Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003 |
Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento di merito economico. (Deliberazione n. 163/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2003; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), e sue modifiche e provvedimenti applicativi; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/2003); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003, recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003); il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarita' delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto 19 dicembre 2003); Visti: l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97; la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01; la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 926/02 di seguito: deliberazione n. 226/02); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03 (di seguito deliberazione n. 27/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03); la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 151/03; l'allegato B alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03); Visti gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di sistema organizzato di offerte e di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004); Considerato che: con la deliberazione n. 27/03 l'Autorita' ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica a valere dal 1° aprile 2003 fino alla entrata in vigore del regime di dispacciamento di merito economico; la deliberazione n. 27/03 prevede che la regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica avvenga con cadenza trimestrale e che per ciascun trimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun utente dello scambio ha facolta' di trasferire il saldo preliminare cumulato del trimestre a compensazione del saldo preliminare del trimestre successivo; con la deliberazione n. 67/03 l'Autorita' ha adottato misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale mediante l'introduzione di un sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica (di seguito: STOVE); e che il regime connesso allo STOVE cessa con decorrenza dal 1° gennaio 2004; la deliberazione n. 67/03 prevede: a) all'art. 6, comma 6.1, che siano tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari delle unita' di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili, limitatamente a dette unita' purche' siano rispettate le condizioni tecniche di cui al comma n. 6.2 del medesimo articolo; b) all'art. 6, comma 6.2, che possano essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta per le unita' di produzione che rispettino le sopra citate condizioni tecniche; gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che da gennaio 2004 sia operativo un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento; stante l'accertata necessita' di un periodo pari ad almeno un mese per lo svolgimento di prove di funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, in cui possano essere anche stipulati i contratti di adesione ai predetti mercati, possa essere completata la definizione dei sistemi di garanzia, nonche' possano essere emanate le regole per il dispacciamento sottostanti il relativo mercato, il Ministro delle attivita' produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto un avviamento per fasi del Sistema Italia 2004, e, in particolare: a) una prima fase, sperimentale, a decorrere dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del regime STOVE; b) una seconda fase, transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 2004, senza la partecipazione della domanda e con superamento del regime STOVE; c) una terza fase, di regime per l'anno 2004, con decorrenza non posteriore al 1° aprile 2004; la legge n. 83/2003 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2004 cessi il regime di reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000; in conseguenza della previsione di criteri che ampliano la partecipazione delle unita' di produzione al regime STOVE con decorrenza 1° gennaio 2004, viene assicurata una maggiore potenza disponibile a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; sul piano del funzionamento del sistema elettrico nazionale, quanto all'intensita' della domanda, i mesi di dicembre e di gennaio sono tra loro equivalenti; Considerato che: successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, la societa' Enel S.p.a. ha svolto, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, la funzione vicaria della societa' Acquirente unico S.p.a., assicurando la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalita'; la societa' Enel S.p.a., a fronte della procrastinazione dell'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a., con la richiesta di capacita' di trasporto nella rete di interconnessione con l'estero per la conclusione di contratti additivi rispetto ai contratti pluriennali in essere, nonche' con la definizione di specifiche