Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2004 (vai al sommario)
DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003
Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 168/2003).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2003,

Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e l'art. 5;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 (di seguito: decreto 9 maggio 2001);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997;
la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/2001 (di seguito: deliberazione n. 95/2001);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/2001, e successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 8 maggio 2002, n. 87/2002 (di seguito: deliberazione n. 87/2002);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/2003, come successivamente modificato ed integrato;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 67/2003);
gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi del Sistema Italia 2004);
il documento per la consultazione concernente proposta di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvato dall'Autorita' in data 28 novembre 2003 (di seguito: il documento per la consultazione);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa, relativamente al mercato elettrico;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima societa';
la nota del Ministro delle attivita' produttive in data 11 dicembre 2003, prot. n. 4303 (di seguito: la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);
Considerato che:
con la deliberazione n. 95/2001, l'Autorita' ha stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica secondo criteri di merito economico sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999;
con la deliberazione n. 87/2002, l'Autorita' ha espresso le proprie osservazioni sullo schema di regole per l'erogazione del servizio di dispacciamento predisposto dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 95/2001;
sulla base delle osservazioni di cui al precedente alinea, il Gestore della rete ha adottato le regole per il dispacciamento, pubblicate nel proprio sito internet in data 9 agosto 2002;
il differimento dell'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, ha reso necessario adottare una disciplina transitoria, da ultimo contenuta nelle deliberazioni n. 27/2003 e n. 67/2003;
gli indirizzi del Sistema Italia 2004 configurano un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica tale da rendere necessario l'adeguamento delle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, introdotte con la deliberazione n. 95/2001;
facendo seguito agli indirizzi del Sistema Italia 2004, l'Autorita' ha predisposto e diffuso il documento per la consultazione;
i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso avviso favorevole alle indicazioni contenute nel documento per la consultazione, pur presentando talune osservazioni;
la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003 ha definito la procedura per l'avvio dell'operativita' del mercato elettrico;
l'avvio del dispacciamento di merito economico, richiedendo adempimenti complessi, puo' comportare la necessita' di gradualita' nel passaggio dalla disciplina del dispacciamento attualmente vigente a quella di cui al presente provvedimento;
Ritenuto che sia opportuno:
accogliere le osservazioni formulate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, fatta eccezione per quelle riguardanti:
a) il mancato riconoscimento della qualifica di utente del dispacciamento ai soggetti che dispongano, per il tramite di contratti, della produzione di unita' nella titolarita' di soggetti terzi; cio' in quanto non puo' essere prevista una molteplicita' di utenti del dispacciamento con riferimento al medesimo punto di dispacciamento per unita' di produzione;
b) l'unicita' del mandato alla conclusione dei contratti di trasporto e di dispacciamento; cio' in quanto il Gestore della rete ha fatto presente che la pluralita' dei mandati non e' compatibile con l'adozione, da parte del medesimo Gestore della rete, delle procedure applicative del dispacciamento entro i termini previsti nella nota del Ministro dell'11 dicembre 2003;
accogliere l'osservazione riguardante l'esigenza di limitare l'operativita' del Gestore della rete nel mercato dell'energia, al fine di evitare interferenze nel suo regolare funzionamento, conferendo a tale opzione operativa carattere di stretta funzionalita' alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, di trasparenza sulle modalita', nonche' di transitorieta';
prevedere che le unita' di produzione rilevanti, come definite dai Gestore della rete, siano integrate nel sistema di controllo del medesimo Gestore della rete;
definire misure che prevengano comportamenti opportunistici degli operatori tali da incrementare gli oneri dell'utenza;
al fine di garantire il raccordo tra la disciplina del dispacciamento di cui al presente provvedimento e quella attualmente vigente, stabilire che il Gestore della rete, nelle regole adottate ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, possa prevedere, per motivati vincoli operativi, l'applicazione graduale del dispacciamento di merito economico;
approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
abrogare la deliberazione n. 95/2001 e la deliberazione n. 87/2002;
Delibera:
di approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
di dare mandato al direttore generale affinche', ai fini dell'adozione del provvedimento previsto dall'art. 38 dell'Allegato A entro il 31 gennaio 2004, assuma le opportune iniziative per acquisire gli apporti tecnici necessari alla definizione di uno schema di provvedimento da sottoporre a consultazione;
di abrogare le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95/2001, e 8 maggio 2002, n. 87/2002;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla sua pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2003

Il presidente: Ortis
 
Allegato A

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato) nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:

