Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 13 gennaio 2004 |
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 36/2004). |
|
|
IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aderito alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e, successivi emendamenti; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Tenuto conto che il Cap. VII della precitata Convenzione, come emendata, ha reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965; Vista la risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi Ro-Ro; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successivi emendamenti; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, recante regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, e i successivi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 4 dello stesso regolamento; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante «Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricate su veicoli aventi mezzi di propulsione propri o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili»; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 5 novembre 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 328 del 21 dicembre 1973, recante approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantita' di una o piu' sostanze chimiche pericolose; Viste la circolare n. 310474/MP del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni; Vista la circolare n. 310476/MP del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in contenitori; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo degli esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 16 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 1986, recante approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, recante norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1991, recante trasporto marittimo di merci pericolose in colli; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 maggio 1995 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 supplemento ordinario n. 57, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1997, recante procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il proprio decreto del 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003, recante trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari; Ritenuto necessario aggiornare, unificandole, le procedure amministrative di cui ai precedenti decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997, alla luce delle disposizioni di legge e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) intervenute, nonche' di disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose; Decreta: Art. 1. Sono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, allegate al presente decreto. |
| Art. 2. I decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997, citati in premessa, sono abrogati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2004
Il comandante generale: Sicurezza |
| ALLEGATO
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti procedure si applicano alle operazioni che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli ed unita' di trasporto del carico. Le presenti procedure non si applicano alla sosta ed alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali , a terra. 2. DEFINIZIONI 2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni; b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni; c) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima); d) Codice IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con Risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e successive modificazioni; e) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche, cosi' come ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839 e recepito dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada"; f) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), cosi' come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia"; g) Normativa nazionale: la normativa, citata in premessa, in materia di trasporto marittimo di merci pericolose relativa alla classificazione delle stesse ed al trasporto di colli ed unita' di trasporto del carico, applicabile alle navi non soggette alla SOLAS (Cap. VII) nonche' in materia di sicurezza nave applicabile alle navi non soggette alla SOLAS ed alla navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1 settembre 1984; h) CSC: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 67, ed attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448; i) Autoveicolo: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione; l) Transhipment : operazione di sbarco e successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto; m) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; n) Autorita' marittima: gli organi periferici dell'Amministrazione in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 37, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione; o) Autorita' portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; p) Organismo tecnico: organismo autorizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attivita' connesse al presente allegato, ovvero: l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169; q) Raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 2.2 Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nel Codice IMDG o nella vigente normativa nazionale 3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO 3.1 Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel Codice IMDG o nella normativa nazionale. 4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 4.1 Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate: a) navi costruite il 1 settembre 1984 o posteriormente: se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate; devono essere in possesso del `Documento di conformita'", di cui al paragrafo 4 Regola 19 Cap.II-2 SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera italiana. Per le navi di bandiera italiana deve essere utilizzato il modello di cui all'Annesso 1. Il Documento di conformita': - per le navi di bandiera italiana: ha validita' non superiore a 5 anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza; - per le navi di bandiera straniera: ha validita' e visite periodiche stabilite dall'amministrazione di bandiera o da un Organismo autorizzato dalla stessa. 4.2 Le navi di seguito indicate: a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1 settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000; b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B C e D nuove ed esistenti di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000; devono esser in possesso dell' "Attestazione di idoneita'", prevista dalla vigente normativa nazionale, rilasciata dall'organismo tecnico. Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2 a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al precedente punto 4.1, devono essere in possesso del "Documento di conformita'" di cui allo stesso punto. 4.3 Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso di "Attestazione di idoneita' al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio", rilasciata dall'organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un Ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS". 4.4 Le navi di seguito indicate: a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda; b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale; devono essere in possesso dei manuale di stivaggio del carico (Cargo Securing Manual) prescritto dalla Regola 5 del Cap. VII SOLAS. 4.5 Tutte le navi devono essere in possesso del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla Regola 4.5 Capitolo VII della SOLAS e della Regola 4(3) dell'Annesso III alla MARPOL o di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1008 del 1968. 4.6 Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del Codice IMDG o delle pertinenti disposizioni relative alla normativa nazionale. Per le navi che trasportano merci pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano regolarmente determinati tipi di merci pericolose, in luogo della documentazione prescritta e' sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione. 5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO A. 581(14) 5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14) rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione o da Organismi autorizzati dalla stessa. I veicoli cisterna ed i veicoli trasportanti esplosivi devono dotarsi del predetto documento all'atto dell'entrata in vigore del presente allegato. Per i rimanenti veicoli la presente disposizione entrera' in vigore un anno dopo il termine sopraccitato. 