Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2003, n. 382
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita a quanto disposto dall'articolo 92 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente °Fondo speciale1/2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, add| 29 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "gli Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'",

da una parte, e

la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata "Egitto",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono;
CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato;
CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;
CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto;
DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel Settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;
CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;
PERSUASI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta
lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli
scambi di beni, di servizi e di capitali; - favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate
tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; - contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto; - incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la
convivenza pacifica e la stabilita' economica e politica; - promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

ARTICOLO 2

Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 3

1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarieta' e la comprensione reciproca.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva
convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in
particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni
su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e
degli interessi dell'altra; - rafforzare la stabilita' e la sicurezza regionale; - promuovere iniziative comuni.

ARTICOLO 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 5

1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare

a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di
associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della
Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici,
ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari,
consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti
tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a
consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.

2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

ARTICOLO 8

I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonche' dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

ARTICOLO 9

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli
oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; - due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25% del dazio di base; - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i
dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente
accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di
base; - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i
dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95% del dazio di base; - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili
all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita'
elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il
seguente calendario:

- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo,
tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente
accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio di
base; - quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente
accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10% del dazio di
base; - quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente
accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originati della Comunita' non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione.
6. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 10

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 11

1. L'Egitto puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.
2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superate il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superate il 20% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo.
5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso.
7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

CAPITOLO 2

PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA

E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

ARTICOLO 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e, della tariffa doganale egiziana, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato I.

ARTICOLO 13

La Comunita' e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le Parti.

ARTICOLO 14

1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.

ARTICOLO 15

1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunita' e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.

ARTICOLO 16

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.
2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunita' o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'applicazione del presente articolo puo' essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 17

1. Negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione ne' altre restrizioni di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La Comunita' e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 18

1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1 gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta.
2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione ne' nuovi oneri di effetto equivalente, ne' possono essere maggiorati quelli gia' in vigore.
3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1 gennaio 1999.

ARTICOLO 19

1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.

ARTICOLO 20

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

ARTICOLO 21

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle Parti.

ARTICOLO 22

Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

ARTICOLO 23

Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

ARTICOLO 24

1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

ARTICOLO 25

1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale
la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione,
restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione
o misure di effetto equivalente, o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un
prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.

ARTICOLO 26

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 27

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

ARTICOLO 28

Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Egitto si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale egiziana.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 29

1. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni.
2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:

a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra Parte a norma delle
disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS
o delle misure adottate sulla base di un tale accordo; b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle
esenzioni dalla clausola della nazione piu' favorita allegato
dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.

ARTICOLO 30

1. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilita' di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle societa' di una Parte a utenti dell'altra Parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformita' dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V.
3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO IV

MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 31

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.

ARTICOLO 32

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
2. Le Parti terranno coasultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

ARTICOLO 33

Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

CONCORRENZA E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 34

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Egitto:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa-
zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una
posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o
dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'articolo 23.
3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici.
4. Il paragrafo 1, punto iii) non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
5. Se la Comunita' o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 possono adottare le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione, a condizione che:

- tale pratica non sia adeguatamente affrontata nell'ambito delle
norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o - in assenza di tali norme, tale pratica arrechi o minacci di
arrecare grave pregiudizio all'altra Parte o alla sua industria
nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le Parti.
6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

ARTICOLO 35

Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 36

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Egitto in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

ARTICOLO 37

1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI, le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VI e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 38

Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 39

Obiettivi

1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse.
2. La cooperazione economica si prefigge di:

- agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente
accordo; - favorire relazioni economiche equilibrate tra le Parti; - sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo
economico e sociale sostenibile.

ARTICOLO 40

Ambito di applicazione

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e
degli scambi tra l'Egitto e la Comunita' in particolare.
2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale.
4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.
5. Le Parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

ARTICOLO 41

Metodi e modalita'

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre
tutti i settori della politica macroeconomica; b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori
della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di
lavoro; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa.

ARTICOLO 42

Istruzione e formazione

Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti piu' efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorita', le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione
superiore e alla formazione.
La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunita' e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

ARTICOLO 43

Cooperazione scientifica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita'
scientifiche delle Parti, in particolare attraverso:

- l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e
sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla
partecipazione di paesi terzi; - la partecipazione dell'Egitto alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;

b) consolidare la capacita' di ricerca dell'Egitto; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove
tecnologie e la divulgazione del know-how.

ARTICOLO 44

Ambiente

1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle
risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

- desertificazione; - qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione
dell'inquinamento del mare; - gestione delle risorse idriche; - uso razionale dell'energia; - gestione dei rifiuti; - salinizzazione; - gestione ambientale delle zone costiere sensibili; - impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti
industriali in particolare; - impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e delle acque; - educazione e sensibilizzazione ambientale.

ARTICOLO 45

Cooperazione industriale

La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

- il dibattito sulla politica industriale e sulla competitivita' in
un'economia aperta; - la cooperazione industriale tra gli operatori economici della
Comunita' e dell'Egitto, anche tramite l'accesso dell'Egitto alle
reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti
create nel contesto della cooperazione decentrata; - l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria egiziana; - la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa
privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla
produzione industriale; - il trasferimento di tecnologie, l'innovazione e la ricerca e
sviluppo; - il potenziamento delle risorse umane; - l'accesso al mercato finanziario per il finanziamento degli
investimenti produttivi.

ARTICOLO 46

Investimenti e promozione degli investimenti

La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di
esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:

- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita'
di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in
materia; - fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali
assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali
e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti
all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne piu'
agevolmente; - creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le
Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati
membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli
investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; - valutando l'opportunita' di creare joint venture, specie a livello
delle PMI, nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli
Stati membri e l'Egitto; - istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.

La cooperazione puo' estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.

ARTICOLO 47

Normalizzazione e valutazione della conformita'

Le Parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformita'. La cooperazione
in questo campo mira in particolare a:

a) incrementare l'applicazione delle norme nel settore della
normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualita' e
del riconoscimento della conformita', specie per quanto riguarda
le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti
agricoli e alimentari; b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della
conformita' egiziani al fine di concludere, al momento opportuno,
accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione
della conformita'; c) sviluppare strutture responsabili della tutela dei diritti di
proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della
normalizzazione e della fissazione degli standard di qualita'.

ARTICOLO 48

Ravvicinamento delle legislazioni

Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive
legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 49

Servizi finanziari

Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro
standard, e in particolare:

a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto; b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione
dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori
finanziari dell'Egitto.

ARTICOLO 50

Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge di:

a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della
pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le
tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione
e migliorare i canali di distribuzione privati; b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra
l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare; c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e
fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il
commercio tra le Parti, che si scambiano informazioni al riguardo.

ARTICOLO 51

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture
stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali
direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse; - la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento
paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; - il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto
strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo; - il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e
del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi
nazionali competenti; - il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.

ARTICOLO 52

Societa' dell'informazione e telecomunicazioni

Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale
che per la societa' dell'informazione in espansione.
La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede:

- un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione,
comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in
merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove
di conformita' e alla certificazione per le tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni; - la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in
questi campi; - la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo
tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie
dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla
societa' dell'informazione; - la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e
a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite; - l'interconnessione fra le reti e l'interoperativita' dei servizi
telematici nella Comunita' e in Egitto.

ARTICOLO 53

Energia

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- promozione delle energie rinnovabili; - promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica; - ricerca applicata relativa alle reti di banche dati in campo
economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori
comunitari ed egiziani; - sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche
e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea.

ARTICOLO 54

Turismo

Le priorita' della cooperazione sono le seguenti:

- promuovere gli investimenti nel settore del turismo; - migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una
maggiore coerenza delle politiche relative al turismo; - promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo; - promuovere la cooperazione tra regioni e citta' dei paesi
limitrofi; - sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo; - assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra
turismo e ambiente; - rendere il turismo piu' concorrenziale sostenendo una maggiore
professionalita'.

ARTICOLO 55

Dogane

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni
relative agli scambi. La cooperazione riguardera' in particolare:

a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento
delle merci; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema
che colleghi i regimi di transito della Comunita' e dell'Egitto.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 56

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore e' l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di
statistiche.

ARTICOLO 57

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in
particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.

ARTICOLO 58

Lotta contro la droga

1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di:

- rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a combattere
la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti; - favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda.

2. Le Parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunita' e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attivita' congiunte relative:

- alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e
di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti; - all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di
ricerca epidemiologica; - alla definizione di norme relative alla prevenzione
dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze
chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di
stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformita' degli standard
internazionali.

ARTICOLO 59

Lotta contro il terrorismo

Le Parti collaborano in questo settore in conformita' delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali,
privilegiando in particolare:

- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati
per combattere il terrorismo; - gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo; - la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.

ARTICOLO 60

Cooperazione regionale

La cooperazione regionale si concentrera' sui seguenti aspetti:

- sviluppo delle infrastrutture economiche; - ricerca scientifica e tecnologica; - commercio intraregionale; - questioni doganali; - questioni culturali; - questioni ambientali.

ARTICOLO 61

Tutela dei consumatori

La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita'
europea e dell'Egitto, e in particolare di:

- migliorare la compatibilita' delle legislazioni in materia onde
evitare gli ostacoli al commercio; - istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui
prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i
necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido); - organizzare scambi di informazioni e di esperti; - attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.

TITOLO VI

CAPITOLO 1

DIALOGO E COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

ARTICOLO 62

Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra Parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.

ARTICOLO 63

1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Egitto e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:

a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina; d) alle azioni volte a promuovere la parita' di trattamento tra
cittadini dell'Egitto e della Comunita', la conoscenza delle
reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e
l'eliminazione delle discriminazioni.

ARTICOLO 64

Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al titolo I del presente accordo.

ARTICOLO 65

Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.
In tale ambito, si cerchera' in via prioritaria di:

a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le
condizioni di vita, creando posti di lavoro e attivita'
generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di
origine degli emigranti; b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e
sociale; c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione
familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il sistema previdenziale; e) potenziare il sistema sanitario; f) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di
gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati
membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e
favorire la tolleranza.

ARTICOLO 66

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

ARTICOLO 67

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.

CAPITOLO 2

COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA E LE ALTRE QUESTIONI CONSOLARI

ARTICOLO 68

Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

- ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi
cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su
richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi
siano stati identificati come tali; - l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti
illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di
quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati
identificati come tali.

Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'.
Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita'.
Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

ARTICOLO 69

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione.
L'Egitto fornira' un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.

ARTICOLO 70

Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, nonche' a risolvere le altre questioni consolari.

CAPITOLO 3

COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI CULTURALI, I MEZZI AUDIO VISIVI E
L'INFORMAZIONE

ARTICOLO 71

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:

- la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale
(quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti); - gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di
artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni
culturali; - le traduzioni; - la formazione degli operatori culturali.

2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo.
3. Le Parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse.
4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.
5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.
6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:

- un dialogo continuativo tra le Parti; - scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori,
anche mediante riunioni di funzionari e di esperti; - consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione; - azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro; - assistenza tecnica, amministrativa e normativa; - diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 72

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento
dell'economia; - potenziamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici
di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della
progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in
particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione
dell'industria e il miglioramento della capacita' di esportazione
dell'Egitto; - misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore
sociale; - il miglioramento delle capacita' e delle competenze egiziane per
quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; - se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi
bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione
clandestina; - misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della
legislazione sulla concorrenza.

ARTICOLO 73

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e l'Egitto nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 74

E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 75

1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 76

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.
Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 77

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

ARTICOLO 78

1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.

ARTICOLO 79

1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

ARTICOLO 80

Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.

ARTICOLO 81

Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

ARTICOLO 82

1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

ARTICOLO 83

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni
contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o
materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione
indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure
non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non
destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi
disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine
pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni
internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del
rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.

ARTICOLO 84

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunita' non
puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i
loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Egitto non
puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa'
dell'Egitto.

ARTICOLO 85

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti
in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta
Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle
Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o
l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni
pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non
si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto
riguarda la loro residenza.

ARTICOLO 86

1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di violazione sostanziale del presente accordo, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
La violazione di una clausola sostanziale del presente accordo consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base del presente accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo.
3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate ai sensi del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.
Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una Parte adotta una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale del presente accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie.

ARTICOLO 87

I protocolli nn. 1-5 e gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 88

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

ARTICOLO 89

Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Esso cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 90

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.

ARTICOLO 91

Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 92

1. Il presente accordo sara' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno.
Per la Repubblica italiana
Per Comunita' europee
Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generate del Consiglio a Bruxelles.

Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

V. GRIFFO

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "Comunita'"

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato "Egitto",

dall'altra,

riuniti a Lussembourgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:
l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto

Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita'

Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli
trasformati

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministra-
tiva

Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita'
amministrative in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:
Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo
Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1 dell'accordo
Dichiarazione comune sulla protezione dei dati.
I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunita' europea:
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 11 dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 19 dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 21 dell'accordo
Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 34 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresi' preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale:
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.
Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno.
Per la Repubblica italiana
Per le Comunita' europee

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno
anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14

Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche entro un anno dalla firma del presente accordo

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18

In caso di difficolta' inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si puo' ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le Parti

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34

Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentira' di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terra' conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea
Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficolta' le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI

Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how"

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39

Le Parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse puo' chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1

Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti concordano che sara' garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui e' previsto lo scambio di dati a carattere personale.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 11

Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunita' e' disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di
associazione da parte dell'Egitto
Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunita' non si oppone all'adozione di dette misure purche' sussistano le necessarie condizioni

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 19

Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunita alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) o 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 21

Su richiesta dell'Egitto, la Comunita' e' disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 34

La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto artico1o in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
La Comunita' dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valutera' tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA

Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunita' europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunita' europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattate sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E L'EGITTO RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA
DOGANALE COMUNE

A Lettera della Comunita'

Signor

tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t
L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere
pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli
stessi prodotti negli stessi periodi, - il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i
prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione
rappresentativi della Comunita', - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei
produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali
Stati membri produttori, - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati
in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica
ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani, - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i
prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una
distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra
garofani uniflori e garofani multiflori, - qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di
prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari,
la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la
preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi
egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto
precede

Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima

Per la Comunita' europea

B. Lettera dell'Egitto

Signor

Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data
odierna, cosi redatta:

"tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue:
Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede
l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita'
di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce
0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro
il limite di 3 000 t.
L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito
elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che
possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere
pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli
stessi prodotti negli stessi periodi; - il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i
prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione
rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei
produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali
Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati
in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica
ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i
prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una
distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra
garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di
prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari,
la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la
preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi
egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi
comunitari.

La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede."
Mi pregio comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della
Repubblica araba d'Egitto

Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Bruxelles

Per il Segretario Genenrale del Consiglio dell'Unione europea

ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

Allegato I: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli
trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del
sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12

Allegato II: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione in
Egitto, il calendario di smantellamento tariffario
di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Allegato III: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tarif-
fario di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Allegato IV: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' ai quali si applica, all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tarif-
fario di cui all'articolo 9, paragrafo 3

Allegato V: Elenco dei prodotti industriali originari della
Comunita' di cui all'articolo 9, paragrafo 4

Allegato VI: Diritti di proprieta' intellettuale di cui all'
articolo 37

Protocollo n. 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comu-
nita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto

Protocollo n. 2: Regime applicabile alle importazioni in Egitto di
prodotti agricoli originari della Comunita'

Protocollo n. 3: Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati

Protocollo n. 4: Definizione della nozione di "prodotti originari"
e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5: Assistenza reciproca tra le autorita' amministra-
tive nel settore doganale

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI DA 25 A 97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI CUI
AGLI ARTICOLI 7 E 12

Codice SA 2905.43 (mannitolo) Codice SA 2905.44 (sorbitolo) Codice SA 2905.45 (glicerolo) Voce SA 33.01 (oli essenziali) Codice SA 3302.10 (sostanze odorifere) Voci SA da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi,
amidi modificati, colle) Codice SA 3809.10 (agenti d'apprettatura o
di finitura) Voce SA 38.23 (alcoli grassi indus-
triali, oli acidi di
raffinazione, alcoli
grassi industriali) Codice SA 3824.60 (sorbitolo n.e.p.) Voci SA da 41.01 a 41 03 (cuoio e pelli) Voce SA 43.01 (pelli da pellicceria
gregge) Voci SA da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami
di seta) Voci SA da 51.01 a 51.03 (lana e peli di animali) Voci SA da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di
cotone e cotone cardato o
pettinato) Voce SA 53.01 (lino greggio) Voce SA 53.02 (canapa greggia)

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO
TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

2501001 2528900 2709000 2816200 2830100 2502000 2529100 2710001 2816300 2830200 2503100 2529210 2710002 2817000 2830300 2503900 2529220 2711110 2818100 2830900 2504100 2529300 2711120 2818200 2831100 2504900 2530100 2711139 2818300 2831900 2505109 2530200 2711140 2819100 2832100 2505909 2530400 2711190 2819900 2832200 2506100 2530909 2711210 2820100 2832300 2506210 2601110 2711290 2820900 2833210 2506290 2601120 2712100 2821100 2833220 2507000 2601200 2712200 2821200 2833230 2508100 2602000 2712900 2822000 2833240 2508200 2603000 2713110 2823000 2833250 2508300 2604000 2713120 2825101 2833260 2508400 2605000 2713200 2825109 2833270 2508500 2606000 2713900 2825200 2833290 2508600 2607000 2714100 2825300 2833300 2508700 2608000 2714900 2825400 2833400 2509000 2609000 2715000 2825500 2834100 2511100 2610000 2716000 2825600 2834210 2511200 2611000 2801200 2825700 2834220 2512000 2612100 2801300 2825800 2834290 2513110 2612200 2802000 2825900 2835000 2513190 2613100 2804210 2826110 2835210 2513210 2613900 2804290 2826120 2835220 2513290 2614000 2804500 2826190 2835230 2514000 2615100 2804610 2826200 2835240 2517100 2615900 2804690 2826300 2835250 2517200 2616100 2804700 2826900 2835260 2517300 2616900 2804800 2827100 2835290 2517411 2617100 2804900 2827200 2835310 2517491 2617900 2805110 2827310 2835390 2518100 2618000 2805190 2827320 2836100 2518200 2619000 2805210 2827330 2836201 2518300 2620110 2805220 2827340 2836301 2519100 2620190 2805300 2827350 2836401 2519900 2620200 2805400 2827360 2836409 2520201 2620300 2809100 2827370 2836500

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ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO
TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2501009 2833110 3210004 3603000 3808901 2505101 2833190 3211009 3604901 3808909 2505901 2836209 3212901 3604909 3811110 2510100 2836309 3212902 3606100 3811191 2510200 2901101 3213100 3606900 3811211 2517419 2901291 3213900 3701200 3811291 2517499 2902200 3214109 3701301 3811901 2520100 3215110 3701309 2520209 2902901 3215191 3701910 3904109 2520900 2912600 3215199 3701991 3904210 2523291 3005101 3215900 3701999 3904220 2526100 3005109 3702200 3909401 2526209 3005901 3702310 3916100 2530300 3702320 3916200 2705000 3702390 3916900 2707100 3005909 3702410 3917211 2707200 3006101 3702420 3917221 2707500 3006500 3702430 3917231 2707600 3204110 3702440 3917291 2707910 3204121 3702519 3917311 2707990 3204129 3702529 3917321 2708100 3204130 3702530 3917391 2708200 3204141 3702540 3919900 2710003 3204149 3702559 3919901 2710009 3204150 3702569 3919909 2711131 3204160 3702919 3920109 2803000 3204170 3401111 3702929 3920200 2804100 3204191 3401201 3702930 3920300 2804300 3204199 3402111 3702949 3920410 2804400 3204200 3402121 3702959 3920420 2806100 3204900 3402131 3703109 3920510 2806200 3206100 3402191 3703209 3920590 2809209 3206200 3402901 3703909 3920610 2810009 3206300 3402909 3704000 3920620 2811110 3206410 3403111 3705100 3920630 2811190 3206420 3403191 3705200 3920690 2811210 3206430 3403911 3705900 3920710 2811220 3206490 3403991 3706101 3920720 2811230 3206500 3404901 3706901 3920730 2811290 3207201 3407009 3707100 3920790 2815110 3207209 3707900 3920910 2815120 3207300 3801111 3920920 2824100 3207400 3808101 3920930 2824200 3208101 3808109 3920940 2824901 3208201 3808201 3920990 2824909 3208901 3506100 3808209 3921110 2828101 3209101 3506910 3808301 3921120 2828102 3209901 3506990 3808309 3921130 2828901 3210001 3601000 3808401 3921140 2829191 3210003 3602000 3808409 3921190 3921909 4011990 4408909 4806200 4911991 3923101 4012100 4409109 4806300 4911992 3923211 4012200 4409209 4806400 5004009 3923302 4012900 4411110 4807100 5005000 3926101 4013100 4411210 4807910 5006001 3926102 4013200 4411310 4807990 3926201 4013900 4411910 4808100 5006009 3926901 4014900 4502000 4808200 5105109 3926902 4016109 4808300 5105210 3926904 4016910 4503900 4808900 5105299 3926905 4016929 4504100 4809100 5105300 3926906 4016930 4504900 4809200 5105400 3926908 4016940 4802101 4809300 4001292 4016950 4802109 4809900 5106100 4001302 4016994 4802200 4810110 4002199 4016999 4802300 4810120 5106200 4002209 4017002 4802400 4810210 4002319 4017009 4802511 4810290 5107100 4002399 4103200 4802519 4810310 5107200 4002499 4802521 4810320 5108100 4002599 4104109 4802529 4810390 4002609 4104210 4802531 4810910 5108200 4002709 4104220 4802539 4810999 5110009 4002809 4104299 4802601 4811100 5113001 4002999 4104310 4802609 4811210 5204110 4005100 4104390 4803001 4811290 5204190 4005200 4105110 4804110 4811319 5204200 4005910 4105120 4804190 4811399 5205110 4005990 4105199 4804210 4811400 5205120 4006100 4105200 4804290 4811901 5205130 4006900 4106110 4804310 4811909 5205140 4007000 4106120 4804390 4813100 5205150 4008110 4106199 4804410 4813200 5205210 4008190 4106200 4804420 4813901 5205220 4008210 4107101 4804490 4813909 5205230 4008290 4107211 4804510 4816100 5205240 4009100 4107291 4804520 4816200 5205250 4009200 4107901 4804590 4816300 5205310 4009300 4111000 4805100 5205320

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ALLEGATO IV

ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA' AI QUALI SI APPLICA, ALL'IMPORTAZIONE IN EGITTO, IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

2515110 3208109 3307901 3926300 4302200 2515120 3208209 3307909 3926400 4302300 2515200 3208909 3401119 3926909 4303100 2516110 3209102 3401190 4010911 4303900 2516120 3209902 3401209 4010991 4304001 2516210 3210002 3402200 4015110 4304009 2516220 3212909 3405100 4015190 4409101 2516900 3214900 3405200 4015901 4409102 2523100 3405300 4015909 4409201 2523210 3405400 4107109 4409202 2523292 3405900 4107219 4410100 2523300 3406000 4107299 4410900 2523900 3604100 4107909 4411190 2704000 3302109 3605000 4108000 4411290 2706000 3302901 3706109 4109000 4411390 2707300 3302909 3706902 4411990 2707400 3303001 3912201 4201000 4412110 2801100 3303009 3917109 4202110 4412120 2807000 3304101 3917219 4202120 4412190 2808000 3304109 3917229 4412210 2915219 3304201 3917239 4202190 4412290 2939901 3304209 3917299 4202210 4412910 2939902 3304301 3917319 4202220 4412991 3003100 3304309 3917329 4202290 4412999 3003200 3304911 3917330 4202310 4414000 3003390 3304919 3917399 4202320 4415100 3003400 3304991 3917400 4202390 4415200
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3305909 3923109 4418909 3004909 3306101 3923219 4419000 3102100 3306109 3923290 4420100 3102290 3306901 3923309 4420901

3102300 3306909 3923400 4420909 3102400 3307101 3923509 4421100 3102500 3307109 3923900 4421902 3102600 3307201 3924100 4421909 3102700 3307209 3924900 4601100 3102800 3307301 3925100 4601200 3102900 3307309 3925200 4601910 3103100 3307411 3925300 4302110 4601990 3103200 3307419 3925900 4302120 4602100 3103900 3307491 3926109 4302130 4602900 3207100 3307499 3926209 4302190 4803009 4814200 4910009 5209310 5212250 5511200 4814300 4911102 5209320 5306201 5511300 4814901 4911103 5209390 5308901 5512110 4814909 4911109 5209410 5309110 5512190 4815000 4911910 5209420 5309190 5512210 4817100 5209430 5309210 5512290 4817200 4911999 5209490 5309290 5512910 4817300 5007100 5209510 5310109 5512990 4818101 5007200 5209520 5310909 5513110 4818109 5007900 5209590 5311001 5513120 4818200 5109100 5210110 5401101 5513130 4818300 5109900 5210120 5401201 5513190 4818400 5110001 5210190 5406100 5513210 4818500 5111110 5210210 5406200 5513220 4818900 5111190 5210220 5407109 5513230 4819101 5111200 5210290 5407200 5513290 4819109 5111300 5210310 5407300 5513310 4819201 5111900 5210320 5407410 5513320 4819209 5112110 5210390 5407420 5513330 4819300 5112190 5210410 5407430 5513390 4819400 5112200 5210420 5407440 5513410 4819509 5112300 5210490 5407510 5513420 4819600 5112900 5210510 5407520 5513430 4820101 5113009 5210520 5407530 5513490 4820109 5208110 5210590 5407540 5514110 4820201 5208120 5211110 5407600 5514120 4820209 5208130 5211120 5407710 5514130 4820301 5208190 5211190 5407720 5514190 4820309 5208210 5211210 5407730 5514210 4820400 5208220 5211220 5407740 5514220 4820501 5208230 5211290 5407810 5514230 4820509 5208290 5211310 5407820 5514290 4820901 5208310 5211320 5407830 5514310 4820909 5208320 5211390 5407840 5514320 4821100 5208330 5211410 5407910 5514330 4821900 5208390 5211420 5407920 5514390 4822100 5208410 5211430 5407930 5514410 4822900 5208420 5211490 5407940 5514420 4823110 5208430 5211510 5408100 5514430

4823190 5208490 5211520 5408210 5514490 4823200 5208510 5211590 5408220 5515110 4823510 5208520 5212110 5408230 5515120 4823590 5208530 5212120 5408240 5515130 4823600 5208590 5212130 5408310 5515190 4823709 5209110 5212140 5408320 5515210 4823909 5209120 5212150 5408330 5515220 4909000 5209190 5212210 5408340 5515290 4910002 5209210 5212220 5508101 5515910 4910003 5209220 5212230 5508201 5515920 4910004 5209290 5212240 5511100 5515990 5516120 5703300 5901100 6103290 6108190 5516130 5703900 5901909 6103310 6108210 5516140 5704100 5903109 6103320 6108220 5516210 5704900 5903209 6103330 6108290 5516220 5705000 5903909 6103390 6108310 5516230 5801100 5904100 6103410 6108320 5516240 5801210 5904910 6103420 6108390 5516310 5801220 5904920 6103430 6108910 5516320 5801230 5905000 6103490 6108920 5516330 5801240 5906100 6104110 6108990 5516340 5801250 5906910 6104120 6109100 5516410 5801260 5906990 6104130 6109900 5516420 5801310 5907001 6104190 6110100 5516430 5801320 5907009 6104210 6110200 5516440 5801330 6104220 6110300 5516910 5801340 6104230 6110900 5516920 5801350 5908000 6104290 6111100 5516930 5801360 5909000 6104310 6111200 5516940 5801900 6001100 6104320 6111300 5606000 5801901 6001210 6104330 6111900 5607100 5801910 6001220 6104390 6112110 5607210 5801920 6001290 6104410 6112120 5607290 5802110 6001910 6104420 6112190 5607300 5802190 6001920 6104430 6112200 5607410 5802200 6001990 6104440 6112310 5607490 5802300 6002100 6104490 6112390 5607500 5803100 6002200 6104510 6112410 5607900 5803900 6002300 6104520 6112490 5608110 6002410 6104530 6113001 5608190 5804100 6002420 6104590 6113009 5608900 5804210 6002430 6104610 6114100 5609000 5804290 6002490 6104620 6114200 5701100 5804300 6002910 6104630 6114300 5701900 5805000 6002920 6104690 6114900 5702100 5806102 6002930 6105100 6115110 5702200 5806109 6002990 6105200 6115120 5702310 5806200 6101100 6105900 6115190 5702320 5806310 6101200 6106100 6115200 5702390 5806320 6101300 6106200 6115919

5702410 5806390 6101900 6106900 6115929 5702420 5806402 6102100 6107110 6115939 5702490 5806409 6102200 6107120 6115999 5702510 5808100 6102300 6107190 6116100 5702520 5808900 6102900 6107210 6116910 5702590 5809000 6103110 6107220 6116920 5702910 5810100 6103120 6107290 6116930 5702920 5810910 6103190 6107910 6116990 5702990 5810920 6103210 6107920 6117100 5703100 5810990 6103220 6107990 6117200 5703200 5811000 6103230 6108110 6117800 6201110 6204520 6211430 6304910 6404190 6201120 6204530 6211490 6304920 6404200 6201130 6204590 6212100 6304930 6405100 6201190 6204610 6212200 6304990 6405200 6201910 6204620 6212300 6305100 6405900 6201920 6204630 6212900 6305200 6406109 6201930 6204690 6213100 6305310 6406200 6201990 6205100 6213200 6305390 6406910 6202110 6205200 6213900 6305900 6406991 6202120 6205300 6214100 6306110 6406999 6202130 6205900 6214200 6306120 6501000 6202190 6206100 6214300 6306190 6502000 6202910 6206200 6214400 6306210 6503000 6202920 6206300 6214900 6306220 6504000 6202930 6206400 6215100 6306290 6505100 6202990 6206900 6215200 6306310 6505900 6203110 6207110 6215900 6306390 6506100 6203120 6207190 6216000 6306410 6506910 6203190 6207210 6217100 6306490 6506920 6203210 6207220 6217900 6306910 6506990 6203220 6207290 6301100 6306990 6507000 6203230 6207910 6301200 6307100 6601100 6203290 6207920 6301300 6307909 6601910 6203310 6207990 6301400 6308000 6601990 6203320 6208110 6301900 6309001 6602001 6203330 6208190 6302100 6309002 6602009 6203390 6208210 6302210 6309009 6603100 6203410 6208220 6302220 6309100 6603200



* Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo.

