Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386
Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3;
Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'ambito della F.A.O. e alla relativa costituzione della Commissione nazionale per il pioppo avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969;
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20 febbraio 1975, relativo ai periodi di raccolta ed all'eta' minima delle piante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, del 6 settembre 2002, recante modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;
Visto il regolamento (CE) n. 1602/2002, del 9 settembre 2002, recante modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie di cui all'allegato I.
2. Su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 14, di seguito denominata: "commissione tecnica", il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, puo' modificare per il territorio nazionale l'elenco delle specie comprese nell'allegato I, salvo che per le specie ritenute obbligatorie, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
3. Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dal presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose dandone informazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero".
4. Le misure di cui al presente decreto legislativo non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione dei quali sia provata la destinazione all'esportazione e alla riesportazione, e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali e' provato che non sono destinati a fini forestali. Qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali per altri fini che non siano quelli forestali, e' fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o cartellini recanti la dicitura: "Non per fini forestali".
5. Su proposta della commissione tecnica, il Ministero richiede alla Commissione europea l'esonero parziale o totale dal rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo per le specie che non risultano importanti a fini forestali sul territorio nazionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE,
2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.».
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.» L'art. 1, commi 2 e 3, cosi' recita:
«2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.».
- La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca: «Adesione
alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione
internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata
a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
1969 reca: «Costituzione della commissione nazionale per il
pioppo, con sede in Roma.».
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina
della produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento.».
- Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato
con la stessa data e nella medesima Gazzetta i seguenti
decreti:
decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante:
«Registro di carico e scarico riguardante i materiali
forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n.
49);
decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante:
«Modalita' di raccolta delle sementi delle specie forestali
destinate al rimboschimento». (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1982, n. 494, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n.
75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione».
- La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE
15 gennaio 2000, n. L 11.
- La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata in GUCE
17 aprile 2001, n. L 106.
- La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata in GUCE
8 maggio 1990, n. L 117.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, reca:
«Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
- Il regolamento (CE) n. 1597/2002 e' pubblicato in
GUCE 7 settembre 2002, n. L 240.
- Il regolamento (CE) n. 1602/2002 e' pubblicato in
GUCE 10 settembre 2002, n. L 242.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE
17 luglio 1999, n. L 184.
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', connessi,
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca:
«Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati».



 
Art. 2
(Definizioni e classificazioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo valgono le seguenti definizioni:

a) materiali forestali di moltiplicazione: i materiali di
moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi
artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano
importanti per fini forestali nell'insieme della Comunita' o in
parte di essa, in particolare quelli di cui all'allegato I; per
fini forestali si intendono tutte le attivita' relative
all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno
e ad eventuali ulteriori ambiti previsti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano; b) materiali di moltiplicazione:
1) unita' seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i
semi destinati alla produzione di postime;
2) parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli
espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le
margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di
pianta destinata alla produzione di postime;
3) postime: le piante derivate da unita' seminali o da parti di
piante; c) materiali di base:
1) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti di una determinata
zona dove si raccolgono i semi;
2) soprassuolo : una popolazione di alberi ed arbusti identifica-
ta che presenta una sufficiente uniformita' di composi-
zione;
3) arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie
selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o
organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione
e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbon-
danti e facili;
4) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite
impollinazione controllata o libera di una pianta madre
identificata, utilizzata come femmina, con il polline di
un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di
altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);
5) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetati-
va da un unico individuo originale (ortet), per esempio per
talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione;
6) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in
proporzioni definite; d) autoctoni e indigeni:
1) soprassuolo o fonte di semi "autoctono": una popolazione di
norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale.
Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati
artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti
dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da
soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimita';
2) soprassuolo o fonte di semi "indigeni": un soprassuolo o
una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per
semina, la cui origine e' situata nella stessa regione di
provenienza;

e) origine: per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni,
l'origine e' il luogo dove si trovano gli alberi. Per un
soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine e il
luogo da cui i semi o le piante sono state originariamente
introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi
puo' essere sconosciuta; f) provenienza: luogo determinato in cui si trova una popolazione di
alberi o arbusti; g) regione di provenienza: per una specie o sottospecie, il
territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni
ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano
soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di
vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico,
tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato; h) produzione: include tutte le fasi della generazione dell'unita'
seminale, la conversione da unita' seminale a semente, compresa la
raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante.
Dalla presente definizione si esclude l'uso di talee prelevate e
reimpiegate in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di
ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale
realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica; i) commercializzazione: l'esposizione per la vendita, la vendita o la
consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto; l) fornitore: la persona fisica o giuridica che produce,
commercializza, importa o distribuisce, per professione o per
altri motivi, materiali forestali di moltiplicazione; m) distribuzione: cessione a terzi diversa dalla commercializzazione, n) organismo ufficiale: le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo
della commercializzazione e la qualita' del materiale forestale di
moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare
l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto
la loro autorita' e controllo, ad una persona giuridica, di
diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di
"autorita' territoriale", alla quale, ai sensi del suo statuto
ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche
funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i
relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei
risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualita' di
organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto
legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli
organismi ufficiali responsabili o delle autorita' territoriali
delegate.

2. Ai sensi dell'allegato VI, i materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle seguenti categorie:

a) "identificati alla fonte": i materiali di moltiplicazione
provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o
da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e
che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II; b) "selezionati": i materiali di moltiplicazione provenienti da
materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una
singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a
livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui
all'allegato III; c) "qualificati": i materiali di moltiplicazione provenienti da
materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni
o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente
selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di
cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono
essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli; d) "controllati": i materiali di moltiplicazione provenienti da
materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme,
genitori, cloni o miscuglio di doni. La superiorita' di detti
materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove
comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una
valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali
materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.
 
Art. 3
(Requisiti dei materiali di base)

1. Gli organismi ufficiali provvedono affinche' solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.
2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente:

a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli
allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi; b) con riferimento a un'unita' definita: "unita' di ammissione".
Ciascuna unita' di ammissione e' identificata da un unico
riferimento di registro.