6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO 6.1 L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta all'Autorita' marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi Annesso 2). In sede locale l'Autorita' marittima determina tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico. 6.2 L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo l'istanza, unitamente ai relativi allegati, puo' essere trasmessa all'Autorita' marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto. 6.3 L'istanza (vedi Annessi 2 e 3), riferita alla totalita' delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere: 1) dati nave: - nome, numero IMO, nazionalita', stazza lorda, data di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione; - data e ora di previsto arrivo; - ormeggio previsto in porto; 2) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare: - porto di destinazione o di provenienza; nome di spedizione appropriato, numero UN, classe IMO, gruppo di imballaggio(Packing Group) e codice di identificazione imballaggio(in alternativa possono essere indicati, in caso di applicazione della normativa nazionale, la sigla, la denominazione, la classe, il gruppo di imballaggio e codice di identificazione imballaggio previsti dalla stessa); riferimenti EmS, o in alternativa, per le navi che applicano la normativa nazionale, allegare le istruzioni di sicurezza previste dalla stessa; quantita', tipo dei colli, e massa lorda/ netta/volume; codice alfanumerico del contenitore, qualora si tratti di merce posta in contenitore; - targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicoli stradali; numero di immatricolazione del carro ferroviario, qualora si tratti di merce posta su carro ferroviario; numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce posta in chiatta; - se trattasi di inquinante marino (marine pollutant). Nell'istanza deve essere attestato, come appropriato, che: a) sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave e' in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di validita'; b) sulla base delle dichiarazioni ricevute: - gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformita' alle norme dei Codice IMDG/normativa nazionale; - i contenitori sono omologati e collaudati in conformita' alla convenzione CSC '72 - i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformita' alle norme ADR; le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, sono omologate e collaudate in conformita' alle norme contenute nel vigente Codice IMDG/normativa nazionale; i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformita' alle norme RID; i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A.581 (14); i veicoli stradali, con immatricolazione nazionale, sono altresi' in possesso di: carta di circolazione; documentazione attestante la rispondenza alle norme sul trasporto di merci pericolose su strada. c) sulla base della documentazione ricevuta, contenente le indicazioni di cui al capitolo 5.4 del Codice IMDG (vedi Annesso 4): i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformita' alla normativa dei Codice IMDG/normativa nazionale; che le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unita' di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto; d) sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unita' di trasporto del carico, a bordo, sara' effettuato, a cura dello stesso comando di bordo, tenendo conto: - della certificazione della nave; - delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo; - dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG/normativa nazionale; - di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto). 6.4 Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della sua presentazione all'Autorita' marittima, al visto della locale Autorita' di polizia. 6.5 All'istanza devono essere allegati i documenti indicati al successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo o l'armatore deve, inoltre, avere nella sua disponibilita', per gli eventuali controlli e verifiche da parte dell'Autorita' marittima, copia della seguente documentazione: a) certificazione di idoneita' nave al trasporto di merci pericolose e autoveicoli di cui ai punti 4.1/4.2 e/o 4.3 del presente allegato; b) documento di trasporto; c) certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna con l'indicazione delle merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosita'. 6.6 L'Autorita' marittima - mediante l'esame della documentazione presentata - verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli, e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame l'Autorita' marittima autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (vedi Annesso 2). 6.7 Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo) che provvedera' per la consegna della stessa al comandante della nave. L'Autorita' marittima puo' restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto. 6.8 Nei porti ove ha sede l'Autorita' portuale, l'Autorita' marittima provvedera' ad inviare alla predetta Autorita' copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco, anche ai fini di quanto prescritto dagli articoli 6 e 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 6.9 Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave non e' ancora presente in porto, l'Autorita' marittima rilascia l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco. 6.10 Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose, come definite al punto 3 del presente allegato, l'Autorita' marittima puo' rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto purche': a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali; b) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi: - contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari; - veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai sensi del precedente punto 6.3; c) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, e alle stesse condizioni, in misura non superiore a quella dichiarata nel precedente punto 6.3; d) si tratti di autorizzazione avente validita' non superiore a novanta giorni. Copia dello stesso dovra' essere preventivamente inviata, secondo le modalita' di cui al punto 6.11, all'Autorita' marittima del porto di sbarco; e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'Autorita' marittima del porto di sbarco; f) sia data preventiva comunicazione scritta all'Autorita' marittima del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio; g) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.11 qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi ordine di motivi, non possa essere effettuato, il comandante della nave informi tempestivamente a mezzo di comunicazione scritta, le Autorita' marittime del porto di imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione dovra' essere apposto il visto dell'Autorita' marittima del porto di imbarco. 6.11 Nel caso di relazioni bilaterali fra porti nazionali non e' necessario richiedere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, ma e' sufficiente che l'Autorita' marittima del porto di sbarco sia posta a conoscenza delle merci pericolose in arrivo; a tal fine l'Autorita' marittima del porto di imbarco trasmette via fac-simile, via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, a quella del porto di sbarco, l'autorizzazione concessa. La trasmissione e' effettuata in conto spese dell'armatore o del raccomandatario marittimo della nave. 6.12 Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l'Autorita' marittima regolamenta l'espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio. 6.13 Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, il comandante della nave, prima della partenza, dovra' consegnare copia del documento di cui al punto 4.5 all'Autorita' marittima nonche' al raccomandatario marittimo o all'armatore, il quale dovra' conservarlo fra i suoi atti fino alla completa discarica delle merci pericolose ivi riportate. 