- l'Acquirente unico e' il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 79/99; - capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in
importazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima
potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per
l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato
confinante; - capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in
esportazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima
potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per
l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato
confinante; - cliente grossista e' il soggetto che acquista e vende energia
elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e
distribuzione, incluso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma
5.1, della deliberazione n. 20/03; - contratto di compravendita e' un contratto tra operatori di mercato
avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di energia elettrica; - controllo degli scambi programmati e' l'insieme delle azioni di
controllo del Gestore della rete, anche in cooperazione con altri
gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di
energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema
elettrico nazionale; - il Gestore del mercato elettrico e' il soggetto di cui all'articolo
5 del decreto legislativo n. 79/99; - impresa distributrice di riferimento e' l'impresa distributrice di
cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione n.
118/03; - impresa distributrice sottesa e' l'impresa distributrice di cui
all'articolo 3, comma 3.1. lettera b), della deliberazione n.
118/03; - insufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora
la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di
vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti
di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' inferiore
alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di
acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del
giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata; - mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima ed il mercato
di aggiustamento; - mercato elettrico e' l'insieme del mercato del giorno prima, del
mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di
dispacciamento; - mercato del giorno prima e' la sede di negoziazione delle offerte
di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo
rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione; - mercato di aggiustamento e' la sede di negoziazione delle offerte
di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei
programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del
giorno prima; - mercato per il servizio di dispacciamento e' la sede di
negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui
all'articolo 22; - prelievo residuo di area e' il prelievo residuo di area di cui
all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03; - programma e' la quantita' di energia elettrica che viene dichiarata
in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione
di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di
dispacciamento; - programma aggiornato cumulato di immissione e', per ciascun punto
di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al
medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del
mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di
compravendita registrati; - programma aggiornato cumulato di prelievo e', per ciascun punto di
dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al
medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del
mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di
compravendita registrati; - programma finale cumulato di immissione e', per ciascun punto di
dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione,
come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di
dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in
tempo reale; - programma finale cumulato di prelievo e', per ciascun punto di
dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di prelievo, come
eventualmente modificato nel mercato per il servizio di
dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in
tempo reale; - programma preliminare cumulato di immissione e', per ciascun punto
di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al
medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del
mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di
compravendita registrati; - programma preliminare cumulato di prelievo e', per ciascun punto di
dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al
medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del
mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di
compravendita registrati; - regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento
adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del
presente provvedimento; - rete rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale,
ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti
di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete
di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione; - servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito
dalle unita' di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di
connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico con
le modalita' definite dal medesimo GRTN; - sistema delle offerte e' il sistema delle offerte di acquisto e di
vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99; - sufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora la
quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di
vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti
di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' superiore
alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di
acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del
giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata; - unita' abilitata e' un'unita' di produzione o di consumo rilevante
che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il
dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il
servizio di dispacciamento; - unita' di consumo rilevante e' un'unita' di consumo i cui programmi
di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza
disponibile della medesima e dei limiti della capacita' di
trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete
del fabbisogno di risorse per il dispacciamento; - unita' di esportazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la
massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo
per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato
confinante; - unita' di importazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la
massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo
per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato
confinante; - unita' di produzione alimentata da fonti rinnovabili non
programmabili e' un'unita' di produzione che utilizza l'energia del
sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica
o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli
impianti ad acqua fluente; - unita' di produzione CIP6/92 e' un'unita' di produzione che cede
energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/99; - unita' di produzione di cogenerazione e' un'unita' di produzione
che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02; - unita' di produzione o di consumo e' un insieme di impianti
elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica
connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il
tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le
immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale
insieme siano misurabili autonomamente. Le unita' di pompaggio sono
considerate unita' di produzione; - unita' di produzione rilevante e' un'unita' di produzione i cui
programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della
potenza nominale della medesima e dei limiti della capacita' di
trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete
del fabbisogno di risorse per il dispacciamento; - unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico e'
un'unita' di produzione o di consumo che puo' risultare
indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili
condizioni di funzionamento del sistema elettrico; - utente del dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con il
Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento; - deliberazione n. 95/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile
2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente
modificata ed integrata; - deliberazione n. 317/01 e' l'Allegato A della deliberazione
dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002,
come successivamente modificata ed integrata; - deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile
2001, n. 42/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento
ordinario n. 79, n. 297 del 4 aprile 2002; - deliberazione n. 125/02 la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno
2002, n. 125/02; - deliberazione n. 20/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo
2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 71 del 26 marzo 2003; - deliberazione n. 67/03 e' l'Allegato A della deliberazione
dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come
successivamente modificata ed integrata; - deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - deliberazione n. 157/03 la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre
2003, n. 157/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Articolo 2
Finalita'

2.1 Con il presente provvedimento l'Autorita' persegue la finalita' di:

a) assicurare l'imparzialita', la neutralita' e la trasparenza del
servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti
con obbligo di connessione di terzi; b) assicurare la parita' di trattamento, ai fini del dispacciamento,
dei contratti di compravendita stipulati nel sistema delle offerte
o al di fuori di esso; c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili
nel sistema elettrico, impartendo disposizioni per il
funzionamento coordinato e contestuale delle unita' di produzione,
delle unita' di consumo e della rete rilevante.

Articolo 3
Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento viene completata la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:

a) connessione, inteso come stabilimento e realizzazione della
connessione alle infrastrutture di una rete con obbligo di
connessione di terzi; b) trasporto, inteso come utilizzo delle reti con obbligo di
connessione di terzi per l'esecuzione materiale delle
compravendite di energia elettrica attraverso la consegna
dell'energia elettrica negoziata in un punto di prelievo diverso
dal punto di immissione; c) dispacciamento, inteso come determinazione delle partite fisiche
di competenza dei contratti di compravendita ai fini
dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi
cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura
di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire
la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonche'
come valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto
di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali.

3.2 Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, vengono disciplinate nel presente provvedimento le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse, nonche' per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini della liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento.

Articolo 4
Registrazione dei contratti di compravendita

4.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, i contratti di compravendita devono essere registrati presso il Gestore della rete.
4.2 Sono legittimati a richiedere la registrazione di contratti di compravendita:

a) gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di
dispacciamento nella loro responsabilita', o clienti grossisti da
questi delegati; b) il Gestore del mercato elettrico con riferimento ai punti di
dispacciamento inclusi nei contratti di compravendita di cui e'
controparte; c) gli assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di
interconnessione in importazione e in esportazione ai sensi della
deliberazione n. 157/03 con riferimento ai punti di dispacciamento
delle unita' di importazione o di esportazione a cui
l'assegnazione si riferisce; d) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento
delle unita' di produzione CIP6/92; e) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento
delle unita' di importazione o di esportazione, per la quota
relativa alla capacita' di trasporto in importazione o in
esportazione non assegnata in esito alle procedure di cui alla
deliberazione n. 157/03.

4.3 I soggetti di cui al comma 4.2 diversi dal Gestore della rete possono richiedere la registrazione di contratti di compravendita solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano ottenuto, l'iscrizione, a cura del medesimo Gestore della rete, in un apposito registro dallo stesso tenuto.
4.4 I soggetti abilitati a registrare contratti di compravendita, ai fini del presente provvedimento, sono qualificati operatori di mercato.
4.4 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore del mercato e' regolata dalle convenzioni di cui all'articolo 9.
4.5 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento e' regolata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
4.6 La registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, viene richiesta tramite un modulo standard, definito dal Gestore della rete, da cui debbono risultare, almeno, i seguenti elementi del contratto:

a) l'operatore di mercato cedente e l'operatore di mercato
acquirente; b) la data di conclusione del contratto; c) la data di inizio e la data di conclusione della fornitura; d) l'operatore di mercato responsabile della regolazione con il
Gestore della rete delle partite economiche relative al
corrispettivo per l'assegnazione del diritto di utilizzo della
capacita' di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2.

