Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 dicembre 2003, n. 382 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita a quanto disposto dall'articolo 92 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente °Fondo speciale1/2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add| 29 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "gli Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata "Egitto",
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto; DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel Settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale; PERSUASI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; - contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto; - incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilita' economica e politica; - promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
ARTICOLO 2
Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
TITOLO I
DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 3
1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarieta' e la comprensione reciproca. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra; - rafforzare la stabilita' e la sicurezza regionale; - promuovere iniziative comuni.
ARTICOLO 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.
ARTICOLO 5
1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.
2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
PRINCIPI FONDAMENTALI
ARTICOLO 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.
CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
ARTICOLO 8
I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonche' dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.
ARTICOLO 9
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; - due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25% del dazio di base; - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95% del dazio di base; - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio di base; - quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10% del dazio di base; - quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originati della Comunita' non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione. 6. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.
ARTICOLO 10
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO 11
1. L'Egitto puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superate il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superate il 20% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo. 5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
CAPITOLO 2
PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA
E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ARTICOLO 12
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e, della tariffa doganale egiziana, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato I.
ARTICOLO 13
La Comunita' e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le Parti.
ARTICOLO 14
1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.
ARTICOLO 15
1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunita' e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
ARTICOLO 16
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo. 2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'applicazione del presente articolo puo' essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 17
1. Negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione ne' altre restrizioni di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. La Comunita' e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
ARTICOLO 18
1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1 gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta. 2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione ne' nuovi oneri di effetto equivalente, ne' possono essere maggiorati quelli gia' in vigore. 3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1 gennaio 1999.
ARTICOLO 19
1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.
ARTICOLO 20
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
ARTICOLO 21
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle Parti.
ARTICOLO 22
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
ARTICOLO 23
Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
ARTICOLO 24
1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.
ARTICOLO 25
1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.
ARTICOLO 26
Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
ARTICOLO 27
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
ARTICOLO 28
Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Egitto si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale egiziana.
TITOLO III
DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI
ARTICOLO 29
1. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni. 2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:
a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo; b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione piu' favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.
ARTICOLO 30
1. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilita' di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle societa' di una Parte a utenti dell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformita' dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V. 3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
TITOLO IV
MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
CAPITOLO 1
PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
ARTICOLO 31
Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.
ARTICOLO 32
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2. Le Parti terranno coasultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.
ARTICOLO 33
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
CAPITOLO 2
CONCORRENZA E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
ARTICOLO 34
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Egitto: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa- zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'articolo 23. 3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici. 4. Il paragrafo 1, punto iii) non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 5. Se la Comunita' o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 possono adottare le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione, a condizione che:
- tale pratica non sia adeguatamente affrontata nell'ambito delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o - in assenza di tali norme, tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte o alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le Parti. 6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.
ARTICOLO 35
Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 36
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Egitto in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
ARTICOLO 37
1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI, le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VI e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
ARTICOLO 38
Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 39
Obiettivi
1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse. 2. La cooperazione economica si prefigge di:
- agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo; - favorire relazioni economiche equilibrate tra le Parti; - sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
ARTICOLO 40
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunita' in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale. 4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico. 5. Le Parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.
ARTICOLO 41
Metodi e modalita'
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica; b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa.
ARTICOLO 42
Istruzione e formazione
Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti piu' efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorita', le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione. La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunita' e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.
ARTICOLO 43
Cooperazione scientifica e tecnologica
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle Parti, in particolare attraverso:
- l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi; - la partecipazione dell'Egitto alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;
b) consolidare la capacita' di ricerca dell'Egitto; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how.
ARTICOLO 44
Ambiente
1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
- desertificazione; - qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare; - gestione delle risorse idriche; - uso razionale dell'energia; - gestione dei rifiuti; - salinizzazione; - gestione ambientale delle zone costiere sensibili; - impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti industriali in particolare; - impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e delle acque; - educazione e sensibilizzazione ambientale.
ARTICOLO 45
Cooperazione industriale
La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:
- il dibattito sulla politica industriale e sulla competitivita' in un'economia aperta; - la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunita' e dell'Egitto, anche tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata; - l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria egiziana; - la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale; - il trasferimento di tecnologie, l'innovazione e la ricerca e sviluppo; - il potenziamento delle risorse umane; - l'accesso al mercato finanziario per il finanziamento degli investimenti produttivi.
ARTICOLO 46
Investimenti e promozione degli investimenti
La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:
- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia; - fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne piu' agevolmente; - creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; - valutando l'opportunita' di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto; - istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.
La cooperazione puo' estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.
ARTICOLO 47
Normalizzazione e valutazione della conformita'
Le Parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformita'. La cooperazione in questo campo mira in particolare a:
a) incrementare l'applicazione delle norme nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualita' e del riconoscimento della conformita', specie per quanto riguarda le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti agricoli e alimentari; b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformita' egiziani al fine di concludere, al momento opportuno, accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita'; c) sviluppare strutture responsabili della tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualita'.
ARTICOLO 48
Ravvicinamento delle legislazioni
Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 49
Servizi finanziari
Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:
a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto; b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.
ARTICOLO 50
Agricoltura e pesca
La cooperazione si prefigge di:
a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione privati; b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare; c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il commercio tra le Parti, che si scambiano informazioni al riguardo.
ARTICOLO 51
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse; - la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; - il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo; - il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti; - il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.
ARTICOLO 52
Societa' dell'informazione e telecomunicazioni
Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la societa' dell'informazione in espansione. La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede:
- un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; - la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi; - la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione; - la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite; - l'interconnessione fra le reti e l'interoperativita' dei servizi telematici nella Comunita' e in Egitto.
ARTICOLO 53
Energia
I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:
- promozione delle energie rinnovabili; - promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica; - ricerca applicata relativa alle reti di banche dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari ed egiziani; - sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea.
ARTICOLO 54
Turismo
Le priorita' della cooperazione sono le seguenti:
- promuovere gli investimenti nel settore del turismo; - migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo; - promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo; - promuovere la cooperazione tra regioni e citta' dei paesi limitrofi; - sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo; - assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente; - rendere il turismo piu' concorrenziale sostenendo una maggiore professionalita'.
ARTICOLO 55
Dogane
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguardera' in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunita' e dell'Egitto.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
ARTICOLO 56
Cooperazione nel settore statistico
Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore e' l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
ARTICOLO 57
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.
ARTICOLO 58
Lotta contro la droga
1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di:
- rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti; - favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda.
2. Le Parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attivita' congiunte relative:
- alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; - all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica; - alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformita' degli standard internazionali.
ARTICOLO 59
Lotta contro il terrorismo
Le Parti collaborano in questo settore in conformita' delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:
- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo; - gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo; - la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.
ARTICOLO 60
Cooperazione regionale
La cooperazione regionale si concentrera' sui seguenti aspetti:
- sviluppo delle infrastrutture economiche; - ricerca scientifica e tecnologica; - commercio intraregionale; - questioni doganali; - questioni culturali; - questioni ambientali.
ARTICOLO 61
Tutela dei consumatori
La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita' europea e dell'Egitto, e in particolare di:
- migliorare la compatibilita' delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio; - istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido); - organizzare scambi di informazioni e di esperti; - attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.
TITOLO VI
CAPITOLO 1
DIALOGO E COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE
ARTICOLO 62
Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra Parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.
ARTICOLO 63
1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse. 2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Egitto e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:
a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina; d) alle azioni volte a promuovere la parita' di trattamento tra cittadini dell'Egitto e della Comunita', la conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.
ARTICOLO 64
Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al titolo I del presente accordo.
ARTICOLO 65
Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse. In tale ambito, si cerchera' in via prioritaria di:
a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le condizioni di vita, creando posti di lavoro e attivita' generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di origine degli emigranti; b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale; c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il sistema previdenziale; e) potenziare il sistema sanitario; f) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
ARTICOLO 66
I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
ARTICOLO 67
Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.
CAPITOLO 2
COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E LE ALTRE QUESTIONI CONSOLARI
ARTICOLO 68
Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:
- ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; - l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita'. Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
ARTICOLO 69
Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione. L'Egitto fornira' un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.
ARTICOLO 70
Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, nonche' a risolvere le altre questioni consolari.
CAPITOLO 3
COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI CULTURALI, I MEZZI AUDIO VISIVI E L'INFORMAZIONE
ARTICOLO 71
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:
- la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti); - gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali; - le traduzioni; - la formazione degli operatori culturali.
2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo. 3. Le Parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse. 4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni. 5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura. 6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:
- un dialogo continuativo tra le Parti; - scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti; - consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione; - azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro; - assistenza tecnica, amministrativa e normativa; - diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 72
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste. La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:
- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - potenziamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacita' di esportazione dell'Egitto; - misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale; - il miglioramento delle capacita' e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; - se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina; - misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.
ARTICOLO 73
Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e l'Egitto nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 74
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
ARTICOLO 75
1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 76
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.
ARTICOLO 77
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
ARTICOLO 78
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.
ARTICOLO 79
1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. 2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
ARTICOLO 80
Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.
ARTICOLO 81
Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
ARTICOLO 82
1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
ARTICOLO 83
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 84
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Egitto non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' dell'Egitto.
ARTICOLO 85
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto:
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
ARTICOLO 86
1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di violazione sostanziale del presente accordo, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti. La violazione di una clausola sostanziale del presente accordo consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base del presente accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo. 3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate ai sensi del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una Parte adotta una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale del presente accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie.
ARTICOLO 87
I protocolli nn. 1-5 e gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 88
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
ARTICOLO 89
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Esso cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
ARTICOLO 90
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.
ARTICOLO 91
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
ARTICOLO 92
1. Il presente accordo sara' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977. Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno. Per la Repubblica italiana Per Comunita' europee Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generate del Consiglio a Bruxelles.
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
V. GRIFFO
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "Comunita'"
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato "Egitto",
dall'altra,
riuniti a Lussembourgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto
Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita'
Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati
Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministra- tiva
Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1 dell'accordo Dichiarazione comune sulla protezione dei dati. I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunita' europea: Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 11 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 19 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 21 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 34 dell'accordo. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresi' preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune. Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno. Per la Repubblica italiana Per le Comunita' europee
DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14
Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche entro un anno dalla firma del presente accordo
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18
In caso di difficolta' inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si puo' ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le Parti
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34
Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentira' di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terra' conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficolta' le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI
Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how"
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39
Le Parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse puo' chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.
DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1
Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Le Parti concordano che sara' garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui e' previsto lo scambio di dati a carattere personale.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 11
Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunita' e' disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunita' non si oppone all'adozione di dette misure purche' sussistano le necessarie condizioni
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 19
Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunita alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) o 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 21
Su richiesta dell'Egitto, la Comunita' e' disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 34
La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto artico1o in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato. La Comunita' dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valutera' tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunita' europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunita' europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattate sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E L'EGITTO RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE
A Lettera della Comunita'
Signor
tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue
Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi, - il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita', - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori, - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani, - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori, - qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede
Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima
Per la Comunita' europea
B. Lettera dell'Egitto
Signor
Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi redatta:
"tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue: Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t. L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari.
La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede." Mi pregio comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima.
Per il Governo della Repubblica araba d'Egitto
Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Bruxelles
Per il Segretario Genenrale del Consiglio dell'Unione europea
ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI
Allegato I: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12
Allegato II: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunita' ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1
Allegato III: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunita' ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tarif- fario di cui all'articolo 9, paragrafo 2
Allegato IV: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunita' ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tarif- fario di cui all'articolo 9, paragrafo 3
Allegato V: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunita' di cui all'articolo 9, paragrafo 4
Allegato VI: Diritti di proprieta' intellettuale di cui all' articolo 37
Protocollo n. 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comu- nita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto
Protocollo n. 2: Regime applicabile alle importazioni in Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita'
Protocollo n. 3: Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati
Protocollo n. 4: Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5: Assistenza reciproca tra le autorita' amministra- tive nel settore doganale
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI DA 25 A 97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 12
Codice SA 2905.43 (mannitolo) Codice SA 2905.44 (sorbitolo) Codice SA 2905.45 (glicerolo) Voce SA 33.01 (oli essenziali) Codice SA 3302.10 (sostanze odorifere) Voci SA da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle) Codice SA 3809.10 (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce SA 38.23 (alcoli grassi indus- triali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali) Codice SA 3824.60 (sorbitolo n.e.p.) Voci SA da 41.01 a 41 03 (cuoio e pelli) Voce SA 43.01 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 51.01 a 51.03 (lana e peli di animali) Voci SA da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) Voce SA 53.01 (lino greggio) Voce SA 53.02 (canapa greggia)
ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1
2501001 2528900 2709000 2816200 2830100 2502000 2529100 2710001 2816300 2830200 2503100 2529210 2710002 2817000 2830300 2503900 2529220 2711110 2818100 2830900 2504100 2529300 2711120 2818200 2831100 2504900 2530100 2711139 2818300 2831900 2505109 2530200 2711140 2819100 2832100 2505909 2530400 2711190 2819900 2832200 2506100 2530909 2711210 2820100 2832300 2506210 2601110 2711290 2820900 2833210 2506290 2601120 2712100 2821100 2833220 2507000 2601200 2712200 2821200 2833230 2508100 2602000 2712900 2822000 2833240 2508200 2603000 2713110 2823000 2833250 2508300 2604000 2713120 2825101 2833260 2508400 2605000 2713200 2825109 2833270 2508500 2606000 2713900 2825200 2833290 2508600 2607000 2714100 2825300 2833300 2508700 2608000 2714900 2825400 2833400 2509000 2609000 2715000 2825500 2834100 2511100 2610000 2716000 2825600 2834210 2511200 2611000 2801200 2825700 2834220 2512000 2612100 2801300 2825800 2834290 2513110 2612200 2802000 2825900 2835000 2513190 2613100 2804210 2826110 2835210 2513210 2613900 2804290 2826120 2835220 2513290 2614000 2804500 2826190 2835230 2514000 2615100 2804610 2826200 2835240 2517100 2615900 2804690 2826300 2835250 2517200 2616100 2804700 2826900 2835260 2517300 2616900 2804800 2827100 2835290 2517411 2617100 2804900 2827200 2835310 2517491 2617900 2805110 2827310 2835390 2518100 2618000 2805190 2827320 2836100 2518200 2619000 2805210 2827330 2836201 2518300 2620110 2805220 2827340 2836301 2519100 2620190 2805300 2827350 2836401 2519900 2620200 2805400 2827360 2836409 2520201 2620300 2809100 2827370 2836500
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ALLEGATO III
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2
2501009 2833110 3210004 3603000 3808901 2505101 2833190 3211009 3604901 3808909 2505901 2836209 3212901 3604909 3811110 2510100 2836309 3212902 3606100 3811191 2510200 2901101 3213100 3606900 3811211 2517419 2901291 3213900 3701200 3811291 2517499 2902200 3214109 3701301 3811901 2520100 3215110 3701309 2520209 2902901 3215191 3701910 3904109 2520900 2912600 3215199 3701991 3904210 2523291 3005101 3215900 3701999 3904220 2526100 3005109 3702200 3909401 2526209 3005901 3702310 3916100 2530300 3702320 3916200 2705000 3702390 3916900 2707100 3005909 3702410 3917211 2707200 3006101 3702420 3917221 2707500 3006500 3702430 3917231 2707600 3204110 3702440 3917291 2707910 3204121 3702519 3917311 2707990 3204129 3702529 3917321 2708100 3204130 3702530 3917391 2708200 3204141 3702540 3919900 2710003 3204149 3702559 3919901 2710009 3204150 3702569 3919909 2711131 3204160 3702919 3920109 2803000 3204170 3401111 3702929 3920200 2804100 3204191 3401201 3702930 3920300 2804300 3204199 3402111 3702949 3920410 2804400 3204200 3402121 3702959 3920420 2806100 3204900 3402131 3703109 3920510 2806200 3206100 3402191 3703209 3920590 2809209 3206200 3402901 3703909 3920610 2810009 3206300 3402909 3704000 3920620 2811110 3206410 3403111 3705100 3920630 2811190 3206420 3403191 3705200 3920690 2811210 3206430 3403911 3705900 3920710 2811220 3206490 3403991 3706101 3920720 2811230 3206500 3404901 3706901 3920730 2811290 3207201 3407009 3707100 3920790 2815110 3207209 3707900 3920910 2815120 3207300 3801111 3920920 2824100 3207400 3808101 3920930 2824200 3208101 3808109 3920940 2824901 3208201 3808201 3920990 2824909 3208901 3506100 3808209 3921110 2828101 3209101 3506910 3808301 3921120 2828102 3209901 3506990 3808309 3921130 2828901 3210001 3601000 3808401 3921140 2829191 3210003 3602000 3808409 3921190 3921909 4011990 4408909 4806200 4911991 3923101 4012100 4409109 4806300 4911992 3923211 4012200 4409209 4806400 5004009 3923302 4012900 4411110 4807100 5005000 3926101 4013100 4411210 4807910 5006001 3926102 4013200 4411310 4807990 3926201 4013900 4411910 4808100 5006009 3926901 4014900 4502000 4808200 5105109 3926902 4016109 4808300 5105210 3926904 4016910 4503900 4808900 5105299 3926905 4016929 4504100 4809100 5105300 3926906 4016930 4504900 4809200 5105400 3926908 4016940 4802101 4809300 4001292 4016950 4802109 4809900 5106100 4001302 4016994 4802200 4810110 4002199 4016999 4802300 4810120 5106200 4002209 4017002 4802400 4810210 4002319 4017009 4802511 4810290 5107100 4002399 4103200 4802519 4810310 5107200 4002499 4802521 4810320 5108100 4002599 4104109 4802529 4810390 4002609 4104210 4802531 4810910 5108200 4002709 4104220 4802539 4810999 5110009 4002809 4104299 4802601 4811100 5113001 4002999 4104310 4802609 4811210 5204110 4005100 4104390 4803001 4811290 5204190 4005200 4105110 4804110 4811319 5204200 4005910 4105120 4804190 4811399 5205110 4005990 4105199 4804210 4811400 5205120 4006100 4105200 4804290 4811901 5205130 4006900 4106110 4804310 4811909 5205140 4007000 4106120 4804390 4813100 5205150 4008110 4106199 4804410 4813200 5205210 4008190 4106200 4804420 4813901 5205220 4008210 4107101 4804490 4813909 5205230 4008290 4107211 4804510 4816100 5205240 4009100 4107291 4804520 4816200 5205250 4009200 4107901 4804590 4816300 5205310 4009300 4111000 4805100 5205320
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ALLEGATO IV
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3
2515110 3208109 3307901 3926300 4302200 2515120 3208209 3307909 3926400 4302300 2515200 3208909 3401119 3926909 4303100 2516110 3209102 3401190 4010911 4303900 2516120 3209902 3401209 4010991 4304001 2516210 3210002 3402200 4015110 4304009 2516220 3212909 3405100 4015190 4409101 2516900 3214900 3405200 4015901 4409102 2523100 3405300 4015909 4409201 2523210 3405400 4107109 4409202 2523292 3405900 4107219 4410100 2523300 3406000 4107299 4410900 2523900 3604100 4107909 4411190 2704000 3302109 3605000 4108000 4411290 2706000 3302901 3706109 4109000 4411390 2707300 3302909 3706902 4411990 2707400 3303001 3912201 4201000 4412110 2801100 3303009 3917109 4202110 4412120 2807000 3304101 3917219 4202120 4412190 2808000 3304109 3917229 4412210 2915219 3304201 3917239 4202190 4412290 2939901 3304209 3917299 4202210 4412910 2939902 3304301 3917319 4202220 4412991 3003100 3304309 3917329 4202290 4412999 3003200 3304911 3917330 4202310 4414000 3003390 3304919 3917399 4202320 4415100 3003400 3304991 3917400 4202390 4415200 3304999 3918100 4202910 4416000 3003909 3305101 3918900 4202920 4417009 3004100 3305109 3919100 4202991 4418100 3004200 3305201 3921902 4202999 4418200 3004320 3305209 3921903 4203109 4418300 3004390 3305301 3922100 4203292 4418400 3004400 3305309 3922200 4418500 3004500 3305901 3922900 4418901 3305909 3923109 4418909 3004909 3306101 3923219 4419000 3102100 3306109 3923290 4420100 3102290 3306901 3923309 4420901
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* Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo.
1) Se la dichiarazione su fattura e' compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non e' compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. 2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
(1) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. (2) Cfr. articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
Allegato VI del protocollo n. 4
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE
Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorita' doganali della Comunita' e dell'Egitto accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977. 2. Le competenti autorita' della Comunita' e dell'Egitto accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA
1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originati del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE
La Comunita' e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il cumulo dell'origine puo' dare per agevolare la creazione di una zona di libero scambio tra tutti i partner mediterranei associati al processo di Barcellona. La Comunita' accetta di negoziare e concludere accordi con i partner mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb, su richiesta di detti Stati, onde applicare la regola del cumulo dell'origine, a condizione che i partner interessati accettino di applicare norme di origine identiche. Le Parti dichiarano inoltre che il conseguimento di questo obiettivo non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi di cumulo gia' in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito dopo la firma dell'accordo le Parti inizieranno ad esaminare le possibilita' di cumulo con detti paesi durante il periodo transitorio, specie nei settori in cui i paesi mediterranei in questione applicano norme di origine identiche. La Comunita' fornira' assistenza ai paesi interessati onde arrivare al cumulo delle norme di origine.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO II
Le Parti approvano i requisiti in materia di trasformazione contenuti negli allegati II e II(a) del protocollo n. 4. La Comunita' esaminera' tuttavia un numero limitato di richieste di deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purche' non siano tali da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner euromediterranei.
PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
ARTICOLO 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per
- fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
I. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tali informazioni possono essere computerizzate. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
ARTICOLO 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranita' dell'Egitto o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere. 3. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte che puo' fornire i dati. A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'. 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
ARTICOLO 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.