6.14 Al comandante della nave debbono essere consegnate - a cura del raccomandatario marittimo e prima dell'imbarco - appropriate informazioni circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite da: schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui al decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2002, recante "Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio"; o in alternativa, copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); o in alternativa estratto della scheda EmS e della scheda MFAG; o in alternativa informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose; o in alternativa istruzioni di sicurezza di cui alla normativa nazionale. 7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 7.1 Per le materie radioattive: - copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive (non necessario nel caso di trasporto singolo occasionale; - dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso delle materie radioattive da imbarcare/sbarcare. 7.2 Per gli esplosivi: copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore; la predetta documentazione non e' necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle Forze Armate e dei Corpi armati; la sottoelencata documentazione per veicoli e carri ferroviari: a) carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sulla idoneita' degli stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero puo' essere accettata l'equivalente certificazione rilasciata dall'autorita' estera. Qualora tale certificazione manchi, essa dovra' essere richiesta alla competente autorita' italiana; b) dichiarazione del caricatore, per i veicoli e carri ferroviari, attestante che: 1. sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza; 2. lo stivaggio sui veicoli e' stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal Codice IMDG/normativa nazionale; 3. non contengano altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro; 4. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrita'; 5. i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto; 6. i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati. Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al comma b) sopraccitato, attesta che quanto rappresentato in essa non e' venuto meno nel corso del viaggio terrestre; la sottoelencata documentazione per i contenitori: a) dichiarazione del caricatore attestante che: 1. sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformita' a quanto prescritto dal Codice IMDG/normativa nazionale; 2. non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro; 3. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrita'; 4. i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto 5. i colli ed il contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati. I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrita' strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli. Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorita' consolare italiana, solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti esteri. Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare. 7.3 Per i rifiuti pericolosi: copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni; copia del modulo di accompagnamento di cui al Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla decisione della Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi Comunitari e Paesi Terzi); dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua italiana ed una in lingua inglese, oppure in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del paese di destinazione, sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'Albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosita', e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al Codice IMDG o agli allegati G, H, I al decreto legislativo n. 22 del 1997; limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta il "Regolamento concernente la disciplina per i trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 7.4 Per alcune merci pericolose per le quali sono richieste dichiarazioni aggiuntive, come indicato nel Codice IMDG, tali dichiarazioni devono essere trascritte sul documento di trasporto (Annesso 4). 7.5 La documentazione indicata nel presente punto 7 puo' essere presentata in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto. 7.6 La documentazione indicata nel presente punto 7 deve riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonche' il suo status all'interno dell'organizzazione o societa' di appartenenza. 8. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI TRANSHIPMENT - NULLA OSTA ALLO SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO 8.1 Le presenti procedure si applicano alle operazioni di transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1 (esplosivi), tranne il gruppo 1.4S, 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi) e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori e contenitori cisterna. 8.2 Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo dell'istanza, dovra' essere presentata da parte dell'armatore o raccomandatario marittimo della nave, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto sbarco della merce o tempi inferiori, determinati in sede locale dall'Autorita' marittima in relazione ad esigenze locali, una "comunicazione" (vedi Annesso 5), in duplice copia, contenente le seguenti indicazioni: nome, nazionalita', stazza lorda e data di previsto arrivo della nave da cui devono essere sbarcate le merci, soggette a transhipment; ormeggio previsto della nave in porto; porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci soggette a (transhipment); - nome, nazionalita', stazza lorda e data di arrivo della nave o delle navi su cui e' previsto il successivo imbarco delle merci soggette a transhipment, specificando quali per ogni singola nave, o con riserva di comunicare i predetti dati, comunque, all'atto della richiesta di autorizzazione all'imbarco; sigla alfanumerica e tipologia dei colli nonche' il codice alfanumerico per i contenitori e contenitori cisterna; nome tecnico, classe IMO/normativa nazionale e numero UN delle merci soggette a transhipment. Nella comunicazione deve essere attestato, sulla base delle dichiarazioni ricevute, che la nave e' in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di validita', che i contenitori sono omologati e collaudati in conformita' alla Convenzione CSC 72, come emendata, che gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi ed i contenitori cisterna sono omologati e collaudati in conformita' alle disposizioni del Codice IMDG/normativa nazionale, che i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformita' alla classificazione IMO/ normativa nazionale, che la merce presente nei contenitori e' stata appropriatamente imballata e fissata e che tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte. 8.3 L'Autorita' marittima, dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce copia della comunicazione stessa con le determinazioni adottate al richiedente che provvedera' per la consegna della stessa al comandante della nave. L'Autorita' marittima puo' restituire la comunicazione vistata anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto. 8.4 Di norma sara' consentita la sosta, in attesa del successivo imbarco, per un periodo massimo di quindici giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di quarantacinque, su richiesta del raccomandatario marittimo interessato. 8.5 Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci in sosta per transhipment dovra' essere presentata l'apposita istanza di cui all'Annesso 6. 8.6 All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto dovra' essere allegata, esclusivamente, copia della comunicazione di cui al precedente punto 8.2 vistata dall'Autorita' marittima. 8.7 Alle operazioni di transhipment si applicano, altresi', le norme di cui ai precedenti punti 6.2 (solo per l'imbarco), 6.5, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 e 6.14(solo per l'imbarco. 8.8 Per le operazioni effettuate presso "Terminal specializzati", l'Autorita' marittima puo' statuire ulteriori semplificazioni in merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al precedente punto 8.2, restando salva, comunque, l'indicazione del numero UN e della classe IMO delle merci pericolose. 9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN QUANTITA' LIMITATA 9.1 Il trasporto esclusivo di merci pericolose in quantita' limitata, e' subordinato alla presentazione del documento di trasporto equivalente recante la specificazione "quantita' limitata". Tale documento, vistato dall'Autorita' marittima, dovra' accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito all'Autorita' marittima del porto di sbarco.