3. Gli organismi ufficiali provvedono:

a) alla revoca della ammissione, ove non sussistono piu' i requisiti
previsti dal presente decreto; b) successivamente all'ammissione, al regolare controllo dei
materiali di base per la produzione di materiali di
moltiplicazione delle categorie: "selezionati", "qualificati" e
"controllati".

4. Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, ed in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli organismi ufficiali possono non applicare i requisiti previsti al comma 2 e agli allegati II, III, IV e V, purche' siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE.
5. Gli organismi ufficiali, dandone comunicazione al Ministero, possono ammettere per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V, si puo' presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per l'ammissione.



Note all'art. 3.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE
17 luglio 1999 n. L 184.



 
Art. 4 (Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione
e la distribuzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall' organismo ufficiale.
2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero.
3. La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutori di nuovi cloni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonche' ai centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.



Note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
vedi note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita:
«Art. 10 (Strutture statali per la conservazione della
biodiversita' forestale). - 1. Al fine di tutelare la
diversita' biologica del patrimonio forestale nazionale in
relazione alle competenze previste all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti
per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il
laboratorio per la biodiversita' di Bosco Fontana sono
riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la
conservazione della biodiversita' forestale. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche
agricole e forestali, previa costituzione di una
commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non
superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in
numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone
omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti
e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e
la conservazione della biodiversita' forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi'
abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualita'
del seme e possono coadiuvare le regioni
nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei
materiali di base di cui all'art. 9.».



 
Art. 5
(Registro di carico e scarico)

1. I fornitori delle sementi e degli altri materiali forestali di moltiplicazione indicati all'articolo 2, devono tenere, per ogni sito produttivo, un registro di carico e scarico.
2. Gli organismi ufficiali definiscono i modelli di registro di carico e scarico e ne disciplinano le modalita' di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sulla base dei modelli predisposti dalla commissione tecnica.
3. Fino alla adozione dei modelli di cui al comma 2, restano validi i modelli dei registri di carico e scarico di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modifiche.
4. Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti o vivai, secondo le modalita' stabilite dalla commissione tecnica, sentito l'istituto nazionale di statistica (ISTAT).



Note all'art. 5.
- Per la legge 22 maggio 1973, n. 269, vedi note alle
premesse.



 
Art. 6
(Certificati di provenienza e di identita' clonale)

1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.
2. Se un organismo ufficiale procede ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e' rilasciato un nuovo certificato principale.
3. In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, gli organismi ufficiali provvedono affinche' i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e venga altresi' rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione.
4. Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, alla sezione cloni forestali, non puo' essere rimosso dal luogo di conservazione o di produzione o dai locali di conservazione, senza che l'organismo ufficiale abbia rilasciato il relativo certificato d'identita' clonale entro un termine massimo prefissato a decorrere dalla data della richiesta.
5. L'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nonche' i Centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale, sono autorizzati, se necessario, a certificare in via provvisoria la provenienza di materiali forestali di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.
 
Art. 7
(Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione
geneticamente modificati,)

1. Alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), consistenti in organismi geneticamente modificati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.



Note all'art. 7.
Per il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, vedi
note alle premesse.



 
Art. 8
(Modalita' di movimentazione ed identificazione dei materiali di
moltiplicazione durante le fasi di produzione)

1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unita' di ammissione. Ciascuna partita di materiale di propagazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi: a) codice partita di materiale e numero del certificato principale,
utilizzando i codici indicati nella Parte B dell'allegato al
Regolamento (CE) n. 1597/2002; b) nome botanico; c) categoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1); d) destinazione; e) tipo di materiale di base; f) riferimento di registro o codice d'identita' relativo alla regione
di provenienza; g) regione di provenienza per i materiali di propagazione:
"identificati alla fonte" e "selezionati", o se del caso, per
altri materiali di moltiplicazione; h) origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non
indigena oppure sconosciuta; i) nel caso di unita' seminali, l'anno di maturazione; l) eta' e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica
utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o
containerizzazione); m) se e' geneticamente modificata.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma 4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unita' di ammissione nelle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tale caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito delle categorie: "identificato alla fonte" e "selezionato", in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unita' di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unita' di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato principale d'identita' e provvedono affinche' siano identificabili i riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi componenti, di cui all'articolo 10, secondo la seguente casistica:

a) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito
di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e
soprassuoli nella categoria: "identificati alla fonte", la partita
risultante viene certificata come "materiali di moltiplicazione
provenienti da una fonte di semi"; b) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti
da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di
origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come:
"di origine sconosciuta"; c) laddove la mescolanza venga effettuata in conformita' alle lettere
a) e b) il codice d'identita' relativo alla regione di provenienza
puo' essere sostituito dal riferimento di registro di cui al comma
1, lettera f); d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione
derivi da una singola unita' di ammissione con anni di maturazione
diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la
proporzione di materiali relativa a ciascun anno.

4. I materiali di moltiplicazione oggetto del presente decreto legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purche' integri e ben leggibili, conformi ai requisiti di cui al presente articolo. Nel caso delle sementi, la commercializzazione puo' avvenire esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura diventi inservibile una volta aperto.
5. La etichetta o il cartellino riportano, per ogni partita omogenea, le seguenti informazioni: a) numero del certificato principale o di altro documento
d'identificazione o del codice partita di materiale di
moltiplicazione di cui al comma 1, lettera a), mediante il quale
e' possibile risalire a tutti i dati relativi del certificato
principale, produttore, eta' del materiale, nome botanico, vivaio
di provenienza; b) il nome o il codice del fornitore; c) il quantitativo fornito; d) il nome botanico e in lingua corrente; e) la regione di provenienza, almeno per i materiali: "identificati
alla fonte" e "selezionati"; f) i termini: "ammissione
provvisoria", per i materiali di moltiplicazione: "controllati"; g) se il materiale e' stato propagato per via vegetativa; h) se il materiale e' geneticamente modificato.

6. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di cui al comma 1 include, oltre alle informazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) le seguenti informazioni supplementari: a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e
materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di
sementi; b) la percentuale di germinazione del seme puro o, laddove la
valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, la
percentuale di semi vitali valutata sulla base di un metodo
specifico; c) il peso di 1000 unita' di seme puro; d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto
commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale
numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di semi
vitali per chilogrammo.

