Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 10 gennaio 2004, n. 17 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20032005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3622): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 5 febbraio 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V e VII. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 12 marzo 2003, 1, 17 e 30 luglio 2003, 16, 17 settembre 2003. Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il 16 ottobre 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2550): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 ottobre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 25 novembre 2003 e 3 dicembre 2003. Relazione scritta presentata il 16 dicembre 2003 (A.S. n. 2550/A - relatore sen. Provera). Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003. |
| ----> Vedere Ratifica in lingua da pag. 5 a pag. 10 della G.U. <----
Traduzione non Ufficiale
ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTE L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS)
PREAMBOLO
Considerando che la Third World Academy of Sciences (TWAS) (Accademia delle scienze del Terzo Mondo) fondata a Trieste nel 1983 e avente sede nei locali messele a disposizione dal Centro Internazionale di Fisica Teorica (CIFT); Considerando che l'UNESCO e' responsabile per le operazioni amministrative e finanziarie della TWAS, come da un accordo siglato dalla TWAS e dall'UNESCO nel 1991; Tenendo conto dell'importanza di rafforzare e promuovere la collaborazione tra l'UNESCO e la TWAS nell'assistere i paesi in via di sviluppo a costruire e sostenere le capacita' scientifiche e tecniche endogene nonche' la ricerca scientifica di eccellenza allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico; Considerando che il Governo della Repubblica Italiana e' disposto a continuare a dare il proprio contributo a sostegno delle attivita' della TWAS; Tenendo conto che, sotto la risoluzione di stanziamento adottata dalla 29° sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, il direttore generale dell'UNESCO e' autorizzato a ricevere fondi da governi, organizzazioni internazionali, regionali o nazionali e da individui per l'attuazione dei programmi e progetti compatibili con gli scopi, gli obbiettivi e le attivita' della TWAS e contrarre impegni per tali attivita' in conformita' alle norme dell'UNESCO ed agli accordi stipulati con le fonti di finanziamento; Desiderosi di siglare un accordo con l'intento di rafforzare le operazioni della TWAS in maniera consona al raggiungimento dei suoi obiettivi, come specificato nell'articolo II del suo Statuto, nell'ambito delle politiche generali del Governo Italiano e dell'UNESCO volte ad incoraggiare le collaborazioni regionali e globali in campo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento ai bisogni dei paesi in via di sviluppo; Considerando che in conformita' agli scopi e le funzioni dell'UNESCO, l'obiettivo genera1e della TWAS e' quello di accrescere le capacita' scientifica e la leadership nei paesi del Terzo Mondo al fine di favorire uno sviluppo economico basato sulla scienza e promuovere uno sviluppo sostenibile per mezzo di collaborazioni Sud-Sud e Sud-Nord in campo scientifico e tecnologico; Sottolineando che, per lo scopo del presente Accordo, gli obiettivi specifici della TWAS saranno, nell'ambito della struttura generale del suo Statuto, in particolare: a. riconoscere, sostenere e promuovere la ricerca scientifica di eccellenza nel Terzo Mondo; b. fornire a promettenti scienziati-originari del Terzo Mondo le strutture necessarie per la ricerca e la formazione professionale promuovendone l'attivita'; c. facilitare ed incoraggiare la cooperazione tra scienziati ed istituzioni di spicco del Terzo Mondo, come pure tra essi e le loro controparti nella Repubblica Italiana;
Concordano quanto segue:
Articolo I Attivita' 1. Nell'ambito degli obiettivi del presente Accordo specificati nel Preambolo e con lo scopo della loro implementazione, in linea con gli obiettivi generali della TWAS est espressi nell'Articolo II del suo statuto, in particolare la TWAS promuovera' le seguenti attivita': a. l'assegnazione di contributi di ricerca competitivi a specifici progetti scientifici presentati da giovani ed attivi scienziati e da istituzioni nei paesi del Terzo Mondo, con particolare riguardo ai paesi meno sviluppati; b. l'assegnazione di borse di studio e associazioni a giovani e promettenti scienziati del Terzo Mondo per progetti di ricerca da portare avanti insieme a colleghi provenienti da istituzioni del Terzo Mondo, come pure nella Repubblica Italiana; c. la promozione della collaborazione di ricerca tra centri scientifici di eccellenza nel Terzo Mondo e le loro controparti nella Repubblica Italiana; d. il conferimento di riconoscimenti a singoli scienziati del Terzo Mondo che abbiano contribuito significativamente al progresso della scienza ed alla sua applicazione per la soluzione di problemi pratici. 2. Con l'intento di facilitare l'adempimento di tali attivita' nei paesi in via di sviluppo, la TWAS utilizzera' le seguenti reti costituite dall'Accademia stessa: a. una rete di membri della TWAS composta dai piu' distinti scienziati dei paesi in via di sviluppo; b. una rete di ministeri della scienza e della tecnologia, di consigli nazionali di ricerca e di accademie nei paesi del Terzo Mondo; c. una rete dei piu' attivi centri di eccellenza per la ricerca e la formazione scientifica nel Terzo Mondo; d. una rete di istituti e laboratori italiani che operano nei vari campi delle scienze di base e applicate, i quali si sono impegnati per iscritto a collaborare con scienziati ed istituzioni nei paesi in via di sviluppo. 3. La TWAS intraprendera' inoltre altre analoghe attivita' congiunte che saranno di volta in volta concordate con l'UNESCO, ed organizzazioni nella Repubblica Italiana con le quali l'Accademia condivide obiettivi comuni.