ARTICOLO 12
Spese di assistenza
Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
ARTICOLO 13
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali dell'Egitto e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
- non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'. .sp, 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
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8506130 8520390 8544411 9003190 9403200 8506131 8520909 8544412 9003900 9403300 8506191 8521100 8544491 9004100 9403400 8506901 8521900 8544492 9004900 9403500 8507109 8522100 8544511 9005100 9403600 8507209 8522902 8544512 9005809 9403700 8507400 8522909 8544591 9005909 9403800 8507809 8523119 8544592 9006301 9403900 8509100 8523129 8544601 9006401 9404100 8509200 8523139 8544602 9006511 9404210 8509300 8523209 8701200 9006521 9404290 9404900 9613100 9405109 9613200 9405200 9613300 9405300 9613809 9405400 9613909 9405509 9614100 9405600 9614200 9405910 9614900 9405920 9615110 9405990 9615190 9406001 9615900 9406002 9616100 9406009 9616200 9502101 9701100 9504300 9701900 9504400 9702000 9504901 9703000 9505100 9704000 9505900 9601100 9601900 9602001 9602009 9603101 9603102 9603299 9603309
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9603909 9605000 9606210 9606220 9606290 9606300 9607110 9607190 9608101 9608102 9608391 9608401 9608501 9608509 9608911 9608991 9609101 9612100 9612200
ALLEGATO V ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARE DELLA COMUNITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4
87031030 87031090 87032290 87032310 87032320 87032390 87032400 87033190 87033220 87033290 87033300 87039000 87161000
ALLEGATO VI
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 37
1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, l'Egitto aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale:
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979); - Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989).
2. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio che l'articolo 65 dell'accordo concede ai paesi in via di sviluppo; - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).
3. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI
NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'EGITTO
1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2.a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A. b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C. Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 5. Dal 1 dicembre al 31 maggio, per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunita' europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC e' ridotto a zero, e' il seguente:
- 266 EUR/t, dal 1 dicembre 1999 al 31 maggio 2000, - 264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1 dicembre al 31 maggio.
Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore del 2, 4, 6 o 8% al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8% del prezzo di entrata concordato Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC. ALLEGATO al protocollo 1 ==================================================================== A B C D ==================================================================== Codice Designa- Riduzione Contingente Riduzione Disposizioni NC zione dell' tariffario dell' specifiche delle aliquota aliquota merci doganale doganale NPF (1) al di la' del contingente tariffario (1) ==================================================================== (%) (t) (%) -------------------------------------------------------------------- 0601 Bulbi, 100 500 - Si applicano cipolle, le disposi- tuberi, zioni speci- radici fiche del tuberose, protocollo zampe e 1, paragrafo rizomi, 4 in vege- tazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 -------------------------------------------------------------------- 0602 Altre piante 100 2 000 - Si applicano vive (com- le disposi- prese le zioni speci- loro fiche del radici), protocollo talee e 1, paragrafo marze; 4 bianco di funghi (micelio) -------------------------------------------------------------------- ex 0603 Fiori e 100 3 000 - Nel rispetto 10 boccioli di cui delle condi- di fiori, 1.000 zioni conve- recisi, dei fiori nute nello per mazzi di cui ai scambio di o per codici NC lettere ornamento, 0603 1029 e dal 1 0603 1069 ottobre al 15 aprile -------------------------------------------------------------------- 0604 99 Fogliame, 100 500 - Si applicano foglie, le disposi- rami ed zioni del altre parti protocollo di piante, 1, paragrafo senza fiori 4 ne' boccioli di fiori, ed specifiche erbe, essic- cati, imbian- chiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati -------------------------------------------------------------------- ex 0701 Patate di 100 anno 1: 60 90 51 primizia, 130 000 fresche o anno 2: refrigerate, 190 000 dal 1° anno 3 e anni gennaio successivi: al 31 250 000 marzo -------------------------------------------------------------------- ex 0702 Pomodori, 100 - - 00 freschi o refrigerati, dal 1 novembre al 31 marzo -------------------------------------------------------------------- ex 0703 Cipolle e 100 15 000 60 Si applicano 10 scalogni, le disposi- freschi o zioni speci- refrigerati, fiche del dal 1 protocollo febbraio 1, paragrafo al 15 giugno 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0703 Agli, 100 3 000 50 Si applicano 20 00 freschi o le disposi- refrigerati, zioni speci- dal 1 fiche del febbraio protocollo al 15 1, paragrafo giugno 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0704 Cavoli, 100 1 500 - Si applicano cavolfiori, le disposi- cavoli ricci, zioni speci- cavoli rapa fiche del e simili protocollo prodotti 1, paragrafo commestibili 4 del genere Brassica, freschi o refrigerati, dal 1 novembre al 15 aprile -------------------------------------------------------------------- ex 0705 Lattughe a 100 500 - Si applicano 11 cappuccio, le disposi- dal 1 zioni speci- novembre fiche del al 31 marzo protocollo 1, paragrafo 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0706 Carote e 100 500 - Si applicano 10 00 navoni, le disposi- freschi o zioni speci- refrigerati, fiche del dal 1 protocollo gennaio al 1, paragrafo 30 aprile 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0707 Cetrioli e 100 500 - Si applicano 00 cetriolini, le disposi- freschi o zioni speci- refrigerati, fiche del dal 1 protocollo gennaio alla 1, paragrafo fine di 4 febbraio -------------------------------------------------------------------- ex 0708 Legumi da 100 anno 1: 15 000 - granella, anno 2: 17 500 anche sgra- anno 3 e anni nati, freschi successivi: o refrigerati, 20 000 dal 1 novembre al 30 aprile -------------------------------------------------------------------- 0709 Altri ortag- 100 - - gi, freschi o refrigerati: - asparagi dal 1 ottobre alla fine di febbraio, - peperoni dal 1 novembre al 30 aprile, - altri ortaggi dal 1 novembre alla fine di febbraio -------------------------------------------------------------------- ex 0710 Ortaggi o 100 anno 1: 1 000 - ex 0711 legumi anno 2: 2 000 congelati anno 3 e anni e tempo- successivi: 3 000 raneamente conservati, esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 e i funghi del genere Agaricus delle sot- tovoci 0710 80 61 e 0711 90 40 -------------------------------------------------------------------- 0712 Ortaggi o 100 16 000 - Si applicano legumi secchi, le disposi- anche tagliati zioni speci- in pezzi o fiche del a fette op- protocollo pure tritati 1, paragrafo o polveriz- 4 zati, ma non altrimenti preparati -------------------------------------------------------------------- ex 0713 Legumi da 100 - - granella secchi, sgranati, anche decor- ticati o spezzati, esclusi i prodotti destinati alla semina delle sot- tovoci 0713 10 10, 0713 33 10 e 0713 90 10 -------------------------------------------------------------------- 40714 Patate dolci, 100 3 000 - Si applicano 20 fresche, le disposi- refrigerate, zioni speci- congelate fiche del o essiccate protocollo 1, paragrafo 4 -------------------------------------------------------------------- 0804 Datteri, 100 - - 10 00 freschi o secchi -------------------------------------------------------------------- 0804 Guaiave, 100 - - 50 00 manghi e mangostani, freschi o secchi -------------------------------------------------------------------- 0805 10 Arance, 100 anno 1: 50 000 (2) 60 Si applicano fresche anno 2: 55 000 (2) le disposi- o secche anno 3 e anni zioni speci- successivi: fiche del 60 000 (2) protocollo 1, paragrafo 5 -------------------------------------------------------------------- 0805 20 Mandarini 100 - (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi -------------------------------------------------------------------- 0805 30 Limoni e 100 - - limette, freschi o secchi -------------------------------------------------------------------- 0805 40 Pompelmi e 100 - - pomeli, freschi o secchi -------------------------------------------------------------------- ex 0806 Uve, fresche, 100 - - 00 dal 1 febbraio al 14 luglio -------------------------------------------------------------------- ex 0807 Cocomeri, 100 - - 11 00 freschi, dal 1 febbraio al 15 giugno -------------------------------------------------------------------- ex 0807 Altri 100 1 000 - Si applicano 19 00 meloni, le disposi- freschi, zioni speci- dal 15 fiche del ottobre protocollo al 31 1, paragrafo maggio 4 -------------------------------------------------------------------- 0808 20 Pere e 100 500 - Si applicano cotogne, le disposi- fresche zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0809 Pesche, 100 500 - Si applicano 30 comprese le le disposi- pesche noci, zioni speci- fresche, dal fiche del 15 marzo al protocollo 31 maggio 1, paragrafo 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0809 Prugne e 100 500 - Si applicano 40 prugnole, le disposi- fresche, zioni speci- dal 15 fiche del aprile al protocollo 31 maggio 1, paragrafo 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0810 Fragole, 100 anno 1: 500 - 10 fresche, anno 2: 1 000 dal 1 anno 3 e anni ottobre al successivi: 31 marzo 1 500 -------------------------------------------------------------------- 0810 Altre 100 - - 90 85 frutta, fresche -------------------------------------------------------------------- 0811 Frutta 100 anno 1: 1 000 - 0812 anche cotte anno 2: 2 000 in acqua o anno 3 e anni al vapore, successivi: congelate, 3 000 anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate -------------------------------------------------------------------- 0904 Pepe del genere 100 - - Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta -------------------------------------------------------------------- 0909 Semi di anice, 100 - - di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro -------------------------------------------------------------------- 0910 Zenzero, 100 - - zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie -------------------------------------------------------------------- 1006 Riso 25 32 000 - -------------------------------------------------------------------- 1202 Arachidi 100 - - -------------------------------------------------------------------- ex 1209 Semi, frutti 100 - - e spore da sementa, esclusi i semi di barbabietole delle sot- tovoci 1209 11 00 e 1209 19 00 -------------------------------------------------------------------- 1211 Piante, parti 100 - - di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principal- mente in profumeria, in medicina o nella prepa- razione di insetticidi, antiparas- sitari o simili -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, 100 - - alghe, bar- babietole da zucchero e canne da zucchero; noccioli e mandorle di frutti e altri pro- dotti vege- tali impie- gati princi- palmente nell'alimen- tazione umana, non nominati ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1515 Olio di 100 1 000 - Si applicano 50 11 sesamo e le disposi- sue frazioni zioni speci- destinati fiche del ad usi protocollo tecnici o 1, paragrafo industriali 4 diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimen- tazione umana (3) -------------------------------------------------------------------- 1515 90 Altri grassi 100 500 - Si applicano e oli vege- le disposi- tali e loro zioni speci- frazioni, fiche del fissi, anche protocollo raffinati, 1, paragrafo ma non modi- 4 ficati chimi- camente -------------------------------------------------------------------- 1703 Melassi otte- 100 350 000 - Si applicano nuti dall'es- le disposi- trazione o zioni speci- dalla raffina- fiche del zione dello protocollo zucchero 1, paragrafo 4 -------------------------------------------------------------------- 2001 "Chutney" di 100 - - 90 10 manghi -------------------------------------------------------------------- 2007 Confetture, 100 1 000 - Si applicano gelatine, le disposi- marmellate, zioni speci- puree e fiche del paste di protocollo frutta, 1, paragrafo ottenute 4 mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 2008 11 Arachidi 100 3 000 - Si applicano le disposi- zioni speci- fiche del protocollo 1, paragrafo 4 --------------------------------------------------------------------
2009 Succhi di 100 1 000 - Si applicano frutta (com- le disposi- presi i mosti zioni speci- di uva) o fiche del di ortaggi e protocollo legumi, non 1, paragrafo fermentati, 4 senza aggiunta di alcole, anche addizio- nati di zuc- cheri o di altri dolci- ficanti -------------------------------------------------------------------- 2302 Crusche, 60 - - stacciature ed altri residui, anche agglo- merati in forma di pellets, della vaglia- tura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi -------------------------------------------------------------------- 5301 Lino 100 - - -------------------------------------------------------------------- (1) La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem (2) Contingente tariffario applicabile dal 1 luglio al 30 giugno, di cui 34 000 t per le arance dolci, fresche, dei codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, nel periodo che va dal 1 dicembre al 31 maggio. (3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN EGITTO
DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B. Allegato al protocollo 2 ==================================================================== A B ==================================================================== Codice Descrizione Riduzione Contingente egiziano del dazio tariffario (%) (in tonnellate) -------------------------------------------------------------------- Animali vivi della specie bovina 0102 10 - riproduttori di razza pura 100% Illimitato 0102 90 - altri 50% 10 000 -------------------------------------------------------------------- 0202 30 Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate 50% 25 000 -------------------------------------------------------------------- Latte - in polvere, in granuli e in altre forme solide, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%, 0402 10 10 -- per bambini 0402 10 91 -- diverso da quello per bambini, in imballaggi di peso inferiore o uguale a 20kg in polvere, in granuli e in altre forme solide, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0402 21 10 - per bambini, "tre quarti" 0402 21 91 - altro, in imballaggi di peso inferiore o uguale a 20 kg 100% Illimitato -- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0402 29 10 --- per bambini, "tre quarti" 0402 29 91 --- altro, in imballaggi di peso inferiore o uguale a 20 kg -------------------------------------------------------------------- Crema di latte 0402 21 20 - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0402 29 20 - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 25% 500 -------------------------------------------------------------------- 0405 00 90 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, in imballaggi di peso inferiore o uguale a 20 kg 25% 5 000 -------------------------------------------------------------------- Formaggi e latticini 0406 10 90 - formaggi freschi (non affi- nati), compresi il formaggio di siero di latte e i latti- cini, in imballaggi di peso superiore a 20 kg 0406 20 90 - formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi, in imballaggi di peso superiore a 20 kg 0406 30 90 - formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, in imballaggi di peso superiore a 20 kg 0406 40 90 - formaggi a pasta erborinata, in imballaggi di peso superiore a 20 kg 50% 2 000 0406 90 90 - altri formaggi, in imbal- laggi di peso superiore a 20 kg, escluso il formaggio bianco di vacca in salamoia -------------------------------------------------------------------- 0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 0701 10 00 Patate da semina 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- Ex 0713 Legumi da granella, secchi, anche tagliati in pezzi o a fatte, esclusi i legumi da granella delle voci 0713 20 00 (ceci) e 0713 90 00 altri 100% 3 000 -------------------------------------------------------------------- 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate 50% 300 -------------------------------------------------------------------- 0808 10 00 Mele fresche, dal 1 gennaio al 29 febbraio 25% 500 -------------------------------------------------------------------- 0809 20 00 Ciliegie, fresche 25% 500 -------------------------------------------------------------------- 0812 10 00 Ciliege temporaneamente conser- vate ma non atte per l'alimen- tazione nello stato in cui sono presentate 30% 500 30% 500 -------------------------------------------------------------------- 1201 Fave di soia, anche frantumate 100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1204 Semi di lino, anche frantumati 100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1206 Semi di girasole, anche frantumati 100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 10 Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati 100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 30 Semi di ricino, anche frantu- mati 50% illimitato 50% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 40 Semi di sesamo, anche frantu- mati 100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 50 Semi di senapa, anche frantu- mati 50% illimitato 50% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 92 Semi di karite', anche frantumati 50% illimitato 50% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 99 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati 50% illimitato 50% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1209 Semi, frutti e spore da sementa 100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- Olio di sola e sue frazioni 1507 10 90 - olio greggio, non condizionato per la vendita al minuto 100% 15 000 1507 90 91 - purificato (semiraffinato), non condizionato per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- Oli di girasole 1512 11 91 - olio greggio, non condizionato per la vendita al minuto 100% 15 000 1512 19 91 - purificato (semiraffinato), non condizionato per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 2002 90 90 Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, esclusi i pomodori, interi o in pezzi, di peso netto superiore a 5 kg 50% 500 -------------------------------------------------------------------- 2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 50% 100 -------------------------------------------------------------------- 2301 20 00 Molluschi o di altri inverte- brati acquatici 100% 10 000 -------------------------------------------------------------------- 2309 Preparazioni dei tipi utiliz- zati per l'alimentazione degli animali 30% 20 000
PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ARTICOLO 1
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo; - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni: - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -10% dei dazi di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base; - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni: - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -25% dei dazi di base.
2. Alle importazioni nella Comunita' dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti. 3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 18. 4. Il Consiglio di associazione puo' decidere di:
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo; - aumentare o abolire i contingenti tariffari.
ARTICOLO 2
1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Comitato di associazione:
- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto o - in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.
ARTICOLO 3
La Comunita' e l'Egitto si informano delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili Allegato I al protocollo 3
Tabella 1 ==================================================================== Codice Designazione Dazi applicabili egiziano delle merci in % -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse prove- nienti dal latte; paste da spalmare lattiere: 0405 00 90 altri (in imballaggi di peso superiore a 20 kg) 0% -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: 0505 10 Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine: 0505 10 00 gregge 0% 0505 90 00 altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: 0% -------------------------------------------------------------------- 0509 90 00 - Spugne naturali di origine animale 0% -------------------------------------------------------------------- 0510 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utiliz- zate per la preparazione di prodotti farma- ceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio 0% -------------------------------------------------------------------- 0903 00 Mate 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Alghe: 1302 19 90 -- altri: 0% --- altri 1302 20 00 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati: 0% -- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: 0% 1302 31 00 -- Agar-agar 0% 1302 32 00 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle specie usate princi- palmente in lavori di intreccio, da panie- raio o da stuoiaio (per esempio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): 1401 10 00 - Bambu' 0% 1401 20 00 - Canne d'India 0% 1401 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: 1505 10 - Grasso di lana greggio 1505 10 90 per la vendita all'ingrosso 0% 1505 90 - altri: 1505 90 90 -- per la vendita all'ingrosso 0% -------------------------------------------------------------------- 1506 00 90 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimi- camente, per la vendita all'ingrosso 0% -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1515 60 Olio di jojoba e sue frazioni: 1515 60 90 Olio di jojoba e sue frazioni per la vendita all'ingrosso 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 10 Linossina 0% 1518 00 90 altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: 1521 10 Cere vegetali 0% 1521 90 altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 00 Degras 0% -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 1702 50 00 - Fruttosio chimicamente puro 0% 1702 90 10 - Maltosio chimicamente puro 0% -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata: 1803 10 00 - non sgrassata 0% 1803 20 00 - completamente o parzialmente sgrassata 0% -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base comple- tamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove: 1901 10 - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto 0%
1901 90 - altri 0% 11-19-21-30 -90-91 -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati: 2101 20 00 - Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di te' o di mate: 0% 2101 30 00 - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati: 0% -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 Mannitolo 0% 2905 44 00 D-glucitolo (sorbitolo) 0% 2905 45 00 Glicerolo 0% 3809 10 00 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura a base di sostanze amidacee 0% 3823* Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: 3823 11 00 Acido stearico 0% 3823 12 00 Acido oleico 0% 3823 13 00 Acidi grassi del tallolio 0% 3823 19 altri: 3823 19 10 Acidi grassi distillati 0% 3823 19 30 Distillato d'acidi grassi 0% 3823 19 90 altri 0% 3823 70 00 Alcoli grassi industriali 0% -------------------------------------------------------------------- 3824* Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove: 3824 60 "- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: "-- in soluzione acquosa: A46 0% 3824 60 11 "--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 0% 3824 60 19 "--- altro "---- altro 0% 3824 60 91 "---contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, 0% in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 3824 60 99 "---altro 0% -------------------------------------------------------------------- * Le voci 3823 e 3824 (e tutti i prodotti di questi due gruppi) sono classificate per codice NC. Tabella 2 ==================================================================== Codice Designazione Riduzione da egiziano delle merci applicare ai dazi di base in % -------------------------------------------------------------------- 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: 0403 10 00 - Iogurt -15% 0403 90 - altri: -- altri: 0403 90 91 ---- condizionati per la vendita al minuto -15% 0403 90 99 ---- altri -15% -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: 0405 00 10 in imballaggi di peso inferiore a 20 kg -15% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati, agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: 1302 12 00 -- di liquirizia -15% 1302 13 00 -- di luppolo -15% 1302 14 00 --- di piretro o di radici delle piante da rotenone -15% 1302 19 - altri: 1302 19 20 ---- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari -15% -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non nominati ne' compresi altrove: 1404 10 00 Materie prime vegetali delle specie princi- palmente usate per la tinta o la concia -15%
1404 20 "-- Linters di cotone: 1404 20 10 "--- trattati chimicamente -15% 1404 20 90 "--- altri -15% 1404 90 00 altri -15% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: 1505 10 - Grasso di lana greggio: 1505 10 10 -- Grasso di tana greggio per la vendita al minuto -15% 1505 90 - altri: 1505 90 10 -- per la vendita al minuto -15% -------------------------------------------------------------------- 1516 20 10 Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" -15% -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: 1517 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida -15% 1517 10 10 --- per la vendita al minuto, in imballaggi di peso inferiore a 20 kg 1517 90 - altre: -------------------------------------------------------------------- 1517 90 11 ---- Margarina liquida per la vendita al minuto, in imballaggi di peso inferiore a 20 kg -15% 1517 90 91 ---- altre, condizionate per la vendita al minuto -15% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 Glicerolo: 1520 10 00 - greggio -15% 1520 90 - altro: 1520 90 10 -- per usi farmaceutici -15% 1520 90 90 -- altro -15% -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao -15% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -15% -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: 2001 90 - altri: -- Ignami, patate dolci e parti commestibili -15% simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% -- Cuori di palma -15% -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: 2004 10 00 - patate -15% 2004 90 00 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: -- Granturco dolce -15% -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: 2005 20 00 - Patate: -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi -15% -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati: 2101 10 00 - Estratti, essenze e concentrati di caffe e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe: -15% -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: 2103 10 00 - Salsa di soia -15% 2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro -15% 2103 30 00 - Farina di senapa e senapa preparata: -15% 2103 90 00 -- altri -15% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; prepa- razioni alimentari composte omogeneizzate: 2104 10 00 Zuppe, minestre o brodi, preparati -15% 2104 20 Preparazioni alimentari composte omogeneiz- zate 2104 20 10 -- per l'alimentazione dei bambini -15% 2104 20 90 -- altre -15% -------------------------------------------------------------------- 2105 00 00 Gelati, anche contenenti cacao: -15% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: 2106 10 00 - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: -15% 2106 90 - altre: 2106 90 10 --- Sostanze emulsionanti -15% 2106 90 30 --- Preparazioni alimentari per usi medici -15% 2106 90 90 --- altre (comprese le fondute al formaggio) -15% -------------------------------------------------------------------- 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati -15% -------------------------------------------------------------------- 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati -15% -------------------------------------------------------------------- Tabella 3 ==================================================================== Codice Designazione Riduzione da egiziano delle merci applicare ai dazi di base in % -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: -25% -------------------------------------------------------------------- 050800 Corallo e materie simili, greggi o sempli- cemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami -25% -------------------------------------------------------------------- 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: 0710 40 00 - Granturco dolce -25% -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporanea- mente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 0711 90 00 - altri: -- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) -25% -------------------------------------------------------------------- 1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1506 00 10 per la vendita al minuto -25% -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) -25% -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao -25% -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 50%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 10%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove: 1901 20 00 - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 -25% -- Estratti di malto -25% 1901 90 29 ---- altri -25% 1901 90 99 ---- altri -25% -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: -25% - Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altrimenti preparate -25% -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili -25% -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffia- tura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure dì altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati ne' compresi altrove: (Questa descrizione e' cambiata dal 1.1.1996; cfr. voce 1904 nell'allegato II, tabella 3) -25% -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utiliz- zati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -25% -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti com- mestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: 2001 90 90 - altri: -- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) -25% -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: 2004 90 00 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: -------------------------------------------------------------------- 2004 90 10 --- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) -25% -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: 2005 80 00 - Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) -25% -------------------------------------------------------------------- 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove: 2008 11 00 Arachidi: -- Burro di arachidi -25% - altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19: 2008 91 00 --Cuori di palma -25% 2008 92 00 - Miscugli, senza aggiunta di alcole -25% 2008 99 00 -- altri -25% -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: -25% -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve -25% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 -25% -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo -25% -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utiliz- zati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande -25% -------------------------------------------------------------------- Allegato II al protocollo 3