1) Se la dichiarazione su fattura e' compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non e' compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. 2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(1) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. (2) Cfr. articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Allegato VI del protocollo n. 4

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO
O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorita' doganali della Comunita' e dell'Egitto accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977.
2. Le competenti autorita' della Comunita' e dell'Egitto accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originati del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunita' a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE

La Comunita' e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il cumulo dell'origine puo' dare per agevolare la creazione di una zona di libero scambio tra tutti i partner mediterranei associati al processo di Barcellona.
La Comunita' accetta di negoziare e concludere accordi con i partner mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb, su richiesta di detti Stati, onde applicare la regola del cumulo dell'origine, a condizione che i partner interessati accettino di applicare norme di origine identiche.
Le Parti dichiarano inoltre che il conseguimento di questo obiettivo non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi di cumulo gia' in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito dopo la firma dell'accordo le Parti inizieranno ad esaminare le possibilita' di cumulo con detti paesi durante il periodo transitorio, specie nei settori in cui i paesi mediterranei in questione applicano norme di origine identiche.
La Comunita' fornira' assistenza ai paesi interessati onde arrivare al cumulo delle norme di origine.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI
CUI ALL'ALLEGATO II

Le Parti approvano i requisiti in materia di trasformazione contenuti negli allegati II e II(a) del protocollo n. 4.
La Comunita' esaminera' tuttavia un numero limitato di richieste di deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purche' non siano tali da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner euromediterranei.

PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL
SETTORE DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative
applicabili sul territorio delle Parti che disciplinano
l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche'
l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura
doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di
assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di
assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a
una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e
l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare
detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state
correttamente importate nel territorio dell'altra Parte
precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state
correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle
merci.

3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in
condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano
destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla
legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni
ottenute riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale
legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla
legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa
ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano
stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni
contrarie alla legislazione doganale;

ARTICOLO 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative,
prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per
iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici
pertinenti; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.

3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora
quest'ultima non possa agire autonomamente
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

I. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie
autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere computerizzate.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte
ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a) possa pregiudicare la sovranita' dell'Egitto o di uno Stato membro
a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del
presente protocollo; b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo
10, paragrafo 2; c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere.
3. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.

ARTICOLO 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita'
comunitarie.
2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte che puo' fornire i dati.
A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale
causa e a quale titolo sara' ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli
interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali dell'Egitto e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano
necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e
degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri
accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza
reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra
singoli Stati membri e l'Egitto; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione,
tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee
e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi
informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa
interessare la Comunita'. .sp,
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.



 
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8518210 8528101 8711201 9305903
8518220 8528109 8711301 9306100 8504233 8518290 8528201 8711401 9306219 8504310 8518300 8528209 8711501 9306299 8504321 8518400 8529108 8711901 9306309 8504322 8518500 8529109 8712001 9306909
8518900 8529909 8714991 9401100 8504323 8519100 8536202 8716200 9401200 8504331 8519210 8536503 8716310 9401300 8504332 8519290 8536611 8716390 9401400
8519310 8536690 8716400 9401500 8504333 8519390 8537201 8716800 9401610 8504341 8519400 8537202 8903101 9401690 8504342 8519910 8538100 8903911 9401710
8519999 8538900 8903921 9401790 8504343 8520100 8539221 8903991 9401800 8504401 8520200 8539311 9002901 9401909 8506111 8520310 8544209 9003110 9403100

8506130 8520390 8544411 9003190 9403200 8506131 8520909 8544412 9003900 9403300 8506191 8521100 8544491 9004100 9403400 8506901 8521900 8544492 9004900 9403500 8507109 8522100 8544511 9005100 9403600 8507209 8522902 8544512 9005809 9403700 8507400 8522909 8544591 9005909 9403800 8507809 8523119 8544592 9006301 9403900 8509100 8523129 8544601 9006401 9404100 8509200 8523139 8544602 9006511 9404210 8509300 8523209 8701200 9006521 9404290 9404900 9613100 9405109 9613200 9405200 9613300 9405300 9613809 9405400 9613909 9405509 9614100 9405600 9614200 9405910 9614900 9405920 9615110 9405990 9615190 9406001 9615900 9406002 9616100 9406009 9616200 9502101 9701100 9504300 9701900 9504400 9702000 9504901 9703000 9505100 9704000 9505900 9601100 9601900 9602001 9602009 9603101 9603102 9603299 9603309

9603901 9603903

9603909 9605000 9606210 9606220 9606290 9606300 9607110 9607190 9608101 9608102 9608391 9608401 9608501 9608509 9608911 9608991 9609101 9612100 9612200

ALLEGATO V
ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARE DELLA COMUNITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4

87031030 87031090 87032290 87032310 87032320 87032390 87032400 87033190 87033220 87033290 87033300 87039000 87161000

ALLEGATO VI

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 37

1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, l'Egitto aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale:

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977,
modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington,
1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali
(UPOV) (atto di Ginevra del 1991); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del
1977, emendato nel 1979); - Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale
dei marchi (Madrid, 1989).

2. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti
dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio
(Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio
che l'articolo 65 dell'accordo concede ai paesi in via di sviluppo; - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (Atto di Parigi del 1971); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
(Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).

3. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

PROTOCOLLO N. 1

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI

NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'EGITTO

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2.a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.
Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.
Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. Dal 1 dicembre al 31 maggio, per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunita' europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC e' ridotto a zero, e' il seguente:

- 266 EUR/t, dal 1 dicembre 1999 al 31 maggio 2000, - 264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1 dicembre al
31 maggio.

Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore del 2, 4, 6 o 8% al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8% del prezzo di entrata concordato Se il prezzo di entrata per una spedizione e' inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.
ALLEGATO al protocollo 1 ====================================================================
A B C D ==================================================================== Codice Designa- Riduzione Contingente Riduzione Disposizioni NC zione dell' tariffario dell' specifiche
delle aliquota aliquota
merci doganale doganale
NPF (1) al di la' del
contingente
tariffario
(1) ====================================================================
(%) (t) (%) -------------------------------------------------------------------- 0601 Bulbi, 100 500 - Si applicano
cipolle, le disposi-
tuberi, zioni speci-
radici fiche del
tuberose, protocollo
zampe e 1, paragrafo
rizomi, 4
in vege-
tazione o
fioriti;
piantimi,
piante e
radici di
cicoria
diverse
dalle
radici
della
voce 1212 -------------------------------------------------------------------- 0602 Altre piante 100 2 000 - Si applicano
vive (com- le disposi-
prese le zioni speci-
loro fiche del
radici), protocollo
talee e 1, paragrafo
marze; 4
bianco
di funghi
(micelio) -------------------------------------------------------------------- ex 0603 Fiori e 100 3 000 - Nel rispetto 10 boccioli di cui delle condi-
di fiori, 1.000 zioni conve-
recisi, dei fiori nute nello
per mazzi di cui ai scambio di
o per codici NC lettere
ornamento, 0603 1029 e
dal 1 0603 1069
ottobre
al 15
aprile -------------------------------------------------------------------- 0604 99 Fogliame, 100 500 - Si applicano
foglie, le disposi-
rami ed zioni del
altre parti protocollo
di piante, 1, paragrafo
senza fiori 4
ne' boccioli
di fiori, ed
specifiche
erbe, essic-
cati, imbian-
chiti, tinti,
impregnati o
altrimenti
preparati -------------------------------------------------------------------- ex 0701 Patate di 100 anno 1: 60 90 51 primizia, 130 000
fresche o anno 2:
refrigerate, 190 000
dal 1° anno 3 e anni
gennaio successivi:
al 31 250 000
marzo -------------------------------------------------------------------- ex 0702 Pomodori, 100 - - 00 freschi o
refrigerati,
dal 1
novembre
al 31 marzo -------------------------------------------------------------------- ex 0703 Cipolle e 100 15 000 60 Si applicano 10 scalogni, le disposi-
freschi o zioni speci-
refrigerati, fiche del
dal 1 protocollo
febbraio 1, paragrafo
al 15 giugno 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0703 Agli, 100 3 000 50 Si applicano 20 00 freschi o le disposi-
refrigerati, zioni speci-
dal 1 fiche del
febbraio protocollo
al 15 1, paragrafo
giugno 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0704 Cavoli, 100 1 500 - Si applicano
cavolfiori, le disposi-
cavoli ricci, zioni speci-
cavoli rapa fiche del
e simili protocollo
prodotti 1, paragrafo
commestibili 4
del genere
Brassica,
freschi o
refrigerati,
dal 1
novembre
al 15
aprile -------------------------------------------------------------------- ex 0705 Lattughe a 100 500 - Si applicano 11 cappuccio, le disposi-
dal 1 zioni speci-
novembre fiche del
al 31 marzo protocollo
1, paragrafo
4 -------------------------------------------------------------------- ex 0706 Carote e 100 500 - Si applicano 10 00 navoni, le disposi-
freschi o zioni speci-
refrigerati, fiche del
dal 1 protocollo
gennaio al 1, paragrafo
30 aprile 4 -------------------------------------------------------------------- ex 0707 Cetrioli e 100 500 - Si applicano 00 cetriolini, le disposi-
freschi o zioni speci-
refrigerati, fiche del
dal 1 protocollo
gennaio alla 1, paragrafo
fine di 4
febbraio -------------------------------------------------------------------- ex 0708 Legumi da 100 anno 1: 15 000 -
granella, anno 2: 17 500
anche sgra- anno 3 e anni
nati, freschi successivi:
o refrigerati, 20 000
dal 1
novembre
al 30 aprile -------------------------------------------------------------------- 0709 Altri ortag- 100 - -
gi, freschi o
refrigerati:
- asparagi
dal 1
ottobre alla
fine di
febbraio,
- peperoni
dal 1
novembre al
30 aprile,
- altri
ortaggi dal
1 novembre
alla fine di
febbraio -------------------------------------------------------------------- ex 0710 Ortaggi o 100 anno 1: 1 000 - ex 0711 legumi anno 2: 2 000
congelati anno 3 e anni
e tempo- successivi: 3 000
raneamente
conservati,
esclusi il
granturco
dolce delle
sottovoci
0710 40 00
e 0711 90 30
e i funghi
del genere
Agaricus
delle sot-
tovoci
0710 80 61 e
0711 90 40 -------------------------------------------------------------------- 0712 Ortaggi o 100 16 000 - Si applicano
legumi secchi, le disposi-
anche tagliati zioni speci-
in pezzi o fiche del
a fette op- protocollo
pure tritati 1, paragrafo
o polveriz- 4
zati, ma non
altrimenti
preparati -------------------------------------------------------------------- ex 0713 Legumi da 100 - -
granella
secchi,
sgranati,
anche decor-
ticati o
spezzati,
esclusi i
prodotti
destinati
alla semina
delle sot-
tovoci 0713
10 10, 0713
33 10 e 0713
90 10 -------------------------------------------------------------------- 40714 Patate dolci, 100 3 000 - Si applicano 20 fresche, le disposi-
refrigerate, zioni speci-
congelate fiche del
o essiccate protocollo
1, paragrafo
4 -------------------------------------------------------------------- 0804 Datteri, 100 - - 10 00 freschi o
secchi -------------------------------------------------------------------- 0804 Guaiave, 100 - - 50 00 manghi e
mangostani,
freschi o
secchi -------------------------------------------------------------------- 0805 10 Arance, 100 anno 1: 50 000 (2) 60 Si applicano
fresche anno 2: 55 000 (2) le disposi-
o secche anno 3 e anni zioni speci-
successivi: fiche del
60 000 (2) protocollo
1, paragrafo
5 -------------------------------------------------------------------- 0805 20 Mandarini 100 -
(compresi i
tangerini e
i satsuma),
clementine,
wilkings e
simili
ibridi di
agrumi,
freschi o
secchi -------------------------------------------------------------------- 0805 30 Limoni e 100 - -
limette,
freschi o
secchi -------------------------------------------------------------------- 0805 40 Pompelmi e 100 - -
pomeli,
freschi o
secchi -------------------------------------------------------------------- ex 0806 Uve, fresche, 100 - - 00 dal 1
febbraio
al 14
luglio -------------------------------------------------------------------- ex 0807 Cocomeri, 100 - - 11 00 freschi,
dal 1
febbraio
al 15
giugno -------------------------------------------------------------------- ex 0807 Altri 100 1 000 - Si applicano 19 00 meloni, le disposi-
freschi, zioni speci-
dal 15 fiche del
ottobre protocollo
al 31 1, paragrafo
maggio 4 -------------------------------------------------------------------- 0808 20 Pere e 100 500 - Si applicano
cotogne, le disposi-
fresche zioni speci-
fiche del
protocollo
1, paragrafo
4 -------------------------------------------------------------------- ex 0809 Pesche, 100 500 - Si applicano 30 comprese le le disposi-
pesche noci, zioni speci-
fresche, dal fiche del
15 marzo al protocollo
31 maggio 1, paragrafo
4 -------------------------------------------------------------------- ex 0809 Prugne e 100 500 - Si applicano 40 prugnole, le disposi-
fresche, zioni speci-
dal 15 fiche del
aprile al protocollo
31 maggio 1, paragrafo
4 -------------------------------------------------------------------- ex 0810 Fragole, 100 anno 1: 500 - 10 fresche, anno 2: 1 000
dal 1 anno 3 e anni
ottobre al successivi:
31 marzo 1 500 -------------------------------------------------------------------- 0810 Altre 100 - - 90 85 frutta,
fresche -------------------------------------------------------------------- 0811 Frutta 100 anno 1: 1 000 - 0812 anche cotte anno 2: 2 000
in acqua o anno 3 e anni
al vapore, successivi:
congelate, 3 000
anche con
aggiunta di
zuccheri o
di altri
dolcificanti,
temporaneamente
conservate ma
non atte per
l'alimentazione
nello stato in
cui sono
presentate -------------------------------------------------------------------- 0904 Pepe del genere 100 - -
Piper; pimenti
del genere
Capsicum o
del genere
Pimenta -------------------------------------------------------------------- 0909 Semi di anice, 100 - -
di badiana, di
finocchio, di
coriandolo,
di cumino o
di carvi;
bacche di
ginepro -------------------------------------------------------------------- 0910 Zenzero, 100 - -
zafferano,
curcuma, timo,
foglie di
alloro, curry
ed altre spezie -------------------------------------------------------------------- 1006 Riso 25 32 000 - -------------------------------------------------------------------- 1202 Arachidi 100 - - -------------------------------------------------------------------- ex 1209 Semi, frutti 100 - -
e spore da
sementa,
esclusi i
semi di
barbabietole
delle sot-
tovoci 1209
11 00 e 1209
19 00 -------------------------------------------------------------------- 1211 Piante, parti 100 - -
di piante,
semi e frutti,
delle specie
utilizzate
principal-
mente in
profumeria,
in medicina
o nella prepa-
razione di
insetticidi,
antiparas-
sitari o
simili -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, 100 - -
alghe, bar-
babietole da
zucchero e
canne da
zucchero;
noccioli e
mandorle di
frutti e
altri pro-
dotti vege-
tali impie-
gati princi-
palmente
nell'alimen-
tazione umana,
non nominati
ne' compresi
altrove: -------------------------------------------------------------------- 1515 Olio di 100 1 000 - Si applicano 50 11 sesamo e le disposi-
sue frazioni zioni speci-
destinati fiche del
ad usi protocollo
tecnici o 1, paragrafo
industriali 4
diversi dalla
fabbricazione
di prodotti
per l'alimen-
tazione umana
(3) -------------------------------------------------------------------- 1515 90 Altri grassi 100 500 - Si applicano
e oli vege- le disposi-
tali e loro zioni speci-
frazioni, fiche del
fissi, anche protocollo
raffinati, 1, paragrafo
ma non modi- 4
ficati chimi-
camente -------------------------------------------------------------------- 1703 Melassi otte- 100 350 000 - Si applicano
nuti dall'es- le disposi-
trazione o zioni speci-
dalla raffina- fiche del
zione dello protocollo
zucchero 1, paragrafo
4 -------------------------------------------------------------------- 2001 "Chutney" di 100 - - 90 10 manghi -------------------------------------------------------------------- 2007 Confetture, 100 1 000 - Si applicano
gelatine, le disposi-
marmellate, zioni speci-
puree e fiche del
paste di protocollo
frutta, 1, paragrafo
ottenute 4
mediante
cottura,
anche con
aggiunta di
zuccheri o
di altri
dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 2008 11 Arachidi 100 3 000 - Si applicano
le disposi-
zioni speci-
fiche del
protocollo
1, paragrafo
4 --------------------------------------------------------------------

2009 Succhi di 100 1 000 - Si applicano
frutta (com- le disposi-
presi i mosti zioni speci-
di uva) o fiche del
di ortaggi e protocollo
legumi, non 1, paragrafo
fermentati, 4
senza aggiunta
di alcole,
anche addizio-
nati di zuc-
cheri o di
altri dolci-
ficanti -------------------------------------------------------------------- 2302 Crusche, 60 - -
stacciature
ed altri
residui,
anche agglo-
merati in
forma di
pellets,
della vaglia-
tura, della
molitura o
di altre
lavorazioni
dei cereali
o dei legumi -------------------------------------------------------------------- 5301 Lino 100 - - -------------------------------------------------------------------- (1) La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad
valorem (2) Contingente tariffario applicabile dal 1 luglio al 30 giugno, di
cui 34 000 t per le arance dolci, fresche, dei codici NC ex 0805
10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, nel periodo che va dal
1 dicembre al 31 maggio. (3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni
stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN EGITTO

DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.
Allegato al protocollo 2 ====================================================================
A B ====================================================================
Codice Descrizione Riduzione Contingente
egiziano del dazio tariffario
(%) (in tonnellate) --------------------------------------------------------------------
Animali vivi della specie
bovina 0102 10 - riproduttori di razza pura 100% Illimitato 0102 90 - altri 50% 10 000 -------------------------------------------------------------------- 0202 30 Carni di animali della specie
bovina, congelate, disossate 50% 25 000 --------------------------------------------------------------------
Latte
- in polvere, in granuli e in
altre forme solide, avente
tenore, in peso, di materie
grasse inferiore o uguale a
1,5%, 0402 10 10 -- per bambini 0402 10 91 -- diverso da quello per
bambini, in imballaggi di peso
inferiore o uguale a 20kg
in polvere, in granuli e in
altre forme solide, avente
tenore, in peso, di materie
grasse superiore a 1,5%,
senza aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti 0402 21 10 - per bambini, "tre quarti" 0402 21 91 - altro, in imballaggi di
peso inferiore o uguale a
20 kg 100% Illimitato
-- con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti 0402 29 10 --- per bambini, "tre quarti" 0402 29 91 --- altro, in imballaggi di
peso inferiore o uguale a 20 kg --------------------------------------------------------------------
Crema di latte 0402 21 20 - senza aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti 0402 29 20 - con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti 25% 500 -------------------------------------------------------------------- 0405 00 90 Burro ed altre materie grasse
provenienti dal latte, in
imballaggi di peso inferiore
o uguale a 20 kg 25% 5 000 --------------------------------------------------------------------
Formaggi e latticini 0406 10 90 - formaggi freschi (non affi-
nati), compresi il formaggio
di siero di latte e i latti-
cini, in imballaggi di peso
superiore a 20 kg 0406 20 90 - formaggi grattugiati o in
polvere di tutti i tipi, in
imballaggi di peso superiore
a 20 kg 0406 30 90 - formaggi fusi, diversi da
quelli grattugiati o in
polvere, in imballaggi di
peso superiore a 20 kg 0406 40 90 - formaggi a pasta erborinata,
in imballaggi di peso superiore
a 20 kg 50% 2 000 0406 90 90 - altri formaggi, in imbal-
laggi di peso superiore a
20 kg, escluso il formaggio
bianco di vacca in salamoia -------------------------------------------------------------------- 0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici
tuberose, zampe e rizomi, allo
stato di riposo vegetativo, in
vegetazione o fioriti; piantimi,
piante e radici di cicoria
diverse dalle radici della
voce 1212 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 0602 Altre piante vive (comprese le
loro radici), talee e marze;
bianco di funghi (micelio) 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 0701 10 00 Patate da semina 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- Ex 0713 Legumi da granella, secchi,
anche tagliati in pezzi o a
fatte, esclusi i legumi da
granella delle voci 0713 20 00
(ceci) e 0713 90 00 altri 100% 3 000 -------------------------------------------------------------------- 0802 Altre frutta a guscio, fresche
o secche, anche sgusciate o
decorticate 50% 300 -------------------------------------------------------------------- 0808 10 00 Mele fresche, dal 1 gennaio al
29 febbraio 25% 500 -------------------------------------------------------------------- 0809 20 00 Ciliegie, fresche 25% 500 -------------------------------------------------------------------- 0812 10 00 Ciliege temporaneamente conser-
vate ma non atte per l'alimen-
tazione nello stato in cui sono
presentate 30% 500 30% 500 -------------------------------------------------------------------- 1201 Fave di soia, anche frantumate
100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1204 Semi di lino, anche frantumati
100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1206 Semi di girasole, anche
frantumati 100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 10 Noci e mandorle di palmisti,
anche frantumati 100%
illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 30 Semi di ricino, anche frantu-
mati 50% illimitato 50% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 40 Semi di sesamo, anche frantu-
mati 100% illimitato 100% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 50 Semi di senapa, anche frantu-
mati 50% illimitato 50% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 92 Semi di karite', anche
frantumati 50% illimitato 50% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1207 99 Altri semi e frutti oleosi,
anche frantumati 50% illimitato 50% Illimitato -------------------------------------------------------------------- 1209 Semi, frutti e spore da sementa
100% illimitato 100% Illimitato --------------------------------------------------------------------
Olio di sola e sue frazioni 1507 10 90 - olio greggio, non condizionato
per la vendita al minuto 100% 15 000 1507 90 91 - purificato (semiraffinato),
non condizionato per la vendita
al minuto --------------------------------------------------------------------
Oli di girasole 1512 11 91 - olio greggio, non condizionato
per la vendita al minuto 100% 15 000 1512 19 91 - purificato (semiraffinato),
non condizionato per la vendita
al minuto -------------------------------------------------------------------- 2002 90 90 Pomodori preparati o conservati
ma non nell'aceto o acido
acetico, esclusi i pomodori,
interi o in pezzi, di peso
netto superiore a 5 kg 50% 500 -------------------------------------------------------------------- 2003 Funghi e tartufi, preparati o
conservati ma non nell'aceto o
acido acetico 50% 100 -------------------------------------------------------------------- 2301 20 00 Molluschi o di altri inverte-
brati acquatici 100% 10 000 -------------------------------------------------------------------- 2309 Preparazioni dei tipi utiliz-
zati per l'alimentazione degli
animali 30% 20 000

PROTOCOLLO N. 3

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

ARTICOLO 1

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi
vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo; - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si
applicano le seguenti riduzioni: - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di
base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -10% dei dazi di
base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei
dazi di base; - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si
applicano le seguenti riduzioni: - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di
base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di
base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -25% dei
dazi di base.

2. Alle importazioni nella Comunita' dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti.
3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 18.
4. Il Consiglio di associazione puo' decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del
presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente
protocollo; - aumentare o abolire i contingenti tariffari.

ARTICOLO 2

1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Comitato di associazione:

- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli
scambi tra la Comunita' e l'Egitto o - in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche
riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.