4.7 L'operatore di mercato di cui al comma 4.6, lettera d), e' tenuto a inviare il modulo di cui al medesimo comma debitamente compilato al Gestore della rete e, per conoscenza, all'altro operatore di mercato, nei tempi e con le modalita' definite dal medesimo Gestore.
4.8 Al fine di consentire la sollecita effettuazione degli adempimenti necessari all'accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento, il Gestore della rete da' comunicazione dell'avvenuta registrazione entro, e non oltre, cinque (5) giorni dal ricevimento e dalla positiva verifica del modulo compilato di cui al comma 4.6.
4.9 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento sia a punti di dispacciamento per unita' di produzione che a punti di dispacciamento per unita' di consumo e intenda destinare a qualsiasi titolo energia elettrica immessa nei primi a prelievi di energia elettrica nei secondi, il corrispondente scambio di energia e', ai fini del dispacciamento, equiparato ad un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte. L'operatore di mercato e' quindi tenuto a rispettare gli adempimenti di cui al comma 4.6, indicando nel modulo di cui al medesimo comma se' stesso sia come operatore di mercato cedente che come operatore di mercato acquirente.

Articolo 5
Contratto per il servizio di dispacciamento

5.1 Sono tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento:

a) i titolari di unita' di produzione; b) i titolari di unita' di consumo, ad eccezione delle unita' di
consumo comprese nel mercato vincolato; c) l'Acquirente unico, per le unita' di consumo comprese nel mercato
vincolato.

5.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento e del contratto per il servizio di trasporto e' condizione per immettere o prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
5.3 La conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per i servizi di trasporto e di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: in tal caso il mandatario deve essere un cliente grossista e deve essere il medesimo per i due contratti. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasporto e del Gestore della rete.
5.4 Il contratto per il servizio di dispacciamento e' unico per tutte le unita' di produzione e di consumo nella titolarita' di uno stesso soggetto.
5.5 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, con le modalita' stabilite dal Gestore della rete, l'elenco dei soggetti che hanno concluso con i medesimi esercenti un contratto per il servizio di trasporto.
5.6 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasporto dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano l'accesso alla rete qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti che abbiano gia' ottenuto l'accesso alla rete e non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della rete, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. L'intimazione contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comportera' la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si da' luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasporto in essere e alla disconnessione dell'utente. L'impresa distributrice comunica tempestivamente al Gestore della rete l'avvenuta disconnessione.
5.7 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, aggiornandolo tempestivamente, con le modalita' stabilite dallo stesso Gestore, l'elenco dei soggetti con i quali esistono contratti per il servizio di trasporto.
5.8 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore della rete ne da' comunicazione all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
5.9 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di cui al precedente comma 5.6, la medesima impresa risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente del trasporto che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.
5.10 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete e' utente del dispacciamento per le unita' di importazione e le unita' di esportazione.

Articolo 6
Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento

6.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono disciplinate dal presente provvedimento e, in coerenza con le disposizioni nello stesso contenute, dalle regole adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99.
6.2 Il Gestore della rete, nell'ambito delle regole per il dispacciamento di cui al precedente comma, definisce anche i criteri che il Gestore del mercato elettrico deve adottare qualora debba procedere all'accettazione parziale di un'offerta relativa a programmi di immissione o di prelievo di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, al fine di preservare il bilanciamento dei medesimi programmi.
6.3 Le regole per il dispacciamento, nonche' le successive revisioni delle stesse, sono adottate dal Gestore della rete in esito alla procedura disciplinata all'articolo 7.
6.4 Al fine di garantire il raccordo tra la disciplina del dispacciamento di cui al presente provvedimento e quella attualmente vigente, il Gestore della rete, nelle regole di cui al comma 6.1, puo' prevedere, per motivati vincoli operativi, l'applicazione graduale del dispacciamento di merito economico.
6.5 Qualora nell'applicazione della disciplina di cui al comma 6.1 insorgano controversie, l'Autorita', su concorde richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.

Articolo 7
Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

7.1 Il Gestore della rete, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorita' per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito internet unitamente alle osservazioni ricevute lo schema di regole per il dispacciamento ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:

a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base
delle soluzioni previste; b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento
per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli
eventuali aggiornamenti; c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

7.2 L'Autorita' si pronuncia sullo schema quindici (15) giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.
7.3 Le regole per il dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti entrano in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore della rete effettua nel proprio sito internet entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.
7.4 Il Gestore della rete rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.

Articolo 8
Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle
risorse per il servizio di dispacciamento

8.1 Le unita' di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unita' nei sistemi di controllo del Gestore della rete, secondo le modalita' e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.
8.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:

a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il
servizio di dispacciamento, avendo cura di non accorpare in una
stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano
condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino
l'accorpamento; b) le modalita' di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle
risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie
previsioni di domanda; c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature
e dei dispositivi delle unita' di produzione e delle unita' di
consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse
di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle
regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del
decreto legislativo n. 79/99; d) le modalita' di verifica e controllo della costituzione e del
mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente
lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse; e) le modalita' tecniche, economiche e procedurali che il Gestore
della rete e' tenuto a seguire nell'approvvigionamento e
nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in
applicazione del Titolo 2. f) le modalita' di determinazione della potenza disponibile di cui
all'articolo 22, comma 22.3.

8.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il piu' possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonche' dei parametri tecnici di funzionamento delle unita' di produzione abilitate e delle unita' di consumo abilitate.
8.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 8.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i piu' adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 9
Convenzioni con il Gestore del mercato

9.1 Il Gestore della rete e il Gestore del mercato attraverso una o piu' convenzioni disciplinano tra l'altro:

a) l'affidamento al Gestore del mercato delle offerte per
l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel
mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo
Articolo 22; b) la registrazione ai fitti del dispacciamento dei contratti di
compravendita conclusi nel sistema delle offerte; c) la liquidazione, la fatturazione e la regolazione delle partite
economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento; d) le modalita' per lo scambio tra il Gestore del mercato ed il
Gestore della rete delle informazioni, rilevanti ai fini del
dispacciamento, relative ai programmi di immissione e di prelievo
relativi ai contratti di compravendita.

9.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorita'.

Articolo 10 Classificazione delle unita' di produzione e delle unita' di consumo
in tipologie

10.1 Ai fini del presente provvedimento le unita' di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:

a) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione
delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili; b) unita' di produzione di cogenerazione; c) unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico; d) unita' di produzione CIP6/92; e) unita' di produzione alimentate esclusivamente da combustibili
fossili di provenienza nazionale; f) unita' di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera c) e
alla lettera d); g) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a
f) del presente comma.

10.2 Ai fini del presente provvedimento le unita' di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:

h) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione
delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili; i) unita' di produzione di cogenerazione; j) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili; k) unita' di produzione CIP6/92; l) unita' di produzione alimentate esclusivamente da combustibili
fossili di provenienza nazionale; m) unita' di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera k); n) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti
lettere da h) a m) del presente comma.

