Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2003, n. 385 |
Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la disciplina dell'attivita' di Governo; Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, che ha istituito il Comitato generale per i giochi; Visto l'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, concernente regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi, ed in particolare il comma 3-bis, che consente l'assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario; Visto l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante disposizioni sulla composizione e sul funzionamento del Comitato generale per i giochi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono ritenersi esclusi dall'ambito applicativo di tale norma i provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002; Sentite, in data 2 dicembre 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante, tra l'altro, l'istituzione e le attribuzioni della Commissione per la trasparenza dei giochi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 gennaio 2003 e del 14 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 ottobre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni e ambito della disciplina
1. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze; b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze; c) per «Amministrazione autonoma», l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. L'Amministrazione autonoma e' ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrale e periferici, mediante diversificazione fra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. - Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, reca: «Determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa.». - La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.». - L'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, concerne l'istituzione e la composizione del Comitato generale per i giochi nonche' le modalita' di nomina dei componenti. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.». - Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca: «Istituzione dell'Ente tabacchi italiani.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, reca: «Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.». - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia.»: «1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001.». - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica, e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178: «1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo gratuito allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria. (Omissis). 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio e' rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200: «12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1998, n. 357, e successive modificazioni, e' rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.». - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»: «1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.»: «1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 2: a) - f) (omissis); g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente comma, sono destinate al funzionamento della predetta Commissione per la trasparenza dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.».
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| Art. 2 Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma
1. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale compresi nell'Amministrazione autonoma stessa, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione autonoma ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; svolge funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici dell'Amministrazione autonoma. 2. Il direttore generale si avvale degli esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario che con decreto del Ministro sono individuati e distaccati, in numero non superiore a cinque, presso l'Amministrazione autonoma. 3. Gli uffici di funzione dirigenziale di livello generale dell'Amministrazione autonoma sono: a) la direzione per le strategie; b) la direzione per i giochi; c) la direzione per le accise; d) la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse. 4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresi': a) il Comitato generale per i giochi, che coadiuva il Ministro nella formulazione degli indirizzi strategici per il settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, ed i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro, con il quale sono altresi' stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed e' composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio; b) la Commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza delle operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle vincite. La Commissione, competente altresi' a risolvere, in via amministrativa, le contestazioni in materia di giochi, e' nominata con decreto direttoriale. La Commissione e' composta da un numero di membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate l'organizzazione e le modalita' di funzionamento della Commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La Commissione presenta annualmente al Ministro una relazione sulla attivita' svolta, per il successivo inoltro al Parlamento; c) la Consulta tecnica nazionale dei giochi, con funzioni propositive e consultive in materia di lotto, lotterie, giochi, scommesse e concorsi pronostici, nonche' in tema di concessioni. La Consulta, presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma, e' composta dai direttori degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale della medesima Amministrazione autonoma, da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza, dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, dal Capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Alle sedute della Consulta sono chiamati a partecipare, per le materie di interesse, rappresentanti dei concessionari o delle loro associazioni. La partecipazione alla Consulta e' gratuita. |
| Art. 3. Direzione per le strategie
1. La direzione per le strategie svolge le seguenti funzioni: a) definisce le strategie commerciali e promozionali in materia di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto, lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea; b) analizza i settori relativi alla materia di cui alla lettera a) ed a quella dei tabacchi; individua le misure per il contrasto delle attivita' illegali e per il razionale sviluppo di tali settori; c) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei giochi, assicurando, comunque, il coordinamento delle tecnologie informatiche nell'ambito dell'Amministrazione autonoma; d) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi a contenuto generale nelle materie di cui alla lettera b); e) effettua l'analisi statistico-economica delle entrate derivanti dai giochi, dalle scommesse, dai concorsi pronostici, dal lotto, dalle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, nonche' dalle accise sui tabacchi; f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso nelle materie di cui alla lettera b); g) gestisce le relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale. 2. Il direttore per le strategie e' il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma; assolve le funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma. |
| Art. 4. Direzione per i giochi
1. La direzione per i giochi svolge le seguenti funzioni: a) provvede all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici e del lotto, assicurando, in particolare, l'attivita' provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato, la direzione delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, con particolare riguardo alle spese ed alla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, nonche' la propaganda, la distribuzione e la vendita dei relativi biglietti, anche proponendo al direttore generale dell'Amministrazione autonoma l'affidamento, in tutto o in parte, delle relative attivita' gestionali ad uno o piu' operatori e curando i relativi adempimenti, con procedure concorsuali conformi all'ordinamento interno e comunitario; b) attua le iniziative pubblicitarie nelle materie di cui alla lettera a); c) cura la gestione amministrativa delle concessioni nelle materie di cui alla lettera a), nonche' l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita', nelle stesse materie, non affidate a concessionari; d) effettua il controllo delle entrate derivanti dai singoli giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali; e) cura la gestione del contenzioso, nelle materie di competenza. 2. La direzione per i giochi, relativamente alle materie di competenza, assicura altresi' la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma. 3. Il direttore per i giochi assolve le funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma. |
| Art. 5. Direzione per le accise
1. La direzione per le accise svolge le seguenti funzioni: a) cura l'attivita' provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50; b) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione d'imposta e assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed a quelli esteri; c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati; d) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la regolarita' dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi; e) controlla la conformita' dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, esercitando in materia i poteri di competenza del Ministero ed in particolare curando gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato e di nicotina nei prodotti da fumo e le relative analisi di laboratorio; f) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa; g) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi; h) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attivita' presso gli uffici periferici, curando altresi' ogni altra competenza del Ministero in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; i) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei tabacchi; l) cura le attivita' ed esercita i poteri in materia di amministrazione e riscossione delle accise sui tabacchi lavorati, nonche' la gestione del contenzioso in tutte le materie di competenza; m) cura gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani, nonche' gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati sul territorio nazionale; n) effettua il controllo delle entrate derivanti dalle accise sui tabacchi. 2. La direzione per le accise, relativamente alle materie di competenza, assicura altresi' la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.
