Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 15
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 90;
Ravvisata l'esigenza di operare modifiche e correzioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 242 del 1999» e' sostituito dal seguente:
«1. Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppressa la lettera e), e il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.».
5. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.».
6. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.».
7. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e societa' sportive»;
b) alla lettera d), dopo le parole: «federazione sportiva nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o della disciplina sportiva associata».
8. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle societa' sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;».
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.».
11. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono soppressi i commi 2, 5 e 6 e il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alle deliberazioni concernenti le attivita' della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.».
12. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;».
13. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attivita' sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».
14. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera h) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
15. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.
3-ter. Il presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.».
16. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.
17. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.
18. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina di due componenti supplenti.».
19. All'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la funzionalita' dell'ente», e al comma 3, dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.».
20. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le discipline sportive associate» e dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.».
21. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attivita' culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.».
22. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.
23. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprieta'.».
24. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non e' immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l'elezione successiva a due o piu' mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalita' per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.».
25. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal comma 24 del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Enti di promozione sportiva). - 1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsioneed il conto consuntivo, nonche' una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarita' relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attivita' o spese non attinenti alle finalita' degli enti adotta i provvedimenti necessari e puo' proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi piu' gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.».
26. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione, cosi'
recitano:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214. - La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante
«Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti» e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86. - La legge 31 gennaio
1992, n. 138, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI)» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1992, n. 42. - Gli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' dispongono:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
«Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive mnodificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti
enti;
c) omnogeneita' di organizzazione per enti omologhi
di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri
di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
- C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1999, n. 176. - Il decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema
degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
- L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici», cosi' dispone:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.
- L'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, cosi' dispone: «Art. 8
(Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico Comitato
olimpico nazionale italiano/ (CONI) si articola negli
organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti
si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione "CONI Servizi S.p.a.".
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati
dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi S.p.a. sono disciplinati da un contratto di
servizio annuale.
9. La CONI Servizi S.p.a. puo' stipulare convenzioni
anche con le regioni, le province autonome e gli enti
locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi S.p.a. si svolge con le modalita' previste
dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI
Servizi S.p.a. puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi S.p.a., la quale succede in tutti i rapporti attivi
e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le
banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita'
attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi S.p.a., anche ai fini della salvaguardia, dopo
il trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli
articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
- L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», cosi' dispone: «Art. 90 (Disposizioni per
l'attivita' sportiva dilettantistica). - 1. Le disposizioni
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche
costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a
250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto,
infine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche";
b) all'art. 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n, 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)"
sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e'
sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400";
b) all'art. 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei
rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'art. 111-bis, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte infine,
le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
12. Presso l'istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa' o associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale
del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le
forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del
finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita'
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
i limiti delle disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica
di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo
le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che
prevedono le finalita' di lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi
generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo
delle societa' e delle associazioni sportive
dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive
dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per
l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle
attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di
ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni
sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in
caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI nonche' agli statuti e ai regolamenti
delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di
promozione sportiva cui la societa' o l'associazione
intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di
riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o
piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle
discipline sportive associate o a uno degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base
regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare
funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di
gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma
telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, il registro delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre
sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza
personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite
nella forma di societa' di capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma
20, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle
variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono
disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale
del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione
nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 2 (Statuto). - 1. Il CONI e' la Confederazione
delle federazioni sportive nazionali e delle discipline
sportive associate e si conforma ai principi
dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico
internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura
l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale,
ed in particolare la preparazione degli atleti e
l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per
tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o
internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento
sportivo, anche d'intesa con la Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi
dell'art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso
di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche
degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la
promozione della massima diffusione della pratica sportiva,
sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato
italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove
le opportune iniziative contro ogni forma di
discriminazione e di violenza nello sport.
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti
del consiglio nazionale, su proposta della giunta
nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua
ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata
dallo statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle
province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.
4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per
l'elezione del presidente e della giunta nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria
delle attivita' sportive e della lotta contro il doping):
«Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della
sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge
le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita'
di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni
del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attivita'
sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello
sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della
salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita'
sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio
sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e di
prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi
delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello
sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalita' di organizzazione e di funzionamento della
Commissione.