10.3 Ai fini del presente provvedimento le unita' di consumo rilevanti sono classificate in un'unica tipologia.
10.4 Ai fini del presente provvedimento le unita' di consumo non rilevanti sono classificate in un'unica tipologia.

Articolo 11
Punti di immissione e di prelievo relativi a unita' di importazione
e di esportazione

11.1 Il punto di immissione di un'unita' di importazione relativa ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e'
attuato il controllo degli scambi programmati, e' un punto
virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella
zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale
l'importazione di energia elettrica si riferisce; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e'
attuato il controllo degli scambi programmati, e' l'insieme dei
punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato
confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica
importata.

11.2 Il punto di prelievo di un'unita' di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e'
attuato il controllo degli scambi programmati, e' un punto
virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella
zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale
l'esportazione di energia elettrica si riferisce; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e'
attuato il controllo degli scambi programmati, e' l'insieme dei
punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato
confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica
esportata.

Articolo 12
Punti di dispacciamento

12.1 Punto di dispacciamento per unita' di produzione e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di immissione:

a) relativi a unita' di produzione della stessa tipologia, ai sensi
dell'articolo 10. b) localizzati in un'unica zona; c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche
con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del
dispacciamento che e' anche utente del trasporto.

12.2 Il punto di dispacciamento per unita' di produzione include altresi' i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unita' di produzione.
12.3 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti e' definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
12.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti e' l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 12.1.
12.5 Punto di dispacciamento per unita' di consumo e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:

a) relativi a unita' di consumo della stessa tipologia, ai sensi
dell'articolo 10. b) localizzati in un'unica zona; c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche
con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del
dispacciamento che e' anche utente del trasporto.

12.6 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di consumo rilevanti e' definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
12.7 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di consumo non rilevanti e' l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 12.5.

Articolo 13
Periodo rilevante

13.1 Periodo rilevante e' il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento.
13.2 Il periodo rilevante per le unita' di produzione e di consumo e' pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13.3.
13.3 Per le unita' di produzione abilitate e le unita' di consumo abilitate il Gestore della rete puo' definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.

Articolo 14
Energia elettrica immessa e prelevata

14.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
14.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante e' pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
14.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento o prelevata da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 14.4 e 14.5, e' calcolata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'articolo 43.
14.4 L'energia elettrica immessa in un punto di immissione di un'unita' di importazione relativa ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e'
attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla
somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma
19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima
frontiera elettrica; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e'
attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla
somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti
elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in
cui si considera immessa l'energia elettrica e destinata
all'importazione.

14.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di prelievo di un'unita' di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e'
attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari alla
somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma
19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima
frontiera elettrica; b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e'
attuabile il controllo degli scambi programmati, e' pari
all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera
elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche
localizzati sul territorio dello Stato confinante.

14.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 14.1 e 14.2:

a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti
di immissione in bassa tensione ed in media tensione e' aumentata
di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di
energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione,
fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del
Testo integrato; b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei
punti di prelievo trattati su base oraria e' aumentata di un
fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle
reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13,
colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato.

14.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria e' determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 118/03.
14.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unita' di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unita' di produzione.
14.9 L'utente del dispacciamento titolare di unita' di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facolta' di chiedere al Gestore della rete il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalita' definite nelle regole per il dispacciamento.
14.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria e' determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03.
14.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base orari a tutti gli altri punti di prelievo.
14.12 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui e' connessa un'unita' di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.
14.13 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui e' connessa un'unita' di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92.

Articolo 15
Suddivisione della rete rilevante in zone

15.1 Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorita' per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:

a) la capacita' di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata
all' esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo
corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute piu'
frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato
elettrico formulate dal Gestore della rete; b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve
dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle
prevedibili situazioni di funzionamento; c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali,
all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza
sulla capacita' di trasporto tra le zone.

15.2 Le proposte di cui al precedente comma 15.1 sono corredate, pena l'inammissibilita', da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:

a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del
sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in
relazione ai piani di indisponibilita' programmata degli elementi
di rete; b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni
incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi
all'interno della zona sull'utilizzo della capacita' di trasporto
tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla
precedente lettera a); c) il modello e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la
previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi
sulla rete rilevante.

15.3 L'Autorita' si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorita', al Ministro delle attivita' produttive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO

TITOLO 1
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 16 Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica

16.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere o di prelevare nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi l'energia elettrica indicata nei programmi di immissione o di prelievo comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati presso il Gestore medesimo ai sensi del dell'articolo 4.
16.2 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:

a) in eccesso rispetto al relativo programma di immissione comunicato
al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita
registrati ai sensi dell'articolo 4, e' considerata ceduta
dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito
del dispacciamento; b) in difetto rispetto al relativo programma di immissione comunicato
al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita
registrati ai sensi dell'articolo 4, e' considerata ceduta dal
Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del
dispacciamento. 16.3 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:

a) in eccesso rispetto al relativo programma di prelievo comunicato
al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita
registrati ai sensi dell'articolo 4, e' considerata ceduta dal
Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del
servizio di dispacciamento; b) in difetto rispetto al relativo programma di prelievo comunicato
al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita
registrati ai sensi dell'articolo 4, e' considerata ceduta
dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito
del servizio di dispacciamento.

Articolo 17 Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte

17.1 Gli operatori di mercato che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunicano al Gestore della rete i programmi di immissione ed i programmi di prelievo in esecuzione dei suddetti contratti.
17.2 La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, puo' aver luogo separatamente per l'operatore di mercato cedente e per l'operatore di mercato acquirente e deve essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima.
17.3 In ciascun periodo rilevante, i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente devono essere uguali, in valore assoluto, ai programmi di prelievo comunicati dall'operatore di mercato acquirente.
17.4 Il Gestore della rete verifica il rispetto del requisito di cui al precedente comma 17.3. Qualora tale requisito non sia rispettato, il Gestore della rete procede al bilanciamento dei programmi riducendo il programma maggiore in valore assoluto. Il Gestore della rete comunica i programmi risultanti a seguito delle modifiche apportate agli operatori di mercato.
17.5 Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 17.2 sia effettuata con almeno 6 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima e il requisito di cui al precedente comma 17.3 non sia rispettato, il Gestore della rete da' comunicazione del mancato rispetto all'operatore di mercato cedente e all'operatore di mercato acquirente, affinche' possano, entro il termine di al comma 17.2, provvedere alle correzioni necessarie.
17.6 I programmi di immissione di unita' di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03, comunicati dagli assegnatari di capacita' di trasporto in importazione.
17.7 I programmi di prelievo di unita' di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03, comunicati dagli assegnatari di capacita' di trasporto in esportazione.

