisce il danno puo' chiedere alla Parte di origine di eliminare a sue spese gli organismi viventi modificati in questione, rimpatriandoli o distruggendoli, a seconda di come convenga.
3. Ciascuna Parte mette a disposizione del Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, le informazioni relative ai casi di movimenti transfrontalieri illeciti che la concernono.

Articolo 26
CONSIDERAZIONI SOCIO ECONOMICHE

1. Le Parti, quando prendono una decisione concernente l'importazione, in forza del presente Protocollo o in virtu' delle misure nazionali che esse hanno adottato per applicare il Protocollo, possono tener conto, compatibilmente con i loro obblighi internazionali, delle incidenze socioeconomiche prodotte dall'impatto degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, in considerazione del valore della diversita' biologica in particolare per le comunita' autoctone e locali.
2. Le Parti sono incoraggiate a cooperare alla ricerca ed allo scambio d'informazioni sull'impatto socio economico degli organismi viventi modificati, in particolare per le comunita' autoctone e locali.

Articolo 27
RESPONSABILITA' E IDENNIZZO

La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del presente Protocollo, intraprende, nella sua prima riunione, un processo volto ad elaborare regole e procedure internazionali adeguate in materia di responsabilita' e d'indennizzo per i danni risultanti da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, analizzando e tenendo debitamente conto dei lavori in corso nel diritto internazionale su queste questioni, e fa ogni sforzo per portare a termine questo processo entro quattro anni.

Articolo 28
MECCANISMO DI FINANZIAMENTO E RISORSE FINANZIARIE

1. Nell'esaminare la questione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del Protocollo, le Parti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione.
2. Il meccanismo di finanziamento stabilito dall'articolo 21 della Convenzione e', tramite la struttura istituzionale che ne assicura il funzionamento, il meccanismo di finanziamento del Protocollo.
3. Per quanto concerne la creazione di capacita' di cui all'articolo 22 del Protocollo, la Conferenza delle Parti che siede in quanto riunione delle Parti del Protocollo, tiene conto, quando fornisce direttive concernenti il meccanismo di finanziamento di cui al paragrafo 2 precedente, da sottoporre all'esame della Conferenza delle Parti, del bisogno di risorse finanziarie dei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
4. Nel quadro del paragrafo 1 di cui sopra, le Parti tengono inoltre conto dei bisogni dei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare di quelli dei paesi meno progrediti, e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonche' dei bisogni delle Parti aventi un'economia di transizione quando si adoperano per determinare e soddisfare i loro bisogni in materia di creazione di capacita' ai fini dell'applicazione del Protocollo.
5. Le direttive fornite al meccanismo di finanziamento della Convenzione nelle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti, ivi comprese quelle che sono state approvate prima dell'adozione del Protocollo, si applicano, mutatis mutandis, alle disposizioni del presente articolo.
6. I paesi sviluppati Parti possono altresi' fornire risorse finanziarie e tecnologiche per l'applicazione delle norme del Protocollo, nel quadro d'intese bilaterali, regionali e multilaterali, di cui i paesi in via di sviluppo Parti e le Parti aventi economie in transizione, potranno avvalersi.

Articolo 29
CONFERENZA DELLE PARTI CHE SIEDE IN QUANTO RIUNIONE
DELLE PARTI DEL PROTOCOLLO

1. La Conferenza delle Parti siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del Protocollo possono partecipare in qualita' di osservatori ai lavori di ogni riunione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, le decisioni prese in forza del Protocollo sono solo quelle adottate dalle Parti del Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, ogni Membro dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Parti, rappresentante una Parte alla Convenzione che non e' ancora Parte del Protocollo, e' sostituito da un nuovo membro eletto fra le Parti del Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo segue l'applicazione del Protocollo e prende, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie per favorirne l'applicazione effettiva. Essa adempie alle mansioni che le sono assegnate dal Protocollo e: a) formula raccomandazioni su ogni questione concernente
l'applicazione del Protocollo; b) crea gli organi sussidiari giudicati necessari per far applicare
il Protocollo; c) fa appello e si avvale, come necessario, dei servizi, della
cooperazione e delle informazioni fornite dalle organizzazioni
internazionali e dagli organi intergovernativi e non governativi
competenti; d) determina la presentazione e la periodicita' della trasmissione
delle informazioni da comunicare in applicazione dell'articolo 33
del Protocollo ed esamina queste informazioni nonche' i rapporti
sottoposti dai suoi organi sussidiari; e) esamina ed adotta, come necessario, gli emendamenti al Protocollo
ed ai suoi allegati nonche' ogni nuovo allegato al Protocollo,
ritenuti necessari per la sua applicazione; e f) esercita ogni altra funzione che potrebbe essere richiesta
dall'applicazione del Protocollo.