3. La Commissione e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanita',
uno dei quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita';
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli
allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione
sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere
f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali; i componenti di cui alle
lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui
alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q)
del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in
carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il
funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato: «Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del
CONI:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) (soppressa);
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni.
I componenti che assumono le funzioni nel corso del
quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli
organi. Il presidente ed i componenti della giunta
nazionale indicati nell'art. 6, comma 1, lettere c), c-bis)
e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati.
E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandanti precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e
un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato
con decreto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in
materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato: «Art. 4 (Consiglio nazionale). - 1. Il
consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate, a condizione che non abbiano subito sanzioni di
sospensione dall'attivita' sportiva conseguente
all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali
prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle
strutture territoriali di livello regionale e tre membri in
rappresentanza delle strutture territoriali di livello
provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline
sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni
benemerite riconosciute dal CONI.
1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei
componenti di cui alle lettere d), e), g) ed h) del comma
1.
2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle
lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli
sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei
votanti nel Consiglio.
3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui
numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei
componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli
atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate, in attivita' o che siano stati tesserati per
almeno due anni ad una Federazione nazionale sportiva o ad
una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce
l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1,
lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in
attivita', che hanno preso parte ai giochi olimpici
purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano
trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi olimpici
cui gli stessi abbiano partecipato.
5. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a
singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato: «Art. 5 (Compiti del consiglio
nazionale). - 1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle
deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per
la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina
l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine
l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate.
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i
componenti della Giunta nazionale di cui all'art. 6.
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di
competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini
sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni e societa'
sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni
sportive nazionali, delle societa' ed associazioni
sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive
associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine
anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello
sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo
internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione
sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri
per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica
da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per
l'esercizio dei controlli sulle federazioni nazionali,
sulle discipline sportive associate sugli enti di
promozione sportiva riconosciute;
e-bis) stabilisce i criteri le modalita' dei
controlli da parte delle federazioni sulle societa'
sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n.
91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla
citata legge n. 91 del 1981 puo' essere svolto in via
sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza
dei controlli da parte della Federazione sportiva
nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale,
il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o
delle Discipline sportive associate, in caso di gravi
irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi,
ovvero in caso di constatata impossibilita' di
funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle
competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita'
dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle
variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte
dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente
decreto e dallo statuto.
12. Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati
sportivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
23 marzo 1981, n. 91:
«Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei
campionati sportivi). -
1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
campionati sportivi, le societa' di cui all'art. 10 sono
sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio
finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti
stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI,
secondo modalita' e principi da questo approvati.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 6 (Giunta nazionale). - 1. La giunta nazionale e'
composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle Federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di
promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture
territoriali del CONI.
1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c), del
comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici
sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno
dei seguenti requisiti:
a) presidenti di Federazioni sportive nazionali o
discipline sportive associate, in numero non superiore a
cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo
direttivo del CONI, di una Federazione sportiva nazionale o
di una disciplina sportiva associata.
2. (Soppresso).
3. Alle deliberazioni concernenti le attivita' della
pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di
voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa,
senza diritto di voto, il segretario generale.
5. (Soppresso).
6. (Soppresso).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 7 (Compiti della giunta nazionale). - 1. La
giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale
dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI,
definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la
rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri
fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di
cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178; la delibera e' trasmessa al Ministero
vigilante per l'approvazione;
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione
dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli
organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione
generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
d) delibera la proposta di bilancio preventivo e il
bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del
Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da
sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalita'
stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), il
potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali,
sulle discipline sportive associate e sugli enti di
promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare
svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica
e all'attivita' sportiva di alto livello ed all'utilizzo
dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del
presente comma;
f) propone al consiglio nazionale, il
commissariamento delle federazioni sportive nazionali o
delle discipline sportive associate, in caso di gravi
irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi,
ovvero in caso di constatata impossibilita' di
funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di
garantire il regolare avvio e svolgimento delle
competizioni sportive nazionali;
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente
decreto e dallo statuto;
h-bis) individua, con delibera sottoposta
all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia
sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la
risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento
dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di
giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di
giustizia sportiva rispettino i principi del
contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della
terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della
ragionevole durata, della motivazione e della
impugnabilita' delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti
di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli
delle singole federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 8 (Presidente del CONI). - 1. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle
organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti
previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre
attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. La carica di presidente e' incompatibile con
altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive
nazionali e alle discipline sportive associate.