Articolo 18
Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
per l'esecuzione dei contratti di compravendita

18.1 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4 sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica.
18.2 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 18.1, il Gestore della rete si attiene ai criteri di cui agli articoli da 19 a 21.

Articolo 19
Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto nel mercato del giorno prima

19.1 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri del presente articolo.
19.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima:

a) i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo
rilevante; b) i programmi di immissione e di prelievo dei contratti di
compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle
offerte.

19.3 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:

a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con
il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui
al comma 19.2, lettera a) e a condizione che l'ammontare di
energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate, sia
pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di
acquisto accettate; b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna
zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari
al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del
prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il
rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al
comma 19.2, lettera a); c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata
relativamente ai punti di dispacciamento per unita' di consumo
appartenenti alle zone sia unico e in particolare sia pari alla
media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per
le quantita' di energia specificate nelle offerte di acquisto
riferite ai punti di dispacciamento per unita' di consumo
appartenenti alle relative zone; d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui
il prezzo di offerta e' non superiore al prezzo di cui alla
precedente lettera b); e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui
il prezzo di offerta e' non inferiore al prezzo di cui alla
precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai
punti di dispacciamento per unita' di produzione e ai punti di
dispacciamento per unita' di consumo localizzati in zone virtuali,
al prezzo di cui alla precedente lettera b).

19.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 19.3, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
19.5 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera c), i programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 19.2, lettera b), sono assimilati rispettivamente ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.
19.6 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita':

a) le offerte di vendita delle unita' essenziali ai fini della
sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai
sensi dell'articolo 25; b) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da
fonti rinnovabili non programmabili; c) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da
fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b); d) le offerte di vendita delle unita' di produzione di cogenerazione; e) le offerte di vendita delle unita' di produzione CIP6/92; f) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate
esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile
primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici
per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare
l'energia elettrica consumata; g) le offerte di vendita relative ai programmi di immissione dei
contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del
sistema delle offerte; h) le altre offerte di vendita.

19.7 Qualora un'offerta di vendita rientri in piu' di una delle categorie di cui al comma 19.6, la medesima offerta e' inserita nella categoria con livello di priorita' maggiore.
19.8 L'operatore di mercato di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), versa al Gestore della rete se negativo o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2.
19.9 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.3.
19.11 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi preliminari cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti.
19.12 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore della rete comunica agli operatori di mercato di cui al comma all'articolo 4, comma 4.6, lettera a), il programma preliminare di immissione e di prelievo come eventualmente modificati al termine del mercato del giorno prima.

Articolo 20
Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto nel mercato di aggiustamento

20.1 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.
20.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima.
20.3 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 20.1, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.
20.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
20.5 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento e' unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unita' di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.
20.6 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita':

a) le offerte di vendita delle unita' essenziali ai fini della
sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai
sensi dell'articolo 25; b) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da
fonti rinnovabili non programmabili; c) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da
fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b); d) le offerte di vendita delle unita' di produzione di cogenerazione; e) le offerte di vendita delle unita' di produzione CIP6/92; f) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate
esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile
primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici
per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare
l'energia elettrica consumata; g) le altre offerte di vendita.

20.7 Qualora un'offerta di vendita rientri in piu' di una delle categorie di cui al comma 20.6, la medesima offerta e' inserita nella categoria con livello di priorita' maggiore.
20.8 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 20.6 hanno priorita' le offerte bilanciate.
20.9 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.8, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantita' si equilibrano, purche' relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
20.10 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'Articolo 35, comma 35.4.
20.11 Alla chiusura del mercato di aggiustamento, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi aggiornati cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento.

Articolo 21
Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

21.1 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati dal Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.
21.2 Il Gestore della rete accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 22.
21.3 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento.
21.4 Alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento e al Gestore della rete.

TITOLO 2
APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO IL DISPACCIAMENTO

SEZIONE 1
MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO

Articolo 22
Approvvigionamento per il tramite di un mercato regolamentato

22.1 Il Gestore della rete si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:

a) gestire le congestioni della rete rilevante; b) predisporre adeguata capacita' di riserva; c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo
reale.

22.2 Il Gestore della rete organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al precedente comma 22.1, articolandolo in piu' segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:

a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle
attivita' di approvvigionamento delle risorse per il
dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e
delle procedure definite ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2,
tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unita' di
produzione o di consumo abilitate; b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del
valore economico delle risorse necessarie per il sistema
elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema; c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna
definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato
e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare
offerte che riflettano la struttura dei costi; d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento
imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata
evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento
delle medesime.

22.3 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione abilitata deve rendere disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unita' di produzione.

Articolo 23
Approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato

23.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalita' e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato di cui all'articolo 22, da parte del Gestore della rete, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione devono obbligatoriamente fornire al Gestore della rete.
23.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresi' gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unita' di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unita' al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio.
23.3 Gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o piu' risorse di cui ai commi 23.1 e 23.2 devono corrispondere al Gestore della rete il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorita' ai sensi del successivo articolo 50.

SEZIONE 2
UNITA' ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 24
Unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

24.1 Il Gestore della rete predispone e pubblica sul proprio sito internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per i dodici mesi successivi, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.
24.2 Il Gestore della rete invia all'Autorita', contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 24.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unita', indichi:

a) le ragioni per cui l'unita' e' stata inclusa nell'elenco; b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui il Gestore della rete
prevede che l'unita' sara' indispensabile per la gestione delle
congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione; c) una stima del probabile utilizzo dell'unita' nei periodi in cui
tale unita' puo' risultare indispensabile per la sicurezza del
sistema elettrico.

24.3 Il Gestore della rete invia agli utenti del dispacciamento delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 24.2 per la parte relativa alle unita' di cui sono titolari.
24.4 Il Gestore della rete, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l'elenco di cui al comma 24.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validita' del medesimo, dandone comunicazione all'Autorita' e agli utenti del dispacciamento delle unita' interessate, secondo le modalita' previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validita' del medesimo.
24.5 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione essenziale per la sicurezza puo' chiedere all'Autorita', entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 24.3, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validita' dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialita' reddituali dell'unita', anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate dal Gestore della rete nella relazione di cui al comma 24.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
24.6 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall'articolo 26 ed ha diritto a ricevere dal Gestore della rete il corrispettivo a reintegrazione dei costi i generazione di cui al comma 24.7.
24.7 L'Autorita' determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unita' ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validita' dell'elenco medesimo.