5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le regole di gestione finanziaria della Convenzione si applicano, mutatis mutandis al Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo non decida diversamente mediante consenso.
6. La prima riunione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, e' convocata dal Segretariato contestualmente alla prima riunione della Conferenza delle Parti che si svolge dopo la data di entrata in vigore del Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo, si svolgeranno contestualmente alle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo non decida diversamente.
7. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo possono svolgersi in qualsiasi altro momento, se la Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo lo giudica necessario, oppure su richiesta scritta di una Parte, a patto che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi che seguono la sua comunicazione alle Parti ad opera del Segretariato.
8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure ogni Stato membro di dette organizzazioni o qualsiasi osservatore presso tali organizzazioni che non e' Parte alla Convenzione, possono essere rappresentati in qualita' di osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo. Ogni organo o istituzione, a carattere nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nei settori menzionati dal presente Protocollo e che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato in qualita' di osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo, puo' essere ammesso in questa qualita', a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'accettazione e la partecipazione di osservatori sono disciplinate dal regolamento interno menzionato al paragrafo 5 di cui sopra, salvo disposizione contraria del presente articolo.

Articolo 30
ORGANI SUSSIDIARI

1. Ogni organo sussidiario creato dalla Convenzione o in virtu' della medesima, puo', sulla base di una decisione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al presente Protocollo, esercitare funzioni a titolo del Protocollo, nel qual caso la Riunione delle Parti specifica le funzioni esercitate da detto organo.
2. Le Parti alla Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori di qualsiasi riunione di un organo sussidiario del Protocollo. Quando un organo sussidiario della Convenzione agisce in quanto organo sussidiario del Protocollo, le decisioni di competenza del Protocollo sono adottate unicamente dalle Parti del Protocollo.
3. Quando un organo sussidiario della Convenzione esercita le sue funzioni in quanto organo sussidiario del Protocollo, ogni membro dell'Ufficio di Presidenza di tale organo sussidiario, che rappresenta una Parte alla Convenzione che non e' ancora Parte del Protocollo, viene sostituito da un nuovo membro che e' eletto, fra le Parti del Protocollo.

Articolo 31
SEGRETARIATO

1. Il Segretariato istituito in virtu' dell'articolo 24 della Convenzione, fa funzione di Segretariato del presente Protocollo.
2. Il paragrafo 1 dell'articolo 24 della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato si applica mutatis mutandis al presente Protocollo.
3. Nella misura in cui sono distinti, i costi dei servizi di segretariato inerenti al presente Protocollo sono presi in carico dalle Parti al Protocollo. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, prende, nella sua prima riunione, le disposizioni finanziarie necessarie a tal fine.

Articolo 32
RELAZIONI CON LA CONVENZIONE

Salvo diversa menzione nel presente Protocollo, le disposizioni della Convenzione relative ai suoi Protocolli si applicano al presente strumento.

Articolo 33
CONTROLLO E COMPILAZIONE DEI RAPPORTI

Ciascuna Parte vigila sul rispetto degli obblighi che le spettano ai sensi del presente Protocollo e, ad intervalli regolari decisi dalla Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, fa rapporto alla Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo sui provvedimenti che essa ha preso per applicarne le disposizioni.

Articolo 34
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo esamina ed approva, nella sua prima riunione, le procedure ed i meccanismi istituzionali di cooperazione atti ad incoraggiare il rispetto delle disposizioni del Protocollo ed a trattare i casi di inosservanza. Tali procedure e meccanismi comportano disposizioni volte ad offrire consigli o assistenza, se del caso. Esse sono distinte e non pregiudicano la procedura ed i meccanismi di soluzione delle controversie stabiliti in forza dell'articolo 27 della Convenzione.

Articolo 35
VALUTAZIONE ED ESAME

La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo procede, cinque anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo e successivamente almeno ogni cinque anni, ad una valutazione dell'efficacia di quest'ultimo, ed in particolare ad una valutazione delle sue procedure ed allegati.

Articolo 36
FIRMA

Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Nairobi dal 15 al 26 maggio 2000 e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001.

Articolo 37
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, da parte degli Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della Convenzione.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per uno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che lo ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 precedente, sia il novantesimo giorno dopo la data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione d'integrazione economica, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sia nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica, con preferenza per la data piu' tardiva.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come essendo in aggiunta agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Articolo 38
RISERVE

Nessuna riserva puo' essere apposta al presente Protocollo.

Articolo 39
DENUNCIA

1. Alla scadenza di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti di una parte, questa Parte puo' denunciare il Protocollo mediante una notifica scritta al Depositario.
2. Questa denuncia ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data in cui il Depositario l'ha ricevuta o in qualsiasi data ulteriore che potra' essere specificata in tale notifica.