----> Vedere Allegato da pag. 52 a pag. 59 della G.U. <---- Annesso 4 DOCUMENTAZIONE - Capitolo 5.4 del Codice IMDG, 31° Emendamento (Traduzione non ufficiale) Nota 1 Le prescrizioni indicate in questo codice non precludono l'uso di sistemi di trasmissione elettronica di "data processing" (EDP) e di scambio elettronico di dati (EDI), come strumenti di aiuto alla documentazione cartacea. Nota 2 Quando si vogliono trasportare merci pericolose, devono essere preparati documenti simili a quelli richiesti per le altre categorie di merci. II modello di questi documenti, le particolarita' che devono essere inserite e gli obblighi richiesti, possono essere definiti da Convenzioni internazionali applicabili dalla legislazione nazionale a certe tipologie di trasporto. Nota 3 Uno dei principali requisiti del documento di trasporto di merci pericolose e' fornire le informazioni fondamentali relative al rischio delle merci. E', inoltre, necessario includere nel documento alcune informazioni di base per la consegna di merci pericolose, ove cio' non sia esentato o diversamente prescritto dal Codice IMDG. Nota 4 In aggiunta alle prescrizioni di questo capitolo, altri elementi di informazione possono essere richiesti dall'Autorita' competente. 5.4.1 Documentazione per il trasporto di merci pericolose 5.4.1.1 Generalita' Eccetto dove altrimenti richiesto, lo speditore che fornisce le merci pericolose per il trasporto deve descrivere le merci pericolose in un documento di trasporto e fornire informazioni e documentazione aggiuntive come specificato in questo Codice. 5.4.1.2 Modello del documento di trasporto 5.4.1.2.1 Il documento di trasporto di merci pericolose puo' essere in qualsiasi modello, purche' contenga tutte le informazioni richieste dalle prescrizioni di questo Codice. 5.4.1.2.2 Se nello stesso documento sono elencate merci pericolose e merci non pericolose, le merci pericolose devono essere elencate per prime o, comunque, opportunamente evidenziate. .5.4.1.2.3 Continuazione di pagina Il documento di trasporto di merci pericolose puo' contenere piu' pagine, purche' queste siano numerate sequenzialmente. 5.4.1.2.4 Le informazioni contenute nel documento di trasporto di merci pericolose devono essere facilmente identificabili, leggibili e durevoli. 5.4.1.2.5 Esempi di documento di trasporto di merci pericolose II modello riportato in 5.4.5 e' un esempio di documento di trasporto di merci pericolose. 5.4.1.3 Speditore, destinatario e data Il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario delle merci pericolose devono essere indicati nel documento di trasporto. Deve essere indicata nel documento di trasporto di merci pericolose, o in una copia elettronica dello stesso, la data di quando il documento e' stato preparato o consegnato al primo trasportatore. Per i formati standardizzati, vedere anche le raccomandazioni rilevanti del Gruppo di Lavoro UN/ECE per la Facilitazione delle procedure di Commercio Internazionale, in particolare la Raccomandazione N. 1 (Modello di stesura del Documento di Commercio dell'ONU) (ECE/TRADE/137, edizione 96.1), la Raccomandazione N. 11 (Aspetti relativi alla documentazione del Trasporto Internazionale di Merci Pericolose) (ECE/TRADE/204, edizione 96.1) e la Raccomandazione N. 22 (Modello di stesura delle Istruzioni standard di Consegna) (ECE/TRADE/168, edizione 96.1). Fare riferimento alla Guida sugli Elementi di Dati Commerciali, Volume III, Raccomandazioni per la Facilitazione del Commercio (ECE/TRADE/200) (Pubblicazioni ONU N. E.96.II.E.13).
