Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 10 gennaio 2004, n. 20 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3875): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 9 aprile 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII e X. Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 2003; 18, 26 giugno e 2 luglio 2003. Relazione scritta presentata il 2 luglio 2003 (atto n. 3875/A - relatore on. Pacini). Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il 16 settembre 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2489): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 23 novembre e 16 dicembre 2003. Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003. |
| ALLEGATO ACCORDO Tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE in materia di COOPERAZIONE SULL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati "le Parti", Considerato l'Accordo NATO sulla comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 1970 e le relative Procedure di attuazione approvate dal Consiglio Atlantico il 1° gennaio 1971; Considerato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione nel campo delle apparecchiature per la difesa, firmato il 9 novembre 1983 ed il suo annesso; Considerate le conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki dei 10 e 11 dicembre 1999, nella parte consacrata alla Politica Comune Europea in materia di Sicurezza e di Difesa; Tenuto conto che il "Segretario Generale della Difesa" del Ministero della Difesa ed il Direttore del "Dipartimento Potenziamento e Sviluppo della Ricerca" del Ministero per la Ricerca per la Parte italiana, da un lato, e "le Delegue' General pour l'Armement" dei Ministero della Difesa e "le Directeur de la Technologie" del Ministero della Ricerca per la Parte francese, dall'altro, hanno adottato il 23 marzo 2000 una Dichiarazione di Intenti relativa alla cooperazione civile e militare nel campo dell'osservazione spaziale; Tenuto conto della cooperazione tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica francese relativa al sistema militare di osservazione da satellite HELIOS; Consapevoli del comune interesse ad analizzare potenziali sinergie tra i rispettivi programmi di osservazione spaziale, in particolare COSMO-SkyMed e PLEIADES; Desiderosi di potenziare le rispettive capacita' di osservazione della Terra e di economizzare le risorse nazionali per mezzo di una cooperazione per lo sviluppo di un sistema duale operativo europeo di osservazione della Terra, basato su sensori ottici e radar ad elevate prestazioni; Esprimendo la comune volonta' di contribuire alla realizzazione di un sistema di Osservazione della Terra a livello europeo come contributo all'iniziativa GMES, nel quadro della strategia spaziale europea; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Ai fini del presente Accordo i termini seguenti indicano: a) "Informazioni di Base": informazioni non generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. b) "Informazioni Prodotte": informazioni generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. c) "Contraente": qualsiasi impresa privata o pubblica che esegua lavori a titolo di un contratto nell'ambito di intese specifiche inerenti al presente Accordo. d) "Scopi difesa": utilizzazione da parte delle forze armate o a favore delle forze armate di una delle Parti "Tale definizione non comprende vendite o trasferimenti a terzi. e) "Sistema duale": sistema di osservazione da satellite sviluppato nel quadro del presente Accordo per usi militari e civili (istituzionali e commerciali), basato sui programmi francesi ed italiani di satelliti di piccole dimensioni, PLEIADES e COSMO-SkyMed. f) "GMES": "Global Monitoring Environment and Security" (Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza). g) "HELIOS": sistema militare di osservazione della Terra, basato su satelliti di osservazione ottica. h) "Informazioni": qualsiasi informazione, conoscenza o dato, tecnico o non, considerato a prescindere dalla sua forma o caratteristica, generato o utilizzato nell'ambito di esecuzione dei presente Accordo. i) "Risorse": l'accesso alla programmazione di un sistema ed ai dati da esso generati. j) "SPOT": sistema civile di osservazione spaziale, basato su satelliti di osservazione ottica. k) "Informazioni tecniche": informazioni che si presentano sotto forma di registrazioni o documenti, di natura scientifica o tecnica, a prescindere dalla loro forma, dalle caratteristiche del documento o da qualsiasi altro mezzo di presentazione. Tali informazioni possono includere, per esempio: dati sperimentali e di prova, specifiche, elaborazione di progetti, invenzioni, brevettabili o non, scoperte, descrizioni