modalita' di approvvigionamento con i produttori nazionali, ha svolto le funzioni di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato al di fuori dai limiti posti dal sopra richiamato art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, cio' che ha richiesto l'adozione, da parte dell'Autorita', di alcune direttive transitorie in ordine alle modalita' di fornitura ai distributori dell'energia destinata al mercato vincolato; la societa' Enel S.p.a., nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti alinea, per il secondo semestre 2003, ha approvvigionato i distributori attraverso il sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica, i contratti di importazione di cui alla deliberazione n. 226/02 nonche' le cessioni di energia elettrica di cui all'art. 3, comma 19, del decreto legislativo n. 79/1999 non collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002 e ceduta dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. al mercato vincolato; il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che la societa' Acquirente unico S.p.a. assuma le proprie funzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 e che contestualmente la societa' Enel S.p.a. cessi di svolgere le sopra richiamate funzioni vicarie; e che tale previsione trova eccezione, sino al 1° febbraio 2004, nell'acquisto, e nelle contestuali cessioni alle imprese distributrici, di energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica, per la quale attivita' la societa' Acquirente unico S.p.a. continua ad avvalersi della societa' Enel S.p.a.; i rapporti di somministrazione tra la societa' Enel S.p.a. ed i distributori per le fornitura di energia elettrica destinata al mercato vincolato sono regolati da un unico contratto, senza distinzione tra le sopra richiamate fonti di approvvigionamento; la suddetta disposizione transitoria contenuta nel decreto ministeriale risponde all'esigenza di inquadrare, nei profili organizzativi e procedurali, il subentro della societa' Acquirente unico S.p.a. nei sopra richiamati contratti con i distributori, evitando disfunzioni ed irregolarita' che si riverbererebbero sulla continuita' delle forniture e sulla efficienza generale del sistema; l'esigenza di cui al precedente alinea si pone, peraltro, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari rinvenienti dalle importazioni di energia elettrica destinata al mercato vincolato, tanto con riferimento ai contratti conclusi avvalendosi della capacita' aggiuntiva assegnata allo stesso mercato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2003, quanto con riferimento all'energia riveniente dai contratti pluriennali in essere; la societa' Acquirente unico S.p.a. ha rappresentato, con nota in data 23 dicembre 2003 (prot. AU/P2003000597), l'esigenza che il pieno subentro alla societa' Enel S.p.a. nei rapporti contrattuali di somministrazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato possa complessivamente avvenire con la gradualita' prevista dal decreto del Ministro delle attivita' produttive; Considerato che: con l'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato assolvera' a funzioni e finalita' diverse da quelle attualmente previste e che i criteri e le modalita' per la sua determinazione potranno differenziarsi da quelli attuali; Ritenuto che sia necessario: prorogare, almeno per il mese di gennaio 2004 il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03: a) prevedendo l'obbligo di partecipazione allo STOVE per tutti i titolari di unita' di produzione situate sul territorio nazionale, relativamente alle medesime unita' che verificano le condizioni previste dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione n. 67/03, ad eccezione delle unita' di produzione di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e delle unita' di produzione che immettono energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; b) imponendo ai titolari di unita' di produzione partecipanti allo STOVE, l'obbligo di offrire nello STOVE tutta la capacita' produttiva al netto di quella impegnata nei programmi di immissione di energia elettrica da destinare al mercato libero; c) prevedendo l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione, nel rispetto degli obiettivi di efficienza e sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale; introdurre modificazioni nella deliberazione n. 27/03 che tengano conto del fatto che il regime di dispacciamento transitorio cosi' come definito dalla medesima deliberazione, nonche' il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03, sono prorogati almeno per il mese di gennaio 2004; Ritenuta l'opportunita' di applicare, in generale, alle attivita' di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato il regime transitorio configurato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2003, al fine di garantire che il subentro della societa' Acquirente unico S.p.a. nei contratti in essere avvenga con la necessaria gradualita' e senza disfunzioni per la continuita' delle forniture e l'efficienza generale del sistema; Ritenuta la necessita' di disporre, in conseguenza delle richiamate indicazioni del Ministro delle attivita' produttive, l'estensione del periodo di vigenza del regime connesso al sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica, l'applicazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso cosi' come determinato per l'anno 2003; Delibera: Art. 1. Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 «Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica»