Articolo II Accordo Finanziario 1. Le risorse finanziarie necessarie per mantenere in essere le operazioni e le attivita' della TWAS saranno costituiti dai contributi provenienti dal fondo di dotazione della TWAS, dall'UNESCO, e dai contributi del Governo della Repubblica Italiana, nonche' da eventuali sovvenzioni, donazioni e lasciti ad essa intestati da parte di governi, organizzazioni o individui. 2. Il contributo del Governo della Repubblica Italiana in termini di risorse finanziarie sara' di 1.5 miliardi di lire italiane per il primo anno, di 2 miliardi di lire italiane per il secondo anno e di 3 miliardi di lire italiane per il terzo anno, o l'equivalente in Euro. Il contributo italiano sara' aggiornato ogni 2 anni, tenendo conto delle necessita' della TWAS e dei contributi ricevuti da altre fonti. 3. Il contributo annuale del Governo della Repubblica Italiana sara' erogato in soluzione unica ed anticipata il primo giorno di ciascun anno solare in lire italiane o Euro e sara' depositato nella banca indicata dall'UNESCO. 4. Tutte le scritture contabili relative alle attivita' della TWAS saranno espresse in dollari USA, i contributi ricevuti e le spese sostenute in altre valute saranno convertite in dollari USA al tasso ufficiale di cambio di mercato o praticato dalle Nazioni Unite alla data di tali transazioni. 5. L'amministrazione finanziaria della TWAS sara' eseguita in accordo con le regole e le procedure finanziarie previste dall'UNESCO. 6. L'UNESCO fornira' al Governo della Repubblica Italiana, nel formato usualmente seguito dall'UNESCO per la contabilita' e relazioni finanziarie, il rendiconto finanziario annuale della TWAS, riportante le entrate, le uscite, l'attivo ed il passivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, nel quale verranno inclusi i fondi forniti da Governo della Repubblica Italiana. 7. Nel caso di cessazione di questo Accordo, qualsiasi saldo dei fondi nei suddetti conti continuera' ad essere gestito dall'UNESCO finche' tutti gli impegni ed obblighi finanziari sostenuti dall'UNESCO per conto della TWAS derivanti da tali fondi saranno saldati. 8. L'UNESCO puo' siglare accordi con altri stati per assicurare le risorse necessarie alla TWAS per sostenere le sue attivita', previa consultazione congiunta del comitato direttivo e del direttore generale dell'UNESCO
Articolo III Comitato Direttivo 1. Verra' costituito un comitato direttivo composto da un rappresentante nominato dall'UNESCO, due rappresentanti nominati dal Governo della Repubblica Italiana, di cui uno sara' uno scienziato, e due rappresentanti dai paesi in via di sviluppo, uno designato dal direttore generale dell'UNESCO e l'altro dal Governo Italiano. 2. Il comitato direttivo assicurera' il corretto coordinamento e l'utilizzo razionale dei fondi messi a disposizione alla TWAS, con particolare riferimento alle decisioni concernenti le attivita' programmatiche dell'Accademia. Esso presentera' al direttore generale dell'UNESCO, per approvazione finale, le bozze del programma e del bilancio della TWAS, come specificato nell'Articolo V. 3. Il comitato direttivo si adoperera' altresi' per facilitare le funzioni e le attivita' della TWAS, ed a tal fine manterra' contatti con le autorita' italiane competenti, occupandosi di qualsiasi aspetto derivante dalla costituzione della sede della TWAS sul territorio italiano. 4. Il comitato direttivo assicurera' che le attivita' della TWAS che, mantenendo la loro specificita', siano coordinate con le istituzioni scientifiche internazionali con sede a Trieste e Venezia e piu' specificatamente con quelle sotto l'egida dell'UNESCO, al fine di contribuire attivamente alla creazione ed allo sviluppo di un unico polo scientifico omogeneo. 5. Il comitato direttivo si riunira' almeno una volta all'anno.
