Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003
Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002. (Deliberazione n. 436/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 17 dicembre 2003;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis, comma 3;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed in particolare l'art. 6, comma 10;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera g);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 9;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;
Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 15 luglio 2002;
Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 10 febbraio 2003;
Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;
Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' di esercizio del potere ispettivo dell'Autorita' previsto dalle norme di settore;
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. Dopo l'art. 34 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e' aggiunto il seguente:
«Art. 34-bis. - 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorita' in virtu' delle leggi vigenti, l'Autorita' puo' procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Il Consiglio puo' approvare un programma di ispezioni sistematiche al fine di verificare l'applicazione di specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorita'.
2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal dirigente preposto all'ufficio competente del Dipartimento vigilanza e controllo di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresi' la «carta dei diritti», acclusa in allegato alla presente delibera, recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si puo' avvalere il soggetto ispezionato.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche secondo convenzioni all'uopo previste, e puo' agire in collaborazione con gli ispettori della Societa' italiana per gli editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti».
2. E' approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la «carta dei diritti», recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si puo' avvalere il soggetto che e' sottoposto ad ispezione.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
Roma, 17 dicembre 2003
Il presidente: Cheli
 
Allegato
CARTA DEI DIRITTI

1. Il personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a qualunque operazione, e' tenuto a qualificarsi, rendendo nota la propria identita' mediante l'esibizione di un documento di identita/tessera di riconoscimento e dell'ordine di ispezione sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.
2. Il personale ispettivo e' tenuto a dichiarare immediatamente, anche nel corso dell'ispezione, qualsivoglia situazione che risulti incompatibile (es. rapporti di parentela o di affinita' con il soggetto ispezionato) con lo svolgimento dell'attivita' ispettiva.
3. Il personale ispettivo deve informare l'ispezionato delle ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.
4. L'ispezione comporta la permanenza piu' o meno lunga del personale ispettivo presso la sede del soggetto ispezionato per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attivita' ispettiva e, comunque, anche nei casi di particolare complessita' dell'indagine, le operazioni ispettive non dovranno essere protratte oltre il tempo tecnico strettamente necessario.
5. Il personale ispettivo e' tenuto al segreto in relazione a tutti i dati ed a tutte le notizie di cui viene a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal regolamento.
6. L'ispezionato deve consentire l'accesso al personale incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la documentazione richiesta e facilitando anche le ricerche documentali nell'ambito dei propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la semplice dichiarazione di non possedere) di libri contabili, di registri, di scritture o del documento richiesto comporta la mancata utilizzabilita' a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni di ispezione il soggetto ispezionato puo' farsi assistere da un professionista di sua fiducia. L'assenza di tale professionista non e' ostativa alla prosecuzione dell'attivita' ispettiva ne' alla sua validita'.
7. Il personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni eseguite, nonche' le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute con eventuali osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarita' rilevate e le motivazioni in ordine alle conclusioni cui l'ispettore e' pervenuto nonche' le deduzioni della parte. In particolare, al fine di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti, nonche' per assicurare la piu' efficace difesa possibile al soggetto ispezionato, il processo verbale deve essere completo dei seguenti dati:
tempo e luogo dell'ispezione;
generalita' e qualifica del verbalizzante;
generalita' e residenza del soggetto ispezionato;
descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
norme violate ed elementi di prova acquisiti;
eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;
sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.
8. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al soggetto ispezionato che, inoltre, ha diritto ad averne copia. Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o a sottoscrivere le dichiarazioni rese dovra' essere dato atto nel relativo processo verbale. Il personale incaricato puo' chiedere al soggetto da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di eventuali precedenti ispezioni.
9. L'ispezionato, ove ritenga che il personale incaricato abbia svolto l'ispezione con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarita' al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione.
 
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