tecniche ed altri lavori di natura tecnica, topografia di disposizione delle maschere dei circuiti a semiconduttori, raccolte di dati tecnici e di produzione, segreti industriali e know-how ed informazioni concernenti le tecniche industriali. Tali informazioni possono essere rappresentate sotto forma di documenti, riproduzioni illustrate, disegni ed altre rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetto e su pellicola (a lettura ottica, magnetica o laser), di software per programmazione e per creazione di banche dati, di tabulati di memoria di computer o dati immagazzinati nella memoria di un computer, o sotto qualsiasi altra forma. l) "Terzi ": qualsiasi persona fisica o giuridica non firmataria del presente Accordo. m) "Utente": qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dal presente Accordo ad accedere al sistema o alla sua gestione operativa. ARTICOLO II 1. Lo scopo del presente Accordo e' la realizzazione di una cooperazione relativa al conseguimento di una capacita' di osservazione della Terra che utilizza sensori ottici e radar, e principalmente la definizione dell'ambito entro il quale dovra' essere utilizzato e sviluppato il sistema ad uso duale. Tale sistema, unitamente ad altri sistemi di tipo militare e civile, mirera' a soddisfare le specifiche operative di programma determinate mediante Scambio di Lettere tra le Parti in occasione della firma del presente Accordo A tal fine le Parti: a) sviluppano ed utilizzano un sistema duale basato su satelliti radar e ottici di piccole dimensioni e sull'associato segmento di terra; b) utilizzano i sistemi satelliti militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo; c) prendono in considerazione lo sviluppo di altri sensori, in particolare di sensori a capacita' ottica a campo largo. 2. Il sistema duale da sviluppare comprende: a) una componente ottica che comprende 2 (due) satelliti e le funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte francese; b) una componente radar che comprende 4 (quattro) satelliti e funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte italiana; c) un segmento di terra sviluppato congiuntamente dalle Parti. Il sistema duale viene realizzato in conformita' allo scenario descritto nello scambio di Lettere richiamato nel primo paragrafo del presente Articolo. La sua architettura permette di soddisfare i requisiti del concetto di utilizzazione duale descritto all'Articolo V. 3. Il sistema duale e' realizzato tramite un programma che comprende tre fasi come descritto all'Articolo III. Il sistema duale assicura: a) la protezione degli interessi della difesa in termini di sicurezza e di priorita' delle richieste di missione. b) il soddisfacimento delle esigenze degli utenti civili o commerciali in termini di capacita' operative complessive, di accesso rapido ai dati, di disponibilita' e di qualita' delle immagini cosi' come di competitivita' dei servizi forniti. 4. Le regole relative all'utilizzazione dei sistemi militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo (famiglie HELIOS e SPOT) formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione. 5. Le cooperazioni previste in materia di sviluppo e utilizzazione di altri sistemi satellitari di osservazione, quali i satelliti ottici a campo largo, formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione. Lo sviluppo di una capacita' ottica a campo largo e' considerato come un prolungamento della missione SPOT 5. 6. Il presente Accordo definisce i principi generali validi per tutte le fasi di questa cooperazione. Le disposizioni inerenti ad ogni fase del programma del sistema duale (comprendente gli studi congiunti, lo sviluppo, la produzione, il lancio e l'utilizzazione del sistema duale) sono definite in accordi o intese specifiche le cui clausole sono conformi ai termini del presente Accordo. Le due Parti si comunicano reciprocamente la lista delle Amministrazioni e organismi nazionali rispettivamente designati per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo. ARTICOLO III 1. La cooperazione sul sistema duale e' costituita dalle fasi seguenti, disciplinate da accordi o intese specifiche: Fase 1 - Studi congiunti Fase 2 - Sviluppo, produzione e lancio Fase 3 - Utilizzazione 2. La Fase 1 concerne le caratteristiche tecniche, le prestazioni, l'architettura, il piano di sviluppo, la calendarizzazione, e i costi del sistema duale sulla base dell'articolo VI. dei presente Accordo e dello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo. La Fase 2 copre lo sviluppo e la produzione di tutti i satelliti, le funzioni di terra correlate, nonche' del segmento di terra comune, ivi inclusi i lanci e la verifica in volo del sistema. Essa si conclude con la verifica in volo dell'ultimo satellite del sistema duale. La Fase 3 concerne l'utilizzazione del sistema duale a partire dalla conclusione della verifica in volo del primo satellite. ARTICOLO IV 1. In virtu' del presente Accordo, le Parti istituiscono un Comitato Direttivo (C.D.) composto da rappresentanti delle due Parti. Ogni delegazione e' composta da un massimo di cinque membri, di cui fanno parte almeno un rappresentante dei Ministero della Difesa e un rappresentante del Ministero della Ricerca e nomina il proprio capo delegazione. 