7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma 6, lettera b), non e' stato concluso, gli organismi ufficiali possono autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerita'.
8. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi, definiti per ciascuna specie di cui all'allegato I dalla commissione tecnica, i requisiti di cui al comma 6, lettere b) e d), non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
9. Nel caso di Populus spp. le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.
10. Se in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali di moltiplicazione viene utilizzata un'etichetta, o altro elemento identificativo colorato, il documento di cui ai commi 4, 5 e 6 deve avere le seguenti colorazioni: a) giallo: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione
"identificati alla fonte"; b) verde: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione
"selezionati"; c) rosa: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione
"qualificati"; d) blu : nel caso di materiali forestali di moltiplicazione
"controllati".

11. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati, autorizzati con le modalita' di cui all'articolo 7, tutti i cartellini e i documenti ufficiali: a) recano la dicitura: "Questo prodotto contiene organismi
geneticamente modificati"; b) indicano la denominazione dell'evento di trasformazione o un
codice unico di identificazione conforme alle disposizioni
impartite in sede comunitaria.

12. I codici da attribuire ai diversi materiali di base per l'iscrizione ai registri sono i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002, eventualmente con l'aggiunta di altri stabiliti dalla commissione tecnica. I codici delle regioni di provenienza sono individuati con metodi omogenei, idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di vista ecologico, definiti dalla commissione tecnica.



Note all'art. 8.
Per il regolamento (CE) n. 1597/2002 vedi note alle
premesse. L'allegato, parte B, cosi' recita:
«Parte B
Istruzioni per la compilazione delle colonne dell'elenco
nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del
presente allegato
1. Le specie vanno elencate in ordine alfabetico
(colonna B); per ciascuna specie, le categorie saranno
citate nel seguente ordine (art. 2, paragrafo 1, della
direttiva 1999/105/CE) (colonna C): identificati alla
fonte, selezionati, qualificati, controllati. Nella
categoria qualificati, l'ordine dev'essere: arboreto da
seme, genitori, clone, miscuglio di cloni, mentre nella
categoria controllati, soprassuolo precede arboreto da
seme.
2. Le varie colonne saranno completate secondo l'ordine
standard e utilizzando i codici indicati nella parte B.4
del presente allegato.
3. Nella colonna B si utilizzeranno le abbreviazioni
riportate nella parte B.5 del presente allegato.
4. Ordine standard codici per la compilazione delle colonne
dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla
parte A del presente allegato.

----> vedere allegato a pag. 44 del S.O. <----
5. Abbreviazioni dei nomi botanici delle specie arboree dei relativi ibridi artificiali da utilizzare nella colonna B dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato

====================================================================
Nome botanico Varieta'/specie Abbreviazione ====================================================================
Abies alba Mill. aal -------------------------------------------------------------------- Abies cephalonica Loud. ace -------------------------------------------------------------------- Abies grandis Lindl. agr -------------------------------------------------------------------- Abies pinsapo Boiss. api -------------------------------------------------------------------- Acer platanoides L. apl -------------------------------------------------------------------- Acer pseudoplatanus L. aps -------------------------------------------------------------------- Alnus glutinosa Gaertn. agl -------------------------------------------------------------------- Alnus incana Moench. ain -------------------------------------------------------------------- Betula pendula Roth. bpe -------------------------------------------------------------------- Betula pubescens Ehrh. bpu -------------------------------------------------------------------- Carpinus betulus L. cbe -------------------------------------------------------------------- Castanea sativa Mill. csa -------------------------------------------------------------------- Cedrus atlantica Carr. cat -------------------------------------------------------------------- Cedrus libani A. Richard cli -------------------------------------------------------------------- Fagus sylvatica L. fsy -------------------------------------------------------------------- Fraxinus angustifolia Vahl. fan -------------------------------------------------------------------- Fraxinus excelsior L. fex -------------------------------------------------------------------- Larix decidua Mill. lde -------------------------------------------------------------------- Larix x eurolepis Henry leu -------------------------------------------------------------------- Larix kaempferi Carr. lka -------------------------------------------------------------------- Larix sibirica Ledeb. lsi -------------------------------------------------------------------- Picea abies Karst. pab -------------------------------------------------------------------- Picea sitchensis Carr. psi -------------------------------------------------------------------- Pinus brutia Ten. pbr -------------------------------------------------------------------- Pinus canariensis C. Smith pca -------------------------------------------------------------------- Pinus cembra L. pce -------------------------------------------------------------------- Pinus contorta Loud. pco -------------------------------------------------------------------- Pinus halepensis Mill. pha -------------------------------------------------------------------- Pinus leucodermis Antoine ple -------------------------------------------------------------------- Pinus nigra Arnoid var. austriaca pni
var. calabrica
var. corsicana
var. maritima
var. clusiana -------------------------------------------------------------------- Pinus pinaster Ait. ppa -------------------------------------------------------------------- Pinus pinea L. ppe -------------------------------------------------------------------- Pinus radiata D. Don pra -------------------------------------------------------------------- Pinus sylvestris L. psy -------------------------------------------------------------------- Populus spp. e ibridi alba pop artificiali tra tali canadensis specie nigra
tremula
ecc. -------------------------------------------------------------------- Prunus avium L. pav -------------------------------------------------------------------- Pseudotsuga menziesii Franco pme -------------------------------------------------------------------- Quercus cerris L. qce -------------------------------------------------------------------- Quercus ilex L. qil -------------------------------------------------------------------- Quercus petraea Liebl. qpe -------------------------------------------------------------------- Quercus pubescens Willd. qpu -------------------------------------------------------------------- Quercus robur L. qro -------------------------------------------------------------------- Quercus rubra L. qru -------------------------------------------------------------------- Quercus suber L. qsu -------------------------------------------------------------------- Robinia pseudoacacia L. rps -------------------------------------------------------------------- Tilia cordata Mill. tco -------------------------------------------------------------------- Tilia platyphyllos Scop. tpl --------------------------------------------------------------------

- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 9
(Requisiti per la commercializzazione)

1. I materiali di moltiplicazione forestale possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato VII.
2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V, purche' tali prove siano iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestino l'elevata qualita' dei materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base.
3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui al comma 2, e' determinato secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
4. Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero, possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.