Articolo 40
TESTI FACENTI FEDE

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Montreal il ventinove maggio 2000.

Allegato I

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE NOTIFICHE DA PRESENTARE
CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 8, 10 E 13

a) Nome, indirizzo e generalita' dell'esportatore. b) Nome, indirizzo e generalita' dell'importatore. c) Nome ed identita' dell'organismo vivente modificato e sua
classificazione in funzione del grado di sicurezza biologico,
nello Stato d'esportazione, se quest'ultimo esiste. d) data o date previste del movimento transfrontaliero se sono note. e) Nome comune e tassonomia, punto di raccolta o di acquisizione, e
caratteristiche dell'organismo ricevente o degli organismi affini
pertinenti per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. f) Centri di origine e centri di diversita' genetica, quando sono
noti, dell'organismo ricevente e/o degli organismi affini e
descrizione degli habitat dove gli organismi possono persistere o
proliferare. g) Nome comune e tassonomia, punto di raccolta o di acquisizione, e
caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori
pertinenti per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici h) Descrizione dell'acido nucleico o della modifica introdotta, della
tecnologia utilizzata e delle caratteristiche dell'organismo
vivente modificato che ne risultano. i) Utilizzazione prevista dell'organismo vivente modificato o dei
prodotti che ne sono derivati, vale a dire il materiale
trasformato avente come origine l'organismo vivente modificato,
che contiene nuove combinazioni identificabili di materiale
genetico replicabile, ottenuto mediante il ricorso alla
bio-tecnologia moderna. j) Quantita' o volume degli organismi viventi modificati da
trasferire. k) Rapporto pre-esistente su una valutazione dei rischi conforme
all'allegato III. l) Metodi proposti per garantire la manipolazione, l'immagazzinaggio,
il trasporto e l'utilizzazione cevra da pericoli, ivi compreso
l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione, i metodi di
eliminazione e le procedure da seguire eventualmente in caso di
emergenza. m) Situazione dell'organismo vivente modificato rispetto alla
regolamentazione nello Stato di esportazione (per esempio se e'
vietato nello Stato esportatore, se esistono altre limitazioni o
se la sua circolazione e' stata autorizzata); se l'organismo
vivente modificato e' vietato nello Stato esportatore, la ragione
o le ragioni di tale divieto. n) Risultato e oggetto di ogni notifica dell'esportatore indirizzata
ad altri Stati per quanto concerne l'organismo vivente modificato
da trasferire. o) Dichiarazione secondo la quale le informazioni di cui sopra sono
esatte.

Allegato II

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER OGNI ORGANISMO VIVENTE MODIFICATO
DESTINATO AD ESSERE DIRETTAMENTE UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE
UMANA O ANIMALE, O AD ESERE TRASFORMATO CONFORMEMENTE
ALL'ARTICOLO 11

a) Il nome e le generalita' della persona che chiede
un'autorizzazione per l'uso sul territorio nazionale. b) Il nome e le generalita' dell'autorita' responsabile della
decisione. c) Il nome e l'identita' dell'organismo vivente modificato. d) Una descrizione della modifica genetica, della tecnologia
utilizzata, e delle caratteristiche dell'organismo vivente
modificato che ne risultano. e) Ogni unica identificazione dell'organismo vivente modificato. f) La tassonomia, il nome comune, il punto di raccolta o di
acquisizione, e le caratteristiche dell'organismo ricevente o
degli organismi affini pertinenti per la prevenzione dei rischi
bio-tecnologici. g) I centri di origine ed i centri di diversita' genetica, quando
sono noti, dell'organismo ricevente e/o degli organismi affini ed
una descrizione degli habitat dove gli organismi possono
persistere o proliferare. h) La tassonomia, il nome comune il punto di raccolta o di
acquisizione, e le caratteristiche dell'organismo o degli
organismi donatori pertinenti per la prevenzione dei rischi
bio-tecnologici i) Gli usi autorizzati dell'organismo vivente modificato. j) Un rapporto sulla valutazione dei rischi, conforme all'allegato
III. k) I metodi proposti per garantire la manipolazione,
l'immagazzinaggio, il trasporto e l'utilizzazione scevra da
pericoli, ivi compreso l'imballaggio, l'etichettatura, la
documentazione, i metodi di eliminazione e le procedure da seguire
eventualmente seguire in caso di emergenza.

Allegato III
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Obiettivo
1. Ai fini del presente Protocollo, la valutazione dei rischi mira a determinare e valutare i potenziali effetti sfavorevoli degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica nel probabile ambiente ricevente potenziale, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana.

Utilizzazione delle valutazioni dei rischi.
2. La valutazione dei rischi e' utilizzata in modo particolare dalle autorita' competenti per prendere una decisione in cognizione di causa sugli organismi viventi modificati.