ARTICOLO 3

La Comunita' e l'Egitto si informano delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.
Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili
Allegato I al protocollo 3

Tabella 1 ====================================================================
Codice Designazione Dazi applicabili
egiziano delle merci in % -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse prove-
nienti dal latte; paste da spalmare
lattiere: 0405 00 90 altri (in imballaggi di peso superiore
a 20 kg) 0% -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite
delle loro piume o della loro calugine,
piume, penne e loro parti (anche rifilate),
calugine, gregge o semplicemente pulite,
disinfettate o trattate per assicurarne la
conservazione; polveri e cascami di piume,
penne e loro parti: 0505 10 Piume e penne dei tipi utilizzati per
l'imbottitura; calugine: 0505 10 00 gregge 0% 0505 90 00 altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna),
gregge, sgrassate o semplicemente preparate
(ma non tagliate in una forma determinata),
acidulate o degelatinate; polveri e cascami
di queste materie: 0% -------------------------------------------------------------------- 0509 90 00 - Spugne naturali di origine animale 0% -------------------------------------------------------------------- 0510 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio;
cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole
ed altre sostanze di origine animale utiliz-
zate per la preparazione di prodotti farma-
ceutici, fresche, refrigerate, congelate o
altrimenti conservate in modo provvisorio 0% -------------------------------------------------------------------- 0903 00 Mate 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze
pectiche, pectinati e pectati; agar-agar
ed altre mucillagini ed ispessenti derivati
da vegetali, anche modificati:
- Alghe: 1302 19 90 -- altri: 0%
--- altri 1302 20 00 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati: 0%
-- Mucillagini ed ispessenti derivati da
vegetali, anche modificati: 0% 1302 31 00 -- Agar-agar 0% 1302 32 00 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di
semi di carrube o di semi di guar, anche
modificati 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle specie usate princi-
palmente in lavori di intreccio, da panie-
raio o da stuoiaio (per esempio: bambu',
canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia,
paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta,
cortecce di tiglio): 1401 10 00 - Bambu' 0% 1401 20 00 - Canne d'India 0% 1401 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate,
compresa la lanolina: 1505 10 - Grasso di lana greggio 1505 10 90 per la vendita all'ingrosso 0% 1505 90 - altri: 1505 90 90 -- per la vendita all'ingrosso 0% -------------------------------------------------------------------- 1506 00 90 Altri grassi e oli animali e loro frazioni,
anche raffinati, ma non modificati chimi-
camente, per la vendita all'ingrosso 0% -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio
di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente: 1515 60 Olio di jojoba e sue frazioni: 1515 60 90 Olio di jojoba e sue frazioni per la vendita
all'ingrosso 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 10 Linossina 0% 1518 00 90 altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi),
cere di api o di altri insetti e spermaceti,
anche raffinati o colorati: 1521 10 Cere vegetali 0% 1521 90 altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 00 Degras 0% -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il
maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio) chimicamente puri, allo stato
solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti; succedanei del
miele, anche mescolati con miele naturale;
zuccheri e melassi caramellati: 1702 50 00 - Fruttosio chimicamente puro 0% 1702 90 10 - Maltosio chimicamente puro 0% -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata: 1803 10 00 - non sgrassata 0% 1803 20 00 - completamente o parzialmente sgrassata 0% -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari
di farine, semolini, amidi, fecole o estratti
di malto, non contenenti cacao o contenenti
meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su
una base completamente sgrassata, non nominate
ne' comprese altrove; preparazioni alimentari
di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non
contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in
peso, di cacao calcolato su una base comple-
tamente sgrassata, non nominate ne' comprese
altrove: 1901 10 - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini,
condizionate per la vendita al minuto 0%

1901 90 - altri 0% 11-19-21-30 -90-91 -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe',
di te' o di mate e preparazioni a base di
questi prodotti o a base di caffe', te' o
mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe' e loro estratti,
essenze e concentrati: 2101 20 00 - Estratti, essenze e concentrati di te' o
di mate e preparazioni a base di questi
estratti, essenze o concentrati, o a base di
te' o di mate: 0% 2101 30 00 - Cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe' e loro estratti,
essenze e concentrati: 0% -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 Mannitolo 0% 2905 44 00 D-glucitolo (sorbitolo) 0% 2905 45 00 Glicerolo 0% 3809 10 00 Agenti d'apprettatura o di finitura,
acceleranti di tintura a base di sostanze
amidacee 0% 3823* Acidi grassi monocarbossilici industriali;
oli acidi di raffinazione; alcoli grassi
industriali:
- Acidi grassi monocarbossilici industriali;
oli acidi di raffinazione: 3823 11 00 Acido stearico 0% 3823 12 00 Acido oleico 0% 3823 13 00 Acidi grassi del tallolio 0% 3823 19 altri: 3823 19 10 Acidi grassi distillati 0% 3823 19 30 Distillato d'acidi grassi 0% 3823 19 90 altri 0% 3823 70 00 Alcoli grassi industriali 0% -------------------------------------------------------------------- 3824* Leganti preparati per forme o per anime da
fonderia; prodotti chimici e preparazioni
delle industrie chimiche o delle industrie
connesse (comprese quelle costituite da
miscele di prodotti naturali), non nominati
ne' compresi altrove; prodotti residuali delle
industrie chimiche o delle industrie connesse,
non nominati ne' compresi altrove: 3824 60 "- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce
2905 44:
"-- in soluzione acquosa: A46 0% 3824 60 11 "--- contenente D-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata
sul tenore di D-glucitolo 0% 3824 60 19 "--- altro
"---- altro 0% 3824 60 91 "---contenente D-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2%, 0%
in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 3824 60 99 "---altro 0% -------------------------------------------------------------------- * Le voci 3823 e 3824 (e tutti i prodotti di questi due gruppi) sono
classificate per codice NC.
Tabella 2 ====================================================================
Codice Designazione Riduzione da
egiziano delle merci applicare ai
dazi di base
in % -------------------------------------------------------------------- 0403 Latticello, latte e crema coagulati,
iogurt, chefir e altri tipi di latte e
creme fermentati o acidificati, anche
concentrati o con aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti o con aggiunta di
aromatizzanti, di frutta o cacao: 0403 10 00 - Iogurt -15% 0403 90 - altri:
-- altri: 0403 90 91 ---- condizionati per la vendita al minuto -15% 0403 90 99 ---- altri -15% -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti
dal latte; paste da spalmare lattiere: 0405 00 10 in imballaggi di peso inferiore a 20 kg -15% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze
pectiche, pectinati e pectati, agar-agar ed
altre mucillagini ed ispessenti derivati
da vegetali, anche modificati: 1302 12 00 -- di liquirizia -15% 1302 13 00 -- di luppolo -15% 1302 14 00 --- di piretro o di radici delle piante da
rotenone -15% 1302 19 - altri: 1302 19 20 ---- Miscugli di estratti vegetali, per la
fabbricazione di bevande o di preparazioni
alimentari -15% -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non nominati ne' compresi
altrove: 1404 10 00 Materie prime vegetali delle specie princi-
palmente usate per la tinta o la concia -15%

1404 20 "-- Linters di cotone: 1404 20 10 "--- trattati chimicamente -15% 1404 20 90 "--- altri -15% 1404 90 00 altri -15% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate,
compresa la lanolina: 1505 10 - Grasso di lana greggio: 1505 10 10 -- Grasso di tana greggio per la vendita al
minuto -15% 1505 90 - altri: 1505 90 10 -- per la vendita al minuto -15% -------------------------------------------------------------------- 1516 20 10 Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" -15% -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari
di grassi o di oli animali o vegetali o di
frazioni di differenti grassi o oli di questo
capitolo, diversi dai grassi e dagli oli
alimentari e le loro frazioni della voce 1516: 1517 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida -15% 1517 10 10 --- per la vendita al minuto, in imballaggi
di peso inferiore a 20 kg 1517 90 - altre: -------------------------------------------------------------------- 1517 90 11 ---- Margarina liquida per la vendita al
minuto, in imballaggi di peso inferiore
a 20 kg -15% 1517 90 91 ---- altre, condizionate per la vendita al
minuto -15% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 Glicerolo: 1520 10 00 - greggio -15% 1520 90 - altro: 1520 90 10 -- per usi farmaceutici -15% 1520 90 90 -- altro -15% -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao -15% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti -15% -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti
commestibili di piante, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico: 2001 90 - altri:
-- Ignami, patate dolci e parti commestibili -15%
simili di piante aventi tenore, in peso, di
amido o di fecola uguale o superiore a 5%
-- Cuori di palma -15% -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: 2004 10 00 - patate -15% 2004 90 00 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi
e di legumi:
-- Granturco dolce -15% -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
ma non nell'aceto o acido acetico, non
congelati: 2005 20 00 - Patate:
-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi -15% -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe',
di te' o di mate e preparazioni a base di
questi prodotti o a base di caffe', te' o
mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe' e loro estratti,
essenze e concentrati: 2101 10 00 - Estratti, essenze e concentrati di caffe e
preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati, o a base di caffe: -15% -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate;
condimenti composti; farina di senapa e
senapa preparata: 2103 10 00 - Salsa di soia -15% 2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro -15% 2103 30 00 - Farina di senapa e senapa preparata: -15% 2103 90 00 -- altri -15% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi;
zuppe, minestre o brodi, preparati; prepa-
razioni alimentari composte omogeneizzate: 2104 10 00 Zuppe, minestre o brodi, preparati -15% 2104 20 Preparazioni alimentari composte omogeneiz-
zate 2104 20 10 -- per l'alimentazione dei bambini -15% 2104 20 90 -- altre -15% -------------------------------------------------------------------- 2105 00 00 Gelati, anche contenenti cacao: -15% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove: 2106 10 00 - Concentrati di proteine e sostanze proteiche
testurizzate: -15% 2106 90 - altre: 2106 90 10 --- Sostanze emulsionanti -15% 2106 90 30 --- Preparazioni alimentari per usi medici -15% 2106 90 90 --- altre (comprese le fondute al formaggio) -15% -------------------------------------------------------------------- 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati -15% -------------------------------------------------------------------- 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina
o di altri amidi o fecole modificati -15% --------------------------------------------------------------------
Tabella 3 ====================================================================
Codice Designazione Riduzione da
egiziano delle merci applicare ai
dazi di base
in % -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le
barbe) di balena o di altri mammiferi
marini, corna, palchi, zoccoli, unghie,
artigli e becchi, greggi o semplicemente
preparati, ma non tagliati in una forma
determinata; polveri e cascami di queste
materie: -25% -------------------------------------------------------------------- 050800 Corallo e materie simili, greggi o sempli-
cemente preparati, ma non altrimenti lavorati;
conchiglie e carapaci di molluschi, di
crostacei o di echinodermi e ossa di seppie,
greggi o semplicemente preparati, ma non
tagliati in una forma determinata, loro
polveri e cascami -25% -------------------------------------------------------------------- 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al
vapore, congelati: 0710 40 00 - Granturco dolce -25% -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
(per esempio: mediante anidride solforosa o
in acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne temporanea-
mente la conservazione), ma non atti per
l'alimentazione nello stato in cui sono
presentati: 0711 90 00 - altri:
-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) -25% -------------------------------------------------------------------- 1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni,
anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1506 00 10 per la vendita al minuto -25% -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti
cacao (compreso il cioccolato bianco) -25% -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari
contenenti cacao -25% -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari
di farine, semolini, amidi, fecole o estratti
di malto, non contenenti cacao o contenenti
meno di 50%, in peso, di cacao calcolato su
una base completamente sgrassata, non nominate
ne' comprese altrove; preparazioni alimentari
di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non
contenenti cacao o contenenti meno di 10%,
in peso, di cacao calcolato su una base
completamente sgrassata, non nominate ne'
comprese altrove: 1901 20 00 - Miscele e paste per la preparazione dei
prodotti della panetteria, della pasticceria
o della biscotteria della voce 1905 -25%
-- Estratti di malto -25% 1901 90 29 ---- altri -25% 1901 90 99 ---- altri -25% -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di
carne o di altre sostanze) oppure altrimenti
preparate, quali spaghetti, maccheroni,
tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli,
cannelloni; cuscus, anche preparato: -25%
- Paste alimentari non cotte ne' farcite ne'
altrimenti preparate -25% -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire
da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli
perlacei, scarti di setacciature o forme simili -25% -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffia-
tura o tostatura (per esempio: "corn flakes");
cereali (diversi dal granturco) in grani o in
forma di fiocchi oppure dì altri grani lavorati
(escluse le farine e le semole), precotti o
altrimenti preparati, non nominati ne' compresi
altrove: (Questa descrizione e' cambiata dal
1.1.1996; cfr. voce 1904 nell'allegato II,
tabella 3) -25% -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria
o della biscotteria, anche con aggiunta di
cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utiliz-
zati per medicamenti, ostie per sigilli, paste
in sfoglie essiccate di farina, di amido o di
fecola e prodotti simili -25% -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti com-
mestibili di piante, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico: 2001 90 90 - altri:
-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) -25% -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: 2004 90 00 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi
e di legumi: -------------------------------------------------------------------- 2004 90 10 --- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) -25% -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
ma non nell'aceto o acido acetico, non
congelati: 2005 80 00 - Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) -25% -------------------------------------------------------------------- 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante,
altrimenti preparate o conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
o di alcole, non nominate ne' comprese altrove: 2008 11 00 Arachidi:
-- Burro di arachidi -25%
- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli
compresi nella sottovoce 2008 19: 2008 91 00 --Cuori di palma -25% 2008 92 00 - Miscugli, senza aggiunta di alcole -25% 2008 99 00 -- altri -25% -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi
monocellulari morti (esclusi i vaccini della
voce 3002); lieviti in polvere, preparati: -25% -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o
artificiali e le acque gassate, senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di
aromatizzanti; ghiaccio e neve -25% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque
gassate, con aggiunta di zucchero o di altri
dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre
bevande non alcoliche, esclusi i succhi di
frutta o di ortaggi della voce 2009 -25% -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico uguale o superiore
a 80% vol, alcole etilico ed acquaviti,
denaturati, di qualsiasi titolo -25% -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli
(comprese le soluzioni alcoliche) a base di
una o piu' di tali sostanze, dei tipi utiliz-
zati come materie prime per l'industria; altre
preparazioni a base di sostanze odorifere dei
tipi utilizzati per la fabbricazione delle
bevande:

3302 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
o delle bevande -25% --------------------------------------------------------------------
Allegato II al protocollo 3

Tabella 1 ====================================================================
Codice Designazione Dazi applicabili
NC delle merci in % -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rive-
stite delle loro piume o della loro
calugine, piume, penne e loro parti
(anche rifilate), calugine, gregge o
semplicemente pulite, disinfettate o
trattate per assicurarne la conser-
vazione; polveri e cascami di piume,
penne e loro parti: 0505 10 Piume e penne dei tipi utilizzati per
l'imbottitura; calugine: 0505 10 90 -- altre 0% 0505 90 00 - altri 0% 0509 00 Spugne naturali di origine animale 0509 00 90 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 0903 00 00 Mate 0% -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero
e canne da zucchero, fresche, refrigerate,
congelate o secche, anche polverizzate;
noccioli e mandorle di frutti e altri
prodotti vegetali (comprese le radici di
cicoria non torrefatte della varieta'
Cichorium intybus sativum) impiegati
principalmente nell'alimentazione umana,
non nominati ne' compresi altrove: 1212 20 00 Alghe 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze
pectiche, pectinati e pectati; agar-agar
ed altre mucillagini ed ispessenti derivati
da vegetali, anche modificati: 1302 12 00 -- di liquirizia 0% 1302 13 00 -- di luppolo 0% 1302 14 00 -- di piretro o di radici delle piante da
rotenone 0% 1302 19 -- altri: 1302 19 30 --- Miscugli di estratti vegetali, per la
fabbricazione di bevande o di preparazioni
alimentari 0%
--- altri: 1302 19 91 ---- Medicinali 0% 1302 20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati 1302 20 10 - allo stato secco 0% 1302 20 90 -- altri 0%
- Mucillagini ed ispessenti derivati da
vegetali, anche modificati: 1302 31 00 -- Agar-agar 0% 1302 32 -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di
semi di carrube o di semi di guar, anche
modificati: 1302 32 10 --- di carrube o di semi di carrube 0% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate,
compresa la lanolina: 1505 10 00 - Grasso di lana greggio 0% 1505 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni,
anche raffinati, ma non modificati chimi-
camente 0% -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso
l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi,
anche raffinati, ma non modificati chimi-
camente: 1515 60 - Olio di jojoba e sue frazioni 1515 60 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro
frazioni, parzialmente o totalmente idro-
genati, interesterificati, riesterificati
o elaidinizzati, anche raffinati, ma non
altrimenti preparati: 1516 20 - Grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1516 20 10 --- Oli di ricino idrogenato, detti
"opalwax" 0% 1517 90 93 --- Miscele o preparazioni culinarie utiliz-
zate per la sformatura 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali e loro
frazioni, cotti, ossidati, disidratati,
solforati, soffiati, standolizzati o altri-
menti modificati chimicamente, esclusi
quelli della voce 1516; miscugli o prepa-
razioni non alimentari di grassi o di oli
animali o vegetali o frazioni di differenti
grassi o oli di questo capitolo, non nomi-
nate ne' comprese altrove: 1518 00 10 - Linossina 0%
- Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente
miscelati, destinati ad usi tecnici od
industriali diversi dalla fabbricazione di
prodotti per l'alimentazione umana
- altri: 1518 00 91 --- Grassi ed oli animali o vegetali e loro
frazioni, cotti, ossidati disidratati, sol-
forati, soffiati, standolizzati o altrimenti
modificati chimicamente, esclusi quelli della
voce 1516 0%
-- altri: 1518 00 95 --- Miscugli o preparazioni non alimentari
di grassi o di oli animali o vegetali o
loro frazioni 0% 1518 00 99 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00 - Glicerolo (glicerina) greggia; acque e
liscivie glicerinose 0% -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi),
cere di api o di altri insetti e spermaceti,
anche raffinati o colorati: 1521 10 - Cere vegetali 1521 10 90 -- altre 0% 1521 90 - altri: 1521 90 10 -- Spermaceti, anche raffinati o colorati 0%
- Cere di api o di altri insetti, anche
raffinate o colorate: 1521 90 99 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; residui provenienti dal trattamento
delle sostanze grasse o delle cere animali
o vegetali: 1522 00 10 - Degras 0% -------------------------------------------------------------------- 1702 90 - altri, compreso lo zucchero invertito: 1702 90 10 -- Maltosio chimicamente puro 0% -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti
cacao (compreso il cioccolato bianco): 170490 - altri: 1704 90 10 -- Estratti di liquirizia contenenti sac-
carosio in misura superiore a 10%, 0%
in peso, senza aggiunta di altre materie -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata: 1803 10 00 - non sgrassata 0% 1803 20 00 - completamente o parzialmente sgrassata 0% 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 0% 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti 0% -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari
contenenti cacao: 1806 10 - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti: -------------------------------------------------------------------- 1806 10 15 -- non contenente o contenente, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
o d'isoglucosio calcolato in saccarosio 0%
-- altro: -------------------------------------------------------------------- 1901 90 91 -- non contenenti materie grasse prove-
nienti dal latte, ne' saccarosio, ne'
isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o
fecola, o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal
latte, meno di 5% di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito) o d'isoglucosio,
meno di 5% di glucosio o di amido o fecola,
all'esclusione delle preparazioni alimentari
in polvere dei prodotti delle voci da 0401
a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2001 90 60 -- Cuori di palma 0% 2008 11 10 -- Burro di arachidi 0%
- altri, compresi i miscugli, esclusi
quelli compresi nella sottovoce 2008 19: 0% 2008 91 00 -- Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe,
di te' o di mate e preparazioni a base di
questi prodotti o a base di caffe', te' o
mate, cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe' e loro estratti,
essenze e concentrati:
- Estratti, essenze e concentrati di caffe'
e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati, o a base di caffe': 2101 11 -- Estratti, essenze e concentrati 2101 11 11 --- con un tenore, in peso, di materia secca
proveniente dal caffe' uguale o superiore
a 95% 0% 2101 11 19 --- altri 0%
-- Preparazioni:
-- Preparazioni a base di caffe': 2101 12 92 --- a base di estratti, essenze o concen-
trati di caffe' 0% 2101 20 - Estratti, essenze e concentrati di te'
o di mate e preparazioni a base di questi
estratti, essenze o concentrati, o a base
di te' o di mate: 2101 20 20 -- Estratti, essenze e concentrati: 0%
-- Preparazioni 2101 20 92 --- a base di estratti, di essenze o di
concentrati a base di te' o di mate 0% 2101 30 - Cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe' e loro estratti,
essenze e concentrati: 2101 30 11 --- Cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe':
--- Cicoria torrefatta 0%
--- Estratti, essenze e concentrati di
cicoria torrefatta e di altri succedanei
torrefatti del caffe': 2101 30 91 --- di cicoria torrefatta 0% -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti), altri microrganismi
monocellulari morti (esclusi i vaccini della
voce 3002); lieviti in polvere, preparati: 2102 10 - Lieviti vivi: 2102 10 10 -- Lieviti madre selezionati (lieviti di
coltura) 0% 2102 10 31 -- Lieviti di panificazione 0% 2102 10 39 - Lieviti di panificazione, esclusi quelli
secchi 0% 2102 10 90 - altri 0% 2102 20 - Lieviti morti; altri microrganismi
monocellulari morti:
- Lieviti morti: 2102 20 11 - in tavolette, cubi o presentazioni simili,
od anche in imballaggi immediati di contenuto
netto di 1 kg o meno 0% 2102 20 19 - altri 0% 2102 20 90 -- altri 0% 2102 30 00 - Lieviti in polvere preparati 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate;
condimenti composti; farina di senapa e
senapa preparata: 2103 10 00 - Salsa di soia 0% 2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 0% 2103 30 - Farina di senapa e senapa preparata: -------------------------------------------------------------------- 2103 30 10 -- Farina di senapa 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 30 90 - Senapa preparata 0% 2103 90 - altre: 2103 90 10 - "Chutney" di mango liquido 0% 2103 90 30 -- Amari aromatici, con titolo alcolo-
metrico uguale o superiore a 44,2% vol e
inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti
da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di
spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10%
di zuccheri e presentati in recipienti di
capacita' inferiore o uguale a 0,50 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 90 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi;
zuppe, minestre o brodi, preparati; prepa-
razioni alimentari composte omogeneizzate: 0% 2104 10 - Zuppe, minestre o brodi, preparati: 0% 2104 20 00 - Preparazioni alimentari composte omoge-
neizzate -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove: 2106 10 - Concentrati di proteine e sostanze pro-
teiche testurizzate 2106 10 20 -- non contenenti materie grasse provenienti
dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio,
ne' glucosio, ne' amido o fecola, o conte-
nenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse
provenienti dal latte, meno di 5% di sacca-
rosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio
o di amido o fecola 0% 2106 90 - altre: 0%
-- altre: 2106 90 92 -- non contenenti materie grasse prove-
nienti dal latte, ne' saccarosio, ne' iso-
glucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola,
o contenenti in peso meno di 1,5% di mate-
rie grasse provenienti dal latte, meno di
5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5%
di glucosio o di amido o fecola -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali
o artificiali e le acque gassate, senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ne' di aromatizzanti, ghiaccio e neve: 2201 10 - Acque minerali e acque gassate: 0% 2201 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le
acque gassate, con aggiunta di zucchero o
di altri dolcificanti o di aromatizzanti,
ed altre bevande non alcoliche, esclusi i
succhi di frutta o di ortaggi della voce
2009: 2202 10 00 - Acque, comprese le acque minerali e le
acque gassate, con aggiunta di zucchero
o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 0% 2202 90 - altre: 2202 90 -- non contenenti prodotti delle voci da
0401 a 0404 o materie grasse provenienti
dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto:
- in recipienti di capacita' uguale o
inferiore a 10 litri: 2203 00 01 -- presentata in bottiglie 0% 2203 00 09 -- altra 0% 2203 00 10 - in recipienti di capacita' superiore
a 10 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche prepa-
rati con piante o con sostanze aromatiche: 2205 10 - in recipienti di capacita' inferiore o
uguale a 2 litri: 2205 10 10 --- con titolo alcolometrico effettivo
inferiore o uguale a 18% vol 0% 2205 10 90 -- con titolo alcolometrico effettivo
superiore a 18% vol 0% 2205 90 - altri: 2205 90 10 -- con titolo alcolometrico effettivo
inferiore o uguale a 18% vol 0% 2205 90 90 -- con titolo alcolometrico effettivo
superiore a 18% vol 0% -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico uguale o superiore
a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti,
denaturati, di qualsiasi titolo 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico inferiore a 80%
vol; acquaviti, liquori ed altre bevande
contenenti alcole di distillazione 0% -------------------------------------------------------------------- 2402 10 00 - Sigari (compresi i sigari spuntati) e
sigaretti, contenenti tabacco 0% 2402 20 - Sigarette contenenti tabacco: 2402 20 10 -- contenenti garofano 0% 2402 20 90 -- altre 0% 2402 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco,
lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricos-
tituiti"; estratti e sughi di tabacco: 2403 10 - Tabacco da fumo, anche contenente succe-
danei del tabacco in qualsiasi proporzione: 0%
- altri 0% 2403 91 00 -- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" 2403 99 - altri: 0% 2403 99 10 --- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 0% 2403 99 90 --- altri --------------------------------------------------------------------
Tabella 2 ====================================================================
Codice Designazione Dazi applicabili
NC delle merci * -------------------------------------------------------------------- 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt,
chefir e altri tipi di latte e creme fermen-
tati o acidificati, anche concentrati o con
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta
o cacao: da 0403 -- Iogurt, aromatizzati o addizionati di 10 51 a 99 frutta o di cacao 0% + E.A.
0% + E.A. da 0403 -- altri, aromatizzati o addizionati di 90 71 a 99 frutta o di cacao: -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti
dal latte; paste da spalmare lattiere: 0405 20 Paste da spalmare lattiere: 0% + E.A. 0405 20 10 -- aventi tenore, in peso, di materie
grasse uguale o superiore a 39% ed
inferiore a 60% 0% + E.A. 0405 20 30 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse
uguale o superiore a 60% ed inferiore o
uguale a 75% -------------------------------------------------------------------- 0710 40 00 Granturco dolce anche cotto, in acqua o al
vapore, congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 0711 90 30 Granturco dolce temporaneamente conservato
(per esempio: mediante anidride solforosa o
in acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne tempora-
neamente la conservazione), ma non atto per
l'alimentazione nello stato in cui e'
presentato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari
di grassi o di oli animali o vegetali o di
frazioni di differenti grassi o oli di questo
capitolo, diversi dai grassi e dagli oli
alimentari e le loro frazioni della voce 1516: 1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida,
avente tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte, superiore a 10% ma
inferiore o uguale al 5% 0% + E.A. 1517 90 10 - altre aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte, superiore a
10% ma inferiore o uguale a 15% -------------------------------------------------------------------- 1702 5000 Fruttosio chimicamente puro 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti
cacao (compreso il cioccolato bianco),
esclusi gli estratti di liquirizia contenenti
saccarosio in misura superiore a 10%, in
peso, senza aggiunta di altre materie, di
cui al codice NC 1704 90 10 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari
contenenti cacao diverse da quelle del
codice NC 1806 10 15 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari
di farine, semolini, amidi, fecole o estratti
di malto, non contenenti cacao o contenenti
meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su
una base completamente sgrassata, non nomi-
nate ne' comprese altrove; preparazioni
alimentari di prodotti delle voci da 0401 a
0404, non contenenti cacao o contenenti meno
di 5%, in peso, di cacao calcolato su una
base completamente sgrassata, non nominate
ne' comprese altrove escluse le preparazioni
di cui al codice NC 1901 90 91 (1) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1902 Paste alimentari, escluse quelle farcite dei
codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus,
anche preparato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a par-
tire da fecole, in forma di fiocchi, grumi,
granelli perlacei, scarti di setacciature o
forme simili 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per
soffiatura o tostatura (per esempio: "corn
flakes"); cereali (diversi dal granturco) in
grani o in forma di fiocchi oppure di altri
grani lavorati (escluse le farine e le
semole), precotti o altrimenti preparati, non
nominati ne' compresi altrove 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria
o della biscotteria, anche con aggiunta di
cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utiliz-
zati per medicamenti, ostie per sigilli, paste
in sfoglie essiccate di farina, di amido o di
fecola e prodotti simili 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata),
preparato o conservato nell'aceto o nell'
acido acetico 0% + E.A.

2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili
simili di piante aventi tenore, in peso, di
amido o di fecola uguale o superiore a 5%,
preparati o conservati nell'aceto o nell'
acido acetico 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2004 10 91 Patate sotto forma di farina, semolino o
fiocchi, preparate o conservate nell'aceto
o nell'acido acetico, congelate 0% + E.A.

2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata),
preparato o conservato nell'aceto o nell'
acido acetico, congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2005 20 10 Patate sotto forma di farina, semolino o
fiocchi, preparate o conservate nell'aceto
o nell'acido acetico, non congelate 0% + E.A.

2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata),
preparato o conservato nell'aceto o nell'
acido acetico, non congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce
(Zea mays var. saccharata), altrimenti pr-
parato o conservato, senza aggiunta di alcole
o di zuccheri 0% + E.A.

2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili
simili di piante aventi tenore, in peso, di
amido o di fecola uguale o superiore a 5%,
altrimenti preparati o conservati, senza
aggiunta di alcole o di zuccheri 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2101 12 98 Preparazioni a base di caffe' 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2101 20 98 Preparazioni a base di te' o di mate 0% + E.A.

2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la
cicoria torrefatta 0% + E.A.