Tabella 1 ==================================================================== Codice Designazione Dazi applicabili NC delle merci in % -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rive- stite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conser- vazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: 0505 10 Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine: 0505 10 90 -- altre 0% 0505 90 00 - altri 0% 0509 00 Spugne naturali di origine animale 0509 00 90 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 0903 00 00 Mate 0% -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varieta' Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove: 1212 20 00 Alghe 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: 1302 12 00 -- di liquirizia 0% 1302 13 00 -- di luppolo 0% 1302 14 00 -- di piretro o di radici delle piante da rotenone 0% 1302 19 -- altri: 1302 19 30 --- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari 0% --- altri: 1302 19 91 ---- Medicinali 0% 1302 20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati 1302 20 10 - allo stato secco 0% 1302 20 90 -- altri 0% - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: 1302 31 00 -- Agar-agar 0% 1302 32 -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 1302 32 10 --- di carrube o di semi di carrube 0% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: 1505 10 00 - Grasso di lana greggio 0% 1505 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimi- camente 0% -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimi- camente: 1515 60 - Olio di jojoba e sue frazioni 1515 60 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idro- genati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: 1516 20 - Grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1516 20 10 --- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" 0% 1517 90 93 --- Miscele o preparazioni culinarie utiliz- zate per la sformatura 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altri- menti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o prepa- razioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nomi- nate ne' comprese altrove: 1518 00 10 - Linossina 0% - Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - altri: 1518 00 91 --- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati disidratati, sol- forati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 0% -- altri: 1518 00 95 --- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni 0% 1518 00 99 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00 - Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose 0% -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: 1521 10 - Cere vegetali 1521 10 90 -- altre 0% 1521 90 - altri: 1521 90 10 -- Spermaceti, anche raffinati o colorati 0% - Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: 1521 90 99 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: 1522 00 10 - Degras 0% -------------------------------------------------------------------- 1702 90 - altri, compreso lo zucchero invertito: 1702 90 10 -- Maltosio chimicamente puro 0% -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): 170490 - altri: 1704 90 10 -- Estratti di liquirizia contenenti sac- carosio in misura superiore a 10%, 0% in peso, senza aggiunta di altre materie -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata: 1803 10 00 - non sgrassata 0% 1803 20 00 - completamente o parzialmente sgrassata 0% 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 0% 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0% -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: 1806 10 - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -------------------------------------------------------------------- 1806 10 15 -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio 0% -- altro: -------------------------------------------------------------------- 1901 90 91 -- non contenenti materie grasse prove- nienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2001 90 60 -- Cuori di palma 0% 2008 11 10 -- Burro di arachidi 0% - altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19: 0% 2008 91 00 -- Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe, di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate, cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di caffe' e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe': 2101 11 -- Estratti, essenze e concentrati 2101 11 11 --- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffe' uguale o superiore a 95% 0% 2101 11 19 --- altri 0% -- Preparazioni: -- Preparazioni a base di caffe': 2101 12 92 --- a base di estratti, essenze o concen- trati di caffe' 0% 2101 20 - Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di te' o di mate: 2101 20 20 -- Estratti, essenze e concentrati: 0% -- Preparazioni 2101 20 92 --- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di te' o di mate 0% 2101 30 - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati: 2101 30 11 --- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe': --- Cicoria torrefatta 0% --- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffe': 2101 30 91 --- di cicoria torrefatta 0% -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti), altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: 2102 10 - Lieviti vivi: 2102 10 10 -- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 0% 2102 10 31 -- Lieviti di panificazione 0% 2102 10 39 - Lieviti di panificazione, esclusi quelli secchi 0% 2102 10 90 - altri 0% 2102 20 - Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: - Lieviti morti: 2102 20 11 - in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 0% 2102 20 19 - altri 0% 2102 20 90 -- altri 0% 2102 30 00 - Lieviti in polvere preparati 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: 2103 10 00 - Salsa di soia 0% 2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 0% 2103 30 - Farina di senapa e senapa preparata: -------------------------------------------------------------------- 2103 30 10 -- Farina di senapa 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 30 90 - Senapa preparata 0% 2103 90 - altre: 2103 90 10 - "Chutney" di mango liquido 0% 2103 90 30 -- Amari aromatici, con titolo alcolo- metrico uguale o superiore a 44,2% vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 0,50 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 90 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; prepa- razioni alimentari composte omogeneizzate: 0% 2104 10 - Zuppe, minestre o brodi, preparati: 0% 2104 20 00 - Preparazioni alimentari composte omoge- neizzate -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: 2106 10 - Concentrati di proteine e sostanze pro- teiche testurizzate 2106 10 20 -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o conte- nenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di sacca- rosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola 0% 2106 90 - altre: 0% -- altre: 2106 90 92 -- non contenenti materie grasse prove- nienti dal latte, ne' saccarosio, ne' iso- glucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di mate- rie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti, ghiaccio e neve: 2201 10 - Acque minerali e acque gassate: 0% 2201 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: 2202 10 00 - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 0% 2202 90 - altre: 2202 90 -- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto: - in recipienti di capacita' uguale o inferiore a 10 litri: 2203 00 01 -- presentata in bottiglie 0% 2203 00 09 -- altra 0% 2203 00 10 - in recipienti di capacita' superiore a 10 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche prepa- rati con piante o con sostanze aromatiche: 2205 10 - in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri: 2205 10 10 --- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol 0% 2205 10 90 -- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol 0% 2205 90 - altri: 2205 90 10 -- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol 0% 2205 90 90 -- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol 0% -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione 0% -------------------------------------------------------------------- 2402 10 00 - Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco 0% 2402 20 - Sigarette contenenti tabacco: 2402 20 10 -- contenenti garofano 0% 2402 20 90 -- altre 0% 2402 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricos- tituiti"; estratti e sughi di tabacco: 2403 10 - Tabacco da fumo, anche contenente succe- danei del tabacco in qualsiasi proporzione: 0% - altri 0% 2403 91 00 -- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" 2403 99 - altri: 0% 2403 99 10 --- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 0% 2403 99 90 --- altri -------------------------------------------------------------------- Tabella 2 ==================================================================== Codice Designazione Dazi applicabili NC delle merci * -------------------------------------------------------------------- 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermen- tati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: da 0403 -- Iogurt, aromatizzati o addizionati di 10 51 a 99 frutta o di cacao 0% + E.A. 0% + E.A. da 0403 -- altri, aromatizzati o addizionati di 90 71 a 99 frutta o di cacao: -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: 0405 20 Paste da spalmare lattiere: 0% + E.A. 0405 20 10 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% 0% + E.A. 0405 20 30 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75% -------------------------------------------------------------------- 0710 40 00 Granturco dolce anche cotto, in acqua o al vapore, congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 0711 90 30 Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempora- neamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: 1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale al 5% 0% + E.A. 1517 90 10 - altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% -------------------------------------------------------------------- 1702 5000 Fruttosio chimicamente puro 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle del codice NC 1806 10 15 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nomi- nate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove escluse le preparazioni di cui al codice NC 1901 90 91 (1) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1902 Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a par- tire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati ne' compresi altrove 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utiliz- zati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell' acido acetico 0% + E.A.
2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell' acido acetico 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2004 10 91 Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, congelate 0% + E.A.
2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell' acido acetico, congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2005 20 10 Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate 0% + E.A.
2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell' acido acetico, non congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti pr- parato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri 0% + E.A.
2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2101 12 98 Preparazioni a base di caffe' 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2101 20 98 Preparazioni a base di te' o di mate 0% + E.A.
2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la cicoria torrefatta 0% + E.A.
2101 30 99 Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffe', esclusi quelli di cicoria torrefatta 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2105 Gelati, anche contenenti cacao 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, escluse quelle dei codici NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati: 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2202 90 91 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice 0% + E.A. 2202 90 95 NC 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse 2202 90 99 provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 Mannitolo 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere; altre prepa- razioni a base di sostanze odorifere 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati del codice NC 3505 10 50 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di des- trina o di altri amidi o fecole modificati 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, accele- ranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e prepara- zioni per la mordenzatura), dei tipi utiliz- zati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3824 60 Sorbitolo diverso da quello del codice NC 2905 44 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- E.A.: elemento agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93 modificato. (1) nuova definizione dal 1.1.1996 Tabella 3 ==================================================================== Codice Designazione Contingente Dazi NC delle merci annuale applicabili * (1 000 kg) -------------------------------------------------------------------- ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non conte- nenti cacao (compreso il cioccolato bian- co), esclusi gli estratti di liqui- rizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10 1 000 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle del codice NC 1806 10 15 1 200 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- ex 1902 Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato 1 500 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (di- versi dal granturco) in grani o in forma di fioc- chi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), pre- cotti o altrimenti preparati, non nominati ne' compresi altrove 1 000 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panet- teria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medi- camenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essic- cate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 1 200 0 + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- 2004 10 91 Patate sotto forma di 2005 20 10 farina, semolino o fioc- chi, preparate o conser- vate nell'aceto o nell' acido acetico, anche congelate 1 800 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- E.A.: elemento agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93 modificato. (1) nuova definizione dal 1.1.1996
PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
- Articolo 2 Requisiti di carattere generale - Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine - Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine - Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti - Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati - Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti - Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione - Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili - Articolo 10 Assortimenti - Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
- Articolo 12 Principio della territorialita' - Articolo 13 Trasporto diretto - Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
- Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
- Articolo 16 Requisiti di carattere generale - Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 - Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza - Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura - Articolo 22 Esportatore autorizzato - Articolo 23 Validita' della prova dell'origine - Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine - Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate - Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine - Articolo 27 Documenti giustificativi - Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei docu- menti giustificativi - Articolo 29 Discordanze ed errori formali - Articolo 30 Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- Articolo 31 Assistenza reciproca - Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine - Articolo 33 Composizione delle controversie - Articolo 34 Sanzioni - Articolo 35 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
- Articolo 36 Applicazione del protocollo - Articolo 37 Condizioni particolari
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 38 Modifiche del protocollo - Articolo 39 Esecuzione del protocollo - Articolo 40 Merci in transito o in deposito
ALLEGATI
ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO II(a): Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possano avere il carattere di pro- dotto originario
ALLEGATO III: Prodotti originari della Turchia cui non si appli- cano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del sistema armonizzato
ALLEGATO IV: Certificato di circolazione EUR. 1 e richiesta di un certificato di circolazione EUR. 1
ALLEGATO V: Dichiarazione su fattura
ALLEGATO VI: Dichiarazioni comuni
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Egitto - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Egitto; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
ARTICOLO 3
Cumulo bilaterale dell'origine
1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo. 2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.
ARTICOLO 4
Cumulo diagonale dell'origine
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia, *della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunita' e l'Egitto e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Egitto, si considerano originari della Comunita' o dell'Egitto. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Egitto. 3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine. 4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.
ARTICOLO 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Egitto:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e dell'Egitto, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Egitto, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o dell'Egitto, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri ditali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto; e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto.
ARTICOLO 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non sono interamente ottenuti e indicati nell'Allegato II a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II(a). Le disposizioni di detto paragrafo si applicheranno per 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. 3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
ARTICOLO 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o dell'Egitto; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Egitto su quel prodotto.
ARTICOLO 8
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare, le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
ARTICOLO 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
ARTICOLO 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
ARTICOLO 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
ARTICOLO 12 Principio della territorialita'
1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. 2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
ARTICOLO 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e l'Egitto o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'Egitto. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
.f=3; i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
ARTICOLO 14
Esposizioni
1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Egitto; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono Stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformita' delle seguenti disposizioni:
a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto; b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto.
Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
ARTICOLO 16 Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunita' importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
ARTICOLO 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autoriita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Egitto se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
ARTICOLO 18
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
"RILASCIATO A POSTERIORI",
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.
ARTICOLO 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
"DUPLICATO",
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
ARTICOLO 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originarii sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Egitto, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
ARTICOLO 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
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| ARTICOLO 22
Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
ARTICOLO 23
Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
ARTICOLO 24
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
ARTICOLO 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
ARTICOLO 26
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
ARTICOLO 27
Documenti giustificativi
1. documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 in conformita' del presente protocollo.
ARTICOLO 28
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia ditale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
ARTICOLO 29
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
ARTICOLO 30
Importi espressi in euro
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunita' europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 31 Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
ARTICOLO 32
Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
ARTICOLO 33
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
ce=3; ARTICOLO 34
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
ARTICOLO 35
Zone franche
1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
ARTICOLO 36 Applicazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
ARTICOLO 37
Condizioni particolari
1. Purche' siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfor- mazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente proto- collo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tras- formazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2) prodotti originari dell'Egitto:
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto; b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o tras- formazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavo- razioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Egitto" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 38
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 39
Esecuzione del protocollo
La Comunita' e l'Egitto adottano le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
ARTICOLO 40
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Allegato I del Protocollo n. 4
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3:
5. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Egitto.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 6. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 7. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 8. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 9. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra 10. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4:
Il. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 12. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305. 13. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 14. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.
Nota 5:
15. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione ditale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 16. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
Ad esempio:
Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo' quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10% del peso del materiale tessile del tappeto. Percio', il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purche' siano rispettati i limiti di peso.
17. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.
18. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%.
Nota 6:
19. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
20. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 21. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7:
22. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione.
23. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
24. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Allegato II del protocollo n. 4
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. E' pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione delle merci effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali del capitolo 1 uti- lizzati devono es- sere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 2 Carni e frat- Fabbricazione in taglie comme- cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 3 Pesci e crosta- Fabbricazione in cei, molluschi cui tutti i mate- e altri inver- riali del capitolo tebrati acquatici 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 4 Latte e derivati Fabbricazione in del latte; uova cui tutti i mate- di volatili; riali del capitolo miele naturale; 4 utilizzati devono prodotti comme- essere interamente stibili di ori- ottenuti gine animale, non nominati ne' compresi altrove; esclusi:
0403 Latticello, latte Fabbricazione in e crema coagu- cui: lati, yogurt, - tutti i mate- kefir e altri riali del capitolo tipi di latte e 4 devono essere creme fermentati interamente otte- o acidificati, nuti; anche concen- - i succhi di frutta trati o con (eccettuati i succhi aggiunta di zuc- di ananasso, di li- cheri o di altri metta e di pompelmo) dolcificanti o della voce 2009 de- con aggiunta di vono essere ori- aromatizzanti, ginari, e di frutta o cacao - il valore di tut- ti i materiali del capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 5 Altri prodotti Fabbricazione in di origine cui tutti i mate- animale, non riali del capitolo 5 nominati ne' utilizzati devono compresi altrove, essere interamente esclusi, ottenuti
ex 0502 Setole di maiale Pulitura, disinfe- o di cinghiale, zione, cernita e preparate raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale -------------------------------------------------------------------- capitolo 6 Piante vive e Fabbricazione in prodotti della cui tutti i mate- floricoltura riali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i mate- riali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 7 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in piante, radici e cui tutti i mate- tuberi mangerecci riali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in bile; scorze di cui: agrumi o di meloni - tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore dei mate- riali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te', Fabbricazione in mate e spezie, cui tutti i mate- esclusi: riali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0901 Caffe', anche Fabbricazione a torrefatto o partire da mate- decaffeinato; riali appartenenti bucce e pellicole a tutte le voci di caffe'; suc- cedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi pro- porzione
0902 Te', anche aroma- Fabbricazione a tizzato partire da mate- riali appartenenti a tutte le voci
ex 0910 Miscugli di Fabbricazione a spezie partire da mate- riali appartenenti a tutte le voci -------------------------------------------------------------------- capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i mate- riali del capitolo 10 utilizzati devono essere inte- ramente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti della Fabbricazione in 11 macerazione; cui i cereali, malto; amidi e ortaggi, legumi, fecole; inulina; radici e tuberi glutine di fru- della voce 0714 o mento; esclusi: la frutta utiliz- zata devono essere interamente ottenuti
ex 1106 Farine, semolini Essiccazione e e polveri dei macinazione di legumi da gra- legumi della voce nella, secchi, 0708 della voce 0713, sgranati -------------------------------------------------------------------- capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in oleosi; semi, cui tutti i mate- sementi e frutti riali del capitolo diversi; piante 12 utilizzati industriali o devono essere medicinali; interamente paglie e foraggi ottenuti -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca; Fabbricazione in gomme, resine, cui il valore dei gommo-resine e materiali della oleoresine (ad voce 1301 utiliz- esempio: bal- zati non deve ecce- sami), naturali dere il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
1302 Succhi ed estrat- ti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pec- tati; agar-agar ed altre mucilla- gini ed ispes- senti, derivati da vegetali, anche modificati:
- mucillagini ed Fabbricazione a ispessenti, modi- partire da mucil- ficati, derivati lagini ed ispes- da vegetali, senti non modificati - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 14 Materie da Fabbricazione in intreccio ed cui tutti i mate- altri prodotti riali del capitolo di origine vege- 14 utilizzati tale non nomi- devono essere nati ne' compresi interamente otte- altrove nuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Grassi e oli Fabbricazione in 15 animali o vege- cui tutti i mate- tali; prodotti riali utilizzati della loro scis- sono classificati sione; grassi in una voce diversa alimentari lavo- da quella del rati; cere di prodotto origine animale o vegetale; esclusi:
1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, di- versi da quelli delle voci 0209 o 1503:
- grassi di ossa Fabbricazione a o grassi di cas- partire da mate- cami riali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
- altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commes- tibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
- grassi di ossa Fabbricazione a o grassi di partire da qual- cascami siasi materiali di voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- frazioni solide Fabbricazione a partire da mate- riali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1505 Lanolina raf- Fabbricazione a finata partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
- frazioni solide Fabbricazione a partire da mate- riali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti da 1507 a Oli vegetali e 1515 loro frazioni:
- oli di soia, Fabbricazione in di arachide, di cui tutti i mate- palma, di cocco riali utilizzati (di copra), di sono classificati palmisti o di in una voce diversa babassu', di tung da quella del (di abrasin), di prodotto oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o indus- triali diversi dalla fabbrica- zione di prodotti per l'alimenta- zione umana
- frazioni Fabbricazione a solide, escluse partire da altri quelle dell'olio materiali delle di jojoba voci da 1507 a 1515
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
1516 Grassi e oli Fabbricazione in animali o vege- cui: tali e loro - tutti i mate- frazioni, par- riali del capitolo zialmente o 2 devono essere totalmente interamente otte- idrogenati, nuti; interesteri- - tutti i mate- ficati, riesteri- riali vegetali ficati o elaidi- utilizzati devono nizzati, anche essere interamente raffinati, ma ottenuti. non altrimenti Tuttavia, possono preparati essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517 Margarina; mi- Fabbricazione in scele o prepara- cui: zioni alimentari - tutti i mate- di grassi o di riali dei capitoli oli animali o 2 e 4 utilizzati vegetali o di devono essere frazioni di interamente otte- differenti grassi nuti; o oli di questo - tutti i materiali capitolo, diversi vegetali utilizzati dai grassi e devono essere inte- dagli oli alimen- ramente ottenuti. tari e le loro Tuttavia, possono frazioni della essere utilizzati voce 1516 materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione a carne, di pesce partire da animali o di crostacei, del capitolo 1. di molluschi o Tutti i materiali di altri inver- del capitolo 3 tebrati acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Zuccheri e pro- Fabbricazione in 17 dotti a base di cui tutti i mate- zuccheri; riali utilizzati esclusi: sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1701 Zuccheri di Fabbricazione in canna o di barba- cui il valore di bietola e sacca- tutti i materiali rosio chimica- del capitolo 17 mente puro, allo utilizzati non stato solido, eccede il 30% con aggiunta di del prezzo franco aromatizzanti o fabbrica del prodotto di coloranti
1702 Altri zuccheri, compresi il lat- tosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levu- losio) chimica- mente puri, allo stato solido, sciroppi di zuc- cheri senza aggiunta di aro- matizzanti o di coloranti; suc- cedanei del miele, anche mescolati con miele natu- rale; zuccheri e melassi cara- mellati:
- maltosio o Fabbricazione a fruttosio chimi- partire da mate- camente puri riali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
- altri zuccheri, Fabbricazione in allo stato cui il valore di solido, con ag- tutti i materiali giunta di aroma- del capitolo 17 tizzanti o di utilizzati non coloranti eccede il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati devono essere originari
ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in dall'estrazione cui il valore di o dalla raffina- tutti i materiali zione dello zuc- del capitolo 17 chero, senza utilizzati non aggiunta di eccede il 30% del aromatizzanti o prezzo franco fab- di coloranti brica del prodotto
1704 Prodotti a base Fabbricazione in di zuccheri non cui: contenenti cacao - tutti i materiali (compreso il utilizzati sono cioccolato classificati in bianco) una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 18 Cacao e sue pre- Fabbricazione in parazioni cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto, prepara- zioni alimentari di farine, semo- lini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non conte- nenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calco- lato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove:
- estratti di Fabbricazione a malto partire da cereali del capitolo 10
- altri Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sos- tanze) oppure altrimenti pre- parate, quali spaghetti, mac- cheroni, taglia- telle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
- contenenti, in Fabbricazione in peso, 20% o meno cui i cereali e i di carne, di loro derivati frattaglie, di utilizzati(esclusi pesce, di cro- il frumento duro e stacei o di i suoi derivati) molluschi devono essere inte- ramente ottenuti
- contenenti, in Fabbricazione in peso, piu' di 20% cui: di carne, di - i cereali e i frattaglie, di loro derivati pesce, di cro- utilizzati (esclusi stacei o di il frumento duro e molluschi i suoi derivati) devono essere inte- ramente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a succedanei partire da mate- preparati a riali di qualsiasi partire da voce, esclusa la fecola, in forma fecola di patate di fiocchi, della voce 1108 grumi,granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904 Prodotti a base Fabbricazione in di cereali otte- cui nuti per soffia- - a partire da tura o tostatura materiali non clas- (per esempio, sificati alla voce "corn flakes"); 1806; cereali (diversi - nella quale i dal granturco) cereali e la farina in grani o in (ad eccezione del forma di fiocchi grano duro e dei oppure di altri suoi derivati) grani lavorati devono essere inte- (escluse le fa- ramente ottenuti; rine e le semo- - nella quale il le), precotti o valore di tutti i altrimenti prepa- materiali del capi- rati, non nomi- tolo 17 utilizzati nati ne' compresi non eccede il 30% altrove del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905 Prodotti della Fabbricazione a panetteria, della partire da mate- pasticceria o riali di qualsiasi della biscot- voce, esclusi quelli teria, anche con del capitolo II aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utiliz- zati per medica- menti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essic- cate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Preparazioni di Fabbricazione in 20 ortaggi e legumi, cui gli ortaggi, i di frutta ed legumi e la frutta altre parti di utilizzati devono piante, esclusi: essere interamente ottenuti
ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione in dolci e parti cui tutti i mate- commestibili riali utilizzati simili di piante sono classificati aventi tenore, in una voce diversa in peso, di amido da quella del o di fecola prodotto uguale o supe- riore a 5%, pre- parati o conser- vati nell'aceto o acido acetico
ex 2004 ed Patate sotto Fabbricazione in ex 2005 forma di farine, cui tutti i mate- semolini o fioc- riali utilizzati chi, preparate o sono classificati conservate ma in una voce diversa non nell'aceto da quella del o acido acetico prodotto
2006 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in frutta, scorze cui il valore di di frutta ed tutti i materiali altre parti di del capitolo 17 piante, cotte utilizzati non negli zuccheri eccede il 30% o candite (sgoc- del prezzo franco ciolate, diac- fabbrica del pro- ciate o cristal- dotto lizzate)
2007 Confetture, gela- Fabbricazione in tine, marmellate, cui: puree e paste di - tutti i materiali frutta, ottenute utilizzati sono mediante cottura, classificati in una anche con l'ag- voce diversa da giunta di zuc- quella del prodotto, cheri o di altri e dolcificanti - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008 - Frutta a Fabbricazione in guscio, senza cui il valore della aggiunta di frutta a guscio e zuccheri o di dei semi oleosi alcole originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Burro di ara- Fabbricazione in chidi; miscugli cui tutti i mate- a base di cere- riali utilizzati ali; cuori di sono classificati palma; granturco in una voce diversa da quella del prodotto
- altre, escluse Fabbricazione in le frutta (com- cui: prese le frutta - tutti i materiali a guscio), cotte utilizzati sono ma non in acqua classificati in una o al vapore, voce diversa da senza aggiunta quella del prodotto, di zuccheri, e congelate - il valore di tutti i materiali del capi- tolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2009 Succhi di frutta Fabbricazione in (compresi i mo- cui: sti di uva) o di - tutti i materiali ortaggi o legumi, utilizzati sono non fermentati, classificati in una senza aggiunta voce diversa da di alcole, anche quella del prodotto, addizionati di e zucchero o di - il valore di tutti altri dolcifi- i materiali del canti capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Preparazioni Fabbricazione in 21 alimentari cui tutti i mate- diverse, esclusi: riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto
2101 Estratti, essenze Fabbricazione in e concentrati di cui: caffe', di te' - tutti i materiali o di mate e pre- utilizzati sono parazioni a base classificati in una di questi pro- voce diversa da dotti o a base quella del prodotto, di caffe', te' e o mate; cicoria - la cicoria utiliz- torrefatta ed zata deve essere altri succedanei interamente ottenuta torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati
2103 Preparazioni per salse e salse preparate; con- dimenti composti; farina di senapa e senapa prepa- rata:
- Preparazioni Fabbricazione in per salse e salse cui tutti i mate- preparate; condi- riali utilizzati menti composti sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto Tuttavia, la farina di senapa o la senapa prepa- rata possono essere utilizzate
- Farina di Fabbricazione a senapa e senapa partire da mate- preparata riali appartenenti a tutte le voci
ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a zuppe, minestre partire da mate- o brodi, zuppe, riali di qualsiasi minestre o brodi voce, esclusi gli preparati ortaggi o legumi preparati o conser- vati delle voci da 2002 a 2005
2106 Preparazioni Fabbricazione in alimentari non cui: nominate ne' - tutti i materiali comprese altrove utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
-------------------------------------------------------------------- ex capitolo Bevande, liquidi Fabbricazione in 22 alcolici ed cui: aceti; esclusi: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti
2202 Acque, comprese Fabbricazione in le acque minerali cui: e le acque gas- - tutti i materiali sate, con l'ag- utilizzati sono giunta di zuc- classificati in una cheri o di altri voce diversa da dolcificanti o quella del prodotto, aromatizzanti, e ed altre bevande - il valore dei mate- non alcoliche, riali del capitolo esclusi i succhi 17 utilizzati non di frutta o di eccede il 30% del ortaggi della prezzo franco fab- voce 2009 brica del prodotto, e - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananas- so, di limetta e di pompelmo) devono es- sere originati
2208 Alcole etilico Fabbricazione in non denaturato, cui: con titolo alco- - a partire da lometrico volu- materiali non clas- mico inferiore a sificati nelle voci 80%; acqueviti, 2207 02208, e liquori e altre - in cui l'uva o i bevande spiritose materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere inte- ramente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono gia' originati, l'arak puo' essere utilizzato in pro- porzione non supe- riore al 5% in volume -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Residui e cascami Fabbricazione in 23 dell'industria cui tutti i mate- alimentare; ali- riali utilizzati menti preparati sono classificati per animali, in una voce diversa esclusi: da quella del pro- dotto
ex 2301 Farine di balene; Fabbricazione in farine, polveri cui tutti i mate- e agglomerati in riali dei capitoli forma di pellets, 2 e 3 utilizzati di pesci o di devono essere inte- crostacei, di ramente ottenuti molluschi o di altri inverte- brati acquatici, non adatti all' alimentazione umana
ex 2303 Residui della Fabbricazione in fabbricazione cui il granturco degli amidi di utilizzato deve granturco (es- essere interamente cluse le acque ottenuto di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso
ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in residui solidi cui le olive uti- dell'estrazione lizzate devono dell'olio essere interamente d'oliva, con ottenute tenore di olio d'oliva superiore al 3%
2309 Preparazioni dei Fabbricazione in tipi utilizzati cui: per l'alimenta- - i cereali, lo zione degli zucchero, i melas- animali si, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Tabacchi e suc- Fabbricazione in 24 cedanei del cui tutti i mate- tabacco fabbri- riali del capitolo cati, esclusi: 24 utilizzati devono essere inte- ramente ottenuti
2402 Sigari (compresi Fabbricazione in i sigari spun- cui almeno il 70% tati) sigaretti in peso del tabacco e sigarette, di non lavorato o dei tabacco o di cascami del tabacco succedanei del della voce 2401 tabacco utilizzati devono essere originari
ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Sale, zolfo; Fabbricazione in 25 terre e pietre; cui tutti i mate- gessi, calce e riali utilizzati cementi, esclusi: sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del cristallina, contenuto di car- arricchita di bonio, purificazione carbonio, puri- e frantumazione ficata e fran- della grafite cris- tumata tallina greggia
ex 2515 Marmi sempli- Segamento, o altra cemente segati operazione di o altrimenti taglio, di marmi tagliati in (anche preceden- blocchi o temente segati) in lastre di di spessore supe- forma quadrata o riore a 25 cm rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra basalto, arenaria operazione di ed altre pietre taglio, di marmi da taglio o da (anche preceden- costruzione, temente segati) semplicemente di spessore supe- segati o altri- riore a 25 cm menti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o ret- tangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
ex 2518 Dolomite calci- Calcinazione della nata dolomite non calcinata
ex 2519 Carbonato di Fabbricazione in magnesio naturale cui tutti i mate- (magnesite), riali utilizzati macinato, riposto sono classificati in recipienti in una voce diversa ermetici e ossido da quella del pro- di magnesio, dotto. Tuttavia anche puro, di- il carbonato di verso dalla magnesio naturale magnesia fusa (magnesite) puo' elettricamente essere utilizzato o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)
ex 2520 Gessi special- Fabbricazione in mente preparati cui il valore di per l'odonto- tutti i materiali iatria utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a naturali partire da minerale di amianto (concen- trato di asbesto)
ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o calcinate o pol- triturazione verizzate di terre coloranti -------------------------------------------------------------------- capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione in e ceneri cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Combustibili Fabbricazione in 27 minerali, oli cui tutti i mate- minerali e pro- riali utilizzati dotti della loro sono classificati distillazione; in una voce diversa sostanze bitu- da quella del minose, cere prodotto minerali, esclusi:
ex 2707 Oli in cui i Operazioni di raf- costituenti finazione e/o uno o aromatici diversi trattamenti superano, in specifici (1) peso, i costi- o tuenti non aro- Altre operazioni matici, trattan- in cui tutti i dosi di prodotti materiali utilizzati analoghi agli oli sono classificati di minerali pro- in una voce diversa venienti dalla da quella del distillazione prodotto Tuttavia, dei catrami di materiali classi- carbon fossile ficati nella stessa ottenuti ad alta voce possono essere temperatura dis- utilizzati, purche' tillanti piu' il loro valore non del 65% del loro ecceda il 50% del volume fino a prezzo franco fab- 250 gradi C brica del prodotto (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad es- sere impiegati come carburanti o come combustibili
ex 2709 Oli greggi di Distillazione piro- minerali bitu- genica dei minerali minosi bituminosi
2710 Oli di petrolio Operazioni di raffi- o di minerali nazione e/o uno o bituminosi, diversi trattamenti diversi dagli specifici (2) oli greggi; pre- parazioni non o nominate ne' comprese altrove Altre operazioni contenenti, in in cui tutti i peso, 70% o piu' materiali utilizzati di oli di petro- sono classificati lio e di minerali in una voce diversa bituminosi e da quella del pro- delle quali tali dotto. Tuttavia, oli costituiscono materiali classifi- il componente di cati nella stessa base voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- (1) Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3. (2) Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione delle merci effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== 2711 Gas di petrolio Operazioni di raffi- ed altri idro- nazione e/o uno o carburi gassosi diversi trattamenti specifici (1)
o
Altre operazioni in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto. Tuttavia, materiali classi- ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
2712 Vaselina; paraf- Operazioni di raffi- fina, cera di nazione e/o uno o petrolio microcris- diversi trattamenti tallina, "slack specifici (Per le wax", ozocerite, condizioni speciali cera di lignite, relative ai "tratta- cera di torba, menti specifici" cfr. altre cere mine- la nota introduttiva rali e prodotti 7.2) simili ottenuti per sintesi o con o altri procedimenti, anche colorati Altre operazioni in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto. Tuttavia, materiali classi- ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffi- bitume di petrolio nazione e/o uno o ed altri residui diversi trattamenti degli oli di specifici (Per le petrolio o di condizioni speciali minerali bituminosi relative ai "trat- tamenti specifici" cfr. note introdut- tive 7.1 7.3.)
o
Altre operazioni in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto. Tuttavia, materiali classi- ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
2714 Bitumi ed asfalti, Operazioni di raf- naturali; scisti e finazione e/o uno sabbie bituminosi; o diversi tratta- asfaltiti e rocce menti specifici asfaltiche (Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715 Miscele bituminose Operazioni di raffi- a base di asfalto nazione e/o uno o o di bitume natu- diversi trattamenti rali, di bitume di specifici (Per le petrolio, di condizioni speciali catrame minerale relative ai "trat- o di pece di tamenti specifici" catrame minerale cfr. note introdut- tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti chimici Fabbricazione in Fabbricazione in 28 inorganici, com- cui tutti i mate- cui il valore posti inorganici riali utilizzati di tutti i mate- od organici di sono classificati riali utilizzati metalli preziosi, in una voce diversa non eccede il di metalli delle da quella del pro- 40% del prezzo terre rare, di dotto Tuttavia, franco fabbrica metalli radioat- materiali classi- del prodotto tivi o di iso- ficati nella topi; esclusi: stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 2811 Triossido di Fabbricazione a Fabbricazione in zolfo partire da diossido cui il valore di zolfo di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833 Solfato di allu- Fabbricazione in minio cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a Fabbricazione in partire da tetra- cui il valore di borato bisodico tutti i mate- pentaidrato riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti chimici Fabbricazione in Fabbricazione in 29 organici; esclusi cui tutti i mate- cui il valore riali utilizzati di tutti i mate- sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il da quella del 40% del prezzo prodotto Tuttavia, franco fabbrica materiali classi- del prodotto ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 2901 Idrocarburi aci- Operazioni di raf- clici utilizzati finazione e/o uno o come carburante diversi trattamenti o combustibile specifici (Per le condizioni speciali relative ai "trat- tamenti specifici" cfr. note introdut- tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di raf- e cicloolefinici finazione e/o uno o (diversi dall' diversi trattamenti azulene), ben- specifici (Per le zene, toluene e condizioni speciali xilene, destinati relative ai "trat- ad essere uti- tamenti specifici" lizzati come cfr. note introdut- carburante o tive 7.1 7.3. combustibile o
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 2905 Alcolati metal- Fabbricazione a Fabbricazione in lici di questa partire da mate- cui il valore voce e di etanolo riali di qualsiasi di tutti i mate- voce, compresi gli riali utilizzati altri materiali non eccede il della voce 2905. 40% del prezzo Tuttavia, gli franco fabbrica alcolati metallici del prodotto di questa voce possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
2915 Acidi monocar- Fabbricazione a Fabbricazione in bossilici partire da mate- cui il valore aciclici saturi riali di qualsiasi di tutti i mate- e loro anidridi, voce Tuttavia, riali utilizzati alogenuri, peros- il valore di tutti non eccede il sidi e perossia- i materiali delle 40% del prezzo cidi; loro deri- voci 2915 e 2916 franco fabbrica vati alogenati, utilizzati non del prodotto solfonati, deve eccedere il nitrati o nitrosi 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a Fabbricazione in e loro derivati partire da mate- cui il valore di alogenati, sol- riali di qualsiasi tutti i mate- fonati, nitrati voce. Tuttavia, riali utilizzati o nitrosi il valore di tutti non eccede il i materiali della 40% del prezzo voce 2909 utiliz- franco fabbrica zati non deve ecce- del prodotto dere il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- Acetali ciclici Fabbricazione a Fabbricazione in ed emiacetali partire da mate- cui il valore interni; loro riali appartenenti di tutti i mate- derivati aloge- a tutte le voci riali utilizzati nati, solfonati, non eccede il nitrati o nitrosi 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933 Composti etero- Fabbricazione a Fabbricazione in ciclici con uno partire da mate- cui il valore di o piu' eteroatomi riali di qualsiasi tutti i mate- di solo azoto voce. Tuttavia, riali utilizzati il valore di tutti non eccede il i materiali delle 40% del prezzo voci 2932 e 2933 franco fabbrica utilizzati non deve del prodotto eccedere il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
2934 Acidi nucleici Fabbricazione a Fabbricazione in e loro sali, partire da mate- cui il valore di altri composti riali di qualsiasi tutti i mate- eterociclici voce Tuttavia, il riali utilizzati valore di tutti i non eccede il materiali delle 40% del prezzo voci 2932, 2933 e franco fabbrica 2934 utilizzati del prodotto non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti farma- Fabbricazione in 30 ceutici, esclusi: cui tutti i materiali utiliz- zati sono classi- ficati in una voce diversa da quella del prodotto Tut- tavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, pro- filattici o dia- gnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modi- ficati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di micro- organismi (esclusi i lieviti) e pro- dotti simili:
- Prodotti com- Fabbricazione a posti da due o partire da mate- piu' elementi riali di qualsiasi mescolati per voce, compresi gli uso terapeutico altri materiali o profilattico della voce 3002. oppure da pro- Tuttavia, i mate- dotti non mesco- riali corrispondenti lati per la alla presente des- stessa utilizza- crizione possano zione, condizio- anche essere nati in confe- utilizzati purche' zioni di dosi il loro valore non prestabilite o ecceda il 20% del in imballaggi prezzo franco fab- per la vendita brica del prodotto al minuto
- altri:
-- Sangue umano Fabbricazione a partire da mate- riali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i mate- riali corrispondenti alla presente des- crizione possono anche essere utiliz- zati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- Sangue animale Fabbricazione a preparato per partire da mate- usi terapeu- riali di qualsiasi tici o profi- voce, compresi gli lattici altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i mate- riali corrispondenti alla presente des- crizione possono anche essere utiliz- zati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- Frazioni di Fabbricazione a sangue diverse partire da mate- da antisieri, riali di qualsiasi emoglobina e voce, compresi gli globuline del altri materiali siero della voce 3002. Tuttavia, i mate- riali corrispondenti alla presente des- crizione possono anche essere utiliz- zati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- Emoglobina, Fabbricazione a globulina del partire da mate- sangue e globulina riali di qualsiasi del siero voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i mate- riali corrispondenti alla presente des- crizione possono anche essere utiliz- zati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- altri Fabbricazione a partire da mate- riali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i mate- riali corrispondenti alla presente des- crizione possono anche essere utiliz- zati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i pro- dotti delle voci 3002, 3005 e 3006)
- ottenuti a Fabbricazione in partire da cui tutti i mate- amicacina della riali utilizzati voce 2941 sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purche' il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purche' il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Concimi; esclusi: Fabbricazione in Fabbricazione in 31 cui tutti i mate- cui il valore di riali utilizzati tutti i mate- sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il da quella del 40% del prezzo prodotto Tuttavia, franco fabbrica materiali classi- del prodotto ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione in Fabbricazione in o chimici conte- cui: cui il valore nenti due o tre - tutti i materiali di tutti i mate- elementi ferti- utilizzati sono riali utilizzati lizzanti: azoto, classificati in non eccede il fosforo e potas- una voce diversa 40% del prezzo sio; altri con- da quella del franco fabbrica cimi; prodotti prodotto. Tuttavia, del prodotto di questo capi- materiali classi- tolo presentati ficati nella stessa sia in pasticche voce del prodotto o forme simili, possono essere sia in imballaggi utilizzati purche' di un peso lordo il loro valore non inferiore o ecceda il 20% del uguale a 10 kg, prezzo franco fab- esclusi i brica del prodotto, seguenti e prodotti: - il valore di tutti - nitrato di i materiali utilizzati sodio non eccede il 50% del - calciocia- prezzo franco fab- nammide brica del prodotto - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Estratti per Fabbricazione in Fabbricazione in concia o per cui tutti i mate- cui il valore di tinta; tannini riali utilizzati tutti i mate- e loro derivati; sono classificati riali utilizzati pigmenti ed in una voce diversa non eccede il altre sostanze da quella del 40% del prezzo coloranti; pit- prodotto Tuttavia, franco fabbrica ture e vernici; materiali classi- del prodotto mastici; inchio- ficati nella stessa stri; esclusi: voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione in sali, eteri, partire da estratti cui il valore di esteri ed altri per concia di tutti i mate- derivati origine vegetale riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in preparazioni a partire da mate- cui il valore di base di lacche riali di qualsiasi tutti i mate- coloranti, pre- voce, escluse le riali utilizzati viste nella nota voci 3203 e 3204 non eccede il 3 di questo capi- e 3205; tuttavia, 40% del prezzo tolo (1) i materiali della franco fabbrica voce 3205 possono del prodotto essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- (1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di pre- parazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione delle merci effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== ex capitolo Oli essenziali e Fabbricazione in Fabbricazione in 33 resinoidi; pro- cui tutti i mate- cui il valore di dotti per pro- riali utilizzati tutti i mate- fumeria o per sono classificati riali utilizzati toletta; esclusi: in una voce diversa non eccede il da quella del pro- 40% del prezzo dotto Tuttavia, franco fabbrica materiali classi- del prodotto ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in (deterpenati partire da mate- cui il valore di o non) compresi riali di qualsiasi tutti i mate- quelli detti voce, compresi riali utilizzati "concreti" o materiali di un non eccede il "assoluti"; "gruppo" (1) 40% del prezzo resinoidi; oleo- diverso di questa franco fabbrica resine d'estra- stessa voce. Tut- del prodotto zione; soluzioni tavia, materiali concentrate di dello stesso gruppo oli essenziali possono essere uti- nei grassi, negli lizzati purche' il oli fissi, nelle loro valore non cere o nei pro- ecceda il 20% dotti analoghi, del prezzo franco ottenute per fabbrica del prodotto "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici resi- duali della deterpenazione degli oli essen- ziali; acque distillate aroma- tiche e soluzioni acquose di oli essenziali -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Saponi, agenti Fabbricazione in Fabbricazione in 34 organici di cui tutti i mate- cui il valore di superficie, riali utilizzati tutti i mate- preparazioni per sono classificati riali utilizzati liscivie, prepa- in una voce diversa non eccede il razioni lubrifi- da quella del pro- 40% del prezzo canti, cere arti- dotto Tuttavia, franco fabbrica ficiali, cere materiali classi- del prodotto preparate, ficati nella stessa prodotti per voce possono essere pulire e luci- utilizzati, purche' dare, candele e il loro valore non prodotti simili, ecceda il 20% del paste per model- prezzo franco fab- li, "cere per brica del prodotto l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoia- tria a base di gesso; esclusi: -------------------------------------------------------------------- (1) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione delle merci effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== ex 3403 Preparazioni Operazioni di raffi- lubrificanti nazione e/o uno o contenenti meno diversi trattamenti del 70% in peso specifici (Per le di oli di petro- condizioni speciali lio o di minerali relative ai "trat- biturninosi tamenti specifici" cfr. note introdut- tive 7.1 7.3).