Note all'art. 9.
- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 10
(Registro dei materiali di base)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato I presenti nel proprio territorio. In detto registro, sono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unita' di ammissione unitamente al riferimento unico del registro. I popolamenti gia' iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.
2. Il registro di cui al comma 1 e' trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione.
3. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero redige un registro nazionale dei materiali di base. Il Ministero redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco, redatto in formato standard per ciascuna unita' di ammissione, e lo rende disponibile alla Commissione europea, agli altri Stati membri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Per i materiali: "identificati alla fonte" e: "selezionati" e' consentita una sintesi delle informazioni dei materiali di base in funzione delle "regioni di provenienza" recante le seguenti informazioni: a) il nome botanico; b) la categoria; c) la destinazione; d) il tipo di materiale di base; e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o
il codice d'identita' relativo alla regione di provenienza; f) l'ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonche' uno
dei seguenti insiemi di dati:

1) per la categoria: "identificati alla fonte", regione di prove-
nienza ed estensione latitudinale e longitudinale;
2) per la categoria: "selezionati", regione di provenienza e
posizione geografica definita da latitudine e longitudine o
estensione latitudinale e longitudinale;
3) per la categoria: "qualificati", la posizione o le posizioni
geografiche esatte dei materiali di base;
4) per la categoria: "controllati", la posizione o le posizioni
geografiche esatte dei materiali di base; g) l'altitudine o estensione altimetrica; h) la superficie: le dimensioni di una o piu' fonti di semi, uno o
piu' soprassuoli o uno o piu' arboreo da seme; i) l'origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono
autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine
sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni,
l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata; l) nel caso di materiali: "controllati", occorre indicare se sono
geneticamente modificati.

4. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli allegati II, III, IV, V.
 
Art. 11
(Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base)

1. L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali di base e' effettuata secondo le modalita' stabilite dagli organismi ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorita' territorialmente competente informa i proprietari, almeno tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale o sull'Albo pretorio dell'autorita' competente per territorio.
2. L'iscrizione di materiale di base qualificato o controllato puo' essere richiesta direttamente anche dal costitutore o dalla persona fisica o giuridica che ha eseguito le prove necessarie previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi da parte degli organismi ufficiali.
3. Gli organismi ufficiali, sentita la commissione tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base, e possono, altresi', promuovere gli interventi ritenuti opportuni per la loro tutela e il miglioramento, anche attraverso l'adozione di eventuali misure di incentivazione.
4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, e' competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.



Note all'art. 11.
- Per la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, vedi note alle
premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 1969, vedi note alle premesse.



 
Art. 12
(Divieto di commercializzazione di specifici
materiali di moltiplicazione)

1. Su richiesta degli organismi ufficiali, della commissione tecnica o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il Ministero chiede alla Commissione europea di essere autorizzato, secondo la procedura di cui alla decisione 1999/468/CE, a vietare su tutto il territorio nazionale, o su una parte di esso, la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto, di materiali di moltiplicazione specifici.
2. La richiesta di cui al comma 1 puo' essere avanzata qualora ci sia motivo di ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche e genotipiche, possa avere effetti negativi sulla selvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche e sulla biodiversita', in base a: a) risultati di prove relative alla regione di provenienza o
all'origine dei materiali, o risultati ottenuti mediante prassi di
silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del
postime in relazione alle caratteristiche morfologiche e
fisiologiche; b) risultati di ricerche e sperimentazioni effettuate nella Comunita'
europea o fuori di essa.



Note all'art. 12.
- Per la decisione 1999/468/CE, vedi note alle
premesse.



 
Art. 13
(Importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione)

1. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi
internazionali e delle vigenti norme che regolano l'esportazione e
l'importazione delle merci e salva altresi' l'osservanza delle
vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria,
l'esportazione di materiale forestale di moltiplicazione e'
subordinata alla presentazione dei certificati di cui all'articolo
6.
2. La ditta esportatrice di materiale di moltiplicazione che non
soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve
trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal
territorio doganale della Comunita', la relativa attestazione di
esportazione rilasciata dalla dogana.
3. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea,
ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro
delle politiche agricole e forestali individua, su proposta della
commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i materiali
di moltiplicazione importati da Paesi terzi, in modo che
presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei
materiali prodotti nella Comunita'.
4. Possono essere importati materiali di moltiplicazione da Paesi
terzi solo a seguito di autorizzazione degli organismi ufficiali.
L'importazione e' comunque subordinata alla presentazione di
certificato equivalente a quelli indicati all'articolo 6 o analogo
documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorita' del
Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del
vivaio di produzione.
5. Per eliminare difficolta' temporanee di approvvigionamento di
materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti
del presente decreto legislativo, gli organismi ufficiali possono
richiedere alla Commissione europea, attraverso il Ministero,
l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione
con requisiti meno rigorosi, ai sensi dell'articolo 18 della
direttiva 1999/105/CE.
6. L'importazione di materiali di moltiplicazione da Paesi terzi
e' riservata alle ditte registrate per la produzione ed il
commercio di materiali di moltiplicazione forestali.
L'autorizzazione all'importazione va richiesta alle Autorita'
territoriali competenti per il territorio in cui la ditta
commercializza i materiali di moltiplicazione. L'autorizzazione ha
durata limitata nel tempo e contiene le prescrizioni necessarie a
garantire la corretta applicazione del presente decreto
legislativo.
7. L'intestatario dell'autorizzazione deve tempestivamente
comunicare all'organismo ufficiale competente il luogo e la data
prevista per l'importazione, al fine di consentire agli incaricati
di assistere ai controlli doganali. L'organismo ufficiale deve
verificare la presenza dell'autorizzazione all'importazione e dei
documenti ufficiali del Paese d'origine, la corrispondenza tra
quanto indicato nei documenti ed eventuali prescrizioni imposte
con l'autorizzazione, le caratteristiche sanitarie e morfologiche
dei materiali. In caso di esito positivo del controllo l'organismo
ufficiale rilascia l'attestato di congruita' dell'importazione,
che dovra' essere allegato alla dichiarazione doganale di
importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni.
8. Nel caso di importazione di sementi, l'autorizzazione
all'importazione dovra' essere allegata alla dichiarazione
doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni. Ai
fini del controllo sulle sementi prelevate, l'Agenzia delle dogane
collabora con l'organismo ufficiale al campionamento e
all'analisi. Il peso minimo del campione di sementi da prelevare,
definito per ciascuna delle specie e degli ibridi dell'Allegato I,
e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, su proposta della commissione tecnica.
9. La commercializzazione o cessione di materiale di
moltiplicazione importato puo' avvenire solo in presenza
dell'autorizzazione all'importazione o dell'eventuale attestato di
congruita' di cui al comma 7.
10. Nel caso in cui non sia possibile ammettere materiale
proveniente da Paesi terzi sara' cura della ditta importatrice
provvedere al respingimento dello stesso al Paese di provenienza.
Ove cio' non fosse possibile, l'organismo ufficiale dichiara la
scadenza della spedizione e ordina la distruzione di tale
materiale, con spese a carico dell'importatore.