2101 30 99 Estratti, essenze e concentrati di succedanei
torrefatti del caffe', esclusi quelli di
cicoria torrefatta 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2105 Gelati, anche contenenti cacao 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove, escluse quelle dei codici
NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli
sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati: 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2202 90 91 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di
frutta o di ortaggi del codice 0% + E.A. 2202 90 95 NC 2009, contenenti prodotti delle voci da
0401 a 0404 o materie grasse 2202 90 99 provenienti dai prodotti delle voci da 0401
a 0404 -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 Mannitolo 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere; altre prepa-
razioni a base di sostanze odorifere 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati,
esclusi gli amidi e fecole esterificati o
eterificati del codice NC 3505 10 50 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di des-
trina o di altri amidi o fecole modificati 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, accele-
ranti di tintura o di fissaggio di materie
coloranti e altri prodotti e preparazioni
(per esempio: bozzime preparate e prepara-
zioni per la mordenzatura), dei tipi utiliz-
zati nelle industrie tessili, della carta,
del cuoio o in industrie simili, non nominati
ne' compresi altrove 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3824 60 Sorbitolo diverso da quello del codice
NC 2905 44 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- E.A.: elemento agricolo ai sensi del regolamento (CE)
n. 3448/93 modificato. (1) nuova definizione dal 1.1.1996
Tabella 3 ====================================================================
Codice Designazione Contingente Dazi
NC delle merci annuale applicabili *
(1 000 kg) -------------------------------------------------------------------- ex 1704 Prodotti a base di
zuccheri non conte-
nenti cacao (compreso
il cioccolato bian-
co), esclusi gli
estratti di liqui-
rizia contenenti
saccarosio in misura
superiore a 10%, in
peso, senza aggiunta
di altre materie, di
cui al codice NC 1704
90 10 1 000 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- ex 1806 Cioccolata e altre
preparazioni alimentari
contenenti cacao diverse
da quelle del codice
NC 1806 10 15 1 200 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- ex 1902 Paste alimentari,
escluse quelle farcite
dei codici NC 1902 20 10
e 1902 20 30; cuscus,
anche preparato 1 500 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di
cereali ottenuti per
soffiatura o tostatura
(per esempio: "corn
flakes"); cereali (di-
versi dal granturco) in
grani o in forma di fioc-
chi oppure di altri grani
lavorati (escluse le
farine e le semole), pre-
cotti o altrimenti
preparati, non nominati
ne' compresi altrove 1 000 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panet-
teria, della pasticceria
o della biscotteria, anche
con aggiunta di cacao;
ostie, capsule vuote dei
tipi utilizzati per medi-
camenti, ostie per sigilli,
paste in sfoglie essic-
cate di farina, di amido
o di fecola e prodotti
simili 1 200 0 + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- 2004 10 91 Patate sotto forma di 2005 20 10 farina, semolino o fioc-
chi, preparate o conser-
vate nell'aceto o nell'
acido acetico, anche
congelate 1 800 0% + (EA-30%) -------------------------------------------------------------------- E.A.: elemento agricolo ai sensi del regolamento (CE)
n. 3448/93 modificato. (1) nuova definizione dal 1.1.1996

PROTOCOLLO N. 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

- Articolo 2 Requisiti di carattere generale - Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine - Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine - Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti - Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati - Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti - Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione - Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili - Articolo 10 Assortimenti - Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

- Articolo 12 Principio della territorialita' - Articolo 13 Trasporto diretto - Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

- Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di
esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

- Articolo 16 Requisiti di carattere generale - Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di
circolazione EUR.1 - Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di
circolazione EUR.1 - Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di
circolazione EUR.1 - Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
sulla base di una prova dell'origine rilasciata
o compilata in precedenza - Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione
su fattura - Articolo 22 Esportatore autorizzato - Articolo 23 Validita' della prova dell'origine - Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine - Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate - Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine - Articolo 27 Documenti giustificativi - Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei docu-
menti giustificativi - Articolo 29 Discordanze ed errori formali - Articolo 30 Importi espressi in euro

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 31 Assistenza reciproca - Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine - Articolo 33 Composizione delle controversie - Articolo 34 Sanzioni - Articolo 35 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

- Articolo 36 Applicazione del protocollo - Articolo 37 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 38 Modifiche del protocollo - Articolo 39 Esecuzione del protocollo - Articolo 40 Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui
devono essere sottoposti i materiali non originari
affinche' il prodotto trasformato possa avere il
carattere di prodotto originario

ALLEGATO II(a): Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui
devono essere sottoposti i materiali non originari
affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo
6, paragrafo 2 possano avere il carattere di pro-
dotto originario

ALLEGATO III: Prodotti originari della Turchia cui non si appli-
cano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per
capitoli e voci del sistema armonizzato

ALLEGATO IV: Certificato di circolazione EUR. 1 e richiesta di
un certificato di circolazione EUR. 1

ALLEGATO V: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO VI: Dichiarazioni comuni

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1
Definizioni Ai fini del presente protocollo

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o
trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni
specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima,
componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del
prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche
se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente
impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato
conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo
VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in
Egitto - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima
lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il
valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di
eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate
al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in
Egitto; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della
lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo
franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali
incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i
prodotti stessi; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o
"SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro
invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale
documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2
Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi
dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a
condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita'
di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo
6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:

a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5
del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali
non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che
detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo
7, paragrafo 1, del presente protocollo.
2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Cumulo diagonale dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia, *della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunita' e l'Egitto e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Egitto, si considerano originari della Comunita' o dell'Egitto. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti.
2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Egitto.
3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.
4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

ARTICOLO 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Egitto:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal
mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e
dell'Egitto, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina,
esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano
servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i
pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o
essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere
ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti
esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui
alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della
Comunita' o in Egitto, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o
dell'Egitto, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di
Stati membri della Comunita' o dell'Egitto, o ad una societa' la
cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il
dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di
amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri ditali
consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o
dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di
persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del
capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di
detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati
membri della Comunita' o dell'Egitto; e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini
di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto.

ARTICOLO 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco
dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non sono interamente ottenuti e indicati nell'Allegato II a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II(a).
Le disposizioni di detto paragrafo si applicheranno per 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica
del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento
di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative
al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

ARTICOLO 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti
lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come
tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio
(ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione,
immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita,
selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la
composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura,
riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione
di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette,
borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone,
su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi-
zionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni
distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando
uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni
fissate nel presente protocollo per poter essere considerati
originari della Comunita' o dell'Egitto; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un
prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a
f); h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Egitto su quel prodotto.

ARTICOLO 8

Unita' da prendere in considerazione

1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione
secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di
articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in
un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere
in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra
loro identici, classificati nella medesima voce del sistema
armonizzato, nell'applicare, le disposizioni del presente
protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la
macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica
dell'assortimento.

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua
fabbricazione:

a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella
composizione finale dello stesso.

TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12
Principio della territorialita'

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.
2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e l'Egitto o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in
buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'Egitto.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di
transito contenente:

.f=3; i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 14

Esposizioni

1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente
che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o
dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella
Comunita' o in Egitto; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o
subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati
all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa.

2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono Stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformita' delle seguenti disposizioni:

a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5%
per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato,
oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto; b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10%
per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure
un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.

TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 16
Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunita' importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita' beneficiano
delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura
nell'allegato IV oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera
sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare
alcuno dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di
quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non
riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autoriita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui
al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Egitto se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere
impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci
EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e'
assicurata.

ARTICOLO 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo
l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e'
stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1,
nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della
pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono
recare una delle seguenti diciture:

"RILASCIATO A POSTERIORI",

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella
"Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti
d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti
diciture:

"DUPLICATO",

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella
"Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da
tale data.

ARTICOLO 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una
prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originarii sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Egitto, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i
prodotti.

ARTICOLO 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1,
lettera b), puo' essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale
non superi i 6.000 euro.

2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo
4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e
l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro
e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse
effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si
riferisce.

 
ARTICOLO 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti
del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore
autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su
fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da
parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto
dell'autorizzazione.

ARTICOLO 23

Validita' della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro
tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e'
dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente
accordo.

ARTICOLO 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione
della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla
dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e
quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si
tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27

Documenti giustificativi

1. documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono
consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio
nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove
tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali
documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 in conformita' del presente
protocollo.

ARTICOLO 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di
cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia ditale dichiarazione su
fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le
dichiarazioni su fattura loro presentati.

ARTICOLO 29

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale
documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle
indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 30

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la
Commissione europea. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunita' europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal
paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in
euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di
modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 31
Assistenza reciproca

1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 32

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o
dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

ARTICOLO 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del
presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

ce=3; ARTICOLO 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.

ARTICOLO 35

Zone franche

1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne
il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII
CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 36
Applicazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

ARTICOLO 37

Condizioni particolari

1. Purche' siano stati trasportati direttamente conformemente alle
disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfor-
mazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente proto-
collo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunita'
ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tras-
formazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2) prodotti originari dell'Egitto:

a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto; b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o tras-
formazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della
Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavo-
razioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7,
paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Egitto" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 39

Esecuzione del protocollo

La Comunita' e l'Egitto adottano le misure necessarie all'esecuzione
del presente protocollo.

ARTICOLO 40

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali
risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

Allegato I del Protocollo n. 4

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

5. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Egitto.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
6. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'.
7. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
8. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
9. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra
10. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

Il. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
12. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
13. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
14. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

15. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione ditale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
16. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui
composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di
alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica,
anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore
a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o
colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo' quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10% del peso del materiale tessile del tappeto. Percio', il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purche' siano rispettati i limiti di peso.

17. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.

18. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%.

Nota 6:

19. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

20. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
21. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

22. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della
nomenclatura combinata); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione.

23. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della
nomenclatura combinata); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con
impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo
dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un
processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento
all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una
pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250
C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati
trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di
oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo
scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio
l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione
atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese
le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D
86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta
frequenza.

24. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Allegato II del protocollo n. 4

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. E' pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4) ==================================================================== capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali
del capitolo 1 uti-
lizzati devono es-
sere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 2 Carni e frat- Fabbricazione in
taglie comme- cui tutti i materiali
dei capitoli 1 e 2
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 3 Pesci e crosta- Fabbricazione in
cei, molluschi cui tutti i mate-
e altri inver- riali del capitolo
tebrati acquatici 3 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 4 Latte e derivati Fabbricazione in
del latte; uova cui tutti i mate-
di volatili; riali del capitolo
miele naturale; 4 utilizzati devono
prodotti comme- essere interamente
stibili di ori- ottenuti
gine animale,
non nominati ne'
compresi altrove;
esclusi:

0403 Latticello, latte Fabbricazione in
e crema coagu- cui:
lati, yogurt, - tutti i mate-
kefir e altri riali del capitolo
tipi di latte e 4 devono essere
creme fermentati interamente otte-
o acidificati, nuti;
anche concen- - i succhi di frutta
trati o con (eccettuati i succhi
aggiunta di zuc- di ananasso, di li-
cheri o di altri metta e di pompelmo)
dolcificanti o della voce 2009 de-
con aggiunta di vono essere ori-
aromatizzanti, ginari, e
di frutta o cacao - il valore di tut-
ti i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 5 Altri prodotti Fabbricazione in
di origine cui tutti i mate-
animale, non riali del capitolo 5
nominati ne' utilizzati devono
compresi altrove, essere interamente
esclusi, ottenuti

ex 0502 Setole di maiale Pulitura, disinfe-
o di cinghiale, zione, cernita e
preparate raddrizzamento di
setole di maiale o
di cinghiale -------------------------------------------------------------------- capitolo 6 Piante vive e Fabbricazione in
prodotti della cui tutti i mate-
floricoltura riali del capitolo
6 devono essere
interamente
ottenuti;
- il valore di
tutti i mate-
riali utiliz-
zati non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 7 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
piante, radici e cui tutti i mate-
tuberi mangerecci riali del capitolo
7 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in
bile; scorze di cui:
agrumi o di meloni - tutti i frutti
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti, e
- il valore dei mate-
riali del capitolo 17
utilizzati non eccede
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te', Fabbricazione in
mate e spezie, cui tutti i mate-
esclusi: riali del capitolo
9 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti

0901 Caffe', anche Fabbricazione a
torrefatto o partire da mate-
decaffeinato; riali appartenenti
bucce e pellicole a tutte le voci
di caffe'; suc-
cedanei del caffe'
contenenti caffe'
in qualsiasi pro-
porzione

0902 Te', anche aroma- Fabbricazione a
tizzato partire da mate-
riali appartenenti
a tutte le voci

ex 0910 Miscugli di Fabbricazione a
spezie partire da mate-
riali appartenenti
a tutte le voci -------------------------------------------------------------------- capitolo 10 Cereali Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
10 utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti della Fabbricazione in 11 macerazione; cui i cereali,
malto; amidi e ortaggi, legumi,
fecole; inulina; radici e tuberi
glutine di fru- della voce 0714 o
mento; esclusi: la frutta utiliz-
zata devono essere
interamente ottenuti

ex 1106 Farine, semolini Essiccazione e
e polveri dei macinazione di
legumi da gra- legumi della voce
nella, secchi, 0708
della voce 0713,
sgranati -------------------------------------------------------------------- capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in
oleosi; semi, cui tutti i mate-
sementi e frutti riali del capitolo
diversi; piante 12 utilizzati
industriali o devono essere
medicinali; interamente
paglie e foraggi ottenuti -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca; Fabbricazione in
gomme, resine, cui il valore dei
gommo-resine e materiali della
oleoresine (ad voce 1301 utiliz-
esempio: bal- zati non deve ecce-
sami), naturali dere il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

1302 Succhi ed estrat-
ti vegetali;
sostanze pectiche,
pectinati e pec-
tati; agar-agar
ed altre mucilla-
gini ed ispes-
senti, derivati
da vegetali,
anche modificati:

- mucillagini ed Fabbricazione a
ispessenti, modi- partire da mucil-
ficati, derivati lagini ed ispes-
da vegetali, senti non modificati
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 14 Materie da Fabbricazione in
intreccio ed cui tutti i mate-
altri prodotti riali del capitolo
di origine vege- 14 utilizzati
tale non nomi- devono essere
nati ne' compresi interamente otte-
altrove nuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Grassi e oli Fabbricazione in 15 animali o vege- cui tutti i mate-
tali; prodotti riali utilizzati
della loro scis- sono classificati
sione; grassi in una voce diversa
alimentari lavo- da quella del
rati; cere di prodotto
origine animale
o vegetale;
esclusi:

1501 Grassi di maiale
(compreso lo
strutto) e grassi
di volatili, di-
versi da quelli
delle voci 0209
o 1503:

- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di cas- partire da mate-
cami riali di qualsiasi
voce doganale,
esclusi quelli
delle voci 0203,
0206 o 0207 oppure
da ossa della voce
0506

- altri Fabbricazione a
partire da carni o
frattaglie commes-
tibili di animali
della specie suina
della voce 0203 o
0206, oppure da
carni e frattaglie
commestibili di
pollame della voce
0207

1502 Grassi di animali
della specie
bovina, ovina o
caprina, diversi
da quelli della
voce 1503

- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di partire da qual-
cascami siasi materiali di
voce, esclusi
quelli delle voci
0201, 0202, 0204
o 0206 oppure da
ossa della voce
0506

- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
2 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti

1504 Grassi ed oli e
loro frazioni,
di pesci o di
mammiferi marini,
anche raffinati,
ma non modificati
chimicamente:

- frazioni solide Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1504

- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali dei capitoli
2 e 3 utilizzati
devono essere
interamente ottenuti

ex 1505 Lanolina raf- Fabbricazione a
finata partire dal grasso
di lana greggio
(untume) della
voce 1505

1506 Altri grassi e
oli animali e
loro frazioni,
anche raffinati,
ma non modificati
chimicamente.

- frazioni solide Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1506

- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali del capitolo
2 utilizzati devono
essere interamente
ottenuti da 1507 a Oli vegetali e 1515 loro frazioni:

- oli di soia, Fabbricazione in
di arachide, di cui tutti i mate-
palma, di cocco riali utilizzati
(di copra), di sono classificati
palmisti o di in una voce diversa
babassu', di tung da quella del
(di abrasin), di prodotto
oleococca e di
oiticicica, cera
di mirica e cera
del Giappone,
frazioni di olio
di jojoba e oli
destinati ad usi
tecnici o indus-
triali diversi
dalla fabbrica-
zione di prodotti
per l'alimenta-
zione umana

- frazioni Fabbricazione a
solide, escluse partire da altri
quelle dell'olio materiali delle
di jojoba voci da 1507 a 1515

- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali vegetali
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti

1516 Grassi e oli Fabbricazione in
animali o vege- cui:
tali e loro - tutti i mate-
frazioni, par- riali del capitolo
zialmente o 2 devono essere
totalmente interamente otte-
idrogenati, nuti;
interesteri- - tutti i mate-
ficati, riesteri- riali vegetali
ficati o elaidi- utilizzati devono
nizzati, anche essere interamente
raffinati, ma ottenuti.
non altrimenti Tuttavia, possono
preparati essere utilizzati
materiali delle
voci 1507, 1508,
1511 e 1513

1517 Margarina; mi- Fabbricazione in
scele o prepara- cui:
zioni alimentari - tutti i mate-
di grassi o di riali dei capitoli
oli animali o 2 e 4 utilizzati
vegetali o di devono essere
frazioni di interamente otte-
differenti grassi nuti;
o oli di questo - tutti i materiali
capitolo, diversi vegetali utilizzati
dai grassi e devono essere inte-
dagli oli alimen- ramente ottenuti.
tari e le loro Tuttavia, possono
frazioni della essere utilizzati
voce 1516 materiali delle
voci 1507, 1508,
1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione a
carne, di pesce partire da animali
o di crostacei, del capitolo 1.
di molluschi o Tutti i materiali
di altri inver- del capitolo 3
tebrati acquatici utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Zuccheri e pro- Fabbricazione in 17 dotti a base di cui tutti i mate-
zuccheri; riali utilizzati
esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 1701 Zuccheri di Fabbricazione in
canna o di barba- cui il valore di
bietola e sacca- tutti i materiali
rosio chimica- del capitolo 17
mente puro, allo utilizzati non
stato solido, eccede il 30%
con aggiunta di del prezzo franco
aromatizzanti o fabbrica del prodotto
di coloranti

1702 Altri zuccheri,
compresi il lat-
tosio, il maltosio,
il glucosio e il
fruttosio (levu-
losio) chimica-
mente puri, allo
stato solido,
sciroppi di zuc-
cheri senza
aggiunta di aro-
matizzanti o di
coloranti; suc-
cedanei del miele,
anche mescolati
con miele natu-
rale; zuccheri
e melassi cara-
mellati:

- maltosio o Fabbricazione a
fruttosio chimi- partire da mate-
camente puri riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1702

- altri zuccheri, Fabbricazione in
allo stato cui il valore di
solido, con ag- tutti i materiali
giunta di aroma- del capitolo 17
tizzanti o di utilizzati non
coloranti eccede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
devono essere
originari

ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in
dall'estrazione cui il valore di
o dalla raffina- tutti i materiali
zione dello zuc- del capitolo 17
chero, senza utilizzati non
aggiunta di eccede il 30% del
aromatizzanti o prezzo franco fab-
di coloranti brica del prodotto

1704 Prodotti a base Fabbricazione in
di zuccheri non cui:
contenenti cacao - tutti i materiali
(compreso il utilizzati sono
cioccolato classificati in
bianco) una voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 18 Cacao e sue pre- Fabbricazione in
parazioni cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di
malto, prepara-
zioni alimentari
di farine, semo-
lini, amidi,
fecole o estratti
di malto, non
contenenti cacao
o contenenti meno
del 40%, in peso,
di cacao calcolato
su una base
completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove;
preparazioni
alimentari di
prodotti delle
voci da 0401 a
0404, non conte-
nenti cacao o
contenenti meno
del 5%, in peso,
di cacao calco-
lato su una base
completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove:

- estratti di Fabbricazione a
malto partire da cereali
del capitolo 10

- altri Fabbricazione in
cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del pro-
dotto, e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

1902 Paste alimentari,
anche cotte o
farcite (di carne
o di altre sos-
tanze) oppure
altrimenti pre-
parate, quali
spaghetti, mac-
cheroni, taglia-
telle, lasagne,
gnocchi, ravioli,
cannelloni;
cuscus, anche
preparato:

- contenenti, in Fabbricazione in
peso, 20% o meno cui i cereali e i
di carne, di loro derivati
frattaglie, di utilizzati(esclusi
pesce, di cro- il frumento duro e
stacei o di i suoi derivati)
molluschi devono essere inte-
ramente ottenuti

- contenenti, in Fabbricazione in
peso, piu' di 20% cui:
di carne, di - i cereali e i
frattaglie, di loro derivati
pesce, di cro- utilizzati (esclusi
stacei o di il frumento duro e
molluschi i suoi derivati)
devono essere inte-
ramente ottenuti, e
- tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti

1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a
succedanei partire da mate-
preparati a riali di qualsiasi
partire da voce, esclusa la
fecola, in forma fecola di patate
di fiocchi, della voce 1108
grumi,granelli
perlacei, scarti
di setacciature
o forme simili

1904 Prodotti a base Fabbricazione in
di cereali otte- cui
nuti per soffia- - a partire da
tura o tostatura materiali non clas-
(per esempio, sificati alla voce
"corn flakes"); 1806;
cereali (diversi - nella quale i
dal granturco) cereali e la farina
in grani o in (ad eccezione del
forma di fiocchi grano duro e dei
oppure di altri suoi derivati)
grani lavorati devono essere inte-
(escluse le fa- ramente ottenuti;
rine e le semo- - nella quale il
le), precotti o valore di tutti i
altrimenti prepa- materiali del capi-
rati, non nomi- tolo 17 utilizzati
nati ne' compresi non eccede il 30%
altrove del prezzo franco
fabbrica del prodotto

1905 Prodotti della Fabbricazione a
panetteria, della partire da mate-
pasticceria o riali di qualsiasi
della biscot- voce, esclusi quelli
teria, anche con del capitolo II
aggiunta di
cacao; ostie,
capsule vuote
dei tipi utiliz-
zati per medica-
menti, ostie per
sigilli, paste
in sfoglie essic-
cate di farina,
di amido o di
fecola e prodotti
simili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Preparazioni di Fabbricazione in 20 ortaggi e legumi, cui gli ortaggi, i
di frutta ed legumi e la frutta
altre parti di utilizzati devono
piante, esclusi: essere interamente
ottenuti

ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione in
dolci e parti cui tutti i mate-
commestibili riali utilizzati
simili di piante sono classificati
aventi tenore, in una voce diversa
in peso, di amido da quella del
o di fecola prodotto
uguale o supe-
riore a 5%, pre-
parati o conser-
vati nell'aceto
o acido acetico

ex 2004 ed Patate sotto Fabbricazione in ex 2005 forma di farine, cui tutti i mate-
semolini o fioc- riali utilizzati
chi, preparate o sono classificati
conservate ma in una voce diversa
non nell'aceto da quella del
o acido acetico prodotto

2006 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
frutta, scorze cui il valore di
di frutta ed tutti i materiali
altre parti di del capitolo 17
piante, cotte utilizzati non
negli zuccheri eccede il 30%
o candite (sgoc- del prezzo franco
ciolate, diac- fabbrica del pro-
ciate o cristal- dotto
lizzate)

2007 Confetture, gela- Fabbricazione in
tine, marmellate, cui:
puree e paste di - tutti i materiali
frutta, ottenute utilizzati sono
mediante cottura, classificati in una
anche con l'ag- voce diversa da
giunta di zuc- quella del prodotto,
cheri o di altri e
dolcificanti - il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 2008 - Frutta a Fabbricazione in
guscio, senza cui il valore della
aggiunta di frutta a guscio e
zuccheri o di dei semi oleosi
alcole originari delle
voci 0801, 0802 e
da 1202 a 1207
utilizzati deve
eccedere il 60%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto

- Burro di ara- Fabbricazione in
chidi; miscugli cui tutti i mate-
a base di cere- riali utilizzati
ali; cuori di sono classificati
palma; granturco in una voce diversa
da quella del
prodotto

- altre, escluse Fabbricazione in
le frutta (com- cui:
prese le frutta - tutti i materiali
a guscio), cotte utilizzati sono
ma non in acqua classificati in una
o al vapore, voce diversa da
senza aggiunta quella del prodotto,
di zuccheri, e
congelate - il valore di tutti
i materiali del capi-
tolo 17 utilizzati
non eccede il 30%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2009 Succhi di frutta Fabbricazione in
(compresi i mo- cui:
sti di uva) o di - tutti i materiali
ortaggi o legumi, utilizzati sono
non fermentati, classificati in una
senza aggiunta voce diversa da
di alcole, anche quella del prodotto,
addizionati di e
zucchero o di - il valore di tutti
altri dolcifi- i materiali del
canti capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Preparazioni Fabbricazione in 21 alimentari cui tutti i mate-
diverse, esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto

2101 Estratti, essenze Fabbricazione in
e concentrati di cui:
caffe', di te' - tutti i materiali
o di mate e pre- utilizzati sono
parazioni a base classificati in una
di questi pro- voce diversa da
dotti o a base quella del prodotto,
di caffe', te' e
o mate; cicoria - la cicoria utiliz-
torrefatta ed zata deve essere
altri succedanei interamente ottenuta
torrefatti del
caffe' e loro
estratti, essenze
e concentrati

2103 Preparazioni per
salse e salse
preparate; con-
dimenti composti;
farina di senapa
e senapa prepa-
rata:

- Preparazioni Fabbricazione in
per salse e salse cui tutti i mate-
preparate; condi- riali utilizzati
menti composti sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, la
farina di senapa o
la senapa prepa-
rata possono essere
utilizzate

- Farina di Fabbricazione a
senapa e senapa partire da mate-
preparata riali appartenenti
a tutte le voci

ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a
zuppe, minestre partire da mate-
o brodi, zuppe, riali di qualsiasi
minestre o brodi voce, esclusi gli
preparati ortaggi o legumi
preparati o conser-
vati delle voci da
2002 a 2005

2106 Preparazioni Fabbricazione in
alimentari non cui:
nominate ne' - tutti i materiali
comprese altrove utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

-------------------------------------------------------------------- ex capitolo Bevande, liquidi Fabbricazione in 22 alcolici ed cui:
aceti; esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- l'uva o i materiali
derivati dall'uva
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti

2202 Acque, comprese Fabbricazione in
le acque minerali cui:
e le acque gas- - tutti i materiali
sate, con l'ag- utilizzati sono
giunta di zuc- classificati in una
cheri o di altri voce diversa da
dolcificanti o quella del prodotto,
aromatizzanti, e
ed altre bevande - il valore dei mate-
non alcoliche, riali del capitolo
esclusi i succhi 17 utilizzati non
di frutta o di eccede il 30% del
ortaggi della prezzo franco fab-
voce 2009 brica del prodotto,
e
- i succhi di frutta
utilizzati (esclusi
i succhi di ananas-
so, di limetta e di
pompelmo) devono es-
sere originati

2208 Alcole etilico Fabbricazione in
non denaturato, cui:
con titolo alco- - a partire da
lometrico volu- materiali non clas-
mico inferiore a sificati nelle voci
80%; acqueviti, 2207 02208, e
liquori e altre - in cui l'uva o i
bevande spiritose materiali derivati
dall'uva utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti o
in cui, se tutti
gli altri materiali
utilizzati sono
gia' originati,
l'arak puo' essere
utilizzato in pro-
porzione non supe-
riore al 5% in
volume -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Residui e cascami Fabbricazione in 23 dell'industria cui tutti i mate-
alimentare; ali- riali utilizzati
menti preparati sono classificati
per animali, in una voce diversa
esclusi: da quella del pro-
dotto

ex 2301 Farine di balene; Fabbricazione in
farine, polveri cui tutti i mate-
e agglomerati in riali dei capitoli
forma di pellets, 2 e 3 utilizzati
di pesci o di devono essere inte-
crostacei, di ramente ottenuti
molluschi o di
altri inverte-
brati acquatici,
non adatti all'
alimentazione
umana

ex 2303 Residui della Fabbricazione in
fabbricazione cui il granturco
degli amidi di utilizzato deve
granturco (es- essere interamente
cluse le acque ottenuto
di macerazione
concentrate),
avente tenore
di proteine,
calcolato sulla
sostanza secca,
superiore al 40%
in peso

ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in
residui solidi cui le olive uti-
dell'estrazione lizzate devono
dell'olio essere interamente
d'oliva, con ottenute
tenore di olio
d'oliva superiore
al 3%

2309 Preparazioni dei Fabbricazione in
tipi utilizzati cui:
per l'alimenta- - i cereali, lo
zione degli zucchero, i melas-
animali si, le carni e il
latte utilizzati
devono essere
originari, e
- tutti i materiali
del capitolo 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Tabacchi e suc- Fabbricazione in 24 cedanei del cui tutti i mate-
tabacco fabbri- riali del capitolo
cati, esclusi: 24 utilizzati
devono essere inte-
ramente ottenuti

2402 Sigari (compresi Fabbricazione in
i sigari spun- cui almeno il 70%
tati) sigaretti in peso del tabacco
e sigarette, di non lavorato o dei
tabacco o di cascami del tabacco
succedanei del della voce 2401
tabacco utilizzati devono
essere originari

ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in
cui almeno il 70%
in peso del tabacco
non lavorato o dei
cascami del tabacco
della voce 2401
utilizzati devono
essere originari -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Sale, zolfo; Fabbricazione in 25 terre e pietre; cui tutti i mate-
gessi, calce e riali utilizzati
cementi, esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del
cristallina, contenuto di car-
arricchita di bonio, purificazione
carbonio, puri- e frantumazione
ficata e fran- della grafite cris-
tumata tallina greggia

ex 2515 Marmi sempli- Segamento, o altra
cemente segati operazione di
o altrimenti taglio, di marmi
tagliati in (anche preceden-
blocchi o temente segati)
in lastre di di spessore supe-
forma quadrata o riore a 25 cm
rettangolare, di
spessore uguale
o inferiore a
25 cm

ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra
basalto, arenaria operazione di
ed altre pietre taglio, di marmi
da taglio o da (anche preceden-
costruzione, temente segati)
semplicemente di spessore supe-
segati o altri- riore a 25 cm
menti tagliati,
in blocchi o in
lastre di forma
quadrata o ret-
tangolare, di
spessore uguale
o inferiore a
25 cm

ex 2518 Dolomite calci- Calcinazione della
nata dolomite non calcinata

ex 2519 Carbonato di Fabbricazione in
magnesio naturale cui tutti i mate-
(magnesite), riali utilizzati
macinato, riposto sono classificati
in recipienti in una voce diversa
ermetici e ossido da quella del pro-
di magnesio, dotto. Tuttavia
anche puro, di- il carbonato di
verso dalla magnesio naturale
magnesia fusa (magnesite) puo'
elettricamente essere utilizzato
o dalla magnesia
calcinata a morte
(sinterizzata)

ex 2520 Gessi special- Fabbricazione in
mente preparati cui il valore di
per l'odonto- tutti i materiali
iatria utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a
naturali partire da minerale
di amianto (concen-
trato di asbesto)

ex 2525 Mica in polvere Triturazione della
mica o dei residui di
mica

ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o
calcinate o pol- triturazione
verizzate di terre coloranti -------------------------------------------------------------------- capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione in
e ceneri cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Combustibili Fabbricazione in 27 minerali, oli cui tutti i mate-
minerali e pro- riali utilizzati
dotti della loro sono classificati
distillazione; in una voce diversa
sostanze bitu- da quella del
minose, cere prodotto
minerali, esclusi:

ex 2707 Oli in cui i Operazioni di raf-
costituenti finazione e/o uno o
aromatici diversi trattamenti
superano, in specifici (1)
peso, i costi- o
tuenti non aro- Altre operazioni
matici, trattan- in cui tutti i
dosi di prodotti materiali utilizzati
analoghi agli oli sono classificati
di minerali pro- in una voce diversa
venienti dalla da quella del
distillazione prodotto Tuttavia,
dei catrami di materiali classi-
carbon fossile ficati nella stessa
ottenuti ad alta voce possono essere
temperatura dis- utilizzati, purche'
tillanti piu' il loro valore non
del 65% del loro ecceda il 50% del
volume fino a prezzo franco fab-
250 gradi C brica del prodotto
(comprese le
miscele di benzine
e di benzolo),
destinati ad es-
sere impiegati
come carburanti o
come combustibili

ex 2709 Oli greggi di Distillazione piro-
minerali bitu- genica dei minerali
minosi bituminosi

2710 Oli di petrolio Operazioni di raffi-
o di minerali nazione e/o uno o
bituminosi, diversi trattamenti
diversi dagli specifici (2)
oli greggi; pre-
parazioni non o
nominate ne'
comprese altrove Altre operazioni
contenenti, in in cui tutti i
peso, 70% o piu' materiali utilizzati
di oli di petro- sono classificati
lio e di minerali in una voce diversa
bituminosi e da quella del pro-
delle quali tali dotto. Tuttavia,
oli costituiscono materiali classifi-
il componente di cati nella stessa
base voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- (1) Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici"
cfr. note introduttive 7.1 7.3. (2) Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici"
cfr. la nota introduttiva 7.2.

