Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 15 |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare l'articolo 8; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 90; Ravvisata l'esigenza di operare modifiche e correzioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 242 del 1999» e' sostituito dal seguente: «1. Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.». 2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.». 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppressa la lettera e), e il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.». 4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il consiglio nazionale e' composto da: a) il presidente del CONI, che lo presiede; b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali; c) i membri italiani del CIO; d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive; e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI; f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate; h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI. 1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.». 5. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.». 6. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali. 1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.». 7. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e societa' sportive»; b) alla lettera d), dopo le parole: «federazione sportiva nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o della disciplina sportiva associata». 8. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle societa' sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale; e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; f) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;». 9. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: «c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva; c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.». 10. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque; b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.». 11. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono soppressi i commi 2, 5 e 6 e il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle deliberazioni concernenti le attivita' della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.». 12. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;». 13. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale; e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attivita' sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma; f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;». 14. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera h) e' aggiunta, in fine, la seguente: «h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.». 15. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale. 3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica. 3-bis. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. 3-ter. Il presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.». 16. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso. 17. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso. 18. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina di due componenti supplenti.». 19. All'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la funzionalita' dell'ente», e al comma 3, dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.». 20. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le discipline sportive associate» e dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.». 21. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attivita' culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.». 22. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso. 23. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati. 2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. 3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. 4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati. 5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale. 6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale. 7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprieta'.». 24. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. 3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non e' immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 4. Per l'elezione successiva a due o piu' mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalita' per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto. 5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.». 25. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal comma 24 del presente decreto, e' aggiunto il seguente: «Art. 16-bis (Enti di promozione sportiva). - 1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsioneed il conto consuntivo, nonche' una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi. 2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarita' relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attivita' o spese non attinenti alle finalita' degli enti adotta i provvedimenti necessari e puo' proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi piu' gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.». 26. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione, cosi' recitano: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. - La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86. - La legge 31 gennaio 1992, n. 138, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42. - Gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' dispongono: «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso.». «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mnodificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; c) omnogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.». - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. - L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», cosi' dispone: «Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. - L'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, cosi' dispone: «Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano/ (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2. 2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione "CONI Servizi S.p.a.". 3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. 5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi. 7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. 9. La CONI Servizi S.p.a. puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali. 10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi S.p.a. si svolge con le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi S.p.a. puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi S.p.a., la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita' attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi S.p.a., anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianita' maturate fino alla predetta data. 12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. 13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili. 14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI. 15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.». - L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», cosi' dispone: «Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche"; b) all'art. 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro". 4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600. 5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". 7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche". 8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; b) all'art. 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata. 10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse. 11. All'art. 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte infine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche". 12. Presso l'istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica. 13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto. 14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'istituto per il credito sportivo. 15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo. 16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza. 17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro. 18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati: a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 5) gratuita' degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi; b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale; c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI. 20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica; c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali. 21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138. 22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20. 23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 2 (Statuto). - 1. Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. 2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo statuto dell'ente. 4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475. 4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping): «Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attivita': a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 3; b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive stesse; c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita' sportive; d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; f) puo' promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello sport. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione. 3. La Commissione e' composta da: a) due rappresentanti del Ministero della sanita', uno dei quali con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali; c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; e) due rappresentanti del CONI; f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori; g) un rappresentante degli atleti; h) un tossicologo forense; i) due medici specialisti di medicina dello sport; l) un pediatra; m) un patologo clinico; n) un biochimico clinico; o) un farmacologo clinico; p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva; q) un esperto in legislazione farmaceutica. 4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. 5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile. 6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382». - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del CONI: a) il consiglio nazionale; b) la giunta nazionale; c) il presidente; d) il segretario generale; e) (soppressa); f) il collegio dei revisori dei conti. 2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'art. 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandanti precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 4 (Consiglio nazionale). - 1. Il consiglio nazionale e' composto da: a) il presidente del CONI, che lo presiede; b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali; c) i membri italiani del CIO; d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive; e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI; f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate; h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI. 1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), g) ed h) del comma 1. 2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio. 3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una Federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti. 4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso parte ai giochi olimpici purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato. 5. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 5 (Compiti del consiglio nazionale). - 1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. 1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'art. 6. 2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e societa' sportive; c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle societa' ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina; d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella professionistica; e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle federazioni nazionali, sulle discipline sportive associate sugli enti di promozione sportiva riconosciute; e-bis) stabilisce i criteri le modalita' dei controlli da parte delle federazioni sulle societa' sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della Federazione sportiva nazionale; e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; f) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio; g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale; h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto. 12. Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi.». - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 23 marzo 1981, n. 91: «Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le societa' di cui all'art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo approvati.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 6 (Giunta nazionale). - 1. La giunta nazionale e' composta da: a) il presidente del CONI, che la presiede; b) i membri italiani del CIO; c) dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva; c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI. 1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c), del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) presidenti di Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque; b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una Federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata. 2. (Soppresso). 3. Alle deliberazioni concernenti le attivita' della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico. 4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale. 5. (Soppresso). 6. (Soppresso).». - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 7 (Compiti della giunta nazionale). - 1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. 2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti: a) formula la proposta di statuto dell'ente; a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione; b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici; c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente; d) delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale; e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attivita' sportiva di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma; f) propone al consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; g) nomina il segretario generale; h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto; h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.». - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 8 (Presidente del CONI). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale. 3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica. 3-bis. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. 3-ter. Il Presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.». - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il decreto di nomina del Collegio dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina di due componenti supplenti. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.». - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 12 (Segretario generale). - 1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. 2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti: a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalita' dell'ente; b) predispone il bilancio dell'ente; c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 3. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.». - Si riporta il testo dell'art. 12-bis del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate affinche': a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili; b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi; c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni; c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 13 (Vigilanza). - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi. 2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti, indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 2 del presente decreto legislativo e dell'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attivita' culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31 gennaio 1992, n. 138: «Art. 1. - 1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. 3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimita'. 4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche' quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. 5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e' sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti. 6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimita', devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate. 7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento. 8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi. 9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalita' e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita' e da apposite deliberazioni. 10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989. 11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine a cio' finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttivita', nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi e' disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo. 12. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».
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| Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005. 3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2. 4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto. 5. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attivita' di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che ha inizio a seguito di elezioni al comma 2 del presente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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