Note all'art. 13.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle
premesse. Gli articoli 18 e 19 cosi' recitano:
«Art. 18. - 1. Per eliminare difficolta' temporanee di
approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di
materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai
requisiti fissati dalla presente direttiva - difficolta'
che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano
essere superate all'interno della Comunita' - la
Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro
interessato e secondo la procedura di cui all'art. 26,
paragrafo 2 autorizza uno o piu' Stati membri ad ammettere
alla commercializzazione, per un periodo da essa
determinato, materiali forestali di moltiplicazione di una
o piu' specie soggetti a requisiti meno rigorosi.
In questo caso, il documento o l'etichetta del
fornitore di cui all'art. 14, paragrafo 1, indica che si
tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti
meno rigorosi.
2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 possono
essere fissate secondo la procedura di cui all'art. 26,
paragrafo 2.».
«Art. 19. - 1. Su proposta della Commissione il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina
se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un
paese terzo offrano, quanto alle modalita' di ammissione
dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate
per la loro produzione a fini di commercializzazione, le
stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione
prodotti nella Comunita' e rispondenti alle disposizioni
della presente direttiva.
2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il
Consiglio determina le specie, il tipo di materiali di
base, le categorie e le regioni di provenienza dei
materiali forestali di moltiplicazione la cui
commercializzazione puo' essere autorizzata nell'ambito
della Comunita' ai sensi del paragrafo 1.
3. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una
decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri
possono, secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo
3, essere autorizzati ad adottare le decisioni in
questione. Tale autorizzazione e' destinata a garantire che
i materiali che saranno importati presentino garanzie
equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali
forestati di moltiplicazione prodotti nelle Comunita' ai
sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali
importati devono essere corredati di un certificato
principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal
paese di origine e i documenti che contengono i dettagli di
tutte le partite da esportare e che dovra' produrre il
fornitore nel paese terzo.».
- Il regolamento CEE 2913/92 e' pubblicato in GUCE
19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il regolamento CEE 2454/93 e' pubblicato in GUCE
11 ottobre 1993, n. L 253.



 
Art. 14
(Commissione tecnica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituita presso il Ministero una commissione
tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui
all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.
2. La commissione tecnica di cui al comma 1, assicura il supporto
tecnico - scientifico e svolge funzioni di indirizzo e raccordo
generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore dei
materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei
confronti degli organismi ufficiali, garantendo altresi' lo
svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. Entro tre
mesi dalla data della sua istituzione la commissione tecnica
definisce, in particolare: a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5,
comma 2; b) le modalita' di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale
vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4; c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8,
comma 12; d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica
delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4; e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione
importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai
materiali prodotti nella Comunita' europea, di cui all'articolo
13, comma 3; f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i
controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8; g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1;

3. I documenti di cui al comma 2 sono adottati, con uno o piu' decreti, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da nove membri cosi' suddivisi: a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in
vivaistica forestale, designato di concerto tra Ministero e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
esperti del settore, designati dal Presidente della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e
forestali, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la
selvicoltura di Arezzo; d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio; e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle
associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero
forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) un rappresentante dell'Istituto di sperimentazione per la
pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo.

5. I componenti della commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ognuno dei membri di cui al comma 4 e' designato un supplente. La funzione di segreteria e' svolta, senza diritto di voto, da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero; nella prima riunione, i membri della commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.
6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 e' corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse gia' previste per la commissione nazionale, di cui dall'articolo 16, della legge 22 maggio 1973, n. 269.



Note all'art. 14.
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina
della produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento. L'art. 16 cosi' recita:
«16. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e
le foreste, e' costituita una commissione nazionale
tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per
l'attivita' forestale e coordina gli studi e le ricerche
volte al miglioramento del materiale di propagazione
destinato ai rimboschimenti. Essa e' composta:
a) dal direttore generale per l'economia montana e
per le foreste, che la presiede;
b) dal vice direttore dell'azienda di Stato per le
foreste demaniali;
c) dal direttore dell'istituto sperimentale per la
selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 novembre 1967, n.1318;
d) dal direttore dell'istituto di selvicoltura della
facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;
e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura
designato dalla commissione nazionale per il pioppo,
istituita con decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 1969;
f) da tre esperti nominati dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste su proposta delle regioni;
g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali
forestali di propagazione, scelti dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dalla
Associazione nazionale dei produttori.
Per ciascuno dei componenti sara' nominato un
supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono
assunte dal dirigente della divisione "semi e piantine"
della Direzione generale per l'economia montana e per le
foreste.
La commissione ha sede in Roma presso la Direzione
generale per l'economia montana e per le foreste. I
componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma
durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Ai componenti ed al segretario della commissione sara'
corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista
dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto
l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio».
- La legge 5 giugno 1967, n. 417, reca: «Modificazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni,
consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni
statali, anche con ordinamento autonomo, e delle
commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di
promozione nelle carriere statali».



 
Art. 15
(Controllo)

1. Le modalita' di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformita' con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, e' assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unita' di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.
2. Per le attivita' di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.
3. Per le attivita' di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facolta' di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonche' di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.
 
Art. 16
(Sanzioni)

1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.
2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.
3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, od omette la comunicazione alle competenti autorita' territoriali della consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie unita' produttive, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.
4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identita' clonale come prescritto dagli articoli 6 e 8, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.
5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorita' territoriali prevista all'articolo 10, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.
6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, puo' procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.
7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.
8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale puo' disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.
9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, e' soggetto alla sospensione della licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.
10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Note all'art. 16.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale». Per completezza d'informazione, si
riporta il testo deli articoli 1 e 13 contenuti
rispettivamente nelle sezioni I e II:
«Art. 1 (Principio di legalita). - Nessuno puo' essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima della commissione
della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati.».
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».