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4) ==================================================================== 2711 Gas di petrolio Operazioni di raffi-
ed altri idro- nazione e/o uno o
carburi gassosi diversi trattamenti
specifici (1)

o

Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

2712 Vaselina; paraf- Operazioni di raffi-
fina, cera di nazione e/o uno o
petrolio microcris- diversi trattamenti
tallina, "slack specifici (Per le
wax", ozocerite, condizioni speciali
cera di lignite, relative ai "tratta-
cera di torba, menti specifici" cfr.
altre cere mine- la nota introduttiva
rali e prodotti 7.2)
simili ottenuti
per sintesi o con o
altri procedimenti,
anche colorati Altre operazioni
in cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffi-
bitume di petrolio nazione e/o uno o
ed altri residui diversi trattamenti
degli oli di specifici (Per le
petrolio o di condizioni speciali
minerali bituminosi relative ai "trat-
tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3.)

o

Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

2714 Bitumi ed asfalti, Operazioni di raf-
naturali; scisti e finazione e/o uno
sabbie bituminosi; o diversi tratta-
asfaltiti e rocce menti specifici
asfaltiche (Per le condizioni
speciali relative
ai "trattamenti
specifici" cfr.
note introduttive
7.1 7.3).

o

Altre operazioni
in cui tutti i
materiali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

2715 Miscele bituminose Operazioni di raffi-
a base di asfalto nazione e/o uno o
o di bitume natu- diversi trattamenti
rali, di bitume di specifici (Per le
petrolio, di condizioni speciali
catrame minerale relative ai "trat-
o di pece di tamenti specifici"
catrame minerale cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).

o

Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti chimici Fabbricazione in Fabbricazione in 28 inorganici, com- cui tutti i mate- cui il valore
posti inorganici riali utilizzati di tutti i mate-
od organici di sono classificati riali utilizzati
metalli preziosi, in una voce diversa non eccede il
di metalli delle da quella del pro- 40% del prezzo
terre rare, di dotto Tuttavia, franco fabbrica
metalli radioat- materiali classi- del prodotto
tivi o di iso- ficati nella
topi; esclusi: stessa voce
possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per
trattamento termico
o elettrolitico in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 2811 Triossido di Fabbricazione a Fabbricazione in
zolfo partire da diossido cui il valore
di zolfo di tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 2833 Solfato di allu- Fabbricazione in
minio cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da tetra- cui il valore di
borato bisodico tutti i mate-
pentaidrato riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti chimici Fabbricazione in Fabbricazione in 29 organici; esclusi cui tutti i mate- cui il valore
riali utilizzati di tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 2901 Idrocarburi aci- Operazioni di raf-
clici utilizzati finazione e/o uno o
come carburante diversi trattamenti
o combustibile specifici (Per le
condizioni speciali
relative ai "trat-
tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).

o

Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di raf-
e cicloolefinici finazione e/o uno o
(diversi dall' diversi trattamenti
azulene), ben- specifici (Per le
zene, toluene e condizioni speciali
xilene, destinati relative ai "trat-
ad essere uti- tamenti specifici"
lizzati come cfr. note introdut-
carburante o tive 7.1 7.3.
combustibile
o

Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella
del prodotto.
Tuttavia, materiali
della stessa voce
del prodotto possono
essere utilizzati a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 2905 Alcolati metal- Fabbricazione a Fabbricazione in
lici di questa partire da mate- cui il valore
voce e di etanolo riali di qualsiasi di tutti i mate-
voce, compresi gli riali utilizzati
altri materiali non eccede il
della voce 2905. 40% del prezzo
Tuttavia, gli franco fabbrica
alcolati metallici del prodotto
di questa voce
possono essere
utilizzati purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

2915 Acidi monocar- Fabbricazione a Fabbricazione in
bossilici partire da mate- cui il valore
aciclici saturi riali di qualsiasi di tutti i mate-
e loro anidridi, voce Tuttavia, riali utilizzati
alogenuri, peros- il valore di tutti non eccede il
sidi e perossia- i materiali delle 40% del prezzo
cidi; loro deri- voci 2915 e 2916 franco fabbrica
vati alogenati, utilizzati non del prodotto
solfonati, deve eccedere il
nitrati o nitrosi 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a Fabbricazione in
e loro derivati partire da mate- cui il valore di
alogenati, sol- riali di qualsiasi tutti i mate-
fonati, nitrati voce. Tuttavia, riali utilizzati
o nitrosi il valore di tutti non eccede il
i materiali della 40% del prezzo
voce 2909 utiliz- franco fabbrica
zati non deve ecce- del prodotto
dere il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- Acetali ciclici Fabbricazione a Fabbricazione in
ed emiacetali partire da mate- cui il valore
interni; loro riali appartenenti di tutti i mate-
derivati aloge- a tutte le voci riali utilizzati
nati, solfonati, non eccede il
nitrati o nitrosi 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

2933 Composti etero- Fabbricazione a Fabbricazione in
ciclici con uno partire da mate- cui il valore di
o piu' eteroatomi riali di qualsiasi tutti i mate-
di solo azoto voce. Tuttavia, riali utilizzati
il valore di tutti non eccede il
i materiali delle 40% del prezzo
voci 2932 e 2933 franco fabbrica
utilizzati non deve del prodotto
eccedere il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

2934 Acidi nucleici Fabbricazione a Fabbricazione in
e loro sali, partire da mate- cui il valore di
altri composti riali di qualsiasi tutti i mate-
eterociclici voce Tuttavia, il riali utilizzati
valore di tutti i non eccede il
materiali delle 40% del prezzo
voci 2932, 2933 e franco fabbrica
2934 utilizzati del prodotto
non deve eccedere
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti farma- Fabbricazione in 30 ceutici, esclusi: cui tutti i
materiali utiliz-
zati sono classi-
ficati in una voce
diversa da quella
del prodotto Tut-
tavia, materiali
classificati nella
stessa voce possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

3002 Sangue umano;
sangue animale
preparato per usi
terapeutici, pro-
filattici o dia-
gnostici; sieri
specifici, altre
frazioni del
sangue, prodotti
immunologici modi-
ficati, anche
ottenuti mediante
procedimenti
biotecnologici;
vaccini, tossine,
colture di micro-
organismi (esclusi
i lieviti) e pro-
dotti simili:

- Prodotti com- Fabbricazione a
posti da due o partire da mate-
piu' elementi riali di qualsiasi
mescolati per voce, compresi gli
uso terapeutico altri materiali
o profilattico della voce 3002.
oppure da pro- Tuttavia, i mate-
dotti non mesco- riali corrispondenti
lati per la alla presente des-
stessa utilizza- crizione possano
zione, condizio- anche essere
nati in confe- utilizzati purche'
zioni di dosi il loro valore non
prestabilite o ecceda il 20% del
in imballaggi prezzo franco fab-
per la vendita brica del prodotto
al minuto

- altri:

-- Sangue umano Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

-- Sangue animale Fabbricazione a
preparato per partire da mate-
usi terapeu- riali di qualsiasi
tici o profi- voce, compresi gli
lattici altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda il
20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

-- Frazioni di Fabbricazione a
sangue diverse partire da mate-
da antisieri, riali di qualsiasi
emoglobina e voce, compresi gli
globuline del altri materiali
siero della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

-- Emoglobina, Fabbricazione a
globulina del partire da mate-
sangue e globulina riali di qualsiasi
del siero voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

-- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Tuttavia, i mate-
riali corrispondenti
alla presente des-
crizione possono
anche essere utiliz-
zati purche' il loro
valore non ecceda il
20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

3003 e 3004 Medicamenti
(esclusi i pro-
dotti delle voci
3002, 3005 e 3006)

- ottenuti a Fabbricazione in
partire da cui tutti i mate-
amicacina della riali utilizzati
voce 2941 sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, i
materiali delle voci
3003 o 3004 possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore globale non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- altri Fabbricazione in
cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, i
materiali delle voci
3003 o 3004 possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore globale non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Concimi; esclusi: Fabbricazione in Fabbricazione in 31 cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione in Fabbricazione in
o chimici conte- cui: cui il valore
nenti due o tre - tutti i materiali di tutti i mate-
elementi ferti- utilizzati sono riali utilizzati
lizzanti: azoto, classificati in non eccede il
fosforo e potas- una voce diversa 40% del prezzo
sio; altri con- da quella del franco fabbrica
cimi; prodotti prodotto. Tuttavia, del prodotto
di questo capi- materiali classi-
tolo presentati ficati nella stessa
sia in pasticche voce del prodotto
o forme simili, possono essere
sia in imballaggi utilizzati purche'
di un peso lordo il loro valore non
inferiore o ecceda il 20% del
uguale a 10 kg, prezzo franco fab-
esclusi i brica del prodotto,
seguenti e
prodotti: - il valore di tutti
- nitrato di i materiali utilizzati
sodio non eccede il 50% del
- calciocia- prezzo franco fab-
nammide brica del prodotto
- solfato di
potassio
- solfato di
potassio e di
magnesio -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Estratti per Fabbricazione in Fabbricazione in
concia o per cui tutti i mate- cui il valore di
tinta; tannini riali utilizzati tutti i mate-
e loro derivati; sono classificati riali utilizzati
pigmenti ed in una voce diversa non eccede il
altre sostanze da quella del 40% del prezzo
coloranti; pit- prodotto Tuttavia, franco fabbrica
ture e vernici; materiali classi- del prodotto
mastici; inchio- ficati nella stessa
stri; esclusi: voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione in
sali, eteri, partire da estratti cui il valore di
esteri ed altri per concia di tutti i mate-
derivati origine vegetale riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in
preparazioni a partire da mate- cui il valore di
base di lacche riali di qualsiasi tutti i mate-
coloranti, pre- voce, escluse le riali utilizzati
viste nella nota voci 3203 e 3204 non eccede il
3 di questo capi- e 3205; tuttavia, 40% del prezzo
tolo (1) i materiali della franco fabbrica
voce 3205 possono del prodotto
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- (1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni
del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di pre-
parazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di
coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del
capitolo 32.

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4) ==================================================================== ex capitolo Oli essenziali e Fabbricazione in Fabbricazione in 33 resinoidi; pro- cui tutti i mate- cui il valore di
dotti per pro- riali utilizzati tutti i mate-
fumeria o per sono classificati riali utilizzati
toletta; esclusi: in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in
(deterpenati partire da mate- cui il valore di
o non) compresi riali di qualsiasi tutti i mate-
quelli detti voce, compresi riali utilizzati
"concreti" o materiali di un non eccede il
"assoluti"; "gruppo" (1) 40% del prezzo
resinoidi; oleo- diverso di questa franco fabbrica
resine d'estra- stessa voce. Tut- del prodotto
zione; soluzioni tavia, materiali
concentrate di dello stesso gruppo
oli essenziali possono essere uti-
nei grassi, negli lizzati purche' il
oli fissi, nelle loro valore non
cere o nei pro- ecceda il 20%
dotti analoghi, del prezzo franco
ottenute per fabbrica del prodotto
"enfleurage"
o macerazione;
sottoprodotti
terpenici resi-
duali della
deterpenazione
degli oli essen-
ziali; acque
distillate aroma-
tiche e soluzioni
acquose di oli
essenziali -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Saponi, agenti Fabbricazione in Fabbricazione in 34 organici di cui tutti i mate- cui il valore di
superficie, riali utilizzati tutti i mate-
preparazioni per sono classificati riali utilizzati
liscivie, prepa- in una voce diversa non eccede il
razioni lubrifi- da quella del pro- 40% del prezzo
canti, cere arti- dotto Tuttavia, franco fabbrica
ficiali, cere materiali classi- del prodotto
preparate, ficati nella stessa
prodotti per voce possono essere
pulire e luci- utilizzati, purche'
dare, candele e il loro valore non
prodotti simili, ecceda il 20% del
paste per model- prezzo franco fab-
li, "cere per brica del prodotto
l'odontoiatria"
e composizioni
per l'odontoia-
tria a base di
gesso; esclusi: -------------------------------------------------------------------- (1) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce
separata dal resto da un punto e virgola.

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4) ==================================================================== ex 3403 Preparazioni Operazioni di raffi-
lubrificanti nazione e/o uno o
contenenti meno diversi trattamenti
del 70% in peso specifici (Per le
di oli di petro- condizioni speciali
lio o di minerali relative ai "trat-
biturninosi tamenti specifici"
cfr. note introdut-
tive 7.1 7.3).

o

Altre operazioni in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3404 Cere artificiali Fabbricazione in
e cere preparate: cui tutti i mate-
- a base di riali utilizzati
paraffine, di sono classificati
cere di petrolio in una voce diversa
o di minerali da quella del pro-
bituminosi, di dotto Tuttavia,
residui paraf- materiali classifi-
finici cati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi: riali utilizzati
- gli oli idro- non eccede il
genati aventi il 40% del prezzo
carattere delle franco fabbrica
cere della voce del prodotto
1516,
- gli acidi grassi
non definiti chimi-
camente o gli alcoli
grassi industriali
della voce 3823,
- i materiali della
voce 3404.
Tuttavia, questi
materiali possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Sostanze albumi- Fabbricazione in Fabbricazione in 35 noidi; prodotti cui tutti i mate- cui il valore di
a base di amidi riali utilizzati tutti i mate-
o di fecole sono classificati riali utilizzati
modificati; in una voce diversa non eccede il
colle; enzimi; da quella del pro- 40% del prezzo
esclusi: dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3505 Destrina ed altri
amidi e fecole
modificati (per
esempio, amidi e
fecole, pregela-
tinizzati od
esterificati);
colle a base di
amidi o di fecole,
di destrina o di
altri amidi o
fecole modificati:

- eteri ed esteri Fabbricazione a Fabbricazione in
di amidi o di partire da mate- cui il valore di
fecole riali di qualsiasi tutti i mate-
voce compresi riali utilizzati
gli "altri mate- non eccede il
riali" della 40% del prezzo
voce 3505 franco fabbrica
del prodotto

- altri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore di
riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, eccetto riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
1108 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in
non nominati ne' cui il valore di
compresi altrove tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 36 Polveri ed esplo- Fabbricazione in Fabbricazione in
sivi; articoli cui tutti i mate- cui il valore di
pirotecnici; riali utilizzati tutti i mate-
fiammiferi; sono classificati riali utilizzati
leghe pirofo- in una voce diversa non eccede il
riche; sostanze da quella del pro- 40% del prezzo
infiammabili dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti per la Fabbricazione in Fabbricazione in 37 fotografia e per cui tutti i mate- cui il valore di
la cinemato- riali utilizzati tutti i mate-
grafia; esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3701 Lastre e pelli-
cole fotografiche
piane, sensibi-
lizzate, non
impressionate,
di materie diverse
dalla carta, dal
cartone o dai
tessili; pellicole
fotografiche piane
a sviluppo e
stampa istantanei,
sensibilizzate,
non impressionate,
anche in cari-
catori:

- pellicole a Fabbricazione in Fabbricazione in
colori per appa- cui tutti i mate- cui il valore di
recchi fotogra- riali utilizzati tutti i mate-
fici a sviluppo sono classificati riali utilizzati
istantaneo, in in una voce diversa non eccede il
caricatori dalle voci 3701 e 40% del prezzo
3702, tuttavia, franco fabbrica
i materiali della del prodotto
voce 3702 possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
dalle voci 3701 e 40% del prezzo
3702. Tuttavia, franco fabbrica
i materiali classi- del prodotto
ficati nelle voci
3701 e 3702 possono
essere utilizzati,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

3702 Pellicole Fabbricazione in Fabbricazione in
fotografiche cui tutti i mate- cui il valore di
sensibilizzate, riali utilizzati tutti i mate-
non impressio- sono classificati riali utilizzati
nate, in rotoli, in una voce diversa non eccede il
di materie dalle voci 3701 o 40% del prezzo
diverse dalla 3702 franco fabbrica
carta, dal del prodotto
cartone o dai
tessili; pelli-
cole fotografiche
a sviluppo e a
stampa istantanei,
in rotoli, sensi-
bilizzate, non
impressionate

3704 Lastre, pelli- Fabbricazione in Fabbricazione in
cole, carte, cui tutti i mate- cui il valore di
cartoni e tes- riali utilizzati tutti i mate-
sili fotografici, sono classificati riali utilizzati
impressionati in una voce diversa non eccede il
ma non sviluppati dalle voci da 3701 40% del prezzo
a 3704 franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti vari Fabbricazione in Fabbricazione in 38 delle industrie cui tutti i mate- cui il valore di
chimiche; riali utilizzati tutti i mate-
esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 40% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 3801 - grafite collo- Fabbricazione in
idale in sospen- cui il valore di
sione in olio e tutti i materiali
grafite semicol- utilizzati non
loidale; composi- eccede il 50% del
zioni in pasta prezzo franco fab-
per elettrodi, brica del prodotto
a base di sos-
tanze carboniose

- grafite in Fabbricazione in Fabbricazione in
forma di pasta, cui il valore di cui il valore di
in una miscela tutti i materiali tutti i mate-
di oltre il 30%, della voce 3403 riali utilizzati
in peso, di gra- utilizzati non non eccede il
fite e di oli eccede il 20% del 40% del prezzo
minerali prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto del prodotto

ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di Fabbricazione in
tallol greggio cui il valore di
tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 3805 Essenza di tre- Depurazione Fabbricazione in
mentina al sol- consistente nella cui il valore di
fato, depurata distillazione o tutti i mate-
nella raffinazione riali utilizzati
dell'essenza di non eccede il
trementina al 40% del prezzo
solfato, greggia franco fabbrica
del prodotto

ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da acidi cui il valore di
resinici tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 3807 Pece nera (pece Distillazione del Fabbricazione in
di catrame vege- catrame di legno cui il valore di
tale) tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

3808 Insetticidi, Fabbricazione in
rodenticidi, cui il valore di
fungicidi, erbi- tutti i materiali
cidi, inibitori utilizzati non eccede
di germinazione il 50% del prezzo
e regolatori di franco fabbrica
crescita per del prodotto
piante, disinfet-
tanti e prodotti
simili presentati
in forme o in
imballaggi per la
vendita al minuto
oppure allo stato
di preparazioni o
in forma di oggetti
quali nastri, stop-
pini e candele
solforati e carte
moschicide

3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in
tatura o di fini- cui il valore di
tura, acceleranti tutti i materiali
di tintura o di utilizzati non
fissaggio di eccede il 50% del
materie coloranti prezzo franco fab-
e altri prodotti brica del prodotto
e preparazioni
(per esempio boz-
zime preparate e
preparazioni per
la mordenzatura),
dei tipi utiliz-
zati nelle indus-
trie tessili,
della carta, del
cuoio o in indus-
trie simili, non
nominati ne' com-
presi altrove

3810 Preparazioni per Fabbricazione in
il decapaggio cui il valore di
dei metalli; tutti i materiali
preparazioni utilizzati non ec-
disossidanti per cede il 50% del
saldare o brasare prezzo franco fab-
ed altre prepa- brica del prodotto
razioni ausilia-
rie per la salda-
tura o la brasa-
tura dei metalli;
paste e polveri
per saldare o
brasare, composte
di metallo e di
altri prodotti;
preparazioni dei
tipi utilizzati
per il rivesti-
mento o il riempi-
mento di elettrodi
o di bacchette
per saldatura

3811 Preparazioni anti-
detonanti, inibitori
di ossidazione,
additivi peptiz-
zanti, preparazioni
per migliorare la
viscosita', addi-
tivi contro la
corrosione ed altri
additivi preparati,
per oli minerali
(compresa la ben-
zina) o per altri
liquidi adoperati
per gli stessi
scopi degli oli
minerali:

- additivi prepa- Fabbricazione in
rati per oli cui il valore di
lubrificanti, tutti i materiali
contenenti oli della voce 3811
di petrolio o di utilizzati
minerali bitumi- non eccede il
nosi 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3812 Preparazioni det- Fabbricazione in
te "acceleranti cui il valore di
di vulcanizza- tutti i materiali
zione"; plasti- utilizzati non
ficanti composti eccede il 50% del
per gomma o prezzo franco fab-
materie plasti- brica del prodotto
che, non nominati
ne' compresi al-
trove; prepara-
zioni antiossi-
danti ed altri
stabilizzanti
composti per gomma
o materie plastiche

3813 Preparazioni e Fabbricazione in
cariche per appa- cui il valore di
recchi estintori; tutti i materiali
granate e bombe utilizzati non
 
estintrici eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3814 Solventi e dilu- Fabbricazione in
enti organici cui il valore di
composti, non tutti i materiali
nominati ne' utilizzati non
compresi altrove; eccede il 50% del
preparazioni per prezzo franco fab-
togliere pitture brica del prodotto
o vernici

3818 Elementi chimici Fabbricazione in
drogati per cui il valore di
essere utilizzati tutti i materiali
in elettronica, utilizzati non
in forma di eccede il 50% del
dischi, piastrine prezzo franco fab-
o forme analoghe; brica del prodotto
composti chimici
drogati per essere
utilizzati in
elettronica

3819 Liquidi per freni Fabbricazione in
idraulici ed cui il valore di
altri liquidi tutti i materiali
preparati per utilizzati non
trasmissioni eccede il 50% del
idrauliche, non prezzo franco fab-
contenenti o brica del prodotto
contenenti meno
di 70%, in peso
di oli di petrolio
o di minerali
bituminosi

3820 Preparazioni Fabbricazione in
antigelo e cui il valore di
liquidi preparati tutti i materiali
per lo sbrina- utilizzati non
mento eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3822 Reattivi per Fabbricazione in
diagnostica o cui il valore di
da laboratorio tutti i materiali
su qualsiasi utilizzati non
supporto e reat- eccede il 50% del
tivi per diagno- prezzo franco fab-
stica o da labo- brica del prodotto
ratorio prepa-
rati, anche pre-
sentati su sup-
porto, diversi da
quelli delle voci
3002 o 3006

3823 Acidi grassi
monocarbossilici
industriali; oli
acidi di raffina-
zione; alcoli
grassi industriali:

- Acidi grassi Fabbricazione in
monocarbossilici cui tutti i mate-
industriali; oli riali utilizzati
acidi di raffi- sono classificati
nazione: in una voce diversa
da quella del
prodotto

- Alcoli grassi Fabbricazione a
industriali partire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi gli altri
materiali della voce
3823

3824 Leganti preparati
per forme o per
anime da fonderia;
prodotti chimici
e preparazioni
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse
(comprese quelle
costituite da
miscele di pro-
dotti naturali),
non nominati ne'
compresi altrove;
prodotti residuali
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse,
non nominati ne'
compresi altrove:

- I seguenti pro- Fabbricazione in Fabbricazione in
dotti della pre- cui tutti i mate- cui il valore di
sente voce: riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
leganti preparati in una voce diversa non eccede il
per forme o per da quella del pro- 40% del prezzo
anime da fonde- dotto Tuttavia, franco fabbrica
ria, a partire materiali classi- del prodotto
da prodotti ficati nella stessa
resinosi naturali voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
acidi naftenici, ecceda il 20% del
loro sali inso- prezzo franco fab-
lubili in acqua brica del prodotto
e loro esteri

Sorbitolo diverso
da quello della
voce 2905 solfo-
nati di petrolio,
esclusi i solfo-
nati di petrolio
di metalli alca-
lini, d'ammonio
e d'etanolammine;
acidi solfonici
di oli minerali
bituminosi, tio-
fenici, e loro sali

scambiatori di ioni

composizioni assor-
benti per comple-
tare il vuoto nei
tubi o nelle val-
vole elettriche
ossidi di ferro
alcalinizzati per
la depurazione
dei gas

acque ammoniacali
e masse depuranti
esaurite prove-
nienti dalla depu-
razione del gas
illuminante

acidi solfonaf-
tenici e loro sali
insolubili in acqua
e loro esteri

oli di flemma e di
Dippel

miscele di sali
aventi differenti
anioni

Paste da copiatura
a base gelatinosa,
anche su supporto
di carta o di tes-
suto

- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a Materie plastiche 3915 in forme primarie;
cascami, ritagli
e rottami di pla-
stica esclusi i
prodotti delle
voci ex 3907 e
3912 per i quali
la relativa regola
e' specificata in
appresso:

- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei - il valore di tutti i mate-
quali la parte tutti i materiali riali utilizzati
di un monomero utilizzati non non eccede il
rappresenta oltre eccede il 50% del 25% del prezzo
il 99%, in peso, prezzo franco fab- franco fabbrica
del tenore totale brica del prodotto, del prodotto
del polimero e
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Nel caso di prodotti
composti di materiali
delle voci da 3901 a
3906, da un lato, e
da 3907 a 3911, dall'
altro, la restrizione
riguarda solo il
gruppo di materiali
predominante, per
peso, nel prodotto.)

