Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 novembre 2003
Bando di gara per i comuni ricadenti nelle regioni Toscana, Campania e Calabria. Contratti di quartiere II.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, comma 1, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, sono state ripartite alle regioni le risorse destinate al programma «Contratti di quartiere II» nonche' fissata la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma medesimo;
Visto in particolare l'art. 4 del richiamato decreto 30 dicembre 2002, che stabilisce che l'adesione finanziaria da parte delle regioni e province autonome al programma in argomento sulla base delle modalita' stabilite all'art. 1 dello stesso doveva essere formalmente comunicata alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale;
Considerato che alla scadenza del termine sopraindicato le regioni Toscana, Campania e Calabria non hanno manifestato la volonta' di aderire al programma con le modalita' fissate nel richiamato decreto 30 dicembre 2002;
Visto l'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, che dispone che qualora le regioni non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e politiche abitative, al fine dell'impiego delle risorse rimaste inutilizzate, provvede all'emanazione di apposito bando, di contenuto analogo a quello approvato con decreto ministeriale n. 238 in data 22 ottobre 1997, indirizzato esclusivamente ai comuni delle regioni non aderenti;
Considerato che sulla base della ripartizione effettuata con il menzionato decreto 30 dicembre 2002 il coacervo delle risorse statali attribuite alle regioni non aderenti ammonta complessivamente ad Euro 186.070.820,24 di cui Euro 65.336.032,80 quale sommatoria delle rispettive quote del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00, decorrente dall'anno 2002, previsto dall'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed Euro 120.734.787,45 quale quota delle complessive risorse in conto capitale di Euro 572.618.000,00 destinate al programma in argomento dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
Ravvisata l'opportunita' di procedere ad emanare apposito decreto che consenta ai comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria di poter accedere ai finanziamenti relativi al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;
Decreta:
Art. 1.
L'importo complessivo di Euro 186.070.820,24, gia' assegnato alle regioni Toscana, Campania e Calabria ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, di cui Euro 65.336.032,80 quale sommatoria delle rispettive quote a valere sul limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da attualizzare da parte dei singoli comuni ammessi a finanziamento secondo le modalita' fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore, ed Euro 120.734.787,45 quale quota delle complessive risorse in conto capitale di Euro 572.618.000,00 di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, e' destinato alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» ricadenti nei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria.
 
Art. 2.
Il riparto delle risorse sopraindicate per le finalita' di cui all'articolo, da assegnare ai comuni ricadenti in ciascuna delle regioni Toscana, Campania, Calabria, e' effettuato secondo la tabella che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato 1).
 
Art. 3.
Le modalita' di presentazione delle proposte, i contenuti degli stessi, le procedure di selezione e di attuazione sono fissate nel bando di gara che forma parte integrante del presente decreto (allegato 2).
 
Art. 4.
Le domande, corredate della documentazione prevista dal bando di gara, devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di contratto di quartiere II» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, via Nomentana, 2 - 00161 Roma, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 novembre 2003
Il vice Ministro: Martinat

Registrato alla Corte di conti il 7 gennaio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 11
 
Allegato 1

=====================================================================
|Limite impegno|Limite impegno| |Totale apporto Regioni | annuale |quindicennale |Conto capitale| statale ===================================================================== Toscana |1.193.521,57 |17.902.823,50 |33.082.718,64 |50.985.542,14 --------------------------------------------------------------------- Campania|2.250.626,21 |33.759.393,12 |62.384.154,32 |96.143.547,44 --------------------------------------------------------------------- Calabria|911.587,75 |13.673.816,18 |25.267.914,49 |38.941.730,66 ---------------------------------------------------------------------
Totali|4.355.735,53 |65.336.032,80 |120.734.787,45|186.070.820,24
 
Allegato 2

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NEI COMUNI RICADENTI NELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E CALABRIA DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO
URBANO DENOMINATI «CONTRATTI DI QUARTIERE II».

Art. 1.
Finanziamento

1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale, con riserva del 25% del complessivo finanziamento pubblico per gli interventi di natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria si provvede con:
a) l'importo di Euro 65.336.032,80 quale quota del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'importo di Euro 120.734.787,45 quale quota delle complessive risorse in conto capitale di Euro 572.618.000,00 di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
2. Il complessivo finanziamento pubblico e' pari, pertanto, ad Euro 186.070.820,25.
3. Il finanziamento delle opere di urbanizzazione a carico del complessivo apporto pubblico di cui al precedente comma 2 non puo' superare il 40% dell'apporto stesso.
4. Ulteriori risorse da destinare al programma «Contratti di quartiere II» possono essere apportate da soggetti pubblici e/o privati partecipanti al programma.

