Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 22 gennaio 2004 |
Variazione dei dati riportati sulla licenza di pesca. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 49, e successive modifiche concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca ed, in particolare, l'art. 7; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo; Ravvisata l'opportunita' di assicurare la maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel settore delle licenze di pesca, anche attraverso lo snellimento delle relative procedure; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora; Decreta: Art. 1. 1. Il comandante dell'ufficio di iscrizione delle navi da pesca, in aggiunta alle rettifiche di errori materiali di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, apporta sulla licenza ogni variazione riguardante i dati relativi all'impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprieta'. 2. Le variazioni di cui al punto 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e dalla firma del comandante dell'ufficio di iscrizione e sono comunicate, in pari data dell'annotazione, al Ministero per l'aggiornamento dell'archivio licenze di pesca. |
| Art. 2. 1. Restano di esclusiva competenza del Ministero gli aggiornamenti della licenza di pesca per quanto concerne le caratteristiche tecniche della nave, potenza motrice dell'apparato motore, limiti di esercizio e sistemi di pesca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2004
Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
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