Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed inerti, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinananza n. 3334).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;
Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002 e n. 3265 del 21 febbraio 2003, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 7 novembre 2003, n. 3327, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali nella citta' di Palermo»;
Considerato che risulta necessario, al fine di una piu' proficua azione finalizzata al superamento del summenzionato contesto emergenziale, adeguare le previsioni contenute nelle citata ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni al mutato quadro normativo in materia di rifiuti determinato dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003;
Considerata altresi' la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile, e cio' al fine di favorire la rapida ultimazione degli interventi per il definitivo superamento della situazione di emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri gia' conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di gestione dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed inerti, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.
 
Art. 2.
1. Al fine di realizzare con la massima celerita' gli interventi e le opere previsti dall'ordinanza commissariale n. 1166/2002, con il quale e' stato adottato il piano regionale di gestione dei rifiuti, il commissario delegato puo' derogare, ove ritenuto necessario, alle disposizioni contenute nel titolo III della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, e relativi regolamenti di attuazione.
2. Il comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3072/2000, cosi' come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3265/2003 e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4-ter, dell'ordinanza n. 3072/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione, l'eventuale ampliamento e l'autorizzazione all'esercizio delle discariche, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, sono disposte e rilasciate dai prefetti d'intesa con il commissario delegato, previa valutazione di compatibilita' ambientale, e comunque per un periodo non superiore alla durata dello stato d'emergenza. Ai fini della valutazione di compatibilita' ambientale si dovra' tenere conto, in particolare, dell'elevata concentrazione nel territorio prescelto di altre discariche in esercizio o esaurite, la presenza, anche in territori limitrofi, di impianti ad alto rischio d'inquinamento e della dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale».
3. I progetti per la realizzazione di discariche, gia' approvati ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997 alla data di pubblicazione della presente ordinanza, possono essere appaltati, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio e' subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003.
4. Il commissario delegato, per la valutazione della compatibilita' ambientale dei progetti relativi ai sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana, da destinare agli impianti di termovalorizzazione, con recupero di energia, si avvale, in deroga rispettivamente all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e relativi regolamenti di attuazione, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
 
Art. 3.
1. All'art. 5, comma 7, dell'ordinanza n. 3136/2001, dopo le parole «dei nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della Regione siciliana», sono aggiunte le parole «e del Corpo forestale della Regione siciliana».
2. Il personale di cui al comma 11 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3136/2001, e' posto alle dipendenze del commissario delegato per le esigenze della relativa struttura commissariale.
3. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «in deroga alle procedure di gara comunitarie», sono soppresse.
 
Art. 4.
1. All'art. 14 dell'ordinanza n. 2983/1999 e' aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario delegato e' autorizzato, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a destinare, per la realizzazione di interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili, in ragione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera b), della presente ordinanza».
 
Art. 5.
1. Nelle more del completamento delle opere di adeguamento degli impianti di depurazione delle industrie ittico-conserviere alla normativa sopravvenuta, il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci in qualita' di soggetti attuatori, e' autorizzato, sino al 31 dicembre 2004, al rilascio della autorizzazione allo scarico dei summenzionati impianti, con le modalita' e nei limiti gia' previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.
 
Art. 6.
1. Il commissario delegato adotta tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla integrale e definitiva attuazione sull'intero territorio della medesima regione, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, del piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, adottato con l'ordinanza commissariale del 29 maggio 2002, anche avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3327/2003.
 
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3198/2002 le parole «Puo' avvalersi, inoltre di sub-commissari», sono sostituite dalle seguenti «Puo' avvalersi, inoltre, di soggetti attuatori ai quali affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato».
2. Al comma 4 dell'art. 14 dell'ordinanza n. 3190/2002, le parole «Ai sub-commissari nominati dal commissario delegato compete il compenso forfetario lordo ed il trattamento di missione stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001», sono soppresse e sostituite dalle seguenti «Ai soggetti attuatori di cui al precedente comma 1 compete il compenso forfetario lordo che sara' stabilito con apposito provvedimento dal commissario delegato, entro il limite stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001, nonche' il trattamento di missione nella misura fissata dallo stesso decreto».
 
Art. 8.
1. Il commissario delegato, al fine di raccordare ed integrare funzionalmente le attivita' di carattere emergenziale al medesimo affidate ai sensi rispettivamente dell'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'ordinanza n. 3189/2002 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce un gruppo di coordinamento tra le strutture commissariali all'uopo istituite, e composta dal presidente della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3190/2002, dal presidente della commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3189/2002, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle strutture commissariali, designati dal medesimo commissario delegato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza n. 2983/1989 e successive modifiche ed integrazioni, a tutto il personale a qualsiasi titolo impegnato nella struttura del commissario delegato istituita per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, e' fatto divieto di esercitare, a favore di amministrazioni pubbliche o di societa' private, attivita' nei settori della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque, od in settori ad essi affini o comunque collegati.
 
Art. 9.
1. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048/2000, dopo le parole «non oltre venti giorni dalla richiesta», sono aggiunte le parole «In favore di tale personale e' autorizzata la corresponsione di un'indennita' mensile forfetaria pari all'importo corrispondente a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza».
2. Al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048/2000, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3136/2001, dopo le parole «Le indennita' ed i rimborsi spese per le missioni da corrispondere agli esperti», le parole «e le spese per il lavoro straordinario del personale di cui ai precedenti commi 1 e 2, da corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 2 e le indennita' da corrispondersi al personale di cui al comma 1».
 
Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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