Articolo IV Il Direttore Esecutivo 1. Sulla base di una lista di candidati presentata dal comitato direttivo, il direttore esecutivo della TWAS sara' nominato dal direttore generale dell'UNESCO, sotto la cui autorita' operera' e sara' incaricato e responsabile per l'amministrazione ed il management della TWAS. 2. Il direttore esecutivo sara' nominato per un periodo di tre anni. Il direttore generale dell'UNESCO ha la facolta' di confermarlo per un altro mandato.
Articolo V Programma e Bilancio Nell'Ambito generale del programma e del bilancio dell'UNESCO, il direttore generale della TWAS redigera' e inviera' al comitato direttivo, per consulenza e consenso, il programma dettagliato delle attivita' ed il bilancio della TWAS, il quale sara' in seguito inoltrato al direttore generale dell'UNESCO per l'approvazione.
Articolo VI Composizione di Dispute Qualsiasi controversia da ricondursi all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non venga definito da negoziati o in altro modo concordato potra', a richiesta di ciascuna delle due parti, essere inoltrato a un tribunale arbitrale per la decisione. Il direttore generale dell'UNESCO e il Governo della Repubblica Italiana nomineranno ciascuno un arbitro, e i due arbitri cosi' nominati ne eleggeranno un terzo che fungera' da presidente del tribunale. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due parti non avra' provveduto alla designazione di un arbitro, ciascuna delle due parti potra' chiedere al presidente della corte internazionale di giustizia di nominarne uno. La stessa procedura sara' seguita se entro trenta giorni dalla designazione ovvero nomina del secondo arbitro non sara' ancora stato eletto il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale rappresentera' il quorum, e le decisioni avveranno per voto maggioritario. La procedura arbitrale sara' stabilita dal tribunale, le cui decisioni, ivi comprese tutte le sentenze relative alla sua costituzione, le procedure, la giurisdizione e la suddivisione fra le parti delle spese per l'arbitrato, saranno vincolanti per tutte le parti in causa. La rimunerazione degli arbitri sara' determinata sulla base di quella vigente per i giudici ad hoc presso la corte internazionale di giustizia, secondo il disposto dell'articolo 32(4) del suo statuto.
Articolo VII Entrata in vigore. Durata e Modifiche 1. Questo Accordo sara' firmato da entrambe le parti. Entrera' in vigore quando le parti si notificheranno per iscritto che tutte le necessarie procedure interne previste per tale accordo sono state completate. 2. Consultazioni riguardanti modifiche a questo accordo avranno luogo dietro richiesta dell'UNESCO o del Governo della Repubblica italiana. 3. Il presente Accordo avra' validita' indefinita, fermo restando che ciascuna parte avra' il diritto di revocarlo mediante preavviso di ventiquattro (24) mesi, da indirizzarsi per iscritto alla controparte. 4. La validita' del presente accordo cessera' per consenso congiunto dell'UNESCO e del Governo della Repubblica Italiana o qualora la sede della TWAS fosse trasferita fuori dal territorio della Repubblica Italiana.
Fatto a Parigi, l'8° giorno del mese di dicembre 1993, in duplice copia in lingua inglese. Per il Governo Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite della Repubblica Italiana per l'Educazione,la Scienza e la Cultura ......................... ......................................
S.E. Sig. G.Sardo Federico Mayor Ambasciatore Direttore Generale Delegato Permanente dell'Italia all'UNESCO
(firma di Jose' I.Vargas, Presidente della TWAS) |
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