Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. 384
Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 5 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla citata direttiva 97/67/CE;
Visto l'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2002/39/CE;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile 2000, recante conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2914, recante istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
Vista, inoltre, la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2915, con la quale si definisce l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Tutela della riserva
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituita dalla seguente:
«b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
176 del 5 luglio 2002.
- La direttiva 97/67/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
015 del 21 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca:
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio».
- L'art. 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14,
recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2002», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 - Supplemento ordinario
n. 19, e' il seguente:
«Art. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi
postali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 1, un decreto legislativo per dare attuazione
alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva
97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunita' in
conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati
dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la
corrispondenza transfrontaliera e la pubblicita' diretta
per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare
la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso
e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l'applicazione dei principi di
trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione
delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il trasferimento di
sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio
universale;
d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco
onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei
riguardi del fornitore del servizio universale e del
servizio offerto dagli operatori privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati;
f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del
servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi
tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle
esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del
territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla
particolare situazione dei comuni minori, delle localita'
montane, delle isole minori e delle altre aree
svantaggiate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, la legge n. 317
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n.
181.
Note all'art. 1:
- L'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1 .
L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il
Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati e
predispone i controlli atti a garantire che i servizi
stessi siano rispettati, adottando, se necessario,
specifici provvedimenti al riguardo;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del
servizio universale conformemente alla normativa
comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al
termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma
2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale;
e) determina i parametri di qualita' del servizio
universale e organizza un sistema di controllo periodico
delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla
separazione contabile tra i diversi servizi in relazione
all'espletamento del servizio universale;
g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese
terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria
siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai
costi di trattamento e di distribuzione della posta
transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la
qualita' di servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non
discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a
realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in
condizioni di trasparenza e non discriminazione;
i) vigila affinche' il fornitore del servizio
universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate
a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del
servizio universale siano date pubblicamente agli utenti
informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
particolare per quanto riguarda le condizioni generali di
accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
m) procede al rilascio delle licenze individuali per
l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel
servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali
per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di
applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con
le licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti
titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di "numero significativo di
persone" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed
il metodo di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i
sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore
del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del
servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale
delle informazioni relative al numero di reclami e al modo
in cui sono stati gestiti.».



 
Art. 2.
Servizio universale
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «tutti i punti del territorio nazionale» sono inserite le seguenti:
«, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane,».



Note all'art. 2:
L'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il
seguente:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio
universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di
qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i
punti del territorio nazionale, incluse le situazioni
particolari delle isole minori e delle zone rurali e
montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
invii assicurati.
3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle
seguenti connotazioni:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione «tutti i punti del territorio
nazionale» trova specificazione secondo criteri di
ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso;
d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce
tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a
settimana, salvo circostanze eccezionali valutate
dall'autorita' di regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni
stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in
installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto
delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza.
5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte
dell'area dei servizi riservati a quella del servizio
universale e' autorizzato dall'Autorita' di
regolamentazione del settore postale qualora, sulla base
della separazione contabile certificata prodotta dal
fornitore del servizio universale conformemente a quanto
previsto dall'art. 7, esso risulti strettamente necessario
per il soddisfacimento degli obblighi del servizio
universale. L'Autorita' notifica immediatamente il
provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».



 
Art. 3.
Trasferimento di sovvenzioni
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale e' autorizzato dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorita' notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, si veda
note all'art. 2.
Nota all'art. 4.
- L'art. 4. del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del
servizio universale, nella misura necessaria al
mantenimento dello stesso, possono essere riservati la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera,
anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di
peso e di prezzo:
a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal
1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e'
pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per
l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del
primo porto di peso;
b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal
1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e'
pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica
per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida
del primo porto di peso.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase
in se' considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che
fanno parte della riserva da inviare all'estero o da
ricevere dall'estero, ad esclusione dei servizi di recapito
della posta elettronica ibrida a data ed ora certa,
soggetti ad autorizzazione generale.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi
tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso,
sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii
raccomandati attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le
procedure riguardanti l'attivita' della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.».



 
Art. 4
Servizi riservati

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente: "1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio
2003; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore
a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di
corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso; b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006;
tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a due
volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di
corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso.".
2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono aggiunte le seguenti parole: " , ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generale".
 
Art. 5.
Termine per i versamenti
1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».