Articolo 25
Vincoli afferenti le unita' essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi

25.1 Il Gestore della rete comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unita' di produzione o di consumo incluse nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 24.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unita' e' ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
25.2 Per ciascuna unita' inclusa nell'elenco di cui all'articolo 24, al comma 24.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 25.1, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete.
25.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento e' pari a zero.
25.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
25.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita'.
25.6 Il Gestore della rete riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unita' definito dall'Autorita' e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma finale cumulato.

Articolo 26
Vincoli afferenti le unita' essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi

26.1 L'utente del dispacciamento di un'unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete. Il Gestore della rete puo' richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.
26.2 Nelle ore in cui l'unita' e' ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto all'articolo 25, commi da 25.3 a 25.5.
26.3 Nelle ore in cui l'unita' non e' ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 25, comma 25.6. Il Gestore della rete puo' richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.

SEZIONE 3
GESTIONE DELLE INDISPONIBILITA' E DELLE MANUTENZIONI

Articolo 27
Indisponibilita' di capacita' produttiva

27.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, il Gestore della rete definisce e pubblica i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante.
27.2 Gli utenti del dispacciamento presentano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalita' definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unita' di produzione. Il Gestore della rete verifica la compatibilita' dei piani di manutenzione delle unita' di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva di cui al precedente comma 27.1 e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilita' il Gestore delle rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
27.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalita' definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
27.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilita' delle unita' abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

Articolo 28
Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo di connessione di
terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

28.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalita' definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilita' degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilita' proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
28.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalita' definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

TITOLO 3 REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E
DELLE CONNESSE GARANZIE

SEZIONE 1
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 29
Corrispettivi di dispacciamento

29.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:

a) paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore
della rete se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui
all'Articolo 32 relativi ai punti di dispacciamento nella sua
responsabilita'; b) paga al Gestore della rete il corrispettivo per mancato rispetto
degli ordini di dispacciamento, di cui all'Articolo 34 relativo ai
punti di dispacciamento per unita' abilitate nella sua
responsabilita'; c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di
consumo, paga al Gestore della rete il corrispettivo a copertura
dei costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema di
cui all'Articolo 37; d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di
consumo, paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal
Gestore della rete se positivi, il corrispettivo per
l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di
dispacciamento di cui all'Articolo 36 e il corrispettivo di non
arbitraggio di cui all'Articolo 33, comma 33.4

29.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete se negativo, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivo:

a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima di cui
all'Articolo 35, comma 35.3; b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui
all'Articolo 35, comma 35.4; c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 33, comma
33.3.

29.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), pagano al Gestore della rete se negativo, ovvero ricevono dal Gestore della rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 35, comma 35.2.

Articolo 30
Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di
dispacciamento

30.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di dispacciamento di cui ai successivi articoli da 31 a 37, si adottano le seguenti convenzioni:

a) le quantita' delle offerte di vendita accettate nel mercato
elettrico, i programmi di immissione e le immissioni effettive di
energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico
positivo; b) le quantita' delle offerte di acquisto accettate nel mercato
elettrico, i programmi di prelievo e i prelievi effettivi di
energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico
negativo.

Articolo 31
Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di
sbilanciamento

31.1 Gli sbilanciamenti sono calcolati per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.
31.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di produzione lo sbilanciamento e' pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma finale cumulato relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.
31.3 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di consumo lo sbilanciamento e' pari alla differenza tra l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma cumulato finale relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.
31.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica ricevuta a titolo di bilanciamento.
31.5 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve dal Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento a remunerazione dell'energia elettrica ceduta a titolo di bilanciamento.
31.6 I corrispettivi unitari di sbilanciamento:

a) dipendono dal segno dello sbilanciamento relativo al singolo punto
di dispacciamento in rapporto al seguo dello sbilanciamento
aggregato zonale della zona in cui tale punto e' localizzato; b) sono strutturati in maniera tale da assicurare al Gestore della
rete la copertura dei costi di acquisto e vendita di energia
elettrica ai fini del dispacciamento e da evitare che un utente
del dispacciamento tragga profitto dalla violazione dei programmi
finali cumulati afferenti ai punti di dispacciamento di cui e'
responsabile.

31.7 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui al successivo articolo 31, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

Articolo 32
Corrispettivi di sbilanciamento

32.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra lo sbilanciamento relativo al medesimo punto di dispacciamento e:

a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.2, nel caso di
sbilanciamento positivo; b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.3, nel caso di
sbilanciamento negativo;

32.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti positivi e' pari:

a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato
zonale e' positivo, al valore minimo tra:
i) il prezzo piu' basso tra quelli delle offerte di acquisto accet-
tate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del
bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui e'
localizzato il punto di dispacciamento e

ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate
nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella mede-
sima zona;

b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato
zonale e' negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di
vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo
rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di
dispacciamento.

32.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti negativi e' pari:

a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato
zonale e' positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di
vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo
rilevante nella zona in cui e' localizzato il punto di
dispacciamento; b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato
zonale e' negativo, al valore massimo tra:
i) il prezzo piu' alto tra quelli delle offerte di vendita accet-
tate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del
bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui e'
localizzato il punto di dispacciamento e

ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate
nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella
medesima zona.

32.4 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonche' per i punti di dispacciamento per unita' di importazione o di esportazione relative a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento.

Articolo 33
Corrispettivo di non arbitraggio

33.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera c), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera b), della zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento.
33.2 Per ciascuna offerta di vendita o di acquisto accettata nel mercato di aggiustamento relativa a un punto di dispacciamento per unita' di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal Gestore del mercato elettrico, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta.
33.3 Il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete, se positivo, o riceve dal Gestore della rete, se negativo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 33.2.
33.4 Per ciascuna offerta di vendita o di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento relativa a un punto di dispacciamento per unita' di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta.
33.5 Per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unita' di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e lo sbilanciamento.

Articolo 34 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del
Gestore della rete

34.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unita' abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete determinato ai sensi del presente articolo.
34.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo e' definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti del Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualita' si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) il Gestore della rete ha accettato una o piu' offerte di vendita
relative a un punto di dispacciamento per unita' abilitata e:
i) lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo;

ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento e'
negativo;

b) in un dato periodo rilevante, il Gestore della rete ha accettato
una o piu' offerte di acquisto relative a un punto di
dispacciamento per unita' abilitata e:
i) la sbilanciamento aggregato zonale e' negativo;

ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento e'
positivo.