2. Il Comitato Direttivo: a) assicura la gestione generale della cooperazione; b) propone progetti di accordi o di intese specifiche destinate a rispondere ai bisogni e alle esigenze militari e civili delle due Parti per quanto concerne le prestazioni, la calendarizzazione, le condizioni di utilizzazione e l'accesso ai dati; c) si pronuncia sugli aspetti relativi ai costi ed alla loro ripartizione nel quadro della contribuzione finanziaria di ciascuna Parte; d) raccomanda alle Autorita' competenti l'approvazione delle modifiche al presente Accordo e agli accordi e intese specifiche associati; e) vigila al rispetto degli aspetti di sicurezza della cooperazione conformemente agli Accordi in vigore in materia di sicurezza; f) esprime un parere su ogni domanda di partecipazione a questa cooperazione come previsto all'Articolo XIII. 3. Il Comitato Direttivo, la cui composizione e' comunicata per via diplomatica entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, si riunisce almeno due volte l'anno alternativamente in Italia e in Francia. A seguito della richiesta di una delle Parti possono essere organizzate altre riunioni. Ogni riunione e' presieduta dal Capo Delegazione della Parte ospitante. La Parte ospitante provvede al servizio di segreteria e redige il resoconto. Tutte le decisioni dei Comitato Direttivo sono prese congiuntamente. Il Comitato Direttivo puo' istituire gruppi di' lavoro qualora lo ritenga necessario. Il Comitato Direttivo puo' anche ricorrere ad esperti nazionali per risolvere alcune questioni specifiche. ARTICOLO V 1. L'utilizzazione dei sistema duale e' aperta a diverse categorie di utenti: pubblici, istituzionali, privati e commerciali. Poiche' il sistema deve ugualmente fornire servizi ad utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti, devono essere rispettati i seguenti vincoli, strettamente correlati alle esigenze della difesa. a) Priorita' nella pianificazione delle missioni giornaliere i) le richieste di missione provenienti dai Ministeri della Difesa, coerenti con le esigenze espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo, devono essere soddisfatte su base prioritaria; ii) in situazioni di crisi quando le richieste delle Parti sono definite come Casi Molto Urgenti, il sistema deve consentire la possibilita' di una riprogrammazione della missione e dovra' permettere di trattare i dati generati dal satellite nel piu' breve tempo possibile, ed in ogni caso prima di qualsiasi altra richiesta, incluse quelle provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti. b) Riservatezza i. solamente gli utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti sono autorizzati a conoscere le domande di missioni, le pianificazioni cosi' come i prodotti dei propri Ministeri della Difesa; ii. la pianificazione delle richieste e' a carico di ogni ente civile e militare; iii. le richieste dei Ministeri della Difesa sono raggruppate in un piano comune, sotto il controllo delle autorita' dei Ministeri della Difesa; iv. il controllo della conformita' dei piano civile con le regole di sicurezza comuni, cosi'' come la convalida del "piano definitivo di attivita' dei sensori" sono assicurati dagli organismi governativi di sicurezza con gli appropriati strumenti software; v. le misure sopra descritte sono attuate da un'istanza di coordinamento il cui personale sara' sia civile che militare e che sara' istituita con un accordo specifico. c) Sicurezza delle comunicazioni Mezzi appropriati sono istituiti per assicurare dei collegamenti protetti tra le varie componenti del sistema. Inoltre, i dati dei Ministeri della Difesa sono codificati per mezzo di adeguate chiavi di cifratura nazionali o multinazionali. d) Accesso ai dati grezzi degli archivi civili Gli utenti dei Ministeri della Difesa hanno libero accesso ai dati grezzi degli archivi civili, in conformita' alle regole comuni di utilizzazione dei dati che formano oggetto di un accordo specifico. e) Utilizzazione dei prodotti dei Ministeri della Difesa I prodotti generati per specifiche esigenze dei Ministeri della Difesa possono eventualmente essere messi a disposizione di utenti commerciali o privati dopo essere stati sottoposti ad un processo di degradazione e declassifica, in conformita' alle regole comuni di utilizzazione dei dati, che formano l'oggetto di una intesa specifica. f) Controllo governativo i) le Parti hanno diritto di veto sulle richieste di missione e sulla diffusione dei dati di archivio, con l'eccezione delle richieste provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti; ii) le Parti hanno accesso alle richieste di missione di altri utenti del sistema. Tale controllo e' esercitato dagli organismi governativi di sicurezza. 