Nota all'art. 5: - La legge 18 gennaio 1994, n. 50, reca: «Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.».
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| Art. 6. Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse
1. La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse svolge le seguenti funzioni: a) cura l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione autonoma e ne verifica il livello di utilizzazione; b) cura i servizi di contabilita' generale delle entrate e delle spese, anche ai fini della redazione del bilancio autonomo, del consuntivo finanziario e del conto patrimoniale dell'Amministrazione autonoma; c) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e periferici; d) assicura che la formazione del personale, realizzata con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonche' l'organizzazione dell'Amministrazione autonoma, siano funzionali al raggiungimento delle missioni istituzionali; e) cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione collettiva; f) cura la comunicazione interna; g) cura il servizio statistico in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica; h) assicura, nell'ambito del coordinamento delle tecnologie informatiche effettuato dalla direzione per le strategie, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del sistema informativo e della rete telematica dell'Amministrazione autonoma; i) gestisce i servizi generali della sede di direzione; l) predispone le previsioni di entrata e di spesa sia corrente che di investimento; m) effettua la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e provvede all'acquisizione di beni e servizi; n) definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma; o) approva le concessioni dei beni del patrimonio dell'Amministrazione autonoma; p) cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma; q) cura le trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati all'Amministrazione autonoma; r) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e le attivita' relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro; s) cura la gestione del contenzioso, a livello non locale, nelle materie di competenza. 2. La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse assicura la direzione gerarchica degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma. |
| Art. 7. Datazioni organiche
1. La dotazione organica dell'Amministrazione autonoma e' determinata secondo l'allegata tabella A. La dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e' rideterminata secondo l'allegata tabella B.
Nota all'art. 7: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.».
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| Art. 8. Abrogazioni e disposizioni finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma con esso incompatibili, e in particolare: a) il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452; b) gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; c) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074; d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115; e) l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357. 2. A decorrere dalla data del decreto del Ministro di definizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione autonoma, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni, cessa di avere effetto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del 19 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000. 3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano, relativamente alle attribuzioni del Ministero, i compiti degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4. Tali organismi o commissioni, in ogni caso, sono soppressi a decorrere dalla data di operativita' degli organismi di cui al medesimo articolo 2, comma 4. 4. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi, ai sensi del comma 3, sono destinate al funzionamento degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) i cui oneri non possono complessivamente superare l'entita' delle risorse finanziarie gia' utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 32
Note all'art. 8: - Per il titolo del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, si rimanda alle note alle premesse. - La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.». Gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge medesima, abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera b), del presente regolamento, disciplinavano il funzionamento dei depositi di generi di monopolio e dei magazzini di vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.». Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto medesimo, abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera c) del presente regolamento, disciplinavano i servizi affidati ai depositi di generi di monopolio ed ai magazzini di vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, si rimanda alle note alle premesse. - Per la disciplina di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, si rimanda alle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note alle premesse. - Il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 19 giugno 2000, modificato ed integrato con omologo provvedimento 2 aprile 2001, reca: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115.».
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| Tabella A (prevista dall'articolo 7, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO
Dirigenti di prima fascia 5 Dirigenti di seconda fascia 40
Area C 351 C3 41 C2 121 C1 189
Area B 954 B3 446 B2 287 B1 221
Area A 67
Totale dotazione 1417
Tabella B (prevista dall'articolo 7, comma 1, sostitutiva della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107)
«DIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO
Tabella A
===================================================================== Uffici Organico Dirigenti Dirigenti Altri Ruolo provvisorio totale Uffici ad esaurimento Dirigen- del Ministero ziali delle Finanze di generali cui all'art.4 del D.lgs. n. 283 del 1998 Dipartimento delle politiche fiscali 1131 9 107 1015
Segreterie della commissione tributaria 2682 19 2663
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 1417 5 40 1372
Totale generale 5230 14 166 5050 6395 |
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