34.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' pari al prodotto tra la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 34.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 34.9.
34.4 Il corrispettivo di cui al comma 34.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento del punto di dispacciamento e' di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.
34.5 Ai fini della determinazione della quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, il Gestore della rete ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:

a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di
dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo; b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di
dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.

34.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del precedente comma la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' pari al minor valore tra:

a) il valore assoluto della quantita' dell'offerta accettata e b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento del punto di
dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantita' delle
offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma
34.5.

34.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia maggiore o uguale a zero la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' zero.
34.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia minore o uguale a zero la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' zero.
34.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento e' pari:

a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il
prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del
giorno prima nella zona in cui e' localizzato il punto di
dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel
mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di
dispacciamento; b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il
prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il
servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il
prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del
giorno prima nella zona in cui e' localizzato il medesimo punto di
dispacciamento.

Articolo 35
Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto

35.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), e del Gestore del mercato determinato ai sensi, rispettivamente, del comma 35.2 e del comma 35.3.
35.2 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico degli operatori di mercato di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), e' pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di
dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi
dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del
mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella
zona in cui e' ubicato tale punto; b) il prodotto tra il programma di prelievo di ciascun punto di
dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi
dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del
mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.

35.3 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico del Gestore del mercato elettrico e' pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate
nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella
zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si
riferisce; b) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.

35.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato, pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate
nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella
zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si
riferisce; b) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica acquistata nel mercato di aggiustamento
nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento cui
l'offerta si riferisce.

Articolo 36 Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per
il servizio di dispacciamento

36.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola la differenza fra:

a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente
per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento
di cui all'Articolo 32, dei corrispettivi di non arbitraggio di
cui all'Articolo 33 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli
ordini di dispacciamento del Gestore della rete di cui
all'Articolo 34; b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della
rete nel mese precedente nel mercato per il servizio di
dispacciamento di cui all'Articolo 22.

36.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari al rapporto fra la differenza di cui al comma 36.1 e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
36.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 35.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 37
Corrispettivo a copertura dei costi delle unita' essenziali per la
sicurezza del sistema

37.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 25 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
37.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 37.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento.

SEZIONE 2
INADEMPIMENTI E GARANZIE

Articolo 38
Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie

38.1 Nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per almeno due mensilita', anche non consecutive, il contratto di dispacciamento si risolve di diritto.
38.2 L'Autorita' disciplina con successivo provvedimento un sistema di garanzie delle obbligazioni pecuniarie che traggono titolo dal contratto per il servizio di dispacciamento estendibile, al fine del contenimento degli oneri a carico dell'utenza, alle obbligazioni assunte nel sistema delle offerte nel caso di contestuale operativita' di entrambi i mercati.

TITOLO 4
OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GESTORE DELLA RETE

Articolo 39
Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

39.1 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 4.3, dando separata evidenza agli operatori di mercato per l'immissione e agli operatori di mercato per il prelievo di energia elettrica.

Articolo 40
Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento

40.1 Il Gestore della rete, prima dell'entrata in operativita' del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.
40.2 Il Gestore della rete, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:

a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero
di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il
servizio di dispacciamento; b) le quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte
di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di
dispacciamento; c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei
programmi finali cumulati; d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di
vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento; e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo piu' basso e
il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo piu' alto nel
mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 41
Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

41.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.
41.2 Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.
41.3 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 41.1 e 41.2, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.
41.4 Il Gestore della rete elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.
41.5 Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacita' di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attivita' produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

Articolo 42 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unita' essenziali per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale

42.1 Per ciascuna unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 24, il Gestore della rete registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:

a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati dal Gestore della rete ai
sensi dell'Articolo 25 comma 25.1; b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al precedente articolo
25, comma 25.1, la motivazione a supporto della comunicazione a
supporto del medesimo comma; c) la produzione netta immessa in rete dall'unita' di produzione in
ciascun periodo rilevante dell'anno; d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unita' di produzione in
ciascun periodo rilevante dell'anno; e) i periodi di indisponibilita' programmata ed accidentale nell'anno
dell'unita' di produzione.

PARTE III
AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 43 Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della
quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

43.1 Il Gestore della rete e' responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi.
43.2 Per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione il Gestore della rete si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto al successivo articolo 43.
43.3 A partire dall'anno 2008, il Gestore della rete individua con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono il servizio di aggregazione.
43.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche' l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.

Articolo 44 Aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007

44.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza,
alle imprese distributrici di riferimento le misure:

a) delle immissioni di energia elettrica relative a punti di
immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed
appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento; b) dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo
ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un
medesimo punto di dispacciamento.

44.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, al Gestore della rete le misure:

a) delle immissioni di energia elettrica ad esse comunicate dalle
imprese distributrici sottese ai sensi del precedente comma 43.1,
lettera a), nonche' delle immissioni di energia elettrica relative
a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed
appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento; b) dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese
distributrici sottese ai sensi del precedente comma 43.1, lettera
b), nonche' dei prelievi di energia elettrica relative a punti di
prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti
ad un medesimo punto di dispacciamento.

44.3 Il Gestore della rete aggrega le misure:

a) delle immissioni di energia elettrica ad esso comunicate dalle
imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma
44.2, lettera a), nonche' delle immissioni di energia elettrica
relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione
nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento; b) dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dalle imprese
distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma 44.2,
lettera b), ed appartenenti ad un medesimo punto di
dispacciamento.

44.4 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 44.1 e 44.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.
44.5 Al termine di ciascun mese il Gestore della rete paga alle imprese distributrici di riferimento e alle imprese distributrici sottese un corrispettivo a remunerazione dell'attivita' prestata dalle medesime imprese, determinato dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 45
Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei
corrispettivi di dispacciamento

45.1 I responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure rendono disponibili, entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di competenza, al responsabile dell'aggregazione delle misure o ai soggetti che agiscono per suo conto ai sensi dell'articolo 42:

a) le misure delle immissioni di energia elettrica relative a ciascun
punto di immissione ubicato nel proprio ambito di competenza,
nonche' il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di
tale punto; b) le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a ciascun
punto di prelievo ubicato nel proprio ambito di competenza,
nonche' il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di
tale punto.