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui il valore dei cui il valore di
materiali del capi- tutti i mate-
tolo 39 utilizzati riali utilizzati
non eccede il 20% non eccede il
del prezzo franco 25% del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto (Nel caso del prodotto
di prodotti compo-
sti di materiali
delle voci da 3901
a 3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto).

ex 3907 - Copolimeri, Fabbricazione in
ottenuti da poli- cui tutti i mate-
carbonati e riali utilizzati
copolimeri acri- sono classificati
lonitrile-buta- in una voce diversa
diene-stirene da quella del pro-
(ABS) dotto Tuttavia,
materiali classi-
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- Poliestere Fabbricazione in
cui il valore dei
materiali del capi-
tolo 39 utilizzati
non eccede il 20%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto e/o fabbrica-
zione a partire da
policarbonato di
tetrabromo (bisfe-
nolo A)

3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in
derivati chimici, cui il valore dei
non nominati ne' materiali della
compresi altrove, stessa voce del
in forme primarie prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

da 3916 a Semilavorati ed 3921 articoli di pla-
stica; esclusi
quelli delle voci
ex 3916, ex 3917,
ex 3920 ed ex 3921,
per i quali le
relative regole
sono specificate
in appresso:

- prodotti piat- Fabbricazione in Fabbricazione in
ti, non solamente cui il valore di cui il valore di
lavorati in su- tutti i materiali tutti i mate-
perficie o del capitolo 39 riali utilizzati
tagliati in forma utilizzati non non eccede il
diversa da quella eccede il 50% del 25% del prezzo
quadrata o ret- prezzo franco fab- franco fabbrica
tangolare; altri brica del prodotto del prodotto
prodotti, non
semplicemente
lavorati in super-
ficie

- altri:

-- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei - il valore di tutti i mate-
quali la parte tutti i materiali riali utilizzati
di un monomero utilizzati non non eccede il
rappresenta eccede il 50% del 25% del prezzo
oltre il 99%, prezzo franco fab- franco fabbrica
in peso, del brica del prodotto, del prodotto
tenore totale e
del polimero - il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Nel caso di pro-
dotti composti di
materiali delle voci
da 3901 a 3906, da
un lato, e da 3907 a
3911, dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto.)

-- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui il valore di cui il valore di
tutti i materiali tutti i mate-
del capitolo 39 riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 20% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto del prodotto
(Nel caso di pro-
dotti composti di
materiali delle voci
da 3901 a 3906, da
un lato, e da 3907
a 3911, dall'altro,
la restrizione ri-
guarda solo il gruppo
di materiali predo-
minante, per peso,
nel prodotto). -------------------------------------------------------------------- ex 3916 ed Profilati e tubi Fabbricazione in Fabbricazione in ex 3917 cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 50% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
dello stesso capi-
tolo del prodotto
non eccede il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto

ex 3920 - Fogli e pelli- Fabbricazione a Fabbricazione in
cole di ionomeri partire da un sale cui il valore di
parziale di termo- tutti i mate-
plastica, che e' riali utilizzati
un copolimero non eccede il
d'etilene e dell' 25% del prezzo
acido metacrilico franco fabbrica
parzialmente neu- del prodotto
tralizzato con
ioni metallici,
principalmente di
zinco e sodio

- Fogli di cel- Fabbricazione in
lulosa rigene- cui il valore dei
rata, di poliam- materiali della
midi o di polie- stessa voce del
tilene prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

ex 3921 Fogli di pla- Fabbricazione a Fabbricazione in
stica, metalliz- partire da fogli cui il valore di
zati di poliestere tutti i mate-
altamente traspa- riali utilizzati
renti di spessore non eccede il
inferiore a 23 25% del prezzo
micron (Sono) franco fabbrica
considerati alta- del prodotto
mente trasparenti
i fogli il cui as-
sorbimento ottico -
misurato secondo
l'ASTM-D 1003-16
dal trasmissometro
di Gardner (fattore
di opacita') - e'
inferiore al 2%.

da 3922 a Articoli di pla- Fabbricazione in 3926 stica cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Gomma e lavori Fabbricazione in 40 i gomma, esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4001 Lastre "crêpe" Laminazione di
di gomma per fogli "crêpe" di
suole gomma naturale

4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in
non vulcanizzata, cui il valore di
in forme primarie tutti i materiali
o in lastre, utilizzati, esclusa
fogli o nastri la gomma naturale,
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

4012 Coperture usate
o rigenerate, di
gomma; coperture
piene o semipiene,
battistrada amovi-
bili per coperture
e protettori, in
gomma

- coperture Rigenerazione di
rigenerate, coperture piene o
piene o semi- semipiene usate
piene, in gomma

- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
delle voci 4011 o
4012

ex 4017 Articoli in Fabbricazione a
gomma indurita partire da gomma
indurita -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Pelli gregge Fabbricazione in 41 (diverse dalle cui tutti i mate-
pellicce) e riali utilizzati
cuoio, esclusi: sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto

ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli
ovini, senza di ovini
vello

da 4104 a Cuoio e pelli Riconciatura di 4107 depilati, prepa- cuoio e pelli
rati, diversi da preconciati
quelli delle voci
4108 o 4109 o

Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto

4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a
verniciati o partire da cuoio e
laccati; cuoio pelli delle voci da
e pelli, metal- 4104 a 4107, purche'
lizzati il loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 42 Lavori di cuoio Fabbricazione in
e di pelli; cui tutti i mate-
oggetti di sel- riali utilizzati
leria e finimenti; sono classificati
oggetti da viag- in una voce diversa
gio, borse, bor- da quella del
sette e simili prodotto
contenitori;
lavori di budella -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Pelli da pellic- Fabbricazione in 43 ceria e loro cui tutti i mate-
lavori; pellicce riali utilizzati
artificiali; sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del prodotto

ex 4302 Pelli da pellic-
ceria conciate o
preparate, cucite:

- tavole, croci Imbianchimento o
e manufatti tintura, oltre al
simili taglio ed alla
confezione di pelli
da pellicceria con-
ciate o preparate

- altri Fabbricazione a
partire da pelli
da pellicceria
conciate o prepa-
rate, non cucite

4303 Indumenti, acces- Fabbricazione a
sori di abbiglia- partire da pelli
mento ed altri da pellicceria con-
oggetti di pelle ciate o preparate,
da pellicceria non cucite, della
voce 4302 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Legno, carbone di Fabbricazione in 44 legna e lavori di cui tutti i mate-
legno; esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto ex 4403 Legno semplice- Fabbricazione a
mente squadrato partire da legno
grezzo, anche scor-
tecciato o sempli-
cemente sgrossato

ex 4407 Legno segato o Levigatura, pial-
tagliato per il latura o incollatura
lungo, tranciato con giunture a spina
o sfogliato,
piallato, levi-
gato o incollato
con giunture a
spina, di spes-
sore superiore
a 6 mm

ex 4408 Fogli da impial- Giuntura, pialla-
lacciatura e tura, levigatura
fogli per compen- o incollatura con
sati, giuntati giunture a spina
ed altro legno
segato per il
lungo, tranciato
o sfogliato, pial-
lato, levigato o
incollato con
giuntura a spina,
di spessore infe-
riore o uguale a
6 mm

ex 4409 Legno, profilato,
lungo uno o piu'
orli o superfici,
anche piallato,
levigato o incol-
lato con giunture
a spina:

- levigato o Levigatura o incol-
incollato con latura, con giunture
giunture a spina a spina

- liste e moda- Fabbricazione di
nature liste e modanature

da ex 4410 a Liste e modana- Fabbricazione di ex 4413 ture, per cor- liste e modanature
nici, per la
decorazione
interna di
costruzioni, per
impianti elet-
trici, e simili

ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a
gabbie, cilindri partire da tavole
ed imballaggi non tagliate per
simili, di legno un uso determinato

ex 4416 Fusti, botti, Fabbricazione a
tini, mastelli partire da legname
ed altri lavori da bottaio, segato
da bottaio, e sulle due facce
loro parti, di principali, ma non
legno altrimenti lavorato

ex 4418 - Lavori di fale- Fabbricazione in
gnameria e lavori cui tutti i mate-
di carpenteria riali utilizzati
per costruzioni, sono classificati
di legno in una voce diversa
da quella del
prodotto Tuttavia
possono essere
utilizzati pannelli
cellulari o tavole
di copertura ("shin-
gles" e "shakes")
di legno

- liste e moda- Fabbricazione di
nature liste e modanature

ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a
per fiammiferi; partire da legno
zeppe di legno di qualsiasi voce,
per calzature escluso il legno
in fuscelli della
voce 4409 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Sughero e lavori Fabbricazione in 45 di sughero; cui tutti i mate-
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

4503 Articoli in Fabbricazione a
sughero naturale partire da sughero
naturale della
voce 4501 -------------------------------------------------------------------- capitolo 46 Lavori di intrec- Fabbricazione in
cio, da panieraio cui tutti i mate-
o da stuoiaio riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 47 Paste di legno Fabbricazione in
o di altre cui tutti i mate-
materie fibrose riali utilizzati
cellulosiche; sono classificati in
carta o cartone una voce diversa da
da riciclare quella del prodotto
(avanzi o rifiuti) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Carta e cartone; Fabbricazione in 48 lavori di pasta cui tutti i mate-
di cellulosa, di riali utilizzati
carta o di car- sono classificati
tone, esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a
semplicemente partire da mate-
rigati, lineati riali per la fab-
o quadrettati bricazione della
carta del capitolo
47

4816 Carta carbone, Fabbricazione a
carta detta partire da mate-
"autocopiante" riali per la
e altra carta fabbricazione
per riproduzione della carta del
di copie (diverse capitolo 47
da quelle della
voce 4809) matrici
complete per dupli-
catori e lastre
offset, di carta,
anche condizionate
in scatole

4817 Buste, biglietti Fabbricazione in
postali, carto- cui:
line postali non - tutti i materiali
illustrate e utilizzati sono
cartoncini per classificati in
corrispondenza, una voce diversa
di carta o di da quella del
cartone; scatole, prodotto, e
involucri a busta - il valore di
e simili, di tutti i materiali
carta o di car- utilizzati non
tone, contenenti eccede il 50% del
un assortimento prezzo franco fab-
di prodotti brica del prodotto
cartotecnici per
corrispondenza

ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a
partire da mate-
riali per la fab-
bricazione della
carta del capitolo
47

ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in
sacchetti, car- cui:
tocci ed altri - tutti i materiali
imballaggi di utilizzati sono
carta, di car- classificati in
tone, di ovatta una voce diversa
di cellulosa o da quella del pro-
di strati di dotto, e
fibre di cellu- - il valore di tutti
losa i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 4820 Blocchi di carta Fabbricazione in
da lettere cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 4823 Altra carta, Fabbricazione a
altro cartone, partire da mate-
altra ovatta di riali per la fabbri-
cellulosa ed cazione della carta
altri strati di del capitolo 47
fibre di cellu-
losa, tagliati a
misura -------------------------------------------------------------------- Ex capitolo Prodotti dell' Fabbricazione in 49 editoria, della cui tutti i mate-
stampa o delle riali utilizzati sono
altre industrie classificati in una
grafiche; testi voce diversa da
manoscritti o quella del prodotto
dattiloscritti
e piani; esclusi:

4909 Cartoline postali Fabbricazione a
stampate o illu- partire da mate-
strate;cartoline riali non classi-
stampate con ficati nella voce
auguri o comuni- 4909 o 4911
cazioni personali,
anche illustrate,
con o senza busta,
guarnizioni od
applicazioni

4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi i blocchi
di calendari da
sfogliare:

- calendari del Fabbricazione in
genere "per- cui:
petuo", o muniti - tutti i materiali
di blocchi di utilizzati sono
fogli sostitui- classificati in una
bili, montati su voce diversa da
supporti di quella del prodotto,
materia diversa e
dalla carta o - il valore di tutti
dal cartone i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

- altri Fabbricazione a
partire da mate-
riali non classi-
ficati nella voce
4909 o 4911 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Seta, esclusi: Fabbricazione in 50 cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto

ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pettina-
(compresi i boz- tura dei cascami di
zoli non atti seta
alla trattura, i
cascami di fila-
tura e gli sfilac-
ciati), cardati
o pettinati

da 5004 a Filati di seta e Fabbricazione a ex 5006 filati di cascami partire da (1):
di seta - seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- altre fibre natu-
rali, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta

5007 Tessuti di seta
o di cascami di
seta:

- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)

- altri Fabbricazione a
partire da (1):

- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' petti-
nate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termo-
fissaggio, solleva-
mento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, rammendo
e slappolatura), pur-
che' il valore dei
tessuti non stampati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lana, peli fini Fabbricazione in 51 o grossolani, cui tutti i mate-
filati e tessuti riali utilizzati
di crine; sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del prodotto

da 5106 a Filati di lana, Fabbricazione a 5110 di peli fini o partire da (1):
grossolani o di - seta greggia o
crine cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la fila-
tura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta

da 5111 a Tessuti di lana, 5113 di peli fini o
grossolani o di
crine:

- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)

- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Cotone, esclusi: Fabbricazione in 52 cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

da 5204 a Filati di cotone Fabbricazione a 5207 partire da (1):
- seta greggia o
cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la fila-
tura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della carta

da 5208 a Tessuti di cotone: 5212
- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)

- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Altre fibre Fabbricazione in 53 tessili vegetali; cui tutti i mate-
filati di carta riali utilizzati
e tessuti di sono classificati
filati di carta, in una voce diversa
esclusi: da quella del prodotto

da 5306 a Filati di altre Fabbricazione a 5308 fibre tessili partire da (1):
vegetali; filati - seta greggia o
di carta cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta

da 5309 a Tessuti di altre 5311 fibre tessili
vegetali; tessuti
di filati di carta:

- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)

- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5401 a Filati, monofi- Fabbricazione a 5406 lamenti e fili partire da (1):
di filamenti o - seta greggia o
artificiali cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti pre-
parati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta

5407 e 5408 Tessuti di
filati di fila-
menti sintetici
o artificiali:

- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)

- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altri-
menti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 a Fibre sintetiche Fabbricazione a 5507 o artificiali partire da mate-
discontinue riali chimici o
tessili paste

da 5508 a Filati e filati Fabbricazione a 5511 per cucire partire da (1):
- seta greggia
o cascami di seta
cardati, pettinati
o altrimenti prepa-
rati per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta

da 5512 a Tessuti di fibre 5516 sintetiche o
artificiali
discontinue:

- contenenti fili Fabbricazione a
di gomma partire da filati
semplici (1)
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ovatte, feltri e Fabbricazione a 56 stoffe non tes- partire da: (1)
sute; filati - filati di cocco,
speciali; spago, - fibre naturali,
corde e funi; - materiali chimici
manufatti di o paste tessili, o
corderia, - materiali per la
esclusi: fabbricazione della
carta

5602 Feltri, anche
impregnati, spal-
mati, ricoperti
o stratificati:

- feltri all'ago Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
- materiali chimici
o paste tessili

Tuttavia:
- i filati di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5402,
- le fibre in fiocco
di polipropilene
delle voci 5503 e
5506, o
- i fasci di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5501, nei quali la
denominazione di un
singolo filamento o
di una singola fibra
e' comunque inferiore
a 9 decitex, possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- fibre naturali,
- fiocco artificiale
ottenuto a partire
dalla caseina, o
- materiali chimici
o paste tessili

5604 - Fili e corde di
gomma, ricoperti
di materie tes-
sili; filati tes-
sili, lamelle o
forme simili delle
voci 5404 o 5405,
impregnati, spal-
mati, ricoperti o
rivestiti di
gomma o di materia
plastica:

- fili e corde Fabbricazione a
di gomma partire da rico-
perti di materie
tessili fili o
corde di gomma non
ricoperti di materie
tessili

- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti prepa-
rate per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della
carta

5605 Filati metallici Fabbricazione a
e filati metal- partire da: (1)
lizzati, anche - fibre naturali,
spiralati (vergo- - fibre sintetiche
linati), costi- o artificiali
tuiti da filati discontinue, non
tessili, lamelle cardate, ne'
o forme simili pettinate, ne'
delle voci 5404 altrimenti prepa-
o 5405, combinati rate per la filatura,
con metallo in - materiali chimici
forma di fili, o paste tessili, o
di lamelle o di - materiali per la
polveri, oppure fabbricazione della
ricoperti di carta
metallo

5606 Filati spiralati Fabbricazione a
(vergolinati) partire da: (1)
lamelle o forme - fibre naturali,
simili delle voci - fibre sintetiche
5404 o 5405 rive- o artificiali
stite discon- non cardate, ne'
tinue, (spira- pettinate, ne'
tate), diversi altrimenti prepa-
da quelle della rate per la fila-
voce 5605 e dai tura,
filati di crine - materiali chimici
rivestiti o paste tessili, o
(spiralati); - materiali per la
filati di cini- fabbricazione della
glia; filati carta
detti "a cate-
nella" -------------------------------------------------------------------- capitolo 57 Tappeti ed altri
rivestimenti del
suolo di materie
tessili:

- di feltro ad Fabbricazione a
ago partire da (1):
- fibre naturali,
o
- materiali chimici
o paste tessili

Tuttavia:
- i filati di fila-
menti di polipro-
pilene della voce
5402,
- le fibre in fiocco
o di polipropilene
delle voci 5503 e
5506, o
- i fasci di fila-
menti di polipropi-
lene della voce
5501, nei quali la
denominazione di un
singolo filamento o
di una singola fibra
e' comunque infe-
riore a 9 decitex,
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- di altri feltri Fabbricazione a
partire da:
- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da:
- filati di cocco,
- filati di fila-
menti sintetici o
artificiali
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Tessuti speciali; 58 superfici tessili
"tufted"; pizzi;
arazzi; passama-
neria; ricami,
esclusi:

- elastici, cos- Fabbricazione a
tituiti da fili partire da filati
tessili associati semplici (1)
a fili di gomma

- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5805 Arazzi tessuti Fabbricazione in
a mano (tipo cui tutti i mate-
Gobelins, Fian- riali utilizzati
dra, Aubusson, sono classificati
Beauvais e simi- in una voce diversa
li) ed arazzi da quella del pro-
fatti all'ago dotto
(per esempio a
piccolo punto,
a punto a croce),
anche confezionati

5810 Ricami in pezza, Fabbricazione in
in strisce o in cui:
motivi - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a
di colla, o di partire da filati
sostanze amidacee,
dei tipi utiliz-
zati in legatoria,
per cartonaggi,
nella fabbrica-
zione di astucci
o per usi simili;
tele per decalco e
trasparenti per
il disegno; tele
preparate per la
pittura; bugrane
e tessuti simili
rigidi dei tipi
utilizzati per
cappelleria

5902 Nappe a trama per
pneumatici otte-
nute da filati ad
alta tenacita' di
nylon o di altre
poliammidi, di
poliesteri o di
rayon viscosa:

- contenenti, in Fabbricazione a
peso, non piu' partire da filati
del 90% di mate-
rie tessili

- altri Fabbricazione a
partire da materiali
chimici o paste
tessili

5903 Tessuti impre- Fabbricazione a
gnati, spalmati partire da filati
o ricoperti di
materia plastica o
o stratificati
con materia pla- Stampa accompagnata
stica, diversi da almeno due delle
da quelli della operazioni prepara-
voce 5902 torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

5904 Linoleum, anche Fabbricazione a
tagliati; rive- partire da filati (1)
stimenti del
suolo costituiti
da una spalmatura
o da una ricoper-
tura applicata su
un supporto di
materie tessili,
anche tagliati

5905 Rivestimenti
murali di materie
tessili:

- impregnati, Fabbricazione a
spalmati, rico- partire da filati
perti o strati-
ficati con gomma,
materie plastiche
o altre materie

- altri Fabbricazione a
partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

5906 Tessuti gommati,
diversi da quelli
della voce 5902:

- tessuti a Fabbricazione a
maglia partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili

- altri tessuti Fabbricazione a
di filati sinte- partire da materiali
tici contenenti, chimici
in peso, piu' del
90% di materie
tessili

- altri Fabbricazione a
partire da filati

5907 Altri tessuti Fabbricazione a
impregnati, spal- partire da filati
mati o ricoperti;
tele dipinte per
scenari di teatri,
per sfondi di o
studi o per usi o
simili
Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore dei tessuti
non stampati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

5908 Lucignoli tessuti,
intrecciati o a
maglia, di materie
tessili, per lam-
pade, fornelli,
accendini, candele
o simili; reticelle
ad incandescenza e
stoffe tubolari a
maglia occorrenti
per la loro fabbri-
cazione, anche
impregnate:

- reticelle ad Fabbricazione a
incandescenza, partire da stoffe
impregnate tubolari a maglia

- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto

da 5909 a Manufatti tessili 5911 per usi indu-
striali:

- dischi e corone - Fabbricazione a
per lucidare, partire da filati o
diversi da quelli da cascami di tessuti
di feltro della o da stracci della
voce 5911 voce 6310

- tessuti fel- Fabbricazione a
trati o non, dei partire da: (1)
tipi comunemente - filati di cocco,
utilizzati nelle - i materiali
macchine per car- seguenti:
tiere o per altri - filati di polite-
usi tecnici, trafluoroetilene (2)
anche impregnati - filati di poli-
o spalmati, tu- amide, ritorti e
bolari o senza spalmati, impre-
fine, a catene gnati o coperti di
e/o a trame sem- resina fenolica,
plici o multiple, - filati di fibre
o a tessitura tessili sintetiche
piana, a catene di poliammide aroma-
e/o a trame mul- tica ottenuta per
tiple della voce policondensazione
5911 di metafenilendiam-
mina e di acido
isoftalico,
- monofilati di
politetrafluoro-
etilene (2)
- filati di fibre
tessili sintetiche
in poli-p-fenilente-
raftalammide,
- filati di fibre
di vetro, spalmati
di resina fenolica
e spiralati di
filati acrilici (2)
- monofilamenti di
copoliestere di un
poliestere, di una
resina di acido
tereftalico, di 1.4
cicloesandictanolo
e di acido isof-
talico,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da: (1)
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (2) L'uso di questo prodotto e' limitato alla fabbricazione di
tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4) ==================================================================== capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a
partire da: (1)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 61 Indumenti ed
accessori di
abbigliamento, a
maglia:

- ottenuti riu- Fabbricazione a
nendo mediante partire da (1, 2):
cucitura, o altri-
menti confezio-
nati, due o piu'
parti di stoffa
a maglia, tagliate
o realizzate
direttamente nella
forma voluta

- altri Fabbricazione a
partire da (1)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Indumenti ed Fabbricazione a 62 accessori di partire da filati
abbigliamento, (1,2)
diversi da quelli
a maglia, esclusi:

ex 6202, Indumenti per Fabbricazione a ex 6204, donna, ragazza e partire da filati ex 6206, bambini piccoli (1) ex 6209 ed (bebes) ed altri ex 6211 accessori per o
vestiario, confe-
zionati per bam- Fabbricazione a
bini piccoli partire da tessuti
(bebes), ricamati non ricamati, il
cui valore non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)

ex 6210 ed Equipaggiamenti Fabbricazione a ex 6216 ignifughi in partire da filati
tessuto ricoperto (1)
di un foglio di
poliestere allu- o
minizzato
Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati, il cui
valore non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto (1)

26213 e Fazzoletti da 6214 naso o da tas-
chino; scialli,
sciarpe, foulard,
fazzoletti da
collo, sciarpette,
mantiglie, veli
e velette e manu-
fatti simili:

- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
semplici greggi
(1, 2)

Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, il cui
valore non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto (1)

- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 2)

o

Confezione seguita
da una stampa accom-
pagnata da almeno
due delle operazioni
preparatorie o di
finissaggio (quali
purga, sbianca, mer-
cerizzo, termofis-
saggio, sollevamento
del pelo, calandra-
tura, trattamento
per impartire stabi-
lita' dimensionale,
finissaggio anti-
piega, decatissag-
gio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), purche' il
valore delle merci
non stampate delle
voci 6213 e 6214
utilizzate non ec-
ceda il 47,5% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

6217 Altri accessori
di abbigliamento
confezionati;
parti di indu-
menti ed accessori
di abbigliamento,
diversi da quelli
della voce 6212

- ricamati Fabbricazione a
partire da filati (1)

o

Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, il
cui valore non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)

- equipaggiamenti Fabbricazione a
ignifughi in tes- partire da filati
suto ricoperto di (1)
un foglio di
poliestere allu- o
minizzato
Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati, il
cui valore non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(1)

- tessuti di Fabbricazione in
rinforzo per col- cui:
letti e polsini, - tutti i materiali
tagliati utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione a
partire da filati (1) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Altri manufatti Fabbricazione in 63 tessili confezio- cui tutti i mate-
nati; assorti- riali utilizzati
menti; oggetti sono classificati
da rigattiere e in una voce diversa
stracci; esclusi: da quella del
prodotto

da 6301 a Coperte; bianche- 6304 ria da letto, ecc.;
tende, tendine,
ecc.; altri manu-
fatti per l'arre-
damento:

- in feltro, non Fabbricazione a
tessuti partire da: (2)
- fibre naturali,
o
- materiali chimici
o paste tessili

- altri:
-- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 3)

o

Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati (ad
esclusione di quelli
a maglia e ad unci-
netto), a condizione
che il valore del
tessuto non ricamato
utilizzato non ecceda
il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

-- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 3)

6305 Sacchi e sac- Fabbricazione a
chetti da imbal- partire da: (1)
laggio - fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
discontinue, non
cardate, ne' pet-
tinate, ne' altri-
menti preparate
per la filatura, o
- materiali chimici
o paste tessili

6306 Copertoni e tende
per l'esterno;
tende; vele per
imbarcazioni, per
tavole a vela o
carri a vela;
oggetti per cam-
peggio:

- non tessuti Fabbricazione a
partire da (1, 2)
- fibre naturali, o
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- (1) Cfr. la nota introduttiva 6. (2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (3) Per gli articoli a maglia, non elastici ne' gommati, ottenuti
cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o
lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota
introduttiva 6.

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4) ====================================================================
- altri Fabbricazione a
partire da filati
semplici, greggi
(1, 2)

6307 Altri manufatti Fabbricazione in
confezionati, cui il valore di
compresi i model- tutti i materiali
li di vestiti utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

6308 Assortimenti Ciascun articolo
costituiti da incorporato nell'as-
pezzi di tessuto sortimento deve
e di filati, rispettare le regole
anche con acces- applicabili qualora
sori, per la con- non fosse presentato
fezione di tap- in assortimento.
peti, di arazzi, Tuttavia, articoli
di tovaglie o di non originari pos-
tovaglioli rica- sono essere incor-
mati, o di manu- porati purche' il
fatti tessili loro valore totale
simili, in imbal- non ecceda il 15%
laggi per la del prezzo franco
vendita al minuto fabbrica dell'assor-
timento -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Calzature, ghet- Fabbricazione a 64 te ed oggetti partire da mate-
simili; esclusi: riali di qualsiasi
voce, escluse le
calzature incomplete
formate da tomaie
fissate alle suole
primarie o ad altre
parti inferiori
della voce 6406

6406 Parti di calza- Fabbricazione in
ture; suole cui tutti i mate-
interne amovi- riali utilizzati
bili, tallonetti sono classificati
ed oggetti simili in una voce diversa
amovibili; da quella del
ghette, gambali prodotto
ed oggetti simili,
e loro parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Cappelli, copri- Fabbricazione in 65 capo ed altre cui tutti i mate-
acconciature; riali utilizzati
loro parti, sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto -------------------------------------------------------------------- (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da
materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (2) Cfr. la nota introduttiva 6.