o
Altre operazioni in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto. Tuttavia, materiali classi- ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3404 Cere artificiali Fabbricazione in e cere preparate: cui tutti i mate- - a base di riali utilizzati paraffine, di sono classificati cere di petrolio in una voce diversa o di minerali da quella del pro- bituminosi, di dotto Tuttavia, residui paraf- materiali classifi- finici cati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in partire da mate- cui il valore di riali di qualsiasi tutti i mate- voce, esclusi: riali utilizzati - gli oli idro- non eccede il genati aventi il 40% del prezzo carattere delle franco fabbrica cere della voce del prodotto 1516, - gli acidi grassi non definiti chimi- camente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, - i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Sostanze albumi- Fabbricazione in Fabbricazione in 35 noidi; prodotti cui tutti i mate- cui il valore di a base di amidi riali utilizzati tutti i mate- o di fecole sono classificati riali utilizzati modificati; in una voce diversa non eccede il colle; enzimi; da quella del pro- 40% del prezzo esclusi: dotto Tuttavia, franco fabbrica materiali classi- del prodotto ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregela- tinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
- eteri ed esteri Fabbricazione a Fabbricazione in di amidi o di partire da mate- cui il valore di fecole riali di qualsiasi tutti i mate- voce compresi riali utilizzati gli "altri mate- non eccede il riali" della 40% del prezzo voce 3505 franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione in partire da mate- cui il valore di riali di qualsiasi tutti i mate- voce, eccetto riali utilizzati quelli della voce non eccede il 1108 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in non nominati ne' cui il valore di compresi altrove tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 36 Polveri ed esplo- Fabbricazione in Fabbricazione in sivi; articoli cui tutti i mate- cui il valore di pirotecnici; riali utilizzati tutti i mate- fiammiferi; sono classificati riali utilizzati leghe pirofo- in una voce diversa non eccede il riche; sostanze da quella del pro- 40% del prezzo infiammabili dotto Tuttavia, franco fabbrica materiali classi- del prodotto ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti per la Fabbricazione in Fabbricazione in 37 fotografia e per cui tutti i mate- cui il valore di la cinemato- riali utilizzati tutti i mate- grafia; esclusi: sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il da quella del pro- 40% del prezzo dotto Tuttavia, franco fabbrica materiali classi- del prodotto ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3701 Lastre e pelli- cole fotografiche piane, sensibi- lizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in cari- catori:
- pellicole a Fabbricazione in Fabbricazione in colori per appa- cui tutti i mate- cui il valore di recchi fotogra- riali utilizzati tutti i mate- fici a sviluppo sono classificati riali utilizzati istantaneo, in in una voce diversa non eccede il caricatori dalle voci 3701 e 40% del prezzo 3702, tuttavia, franco fabbrica i materiali della del prodotto voce 3702 possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui tutti i mate- cui il valore di riali utilizzati tutti i mate- sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il dalle voci 3701 e 40% del prezzo 3702. Tuttavia, franco fabbrica i materiali classi- del prodotto ficati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702 Pellicole Fabbricazione in Fabbricazione in fotografiche cui tutti i mate- cui il valore di sensibilizzate, riali utilizzati tutti i mate- non impressio- sono classificati riali utilizzati nate, in rotoli, in una voce diversa non eccede il di materie dalle voci 3701 o 40% del prezzo diverse dalla 3702 franco fabbrica carta, dal del prodotto cartone o dai tessili; pelli- cole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensi- bilizzate, non impressionate
3704 Lastre, pelli- Fabbricazione in Fabbricazione in cole, carte, cui tutti i mate- cui il valore di cartoni e tes- riali utilizzati tutti i mate- sili fotografici, sono classificati riali utilizzati impressionati in una voce diversa non eccede il ma non sviluppati dalle voci da 3701 40% del prezzo a 3704 franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti vari Fabbricazione in Fabbricazione in 38 delle industrie cui tutti i mate- cui il valore di chimiche; riali utilizzati tutti i mate- esclusi: sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il da quella del pro- 40% del prezzo dotto Tuttavia, franco fabbrica materiali classi- del prodotto ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto ex 3801 - grafite collo- Fabbricazione in idale in sospen- cui il valore di sione in olio e tutti i materiali grafite semicol- utilizzati non loidale; composi- eccede il 50% del zioni in pasta prezzo franco fab- per elettrodi, brica del prodotto a base di sos- tanze carboniose
- grafite in Fabbricazione in Fabbricazione in forma di pasta, cui il valore di cui il valore di in una miscela tutti i materiali tutti i mate- di oltre il 30%, della voce 3403 riali utilizzati in peso, di gra- utilizzati non non eccede il fite e di oli eccede il 20% del 40% del prezzo minerali prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto del prodotto
ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di Fabbricazione in tallol greggio cui il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805 Essenza di tre- Depurazione Fabbricazione in mentina al sol- consistente nella cui il valore di fato, depurata distillazione o tutti i mate- nella raffinazione riali utilizzati dell'essenza di non eccede il trementina al 40% del prezzo solfato, greggia franco fabbrica del prodotto
ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a Fabbricazione in partire da acidi cui il valore di resinici tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807 Pece nera (pece Distillazione del Fabbricazione in di catrame vege- catrame di legno cui il valore di tale) tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808 Insetticidi, Fabbricazione in rodenticidi, cui il valore di fungicidi, erbi- tutti i materiali cidi, inibitori utilizzati non eccede di germinazione il 50% del prezzo e regolatori di franco fabbrica crescita per del prodotto piante, disinfet- tanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stop- pini e candele solforati e carte moschicide
3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in tatura o di fini- cui il valore di tura, acceleranti tutti i materiali di tintura o di utilizzati non fissaggio di eccede il 50% del materie coloranti prezzo franco fab- e altri prodotti brica del prodotto e preparazioni (per esempio boz- zime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utiliz- zati nelle indus- trie tessili, della carta, del cuoio o in indus- trie simili, non nominati ne' com- presi altrove
3810 Preparazioni per Fabbricazione in il decapaggio cui il valore di dei metalli; tutti i materiali preparazioni utilizzati non ec- disossidanti per cede il 50% del saldare o brasare prezzo franco fab- ed altre prepa- brica del prodotto razioni ausilia- rie per la salda- tura o la brasa- tura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivesti- mento o il riempi- mento di elettrodi o di bacchette per saldatura
3811 Preparazioni anti- detonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptiz- zanti, preparazioni per migliorare la viscosita', addi- tivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la ben- zina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:
- additivi prepa- Fabbricazione in rati per oli cui il valore di lubrificanti, tutti i materiali contenenti oli della voce 3811 di petrolio o di utilizzati minerali bitumi- non eccede il nosi 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3812 Preparazioni det- Fabbricazione in te "acceleranti cui il valore di di vulcanizza- tutti i materiali zione"; plasti- utilizzati non ficanti composti eccede il 50% del per gomma o prezzo franco fab- materie plasti- brica del prodotto che, non nominati ne' compresi al- trove; prepara- zioni antiossi- danti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
3813 Preparazioni e Fabbricazione in cariche per appa- cui il valore di recchi estintori; tutti i materiali granate e bombe utilizzati non |
| estintrici eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3814 Solventi e dilu- Fabbricazione in enti organici cui il valore di composti, non tutti i materiali nominati ne' utilizzati non compresi altrove; eccede il 50% del preparazioni per prezzo franco fab- togliere pitture brica del prodotto o vernici
3818 Elementi chimici Fabbricazione in drogati per cui il valore di essere utilizzati tutti i materiali in elettronica, utilizzati non in forma di eccede il 50% del dischi, piastrine prezzo franco fab- o forme analoghe; brica del prodotto composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica
3819 Liquidi per freni Fabbricazione in idraulici ed cui il valore di altri liquidi tutti i materiali preparati per utilizzati non trasmissioni eccede il 50% del idrauliche, non prezzo franco fab- contenenti o brica del prodotto contenenti meno di 70%, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3820 Preparazioni Fabbricazione in antigelo e cui il valore di liquidi preparati tutti i materiali per lo sbrina- utilizzati non mento eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3822 Reattivi per Fabbricazione in diagnostica o cui il valore di da laboratorio tutti i materiali su qualsiasi utilizzati non supporto e reat- eccede il 50% del tivi per diagno- prezzo franco fab- stica o da labo- brica del prodotto ratorio prepa- rati, anche pre- sentati su sup- porto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006
3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffina- zione; alcoli grassi industriali:
- Acidi grassi Fabbricazione in monocarbossilici cui tutti i mate- industriali; oli riali utilizzati acidi di raffi- sono classificati nazione: in una voce diversa da quella del prodotto
- Alcoli grassi Fabbricazione a industriali partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823
3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di pro- dotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove:
- I seguenti pro- Fabbricazione in Fabbricazione in dotti della pre- cui tutti i mate- cui il valore di sente voce: riali utilizzati tutti i mate- sono classificati riali utilizzati leganti preparati in una voce diversa non eccede il per forme o per da quella del pro- 40% del prezzo anime da fonde- dotto Tuttavia, franco fabbrica ria, a partire materiali classi- del prodotto da prodotti ficati nella stessa resinosi naturali voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non acidi naftenici, ecceda il 20% del loro sali inso- prezzo franco fab- lubili in acqua brica del prodotto e loro esteri
Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 solfo- nati di petrolio, esclusi i solfo- nati di petrolio di metalli alca- lini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tio- fenici, e loro sali
scambiatori di ioni
composizioni assor- benti per comple- tare il vuoto nei tubi o nelle val- vole elettriche ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas
acque ammoniacali e masse depuranti esaurite prove- nienti dalla depu- razione del gas illuminante
acidi solfonaf- tenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri
oli di flemma e di Dippel
miscele di sali aventi differenti anioni
Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tes- suto
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a Materie plastiche 3915 in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di pla- stica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola e' specificata in appresso:
- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in zionali omopoli- cui: cui il valore di merizzati nei - il valore di tutti i mate- quali la parte tutti i materiali riali utilizzati di un monomero utilizzati non non eccede il rappresenta oltre eccede il 50% del 25% del prezzo il 99%, in peso, prezzo franco fab- franco fabbrica del tenore totale brica del prodotto, del prodotto del polimero e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto (Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall' altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.)
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui il valore dei cui il valore di materiali del capi- tutti i mate- tolo 39 utilizzati riali utilizzati non eccede il 20% non eccede il del prezzo franco 25% del prezzo fabbrica del franco fabbrica prodotto (Nel caso del prodotto di prodotti compo- sti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto).
ex 3907 - Copolimeri, Fabbricazione in ottenuti da poli- cui tutti i mate- carbonati e riali utilizzati copolimeri acri- sono classificati lonitrile-buta- in una voce diversa diene-stirene da quella del pro- (ABS) dotto Tuttavia, materiali classi- ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- Poliestere Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capi- tolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto e/o fabbrica- zione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfe- nolo A)
3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in derivati chimici, cui il valore dei non nominati ne' materiali della compresi altrove, stessa voce del in forme primarie prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3916 a Semilavorati ed 3921 articoli di pla- stica; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:
- prodotti piat- Fabbricazione in Fabbricazione in ti, non solamente cui il valore di cui il valore di lavorati in su- tutti i materiali tutti i mate- perficie o del capitolo 39 riali utilizzati tagliati in forma utilizzati non non eccede il diversa da quella eccede il 50% del 25% del prezzo quadrata o ret- prezzo franco fab- franco fabbrica tangolare; altri brica del prodotto del prodotto prodotti, non semplicemente lavorati in super- ficie
- altri:
-- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in zionali omopoli- cui: cui il valore di merizzati nei - il valore di tutti i mate- quali la parte tutti i materiali riali utilizzati di un monomero utilizzati non non eccede il rappresenta eccede il 50% del 25% del prezzo oltre il 99%, prezzo franco fab- franco fabbrica in peso, del brica del prodotto, del prodotto tenore totale e del polimero - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto (Nel caso di pro- dotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto.)
-- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui il valore di cui il valore di tutti i materiali tutti i mate- del capitolo 39 riali utilizzati utilizzati non non eccede il eccede il 20% del 25% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto del prodotto (Nel caso di pro- dotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione ri- guarda solo il gruppo di materiali predo- minante, per peso, nel prodotto). -------------------------------------------------------------------- ex 3916 ed Profilati e tubi Fabbricazione in Fabbricazione in ex 3917 cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate- tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non non eccede il eccede il 50% del 25% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali dello stesso capi- tolo del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920 - Fogli e pelli- Fabbricazione a Fabbricazione in cole di ionomeri partire da un sale cui il valore di parziale di termo- tutti i mate- plastica, che e' riali utilizzati un copolimero non eccede il d'etilene e dell' 25% del prezzo acido metacrilico franco fabbrica parzialmente neu- del prodotto tralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio
- Fogli di cel- Fabbricazione in lulosa rigene- cui il valore dei rata, di poliam- materiali della midi o di polie- stessa voce del tilene prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921 Fogli di pla- Fabbricazione a Fabbricazione in stica, metalliz- partire da fogli cui il valore di zati di poliestere tutti i mate- altamente traspa- riali utilizzati renti di spessore non eccede il inferiore a 23 25% del prezzo micron (Sono) franco fabbrica considerati alta- del prodotto mente trasparenti i fogli il cui as- sorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacita') - e' inferiore al 2%.
da 3922 a Articoli di pla- Fabbricazione in 3926 stica cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Gomma e lavori Fabbricazione in 40 i gomma, esclusi: cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4001 Lastre "crêpe" Laminazione di di gomma per fogli "crêpe" di suole gomma naturale
4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in non vulcanizzata, cui il valore di in forme primarie tutti i materiali o in lastre, utilizzati, esclusa fogli o nastri la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012 Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovi- bili per coperture e protettori, in gomma
- coperture Rigenerazione di rigenerate, coperture piene o piene o semi- semipiene usate piene, in gomma
- altri Fabbricazione a partire da mate- riali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017 Articoli in Fabbricazione a gomma indurita partire da gomma indurita -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Pelli gregge Fabbricazione in 41 (diverse dalle cui tutti i mate- pellicce) e riali utilizzati cuoio, esclusi: sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto
ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli ovini, senza di ovini vello
da 4104 a Cuoio e pelli Riconciatura di 4107 depilati, prepa- cuoio e pelli rati, diversi da preconciati quelli delle voci 4108 o 4109 o
Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a verniciati o partire da cuoio e laccati; cuoio pelli delle voci da e pelli, metal- 4104 a 4107, purche' lizzati il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 42 Lavori di cuoio Fabbricazione in e di pelli; cui tutti i mate- oggetti di sel- riali utilizzati leria e finimenti; sono classificati oggetti da viag- in una voce diversa gio, borse, bor- da quella del sette e simili prodotto contenitori; lavori di budella -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Pelli da pellic- Fabbricazione in 43 ceria e loro cui tutti i mate- lavori; pellicce riali utilizzati artificiali; sono classificati esclusi: in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4302 Pelli da pellic- ceria conciate o preparate, cucite:
- tavole, croci Imbianchimento o e manufatti tintura, oltre al simili taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria con- ciate o preparate
- altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o prepa- rate, non cucite
4303 Indumenti, acces- Fabbricazione a sori di abbiglia- partire da pelli mento ed altri da pellicceria con- oggetti di pelle ciate o preparate, da pellicceria non cucite, della voce 4302 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Legno, carbone di Fabbricazione in 44 legna e lavori di cui tutti i mate- legno; esclusi: riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 4403 Legno semplice- Fabbricazione a mente squadrato partire da legno grezzo, anche scor- tecciato o sempli- cemente sgrossato
ex 4407 Legno segato o Levigatura, pial- tagliato per il latura o incollatura lungo, tranciato con giunture a spina o sfogliato, piallato, levi- gato o incollato con giunture a spina, di spes- sore superiore a 6 mm
ex 4408 Fogli da impial- Giuntura, pialla- lacciatura e tura, levigatura fogli per compen- o incollatura con sati, giuntati giunture a spina ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, pial- lato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore infe- riore o uguale a 6 mm
ex 4409 Legno, profilato, lungo uno o piu' orli o superfici, anche piallato, levigato o incol- lato con giunture a spina:
- levigato o Levigatura o incol- incollato con latura, con giunture giunture a spina a spina
- liste e moda- Fabbricazione di nature liste e modanature
da ex 4410 a Liste e modana- Fabbricazione di ex 4413 ture, per cor- liste e modanature nici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elet- trici, e simili
ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a gabbie, cilindri partire da tavole ed imballaggi non tagliate per simili, di legno un uso determinato
ex 4416 Fusti, botti, Fabbricazione a tini, mastelli partire da legname ed altri lavori da bottaio, segato da bottaio, e sulle due facce loro parti, di principali, ma non legno altrimenti lavorato
ex 4418 - Lavori di fale- Fabbricazione in gnameria e lavori cui tutti i mate- di carpenteria riali utilizzati per costruzioni, sono classificati di legno in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shin- gles" e "shakes") di legno
- liste e moda- Fabbricazione di nature liste e modanature
ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a per fiammiferi; partire da legno zeppe di legno di qualsiasi voce, per calzature escluso il legno in fuscelli della voce 4409 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Sughero e lavori Fabbricazione in 45 di sughero; cui tutti i mate- esclusi: riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4503 Articoli in Fabbricazione a sughero naturale partire da sughero naturale della voce 4501 -------------------------------------------------------------------- capitolo 46 Lavori di intrec- Fabbricazione in cio, da panieraio cui tutti i mate- o da stuoiaio riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 47 Paste di legno Fabbricazione in o di altre cui tutti i mate- materie fibrose riali utilizzati cellulosiche; sono classificati in carta o cartone una voce diversa da da riciclare quella del prodotto (avanzi o rifiuti) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Carta e cartone; Fabbricazione in 48 lavori di pasta cui tutti i mate- di cellulosa, di riali utilizzati carta o di car- sono classificati tone, esclusi: in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a semplicemente partire da mate- rigati, lineati riali per la fab- o quadrettati bricazione della carta del capitolo 47
4816 Carta carbone, Fabbricazione a carta detta partire da mate- "autocopiante" riali per la e altra carta fabbricazione per riproduzione della carta del di copie (diverse capitolo 47 da quelle della voce 4809) matrici complete per dupli- catori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
4817 Buste, biglietti Fabbricazione in postali, carto- cui: line postali non - tutti i materiali illustrate e utilizzati sono cartoncini per classificati in corrispondenza, una voce diversa di carta o di da quella del cartone; scatole, prodotto, e involucri a busta - il valore di e simili, di tutti i materiali carta o di car- utilizzati non tone, contenenti eccede il 50% del un assortimento prezzo franco fab- di prodotti brica del prodotto cartotecnici per corrispondenza
ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da mate- riali per la fab- bricazione della carta del capitolo 47
ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in sacchetti, car- cui: tocci ed altri - tutti i materiali imballaggi di utilizzati sono carta, di car- classificati in tone, di ovatta una voce diversa di cellulosa o da quella del pro- di strati di dotto, e fibre di cellu- - il valore di tutti losa i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820 Blocchi di carta Fabbricazione in da lettere cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 4823 Altra carta, Fabbricazione a altro cartone, partire da mate- altra ovatta di riali per la fabbri- cellulosa ed cazione della carta altri strati di del capitolo 47 fibre di cellu- losa, tagliati a misura -------------------------------------------------------------------- Ex capitolo Prodotti dell' Fabbricazione in 49 editoria, della cui tutti i mate- stampa o delle riali utilizzati sono altre industrie classificati in una grafiche; testi voce diversa da manoscritti o quella del prodotto dattiloscritti e piani; esclusi:
4909 Cartoline postali Fabbricazione a stampate o illu- partire da mate- strate;cartoline riali non classi- stampate con ficati nella voce auguri o comuni- 4909 o 4911 cazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:
- calendari del Fabbricazione in genere "per- cui: petuo", o muniti - tutti i materiali di blocchi di utilizzati sono fogli sostitui- classificati in una bili, montati su voce diversa da supporti di quella del prodotto, materia diversa e dalla carta o - il valore di tutti dal cartone i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da mate- riali non classi- ficati nella voce 4909 o 4911 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Seta, esclusi: Fabbricazione in 50 cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pettina- (compresi i boz- tura dei cascami di zoli non atti seta alla trattura, i cascami di fila- tura e gli sfilac- ciati), cardati o pettinati
da 5004 a Filati di seta e Fabbricazione a ex 5006 filati di cascami partire da (1): di seta - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti prepa- rati per la filatura, - altre fibre natu- rali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
5007 Tessuti di seta o di cascami di seta:
- contenenti fili Fabbricazione a di gomma partire da filati semplici (1)
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, ne' petti- nate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termo- fissaggio, solleva- mento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), pur- che' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lana, peli fini Fabbricazione in 51 o grossolani, cui tutti i mate- filati e tessuti riali utilizzati di crine; sono classificati esclusi: in una voce diversa da quella del prodotto
da 5106 a Filati di lana, Fabbricazione a 5110 di peli fini o partire da (1): grossolani o di - seta greggia o crine cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti pre- parati per la fila- tura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti prepa- rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5111 a Tessuti di lana, 5113 di peli fini o grossolani o di crine:
- contenenti fili Fabbricazione a di gomma partire da filati semplici (1)
- altri Fabbricazione a partire da: (1) - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, ne' pet- tinate ne' altri- menti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Cotone, esclusi: Fabbricazione in 52 cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5204 a Filati di cotone Fabbricazione a 5207 partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti prepa- rati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti prepa- rate per la fila- tura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5208 a Tessuti di cotone: 5212 - contenenti fili Fabbricazione a di gomma partire da filati semplici (1) - altri Fabbricazione a partire da: (1)
- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discon- tinue, non cardate, ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Altre fibre Fabbricazione in 53 tessili vegetali; cui tutti i mate- filati di carta riali utilizzati e tessuti di sono classificati filati di carta, in una voce diversa esclusi: da quella del prodotto
da 5306 a Filati di altre Fabbricazione a 5308 fibre tessili partire da (1): vegetali; filati - seta greggia o di carta cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti prepa- rati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5309 a Tessuti di altre 5311 fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:
- contenenti fili Fabbricazione a di gomma partire da filati semplici (1)
- altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, ne' pet- tinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5401 a Filati, monofi- Fabbricazione a 5406 lamenti e fili partire da (1): di filamenti o - seta greggia o artificiali cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti pre- parati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti prepa- rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
5407 e 5408 Tessuti di filati di fila- menti sintetici o artificiali:
- contenenti fili Fabbricazione a di gomma partire da filati semplici (1)
- altri Fabbricazione a partire da: (1) - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, ne' pet- tinate ne' altri- menti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 a Fibre sintetiche Fabbricazione a 5507 o artificiali partire da mate- discontinue riali chimici o tessili paste
da 5508 a Filati e filati Fabbricazione a 5511 per cucire partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti prepa- rati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti prepa- rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5512 a Tessuti di fibre 5516 sintetiche o artificiali discontinue:
- contenenti fili Fabbricazione a di gomma partire da filati semplici (1) - altri Fabbricazione a partire da: (1) - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, ne' pet- tinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ovatte, feltri e Fabbricazione a 56 stoffe non tes- partire da: (1) sute; filati - filati di cocco, speciali; spago, - fibre naturali, corde e funi; - materiali chimici manufatti di o paste tessili, o corderia, - materiali per la esclusi: fabbricazione della carta