2. Le Parti concordano di studiare e sviluppare congiuntamente delle procedure di degradazione delle immagini classificate, al fine di poterne abbassare il livello di classifica. 3. Le regole comuni di utilizzazione dei dati del sistema duale che disciplinano l'utilizzazione, la riproduzione, la distribuzione, l'archiviazione, la distruzione, la protezione e la non divulgazione dei dati, sono definite prima della conclusione della Fase 1 in un'intesa specifica sull'utilizzazione del sistema. ARTICOLO VI 1. Principi generali E' intenzione delle Parti contribuire in maniera equilibrata alla cooperazione per tutta la sua durata. Tale equilibrio prende in considerazione: a) le contribuzioni finanziarie ai costi delle Fasi 1 e 2 del sistema duale; b) il valore delle risorse messe a disposizione della cooperazione da ciascuna delle Parti. 2. Costi relativi al sistema duale La Parte francese contribuisce con la fornitura della componente ottica il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 440 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). La Parte italiana contribuisce con la fornitura della componente radar il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 570 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). Ciascuna delle Parti contribuisce nella misura del 50% al finanziamento del segmento di terra congiuntamente sviluppato il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 60 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). Ciascuna Parte si impegna a finanziare i costi della gestione operativa del segmento spaziale e delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento che rientrano nella sua responsabilita'. Ciascuna delle Parti sostiene i costi della gestione operativa di ulteriori installazioni del segmento di terra dispiegate sul suo territorio per proprie esigenze nazionali. Gli impegni formali sui costi di ciascuna fase sono assunti in base agli accordi relativi alle differenti fasi. Il costo totale del sistema, compreso il costo del funzionamento operativo e' determinato alla fine della Fase 1. Le partecipazioni finanziarie incrociate sono prese in esame nel corso della Fase 1. 3. Costi relativi ai sistemi di satelliti militari e civili attualmente utilizzati o in corso di sviluppo: I sistemi attualmente in corso di sviluppo (SPOT5 e HELIOS II) continuano ad essere finanziati come previsto all'origine. L'investimento del Ministero della Difesa francese nel programma HELIOS II e' chiamato a soddisfare le esigenze della Difesa in materia ottica alle condizioni definite nell'Articolo II.4 e nell'Articolo VII. 4. Costi relativi all'eventuale sviluppo di sistemi futuri: I costi di eventuali futuri sistemi formano oggetto di accordi o di intese specifiche. ARTICOLO VII 1. Obiettivo delle parti e' di realizzare una condivisione equilibrata delle risorse del sistema duale nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo VI.1 e nei limiti delle loro rispettive esigenze come espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo. Tale condivisione di risorse e' definita in dettaglio al termine della Fase 1 in modo da prendere in considerazione, tra l'altro: a) la configurazione definitiva e le caratteristiche dei sistema duale nel momento in cui esso e' totalmente dispiegato; b) la strategia di dispiegamento ed il profilo delle contribuzioni finanziarie di ciascuna delle Parti. 2. La Parte italiana ha accesso ad una percentuale delle risorse dei sistemi dei satelliti civili e militari attualmente in uso o in fase di sviluppo (in particolare SPOT5 e HELIOS II) in cambio dell'accesso a risorse della componente SAR.) in particolare, l'accesso alla gamma completa delle prestazioni del satellite HELIOS II e' concessa esclusivamente a favore delle esigenze della Difesa, in cambio dell'accesso alla gamma completa delle prestazioni della componente SAR, in particolare dell'accesso alle capacita' sub-metriche (vedere definizione nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo). Le regole relative a tale scambio di capacita' sono definite in intese specifiche, concluse nell'ambito della presente cooperazione. 