Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2004 |
Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355. (Ordinanza n. 3332). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; Visto in particolare l'art. 20 del predetto decreto-legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalita' di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992; Acquisita l'intesa con le regioni interessate; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. I limiti di impegno di cui all'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, sono destinati a fronteggiare le situazioni emergenziali richiamate al comma 1 della medesima disposizione legislativa. 2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno da attribuire alle finalita' ivi indicate sono ripartiti nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza. 3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilita' speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai presidenti delle regioni - commissari delegati. 5. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno facolta' di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza. |
| Art. 2. 1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza. 2. Nel caso di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, l'operazione sara' regolata secondo la normativa concernente l'attivita' del predetto istituto ed il relativo ammortamento puo' decorrere dal 1° luglio 2005 e dal 1° gennaio 2006 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2005 e dall'anno 2006. 3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non puo' essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno. 4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza potranno essere effettuate piu' operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attivita' che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalita' cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento. 5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza. 6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di 30 rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovra' pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalita' di accredito. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2004 Il Presidente: Berlusconi |
| Allegato 1
===================================================================== | Limite impegno |Limite impegno 2006 5,0 Regione interessata | 2005 5,0 MLN | MLN ===================================================================== Molise |4.000.000,00 |4.000.000,00 --------------------------------------------------------------------- DPCM 31.10.2002 - | | Eventi sismici 31 | | ottobre 2002 | | --------------------------------------------------------------------- Puglia |750.000,00 |750.000,00 --------------------------------------------------------------------- DPCM 8.11.2002 - | | Eventi sismici | | 31 ottobre 2002 |500.000,00 |500.000,00 --------------------------------------------------------------------- DPCM 12.9.2003 - | | Eventi alluvionali | | 8 settembre 2003 |250.000,00 |250.000,00 --------------------------------------------------------------------- Toscana |250.000,00 |250.000,00 --------------------------------------------------------------------- DPCM 29.9.2003 - | | Eventi alluvionali 23 | | e 24 settembre 2003 | | --------------------------------------------------------------------- Totale complessivo|5.000.000,00 |5.000.000,00 |
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