5602 Feltri, anche impregnati, spal- mati, ricoperti o stratificati:
- feltri all'ago Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili
Tuttavia: - i filati di fila- menti di polipro- pilene della voce 5402, - le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fila- menti di polipro- pilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da: (1) - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili
5604 - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tes- sili; filati tes- sili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spal- mati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:
- fili e corde Fabbricazione a di gomma partire da rico- perti di materie tessili fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
- altri Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti prepa- rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
5605 Filati metallici Fabbricazione a e filati metal- partire da: (1) lizzati, anche - fibre naturali, spiralati (vergo- - fibre sintetiche linati), costi- o artificiali tuiti da filati discontinue, non tessili, lamelle cardate, ne' o forme simili pettinate, ne' delle voci 5404 altrimenti prepa- o 5405, combinati rate per la filatura, con metallo in - materiali chimici forma di fili, o paste tessili, o di lamelle o di - materiali per la polveri, oppure fabbricazione della ricoperti di carta metallo
5606 Filati spiralati Fabbricazione a (vergolinati) partire da: (1) lamelle o forme - fibre naturali, simili delle voci - fibre sintetiche 5404 o 5405 rive- o artificiali stite discon- non cardate, ne' tinue, (spira- pettinate, ne' tate), diversi altrimenti prepa- da quelle della rate per la fila- voce 5605 e dai tura, filati di crine - materiali chimici rivestiti o paste tessili, o (spiralati); - materiali per la filati di cini- fabbricazione della glia; filati carta detti "a cate- nella" -------------------------------------------------------------------- capitolo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:
- di feltro ad Fabbricazione a ago partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
Tuttavia: - i filati di fila- menti di polipro- pilene della voce 5402, - le fibre in fiocco o di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fila- menti di polipropi- lene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' comunque infe- riore a 9 decitex, possono essere uti- lizzati purche' il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- di altri feltri Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili - altri Fabbricazione a partire da: - filati di cocco, - filati di fila- menti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Tessuti speciali; 58 superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passama- neria; ricami, esclusi:
- elastici, cos- Fabbricazione a tituiti da fili partire da filati tessili associati semplici (1) a fili di gomma
- altri Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pet- tinate, ne' altri- menti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5805 Arazzi tessuti Fabbricazione in a mano (tipo cui tutti i mate- Gobelins, Fian- riali utilizzati dra, Aubusson, sono classificati Beauvais e simi- in una voce diversa li) ed arazzi da quella del pro- fatti all'ago dotto (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati
5810 Ricami in pezza, Fabbricazione in in strisce o in cui: motivi - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a di colla, o di partire da filati sostanze amidacee, dei tipi utiliz- zati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbrica- zione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria
5902 Nappe a trama per pneumatici otte- nute da filati ad alta tenacita' di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:
- contenenti, in Fabbricazione a peso, non piu' partire da filati del 90% di mate- rie tessili
- altri Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903 Tessuti impre- Fabbricazione a gnati, spalmati partire da filati o ricoperti di materia plastica o o stratificati con materia pla- Stampa accompagnata stica, diversi da almeno due delle da quelli della operazioni prepara- voce 5902 torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto
5904 Linoleum, anche Fabbricazione a tagliati; rive- partire da filati (1) stimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricoper- tura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati
5905 Rivestimenti murali di materie tessili:
- impregnati, Fabbricazione a spalmati, rico- partire da filati perti o strati- ficati con gomma, materie plastiche o altre materie
- altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pet- tinate, ne' altri- menti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto
5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:
- tessuti a Fabbricazione a maglia partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pet- tinate, ne' altri- menti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
- altri tessuti Fabbricazione a di filati sinte- partire da materiali tici contenenti, chimici in peso, piu' del 90% di materie tessili
- altri Fabbricazione a partire da filati
5907 Altri tessuti Fabbricazione a impregnati, spal- partire da filati mati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di o studi o per usi o simili Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sol- levamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilita' dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto
5908 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lam- pade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbri- cazione, anche impregnate:
- reticelle ad Fabbricazione a incandescenza, partire da stoffe impregnate tubolari a maglia
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto
da 5909 a Manufatti tessili 5911 per usi indu- striali:
- dischi e corone - Fabbricazione a per lucidare, partire da filati o diversi da quelli da cascami di tessuti di feltro della o da stracci della voce 5911 voce 6310
- tessuti fel- Fabbricazione a trati o non, dei partire da: (1) tipi comunemente - filati di cocco, utilizzati nelle - i materiali macchine per car- seguenti: tiere o per altri - filati di polite- usi tecnici, trafluoroetilene (2) anche impregnati - filati di poli- o spalmati, tu- amide, ritorti e bolari o senza spalmati, impre- fine, a catene gnati o coperti di e/o a trame sem- resina fenolica, plici o multiple, - filati di fibre o a tessitura tessili sintetiche piana, a catene di poliammide aroma- e/o a trame mul- tica ottenuta per tiple della voce policondensazione 5911 di metafenilendiam- mina e di acido isoftalico, - monofilati di politetrafluoro- etilene (2) - filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilente- raftalammide, - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (2) - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isof- talico, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pet- tinate, ne' altri- menti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili - altri Fabbricazione a partire da: (1) - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pet- tinate, ne' altri- menti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (2) L'uso di questo prodotto e' limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione delle merci effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da: (1) - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pet- tinate, ne' altri- menti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:
- ottenuti riu- Fabbricazione a nendo mediante partire da (1, 2): cucitura, o altri- menti confezio- nati, due o piu' parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta
- altri Fabbricazione a partire da (1) - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pet- tinate, ne' altri- menti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Indumenti ed Fabbricazione a 62 accessori di partire da filati abbigliamento, (1,2) diversi da quelli a maglia, esclusi:
ex 6202, Indumenti per Fabbricazione a ex 6204, donna, ragazza e partire da filati ex 6206, bambini piccoli (1) ex 6209 ed (bebes) ed altri ex 6211 accessori per o vestiario, confe- zionati per bam- Fabbricazione a bini piccoli partire da tessuti (bebes), ricamati non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto (1)
ex 6210 ed Equipaggiamenti Fabbricazione a ex 6216 ignifughi in partire da filati tessuto ricoperto (1) di un foglio di poliestere allu- o minizzato Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
26213 e Fazzoletti da 6214 naso o da tas- chino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manu- fatti simili:
- ricamati Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (1, 2)
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
- altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1, 2)
o
Confezione seguita da una stampa accom- pagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mer- cerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabi- lita' dimensionale, finissaggio anti- piega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappola- tura), purche' il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ec- ceda il 47,5% del prezzo franco fab- brica del prodotto
6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indu- menti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
- ricamati Fabbricazione a partire da filati (1)
o
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto (1)
- equipaggiamenti Fabbricazione a ignifughi in tes- partire da filati suto ricoperto di (1) un foglio di poliestere allu- o minizzato Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto (1)
- tessuti di Fabbricazione in rinforzo per col- cui: letti e polsini, - tutti i materiali tagliati utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da filati (1) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Altri manufatti Fabbricazione in 63 tessili confezio- cui tutti i mate- nati; assorti- riali utilizzati menti; oggetti sono classificati da rigattiere e in una voce diversa stracci; esclusi: da quella del prodotto
da 6301 a Coperte; bianche- 6304 ria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manu- fatti per l'arre- damento:
- in feltro, non Fabbricazione a tessuti partire da: (2) - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
- altri: -- ricamati Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1, 3)
o
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad unci- netto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
-- altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1, 3)
6305 Sacchi e sac- Fabbricazione a chetti da imbal- partire da: (1) laggio - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, ne' pet- tinate, ne' altri- menti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
6306 Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per cam- peggio:
- non tessuti Fabbricazione a partire da (1, 2) - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- (1) Cfr. la nota introduttiva 6. (2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (3) Per gli articoli a maglia, non elastici ne' gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione delle merci effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== - altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1, 2)
6307 Altri manufatti Fabbricazione in confezionati, cui il valore di compresi i model- tutti i materiali li di vestiti utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
6308 Assortimenti Ciascun articolo costituiti da incorporato nell'as- pezzi di tessuto sortimento deve e di filati, rispettare le regole anche con acces- applicabili qualora sori, per la con- non fosse presentato fezione di tap- in assortimento. peti, di arazzi, Tuttavia, articoli di tovaglie o di non originari pos- tovaglioli rica- sono essere incor- mati, o di manu- porati purche' il fatti tessili loro valore totale simili, in imbal- non ecceda il 15% laggi per la del prezzo franco vendita al minuto fabbrica dell'assor- timento -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Calzature, ghet- Fabbricazione a 64 te ed oggetti partire da mate- simili; esclusi: riali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406 Parti di calza- Fabbricazione in ture; suole cui tutti i mate- interne amovi- riali utilizzati bili, tallonetti sono classificati ed oggetti simili in una voce diversa amovibili; da quella del ghette, gambali prodotto ed oggetti simili, e loro parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Cappelli, copri- Fabbricazione in 65 capo ed altre cui tutti i mate- acconciature; riali utilizzati loro parti, sono classificati esclusi: in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (2) Cfr. la nota introduttiva 6.
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione delle merci effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== 6503 Cappelli, copri- Fabbricazione a capo ed altre partire da filati acconciature, di o da fibre tessili feltro, fabbri- (Cfr. la nota cati con le cam- introduttiva 6). pane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti
6505 Cappelli, copri- Fabbricazione a capo ed altre partire da filati acconciature a o da fibre tessili maglia, o confe- (Cfr. la nota zionati con piz- introduttiva 6). zi, feltro o altri prodotti tessili,in pezzi (ma non in stri- sce), anche guar- niti; retine per capelli di qual- siasi materia, anche guarnite -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ombrelli (da Fabbricazione in 66 pioggia o da cui tutti i mate- sole), ombrel- riali utilizzati loni, bastoni, sono classificati bastoni-sedile, in una voce diversa fruste, frustini da quella del e loro parti; prodotto esclusi:
6601 Ombrelli (da Fabbricazione in pioggia o da cui il valore di sole), ombrel- tutti i materiali loni (compresi utilizzati non gli ombrelli- eccede il 50% del bastoni, gli prezzo franco fab ombrelloni da brica del prodotto giardino e simi- li) -------------------------------------------------------------------- capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione in preparate e cui tutti i mate- oggetti di piume riali utilizzati e di calugine; sono classificati fiori artifi- in una voce diversa ciali; lavori di da quella del capelli prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori di pietre, Fabbricazione in 68 gesso, cemento, cui tutti i mate- amianto, mica o riali utilizzati materie simili, sono classificati esclusi: in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a naturale o agglo- partire dall'ardesia merata lavorata
ex 6812 Lavori in amian- Fabbricazione a to; lavori di partire da mate- miscele a base riali appartenenti di amianto o a a tutte le voci base di amianto e carbonato di magnesio
ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a compresa la mica partire da mica agglomerata o lavorata (compresa ricostituita, la mica agglome- anche su supporto rata o ricostituita) di carta, di car- tone o di altri materiali -------------------------------------------------------------------- capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo Vetro e lavori di Fabbricazione in 70 vetro; esclusi: cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7003 Vetro con strati Fabbricazione a ex 7004 ed non riflettenti partire da mate- ex 7005 riali della voce 7001
7006 Vetro delle voci Fabbricazione a 7003, 7004 o partire da mate- 7005, curvato, riali della voce smussato, inciso, 7001 forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato ne' combinato con altri materiali
7007 Vetro di sicu- Fabbricazione a rezza, costituito partire da mate- da vetri tempe- riali della voce rati o formati 7001 da fogli aderenti fra loro
7008 Vetri isolanti Fabbricazione a a pareti multiple partire da mate- riali della voce 7001
7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a anche incorni- partire da mate- ciati, compresi riali della voce 7001 gli specchi retro- visivi
7010 Damigiane, bot- Fabbricazione in tiglie, boccette, cui tutti i mate- barattoli, vasi, riali utilizzati imballaggi tubo- sono classificati lari, ampolle ed in una voce diversa altri recipienti da quella del per il trasporto prodotto o l'imballaggio, di vetro; barat- o toli per con- serve, di vetro; Sfaccettatura di tappi, coperchi oggetti di vetro, ed altri dispo- il cui valore non sitivi di chiu- eccede il 50% del sura, di vetro prezzo franco fab- brica del prodotto finito
7013 Oggetti di vetro Fabbricazione in per la tavola, cui tutti i mate- la cucina, la riali utilizzati toletta, l'uffi- sono classificati cio, la decora- in una voce diversa zione degli ap- da quella del partamenti o per prodotto usi simili, diversi dagli o oggetti delle voci 7010 o 7018 Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto finito
o
Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019 Lavori di fibre Fabbricazione a di vetro, diversi partire da: dai filati - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Perle fini o Fabbricazione in 71 coltivate, pietre cui tutti i mate- preziose (gemme), riali utilizzati pietre semipre- sono classificati ziose (fini) o in una voce diversa simili, metalli da quella del preziosi, metalli prodotto placcati o rico- perti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fan- tasia; monete; esclusi:
ex 7101 Perle fini o Fabbricazione in coltivate, assor- cui il valore di tite e infilate tutti i materiali temporaneamente utilizzati non per comodita' eccede il 50% del di trasporto prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 7102, Pietre preziose Fabbricazione a ex 7103 ed (gemme), semi- partire da pietre ex 7104 preziose (fini), preziose (gemme), o naturali, sinte- semipreziose (fini), non tiche o ricosti- lavorate tuite, lavorate
7106, 7108 e Metalli preziosi: 7110 - greggi Fabbricazione a partire da mate- riali non classi- ficati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110
o
Separazione elettro- litica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110
o
Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
- semilavorati o Fabbricazione a in polvere partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, Metalli comuni Fabbricazione a ex 7109 ed ricoperti di me- partire da metalli ex 7111 talli preziosi, comuni ricoperti di semilavorati metalli preziosi, greggi
7116 Lavori di perle Fabbricazione in fini o coltivate, cui il valore di di pietre pre- tutti i materiali ziose (gemme), utilizzati non ec- di pietre semi- cede il 50% del preziose (fini) prezzo franco fab- o di pietre sin- brica del prodotto tetiche o rico- stituite
7117 Minuterie di Fabbricazione in fantasia cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purche' il valore di tutti i materiali utiliz- zati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ghisa, ferro e Fabbricazione in 72 acciaio; esclusi: cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207 Semiprodotti di Fabbricazione a ferro o di acciai partire da mate- non legati riali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a Prodotti laminati Fabbricazione a 7216 piatti, vergella partire da lingotti o bordione, o altre forme pri- barre, profi- marie della voce lati di ferro o 7206 di acciai non legati
7217 Fili di ferro o Fabbricazione a di acciai non partire da semipro- legati dotti della voce 7207
ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a 7219 a 7222 prodotti laminati partire da lingotti piatti, barre, o altre forme pri- profilati di marie della voce acciai inossi- 7218 dabili
7223 Fili di acciai Fabbricazione a inossidabili partire da semipro- dotti della voce 7218
ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a 7225 a 7228 prodotti laminati partire da lingotti piatti e vergella o altre forme pri- o bordione, barre marie delle voci e profilati in 7206, 7218 o 7224 altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7229 Fili di altri Fabbricazione a acciai legati partire da semipro- dotti della voce 7224 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori di ghisa, Fabbricazione in 73 ferro o acciaio; cui tutti i mate- esclusi: riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da mate- riali della voce 7206
7302 Elementi per la Fabbricazione a costruzione di partire da mate- strade ferrate, riali della voce di ghisa, di 7206 ferro o di ac- ciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a crema- gliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cusci- netti, cunei, piastre di appog- gio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scar- tamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiun- zione o il fissag- gio delle rotaie
7304, 7305 e Tubi e profilati Fabbricazione a 7306 cavi, di ferro partire da mate- (non ghisa) o di riali delle voci acciaio 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307 Accessori per Tornitura, trapa- tubi di acciai natura, alesatura, inossidabili (ISO filettatura, sbava- n X5CrNiMo 1712), tura e sabbiatura composti di piu' di abbozzi fucinati, parti il cui valore non eccede il 35% del prezzo franco fab- brica del prodotto
7308 Costruzioni e Fabbricazione in parti di costru- cui tutti i mate- zioni (per esem- riali utilizzati pio: ponti ed sono classificati elementi di in una voce diversa ponti, porte di da quella del cariche o chiuse, prodotto Tuttavia torri, piloni, i profilati otte- pilastri, colon- nuti per saldatura ne, ossature, della voce 7301 non impalcature, tet- possono essere uti- toie, porte e lizzati finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiu- sura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
ex 7315 Catene anti- Fabbricazione in sdrucciolevoli cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Rame e lavori di Fabbricazione in 74 rame; esclusi: cui: - tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401 Metalline cupri- Fabbricazione in fere; rame da cui tutti i mate- cementazione riali utilizzati (precipitato di sono classificati rame) in una voce diversa da quella del prodotto
7402 Rame non raffi- Fabbricazione in nato; anodi di cui tutti i mate- rame per affina- riali utilizzati zione elettro- sono classificati litica in una voce diversa da quella del prodotto
7403 Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:
- Rame raffinato Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
- Leghe di rame Fabbricazione a e rame raffinato partire da rame contenente altri raffinato, grezzo, elementi o da cascami e rottami di rame
7404 Cascami ed avanzi Fabbricazione in di rame cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7405 Leghe madri di Fabbricazione in rame cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Nichel e lavori Fabbricazione in 75 di nichel; cui: esclusi: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a Metalline di Fabbricazione in 7503 nichel, "sinters" cui tutti materiali di ossidi di utilizzati sono nichel ed altri classificati in una prodotti inter- voce diversa da medi della metal- quella del prodotto lurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Alluminio e la- Fabbricazione in 76 vori di allumi- cui: nio; esclusi: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601 Alluminio grezzo Fabbricazione tra- mite trattamento termico o elettro- litico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602 Cascami ed avanzi Fabbricazione in di alluminio cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7616 Articoli di Fabbricazione in alluminio diversi cui: dalle tele metal- - tutti i materiali liche (comprese utilizzati sono le tele continue classificati in una o senza fine), voce diversa da reti e griglie, quella del prodotto. di fili di allu- Tuttavia le tele minio e lamiere metalliche (comprese o nastri spiegati le tele continue o di alluminio senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere uti- lizzati, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 77 Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Piombo e lavori Fabbricazione in 78 di piombo; cui: esclusi: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801 Piombo greggio:
- Piombo raffi- Fabbricazione a nato partire da piombo d'opera
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto Tuttavia i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802 Cascami ed avanzi Fabbricazione in di piombo cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Zinco e lavori di Fabbricazione in 79 zinco; esclusi: cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901 Zinco greggio Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto Tuttavia i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902 Cascami ed avanzi Fabbricazione in di zinco cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Stagno e lavori Fabbricazione in 80 di stagno; cui: esclusi: - tutti i materiali utilizzati sono clas- sificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001 Stagno greggio Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007 Cascami ed avanzi Fabbricazione in di stagno; altri cui tutti i mate- lavori di stagno riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
- altri metalli Fabbricazione in comuni, lavorati; cui il valore di lavori di queste tutti i materiali materie classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Utensili e uten- Fabbricazione in 82 sileria; oggetti cui tutti i mate- di coltelleria e riali utilizzati posateria da sono classificati tavola, di me- in una voce diversa talli comuni; da quella del parti di questi prodotto oggetti di metalli comuni; esclusi:
8206 Utensili compresi Fabbricazione in in almeno due cui tutti i mate- delle voci da riali utilizzati 8202 a 8205, sono classificati condizionati in in una voce diversa assortimenti per dalle voci da 8202 la vendita al a 8205. Tuttavia, minuto utensili delle voci da 8202 a 8205 pos- sono essere inseriti negli assortimenti purche' il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207 Utensili inter- Fabbricazione in cambiabili per cui: utensileria a - tutti i materiali mano, anche mec- utilizzati sono clas- canica o per mac- sificati in una voce chine utensili diversa da quella (per esempio: del prodotto, e per imbutire, - il valore di tutti stampare, punzo- i materiali utiliz- nare, maschiare, zati non eccede il filettare, 40% del prezzo forare, alesare, franco fabbrica scanalare, fre- del prodotto sare, tornire, avvitare) com- prese le filiere per trafilare o estrudere i metal- li, nonche' gli utensili di perfo- razione o di son- daggio
8208 Coltelli e lame Fabbricazione in trancianti per cui: macchine o appa- - tutti i materiali recchi meccanici utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione in da quelli della cui tutti i mate- voce 8208), a riali utilizzati lama tranciante sono classificati o dentata, com- in una voce diversa presi i roncoli da quella del pro- chiudibili dotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di me- talli comuni possono essere utilizzati
8214 Altri oggetti di Fabbricazione in coltelleria (per cui tutti i mate- esempio: tosa- riali utilizzati trici, fenditoi, sono classificati coltellacci, in una voce diversa scuri da macel- da quella del pro- laio o da cucina dotto Tuttavia, i e tagliacarte); i manici di metalli utensili ed comuni possono assortimenti di essere utilizzati utensili per mani- cure o pedicure (comprese le lime da unghie)
8215 Cucchiai, for- Fabbricazione in chette, mestoli, cui tutti i mate- schiumarole, riali utilizzati palette da torta, sono classificati coltelli speciali in una voce diversa da pesce o da da quella del pro- burro, pinze da dotto Tuttavia, i zucchero e manici di metalli oggetti simili comuni possono essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori diversi Fabbricazione in 83 di metalli comuni cui tutti i mate esclusi: riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 8302 Altre guarni- Fabbricazione in zioni, ferramenta cui tutti i mate ed oggetti simili riali utilizzati per edifici, e sono classificati congegni di chiu- in una voce diversa sura automatica da quella del pro- per porte dotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere uti- lizzati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 8306 Statuette ed Fabbricazione in oggetti di orna- cui tutti i mate- mento per in- riali utilizzati terni, di metal- sono classificati li comuni in una voce diversa da quella del pro- dotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere uti- lizzati purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Reattori nucle- Fabbricazione in Fabbricazione in 84 ari, caldaie, cui: cui il valore di |
| macchine, appa- - tutti i materiali tutti i mate- recchi e congegni utilizzati sono riali utilizzati meccanici; loro classificati in non eccede il parti; esclusi: una voce diversa 30% del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 8401 Elementi combu- Fabbricazione in Fabbricazione in stibili nucleari cui tutti i mate- cui il valore di riali utilizzati tutti i mate- sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il da quella del 30% del prezzo prodotto (Questa franco fabbrica regola e' appli- del prodotto cabile fino al 31 dicembre 2005).