5.4.1.4 Informazioni richieste nel documento di trasporto di merci pericolose 5.4.1.4.1 Descrizione delle merci pericolose Il documento di trasporto di merci pericolose deve contenere le seguenti informazioni per ciascuna sostanza, materiale o articolo pericoloso destinato al trasporto: 1. II Numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN"; 2. II Nome appropriato di spedizione (Proper Shipping Name), come definito in 3.1.2; 3. La Classe o, quando assegnata, la Divisione IMO delle merci, incluso, per la Classe 1, la lettera del gruppo di compatibilita'. I numeri relativi alle Classi di pericolo sussidiarie o alle divisione sussidiarie, ove assegnati, devono essere inseriti dopo quello della Classe di pericolo o della Divisione e devono essere riportati fra parentesi. La parola "Classe" o "Divisione" puo' essere inserita prima del numero identificativo della Classe di pericolo primario o sussidiario o della Divisione. 4. Il Gruppo di imballaggio (Packing group), ove assegnato, per le sostanze o gli articoli, eventualmente preceduto dalle lettere "GI" ("PG") (es. "GI II"). 5.4.1.4.2 Sequenza di descrizione delle merci pericolose La descrizione delle merci pericolose indicata in 5.4.1.4.1 deve rispettare la sequenza 1., 2., 3., 4., o, in alternativa, 2., 3., 1., 4., senza alcun altro inserimento di informazioni, ad eccezione di quanto previsto da questo Codice. Informazioni aggiuntive, ancorche' permesse o richieste da questo Codice, devono essere indicate dopo la sequenza di descrizione della merce pericolosa. 5.4.1.4.3 Informazioni supplementari al Nome Appropriato di Spedizione nella descrizione delle merci pericolose Il Nome di Spedizione Appropriato (Proper Shipping Name) (vedi 3.1.2) nella descrizione delle merci pericolose deve essere integrato come segue: 1. Nome tecnico per rubriche "n.a.s." e altre descrizioni generiche: i nomi appropriati di spedizione che rientrano nella disposizione speciale 274 in colonna 6 della Lista di Merci Pericolose devono essere integrati con il nome tecnico o il nome del gruppo chimico come descritto in 3.1.2.8; 2. Cisterne e imballaggi vuoti, non puliti: per "vuoti" si intendono i contenitori (inclusi imballaggi, GIR, cisterne portatili, cisterne stradali e ferroviarie) contenenti residui di merci pericolose, diversi da quelli della classe 7, che devono essere descritti come tali, per esempio, indicando la dicitura "VUOTO NON PULITO" ("EMPTY UNCLEANED") o "RESIDUO ULTIMO CONTENUTO" ("RESIDUE LAST CONTAINED") prima o dopo il nome appropriato di spedizione; 3. Rifiuti: per i rifiuti pericolosi (diversi dai rifiuti radioattivi) destinati allo smaltimento o al trattamento, il nome appropriato di spedizione deve essere preceduto dal termine "RIFIUTO" ("WASTE"), a meno che esso non faccia gia' parte del nome appropriato di spedizione; 4. Sostanze trasportate a temperatura elevata: se dal nome appropriato di spedizione di una sostanza trasportata o destinata ad essere trasportata allo stato liquido a temperatura uguale o superiore a 100 °C o, allo stato solido, a temperatura uguale o superiore a 240 °C, non risulta evidenziata la condizione di temperatura elevata, ad esempio, con il termine "FUSO" ("MOLTEN") o "TEMPERATURA ELEVATA" ("ELEVATED TEMPERATURE"), come parte del nome appropriato di spedizione, la parola "CALDO" ("HOT") deve immediatamente precedere il nome appropriato di spedizione; 5. Inquinanti marini: se la merce da trasportare e' un inquinante marino, deve essere identificata con la dicitura "INQUINANTE MARINO" ("MARINE POLLUTANT") (vedi 3.1.2.8); 6. Punto di infiammabilita': per le sostanze infiammabili con punto di infiammabilita' uguale o inferiore a 61 °C, il punto minimo di infiammabilita' in vaso chiuso, espresso in gradi centigradi, deve essere indicato. A causa della presenza di impurita', il punto di infiammabilita' puo' essere minore o maggiore della temperatura di riferimento indicata nella Lista delle Merci Pericolose. Per i perossidi organici della classe 5.2 che sono anche infiammabili, il punto di infiammabilita' non deve essere dichiarato. 5.4.1.4.3 Esempi di descrizione di merci pericolose "Alcool Allilico 6.1 (3) UN 1098 I (21 °C v.c.)" - "Allyl alcohol 6.1 (3) UN 1098 I (21 °C c.c.)" "UN 1779, Acido Formico, classe 8, GI II" - "UN 1779, Formic acid, class 8, PG II" "UN 1092, Acroleina, stabilizzata, classe 6.1 (3), GI I, (-24°C v.c.), INQUINANTE MARINO" - "UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-24 °C c.c.), MARINE POLLUTANT" "LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Etanolo e Dodecilfenolo), classe 3, UN 1993, GI II, (-18 °C), INQUINANTE MARINO" - "FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol and Dodecylphenol), class 3, UN 1993, PG II, (-18 °C), MARINE POLLUTANT" "UN 2761, pesticida organoclorurato, solido, tossico, n.a.s. (Aldrin 19%), classe 6.1, GI III, inquinante marino" - "UN 2761, Organochlorine pesticide, solid, toxic, n.o.s. (Aldrin 19%), class 6.1, PG III, MARINE POLLUTANT" "SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (naftenato di calcio), classe 9, UN 3077, GI III, INQUINANTE MARINO" - "ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (calcium naphtenate), class 9, UN 3077, PG III, MARINE POLLUTANT" 5.4.1.5 Informazioni aggiuntive richieste nella descrizione delle merci pericolose In aggiunta alla descrizione delle merci pericolose, le seguenti informazioni devono essere inserite nel documento di trasporto, dopo la descrizione della merce pericolosa. 