Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 19 gennaio 2004 |
Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari ai quali concedere anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in materia di utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS; Visto l'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' previsto che gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera e) della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, che disciplinano gli interventi finalizzati allo sviluppo di imprese di recente costituzione attraverso la concessione a soggetti intermediari di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza in nuove imprese a fronte di programmi di sviluppo di prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese quelle relative alle applicazioni di rete (web applications), al software innovativo, allo sviluppo dei contenuti multimediali e alla formazione interattiva a distanza; Vista la direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003 recante «Modalita' di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, che disciplinano gli interventi di concessione a soggetti intermediari di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico; Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che estende gli interventi di cui all'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999; Considerato che l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e l'art. 4, comma 3, della direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003 prevedono che, su proposta del comitato costituito ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva sopra citata, il Ministero delle attivita' produttive fissa i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari; Vista la nota di MCC S.p.a. in data 9 gennaio 2004, con la quale sono stati trasmessi i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari sopra citati adottati dal Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003 nella riunione del 17 dicembre 2003; Decreta: Art. 1. Definizioni Nel presente decreto l'espressione: a) «Ministero», indica il Ministero delle attivita' produttive; b) «Gestore», indica MCC S.p.a., con sede legale in Roma, via Piemonte n. 51; c) «Comitato», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione delle anticipazioni previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 e dall'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003; d) «imprese», indica le imprese costituite come societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile sempreche' costituite sotto forma di societa' di capitali; e) «intermediari finanziari», indica: gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 107; le Societa' di gestione del risparmio (S.G.R.) iscritte all'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti; f) «SFIS», indica le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; g) «soggetti intermediari», indica: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero quelle autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'art. 14, comma 4, stesso decreto legislativo; gli intermediari finanziari; le SFIS; h) «partecipazioni», indica le partecipazioni temporanee e di minoranza che i soggetti intermediari prevedono di acquisire nel capitale di imprese avvalendosi dell'anticipazione finanziaria. |
| Art. 2. Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari 1. Ai fini dell'accreditamento dei soggetti intermediari sono valutate: a) l'esperienza e la professionalita' della struttura organizzativa dei soggetti da accreditare adibita all'attivita' di assunzione di partecipazioni; b) la validita' del programma pluriennale riferito all'attivita' di acquisizione di partecipazioni, formalizzato nella relazione di cui all'art. 4. |
| Art. 3. Requisiti per i soggetti intermediari non sottoposti ad attivita' di vigilanza da parte della Banca d'Italia 1. Ai fini dell'accreditamento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le SFIS devono rispettare i seguenti requisiti: a) il capitale sociale, sottoscritto e versato, deve risultare non inferiore ad un milione di euro; b) la struttura organizzativa adibita all'attivita' di assunzione di partecipazioni deve essere diretta e coordinata da persona con esperienza almeno quinquennale nell'attivita' di assunzione e gestione di partecipazioni temporanee; c) l'ammontare delle partecipazioni in portafoglio, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) dell'intermediario finanziario. Ulteriori sottoscrizioni in esubero di tale limite possono essere effettuate esclusivamente per un ammontare non superiore a quello dei prestiti obbligazionari convertibili, emessi dall'intermediario finanziario; d) le partecipazioni assunte in ciascuna impresa non possono eccedere il 20% dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) dell'intermediario finanziario. |
| Art. 4. Relazione sull'attivita' di acquisizione di partecipazioni 1. La relazione di cui all'art. 2, lettera b), deve esplicitare nel dettaglio: a) l'articolazione territoriale della struttura adibita all'attivita' di assunzione di partecipazioni con specificazione delle eventuali sedi secondarie, filiali o uffici; b) relativamente ad ogni sede, filiale o ufficio, la composizione della struttura organizzativa con espressa indicazione del numero di risorse impiegate nell'attivita', delle relative modalita' di impiego, delle qualifiche ricoperte e delle esperienze professionali maturate da ciascuna risorsa; c) l'organigramma e il funzionigramma dell'intera struttura adibita all'attivita' di assunzione di partecipazioni; d) i tempi e le modalita' delle procedure di individuazione delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni; e) i criteri di selezione delle imprese individuate; f) il numero di partecipazioni che si prevede di acquisire nell'arco di un triennio; g) le previsioni circa i tempi e le modalita' di smobilizzo delle partecipazioni; h) i settori di attivita' e gli ambiti territoriali nei quali si ritiene di effettuare gli interventi di acquisizione di partecipazioni; i) le indagini e le valutazioni di mercato che sono alla base della scelta dei settori di attivita' e delle aree geografiche in cui effettuare gli interventi di acquisizione di partecipazioni; j) il numero e l'ammontare delle partecipazioni acquisite; k) i tempi e le modalita' delle procedure di individuazione delle imprese valutate ai fini dell'acquisizione di partecipazioni; l) i criteri di selezione delle imprese individuate; m) il numero e l'ammontare delle partecipazioni dismesse e le relative modalita' di dismissione; n) gli ambiti territoriali ed i settori di attivita' nei quali sono stati effettuati gli interventi di acquisizione di partecipazioni. 2. Alla relazione deve essere allegato un bilancio previsionale triennale riferito all'attivita' di assunzione di partecipazioni. Per gli intermediari finanziari e le SFIS il bilancio previsionale deve riguardare l'intera attivita' del soggetto intermediario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2004 Il Ministro: Marzano |
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