Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 dicembre 2003 |
Determinazione dei termini e delle modalita' per la ripartizione delle risorse previste dall'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto in particolare l'art. 8, comma 10, della predetta legge n. 38 del 2001, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 3 della medesima legge, sono determinati i termini e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo, quantificate nell'importo massimo di lire 5.805 milioni annui, pari a 2.998.032,29 euro; Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, con il quale sono state attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche; Vista la nota n. 200/6311/622.2.13 Reg del 14 ottobre 2002, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ritiene che anche le funzioni relative all'applicazione dell'art. 8 della legge n. 38 del 2001 possano, analogamente, essere esercitate «per connessione» dalla regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la nota n. 596/EE.RR./A-18 del 20 dicembre 2002, con la quale il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ha condiviso l'orientamento manifestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la nota n. DAR/3478/03/13.3.5.17.1 del 9 maggio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ha proposto alcune integrazioni e modifiche finalizzate a destinare le risorse in oggetto alle sole pubbliche amministrazioni regionali e locali, nonche' ai concessionari di servizio di pubblico interesse locale; Vista la nota n. DAR/8116/13.3.5.17.1 del 12 novembre 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il verbale della seduta del 26 settembre 2003 del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena dal quale risulta il parere favorevole di detto Comitato in ordine ai contenuti del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. I fondi previsti dall'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono assegnati, nella misura massima di 2.998.032,29 euro, sulla base di progetti, elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni interessate, nonche' dai concessionari di servizi di pubblico interesse, coerenti con gli obiettivi e gli interventi previsti dal comma 4 del medesimo art. 8, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena. 2. Tenuto conto che i fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono destinati, al fine di garantire l'uso della lingua slovena, alle pubbliche amministrazioni statali che locali situati nella regione Friuli-Venezia Giulia, i fondi di cui al comma 1 sono destinati alle sole pubbliche amministrazioni regionali e locali, nonche' ai concessionari di servizi di pubblico interesse locale. 3. In sede di determinazione annuale della speciale assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, prevista dal comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 233, si tiene conto dell'assegnazione di cui al comma 2 in relazione alle esigenze degli uffici delle amministrazioni pubbliche statali site nei comuni ove si applica la legge 23 febbraio 2001, n. 38. |
| Art. 2. 1. I progetti previsti all'art. 1 sono annualmente presentati dalle amministrazioni interessate nonche' dai concessionari di servizi di pubblico interesse alla regione Friuli-Venezia Giulia secondo modalita' e termini dalla stessa stabiliti. 2. Sulla base dei progetti assentiti, la regione Friuli-Venezia Giulia comunica, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, l'entita' complessiva delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi e degli interventi previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sulla base della comunicazione di cui al comma 2, ad effettuare i pagamenti in favore della regione. 4. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, la regione Friuli-Venezia Giulia presenta un'attestazione in ordine alle somme complessivamente erogate nell'anno precedente. Roma, 24 dicembre 2003 Il Ministro: Tremonti |
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