5.4.1.5.1 Quantita' totale di merci pericolose Ad eccezione degli imballaggi vuoti, non puliti, la quantita' totale di merci pericolose coperta dalla descrizione (in volume o massa, come appropriato) di ciascun articolo di merce pericolosa recante un diverso nome appropriato di spedizione o numero ONU o gruppo di imballaggio deve essere riportata nel documento di trasporto. Nel caso di sostanze di Classe 1, la quantita' deve essere espressa in massa netta di esplosivo del contenuto. Nel caso di merci pericolose trasportate in imballaggi di salvataggio, deve essere fornita una stima della quantita' di merci pericolose. Anche il numero e tipo (es. fusto, scatola, ecc.) degli imballaggi deve essere indicato. Per indicare la quantita' totale possono essere utilizzate anche abbreviazioni dell'unita' di misura. 5.4.1.5.2 Quantita' limitate Se le merci pericolose sono trasportate in regime di quantita' limitate per unita' di collo, nei limiti previsti dalla colonna 7 della Lista delle Merci Pericolose e nel capitolo 3.4, le parole "Quantita' limitata" o "LQ" o "LTD QTY" devono essere indicate. 5.4.1.5.3 Imballaggi di salvataggio Per le merci pericolose trasportate in imballaggi di salvataggio, la dicitura "IMBALLAGGIO DI SALVATAGGIO" ("SALVAGE PACKAGE") deve essere indicata dopo la descrizione della merce. 5.4.1.5.4 Sostanze stabilizzate a temperatura controllata Se la parola "STABILIZZATO" e' parte del nome appropriato di spedizione (vedi anche 3.1.2.6), quando la stabilizzazione dipende dal controllo della temperatura, la temperatura di controllo e la temperatura di emergenza (vedi 7.7.2 del Codice IMDG) devono essere indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:
"Temperatura di controllo: . . °C" "Temperatura di emergenza:. °C" "Control temperature: . . . . °C" "Emergency temperature:. . °C"
5.4.1.5.5 Sostanze autoreattive e perossidi organici Per le sostanze autoreattive della Classe 4.1 e per i perossidi organici che devono essere trasportati a temperatura controllata, la temperatura di controllo e la temperatura di emergenza (vedi 7.7.2) devono essere indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:
"Temperatura di controllo: . . . °C" "Temperatura di emergenza:. °C" "Control temperature: . . . . . °C" "Emergency temperature: . . °C"
5.4.1.5.5.1 Quando per determinate sostanze autoreattive della Classe 4.1 e per i perossidi organici della Classe 5.2, l'Autorita' competente consente di evitare la marcatura di specifici imballaggi con l'etichetta di rischio secondario di "ESPLOSIVO" (modello N. 1), una dichiarazione al riguardo deve essere riportata. 5.4.1.5.5.2 Nel caso di perossidi organici e sostanze autoreattive trasportate in condizioni che richiedono l'autorizzazione (per i perossidi organici, vedi 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 e 4.2.1.13.3 del Codice IMDG; per le sostanze autoreattive, vedi 2.4.2.3.2.4 e 4.1.7.2.2 del Codice IMDG), una dichiarazione al riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto di merci pericolose. Una copia dell'approvazione della classificazione e delle condizioni di trasporto per i perossidi organici e per le sostanze autoreattive non elencate nella lista delle merci pericolose deve essere allegata al documento di trasporto. 5.4.1.5.5.3 Nel caso di trasporto di un campione di perossido organico (vedi 2.5.3.2.5.1 del Codice IMDG) o di sostanza autoreattiva (vedi 2.4.2.3.2.4.2 del Codice IMDG), una dichiarazione al riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto. 5.4.1.5.6 Sostanze infettanti Deve essere indicato nel documento di trasporto l'indirizzo completo del destinatario e il nome e numero telefonico del responsabile. 5.4.1.5.7 Materiale radioattivo 5.4.1.5.7.1 Per ciascuna spedizione di materiale di classe 7, dove applicabile, devono essere fornite le seguenti informazioni, rispettandone l'ordine: 1. Il nome e simbolo di ciascun radionuclide o, per miscele di radionuclidi, una descrizione generica appropriata o una lista dei nuclidi piu' restrittivi; 2. La descrizione della forma chimica e fisica del materiale, o una annotazione che il materiale radioattivo e' in forma speciale o e' un materiale radioattivo a bassa dispersibilita'. Una descrizione chimica generica e' accettata per le forme chimiche; 3. La massima attivita' del contenuto radioattivo durante il trasporto, espressa in unita' di becquerel (Bq), con un appropriato prefisso SI (vedi 1.2.2.1 del Codice IMDG). Per i materiali fissili, la massa di materiale fissile in unita' di grammi (g), o multipli appropriati, puo' essere indicata al posto dell'attivita'. 