Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 gennaio 2004 |
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Associazione societa' italiana di psicoterapia organismica (SIPO)» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza con la quale l'istituto «Associazione societa' italiana di psicoterapia organismica (SIPO)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 dicembre 2003, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo scientifico-culturale rileva la presenza di un fondamento teorico metodologico confuso e non argomentato, una proposta di tecniche psicoterapeutiche sommaria e talora incoerente, la totale assenza di un percorso capace di indicare i nessi teorici, logici e metodologici tra tecniche e teorie della personalita', nonche' la mancanza dei requisiti epistemologici di un modello psicoterapeutico avente validita' scientifica; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; Decreta: Art. 1. 1. L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Associazione societa' italiana di psicoterapia organismica (SIPO)», con sede in Milano per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2004 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
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