Nota all'art. 5:
- L'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito il
fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.
Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle
comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del
servizio universale; esso e' alimentato nel caso e nella
misura in cui i servizi riservati non procurano al
fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a
garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul
fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
i titolari di licenze individuali entro la misura massima
del dieci per cento degli introiti lordi derivanti
dall'attivita' autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi
di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e'
effettuata dall'autorita' di regolamentazione sulla base
dei costi di una gestione efficiente del servizio
universale - con riferimento anche ai costi dei
corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione
europea - che non trovano compensazione con i proventi
derivanti dalla gestione dei servizi riservati.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del
bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre
dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati
contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello stato
di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con ii Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del fondo di compensazione.».



 
Art. 6.
Condizioni economiche
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il fornitore del servizio universale e' tenuto:
a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;
b) a operare affinche' i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;
c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonche' le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.».



Nota all'art. 6:
- L'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 13 (Tariffe). - 1. Le tariffe dei servizi
riservati sono determinate, nella misura massima,
dall'autorita' di regolamentazione, sentito il Nucleo di
consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS) e in coerenza con le linee guida definite
dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del
recupero di efficienza.
2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio
universale, che esulano dall'area della riserva, sono
determinati, nella misura massima, dall'autorita' di
regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria
dei servizi riservati.
3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono
fissati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi
accessibili all'insieme degli utenti;
b) essere correlati ai costi;
c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in
misura unica per l'intero territorio nazionale;
d) non escludere la facolta' del fornitore del
servizio universale di concludere con i clienti accordi
individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatori.
3-bis. Il fornitore del servizio universale e' tenuto:
a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e
relative condizioni associate in regime di trasparenza e
non discriminazione;
b) a operare affinche' i prezzi e le tariffe suddetti
tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio
ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti
per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii
individuali;
c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonche' le
relative condizioni associate nei riguardi di tutti i
soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e
tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni
simili.».



 
Art. 7.
R e c l a m i
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita' puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.».



Nota all'art. 7:
- L'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 14 (Reclami). - 1. Relativamente al servizio
universale, compresa l'area della riserva, sono previste
dal fornitore del servizio universale, nella carta della
qualita' di cui all'art. 1 2, comma 1, procedure
trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei
reclami degli utenti, ivi comprese le procedure
conciliative in sede locale uniformate ai principi
comunitari: e' fissato anche il termine per la trattazione
dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo
esito all'utente.
2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato
soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi all'autorita'
di regolamentazione.
3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale
e' chiamato a rispondere dei disservizi, e' previsto un
sistema di rimborso o di compensazione.
4. E' fatta salva la facolta' di adire l'autorita'
giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei
reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il fornitore del servizio universale pubblica
annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed
al modo in cui sono stati gestiti.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono
estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono
tenuti a comunicare all'Autorita' di regolamentazione del
settore postale le procedure elaborate per la trattazione
dei reclami degli utenti. L'Autorita' puo' richiedere
modifiche alle procedure anzidette.».



 
Art. 8.
S a n z i o n i
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque».
2. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque».
3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue».
4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro».
5. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire tre milioni a lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre».
6. All'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro».



Nota all'art. 8:
- L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fornitore del servizio
universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale e dei servizi
riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa
da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro
cinquantunomilaseicentoquarantacinque.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli
obblighi connessi all'espletamento del servizio universale,
l'autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo'
disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3 . Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al
fornitore del servizio universale e' punito con sanzione
pecuniaria amministrativa da euro
cinquemilacentosessantaquattro a euro
cinquantunomilaseicentoquarantacinque, salvo il caso in cui
l'effettuazione del servizio costituisca un fatto
occasionale.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del
servizio universale senza aver conseguito la prescritta
licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da euro duemilacinquecentottantadue a euro
venticinquemilaottocentoventidue.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del
servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o
senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza
individuale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da euro millecinquecentoquarantanove a euro
quindicimilaquattrocentonovantatre.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla
autorizzazione generale e' punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro.
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta agli organi del Ministero delle
comunicazioni.».



 
Art. 9.
Norme transitorie
1. Nelle licenze individuali rilasciate fino al 31 dicembre 2002 dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale i limiti di peso e di prezzo sono da considerare automaticamente modificati in ragione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del presente provvedimento.



Nota all'art. 9:
- Per l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, si veda nota all'art. 4.



 
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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