4. La categoria di imballaggio, ad es.: I - BIANCO, II - GIALLO, III - GIALLO; 5. L'indice di trasporto (categorie II - GIALLO e III - solo GIALLO); 6. L'indice di sicurezza di criticita' per le spedizioni di materiale fissile, ad eccezione delle spedizioni esentate in 6.4.11.2; 7. II marchio identificativo di ciascun certificato di approvazione dell'Autorita' competente (materiale radioattivo in forma speciale, materiale radioattivo a bassa dispersibilita', disposizioni speciali, imballaggio previsto, o spedizione) applicabile alla spedizione; 8. Per spedizioni di imballaggi con sovraimballaggio o in contenitori per il trasporto, una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni imballaggio contenuto all'interno del sovraimballaggio o del contenitore per il trasporto, e, dove appropriato, una dichiarazione dettagliata di ogni sovraimballaggio o contenitore per il trasporto. Se e' prevista la rimozione degli imballaggi dal sovraimballaggio o dal contenitore per il trasporto in uno scarico intermedio, devono essere forniti opportuni documenti di trasporto; 9. Se e' richiesta una spedizione ad uso esclusivo, la frase "SPEDIZIONE AD USO ESCLUSIVO" ("EXCLUSIVE USE SHIPMENT" deve essere indicata; e 10. Per LSA-II, LSA-III, SCO-I e SCO-II, l'attivita' totale della spedizione in multipli di A2. 5.4.1.5.8 Aerosol Se la capacita' di un aerosol e' superiore a 1000 ml, essa deve essere dichiarata nel documento di trasporto. 5.4.1.5.9 Esplosivi Per le spedizioni di merci della classe 1, devono essere fornite le seguenti informazioni, quando applicabili: 1. Sono state incluse rubriche per "SOSTANZE ESPLOSIVE, N.A.S.", ARTICOLI ESPLOSIVI, N.A.S." e "COMPONENTI DI CATENA ESPLOSIVI; N.A.S.. Quando non esiste una specifica rubrica, l'Autorita' competente dei Paese di origine deve usare la rubrica relativa alla Divisione di pericolo e al Gruppo di compatibilita'. Il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione: "Trasporto sotto questa rubrica approvato dall'Autorita' competente di ..."seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorita' competente. 2. II trasporto di sostanze esplosive per cui e' specificato nelle rubriche individuali un contenuto minimo di acqua o di flemmatizzante e' proibito quando il contenuto di acqua o di flemmatizzante e' inferiore al minimo indicato. Tali sostanze possono essere trasportate solo con una speciale autorizzazione dell'Autorita' competente del Paese di origine. Il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione: "Trasporto sotto questa rubrica approvato dall'Autorita' competente di ..." seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorita' competente. 3. Nel caso di sostanze esplosive o articoli esplosivi imballati "sotto l'approvazione dell'Autorita' competente", il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione "Imballaggio approvato dall'Autorita' competente di..." seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorita' competente. 4. Quando ci sono dei rischi che non sono evidenziati dalla Divisione di pericolo e dal Gruppo di compatibilita', lo speditore deve fornire indicazioni di ciascuno di questi rischi nella documentazione delle merci pericolose. 5.4.1.5.10 Sostanze viscose Quando vengono trasportate sostanze viscose, in accordo a 2.3.2.5 del Codice IMDG, il documento di trasporto deve riportare la dichiarazione "Trasporto in accordo alle prescrizioni del paragrafo 2.3.2.5 del Codice IMDG". 5.4.1.6 Certificazione 5.4.1.6.1 Il documento di trasporto deve contenere una dichiarazione o certificazione di responsabilita' dello speditore che attesti che quanto consegnato per la spedizione e' idoneo al trasporto e le merci sono state correttamente imballate, marcate ed etichettate, e in condizioni adatte al trasporto conformemente ai regolamenti applicabili. Il testo di questa certificazione e': "Dichiaro che le merci della presente spedizione sono descritte in modo completo ed esatto con l'appropriata denominazione IMO e che sono classificate, imballate marcate ed etichettate conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili". "I hereby declare that the contents of this consignement are fully and accurately described above by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and, labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national government regulations". La certificazione deve essere firmata e datata dallo speditore. Sono accettati fac-simile di firma se le leggi applicabili e i regolamenti riconoscono la validita' legale del fac-simile di firma. 5.4.1.6.2 Se la documentazione delle merci pericolose viene fornita al trasportatore mediante applicazioni informatiche di gestione elettronica dei documenti (EDP) o scambio telematico dei documenti (EDI), la firma puo' essere sostituita dal nome (in caratteri maiuscoli) della persona autorizzata a firmare. 5.4.2 Certificato di carico di un contenitore o di un veicolo 5.4.2.1 Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati o imballati in un contenitore* o veicolo, le persone responsabili del carico del contenitore o del veicolo devono fornire un "certificato di carico del contenitore o del veicolo", indicante il o i numeri d'identificazione del contenitore o del veicolo e attestante che l'operazione e' stata condotta conformemente alle seguenti condizioni: 1. II contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente atto a ricevere la merce 2. I colli che devono essere separati, conformemente alle applicabili disposizioni di separazione, non sono stati imballati insieme o caricati su o nel contenitore o nel veicolo (a meno che l'Autorita' competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente a 7.2.2.3 del Codice IMDG); 3. Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare difetti, e solo i colli in buono stato sono stati caricati; 4. I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall'Autorita' competente, e tutte le merci sono state caricate in modo appropriato e, se del caso, convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, tenuto conto del o dei modi di trasporto previsti; 5. Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o nel veicolo; 6. Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il contenitore o il veicolo e' strutturalmente atto all'impiego conformemente al 7.4.6 (del Codice IMDG); 7. Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati in modo appropriato; 8. Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO2 - ghiaccio secco) e' utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo porta la seguente indicazione, marcata o etichettata esteriormente in un luogo visibile: "PERICOLO, CONTIENE GAS CO2 (GHIACCIO SECCO), AEREARE COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE"; e 9. Il documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal 5.4.1 del Codice IMDG, e' stato ricevuto per ogni spedizione di merci pericolose caricate nel contenitore o nel veicolo. Nota: Il certificato di carico del contenitore o del veicolo non e' richiesto per le cisterne. 5.4.2.2 Un unico documento puo' riunire le informazioni che devono figurare nel documento di trasporto delle merci pericolose e nel certificato di carico del contenitore o del veicolo; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Quando le informazioni sono contenute in un documento unico, questo deve contenere una dichiarazione firmata, come "Si dichiara che l'imballaggio delle merci nel contenitore o nel veicolo e' stato effettuato conformemente alle disposizioni applicabili". L'identita' del firmatario e la data devono essere indicate sul documento. 5.4.3 Documentazione richiesta a bordo della nave 5.4.3.1 Tutte le navi che trasportano merci pericolose e inquinanti marini devono disporre di una lista speciale o manifesto# ove siano indicate le merci pericolose e gli inquinanti marini e la loro locazione, in accordo al regolamento 4.5 del Capitolo VII della Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti e al regolamento 4(3) dell'Allegato III della Convenzione MARPOL 73/78. La lista speciale o il manifesto possono essere sostituiti da un piano dettagliato di stivaggio che identifichi per Classe e per locazione tutte le merci pericolose e gli inquinanti marini. La lista o il manifesto delle merci pericolose e degli inquinanti marini deve basarsi sulla documentazione e certificazione richiesta dal Codice IMDG e deve almeno contenere, oltre alle informazioni riportate in 5.4.1, il luogo di stivaggio e la quantita' totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini. Una copia di questi documenti deve essere resa disponibile prima della partenza alla persona o organizzazione designata dall'Autorita' portuale nazionale. * Vedi la definizione di "contenitore di trasporto" in 1.2.1 del Codice IMDG. Vedi IMO/ILO/UN ECE Linee Guida per l'imballaggio di Unita' di Trasporto di Merci. FAL.2/Circ. 51/Rev. 1 puo' essere utilizzata a questo scopo.
5.4.3.2 Informazioni per interventi di emergenza 5.4.3.2.1 Per spedizioni di merci pericolose devono essere immediatamente disponibili, in qualsiasi momento, informazioni appropriate per gestire emergenza in caso di incidenti che coinvolgano trasporti di merci pericolose. Queste informazioni devono essere conservate separate dagli imballaggi contenenti merci pericolose e in un luogo immediatamente accessibile in caso di incidente. Per soddisfare tale disposizione e' possibile ricorrere a: 1. Informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da dichiarazione di merci pericolose; o 2. Documento separato, quale la Scheda di Sicurezza (SDS); 3. Informazioni di cui alle Procedure di Emergenza per Navi che trasportano Merci Pericolose (Guida EmS), e alla Guida per il Primo Soccorso Medico (MFAG). 5.4.4 Altre documentazioni e informazioni richieste 5.4.4.1 In determinate circostanze, sono richiesti certificati speciali, quali: 1. Un certificato metereologico; cosi' come richiesto nelle rubriche individuali della Lista delle Merci Pericolose; 2. Un certificato che esenti una sostanza o un materiale o un articolo dalle prescrizioni del Codice IMDG (ad esempio, vedere le rubriche individuali per carbone di legna, farina di pesce, torta di semi); 3. Per le nuove sostanze autoreattive e perossidi organici o per le nuove formulazioni di sostanze correntemente indicate come autoreattive e perossidi organici, e' richiesta una dichiarazione dell'Autorita' competente del Paese di origine che approvi la classificazione e le condizioni di trasporto. 5.4.5 Modello per il Trasporto Multimodale di Merci Pericolose 5.4.5.1 Questo modello, che si allega a titolo di esempio, risponde ai requisiti indicati nella Convenzione SOLAS 74, Capitolo VII, Regola 4, e nella Convenzione MARPOL 73/78, Allegato III, Regola 4, e alle disposizioni di questo Capitolo. Le informazioni richieste dalla disposizioni di questo capitolo sono obbligatorie; il tipo di modello non e', invece, obbligatorio.
----> Vedere Allegato da pag. 67 a pag. 71 della G.U. <---- |
|
|
|