Articolo 46
Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure

46.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente di dispacciamento paga al Gestore della rete il corrispettivo per l'aggregazione delle misure determinato dall'Autorita' ai sensi dell'Articolo 51, comma 51.2.

Articolo 47
Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

47.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
47.2 Il Gestore della rete, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 47.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilita' ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48
Disposizioni relative all'anno 2004

48.1 Per l'anno 2004, dalla data di entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico di cui al comma 53.6 si applicano le disposizioni previste nel presente articolo.
48.2 I punti di immissione relativi a unita' di produzione con potenza nominale superiore a 250 kW non ancora dotati di misuratore orario sono assimilati ai punti di immissione non trattati su base oraria di cui all'articolo 14, comma 14.7.
48.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, il Gestore della rete puo' intervenire nel mercato del giorno prima mediante l'utilizzo delle unita' essenziali alla sicurezza del sistema nonche' del servizio di interrompibilita' del carico, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta.
48.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il 10% alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, il Gestore della rete puo' formulare un'offerta di acquisto nel rispetto del limite di cui al cui al comma 48.8 e, in ogni caso, in misura tale da non provocare insufficienza di offerta.
48.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il 10% alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri insufficienza di offerta, il Gestore della rete:

a) applica quanto previsto al comma 48.3; b) qualora l'applicazione della procedura di cui alla lettera a)
consenta il ripristino di una sufficienza di offerta, puo'
formulare un'offerta di acquisto nel rispetto del limite di cui al
cui al comma 48.8 e, in ogni caso, in misura tale da non
determinare una condizione di insufficienza di offerta.

48.6 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il 10% alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, il Gestore della rete puo' formulare un'offerta di vendita nel rispetto del limite di cui al cui al comma 48.9.
48.7 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il 10% alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri insufficienza di offerta, il Gestore della rete:

a) puo' formulare puo' formulare un'offerta di vendita nel rispetto
del limite di cui al cui al comma 48.9; b) qualora l'offerta di cui alla precedente lettera a) non consenta
il ripristino di una sufficienza di offerta, applica quanto
previsto al comma 48.3.

48.8 Le offerte di acquisto presentate dal Gestore della rete ai sensi dei commi 48.4 e 48.5 devono essere di un ammontare non superiore al 70% della differenza tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima.
48.9 Le offerte di vendita presentata dal Gestore della rete ai sensi dei commi 48.6 e 48,7 devono essere di un ammontare non superiore al 30% della differenza tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima.
48.10 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate dal medesimo Gestore della rete ai sensi dei commi 48.4 e 48.7 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 36.
48.11 Il Gestore della rete determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche' i corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 28, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
48.12 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 29 entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza.
48.13 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di consumo non abilitate, i prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento che eccede il 10% del programma finale cumulato del punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c).
48.14 Alla quota dello sbilanciamento relativo ai punti di dispacciamento per unita' rilevanti, che eccede il 10% del programma finale cumulato del medesimo punto, e' applicato:

a) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 32, comma 32.2,
lettera a), moltiplicato per un coefficiente pari a 0,95; b) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 32, comma 32.3,
lettera b), moltiplicato per un coefficiente pari a 1,05.

48.15 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:

a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia
elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui
all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03 e il
prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona
in cui e' localizzato il punto di dispacciamento per l'unita' di
importazione; b) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3,
della deliberazione n. 157/03.

48.16 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:

a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia
elettrica venduta nella zona in cui e' localizzato il punto di
dispacciamento per l'unita' di esportazione e il prezzo di
valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del
giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della
deliberazione n. 157/03; b) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3,
della deliberazione n. 157/03.

48.17 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di consumo non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento.
48.18 Per le unita' di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata dal Gestore della rete ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03.
48.19 Per le unita' di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari a zero.
48.20 Per le unita' di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari in ciascun mese al prodotto tra:

a) il prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima
dell'energia elettrica utilizzata dall'unita' ai fini del
pompaggio; e b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica
utilizzata dall'unita' nel mese ai fini del pompaggio e l'energia
elettrica prodotta dall'unita' nel medesimo mese.

Articolo 49
Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della
rete al mercato dell'energia

49.1 Il Gestore della rete pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantita' di energia elettrica acquistate e le quantita' di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
49.2 Il Gestore della rete pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonche' i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

Articolo 50
Determinazione dei corrispettivi sostitutivi

50.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette all'Autorita' elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostituivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.
50.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 50.1 l'Autorita' determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.

Articolo 51
Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure

51.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il responsabile dell'aggregazione delle misure trasmette all'Autorita' elementi propedeutici e sufficienti alla definizione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, tra cui una stima dei costi connessi con l'attivita' di aggregazione delle misure svolta dal responsabile dell'aggregazione delle misure ai sensi dell'Articolo 45.
51.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 51.1, l'Autorita' determina il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento.

Articolo 52
Remunerazione dell'attivita' di aggregazione prestata dalle imprese
distributrici nel periodo regolatorio 2004-2007

52.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento le imprese distributrici trasmettono all'Autorita' elementi propedeutici alla definizione del corrispettivo a remunerazione dell'attivita' di aggregazione prestata dalle medesime imprese.
52.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 52.1, l'Autorita' determina:

a) il corrispettivo a remunerazione dell'attivita' di aggregazione
prestata dalle imprese distributrici di riferimento; b) il corrispettivo a remunerazione dell'attivita' di aggregazione
prestata dalle imprese distributrici sottese.

Articolo 53
Disposizioni finali

53.1 La suddivisione della rete rilevante in zone per i primi tre anni dall'entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico risulta dall'approvazione dall'Autorita' con la deliberazione n. 125/02.
53.2 Il Gestore della rete, qualora verifichi, anche sulla base di segnalazione da parte dei soggetti interessati, che la suddivisione delta rete rilevante in zone di cui alla deliberazione n. 125/02 non sia piu' coerente con i criteri di cui al comma 15.1, definisce e propone all'Autorita' per l'approvazione una nuova suddivisione in zone della rete rilevante.
53.3 La suddivisione della rete rilevante in zone definita ai sensi del comma 53.2 e approvata dall'Autorita' ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione e ha durata sino alla fine dei tre anni dall'entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico.
53.4 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorita'. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalita'.
53.5 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le deliberazioni dell'Autorita' n. 95/01 e n. 87/02.
53.6 Con successivo provvedimento, l'Autorita' fissa la data a decorrere dalla quale si applica il dispacciamento di merito economico e all'abrogazione della deliberazione n. 317/01 e della deliberazione n. 67/03.
53.7 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
 
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