3. La condivisione complessiva delle risorse, incluse quelle specificate agli Articoli VII.1 e VII.2, e' periodicamente sottoposta a revisione per rispettare costantemente i profili di contribuzione descritti all'Articolo VI.2. 4. I dati grezzi di origine civile del sistema duale sono messi a disposizione degli utenti dei Ministeri della Difesa, su loro richiesta, dietro pagamento di un contributo da determinarsi ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi, senza spese aggiuntive, nel rispetto delle regole comuni di utilizzazione dei dati, da concordare. ARTICOLO VIII 1. Le Parti concordano sui principi seguenti: a) I dati richiesti da uno o dall'altro Ministero della Difesa appartengono al Ministero della Difesa che ne ha richiesta la programmazione. b) Per gli altri dati: i) la Parte francese e' proprietaria dei dati generati dalla componente ottica, ii) la Parte italiana e' proprietaria dei dati generati dalla componente radar. 2. Distribuzione civile e commerciale: In conformita' alle disposizioni comuni sull'utilizzo dei dati, di cui all'Articolo V, ai fini della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti derivati dal sistema satellitare duale, le Parti definiscono nel corso della Fase 1 una politica comune di distribuzione. Ciascuna delle Parti designa un organismo incaricato di' assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, cosi' come di' elaborare, promuovere e distribuire i dati destinati agli utenti civili e commerciali. ARTICOLO IX 1. Principi Generali Le Parti riconoscono che il successo della collaborazione dipende dallo scambio tempestivo e completo delle informazioni necessarie alla cooperazione sul sistema duale. Le Parti hanno l'intenzione di scambiarsi tutte le informazioni necessarie, cosi' come i relativi diritti di utilizzazione, al fine di raggiungere tale obiettivo. 2. Informazioni di Base a) Divulgazione Fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni dell'Articolo XII, ciascuna delle Parti comunica all'altra Parte tutte le informazioni di Base necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo summenzionato. b) Utilizzazione Fatti salvi i diritti di terzi; ciascuna delle Parti potra' utilizzare o far utilizzare a condizioni ragionevoli, le informazioni di' Base richiamate dall'Articolo IX.2.a) per le esigenze della cooperazione e sulla base della necessita' di conoscere. Quando si dovra' dare corso alle fasi future, nel caso in cui il diritto di utilizzazione delle Informazioni di Base non sia stato garantito nel corso delle fasi precedenti, la loro utilizzazione dovra' avvenire a condizioni corrette e ragionevoli, sempre che il proprietario dei diritti non svolga il lavoro egli stesso. 3. Informazioni Prodotte Il proprietario delle Informazioni Prodotte e' la Parte o il contraente che le ha generate. a) Divulgazione Ciascuna delle Parti comunica gratuitamente all'altra Parte, conformemente alle disposizioni dell'Articolo XII le Informazioni Prodotte richieste sulla base della necessita' di conoscere. b) Utilizzazione Ciascuna delle Parti puo' utilizzare o fare utilizzare, gratuitamente, le Informazioni Prodotte ricevute in conformita' alle disposizioni dell'Articolo IX.3.a) solo per i propri bisogni governativi e sulla base della necessita' di conoscere. 4. Misure generali sulla sicurezza delle informazioni a) Tutte le informazioni non classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprieta' sono identificate, contrassegnate e gestite come "Informazioni non Classificate". Tutte le informazioni Classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprieta' sono identificate e contrassegnate come tali. b) Le disposizioni dell'Accordo NATO sulla Comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato il 19 ottobre 1970 e le relative procedure di attuazione del 1° gennaio 1971 si applicano al presente Accordo. ARTICOLO X 1. Allo scopo di procedere a vendite e cessioni e alla concessione di licenze in relazione al programma, le Parti applicano le loro leggi e regolamenti nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamenti, in uno spirito di cooperazione e in conformita' a disposizioni che esse abbiano concordato separatamente. 2. Nessuna delle Parti puo' vendere, cedere, divulgare o trasferire ad un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana, le Informazioni Prodotte o apparati che le contengano, nonche' apparati acquisiti o prodotti congiuntamente per l'attuazione della cooperazione senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Inoltre, nessuna Parte puo' autorizzare la vendita, la divulgazione o il trasferimento, neanche se effettuato dal proprietario dell'informazione o di apparati, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso e' subordinato all'impegno scritto del destinatario: a) di non procedere alla cessione o di non autorizzare la cessione ulteriore di tali apparati o di tali informazioni; b) di non utilizzare o di non autorizzare l'utilizzazione di tali apparati o di tali informazioni se non esclusivamente per gli scopi specificati dalle Parti. 