 
Art. 17
(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/105/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.



Note all'art. 17.
- Per l'art. 117, comma 5, della Costituzione, vedi
note alle premesse.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle
premesse.



 
Art. 18
(Norme transitorie e finali)

1. Le licenze gia' rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269, mantengono la loro validita' per 10 anni, salvo diversa disposizione degli organismi ufficiali.
2. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, potra' essere utilizzato entro un termine massimo di dieci anni.
3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 18.
- La legge n. 269 del 1973, reca: «Disciplina della
produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento.».



 
Art. 19
(Abrogazioni)

1. La legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modificazioni, e' abrogata.
2. L'articolo 9 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 novembre 2003

CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche
comunitarie
ALEMANNO, Ministro delle politiche
agricole e forestali
FRATTINI, Ministro degli affari
esteri
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e
delle finanze
LA LOGGIA, Ministro degli affari
regionali
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente
e della tutela del
territorio

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
 
ALLEGATO I
(Articolo 1. comma 1)

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

Abies alba Milier Abies cephalonica Loud. Abies grandis Lindi. Abies nebrodensis (Lojaac.) Mattei Abies pinsapo Boiss. Acer campestre L. Acer obtusatum W. et K. Acer opulifolium Chaix Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Alnus cordata (Loisel) Desf. Alnus glutinosa Gaertn. Alnus incana (L.) Moench Betula aetnensis Raf. Betula pendula Roth Betula pubescens Ehrh. Carpinus betulus L. Castanea sativa Miller Cedrus atlantica Carr. Cedrus deodara (D. Don) G. Don Cedrus libani A. Richard Cupressus sempervirens Smith Eucaiyptus spp. Fagus sylvatica L. Fraxinus angustifolia Vahl. Fraxinus excelsior L. Fraxinus ornus L. Juglans nigra ed ibridi Juglans regia Larix decidua Miller Larix kaempferi Carr. Larix sibirica Le deb. Larix x eurolepis Henry Ostrya carpinifolia Scop. Paulownia spp. Picea excelsa Karst. Picea sitchensis Carr. Pinus brutia Ten. Pinus canariensis C. Smith Pinus cembra L. Pinus contorta Loud. Pinus halepensis Miller Pinus leucodermis Antoine Pinus mugo Turra Pinus nigra Arnold Pinus pinaster Ait. Pinys pinea L. Pinus radiata D. Don Pinus sylvestris L. Pinus uncinata Miller Populus SPP e ibridi Prunus avium L. Prunus padus L. Pseudotsuga menziesii Franco Pyrus pyraster Burgds. Quercus cerris L. Quercus frainetto Ten. Quercus ilex L Quercus macrolepis Kotschy Quercus petraea Liebl. Quercus pubescens Willd. Quercus robur L. Quercus rubra L. Quercus suber L. Quercus trojana Webb Robinia pseudoacacia L. Salix alba L. Sorbus aria (L.) Crantz Sorbus aucuparia L. Sorbus domestica L. Sorbus torminalis (L.) Crantz Tilia cordata Miller Tilia platyphyllos Scop. Ulmus glabra Hudson Ulmus minor Miller Ulmus spp.ed ibridi
 
ALLEGATO II
(Articolo 2, comma 2, lettera a))

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "IDENTIFICATI ALLA FONTE"

1. I materiali di base consistono in una fonte di semi o un soprassuolo o, per le specie sporadiche ed i popolamenti misti, un'area di raccolta ubicati in una singola regione di provenienza. A discrezione dello Stato membro, in ogni singolo caso puo' essere richiesta un'ispezione formale; questa deve comunque essere effettuata se i materiali sono destinati a uno specifico fine forestale.
2. La fonte di semi, il soprassuolo o l'area di raccolta devono essere conformi ai criteri stabiliti dallo Stato membro.
3. Occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, del luogo o dei luoghi in cui sono raccolti i materiali di moltiplicazione. Occorre, inoltre, dichiarare se i materiali di base sono: a) autoctoni, non autoctoni o di origine sconosciuta; b) indigeni, non indigeni o di origine sconosciuta.

Per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.
 
ALLEGATO III
(Articolo 2, comma 2, lettera b))

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "SELEZIONATI".

Generale: il soprassuolo e' valutato tenendo conto del fine specifico dichiarato al quale e' destinato il materiale di moltiplicazione; a seconda del fine specifico, viene attribuita la debita importanza ai requisiti di cui ai punti da 1 a 10. I criteri di selezione sono stabiliti dallo Stato membro e il fine e' indicato nel registro nazionale.
1) Origine: Occorre appurare, mediante prove storiche o altri mezzi appropriati, se il soprassuolo sia autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.
2) Isolamento: I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o a soprassuoli di una specie o varieta' suscettibile di dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.
3) Entita' della popolazione: I soprassuoli devono comprendere uno o piu' gruppi di alberi ben distribuiti e abbastanza numerosi da consentire una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli selezionati devono comprendere un numero e una densita' sufficiente di individui su una determinata superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.
4) Eta' e sviluppo: I soprassuoli devono comprendere alberi che abbiano raggiunto un'eta', o un fase di sviluppo tale che i caratteri per la selezione possano essere valutati con sicurezza.
5) Omogeneita': I soprassuoli devono presentare una normale variabilita' individuale dei caratteri morfologici. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.
6) Adeguatezza: I materiali devono essere chiaramente adeguati alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza.
7) Stato sanitario e resistenza: Gli alberi devono, in linea generale, essere indenni da attacchi di organismi nocivi e resistenti alle influenze sfavorevoli del clima e del luogo, ad eccezione dei danni causati dall'inquinamento, in cui crescono.
8) Produzione quantitativa: Per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, la produzione quantitativa di legno deve essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.
9) Qualita' del legno: La qualita' del legno deve essere presa in considerazione e in certi casi puo' divenire un criterio essenziale.
10) Forma o portamento: Gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli, in particolare la dirittezza e la circolarita' del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.
 
ALLEGATO IV
(Articolo 2, comma 2, lettera c))

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "QUALIFICATI".