Art. 2. Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti
di quartiere II», e modalita' di presentazione delle domande

1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono localizzati in quartieri caratterizzati da:
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
carenze di servizi;
un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.
2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, e' finalizzato, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati a piu' forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.
3. I «Contratti di quartiere II» devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche gia' individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamita'.
4. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati presentano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative corredata da:
a) proposta di «Contratto di quartiere II» contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalita', delle modalita' di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi;
b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalita' di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonche' la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario) se rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente qualora sufficientemente dettagliato;
c) progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare, con quantificazione del costo dell'intervento con riferimento ai massimali regionali vigenti rispettivamente per la realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse;
d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% della spesa dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, definito in rapporto alle finalita' ed ai contenuti della «Guida ai programmi di sperimentazione», nella versione approvata dal soppresso Comitato esecutivo del CER in data 27 febbraio 1997, con quantificazione, anche per tale ultima sperimentazione, dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:
lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato d'appalto e del prezzario regionale;
attivita' di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario euro/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %);
e) scheda contenente i dati statistici, desunti dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati alla lettera b) del successivo art. 5 con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento;
f) formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'acquisto del manufatto o dei manufatti oggetto dell'intervento;
g) designazione del responsabile del «Contratto di quartiere II» che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, sia della Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative che del comune proponente.
5. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di contratto di quartiere II» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
6. La Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione di cui all'art. 5, procede a stipulare i conseguenti protocolli d'intesa, previa verifica della conformita' del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.
7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa il comune prescelto dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento.
8. I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo di rotazione per la progettualita' di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.

Art. 3. Caratteristiche e finalita' dei programmi di recupero urbano
denominati «Contratti di quartiere II»

1. I programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonche' al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamita'.
2. I programmi stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) ovvero, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.
3. Per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia i «Contratti di quartiere II», sono finalizzati a:
rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalita' del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche;
accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l'integrazione all'interno del quartiere e con la citta';
migliorare la qualita' abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di piu' elevati standard anche di tipo ambientale.
4. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densita' abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione.
5. Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonche' alle relative metodologie di controllo di qualita' del progetto, gli stessi sono individuati nella citata «Guida ai programmi di sperimentazione».
6. In ogni caso ciascun «Contratto di quartiere II» potra' essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di euro.
7. Nell'ambito dei programmi denominati «Contratti di quartiere II», purche' finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 2, possono essere previsti anche interventi compresi in una o piu' categorie tra quelle di seguito elencate:
a) interventi di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata nonche' opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
b) opere ed interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali;
d) opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione;
e) interventi per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, finanziabili con risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001.

Art. 4.
Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai «Contratti di quartiere II», in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza.
2. Con analoghe finalita' possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.
3. Nell'ambito degli accordi di specie e' compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di Euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

Art. 5. Commissione selezionatrice delle domande criteri di selezione ed
utilizzo delle residue risorse

1. Con decreto del Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative e' nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta commissione ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse attribuite a ciascuna regione.
La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente, a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti:
a) caratteri del comune con riferimento a:
dimensione demografica;
tasso disoccupazione;
rischio e/o miglioramento sismico;
dichiarazione di pubblica calamita';
b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a:
numero occupanti per stanza;
percentuale di alloggi pubblici;
tasso di scolarita' (tra 11 e 14 anni);
percentuale di popolazione con meno di 15 anni;
percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati;
c) caratteri del «Contratto di quartiere II» con riferimento a:
risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi;
risulti attesi per gli aspetti sociali;
risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;
risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamita';
d) presenza ed entita' di finanziamenti apportati dallo stesso comune o da altri soggetti istituzionali e/o privati con riferimento a:
interventi edilizio-urbanistici;
interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
interventi per favorire l'occupazione;
e) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
qualita' architettonica, sostenibilita' ambientale e rapporti con il contesto urbano;
qualita' delle forme di partecipazione degli abitanti attivate per la definizione e costruzione della proposta di contratto;
f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
interesse e significativita' dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale.
g) presenza di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di enti pubblici o privati con riferimento a:
entita'.
2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali anche di natura infrastrutturali che favoriscono l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonche' l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamita'.
3. Qualora le risorse attribuite a ciascuna delle regioni Toscana, Campania e Calabria, non vengono interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perche' le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilita' residue sono coacervate e destinate ad altri comuni positivamente valutati, secondo modalita' da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.
Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, e' affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli organi di controllo.
2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e qualora interessate, con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutivita' dell'accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia e' subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

Art. 7.
Monitoraggio e vigilanza

1. L'attivita' di vigilanza sull'attuazione del programma e' esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del «Contratto di quartiere II», come previsto al precedente art. 2, comma 4, lettera g). Quest'ultimo e' tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.
 
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