Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. 384 |
Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 5 luglio 2002; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla citata direttiva 97/67/CE; Visto l'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2002/39/CE; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile 2000, recante conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000; Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2914, recante istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002; Vista, inoltre, la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2915, con la quale si definisce l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Tutela della riserva 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituita dalla seguente: «b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 176 del 5 luglio 2002. - La direttiva 97/67/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 015 del 21 gennaio 1998. - Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio». - L'art. 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 - Supplemento ordinario n. 19, e' il seguente: «Art. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita' in conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicita' diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva; b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate; c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale; d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati; e) garantire il rispetto dei servizi riservati; f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle localita' montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, la legge n. 317 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181. Note all'art. 1: - L'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1 . L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni. 2. In particolare l'autorita' di regolamentazione: a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo; c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2; d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale; e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso; f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale; g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti: 1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata; 2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita; 3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie; h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione; i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate; l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'; m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale; n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali; o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali; p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; q) provvede all'emissione delle carte valori postali; r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe; s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta; t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.».
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| Art. 2. Servizio universale 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «tutti i punti del territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane,».
Note all'art. 2: L'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti. 2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. 3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti connotazioni: a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea; b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno; c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso; d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale. 4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione: a) una raccolta; b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate. 5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita': a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali; b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore; e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza. 5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale e' autorizzato dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'art. 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorita' notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».
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| Art. 3. Trasferimento di sovvenzioni 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale e' autorizzato dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorita' notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».
Nota all'art. 3: - Per l'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, si veda note all'art. 2. Nota all'art. 4. - L'art. 4. del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso; b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso. 2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in se' considerata. 3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero, ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data ed ora certa, soggetti ad autorizzazione generale. 4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche. 5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.».
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| Art. 4 Servizi riservati
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente: "1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso; b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso.". 2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono aggiunte le seguenti parole: " , ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generale". |
| Art. 5. Termine per i versamenti 1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
Nota all'art. 5: - L'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso e' alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. 2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attivita' autorizzata. 3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata dall'autorita' di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati. 4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4. 6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con ii Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo di compensazione.».
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| Art. 6. Condizioni economiche 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il fornitore del servizio universale e' tenuto: a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione; b) a operare affinche' i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali; c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonche' le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni; d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.».
Nota all'art. 6: - L'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 13 (Tariffe). - 1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. 2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati. 3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri: a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti; b) essere correlati ai costi; c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale; d) non escludere la facolta' del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali; e) essere trasparenti e non discriminatori. 3-bis. Il fornitore del servizio universale e' tenuto: a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione; b) a operare affinche' i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali; c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonche' le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni; d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.».
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| Art. 7. R e c l a m i 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita' puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.».
Nota all'art. 7: - L'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 14 (Reclami). - 1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualita' di cui all'art. 1 2, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari: e' fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente. 2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' di regolamentazione. 3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale e' chiamato a rispondere dei disservizi, e' previsto un sistema di rimborso o di compensazione. 4. E' fatta salva la facolta' di adire l'autorita' giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita' puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.».
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| Art. 8. S a n z i o n i 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque». 2. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque». 3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue». 4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro». 5. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire tre milioni a lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre». 6. All'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro».
Nota all'art. 8: - L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque. 2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso. 3 . Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale. 4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue. 5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro. 6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre. 7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro. 8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.».
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| Art. 9. Norme transitorie 1. Nelle licenze individuali rilasciate fino al 31 dicembre 2002 dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale i limiti di peso e di prezzo sono da considerare automaticamente modificati in ragione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del presente provvedimento.
Nota all'art. 9: - Per l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nota all'art. 4.
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| Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Gasparri, Ministro delle comunicazioni Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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