8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in Fabbricazione in (generatori di cui: cui il valore di vapore), diverse - tutti i materiali tutti i mate- dalle caldaie utilizzati sono riali utilizzati per il riscalda- classificati in non eccede il mento centrale una voce diversa 25% del prezzo costruite per da quella del franco fabbrica produrre contem- prodotto, e del prodotto poraneamente - il valore di acqua calda e tutti i materiali vapore a bassa utilizzati non pressione; cal- eccede il 40% del daie dette "ad prezzo franco fab- acqua surriscal- brica del prodotto data"
8403 e Caldaie per il Fabbricazione in Fabbricazione in ex 8404 riscaldamento cui tutti i mate- cui il valore di centrale, diverse riali utilizzati tutti i mate- da quelle della sono classificati riali utilizzati voce 8402 e appa- in una voce diversa non eccede il recchi ausiliari da 8403 o 8404. 40% del prezzo per caldaie per franco fabbrica il riscaldamento del prodotto
8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407 Motori a pistone Fabbricazione in alternativo o cui il valore di rotativo, con tutti i materiali accensione a utilizzati non scintilla (motori eccede il 40% del a scoppio) prezzo franco fab- brica del prodotto
8408 Motori a pistone, Fabbricazione in con accensione cui il valore di per compressione tutti i materiali (motori diesel o utilizzati non semi-diesel) eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8409 Parti riconosci- Fabbricazione in bili come desti- cui il valore di nate, esclusi- tutti i materiali vamente o prin- utilizzati non cipalmente, ai eccede il 40% del motori delle prezzo franco fab- voci 8407 o 8408 brica del prodotto
8411 Turboreattori, Fabbricazione in Fabbricazione in turbopropulsori cui: cui il valore di e altre turbine - tutti i materiali tutti i mate- a gas utilizzati sono riali utilizzati classificati in non eccede il una voce diversa 25%del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8412 Altri motori e Fabbricazione in macchine motrici cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 8413 Pompe volume- Fabbricazione in Fabbricazione in triche rotative cui: cui il valore di - tutti i materiali tutti i mate- utilizzati sono riali utilizzati classificati in non eccede il una voce diversa 25% del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione in Fabbricazione in simili, per usi cui: cui il valore di industriali - tutti i materiali tutti i mate- utilizzati sono riali utilizzati classificati in non eccede il una voce diversa 25% del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8415 Macchine ed Fabbricazione in apparecchi per cui il valore di il condiziona- tutti i materiali mento dell'aria, utilizzati non comprendenti un eccede il 40% del ventilatore a prezzo franco fab motore e dei brica del prodotto dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidita', com- presi quelli nei quali il grado igrometrico non e' regolabile separatamente
8418 Frigoriferi, Fabbricazione in Fabbricazione in congelatori- cui: cui il valore di conservatori ed - tutti i materiali tutti i mate- altro materiale, utilizzati sono riali utilizzati altre macchine classificati in non eccede il ed apparecchi una voce diversa 25% del prezzo per la produzione da quella del franco fabbrica del freddo, con prodotto, e del prodotto attrezzatura - il valore di elettrica o di tutti i materiali altre specie; utilizzati non pompe di calore eccede il 40% del diverse dalle prezzo franco fab- macchine ed brica del prodotto, apparecchi per e il condiziona- - il valore di mento dell'aria tutti i materiali della voce 8415 non originari utilizzati non ec- cede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419 Macchine per Fabbricazione in Fabbricazione in l'industria del cui: cui il valore di legno, della - il valore di tutti i mate- pasta per carta tutti i materiali riali utilizzati e del cartone utilizzati non non eccede il eccede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del pro- dotto sono unica- mente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420 Calandre e lami- Fabbricazione in Fabbricazione in natoi, diversi cui: cui il valore di da quelli per i - il valore di tutti i mate- metalli o per tutti i materiali riali utilizzati il vetro, e utilizzati non non eccede il cilindri per eccede il 40% del 30% del prezzo dette macchine prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del pro- dotto sono unica- mente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in strumenti per cui: cui il valore di pesare, comprese - tutti i materiali tutti i mate- le basculle e le utilizzati sono riali utilizzati bilance per veri- classificati in non eccede il ficare ma escluse una voce diversa 25% del prezzo le bilance sensi- da quella del franco fabbrica bili ad un peso prodotto, e del prodotto di 5 cg o meno; - il valore di pesi per qual- tutti i materiali siasi bilancia utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
da 8425 a Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in 8428 recchi di solle- cui: cui il valore di vamento, di movi- - il valore di tutti i mate- mentazione, di tutti i materiali riali utilizzati carico o di utilizzati non non eccede il scarico eccede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ec- cede il 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8429 Apripista (bul- ldozers, angle- dozers), livella- trici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, esca- vatori, caricatori e caricatrici- spalatrici, com- pattatori e rulli compressori, semoventi:
- rulli compres- Fabbricazione in sori cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate- tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ec- cede il 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8430 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione in ed apparecchi cui: cui il valore di per lo sterra- - il valore di tutti i mate- mento, il livel- tutti i materiali riali utilizzati lamento, lo spia- utilizzati non ec- non eccede il namento, la esca- cede il 40% del 30% del prezzo vazione, per prezzo franco fab- franco fabbrica rendere brica del prodotto, del prodotto compatto il ter- e reno, l'estra- - entro il predetto zione o la perfo- limite, i materiali razione della classificati nella terra, dei mine- voce 8431 sono uni- rali o dei mine- camente utilizzati rali metalliferi, fino ad un valore battipali e mac- del 10% del prezzo chine per l'es- franco fabbrica del trazione dei prodotto pali, spazzaneve
ex 8431 Parti di ricambio Fabbricazione in per rulli com- cui il valore di pressori tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8439 Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in recchi per la cui: cui il valore di fabbricazione - il valore di tutti i mate- della pasta di tutti i materiali riali utilizzati materie fibrose utilizzati non ec- non eccede il cellulosiche o cede il 40% del 30% del prezzo per la fabbrica- prezzo franco franco fabbrica zione o la forni- fabbrica del pro- del prodotto tura della carta dotto, e o del cartone - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del pro- dotto sono unica- mente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione di ed apparecchi cui: in cui il valore per la lavora- - il valore di di tutti i mate- zione della pasta tutti i materiali riali utilizzati per carta, della utilizzati non ec- non eccede il carta o del car- cede il 40% del 30% del prezzo tone, comprese le prezzo franco fab- franco fabbrica tagliatrici di brica del prodotto, del prodotto ogni tipo e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del pro- dotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a Macchine per Fabbricazione in 8447 l'industria tes- cui il valore di sile delle voci tutti i materiali da 8444 a 8447 utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 8448 Macchine e appa- Fabbricazione in recchi ausiliari cui il valore di per le macchine tutti i materiali delle voci 8444 utilizzati non ec- e 8445 cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costru- iti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:
- macchine per Fabbricazione in cucire unicamente cui: con punto anno- - il valore di dato, la cui tutti i materiali testa pesa al utilizzati non ec- massimo 16 kg, cede il 40% del senza motore o prezzo franco fab- 17 kg con il brica del prodotto, motore e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig- zag sono gia' pro- dotti originari
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a Macchine uten- Fabbricazione in 8466 sili, apparecchi cui il valore di (loro parti di tutti i materiali ricambio ed utilizzati non accessori) eccede il 40% del delle voci da prezzo franco fab- 8456 a 8466 brica del prodotto
da 8469 a Macchine per uf- Fabbricazione in 8472 ficio (ad esem- cui il valore di pio, macchine da tutti i materiali scrivere, mac- utilizzati non chine calcola- eccede il 40% del trici, macchine prezzo franco fab- automatiche per brica del prodotto l'elaborazione di dati, dupli- catori, cucitrici meccaniche)
8480 Staffe per fon- Fabbricazione in deria; piastre cui il valore di di fondo per tutti i materiali forme; modelli utilizzati non ec- per forme; forme cede il 50% del per i metalli prezzo franco fab- (diversi dalle brica del prodotto lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le mate- rie minerali, la gomma o le materie plastiche
8482 Cuscinetti a Fabbricazione in Fabbricazione in rotolamento, a cui: cui il valore di sfere, a cilin- - tutti i materiali tutti i mate- dri, a rulli o utilizzati sono riali utilizzati ad aghi (a rul- classificati in non eccede il lini) una voce diversa 25% del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8484 Guarnizioni Fabbricazione in metalloplastiche; cui il valore di serie o assorti- tutti i materiali menti di guarni- utilizzati non ec- zioni di compo- cede il 40% del sizione diversa, prezzo franco fab- presentati in brica del prodotto involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
8485 Parti di macchine Fabbricazione in o di apparecchi cui il valore di non nominate ne' tutti i materiali comprese altrove utilizzati non ec- in questo capi- cede il 40% del tolo, non aventi prezzo franco fab- congiunzioni brica del prodotto elettriche, parti isolate elettri- camente, avvolgi- menti, contatti o altre caratteri- stiche elettriche -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Macchine elet- Fabbricazione in Fabbricazione in 85 triche, apparec- cui: cui il valore di chi e materiale - tutti i materiali tutti i mate- elettrico e loro utilizzati sono riali utilizzati parti; apparecchi classificati in non eccede il per la registra- una voce diversa 30% del prezzo zione o la ripro- da quella del franco fabbrica duzione del prodotto, e del prodotto suono, apparecchi - il valore di per la registra- tutti i materiali zione o la ripro- utilizzati non ec- duzione delle cede il 40% del immagini e del prezzo franco fab- suono per la brica del prodotto televisione, e parti ed acces- sori di tali appa- recchi; esclusi:
8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in tori elettrici cui: cui il valore di (esclusi i gruppi - il valore di tutti i mate- elettrogeni) tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502 Gruppi elettro- Fabbricazione in Fabbricazione in geni e converti- cui: cui il valore di tori rotanti - il valore di tutti i mate- elettrici tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente uti- lizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 8504 Unita' di alimen- Fabbricazione in tazione elettrica cui il valore di del tipo utiliz- tutti i materiali zato con le mac- utilizzati non ec- chine automatiche cede il 40% del per l'elabora- prezzo franco fab- zione dell'infor- brica del prodotto mazione
ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in Fabbricazione in supporti; alto- cui: cui il valore di parlanti anche - il valore di tutti i mate- montati nelle tutti i materiali riali utilizzati loro casse acu- utilizzati non ec- non eccede il stiche; amplifi- cede il 40% del 25% del prezzo catori elettrici prezzo franco fab- franco fabbrica ad audiofrequen- brica del prodotto, del prodotto za; apparecchi e elettrici di - il valore di tutti amplificazione i materiali non ori- del suono ginari utilizzati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati
8519 Giradischi, elet- Fabbricazione in Fabbricazione in trofoni, lettori cui: cui il valore di di cassette ed - il valore di tutti i mate- altri apparecchi tutti i materiali riali utilizzati per la riprodu- utilizzati non ec- non eccede il zione del suono cede il 40% del 30% del prezzo senza dispositivo prezzo franco fab- franco fabbrica incorporato per brica del prodotto, del prodotto la registrazione e del suono - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati
8520 Magnetofoni ed Fabbricazione in Fabbricazione in altri apparecchi cui: cui il valore di per la registra- - il valore di tutti i mate- zione del suono, tutti i materiali riali utilizzati anche con dispo- utilizzati non ec- non eccede il sitivo incorpo- cede il 40% del 30% del prezzo rato per la prezzo franco fab- franco fabbrica riproduzione del brica del prodotto, del prodotto suono e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati
8521 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in la videoregistra- cui: cui il valore di zione o la video- - il valore di tutti i mate- riproduzione tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
8522 Parti ed acces- Fabbricazione in sori riconosci- cui il valore di bili come desti- tutti i materiali nati, esclusiva- utilizzati non ec- mente o princi- cede il 40% del palmente, agli prezzo franco fab- apparecchi delle brica del prodotto voci da 8519 a 8521
8523 Supporti prepa- Fabbricazione in rati per la regi- cui il valore di strazione del tutti i materiali suono o per simi- utilizzati non ec- li registrazioni, cede il 40% del ma non registra- prezzo franco fab- ti, diversi dai brica del prodotto prodotti del capi- tolo 37
8524 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capi- tolo 37:
- matrici e forme Fabbricazione in galvaniche per la cui il valore di fabbricazione di tutti i materiali dischi utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate- tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali della voce 8523 uti- lizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525 Apparecchi tra- Fabbricazione in Fabbricazione in smittenti per la cui: cui il valore di radiotelefonia, - il valore di tutti i mate- la radiotele- tutti i materiali riali utilizzati grafia, la radio- utilizzati non ec- non eccede il diffusione o la cede il 40% del 25% del prezzo televisione, prezzo franco fab- franco fabbrica anche muniti di brica del prodotto, del prodotto un apparecchio e ricevente o di - il valore di un apparecchio tutti i materiali per la registra- non originari uti- zione o la ripro- lizzati non ec- duzione del cede il valore dei suono; teleca- materiali originari mere; videoappa- utilizzati recchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere
8526 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in radiorilevamento cui: cui il valore di e di radioscan- - il valore di tutti i mate- daglio (radar), tutti i materiali riali utilizzati apparecchi di utilizzati non ec- non eccede il radionavigazione cede il 40% del 25% del prezzo ed apparecchi di prezzo franco fab- franco fabbrica radiotelecomando brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non eccede il valore dei materiali ori- ginari utilizzati
8527 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di radiotelefonia, - il valore di tutti i mate- la radiotele- tutti i materiali riali utilizzati grafia o la utilizzati non ec- non eccede il radiodiffusione, cede il 40% del 25% del prezzo anche combinati, prezzo franco fab- franco fabbrica in uno stesso brica del prodotto, del prodotto involucro, con e un apparecchio - il valore di per la registra- tutti i materiali zione o la ripro- non originari uti- duzione del suono lizzati non eccede o con un appa- il valore dei mate- recchio di riali originari uti- orologeria lizzati
8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di televisione, - il valore di tutti i mate- anche incorpo- tutti i materiali riali utilizzati ranti un appa- utilizzati non ec- non eccede il recchio ricevente cede il 40% del 25% del prezzo per la radiodif- prezzo franco fab- franco fabbrica fusione o la brica del prodotto, del prodotto registrazione o e la riproduzione - il valore di del suono o di tutti i materiali immagini; video- non originari uti- monitor e video- lizzati non eccede proiettori il valore dei mate- riali originari utilizzati
8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
- adatte per es- Fabbricazione in sere utilizzate cui il valore di unicamente o tutti i materiali principalmente utilizzati non ec- con apparecchi cede il 40% del per la registra- prezzo franco fab- zione o la ri- brica del prodotto produzione di immagini
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate- tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 25% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati
8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in l'interruzione, cui: cui il valore di il sezionamento, - il valore di tutti i mate- la protezione, tutti i materiali riali utilizzati la diramazione, utilizzati non ec- non eccede il l'allacciamento cede il 40% del 30% del prezzo o il collegamento prezzo franco fab- franco fabbrica dei circuiti brica del prodotto, del prodotto elettrici e - il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in Fabbricazione in mensole, banchi, cui: cui il valore di armadi ed altri - il valore di tutti i mate- supporti provvi- tutti i materiali riali utilizzati sti di vari appa- utilizzati non ec- non eccede il recchi delle voci cede il 40% del 30% del prezzo 8535 o 8536 per prezzo franco fab- franco fabbrica il comando o la brica del prodotto, del prodotto distribuzione e elettrica, anche - il valore di incorporanti tutti i materiali strumenti o appa- della voce 8538 recchi del capi- utilizzati non ec- tolo 90, e appa- cede il 10% del recchi di comando prezzo franco fab- numerico, diver- brica del prodotto si dagli apparec- chi di commuta- zione della voce 8517:
ex 8541 Diodi, transistor Fabbricazione in Fabbricazione in e simili dispo- cui: cui il valore di sitivi a semicon- - tutti i materiali tutti i mate- duttori, esclusi utilizzati sono riali utilizzati i dischi (wafers) classificati in non eccede il non ancora ta- una voce diversa 25% del prezzo gliati in micro- da quella del franco fabbrica placchette prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8542 Circuiti inte- Fabbricazione in Fabbricazione in grati e micro- cui: cui il valore di assiemaggi elet- - il valore di tutti i mate- tronici tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 25% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto. e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente uti- lizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in presi i cavi cui il valore di coassiali), ed tutti i materiali altri conduttori utilizzati non ec- isolati per cede il 40% del l'elettricita' prezzo franco fab- (anche laccati brica del prodotto od ossidati ano- dicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elet- trici o muniti di pezzi di congiun- zione
8545 Elettrodi di Fabbricazione in carbone, spazzole cui il valore di di carbone, car- tutti i materiali boni per lampade utilizzati non ec- o per pile ed cede il 40% del altri oggetti di prezzo franco fab- grafite o di brica del prodotto altro carbonio, con o senza metal- lo, per usi elet- trici
8546 Isolatori per Fabbricazione in l'elettricita', cui il valore di di qualsiasi tutti i materiali materia utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in interamente di cui il valore di materie isolanti tutti i materiali o con semplici utilizzati non ec- parti metalliche cede il 40% del di congiunzione prezzo franco fab- (per esempio: brica del prodotto boccole a vite) annegate nella massa, per mac- chine, apparecchi o impianti elet- trici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interna- mente
8548 Cascami ed avanzi Fabbricazione in di pile, di bat- cui il valore di terie di pile e tutti i materiali di accumulatori utilizzati non ec- elettrici; pile cede il 40% del e batterie di prezzo franco fab- pile elettriche brica del prodotto fuori uso e accu- mulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di mac- chine o di appa- recchi, non nomi- nate ne' comprese altrove in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Veicoli e mate- Fabbricazione in 86 riale rotante cui il valore di per strade fer- tutti i materiali rate o simili e utilizzati non ec- loro parti; appa- cede il 40% del recchi meccanici prezzo franco fab- (compresi quelli brica del prodotto elettromeccanici) di segnalazione per vie di comuni- cazione; esclusi:
8608 Materiale fisso Fabbricazione in Fabbricazione in per strade fer- cui: cui il valore di rate o simili; - tutti i materiali tutti i mate- apparecchi mec- utilizzati sono riali utilizzati canici (compresi classificati in una non eccede il quelli elettro- voce diversa da 30% del prezzo meccanici) di quella del pro- franco fabbrica segnalazione, dotto, e del prodotto di sicurezza, di - il valore di controllo o di tutti i materiali comando per utilizzati non ec- strade ferrate cede il 40% del o simili, reti prezzo franco fab- stradali o flu- brica del prodotto viali, aree di parcheggio, in- stallazioni por- tuali o aerodromi; loro parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Vetture auto- Fabbricazione in 87 mobili, trattori, cui il valore di velocipedi, moto- tutti i materiali cicli ed altri utilizzati non ec- veicoli terre- cede il 40% del stri, loro parti prezzo franco fab- ed accessori; brica del prodotto esclusi:
8709 Autocarrelli non Fabbricazione in Fabbricazione in muniti di un cui: cui il valore di dispositivo di - tutti i materiali tutti i mate- sollevamento, utilizzati sono riali utilizzati dei tipi utiliz- classificati in non eccede il zati negli stabi- una voce diversa 30% del prezzo limenti, nei da quella del pro- franco fabbrica depositi, nei dotto, e del prodotto porti o negli - il valore di aeroporti, per tutti i materiali il trasporto di utilizzati non ec- merci su brevi cede il 40% del distanze; car- prezzo franco fab- relli trattori brica del prodotto dei tipi utiliz- zati nelle sta- zioni; loro parti
8710 Carri da combat- Fabbricazione in Fabbricazione in timento e auto- cui: cui il valore di blinde, anche ar- - tutti i materiali tutti i mate- mati; loro parti utilizzati sono riali utilizzati classificati in una non eccede il voce diversa da 30% del prezzo quella del pro- franco fabbrica dotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8711 Motocicli (com- presi i ciclo- motori) e velo- cipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carroz- zini laterali ("side car"):
- con motore alter- nativo a pistoni, a combustione in- terna, a cilin- drata:
- non superiore Fabbricazione in Fabbricazione in ai 50 cmc cui: cui il valore - il valore di di tutti i mate- tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 20% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali non ori- ginari utilizzati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati
- superiore ai Fabbricazione in Fabbricazione in 50 cmc cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate- tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 25% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate- tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in cuscinetti a partire da mate- cui il valore di sfere riali di qualsiasi tutti i mate- voce, esclusi riali utilizzati quelli della voce non eccede il 8714 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715 Carrozzine, pas- Fabbricazione in Fabbricazione in seggini e veicoli cui: cui il valore di simili per il - tutti i materiali tutti i mate- trasporto dei utilizzati sono riali utilizzati bambini; loro classificati in non eccede il parti una voce diversa 30% del prezzo da quella del pro- franco fabbrica dotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione in Fabbricazione in rimorchi per cui: cui il valore di qualsiasi vei- - tutti i materiali tutti i mate- colo; altri vei- utilizzati sono riali utilizzati coli non automo- classificati in non eccede il bili; loro parti una voce diversa 30% del prezzo da quella del pro- franco fabbrica dotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Aeroplani, vei- Fabbricazione in Fabbricazione in 88 coli spaziali cui tutti i mate- cui il valore di e loro parti, riali utilizzati tutti i mate- esclusi: sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il da quella del 40% del prezzo prodotto franco fabbrica del prodotto
ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a Fabbricazione in partire da mate- cui il valore riali di qualsiasi di tutti i mate- voce, compresi gli riali utilizzati altri materiali non eccede il della voce 8804 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in dispositivi per cui tutti i mate- cui il valore di il lancio di vei- riali utilizzati tutti i mate- coli aerei; appa- sono classificati riali utilizzati recchi e dispo- in una voce diversa non eccede il sitivi per l'ap- da quella del 30% del prezzo pontaggio di vei- prodotto franco fabbrica coli aerei e appa- del prodotto recchi e dispo- sitivi simili; apparecchi al suolo di allena- mento al volo; loro parti -------------------------------------------------------------------- capitolo 89 Navi, battelli Fabbricazione in Fabbricazione in ed altri natanti cui tutti i mate- cui il valore di riali utilizzati tutti i mate- sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il da quella del 40% del prezzo prodotto Inoltre, franco fabbrica gli scafi della del prodotto voce 8906 non possono essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Strumenti ed Fabbricazione in Fabbricazione in 90 apparecchi d'ot- cui: cui il valore di tica, per foto- - tutti i mate- tutti i mate- grafia e per riali utilizzati riali utilizzati cinematografia, sono classificati non eccede il di misura, di in una voce diversa 30% del prezzo controllo o di da quella del franco fabbrica precisione, stru- prodotto, e del prodotto menti ed appa- - il valore di recchi medico- tutti i materiali chirurgici; loro utilizzati non ec- parti ed acces- cede il 40% del sori, esclusi: prezzo franco fab- brica del prodotto
9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in fasci di fibre cui il valore di ottiche; cavi di tutti i materiali fibre ottiche utilizzati non ec- diversi da quelli cede il 40% del della voce 8544; prezzo franco fab- materie polariz- brica del prodotto zanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le len- ti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi mate- ria, non montati, diversi da quelli di vetro non lavo- rato otticamente
9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in specchi ed altri cui il valore di elementi di ot- tutti i materiali tica di qualsiasi utilizzati non ec- materia, montati, cede il 40% del per strumenti o prezzo franco fab- apparecchi, di- brica del prodotto versi da quelli di vetro non lavo- rato otticamente
9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in tivi, protettivi cui il valore di o altri) ed og- tutti i materiali getti simili utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in Fabbricazione in chiali, telescopi cui: cui il valore di ottici e loro - tutti i materiali tutti i mate- sostegni, esclusi utilizzati sono riali utilizzati i telescopi classificati in non eccede il astronomici di una voce diversa 30% del prezzo rifrazione e da quella del franco fabbrica loro sostegni prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione in Fabbricazione in grafici (non cui: cui il valore di cinematografici); - tutti i materiali tutti i mate- apparecchi e utilizzati sono riali utilizzati dispositivi, com- classificati in non eccede il presi lampade e una voce diversa 30% del prezzo tubi, per la pro- da quella del franco fabbrica duzione di lampi prodotto, e del prodotto di luce in foto- - il valore di grafia, diversi tutti i materiali dalle lampade utilizzati non ec- per lampi di cede il 40% del luce, elettriche prezzo franco fab- brica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