3-ter. Il Presidente e' eletto tra tesserati o ex
tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle
discipline sportive associate per almeno quattro anni in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di presidente o vice
presidente di una federazione sportiva nazionale o di una
disciplina sportiva associata o di membro della giunta
nazionale del CONI o di una struttura territoriale del
CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di
rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle
onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito
sportivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il
collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro
anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali ed e' composto di cinque membri, dei quali uno in
rappresentanza del Ministero vigilante, uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
e gli altri designati dall'ente tra iscritti al registro
dei revisori contabili o tra persone in possesso di
specifica professionalita'. Il decreto di nomina del
Collegio dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina
di due componenti supplenti.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti
restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 12 (Segretario generale). - 1. Il segretario
generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti
in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in
base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura
l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la
funzionalita' dell'ente;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati
dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le
altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo
statuto.
3. La carica di segretario generale e' incompatibile
con quella di componente del consiglio nazionale e con
quella di componente degli organi delle federazioni
sportive nazionali delle discipline sportive associate e
degli enti di promozione sportiva riconosciuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del citato
decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). -
1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo
istituzionale competente in materia di sport e presso le
federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate affinche':
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate,
nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato
italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti
disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che
viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti
disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione
delle premiazioni;
c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno
specifico ruolo a Special Olympics Italia.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' disporre lo scioglimento della
giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per
grave e persistente inosservanza delle disposizioni di
legge e di regolamento, per gravi irregolarita'
amministrative, per omissione nell'esercizio delle
funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da
compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero
per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' nominato un
commissario straordinario fino alla ricostituzione degli
organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di
quattro mesi.
2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI
concernenti, indirizzo e controllo relativi all'attuazione
dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente
e in particolare dall'art. 2 del presente decreto
legislativo e dell'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n.
91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e
le attivita' culturali non formuli motivati rilievi entro
venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1,
della legge 31 gennaio 1992, n. 138.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31
gennaio 1992, n. 138:
«Art. 1. - 1. Fino all'entrata in vigore della legge
quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le
norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento
dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di
amministrazione e contabilita', anche in deroga alle
disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e
successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Sul regolamento organico sono sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative.
3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di
organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei
servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del
turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il
Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di
legittimita'.
4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il
regolamento di amministrazione e contabilita', nonche'
quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI
definisce o modifica la dotazione organica del personale o
dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono
trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e
dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o
vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del
riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti.
In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso
del termine e' sospeso fino al momento in cui sono forniti
i chiarimenti richiesti.
6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di
legittimita', devono essere espressamente indicate le
disposizioni di legge che si ritengono violate.
7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono
quelli previsti dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n.
70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.
8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti
non espressamente soggetti per legge ad approvazione
ministeriale sono immediatamente esecutivi.
9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni
sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attivita'
istituzionali sono disciplinati secondo le norme del
diritto privato, con le modalita' e i controlli stabiliti
dal regolamento di amministrazione e contabilita' e da
apposite deliberazioni.
10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come
sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, nonche' le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.
11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere
eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini
istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine
a cio' finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono
stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai
dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla
realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la
produttivita', nel limite massimo dello 0,10 per cento
delle entrate complessive del bilancio di previsione del
CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento
dei compensi e' disposto previa verifica e valutazione dei
risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al
Ministro del turismo e dello spettacolo.
12. L'attivita' di formazione per l'accesso alla
dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e
aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale
possono essere svolte da apposite strutture del CONI o,
sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, reca: «Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».



 
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.
5. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attivita' di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che ha inizio a seguito di elezioni al comma 2 del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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