1.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, e' modificato come segue: a) all'art. 4, comma 41, dopo le parole «titoli 2 e 3,», sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, lettera c), e 7.3, lettera c),»; b) all'art. 4, comma 4.8, dopo le parole «unita' di produzione», sono inserite le parole «che non partecipano allo STOVE e»; c) all'art. 8, comma 8.2, all'art. 9, commi 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.12, 9.16 e 9.20 ciascuna parola «trimestre», e' sostituita dalla parola «mese»; d) all'art. 9, comma 9.7, la lettera b) e' soppressa; e) all'art. 9, i commi 9.8, 9.10, 9.11 e 9.13 sono soppressi; f) all'art. 9, il comma 9.9 e' riformulato come segue: «9.9 Nel caso in cui, il saldo preliminare cumulato del mese risulti negativo, l'utente dello scambio e' tenuto a versare al Gestore della rete l'ammontare di detto saldo.»; g) all'art. 9, al comma 9.12, le parole «Nel caso in cui l'utente dello scambio non abbia esercitato la facolta' di cui al comma 9.8 e», sono soppresse; h) all'art. 12, i commi 12.2, 12.3 e 12.4 sono soppressi; i) all'art. 12, commi 12.5, sono eliminate le parole «Entro 10 (dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento»; |
| Art. 2. Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03 «Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale»
2.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, e' modificato come segue: a) all'art. 1, comma 1.1, sono soppresse le parole: «unita' di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili sono le unita' di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, come identificate dalle delibere dell'Autorita' 25 maggio 2001, n. 115/01, 30 ottobre 2001, n. 244/01, 20 giugno 2002, n. 119/02 e 12 febbraio 2003, n. 10/03; b) all'art. 1, comma 1.1, sono inserite le parole: «deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 42/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2002; deliberazione n. 157/03 e' l'allegato B alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;»; c) all'art. 3, comma 3.1, le parole «dal 1° gennaio 2004 o dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora tale data fosse anteriore al 1° gennaio 2004», sono sostituite dalle parole «dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e, comunque, non anteriormente al 1° febbraio 2004.»; d) all'art. 5, comma 5.1, la lettera a) e' riformulata come segue: «a) modalita' di partecipazione allo STOVE dei soggetti di cui al successivo art. 6, comma 6.1;»; e) all'art. 6, il comma 6.1, e' riformulato come segue: «6.1 Dal 1° gennaio 2004, sono tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari di unita' di produzione situate nel territorio nazionale limitatamente alle unita' di produzione, le quali soddisfano i requisiti tecnici di cui al comma 6.2, ad eccezione delle unita' di produzione di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e delle unita' di produzione che immettono energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Sono altresi' tenuti a partecipare allo STOVE, coloro che dispongano, per il tramite di contratti, della produzione di unita' nella titolarita' di soggetti terzi, le quali soddisfano detti requisiti tecnici»; f) all'art. 6, comma 6.2, sono eliminate le parole «Possono essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unita' di produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime unita', siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalita' definite dal Gestore della rete.»; g) all'art. 6, il comma 6.3, e' riformulato come segue: «6.3 I produttori che hanno l'obbligo di partecipare allo STOVE sono tenuti a segnalare al Gestore della rete l'ubicazione e la potenza nominale delle unita' di produzione nella loro disponibilita' con le modalita' stabilite nel Regolamento STOVE.». h) all'art. 6, il comma 6.4, e' riformulato come segue: «6.4 Il Gestore della rete verifica il rispetto delle disposizioni concernenti lo STOVE da parte dei soggetti di cui al comma 6.1 e segnala le eventuali violazioni all'Autorita'.»; i) dopo l'art. 7, comma 7.4, sono inseriti i seguenti commi: 7.4.1 «Per le unita' di produzione alimentate anche da fonti rinnovabili, ai fini della determinazione della curva di consumo specifico di cui al precedente comma 7.4, lettera e), deve essere considerata unicamente l'energia primaria derivante da combustibili fossili commerciali; 