1. Arboreto da seme
a) Il tipo, l'obiettivo, la designazione dell'incrocio e la
disposizione in campo, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e
qualsiasi cambiamento di tali elementi devono essere approvati e
registrati dall'organismo ufficiale.
b) I cloni o le famiglie componenti devono essere selezionati per
le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai
requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III.
c) I cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati,
piantati secondo un piano approvato dall'organismo ufficiale e
definiti in modo tale che ogni componente possa essere
identificato.
d) Le diramature effettuate negli arboreti da seme devono essere
descritte, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascuna
diramatura, e registrate presso l'organismo ufficiale.
e) Gli arboreti da seme devono essere gestiti, e le sementi
raccolte, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti
stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione
di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali
di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

2. Genitori
a) I genitori devono essere selezionati per le loro
caratteristiche principali, con particolare attenzione ai
requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III,
oppure selezionati per la loro capacita' di combinazione.
b) L'obiettivo, la designazione dell'incrocio e il sistema
d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e
qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere
approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
c) L'identita', il numero e la proporzione dei genitori in un
miscuglio devono essere approvati e registrati dall'organismo
ufficiale.
d) Nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido
artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di
moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

3. Cloni
a) Il clone deve essere identificabile per i suoi caratteri
distintivi, che devono essere approvati e registrati
dall'organismo ufficiale.
b) Il valore del singolo clone deve risultare dall'esperienza o
essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga.
c) Gli ortet destinati alla produzione di cloni devono essere
selezionati per le loro caratteristiche principali, con
particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9
e 10 dell'allegato III.
d) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet
prodotti, ai fini dell'ammissione.

4. Miscugli di cloni
a) Il miscuglio di cloni deve essere conforme ai requisiti di cui
al precedente punto 3, lettere a), b) e c).
b) L'identita', il numero e la proporzione dei cloni che
compongono un miscuglio, il metodo di selezione e le materie prime
devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
Ogni miscuglio deve presentare una diversita' genetica
sufficiente.
c) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet
prodotti, ai fini dell'ammissione.
 
ALLEGATO V
(Articolo 2, comma 2, lettera d))

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "CONTROLLATI".

1. REQUISITI PER TUTTI GLI ESAMI

a) Requisiti generali
I materiali di base devono essere conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato III o all'allegato IV.
Le prove effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base sono predisposte, organizzate e condotte, e i relativi risultati sono interpretati, conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. I materiali di moltiplicazione sottoposti a prove comparative devono essere confrontati con uno o preferibilmente piu' prototipi scelti in precedenza.

b) Caratteri soggetti ad esame
i) le prove devono consentire di valutare caratteristiche specifiche, che devono essere indicate per ciascuna prova;
ii) l'esame verte normalmente sull'adattamento, sulla crescita e sui fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto del fine specifico perseguito, sono valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova;

c) Documentazione
I dati registrati, che devono essere messi a disposizione dell'organismo ufficiale, devono indicare le stazioni in cui hanno avuto luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. L'eta' dei materiali e i risultati della valutazione devono essere registrati presso l'organismo ufficiale.

d) Dispositivi sperimentali
i) Ogni campione di materiale di moltiplicazione deve essere costituito, piantato e gestito in modo identico, per quanto lo consentono i diversi tipi di materiale vegetale.
ii) Ogni esperimento deve essere condotto secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente da esaminare.

e) Analisi e validita' dei risultati
i) I dati che risultano dagli esperimenti devono essere analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello internazionale; devono essere presentati risultati per ogni carattere soggetto a esame.
ii) Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili.
iii) Deve essere inoltre proposta la regione di probabile adattamento all'interno del paese in cui e' stata effettuata la prova e devono essere indicate le caratteristiche che potrebbero limitarne l'utilita'.
iv) Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di moltiplicazione non sono conformi almeno alle caratteristiche
- dei materiali di base, o
- di analoga resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi d'importanza economica, tali materiali di molti- plicazione sono eliminati.

2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEI
MATERIALI DI BASE

a) Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti dei seguenti materiali di base: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.
b) Documentazione
Per l'ammissione dei materiali di base e' richiesta la seguente documentazione supplementare:
i) l'identita', l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;
ii) la designazione dell'incrocio utilizzata per ottenere i materiali di moltiplicazione impiegati nella prova.
c) Procedure di prova
Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
i) il valore genetico di ciascun componente deve essere valutato in due o piu' stazioni, delle quali almeno una deve trovarsi in un ambiente adatto all'uso proposto dei materiali di moltiplicazione;
ii) la supposta superiorita' dei materiali di moltipli- cazione da commercializzare deve essere valutata in base a tali valori genetici e alla specifica designazione dell'incrocio;
iii) le prove e le valutazioni genetiche devono essere approvate dall'organismo ufficiale.
d) Interpretazione
i) La supposta superiorita' dei materiali di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per un carattere o un insieme di caratteri.
ii) Deve essere indicato se il valore genetico stimato dei materiali di moltiplicazione e' inferiore alla popolazione di riferimento per ogni carattere importante.

3. REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEI MATERIALI DI
MOLTIPLICAZIONE

a) Campionatura dei materiali di moltiplicazione
i) I campioni dei materiali di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi dei materiali di moltiplicazione derivati dai materiali di base che devono essere ammessi.
ii) I materiali di moltiplicazione sessuale per le prove compa-
rative devono essere
- raccolti durante anni di buona fioritura e di buona produ- zione di sementi e i frutti; puo' essere utilizzata l'impollinazione artificiale,
- raccolti secondo metodi che consentono di garantire la rap- presentativita' dei campioni ottenuti.

b) Prototipi
i) Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove e' possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati in linea di massima da materiali che hanno dato buoni risultati per la silvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova e nelle condizioni ecologi- che per le quali si propone la certificazione del materiale. Proven- gono, se possibile, da soprassuoli selezionati secondo i criteri di cui all'allegato III o da materiale di base ufficialmente ammesso ai fini della produzione di materiali controllati.
ii) Per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie parentali devono essere comprese tra i prototipi.
iii) Possibilmente, devono essere utilizzati piu' prototipi. In caso di necessita' giustificata, un prototipo puo' essere sostituito dal materiale di moltiplicazione piu' adatto tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova.
iv) Gli stessi prototipi sono utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione.

c) Interpretazione
i) Deve essere constatata una superiorita' significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno uno dei caratteri importanti.
ii) Bisogna indicare chiaramente i caratteri d'importanza economica o ambientale per i quali si e' constatata una significativa inferiorita' rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteri favorevoli.