3. Nessuna parte puo' vendere, cedere, divulgare o trasferire a un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana, apparati o Informazioni di Base che sono stati forniti dall'altra Parte senza previo consenso scritto di tale Parte. Quest'ultima e' la sola competente ad autorizzare o ad ottenere l'autorizzazione per tali trasferimenti e, se necessario, a indicarne le modalita' e le condizioni. ARTICOLO XI 1. Per quanto attiene alle responsabilita' che dovessero insorgere in seguito o in relazione alle attivita' intraprese per lo svolgimento di un compito ufficiale, nell'espletamento e nell'interesse della cooperazione, si applicano le seguenti disposizioni: a) ciascuna delle Parti rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dell'altra Parte in ordine a danni o perdite causati al proprio personale civile o militare o a beni di sua proprieta' dal personale o dagli agenti dell'altra Parte. Tale disposizione non si applica se i danni o le perdite sono prodotti da un contraente. Se tuttavia tali danni o perdite si dovessero verificare a causa di colpa grave o dolo di una Parte, di un membro del suo personale o di suoi agenti di una delle Parti, tale Parte e' la sola a sostenere il costo del risarcimento di tali danni. b) le richieste di risarcimento presentate da terzi in caso di danni o perdite di qualsiasi natura causati da un membro dei personale o da un agente delle Parti, sono trattate dalla Parte sul territorio della quale si e' prodotto il danno. I costi relativi al risarcimento sono equamente divisi tra le Parti. Se, tuttavia, i danni o le perdite risultano da atti di colpa grave o dolo di un membro del personale o di agenti di una delle Parti, questa ultima sostiene da sola il costo del risarcimento di tali danni. 2. In caso di danni o perdite causati a beni di proprieta' comune delle Parti o causati da tali beni, qualora il costo del risarcimento di tali danni non possa essere recuperato da nessun terzo, il costo di risarcimento dei danni e' ugualmente diviso tra le Parti. ARTICOLO XII 1. Le Informazioni Classificate generate o scambiate in virtu' del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, archiviate, gestite e salvaguardate conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo alla salvaguardia delle informazioni classificate firmato il 1° febbraio 1978. 2. Le informazioni generate o scambiate in virtu' dei presente Accordo possono essere classificate fino al livello di "SECRET DEFENSE" per la Parte francese e "SEGRETO" per la Parte italiana. ARTICOLO XIII Le Parti riconoscono che la cooperazione in materia di osservazione della Terra e' aperta a tutti gli Stati dell'Unione Europea, cosi' come alle organizzazioni multilaterali europee. ARTICOLO XIV Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione presente Accordo sono risolte esclusivamente per via diplomatica. ARTICOLO XV Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle proprie procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore dei presente Accordo che entra in vigore il primo giorno dei secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notifica. Se durante un periodo di due anni nessun accordo o intesa di applicazione del presente Accordo e' stato firmato o e' in vigore, allora il presente Accordo e' considerato estinto. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente Accordo con un preavviso di dodici mesi. In questo caso le Parti conducono consultazioni per definire il ragionevole aiuto che la Parte denunciante puo' fornire all'altra Parte per consentirle di continuare le proprie attivita' successivamente al periodo del preavviso. Tale denuncia non rimette in causa gli impegni assunti dalle Parti in materia di sicurezza e di proprieta' intellettuale nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. L'estinzione del presente Accordo comporta l'estinzione simultanea di tutte le intese assunte per la sua esecuzione. In fede di che, i Rappresentanti delle due Parti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Torino il 29/1/2001, in due originali, ciascuno redatto nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Firma illeggibile Firma illeggibile Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica Francese |
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