7.4.2 «Per le unita' di produzione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, ai fini della determinazione della curva di consumo specifico di cui al precedente comma 7.4, lettera e), all'energia primaria immessa deve essere sottratta l'energia primaria destinata alla produzione di energia termica calcolata assumendo un rendimento termico convenzionale pari a 0,9.»; j) all'art. 8, comma 8.3, lettera c), dopo le parole «non discriminazione tra produttori.», sono inserite le seguenti parole «In presenza di due o piu' unita' di produzione che risultino equiparate nell'ordine di merito di cui al comma 8.1, lettera c), e' assegnata priorita' alle unita' di produzione, nell'ordine alimentate da fonti rinnovabili e di cogenerazione»; k) all'art. 10, comma 10.4, lettera a), le parole «della deliberazione n. 226/02», sono sostituite dalle parole «dell'art. 9 della deliberazione n. 157/03»; l) all'art. 10, comma 10.4, lettera b), le parole «non collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002», sono soppresse; m) dopo l'art. 10, comma 10.4, sono inseriti i seguenti commi: «10.4.1 La societa' Acquirente unico Spa cede alla societa' Enel Spa l'energia elettrica acquistata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03. Allo scopo di mantenere l'equilibrio finanziario della societa' Acquirente unico Spa, la societa' Enel Spa riconosce, al termine di ciascun mese, alla societa' Acquirente unico Spa il pagamento di un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato alla predetta energia. Il pagamento di una somma pari al 90% del predetto corrispettivo avviene entro il trentesimo giorno del primo mese successivo a quello cui si riferisce la predetta energia elettrica; il pagamento della somma rimanente avviene entro il trentesimo giorno del secondo mese successivo; 10.4.2 La capacita' di trasporto destinata al mercato vincolato assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2 della deliberazione n. 157/03, e' utilizzata dalla societa' Acquirente unico Spa per la conclusione e l'esecuzione di contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, a condizione che i medesimi contratti siano conclusi attraverso modalita' efficienti di selezione dei prezzi nei mercati esteri per la fornitura di energia elettrica di durata annuale, e per le quantita' massime compatibili con la capacita' di trasporto assegnata; 10.4.3 Nel caso in cui la capacita' di trasporto non sia utilizzata ai sensi dei commi precedenti, detta capacita' non puo' essere assegnata ai clienti del mercato libero; 10.4.4 La societa' Acquirente unico Spa versa mensilmente alla Cassa una somma pari, per ciascun contratto di importazione, al prodotto del quantitativo di energia elettrica oggetto del medesimo contratto con la differenza tra il prezzo di cessione di cui al precedente comma 10.4.1 ed il prezzo effettivo di acquisto dell'energia elettrica, secondo quanto riportato nel contratto di importazione. Detti versamenti sono ridotti in ragione degli eventuali oneri sopportati dalla societa' Acquirente unico Spa per i maggiori costi connessi agli abblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 157/03. I contratti di importazione della societa' Acquirente unico S.p.a. sono trasmessi in copia conforme all'Autorita'. Il Gestore della rete comunica all'Autorita' e alla Cassa il quantitativo di energia elettrica importata su base mensile in esecuzione dei predetti contratti; 10.4.5 Il gettito derivante dai versamenti di cui al precedente comma 10.4.4 e' destinato al finanziamento del Conto oneri per certificati verdi.»; n) all'art. 10, comma 10.14 e all'art. 11, comma 11.1, le parole «ciascun trimestre», sono sostituite dalle parole «ciascun mese». |
| Art. 3. Correzione di errori materiali all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03
3.1 All'art. 14, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, dopo il comma 14.2, e' aggiunto il seguente comma: «14.2,1 La lettera e) dei commi 22.1, 22.2 e 22.3 del Testo Integrato e' sostituita dalla seguente lettera: "e) componenti UC1, UC4 e UC5 di cui all'art. 19".». |
| Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
4.1 Il Gestore della rete riformula il regolamento dello STOVE di cui all'art. 5 della deliberazione n. 67/03 sulla base delle modificazioni introdotte con il presente provvedimento. 4.2 A decorrere dal 1° gennaio 2004, il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera a), del Testo integrato, e' fissato come risulta dalla tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 203/02. 4.3 La deliberazione n. 27/03 e la deliberazione n. 67/03, come risultanti dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° gennaio 2004: di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 e l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento; di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Roma, 23 dicembre 2003 Il presidente: Ortis |
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