Principi generali
3. La valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata secondo metodi scientifici comprovati e nella trasparenza, e puo' tener conto di pareri tecnici e di direttive delle organizzazioni internazionali competenti.
4. Non occorre necessariamente dedurre dalla mancanza di cognizioni o di un consenso scientifico, la gravita' di un rischio, l'assenza di rischio, o l'esistenza di un rischio accettabile.
5. I rischi connessi agli organismi viventi modificati o ai prodotti che ne sono derivati, vale a dire il materiale trasformato proveniente da organismi viventi modificati che contiene nuove combinazioni scoperte di materiale genetico replicabile ottenuto avvalendosi della biotecnologia moderna, dovrebbero essere considerati rispetto ai rischi presentati dagli organismi riceventi o affini non modificati nel probabile ambiente potenziale ricevente
6. La valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata caso per caso. La natura ed il grado di precisione dell'informazione richiesta possono variare a seconda dei casi, in funzione dell'organismo vivente modificato interessato, del suo uso previsto e del probabile ambiente potenziale ricevente.

Metodi
7. La valutazione dei rischi puo' esigere un supplemento d'informazione su particolari questioni. Tale supplemento puo' essere definito e richiesto in occasione della valutazione; di converso, informazioni su altre questioni possono non essere pertinenti, in alcuni casi.
8. Per conseguire il suo obiettivo, la valutazione dei rischi comporta, se del caso, le tappe seguenti: a) l'identificazione di tutte le nuove caratteristiche genotipiche e
fenotipiche connesse all'organismo vivente modificato che possono
avere effetti sfavorevoli sulla diversita' biologica nel
potenziale ambiente ricevente, e comportare anche rischi per la
salute umana; b) La valutazione della probabilita' che tali effetti sfavorevoli si
verifichino, in considerazione del grado e del tipo di esposizione
del probabile potenziale ambiente ricevente dell'organismo vivente
modificato; c) La valutazione delle eventuali conseguenze di tali effetti
sfavorevoli se questi ultimi dovessero verificarsi; d) La stima del rischio globale presentato dall'organismo vivente
modificato, sulla base della valutazione della probabilita' di
accadimento degli effetti sfavorevoli individuati e delle loro
conseguenze; e) una raccomandazione che indica se i rischi sono accettabili o
possono essere gestiti, ivi compresa, se del caso, la definizione
delle strategie di gestione di questi rischi; e f) qualora esistano incertezze per quanto riguarda la gravita' del
rischio, si puo' chiedere un supplemento d'informazione su
specifici punti preoccupanti, oppure attuare strategie appropriate
di gestione dei rischi e/o controllare l'organismo vivente
modificato nell'ambiente ricevente.

Punti da esaminare
9. A seconda dei casi, la valutazione dei rischi tiene conto dei dati tecnici e scientifici pertinenti concernenti a) L'organismo ricevente o gli organismi affini: Le caratteristiche
biologiche dell'organismo ricevente o degli organismi affini, ivi
comprese le precisioni concernenti la tassonomia, il nome comune,
l'origine, i centri di origine ed i centri di diversita' genetica,
quando sono noti, ed una descrizione dell'habitat dove tali
organismi possono persistere o proliferare; b) L'organismo o gli organismi donatori: Tassonomia e nome comune,
fonte e caratteristiche biologiche pertinenti degli organismi
donatori; c) Il vettore: Le caratteristiche del vettore, ivi compresa la sua
identita', se del caso, la sua fonte o la sua origine e le zone di
ripartizione dei suoi occupanti; d) L'inserto o gli inserti e/o le caratteristiche della modifica: le
caratteristiche genetiche dell'acido nucleico inserito e la
funzione che esso determina, e/o le caratteristiche della modifica
introdotta; e) L'organismo vivente modificato Identita' dell'organismo vivente
modificato, differenze fra le caratteristiche biologiche
dell'organismo vivente modificato e quelle dell'organismo
ricevente o degli organismi affini; f) Rilevazione e identificazione dell'organismo vivente modificato:
metodi di rilevazione e d'identificazione proposti e loro
particolarita', precisione e affidabilita'; g) Informazioni relative all'uso previsto: Informativa relativa
all'uso previsto dell'organismo vivente modificato, ivi compresa
ogni nuova utilizzazione o utilizzazione che differisce da quella
dell'organismo ricevente o affine; e h) L'ambiente ricevente : Informazioni sul luogo e le caratteristiche
geografiche, climatiche ed ecologiche del probabile ambiente
ricevente potenziale, ivi compresa ogni informazione pertinente
sulla diversita' biologica ed i centri di origine che vi sono
situati.
 
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