9007 Cineprese e pro- Fabbricazione in Fabbricazione in iettori cinema- cui: cui il valore di tografici, anche - tutti i materiali tutti i mate- muniti di dispo- utilizzati sono riali utilizzati sitivi per la classificati in non eccede il registrazione o una voce diversa 30% del prezzo la riproduzione da quella del franco fabbrica del suono prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
9011 Microscopi Fabbricazione in Fabbricazione in ottici, compresi cui: cui il valore di quelli per la - tutti i materiali tutti i mate- microfotografia, utilizzati sono riali utilizzati la microcinema- classificati in non eccede il tografia o la una voce diversa 30% del prezzo microproiezione da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in ed apparecchi di cui il valore di navigazione tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
9015 Strumenti ed Fabbricazione in apparecchi di cui il valore di geodesia, topo- tutti i materiali grafia, agrimen- utilizzati non ec- sura, livellazio- cede il 40% del ne, fotogramme- prezzo franco fab- tria, idrografia, brica del prodotto oceanografia, idrologia, mete- orologia o geo- fisica, escluse le bussole, telemetri
9016 Bilance sensi- Fabbricazione in bili ad un peso cui il valore di di 5 cg o meno, tutti i materiali con o senza pesi utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
9017 Strumenti da di- Fabbricazione in segno, per trac- cui il valore di ciare o per cal- tutti i materiali colo(per esempio: utilizzati non ec- macchine per di- cede il 40% del segnare, panto- prezzo franco fab- grafi,rapporta- brica del prodotto tori, scatole di compassi, regoli e cerchi calco- latori); strumenti di misura di lun- ghezze, per l'im- piego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati ne' com- presi altrove in questo capitolo
9018 Strumenti e appa- recchi per la me- dicina, la chirur- gia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli appa- recchi di scinti- grafia ed altri apparecchi elettro- medicali, nonche' gli apparecchi per controlli oftal- mici:
- poltrone per Fabbricazione a Fabbricazione in gabinetti da den- partire da mate- cui il valore di tista, munite di riali di qualsiasi tutti i mate- strumenti o di voce compresi gli riali utilizzati sputacchiera "altri materiali" non eccede il della voce 9018 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di - tutti i materiali tutti i mate- utilizzati sono riali utilizzati classificati in non eccede il una voce diversa 25% del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
9019 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in meccanoterapia; cui: cui il valore di apparecchi per - tutti i materiali tutti i mate- massaggio; appa- utilizzati sono riali utilizzati recchi di psico- classificati in non eccede il tecnica; apparec- una voce diversa 25% del prezzo chi di ozonote- da quella del franco fabbrica rapia, di ossi- prodotto, e del prodotto genoterapia, di - il valore di aerosolterapia, tutti i materiali apparecchi respi- utilizzati non ec- ratori di riani- cede il 40% del mazione ed altri prezzo franco fab- apparecchi di brica del prodotto terapia respi- ratoria
9020 Altri apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione in respiratori e ma- cui: cui il valore di schere antigas, - tutti i materiali tutti i mate- escluse le ma- utilizzati sono riali utilizzati schere di prote- classificati in non eccede il zione prive del una voce diversa 25% del prezzo meccanismo e da quella del franco fabbrica dell'elemento prodotto, e del prodotto filtrante amovi- - il valore di bile tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
9024 Macchine ed appa- Fabbricazione in recchi per prove cui il valore di di durezza, di tutti i materiali trazione, di com- utilizzati non ec- pressione, di cede il 40% del elasticita' o di prezzo franco fab- altre proprieta' brica del prodotto meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)
9025 Densimetri, aero- Fabbricazione in metri, pesali- cui il valore di quidi e strumenti tutti i materiali simili a galleg- utilizzati non ec- giamento, termo- cede il 40% del metri, pirometri, prezzo franco fab- barometri, igro- brica del prodotto metri e psicome- tri, registratori o no, anche com- binati fra loro
9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in parecchi di mi- cui il valore di sura o di con- tutti i materiali trollo della por- utilizzati non ec- tata, del livel- cede il 40% del lo, della pres- prezzo franco fab- sione o di altre brica del prodotto caratteristiche variabili dei li- quidi o dei gas (per esempio: mi- suratori di por- tata, indicatori di livello, mano- metri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in parecchi per ana- cui il valore di lisi fisiche o tutti i materiali chimiche (per utilizzati non ec- esempio: polari- cede il 40% del metri, rifratto- prezzo franco fab- metri, spettro- brica del prodotto metri, analizza- tori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di vi- scosita', di poro- sita', di dilata- zione, di tensione superficiale o simili, o per mi- sure calorimetri- che, acustiche o fotometriche (com- presi gli indica- tori dei tempi di posa); microtomi
9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', com- presi i contatori per la loro taratura:
- parti ed acces- Fabbricazione in sori cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in cui: cui il valore di - il valore di tutti i mate- tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non ec- non eccede il cede il 40% del 30% del prezzo prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
9029 Altri contatori Fabbricazione in (per esempio: cui il valore di contagiri, conta- tutti i materiali tori di produ- utilizzati non ec- zione, tassame- cede il 40% del tri, totalizza- prezzo franco fab- tore del cammino brica del prodotto percorso (conta- chilometri), pedo- metri; indicatori di velocita' e ta- chimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in analizzatori di cui il valore di spettro ed altri tutti i materiali strumenti ed ap- utilizzati non ec- parecchi per la cede il 40% del misura o il con- prezzo franco fab- trollo di gran- brica del prodotto dezze elettriche, esclusi i conta- tori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031 Strumenti, appa- Fabbricazione in recchi e macchine cui il valore di di misura o di tutti i materiali controllo, non utilizzati non ec- nominati ne' com- cede il 40% del presi altrove in prezzo franco fa- questo capitolo; brica del prodotto proiettori di profili
9032 Strumenti ed Fabbricazione in apparecchi di cui il valore di regolazione o di tutti i materiali controllo automa- utilizzati non ec- tici cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
9033 Parti ed acces- Fabbricazione in sori non nominati cui il valore di ne' compresi tutti i materiali altrove in questo utilizzati non ec- capitolo, di mac- cede il 40% del chine, apparec- prezzo franco fab- chi, strumenti brica del prodotto od oggetti del capitolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Orologeria (pen- Fabbricazione in 91 dole ed orologi; cui il valore di loro parti); tutti i materiali esclusi: utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
9105 Orologi, pendole, Fabbricazione in Fabbricazione in sveglie e simili cui: cui il valore di apparecchi di - il valore di tutti i mate- orologeria, con tutti i materiali riali utilizzati movimento diverso utilizzati non non eccede il da quello degli eccede il 40% del 30% del prezzo orologi tascabili prezzo franco fab- franco fabbrica brica del prodotto, del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
9109 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in logeria, completi cui: cui il valore di e montati, di- - il valore di tutti i mate- versi da quelli tutti i materiali riali utilizzati degli orologi utilizzati non ec- non eccede il tascabili cede il 40% del 30% prezzo del prezzo franco fab- prezzo franco brica del prodotto, fabbrica del e prodotto - il valore di tutti i materiali non originari uti- lizzati non eccede il valore dei mate- riali originari uti- lizzati
9110 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in logeria completi, cui: cui il valore di non montati o - il valore di tutti i mate- parzialmente mon- tutti i materiali riali utilizzati tati "chablons"; utilizzati non ec- non eccede il movimenti di oro- cede il 40% del 30% del prezzo logeria incom- prezzo franco fab- franco fabbrica pleti, montati; brica del prodotto, del prodotto sbozzi di movi- e menti di orolo- - il valore di geria tutti i materiali della voce 9114 uti- lizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111 Casse per orologi Fabbricazione in Fabbricazione in e loro parti cui: cui il valore di - tutti i materiali tutti i mate- utilizzati sono riali utilizzati classificati in non eccede il una voce diversa 30% del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
9112 Casse, gabbie e Fabbricazione in Fabbricazione in simili, per appa- cui: cui il valore di recchi di orolo- - tutti i materiali tutti i mate- geria e loro utilizzati sono riali utilizzati parti classificati in non eccede il una voce diversa 30% del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, e del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto
9113 Cinturini e brac- cialetti per oro- logi e loro parti:
- di metallo, Fabbricazione in anche placcati, cui il valore di o ricoperti di tutti i materiali metallo prezioso utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo Strumenti musi- Fabbricazione in 92 cali; parti ed cui il valore di accessori di tutti i materiali questi strumenti utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo Armi e munizioni Fabbricazione in 93 e loro parti ed cui il valore di accessori tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Mobili; mobili Fabbricazione in Fabbricazione in 94 medico-chirur- cui tutti i mate- cui il valore di gici; oggetti riali utilizzati tutti i mate- letterecci e sono classificati riali utilizzati simili; apparec- in una voce diversa non eccede il chi per l'illu- da quella del 40% del prezzo minazione non prodotto franco fabbrica nominati ne' del prodotto compresi altrove; insegne pubbli- citarie, insegne luminose, tar- ghette indicatrici luminose ed og- getti simili; co- struzioni prefab- bricate; esclusi:
ex 9401 ed Mobili di metal- Lavorazione in cui Fabbricazione in ex 9403 lo, muniti di tutti i materiali cui il valore di tessuto in co- utilizzati sono tutti i mate- tone, non imbot- classificati in riali utilizzati tito, di peso una voce diversa non eccede il non superiore ai da quella del 40% del prezzo 300 g/m2 prodotto franco fabbrica del prodotto o
Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confe- zionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purche': - il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fab- brica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano gia' originari e classificati in una voce diversa da 9401 09403
9405 Apparecchi per Fabbricazione in l'illuminazione cui il valore di (compresi i pro- tutti i materiali iettori) e loro utilizzati non ec- parti, non nomi- cede il 50% del nati ne' compresi prezzo franco fab- altrove; insegne brica del prodotto pubblicitarie, insegne luminose, targhette indica- trici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illumina- zione fissata in modo definitivo e loro parti non nominate ne' com- prese altrove
9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in fabbricate cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Giocattoli, gio- Fabbricazione in 95 chi, oggetti per cui tutti i mate- divertimento o riali utilizzati sport; loro parti sono classificati ed accessori, in una voce diversa esclusi: da quella del prodotto
9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in modelli ridotti cui: e modelli simili - tutti i materiali per il diverti- utilizzati sono mento, anche ani- classificati in una mati; puzzle di voce diversa da ogni specie quella del pro- dotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 9506 Mazze da golf e Fabbricazione in parti di mazze cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto Tuttavia, pos- sono essere utiliz- zati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori diversi, Fabbricazione in 96 esclusi: cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9601 ed Lavori in mate- Fabbricazione a ex 9602 rie animali, partire da mate- vegetali o mine- rie da intaglio rali da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in (escluse le gra- cui il valore di nate ed articoli tutti i materiali analoghi, le utilizzati non ec- spazzole di pelo cede il 50% del di martora o di prezzo franco fab- scoiattolo), brica del prodotto scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna
9605 Assortimenti da Ogni articolo viaggio per la dell'assortimento toletta perso- deve soddisfare le nale, per il cu- condizioni che gli cito o la pulizia sarebbero applica- delle calzature bili qualora non o degli abiti fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purche' il loro valore com- plessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606 Bottoni e bottoni Fabbricazione in a pressione; cui: dischetti per - tutti i materiali bottoni ed altre utilizzati sono parti di bottoni classificati in una o di bottoni a voce diversa da pressione; sbozzi quella del prodotto, di bottoni e - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612 Nastri inchio- Fabbricazione in stratori per cui: macchine da scri- - tutti i materiali vere e nastri utilizzati sono inchiostratori classificati in una simili, inchio- voce diversa da strati o altri- quella del prodotto, menti preparati e per lasciare - il valore di impronte, anche tutti i materiali montati su bobine utilizzati non ec- o in cartucce; cede il 50% del cuscinetti per prezzo franco fab- timbri, anche brica del prodotto impregnati, con o senza scatola
ex 9613 Accenditori ed Fabbricazione in accendini ad cui il valore di accensione piezo- tutti i materiali elettrica della voce 9613 utilizzati non ec- cede il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex 9614 Pipe, comprese Fabbricazione a le teste di pipe partire da sbozzi --------------------------------------------------------------------
capitolo Oggetti d'arte, Fabbricazione in 97 da collezione o cui tutti i mate- di antichita' riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto --------------------------------------------------------------------
Allegato II del protocollo n. 4
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possano avere il carattere di prodotto originario
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione N. del prodotto effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== 3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in preparazioni a partire da mate- cui il valore di base di lacche riali di qualsiasi tutti i mate- coloranti, previ- voce, escluse le riali utilizzati ste nella nota 3 voci 3203 e 3204 non eccede il di questo capi- e 3205; tuttavia, 50% del prezzo tolo (1) i materiali della franco fabbrica voce 3205 possono del prodotto essere utilizzati, purche' il loro va- lore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in (deterpenati o partire da mate- cui il valore di non) compresi riali di qualsiasi tutti i mate- quelli detti voce, compresi riali utilizzati "concreti" o materiali di un non eccede il "assoluti"; resi- "gruppo" (2) diver- 50% del prezzo noidi; oleore- so di questa stessa franco fabbrica sine d'estra- voce. Tuttavia, del prodotto zione; soluzioni materiali dello concentrate di stesso gruppo pos- oli essenziali sono essere utiliz- nei grassi, negli zati purche' il loro oli fissi, nelle valore non ecceda cere o nei pro- il 30% del prezzo dotti analoghi, franco fabbrica ottenute per del prodotto "enfleurage" o macerazione; sot- toprodotti terpe- nici residuali della deterpena- zione degli oli essenziali; acque distillate aroma- tiche e soluzioni acquose di oli essenziali
3303 Profumi ed acque Fabbricazione in Fabbricazione in da toletta cui tutti i mate- cui il valore di riali utilizzati tutti i mate- sono classificati riali utilizzati in una voce diversa non eccede il da quella del pro- 50% del prezzo dotto Tuttavia, franco fabbrica materiali classi- del prodotto ficati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3304 Prodotti di bel- Fabbricazione in Fabbricazione in lezza o per il cui tutti i mate- cui il valore di trucco preparati riali utilizzati tutti i mate- e preparazioni sono classificati riali utilizzati per la conserva- in una voce diversa non eccede il zione o la cura da quella del pro- 50% del prezzo della pelle, dotto Tuttavia, franco fabbrica diversi dai medi- materiali classi- del prodotto camenti, comprese ficati nella stessa le preparazioni voce possono essere antisolari e le utilizzati, purche' preparazioni per il loro valore non abbronzare; pre- ecceda il 30% del parazioni per prezzo franco fab- manicure o pedi- brica del prodotto cure
8415 Macchine ed appa- Fabbricazione in recchi per il cui il valore di condizionamento tutti i materiali dell'aria, com- utilizzati non ec- prendenti un cede il 50% del ventilatore a prezzo franco fab- motore e dei di- brica del prodotto spositivi atti a modificare la temperatura e l'umidita', com- presi quelli nei quali il grado igrometrico non e' regolabile separatamente
8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in tori elettrici cui: cui il valore di (esclusi i gruppi - il valore di tutti i mate- elettrogeni) tutti i materiali riali utilizzati utilizzati non non eccede il eccede il 50% 40% del prezzo del prezzo franco franco fabbrica fabbrica del pro- del prodotto dotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in venti per la cui: cui il valore di televisione, - il valore di tutti i mate- anche incorpo- tutti i materiali riali utilizzati ranti un apparec- utilizzati non ec- non eccede il chio ricevente cede il 40% del 30% del prezzo per la radiodif- prezzo franco fab- franco fabbrica fusione o la brica del prodotto, del prodotto registrazione o e la riproduzione - il valore di del suono o di tutti i materiali immagini; video- non originari monitor e video- utilizzati non proiettori eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in cuscinetti a partire da mate- cui il valore di sfere riali di qualsiasi tutti i mate- voce, esclusi riali utilizzati quelli della voce non eccede il 8714 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8714 Parti ed acces- Fabbricazione in sori dei veicoli cui il valore di delle voci da tutti i materiali 8711 a 8713 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione in Fabbricazione in rimorchi per cui: cui il valore di qualsiasi vei- - tutti i materiali tutti i mate- colo; altri vei- utilizzati sono riali utilizzati coli non automo- classificati in non eccede il bili; loro parti una voce diversa 40% del prezzo da quella del franco fabbrica prodotto, del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- (1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di pre- parazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32. (2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
Allegato III del protocollo n. 4
Prodotti originari della Turchia cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del sistema armonizzato
Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 da 0401 a 0402 ex 0403 - Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidi- ficati, anche concentrati o con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
da 0404 a 0410 0504 0511 Capitolo 6 da 0701 a 0709
ex 0710 - Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati ex 0711 - Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce della voce 0711 90 30, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua sa- lata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conserva- zione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati da 0712 a 0714 Capitolo 8 ex Capitolo 9 - Caffe', te' e spezie, escluso il mate della voce 0903 Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo 12 ex 1302 - Pectina da 1501 a 1514 ex 1515 - Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1516 - Grassi, e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, intere- sterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli oli di ricino idrogenato detti "opalwax" ex 1517 e ex 1518 - Margarine, imitazioni dello strutto e altre prepa- razioni alimentari di grassi ex 1522 - Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluso il degras
Capitolo 16
1701 ex 1702 - Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succeda- danei del miele, anche mescolati con miele natu- rale; zuccheri e melassi caramellati, esclusi quel- li delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10 1703 1801 e 1802 ex 1902 - Paste alimentari farcite, contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di sala- mi e simili, di carni e di frattaglie, di ogni spe- cie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine ex 2001 - Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di man- ghi, frutta del genere Capsicum diverse dai pepe- roni, funghi e olive, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2002 e 2003 ex 2004 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi le patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e il granturco dolce ex 2005 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i prodotti a base di patate e di granturco dolce 2006 e 2007 ex 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove, esclusi il burro di arachidi, i cuori di palma, il gran- turco, gli ignami, le patate dolci e le parti com- mestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili simili di piante 2009 ex 2106 - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati 2204 2206 ex 2207 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- metrico volumico uguale o superiore a 80% vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figu- rano nel presente elenco ex 2208 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- metrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco 2209
Capitolo 23 2401 4501 5301 e 5302
Allegato IV del protocollo n. 4
Certificato di circolazione EUR.1 e richiesta di un certificato di circolazione EUR.1
Istruzioni per la stampa
1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e dell'Egitto possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE ==================================================================== 1. Esportatore (nome, EUR.1 N. A 000.000 indirizzo completo, paese) --------------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo --------------------------------------- 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, e indirizzo, paese) (indi- cazione facoltativa)
(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione) --------------------------------------- 4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo di paesi o di ter- di paesi o ter- ritorio di cui i ritorio di desti- prodotti sono consi- nazione derati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti 7. Osservazioni il trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; Marche 9. Massa lorda 10. Fatture e numeri; Quantita' e (kg) o altra (facoltativo) natura dei colli (1); misura(litri, Designazione delle merci mc, ecc.) (2) -------------------------------------------------------------------- 11. CONVALIDA DELLE AUTORITA' 12 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE DOGANALI O DELLE AUTORITA' Io sottoscritto, esportatore delle GOVERNATIVE COMPETENTI merci di cui sopra, dichiaro di Dichiarazione certificata....... essere in regola con le condizioni Documento di esportazione previste per il rilascio del pre- (2) .................... timbro sente certificato. Certificato n. ..... del ..... Ufficio doganale competente: .................. Luogo e data ............. Paese in cui il certificato e' rilasciato: .............. Timbro ...................... ............. Data ........................ Firma ............................. Firma -------------------------------------------------------------------- 13. Richiesta di controllo, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO inviare a: ----------------------------------- Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente cer- tificato (1)
[] e' stato effettivamente rila- sciato dall'ufficio doganale indi- cato e che i dati ivi contenuti sono esatti.
[] non risponde alle condizioni di autenticita' e di regolarita' ri- chieste (si vedano le allegate os- servazioni). -------------------------------- E' richiesto il controllo dell'autenticita' e della rego- larita' del presente certificato
Luogo ............., data ...... Luogo ...........data .........
Timbro Timbro
................ ................ (firma) (firma)
........... (1) Apporre una X nella casella pertinente. -------------------------------------------------------------------- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". (2) Da compilare solo se richiesto dalle norme del paese o terri- torio d'esportazione. NOTE
(1) Il certificato non deve presentare raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute, Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rila- sciato. (2) Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non uti- lizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. (3) Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione. DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 ==================================================================== 1. Esportatore (nome, EUR.1 N. A 000.000 indirizzo completo, paese) --------------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo --------------------------------------- 2. Domanda di certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, e indirizzo, paese) (indi- cazione facoltativa)
(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione) --------------------------------------- 4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo di paesi o terri- di paesi o ter- torio di cui i pro- ritorio di desti- dotti sono consi- nazione derati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti 7. Osservazioni il trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; Marche 9. Massa lorda 10. Fatture e numeri; Quantita' e (kg) o altra (facoltativo) natura dei colli (1); misura(litri, Designazione delle merci mc, ecc.) (2) -------------------------------------------------------------------- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: ........................................................ ........................................................ ........................................................
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1) ........................................................ ........................................................ ........................................................
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorita' della mia contabilita' e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci.
Luogo ............., data ...........
..................................... (Firma)
(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circo- lazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci rie- sportate tali e quali.
Allegato V del protocollo n. 4
DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.... (2) .................. 1 (Luogo e data) .................. 2
(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la di- chiarazione dev'essere scritto in modo leggibile |
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