Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 gennaio 2004 |
Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui al capo III del decreto legislativo n. 241/1997, dei contributi dovuti dalle societa' cooperative. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il quale stabilisce che le societa' cooperative devono versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visti l'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prescrive il versamento da parte delle societa' cooperative e loro consorzi, di una quota degli utili annuali pari al 3 per cento e il successivo art. 15, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di vigilanza nei confronti delle societa' cooperative in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, e, in particolare il comma 5 dello stesso art. 15, il quale prevede, in caso di ritardo od omissione di pagamento del contributo entro trenta giorni dalla scadenza prevista, una sanzione pari al 5 per cento del contributo stesso, elevata al 15 per cento in caso di versamento effettuato oltre tale termine; nonche' l'art. 20, il quale prevede la soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle cooperative; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il quale viene prevista la possibilita' di utilizzare il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione, per i crediti e i debiti relativi alle entrate diverse da quelle elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con i Ministri competenti per settore; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha disposto l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive, trasferendogli alcune funzioni in precedenza attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori; Considerato che nell'ottica della semplificazione e di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e' opportuno consentire alle societa' cooperative e ai loro consorzi di utilizzare il sistema dei versamenti unitari per il pagamento delle predette somme; Ritenuto, pertanto, che occorre includere tra le entrate di cui all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche i predetti contributi e altre somme dovute allo Stato dalle societa' cooperative e dai loro consorzi; Decreta: Art. 1. 1. I contributi per le spese riguardanti le ispezioni ordinarie di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la quota degli utili annuali di cui all'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le sanzioni e gli interessi di cui all'art. 20, comma 5, della predetta legge n. 59 del 1992, sono versati dalle societa' cooperative e dai loro consorzi con le modalita' previste dall'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Con apposita convenzione, stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e l'Agenzia delle entrate, viene regolato il servizio di trasmissione dei flussi informativi ed il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2004
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle attività produttive Marzano |
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