4. AMMISSIONE CONDIZIONATA

In base a una valutazione preliminare di prove avviate da poco, puo' essere concessa un'ammissione condizionata. La superiorita' constatata in base a una valutazione precoce dev'essere riesaminata al massimo dopo dieci anni.

5. ESAMI PRECOCI

Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere ammessi dall'organismo ufficiale ai fini di un'ammissione condizionata o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra gli elementi misurati e i caratteri che dovrebbero essere valutati nelle prove in ambiente forestale. Gli altri caratteri da esaminare devono essere conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3.
 
ALLEGATO VI
(Articolo 2, comma 2)

CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALI DI BASE.

====================================================================
Categoria dei materiali forestali di moltiplicazione
Tipo di (colore dell'etichetta, se vengono utilizzati
materiale un'etichetta o un documento colorati)
di base ----------------------------------------------------
Identificato Selezionato Qualificato Controllato
alla fonte
(Giallo) (Verde) (Rosa) (Blu) ==================================================================== Fonte di semi x -------------------------------------------------------------------- Soprassuolo x x x -------------------------------------------------------------------- Arboreto da seme x x -------------------------------------------------------------------- Genitori x x -------------------------------------------------------------------- Clone x x -------------------------------------------------------------------- Miscuglio di cloni x x
 
ALLEGATO VII
(Articolo 9, comma 1)

PARTE A

REQUISITI DA RISPETTARE PER LE PARTITE DI FRUTTI E SEMENTI DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO I.

1. Le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'allegato I possono essere commercializzate solo a condizione di raggiungere un livello minimo di purezza della specie del 99%.
2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, nel caso di specie strettamente collegate di cui all'allegato I, tranne gli ibridi artificiali, la purezza della specie delle partite di frutti o di sementi deve essere dichiarata se e' inferiore al 99%.

PARTE B

REQUISITI DA RISPETTARE PER LE PARTI DI PIANTE DELLE SPECIE E DEGLI IBRIDI ARTIFICIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I.

Le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I devono essere di qualita' leale e mercantile. La qualita' leale e mercantile e' determinata da criteri morfologici, fitosanitari e dimensionali. Nel caso di Populus spp., si puo' dichiarare che i requisiti supplementari di cui alla parte C del presente allegato sono soddisfatti.

PARTE C

REQUISITI RELATIVI ALLE NORME DI QUALITA' ESTERIORE PER POPULUS SPP. PROPAGATO MEDIANTE TALEE CAULINARI E PIANTONI.

1. Talee caulinari
a) Le talee caulinari vengono considerate di qualita' leale e mercantile soltanto se non presentano alcuno dei seguenti difetti:
i) il legno ha piu' di due anni di eta';
ii) presentano meno di due gemme ben conformate;
iii) sono colpite da necrosi o presentano danni causati da organismi nocivi;
iv) presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione.
b) Dimensioni minime delle talee:
- lunghezza minima: 20 cm;
- diametro minimo della cima;
Classe CE 1:8 mm
Classe CE 2: 10 mm.

2. Piantoni
a) I piantoni vengono considerati di qualita' leale e mercantile soltanto se non presentano alcuno dei seguenti difetti:
- il legno ha piu' di tre anni di eta',
- presentano meno di cinque gemme ben conformate,
- sono colpiti da necrosi o presentano danni causati da orga-
nismi nocivi,
- presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione,
- presentano ferite, salvo le ferite prodotte con strumento da taglio durante la potatura,
- presentano fusti multipli,
- presentano fusti con eccessiva curvatura.
b) Classi di dimensioni dei piantoni:

====================================================================
Classe Diametro minimo Altezza minima (m)
(in mm) a media lunghezza ==================================================================== Regioni non mediterranee
N1 6 1,5
N2 15 3,00 -------------------------------------------------------------------- Regioni mediterranee
S1 25 3,00
S2 30 4,00 --------------------------------------------------------------------
PARTE D

REQUISITI DA RISPETTARE PER IL POSTIME DELLE SPECIE E DEGLI IBRIDI ARTIFICIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I.

Il postime deve essere di qualita' leale e mercantile. La qualita' leale e mercantile e' determinata da criteri morfologici e fitosanitari, dalla vitalita' e dalla qualita' fisiologica.

PARTE E

REQUISITI DA RISPETTARE PER IL POSTIME DA COMMERCIALIZZARE ALL'UTILIZZATORE FINALE NELLE REGIONI A CLIMA MEDITERRANEO.

Il postime e' commercializzato solo se il 95% di ciascuna partita e' di qualita' leale e mercantile.

1. Il postime viene considerato di qualita' leale e mercantile soltanto se non presenta alcuno dei seguenti difetti: a) presenta ferite, salvo le ferite prodotte con strumento da taglio
durante la potatura o quelle dovute ai danni causati dal
sollevamento; b) mancano gemme in grado di spuntare prima della tallitura; c) presenta fusti multipli; d) il sistema radicale e' deformato; e) presenta segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa,
decomposizione o altri segni causati da organismi nocivi; f) le piante non sono ben equilibrate.

2. Dimensioni delle piante

==================================================================== Specie Altezza Altezza Altezza Diametro minimo
(anni) minima (cm) massima (cm) del colletto (mm) ==================================================================== Pinus halepensis 1 8 25 2
2 12 40 3

Pinus leucodermis 1 8 25 2
2 10 35 3

Pinus nigra 1 8 15 2
2 10 20 3

Pinus pinaster 1 7 30 2
2 15 40 3

Pinus pinea 1 10 30 3
2 15 40 4

Quercus ilex 1 8 30 2
2 15 50 3

Quercus suber 1 13 60 3

3. Dimensioni del container, se utilizzato ====================================================================
Specie Volume minimo (cm3) del container ==================================================================== Pinus pinaster 120

Altre specie 200 --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO VIII
(Articolo 6, comma 1)

----> Vedere Allegato da pag. 39 a pag. 41 del S.O. <----
 
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