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
delle merci effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4) ==================================================================== 6503 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre partire da filati
acconciature, di o da fibre tessili
feltro, fabbri- (Cfr. la nota
cati con le cam- introduttiva 6).
pane o con i
dischi o piatti
della voce 6501,
anche guarniti

6505 Cappelli, copri- Fabbricazione a
capo ed altre partire da filati
acconciature a o da fibre tessili
maglia, o confe- (Cfr. la nota
zionati con piz- introduttiva 6).
zi, feltro o
altri prodotti
tessili,in pezzi
(ma non in stri-
sce), anche guar-
niti; retine per
capelli di qual-
siasi materia,
anche guarnite -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ombrelli (da Fabbricazione in 66 pioggia o da cui tutti i mate-
sole), ombrel- riali utilizzati
loni, bastoni, sono classificati
bastoni-sedile, in una voce diversa
fruste, frustini da quella del
e loro parti; prodotto
esclusi:

6601 Ombrelli (da Fabbricazione in
pioggia o da cui il valore di
sole), ombrel- tutti i materiali
loni (compresi utilizzati non
gli ombrelli- eccede il 50% del
bastoni, gli prezzo franco fab
ombrelloni da brica del prodotto
giardino e simi-
li) -------------------------------------------------------------------- capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione in
preparate e cui tutti i mate-
oggetti di piume riali utilizzati
e di calugine; sono classificati
fiori artifi- in una voce diversa
ciali; lavori di da quella del
capelli prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori di pietre, Fabbricazione in 68 gesso, cemento, cui tutti i mate-
amianto, mica o riali utilizzati
materie simili, sono classificati
esclusi: in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a
naturale o agglo- partire dall'ardesia
merata lavorata

ex 6812 Lavori in amian- Fabbricazione a
to; lavori di partire da mate-
miscele a base riali appartenenti
di amianto o a a tutte le voci
base di amianto
e carbonato di
magnesio

ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a
compresa la mica partire da mica
agglomerata o lavorata (compresa
ricostituita, la mica agglome-
anche su supporto rata o ricostituita)
di carta, di car-
tone o di altri
materiali -------------------------------------------------------------------- capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex capitolo Vetro e lavori di Fabbricazione in 70 vetro; esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 7003 Vetro con strati Fabbricazione a ex 7004 ed non riflettenti partire da mate- ex 7005 riali della voce
7001

7006 Vetro delle voci Fabbricazione a
7003, 7004 o partire da mate-
7005, curvato, riali della voce
smussato, inciso, 7001
forato, smaltato
o altrimenti
lavorato, ma non
incorniciato ne'
combinato con
altri materiali

7007 Vetro di sicu- Fabbricazione a
rezza, costituito partire da mate-
da vetri tempe- riali della voce
rati o formati 7001
da fogli aderenti
fra loro

7008 Vetri isolanti Fabbricazione a
a pareti multiple partire da mate-
riali della voce
7001

7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a
anche incorni- partire da mate-
ciati, compresi riali della voce 7001
gli specchi retro-
visivi

7010 Damigiane, bot- Fabbricazione in
tiglie, boccette, cui tutti i mate-
barattoli, vasi, riali utilizzati
imballaggi tubo- sono classificati
lari, ampolle ed in una voce diversa
altri recipienti da quella del
per il trasporto prodotto
o l'imballaggio,
di vetro; barat- o
toli per con-
serve, di vetro; Sfaccettatura di
tappi, coperchi oggetti di vetro,
ed altri dispo- il cui valore non
sitivi di chiu- eccede il 50% del
sura, di vetro prezzo franco fab-
brica del prodotto
finito

7013 Oggetti di vetro Fabbricazione in
per la tavola, cui tutti i mate-
la cucina, la riali utilizzati
toletta, l'uffi- sono classificati
cio, la decora- in una voce diversa
zione degli ap- da quella del
partamenti o per prodotto
usi simili,
diversi dagli o
oggetti delle
voci 7010 o 7018 Sfaccettatura di
oggetti di vetro,
il cui valore non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
finito

o

Decorazione a mano
(ad esclusione della
stampa serigrafica)
di oggetti di vetro
soffiato a mano, il
cui valore non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto finito

ex 7019 Lavori di fibre Fabbricazione a
di vetro, diversi partire da:
dai filati - stoppini greggi,
filati accoppiati
in parallelo senza
torsione (roving), e
- lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Perle fini o Fabbricazione in 71 coltivate, pietre cui tutti i mate-
preziose (gemme), riali utilizzati
pietre semipre- sono classificati
ziose (fini) o in una voce diversa
simili, metalli da quella del
preziosi, metalli prodotto
placcati o rico-
perti di metalli
preziosi e lavori
di queste materie;
minuterie di fan-
tasia; monete;
esclusi:

ex 7101 Perle fini o Fabbricazione in
coltivate, assor- cui il valore di
tite e infilate tutti i materiali
temporaneamente utilizzati non
per comodita' eccede il 50% del
di trasporto prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 7102, Pietre preziose Fabbricazione a ex 7103 ed (gemme), semi- partire da pietre ex 7104 preziose (fini), preziose (gemme), o
naturali, sinte- semipreziose (fini), non
tiche o ricosti- lavorate
tuite, lavorate

7106, 7108 e Metalli preziosi: 7110
- greggi Fabbricazione a
partire da mate-
riali non classi-
ficati nelle voci
doganali 7106, 7108
o 7110

o

Separazione elettro-
litica, termica o
chimica di metalli
preziosi delle voci
doganali 7106, 7108
o 7110

o

Fabbricazione di
leghe di metalli
preziosi delle voci
7106, 7108 o 7110
tra di loro o con
metalli comuni

- semilavorati o Fabbricazione a
in polvere partire da metalli
preziosi, greggi

ex 7107, Metalli comuni Fabbricazione a ex 7109 ed ricoperti di me- partire da metalli ex 7111 talli preziosi, comuni ricoperti di
semilavorati metalli preziosi,
greggi

7116 Lavori di perle Fabbricazione in
fini o coltivate, cui il valore di
di pietre pre- tutti i materiali
ziose (gemme), utilizzati non ec-
di pietre semi- cede il 50% del
preziose (fini) prezzo franco fab-
o di pietre sin- brica del prodotto
tetiche o rico-
stituite

7117 Minuterie di Fabbricazione in
fantasia cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

o

Fabbricazione a
partire da parti
in metalli comuni,
non placcati o
ricoperti di metalli
preziosi, purche'
il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non ecceda il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ghisa, ferro e Fabbricazione in 72 acciaio; esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

7207 Semiprodotti di Fabbricazione a
ferro o di acciai partire da mate-
non legati riali delle voci
7201, 7202, 7203,
7204 e 7205

da 7208 a Prodotti laminati Fabbricazione a 7216 piatti, vergella partire da lingotti
o bordione, o altre forme pri-
barre, profi- marie della voce
lati di ferro o 7206
di acciai non
legati

7217 Fili di ferro o Fabbricazione a
di acciai non partire da semipro-
legati dotti della voce 7207

ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a 7219 a 7222 prodotti laminati partire da lingotti
piatti, barre, o altre forme pri-
profilati di marie della voce
acciai inossi- 7218
dabili

7223 Fili di acciai Fabbricazione a
inossidabili partire da semipro-
dotti della voce 7218

ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a 7225 a 7228 prodotti laminati partire da lingotti
piatti e vergella o altre forme pri-
o bordione, barre marie delle voci
e profilati in 7206, 7218 o 7224
altri acciai
legati, barre
forate per la
perforazione,
di acciai legati
o non legati

7229 Fili di altri Fabbricazione a
acciai legati partire da semipro-
dotti della voce 7224 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori di ghisa, Fabbricazione in 73 ferro o acciaio; cui tutti i mate-
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 7301 Palancole Fabbricazione a
partire da mate-
riali della voce
7206

7302 Elementi per la Fabbricazione a
costruzione di partire da mate-
strade ferrate, riali della voce
di ghisa, di 7206
ferro o di ac-
ciaio: rotaie,
controrotaie e
rotaie a crema-
gliera, aghi,
cuori, tiranti
per aghi ed altri
elementi per
incroci o scambi,
traverse, stecche
(ganasce), cusci-
netti, cunei,
piastre di appog-
gio, piastre di
fissaggio, piastre
e barre di scar-
tamento ed altri
pezzi specialmente
costruiti per la
posa, la congiun-
zione o il fissag-
gio delle rotaie

7304, 7305 e Tubi e profilati Fabbricazione a 7306 cavi, di ferro partire da mate-
(non ghisa) o di riali delle voci
acciaio 7206, 7207, 7218 o
7224

ex 7307 Accessori per Tornitura, trapa-
tubi di acciai natura, alesatura,
inossidabili (ISO filettatura, sbava-
n X5CrNiMo 1712), tura e sabbiatura
composti di piu' di abbozzi fucinati,
parti il cui valore non
eccede il 35% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

7308 Costruzioni e Fabbricazione in
parti di costru- cui tutti i mate-
zioni (per esem- riali utilizzati
pio: ponti ed sono classificati
elementi di in una voce diversa
ponti, porte di da quella del
cariche o chiuse, prodotto Tuttavia
torri, piloni, i profilati otte-
pilastri, colon- nuti per saldatura
ne, ossature, della voce 7301 non
impalcature, tet- possono essere uti-
toie, porte e lizzati
finestre e loro
intelaiature,
stipiti e soglie,
serrande di chiu-
sura, balaustrate)
di ghisa, ferro o
acciaio, escluse
le costruzioni
prefabbricate
della voce 9406;
lamiere, barre,
profilati, tubi e
simili, di ghisa,
ferro o acciaio,
predisposti per
essere utilizzati
nelle costruzioni

ex 7315 Catene anti- Fabbricazione in
sdrucciolevoli cui il valore di
tutti i materiali
della voce 7315
utilizzati non
eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Rame e lavori di Fabbricazione in 74 rame; esclusi: cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

7401 Metalline cupri- Fabbricazione in
fere; rame da cui tutti i mate-
cementazione riali utilizzati
(precipitato di sono classificati
rame) in una voce diversa
da quella del
prodotto

7402 Rame non raffi- Fabbricazione in
nato; anodi di cui tutti i mate-
rame per affina- riali utilizzati
zione elettro- sono classificati
litica in una voce diversa
da quella del
prodotto

7403 Rame raffinato
e leghe di rame,
grezzo:

- Rame raffinato Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

- Leghe di rame Fabbricazione a
e rame raffinato partire da rame
contenente altri raffinato, grezzo,
elementi o da cascami e
rottami di rame

7404 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di rame cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

7405 Leghe madri di Fabbricazione in
rame cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Nichel e lavori Fabbricazione in 75 di nichel; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

da 7501 a Metalline di Fabbricazione in 7503 nichel, "sinters" cui tutti materiali
di ossidi di utilizzati sono
nichel ed altri classificati in una
prodotti inter- voce diversa da
medi della metal- quella del prodotto
lurgia del nichel;
nichel greggio;
cascami ed avanzi
di nichel -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Alluminio e la- Fabbricazione in 76 vori di allumi- cui:
nio; esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

7601 Alluminio grezzo Fabbricazione tra-
mite trattamento
termico o elettro-
litico a partire da
alluminio non legato
o cascami e rottami
di alluminio

7602 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di alluminio cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 7616 Articoli di Fabbricazione in
alluminio diversi cui:
dalle tele metal- - tutti i materiali
liche (comprese utilizzati sono
le tele continue classificati in una
o senza fine), voce diversa da
reti e griglie, quella del prodotto.
di fili di allu- Tuttavia le tele
minio e lamiere metalliche (comprese
o nastri spiegati le tele continue o
di alluminio senza fine), le reti
e le griglie, di
fili di alluminio e
le lamiere o nastri
spiegati di alluminio
possono essere uti-
lizzati, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 77 Riservato a un
eventuale uso
futuro nel sistema
armonizzato -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Piombo e lavori Fabbricazione in 78 di piombo; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

7801 Piombo greggio:

- Piombo raffi- Fabbricazione a
nato partire da piombo
d'opera

- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
7802 non possono
essere utilizzati

7802 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di piombo cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Zinco e lavori di Fabbricazione in 79 zinco; esclusi: cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

7901 Zinco greggio Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
7902 non possono
essere utilizzati

7902 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di zinco cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Stagno e lavori Fabbricazione in 80 di stagno; cui:
esclusi: - tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto, e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

8001 Stagno greggio Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia i
materiali della voce
8002 non possono
essere utilizzati

8002 e 8007 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di stagno; altri cui tutti i mate-
lavori di stagno riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 81 Altri metalli
comuni; cermet;
lavori di queste
materie

- altri metalli Fabbricazione in
comuni, lavorati; cui il valore di
lavori di queste tutti i materiali
materie classificati nella
stessa voce del
prodotto utilizzato
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Utensili e uten- Fabbricazione in 82 sileria; oggetti cui tutti i mate-
di coltelleria e riali utilizzati
posateria da sono classificati
tavola, di me- in una voce diversa
talli comuni; da quella del
parti di questi prodotto
oggetti di metalli
comuni; esclusi:

8206 Utensili compresi Fabbricazione in
in almeno due cui tutti i mate-
delle voci da riali utilizzati
8202 a 8205, sono classificati
condizionati in in una voce diversa
assortimenti per dalle voci da 8202
la vendita al a 8205. Tuttavia,
minuto utensili delle voci
da 8202 a 8205 pos-
sono essere inseriti
negli assortimenti
purche' il loro
valore non ecceda
il 15% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8207 Utensili inter- Fabbricazione in
cambiabili per cui:
utensileria a - tutti i materiali
mano, anche mec- utilizzati sono clas-
canica o per mac- sificati in una voce
chine utensili diversa da quella
(per esempio: del prodotto, e
per imbutire, - il valore di tutti
stampare, punzo- i materiali utiliz-
nare, maschiare, zati non eccede il
filettare, 40% del prezzo
forare, alesare, franco fabbrica
scanalare, fre- del prodotto
sare, tornire,
avvitare) com-
prese le filiere
per trafilare o
estrudere i metal-
li, nonche' gli
utensili di perfo-
razione o di son-
daggio

8208 Coltelli e lame Fabbricazione in
trancianti per cui:
macchine o appa- - tutti i materiali
recchi meccanici utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione in
da quelli della cui tutti i mate-
voce 8208), a riali utilizzati
lama tranciante sono classificati
o dentata, com- in una voce diversa
presi i roncoli da quella del pro-
chiudibili dotto Tuttavia, le
lame di coltello
ed i manici di me-
talli comuni possono
essere utilizzati

8214 Altri oggetti di Fabbricazione in
coltelleria (per cui tutti i mate-
esempio: tosa- riali utilizzati
trici, fenditoi, sono classificati
coltellacci, in una voce diversa
scuri da macel- da quella del pro-
laio o da cucina dotto Tuttavia, i
e tagliacarte); i manici di metalli
utensili ed comuni possono
assortimenti di essere utilizzati
utensili per mani-
cure o pedicure
(comprese le lime
da unghie)

8215 Cucchiai, for- Fabbricazione in
chette, mestoli, cui tutti i mate-
schiumarole, riali utilizzati
palette da torta, sono classificati
coltelli speciali in una voce diversa
da pesce o da da quella del pro-
burro, pinze da dotto Tuttavia, i
zucchero e manici di metalli
oggetti simili comuni possono
essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori diversi Fabbricazione in 83 di metalli comuni cui tutti i mate
esclusi: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 8302 Altre guarni- Fabbricazione in
zioni, ferramenta cui tutti i mate
ed oggetti simili riali utilizzati
per edifici, e sono classificati
congegni di chiu- in una voce diversa
sura automatica da quella del pro-
per porte dotto Tuttavia, gli
altri materiali
della voce 8302
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 8306 Statuette ed Fabbricazione in
oggetti di orna- cui tutti i mate-
mento per in- riali utilizzati
terni, di metal- sono classificati
li comuni in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, gli
altri materiali
della voce 8306
possono essere uti-
lizzati purche' il
loro valore non
ecceda il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Reattori nucle- Fabbricazione in Fabbricazione in 84 ari, caldaie, cui: cui il valore di
 
macchine, appa- - tutti i materiali tutti i mate-
recchi e congegni utilizzati sono riali utilizzati
meccanici; loro classificati in non eccede il
parti; esclusi: una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 8401 Elementi combu- Fabbricazione in Fabbricazione in
stibili nucleari cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 30% del prezzo
prodotto (Questa franco fabbrica
regola e' appli- del prodotto
cabile fino al 31
dicembre 2005).

8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in Fabbricazione in
(generatori di cui: cui il valore di
vapore), diverse - tutti i materiali tutti i mate-
dalle caldaie utilizzati sono riali utilizzati
per il riscalda- classificati in non eccede il
mento centrale una voce diversa 25% del prezzo
costruite per da quella del franco fabbrica
produrre contem- prodotto, e del prodotto
poraneamente - il valore di
acqua calda e tutti i materiali
vapore a bassa utilizzati non
pressione; cal- eccede il 40% del
daie dette "ad prezzo franco fab-
acqua surriscal- brica del prodotto
data"

8403 e Caldaie per il Fabbricazione in Fabbricazione in ex 8404 riscaldamento cui tutti i mate- cui il valore di
centrale, diverse riali utilizzati tutti i mate-
da quelle della sono classificati riali utilizzati
voce 8402 e appa- in una voce diversa non eccede il
recchi ausiliari da 8403 o 8404. 40% del prezzo
per caldaie per franco fabbrica
il riscaldamento del prodotto

8406 Turbine a vapore Fabbricazione
in cui il valore
di tutti i mate-
riali utilizzati
non eccede il 40%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto

8407 Motori a pistone Fabbricazione in
alternativo o cui il valore di
rotativo, con tutti i materiali
accensione a utilizzati non
scintilla (motori eccede il 40% del
a scoppio) prezzo franco fab-
brica del prodotto

8408 Motori a pistone, Fabbricazione in
con accensione cui il valore di
per compressione tutti i materiali
(motori diesel o utilizzati non
semi-diesel) eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8409 Parti riconosci- Fabbricazione in
bili come desti- cui il valore di
nate, esclusi- tutti i materiali
vamente o prin- utilizzati non
cipalmente, ai eccede il 40% del
motori delle prezzo franco fab-
voci 8407 o 8408 brica del prodotto

8411 Turboreattori, Fabbricazione in Fabbricazione in
turbopropulsori cui: cui il valore di
e altre turbine - tutti i materiali tutti i mate-
a gas utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25%del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8412 Altri motori e Fabbricazione in
macchine motrici cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 8413 Pompe volume- Fabbricazione in Fabbricazione in
triche rotative cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione in Fabbricazione in
simili, per usi cui: cui il valore di
industriali - tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8415 Macchine ed Fabbricazione in
apparecchi per cui il valore di
il condiziona- tutti i materiali
mento dell'aria, utilizzati non
comprendenti un eccede il 40% del
ventilatore a prezzo franco fab
motore e dei brica del prodotto
dispositivi atti
a modificare la
temperatura e
l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado
igrometrico non
e' regolabile
separatamente

8418 Frigoriferi, Fabbricazione in Fabbricazione in
congelatori- cui: cui il valore di
conservatori ed - tutti i materiali tutti i mate-
altro materiale, utilizzati sono riali utilizzati
altre macchine classificati in non eccede il
ed apparecchi una voce diversa 25% del prezzo
per la produzione da quella del franco fabbrica
del freddo, con prodotto, e del prodotto
attrezzatura - il valore di
elettrica o di tutti i materiali
altre specie; utilizzati non
pompe di calore eccede il 40% del
diverse dalle prezzo franco fab-
macchine ed brica del prodotto,
apparecchi per e
il condiziona- - il valore di
mento dell'aria tutti i materiali
della voce 8415 non originari
utilizzati non ec-
cede il valore dei
materiali originari
utilizzati

ex 8419 Macchine per Fabbricazione in Fabbricazione in
l'industria del cui: cui il valore di
legno, della - il valore di tutti i mate-
pasta per carta tutti i materiali riali utilizzati
e del cartone utilizzati non non eccede il
eccede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8420 Calandre e lami- Fabbricazione in Fabbricazione in
natoi, diversi cui: cui il valore di
da quelli per i - il valore di tutti i mate-
metalli o per tutti i materiali riali utilizzati
il vetro, e utilizzati non non eccede il
cilindri per eccede il 40% del 30% del prezzo
dette macchine prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

8423 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in
strumenti per cui: cui il valore di
pesare, comprese - tutti i materiali tutti i mate-
le basculle e le utilizzati sono riali utilizzati
bilance per veri- classificati in non eccede il
ficare ma escluse una voce diversa 25% del prezzo
le bilance sensi- da quella del franco fabbrica
bili ad un peso prodotto, e del prodotto
di 5 cg o meno; - il valore di
pesi per qual- tutti i materiali
siasi bilancia utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

da 8425 a Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in 8428 recchi di solle- cui: cui il valore di
vamento, di movi- - il valore di tutti i mate-
mentazione, di tutti i materiali riali utilizzati
carico o di utilizzati non non eccede il
scarico eccede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8431
utilizzati non ec-
cede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8429 Apripista (bul-
ldozers, angle-
dozers), livella-
trici, ruspe,
spianatrici, pale
meccaniche, esca-
vatori, caricatori
e caricatrici-
spalatrici, com-
pattatori e rulli
compressori,
semoventi:

- rulli compres- Fabbricazione in
sori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8431
utilizzati non ec-
cede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8430 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione in
ed apparecchi cui: cui il valore di
per lo sterra- - il valore di tutti i mate-
mento, il livel- tutti i materiali riali utilizzati
lamento, lo spia- utilizzati non ec- non eccede il
namento, la esca- cede il 40% del 30% del prezzo
vazione, per prezzo franco fab- franco fabbrica
rendere brica del prodotto, del prodotto
compatto il ter- e
reno, l'estra- - entro il predetto
zione o la perfo- limite, i materiali
razione della classificati nella
terra, dei mine- voce 8431 sono uni-
rali o dei mine- camente utilizzati
rali metalliferi, fino ad un valore
battipali e mac- del 10% del prezzo
chine per l'es- franco fabbrica del
trazione dei prodotto
pali, spazzaneve

ex 8431 Parti di ricambio Fabbricazione in
per rulli com- cui il valore di
pressori tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8439 Macchine ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione in
recchi per la cui: cui il valore di
fabbricazione - il valore di tutti i mate-
della pasta di tutti i materiali riali utilizzati
materie fibrose utilizzati non ec- non eccede il
cellulosiche o cede il 40% del 30% del prezzo
per la fabbrica- prezzo franco franco fabbrica
zione o la forni- fabbrica del pro- del prodotto
tura della carta dotto, e
o del cartone - entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unica-
mente utilizzati
fino ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8441 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione di
ed apparecchi cui: in cui il valore
per la lavora- - il valore di di tutti i mate-
zione della pasta tutti i materiali riali utilizzati
per carta, della utilizzati non ec- non eccede il
carta o del car- cede il 40% del 30% del prezzo
tone, comprese le prezzo franco fab- franco fabbrica
tagliatrici di brica del prodotto, del prodotto
ogni tipo e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
stessa voce del pro-
dotto sono unicamente
utilizzati fino ad
un valore del 25%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

da 8444 a Macchine per Fabbricazione in 8447 l'industria tes- cui il valore di
sile delle voci tutti i materiali
da 8444 a 8447 utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 8448 Macchine e appa- Fabbricazione in
recchi ausiliari cui il valore di
per le macchine tutti i materiali
delle voci 8444 utilizzati non ec-
e 8445 cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8452 Macchine per
cucire, escluse
le macchine per
cucire i fogli
della voce 8440;
mobili, supporti
e coperchi costru-
iti appositamente
per macchine per
cucire; aghi per
macchine per
cucire:

- macchine per Fabbricazione in
cucire unicamente cui:
con punto anno- - il valore di
dato, la cui tutti i materiali
testa pesa al utilizzati non ec-
massimo 16 kg, cede il 40% del
senza motore o prezzo franco fab-
17 kg con il brica del prodotto,
motore e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati per il
montaggio della testa
(senza motore) non
eccede il valore dei
materiali originari
utilizzati, e
- il meccanismo di
tensione del filo,
il meccanismo
dell'uncinetto ed
il meccanismo zig-
zag sono gia' pro-
dotti originari

- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

da 8456 a Macchine uten- Fabbricazione in 8466 sili, apparecchi cui il valore di
(loro parti di tutti i materiali
ricambio ed utilizzati non
accessori) eccede il 40% del
delle voci da prezzo franco fab-
8456 a 8466 brica del prodotto

da 8469 a Macchine per uf- Fabbricazione in 8472 ficio (ad esem- cui il valore di
pio, macchine da tutti i materiali
scrivere, mac- utilizzati non
chine calcola- eccede il 40% del
trici, macchine prezzo franco fab-
automatiche per brica del prodotto
l'elaborazione
di dati, dupli-
catori, cucitrici
meccaniche)

8480 Staffe per fon- Fabbricazione in
deria; piastre cui il valore di
di fondo per tutti i materiali
forme; modelli utilizzati non ec-
per forme; forme cede il 50% del
per i metalli prezzo franco fab-
(diversi dalle brica del prodotto
lingotterie), i
carburi metallici,
il vetro, le mate-
rie minerali, la
gomma o le materie
plastiche

8482 Cuscinetti a Fabbricazione in Fabbricazione in
rotolamento, a cui: cui il valore di
sfere, a cilin- - tutti i materiali tutti i mate-
dri, a rulli o utilizzati sono riali utilizzati
ad aghi (a rul- classificati in non eccede il
lini) una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8484 Guarnizioni Fabbricazione in
metalloplastiche; cui il valore di
serie o assorti- tutti i materiali
menti di guarni- utilizzati non ec-
zioni di compo- cede il 40% del
sizione diversa, prezzo franco fab-
presentati in brica del prodotto
involucri, buste
o imballaggi
simili; giunti
di tenuta stagna
meccanici

8485 Parti di macchine Fabbricazione in
o di apparecchi cui il valore di
non nominate ne' tutti i materiali
comprese altrove utilizzati non ec-
in questo capi- cede il 40% del
tolo, non aventi prezzo franco fab-
congiunzioni brica del prodotto
elettriche, parti
isolate elettri-
camente, avvolgi-
menti, contatti o
altre caratteri-
stiche elettriche -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Macchine elet- Fabbricazione in Fabbricazione in 85 triche, apparec- cui: cui il valore di
chi e materiale - tutti i materiali tutti i mate-
elettrico e loro utilizzati sono riali utilizzati
parti; apparecchi classificati in non eccede il
per la registra- una voce diversa 30% del prezzo
zione o la ripro- da quella del franco fabbrica
duzione del prodotto, e del prodotto
suono, apparecchi - il valore di
per la registra- tutti i materiali
zione o la ripro- utilizzati non ec-
duzione delle cede il 40% del
immagini e del prezzo franco fab-
suono per la brica del prodotto
televisione, e
parti ed acces-
sori di tali appa-
recchi; esclusi:

8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in
tori elettrici cui: cui il valore di
(esclusi i gruppi - il valore di tutti i mate-
elettrogeni) tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali della
voce 8503 utilizzati
non eccede il 10%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

8502 Gruppi elettro- Fabbricazione in Fabbricazione in
geni e converti- cui: cui il valore di
tori rotanti - il valore di tutti i mate-
elettrici tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
voce 8501 o 8503
sono unicamente uti-
lizzati fino ad un
valore del 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 8504 Unita' di alimen- Fabbricazione in
tazione elettrica cui il valore di
del tipo utiliz- tutti i materiali
zato con le mac- utilizzati non ec-
chine automatiche cede il 40% del
per l'elabora- prezzo franco fab-
zione dell'infor- brica del prodotto
mazione

ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in Fabbricazione in
supporti; alto- cui: cui il valore di
parlanti anche - il valore di tutti i mate-
montati nelle tutti i materiali riali utilizzati
loro casse acu- utilizzati non ec- non eccede il
stiche; amplifi- cede il 40% del 25% del prezzo
catori elettrici prezzo franco fab- franco fabbrica
ad audiofrequen- brica del prodotto, del prodotto
za; apparecchi e
elettrici di - il valore di tutti
amplificazione i materiali non ori-
del suono ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali origi-
nari utilizzati

8519 Giradischi, elet- Fabbricazione in Fabbricazione in
trofoni, lettori cui: cui il valore di
di cassette ed - il valore di tutti i mate-
altri apparecchi tutti i materiali riali utilizzati
per la riprodu- utilizzati non ec- non eccede il
zione del suono cede il 40% del 30% del prezzo
senza dispositivo prezzo franco fab- franco fabbrica
incorporato per brica del prodotto, del prodotto
la registrazione e
del suono - il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati

8520 Magnetofoni ed Fabbricazione in Fabbricazione in
altri apparecchi cui: cui il valore di
per la registra- - il valore di tutti i mate-
zione del suono, tutti i materiali riali utilizzati
anche con dispo- utilizzati non ec- non eccede il
sitivo incorpo- cede il 40% del 30% del prezzo
rato per la prezzo franco fab- franco fabbrica
riproduzione del brica del prodotto, del prodotto
suono e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati

8521 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in
la videoregistra- cui: cui il valore di
zione o la video- - il valore di tutti i mate-
riproduzione tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

8522 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori riconosci- cui il valore di
bili come desti- tutti i materiali
nati, esclusiva- utilizzati non ec-
mente o princi- cede il 40% del
palmente, agli prezzo franco fab-
apparecchi delle brica del prodotto
voci da 8519 a
8521

8523 Supporti prepa- Fabbricazione in
rati per la regi- cui il valore di
strazione del tutti i materiali
suono o per simi- utilizzati non ec-
li registrazioni, cede il 40% del
ma non registra- prezzo franco fab-
ti, diversi dai brica del prodotto
prodotti del capi-
tolo 37

8524 Dischi, nastri ed
altri supporti per
la registrazione
del suono o per
simili registrazioni,
registrati, comprese
le matrici e le forme
galvaniche per la
fabbricazione di
dischi, esclusi i
prodotti del capi-
tolo 37:

- matrici e forme Fabbricazione in
galvaniche per la cui il valore di
fabbricazione di tutti i materiali
dischi utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8523 uti-
lizzati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8525 Apparecchi tra- Fabbricazione in Fabbricazione in
smittenti per la cui: cui il valore di
radiotelefonia, - il valore di tutti i mate-
la radiotele- tutti i materiali riali utilizzati
grafia, la radio- utilizzati non ec- non eccede il
diffusione o la cede il 40% del 25% del prezzo
televisione, prezzo franco fab- franco fabbrica
anche muniti di brica del prodotto, del prodotto
un apparecchio e
ricevente o di - il valore di
un apparecchio tutti i materiali
per la registra- non originari uti-
zione o la ripro- lizzati non ec-
duzione del cede il valore dei
suono; teleca- materiali originari
mere; videoappa- utilizzati
recchi per la
presa di immagini
fisse e altre
videocamere

8526 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in
radiorilevamento cui: cui il valore di
e di radioscan- - il valore di tutti i mate-
daglio (radar), tutti i materiali riali utilizzati
apparecchi di utilizzati non ec- non eccede il
radionavigazione cede il 40% del 25% del prezzo
ed apparecchi di prezzo franco fab- franco fabbrica
radiotelecomando brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali ori-
ginari utilizzati

8527 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in
venti per la cui: cui il valore di
radiotelefonia, - il valore di tutti i mate-
la radiotele- tutti i materiali riali utilizzati
grafia o la utilizzati non ec- non eccede il
radiodiffusione, cede il 40% del 25% del prezzo
anche combinati, prezzo franco fab- franco fabbrica
in uno stesso brica del prodotto, del prodotto
involucro, con e
un apparecchio - il valore di
per la registra- tutti i materiali
zione o la ripro- non originari uti-
duzione del suono lizzati non eccede
o con un appa- il valore dei mate-
recchio di riali originari uti-
orologeria lizzati

8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in
venti per la cui: cui il valore di
televisione, - il valore di tutti i mate-
anche incorpo- tutti i materiali riali utilizzati
ranti un appa- utilizzati non ec- non eccede il
recchio ricevente cede il 40% del 25% del prezzo
per la radiodif- prezzo franco fab- franco fabbrica
fusione o la brica del prodotto, del prodotto
registrazione o e
la riproduzione - il valore di
del suono o di tutti i materiali
immagini; video- non originari uti-
monitor e video- lizzati non eccede
proiettori il valore dei mate-
riali originari
utilizzati

8529 Parti riconoscibili
come destinate
esclusivamente o
principalmente agli
apparecchi delle
voci da 8525 a
8528:

- adatte per es- Fabbricazione in
sere utilizzate cui il valore di
unicamente o tutti i materiali
principalmente utilizzati non ec-
con apparecchi cede il 40% del
per la registra- prezzo franco fab-
zione o la ri- brica del prodotto
produzione di
immagini

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati

8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in
l'interruzione, cui: cui il valore di
il sezionamento, - il valore di tutti i mate-
la protezione, tutti i materiali riali utilizzati
la diramazione, utilizzati non ec- non eccede il
l'allacciamento cede il 40% del 30% del prezzo
o il collegamento prezzo franco fab- franco fabbrica
dei circuiti brica del prodotto, del prodotto
elettrici e
- il valore di tutti
i materiali della
voce 8538 utilizzati
non eccede il 10%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in Fabbricazione in
mensole, banchi, cui: cui il valore di
armadi ed altri - il valore di tutti i mate-
supporti provvi- tutti i materiali riali utilizzati
sti di vari appa- utilizzati non ec- non eccede il
recchi delle voci cede il 40% del 30% del prezzo
8535 o 8536 per prezzo franco fab- franco fabbrica
il comando o la brica del prodotto, del prodotto
distribuzione e
elettrica, anche - il valore di
incorporanti tutti i materiali
strumenti o appa- della voce 8538
recchi del capi- utilizzati non ec-
tolo 90, e appa- cede il 10% del
recchi di comando prezzo franco fab-
numerico, diver- brica del prodotto
si dagli apparec-
chi di commuta-
zione della voce
8517:

ex 8541 Diodi, transistor Fabbricazione in Fabbricazione in
e simili dispo- cui: cui il valore di
sitivi a semicon- - tutti i materiali tutti i mate-
duttori, esclusi utilizzati sono riali utilizzati
i dischi (wafers) classificati in non eccede il
non ancora ta- una voce diversa 25% del prezzo
gliati in micro- da quella del franco fabbrica
placchette prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8542 Circuiti inte- Fabbricazione in Fabbricazione in
grati e micro- cui: cui il valore di
assiemaggi elet- - il valore di tutti i mate-
tronici tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto.
e
- entro il predetto
limite, i materiali
classificati nella
voce 8541 o 8542
sono unicamente uti-
lizzati fino ad un
valore del 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in
presi i cavi cui il valore di
coassiali), ed tutti i materiali
altri conduttori utilizzati non ec-
isolati per cede il 40% del
l'elettricita' prezzo franco fab-
(anche laccati brica del prodotto
od ossidati ano-
dicamente), muniti
o meno di pezzi di
congiunzione; cavi
di fibre ottiche,
costituiti di
fibre rivestite
individualmente,
anche dotati di
conduttori elet-
trici o muniti di
pezzi di congiun-
zione

8545 Elettrodi di Fabbricazione in
carbone, spazzole cui il valore di
di carbone, car- tutti i materiali
boni per lampade utilizzati non ec-
o per pile ed cede il 40% del
altri oggetti di prezzo franco fab-
grafite o di brica del prodotto
altro carbonio,
con o senza metal-
lo, per usi elet-
trici

8546 Isolatori per Fabbricazione in
l'elettricita', cui il valore di
di qualsiasi tutti i materiali
materia utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in
interamente di cui il valore di
materie isolanti tutti i materiali
o con semplici utilizzati non ec-
parti metalliche cede il 40% del
di congiunzione prezzo franco fab-
(per esempio: brica del prodotto
boccole a vite)
annegate nella
massa, per mac-
chine, apparecchi
o impianti elet-
trici, diversi
dagli isolatori
della voce 8546;
tubi isolanti e
loro raccordi, di
metalli comuni,
isolati interna-
mente

8548 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di pile, di bat- cui il valore di
terie di pile e tutti i materiali
di accumulatori utilizzati non ec-
elettrici; pile cede il 40% del
e batterie di prezzo franco fab-
pile elettriche brica del prodotto
fuori uso e accu-
mulatori elettrici
fuori uso; parti
elettriche di mac-
chine o di appa-
recchi, non nomi-
nate ne' comprese
altrove in questo
capitolo -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Veicoli e mate- Fabbricazione in 86 riale rotante cui il valore di
per strade fer- tutti i materiali
rate o simili e utilizzati non ec-
loro parti; appa- cede il 40% del
recchi meccanici prezzo franco fab-
(compresi quelli brica del prodotto
elettromeccanici)
di segnalazione
per vie di comuni-
cazione; esclusi:

8608 Materiale fisso Fabbricazione in Fabbricazione in
per strade fer- cui: cui il valore di
rate o simili; - tutti i materiali tutti i mate-
apparecchi mec- utilizzati sono riali utilizzati
canici (compresi classificati in una non eccede il
quelli elettro- voce diversa da 30% del prezzo
meccanici) di quella del pro- franco fabbrica
segnalazione, dotto, e del prodotto
di sicurezza, di - il valore di
controllo o di tutti i materiali
comando per utilizzati non ec-
strade ferrate cede il 40% del
o simili, reti prezzo franco fab-
stradali o flu- brica del prodotto
viali, aree di
parcheggio, in-
stallazioni por-
tuali o aerodromi;
loro parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Vetture auto- Fabbricazione in 87 mobili, trattori, cui il valore di
velocipedi, moto- tutti i materiali
cicli ed altri utilizzati non ec-
veicoli terre- cede il 40% del
stri, loro parti prezzo franco fab-
ed accessori; brica del prodotto
esclusi:

8709 Autocarrelli non Fabbricazione in Fabbricazione in
muniti di un cui: cui il valore di
dispositivo di - tutti i materiali tutti i mate-
sollevamento, utilizzati sono riali utilizzati
dei tipi utiliz- classificati in non eccede il
zati negli stabi- una voce diversa 30% del prezzo
limenti, nei da quella del pro- franco fabbrica
depositi, nei dotto, e del prodotto
porti o negli - il valore di
aeroporti, per tutti i materiali
il trasporto di utilizzati non ec-
merci su brevi cede il 40% del
distanze; car- prezzo franco fab-
relli trattori brica del prodotto
dei tipi utiliz-
zati nelle sta-
zioni; loro parti

8710 Carri da combat- Fabbricazione in Fabbricazione in
timento e auto- cui: cui il valore di
blinde, anche ar- - tutti i materiali tutti i mate-
mati; loro parti utilizzati sono riali utilizzati
classificati in una non eccede il
voce diversa da 30% del prezzo
quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8711 Motocicli (com-
presi i ciclo-
motori) e velo-
cipedi con motore
ausiliario, anche
con carrozzini
laterali; carroz-
zini laterali
("side car"):

- con motore alter-
nativo a pistoni,
a combustione in-
terna, a cilin-
drata:

- non superiore Fabbricazione in Fabbricazione in
ai 50 cmc cui: cui il valore
- il valore di di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 20% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali origi-
nari utilizzati

- superiore ai Fabbricazione in Fabbricazione in
50 cmc cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 25% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in
cuscinetti a partire da mate- cui il valore di
sfere riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
8714 30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

8715 Carrozzine, pas- Fabbricazione in Fabbricazione in
seggini e veicoli cui: cui il valore di
simili per il - tutti i materiali tutti i mate-
trasporto dei utilizzati sono riali utilizzati
bambini; loro classificati in non eccede il
parti una voce diversa 30% del prezzo
da quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione in Fabbricazione in
rimorchi per cui: cui il valore di
qualsiasi vei- - tutti i materiali tutti i mate-
colo; altri vei- utilizzati sono riali utilizzati
coli non automo- classificati in non eccede il
bili; loro parti una voce diversa 30% del prezzo
da quella del pro- franco fabbrica
dotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Aeroplani, vei- Fabbricazione in Fabbricazione in 88 coli spaziali cui tutti i mate- cui il valore di
e loro parti, riali utilizzati tutti i mate-
esclusi: sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto franco fabbrica
del prodotto

ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da mate- cui il valore
riali di qualsiasi di tutti i mate-
voce, compresi gli riali utilizzati
altri materiali non eccede il
della voce 8804 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

8805 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in
dispositivi per cui tutti i mate- cui il valore di
il lancio di vei- riali utilizzati tutti i mate-
coli aerei; appa- sono classificati riali utilizzati
recchi e dispo- in una voce diversa non eccede il
sitivi per l'ap- da quella del 30% del prezzo
pontaggio di vei- prodotto franco fabbrica
coli aerei e appa- del prodotto
recchi e dispo-
sitivi simili;
apparecchi al
suolo di allena-
mento al volo;
loro parti -------------------------------------------------------------------- capitolo 89 Navi, battelli Fabbricazione in Fabbricazione in
ed altri natanti cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del prezzo
prodotto Inoltre, franco fabbrica
gli scafi della del prodotto
voce 8906 non
possono essere
utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Strumenti ed Fabbricazione in Fabbricazione in 90 apparecchi d'ot- cui: cui il valore di
tica, per foto- - tutti i mate- tutti i mate-
grafia e per riali utilizzati riali utilizzati
cinematografia, sono classificati non eccede il
di misura, di in una voce diversa 30% del prezzo
controllo o di da quella del franco fabbrica
precisione, stru- prodotto, e del prodotto
menti ed appa- - il valore di
recchi medico- tutti i materiali
chirurgici; loro utilizzati non ec-
parti ed acces- cede il 40% del
sori, esclusi: prezzo franco fab-
brica del prodotto

9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in
fasci di fibre cui il valore di
ottiche; cavi di tutti i materiali
fibre ottiche utilizzati non ec-
diversi da quelli cede il 40% del
della voce 8544; prezzo franco fab-
materie polariz- brica del prodotto
zanti in fogli o
in lastre; lenti
(comprese le len-
ti oftalmiche a
contatto), prismi,
specchi ed altri
elementi di ottica,
di qualsiasi mate-
ria, non montati,
diversi da quelli
di vetro non lavo-
rato otticamente

9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in
specchi ed altri cui il valore di
elementi di ot- tutti i materiali
tica di qualsiasi utilizzati non ec-
materia, montati, cede il 40% del
per strumenti o prezzo franco fab-
apparecchi, di- brica del prodotto
versi da quelli
di vetro non lavo-
rato otticamente

9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in
tivi, protettivi cui il valore di
o altri) ed og- tutti i materiali
getti simili utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in Fabbricazione in
chiali, telescopi cui: cui il valore di
ottici e loro - tutti i materiali tutti i mate-
sostegni, esclusi utilizzati sono riali utilizzati
i telescopi classificati in non eccede il
astronomici di una voce diversa 30% del prezzo
rifrazione e da quella del franco fabbrica
loro sostegni prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione in Fabbricazione in
grafici (non cui: cui il valore di
cinematografici); - tutti i materiali tutti i mate-
apparecchi e utilizzati sono riali utilizzati
dispositivi, com- classificati in non eccede il
presi lampade e una voce diversa 30% del prezzo
tubi, per la pro- da quella del franco fabbrica
duzione di lampi prodotto, e del prodotto
di luce in foto- - il valore di
grafia, diversi tutti i materiali
dalle lampade utilizzati non ec-
per lampi di cede il 40% del
luce, elettriche prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

9007 Cineprese e pro- Fabbricazione in Fabbricazione in
iettori cinema- cui: cui il valore di
tografici, anche - tutti i materiali tutti i mate-
muniti di dispo- utilizzati sono riali utilizzati
sitivi per la classificati in non eccede il
registrazione o una voce diversa 30% del prezzo
la riproduzione da quella del franco fabbrica
del suono prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

9011 Microscopi Fabbricazione in Fabbricazione in
ottici, compresi cui: cui il valore di
quelli per la - tutti i materiali tutti i mate-
microfotografia, utilizzati sono riali utilizzati
la microcinema- classificati in non eccede il
tografia o la una voce diversa 30% del prezzo
microproiezione da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in
ed apparecchi di cui il valore di
navigazione tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

9015 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
geodesia, topo- tutti i materiali
grafia, agrimen- utilizzati non ec-
sura, livellazio- cede il 40% del
ne, fotogramme- prezzo franco fab-
tria, idrografia, brica del prodotto
oceanografia,
idrologia, mete-
orologia o geo-
fisica, escluse le
bussole, telemetri

9016 Bilance sensi- Fabbricazione in
bili ad un peso cui il valore di
di 5 cg o meno, tutti i materiali
con o senza pesi utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

9017 Strumenti da di- Fabbricazione in
segno, per trac- cui il valore di
ciare o per cal- tutti i materiali
colo(per esempio: utilizzati non ec-
macchine per di- cede il 40% del
segnare, panto- prezzo franco fab-
grafi,rapporta- brica del prodotto
tori, scatole di
compassi, regoli
e cerchi calco-
latori); strumenti
di misura di lun-
ghezze, per l'im-
piego manuale (per
esempio: metri,
micrometri, noni
e calibri) non
nominati ne' com-
presi altrove in
questo capitolo

9018 Strumenti e appa-
recchi per la me-
dicina, la chirur-
gia, l'odontoiatria
e la veterinaria,
compresi gli appa-
recchi di scinti-
grafia ed altri
apparecchi elettro-
medicali, nonche'
gli apparecchi per
controlli oftal-
mici:

- poltrone per Fabbricazione a Fabbricazione in
gabinetti da den- partire da mate- cui il valore di
tista, munite di riali di qualsiasi tutti i mate-
strumenti o di voce compresi gli riali utilizzati
sputacchiera "altri materiali" non eccede il
della voce 9018 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

9019 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in
meccanoterapia; cui: cui il valore di
apparecchi per - tutti i materiali tutti i mate-
massaggio; appa- utilizzati sono riali utilizzati
recchi di psico- classificati in non eccede il
tecnica; apparec- una voce diversa 25% del prezzo
chi di ozonote- da quella del franco fabbrica
rapia, di ossi- prodotto, e del prodotto
genoterapia, di - il valore di
aerosolterapia, tutti i materiali
apparecchi respi- utilizzati non ec-
ratori di riani- cede il 40% del
mazione ed altri prezzo franco fab-
apparecchi di brica del prodotto
terapia respi-
ratoria

9020 Altri apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione in
respiratori e ma- cui: cui il valore di
schere antigas, - tutti i materiali tutti i mate-
escluse le ma- utilizzati sono riali utilizzati
schere di prote- classificati in non eccede il
zione prive del una voce diversa 25% del prezzo
meccanismo e da quella del franco fabbrica
dell'elemento prodotto, e del prodotto
filtrante amovi- - il valore di
bile tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

9024 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi per prove cui il valore di
di durezza, di tutti i materiali
trazione, di com- utilizzati non ec-
pressione, di cede il 40% del
elasticita' o di prezzo franco fab-
altre proprieta' brica del prodotto
meccaniche dei
materiali (per
esempio: metalli,
legno, tessili,
carta, materie
plastiche)

9025 Densimetri, aero- Fabbricazione in
metri, pesali- cui il valore di
quidi e strumenti tutti i materiali
simili a galleg- utilizzati non ec-
giamento, termo- cede il 40% del
metri, pirometri, prezzo franco fab-
barometri, igro- brica del prodotto
metri e psicome-
tri, registratori
o no, anche com-
binati fra loro

9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi di mi- cui il valore di
sura o di con- tutti i materiali
trollo della por- utilizzati non ec-
tata, del livel- cede il 40% del
lo, della pres- prezzo franco fab-
sione o di altre brica del prodotto
caratteristiche
variabili dei li-
quidi o dei gas
(per esempio: mi-
suratori di por-
tata, indicatori
di livello, mano-
metri, contatori
di calore) esclusi
gli strumenti ed
apparecchi delle
voci 9014, 9015,
9028 o 9032

9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in
parecchi per ana- cui il valore di
lisi fisiche o tutti i materiali
chimiche (per utilizzati non ec-
esempio: polari- cede il 40% del
metri, rifratto- prezzo franco fab-
metri, spettro- brica del prodotto
metri, analizza-
tori di gas o di
fumi); strumenti
ed apparecchi
per prove di vi-
scosita', di poro-
sita', di dilata-
zione, di tensione
superficiale o
simili, o per mi-
sure calorimetri-
che, acustiche o
fotometriche (com-
presi gli indica-
tori dei tempi di
posa); microtomi

9028 Contatori di gas,
di liquidi o di
elettricita', com-
presi i contatori
per la loro
taratura:

- parti ed acces- Fabbricazione in
sori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
- il valore di tutti i mate-
tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non ec- non eccede il
cede il 40% del 30% del prezzo
prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

9029 Altri contatori Fabbricazione in
(per esempio: cui il valore di
contagiri, conta- tutti i materiali
tori di produ- utilizzati non ec-
zione, tassame- cede il 40% del
tri, totalizza- prezzo franco fab-
tore del cammino brica del prodotto
percorso (conta-
chilometri), pedo-
metri; indicatori
di velocita' e ta-
chimetri, diversi
da quelli delle
voci 9014 o 9015;
stroboscopi

9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in
analizzatori di cui il valore di
spettro ed altri tutti i materiali
strumenti ed ap- utilizzati non ec-
parecchi per la cede il 40% del
misura o il con- prezzo franco fab-
trollo di gran- brica del prodotto
dezze elettriche,
esclusi i conta-
tori della voce
9028; strumenti
ed apparecchi per
la misura o la
rilevazione delle
radiazioni alfa,
beta, gamma, x,
cosmiche o di
altre radiazioni
ionizzanti

9031 Strumenti, appa- Fabbricazione in
recchi e macchine cui il valore di
di misura o di tutti i materiali
controllo, non utilizzati non ec-
nominati ne' com- cede il 40% del
presi altrove in prezzo franco fa-
questo capitolo; brica del prodotto
proiettori di
profili

9032 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
regolazione o di tutti i materiali
controllo automa- utilizzati non ec-
tici cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

9033 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori non nominati cui il valore di
ne' compresi tutti i materiali
altrove in questo utilizzati non ec-
capitolo, di mac- cede il 40% del
chine, apparec- prezzo franco fab-
chi, strumenti brica del prodotto
od oggetti del
capitolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Orologeria (pen- Fabbricazione in 91 dole ed orologi; cui il valore di
loro parti); tutti i materiali
esclusi: utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

9105 Orologi, pendole, Fabbricazione in Fabbricazione in
sveglie e simili cui: cui il valore di
apparecchi di - il valore di tutti i mate-
orologeria, con tutti i materiali riali utilizzati
movimento diverso utilizzati non non eccede il
da quello degli eccede il 40% del 30% del prezzo
orologi tascabili prezzo franco fab- franco fabbrica
brica del prodotto, del prodotto
e
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

9109 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in
logeria, completi cui: cui il valore di
e montati, di- - il valore di tutti i mate-
versi da quelli tutti i materiali riali utilizzati
degli orologi utilizzati non ec- non eccede il
tascabili cede il 40% del 30% prezzo del
prezzo franco fab- prezzo franco
brica del prodotto, fabbrica del
e prodotto
- il valore di
tutti i materiali
non originari uti-
lizzati non eccede
il valore dei mate-
riali originari uti-
lizzati

9110 Movimenti di oro- Fabbricazione in Fabbricazione in
logeria completi, cui: cui il valore di
non montati o - il valore di tutti i mate-
parzialmente mon- tutti i materiali riali utilizzati
tati "chablons"; utilizzati non ec- non eccede il
movimenti di oro- cede il 40% del 30% del prezzo
logeria incom- prezzo franco fab- franco fabbrica
pleti, montati; brica del prodotto, del prodotto
sbozzi di movi- e
menti di orolo- - il valore di
geria tutti i materiali
della voce 9114 uti-
lizzati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

9111 Casse per orologi Fabbricazione in Fabbricazione in
e loro parti cui: cui il valore di
- tutti i materiali tutti i mate-
utilizzati sono riali utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

9112 Casse, gabbie e Fabbricazione in Fabbricazione in
simili, per appa- cui: cui il valore di
recchi di orolo- - tutti i materiali tutti i mate-
geria e loro utilizzati sono riali utilizzati
parti classificati in non eccede il
una voce diversa 30% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, e del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

9113 Cinturini e brac-
cialetti per oro-
logi e loro parti:

- di metallo, Fabbricazione in
anche placcati, cui il valore di
o ricoperti di tutti i materiali
metallo prezioso utilizzati non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo Strumenti musi- Fabbricazione in 92 cali; parti ed cui il valore di
accessori di tutti i materiali
questi strumenti utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo Armi e munizioni Fabbricazione in 93 e loro parti ed cui il valore di
accessori tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Mobili; mobili Fabbricazione in Fabbricazione in 94 medico-chirur- cui tutti i mate- cui il valore di
gici; oggetti riali utilizzati tutti i mate-
letterecci e sono classificati riali utilizzati
simili; apparec- in una voce diversa non eccede il
chi per l'illu- da quella del 40% del prezzo
minazione non prodotto franco fabbrica
nominati ne' del prodotto
compresi altrove;
insegne pubbli-
citarie, insegne
luminose, tar-
ghette indicatrici
luminose ed og-
getti simili; co-
struzioni prefab-
bricate; esclusi:

ex 9401 ed Mobili di metal- Lavorazione in cui Fabbricazione in ex 9403 lo, muniti di tutti i materiali cui il valore di
tessuto in co- utilizzati sono tutti i mate-
tone, non imbot- classificati in riali utilizzati
tito, di peso una voce diversa non eccede il
non superiore ai da quella del 40% del prezzo
300 g/m2 prodotto franco fabbrica
del prodotto
o

Fabbricazione a
partire da tessuto
in cotone, confe-
zionato e pronto
all'uso, della voce
9401 o 9403, purche':
- il suo valore non
ecceda il 25% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto,
e
- tutti gli altri
materiali utilizzati
siano gia' originari
e classificati in
una voce diversa da
9401 09403

9405 Apparecchi per Fabbricazione in
l'illuminazione cui il valore di
(compresi i pro- tutti i materiali
iettori) e loro utilizzati non ec-
parti, non nomi- cede il 50% del
nati ne' compresi prezzo franco fab-
altrove; insegne brica del prodotto
pubblicitarie,
insegne luminose,
targhette indica-
trici luminose ed
oggetti simili,
muniti di una
fonte di illumina-
zione fissata in
modo definitivo
e loro parti non
nominate ne' com-
prese altrove

9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in
fabbricate cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Giocattoli, gio- Fabbricazione in 95 chi, oggetti per cui tutti i mate-
divertimento o riali utilizzati
sport; loro parti sono classificati
ed accessori, in una voce diversa
esclusi: da quella del
prodotto

9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in
modelli ridotti cui:
e modelli simili - tutti i materiali
per il diverti- utilizzati sono
mento, anche ani- classificati in una
mati; puzzle di voce diversa da
ogni specie quella del pro-
dotto, e
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 9506 Mazze da golf e Fabbricazione in
parti di mazze cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto Tuttavia, pos-
sono essere utiliz-
zati sbozzi per la
fabbricazione di
teste di mazze da
golf -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori diversi, Fabbricazione in 96 esclusi: cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto

ex 9601 ed Lavori in mate- Fabbricazione a ex 9602 rie animali, partire da mate-
vegetali o mine- rie da intaglio
rali da intaglio lavorate, della
medesima voce

ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in
(escluse le gra- cui il valore di
nate ed articoli tutti i materiali
analoghi, le utilizzati non ec-
spazzole di pelo cede il 50% del
di martora o di prezzo franco fab-
scoiattolo), brica del prodotto
scope meccaniche
per l'impiego a
mano, diverse da
quelle a motore,
tamponi e rulli
per dipingere,
scope di stracci,
di spugna

9605 Assortimenti da Ogni articolo
viaggio per la dell'assortimento
toletta perso- deve soddisfare le
nale, per il cu- condizioni che gli
cito o la pulizia sarebbero applica-
delle calzature bili qualora non
o degli abiti fosse incluso
nell'assortimento;
tuttavia, articoli
non originari
possono essere
incorporati, purche'
il loro valore com-
plessivo non ecceda
il 15% del prezzo
franco fabbrica
dell'assortimento

9606 Bottoni e bottoni Fabbricazione in
a pressione; cui:
dischetti per - tutti i materiali
bottoni ed altre utilizzati sono
parti di bottoni classificati in una
o di bottoni a voce diversa da
pressione; sbozzi quella del prodotto,
di bottoni e
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

9612 Nastri inchio- Fabbricazione in
stratori per cui:
macchine da scri- - tutti i materiali
vere e nastri utilizzati sono
inchiostratori classificati in una
simili, inchio- voce diversa da
strati o altri- quella del prodotto,
menti preparati e
per lasciare - il valore di
impronte, anche tutti i materiali
montati su bobine utilizzati non ec-
o in cartucce; cede il 50% del
cuscinetti per prezzo franco fab-
timbri, anche brica del prodotto
impregnati, con
o senza scatola

ex 9613 Accenditori ed Fabbricazione in
accendini ad cui il valore di
accensione piezo- tutti i materiali
elettrica della voce 9613
utilizzati non ec-
cede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 9614 Pipe, comprese Fabbricazione a
le teste di pipe partire da sbozzi --------------------------------------------------------------------

capitolo Oggetti d'arte, Fabbricazione in 97 da collezione o cui tutti i mate-
di antichita' riali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto --------------------------------------------------------------------

Allegato II del protocollo n. 4

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possano avere il carattere di
prodotto originario

====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione
N. del prodotto effettuata su materiali non
originari che conferisce il
carattere di prodotto originario
(1) (2) (3) o (4) ==================================================================== 3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione in
preparazioni a partire da mate- cui il valore di
base di lacche riali di qualsiasi tutti i mate-
coloranti, previ- voce, escluse le riali utilizzati
ste nella nota 3 voci 3203 e 3204 non eccede il
di questo capi- e 3205; tuttavia, 50% del prezzo
tolo (1) i materiali della franco fabbrica
voce 3205 possono del prodotto
essere utilizzati,
purche' il loro va-
lore non ecceda il
30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione in
(deterpenati o partire da mate- cui il valore di
non) compresi riali di qualsiasi tutti i mate-
quelli detti voce, compresi riali utilizzati
"concreti" o materiali di un non eccede il
"assoluti"; resi- "gruppo" (2) diver- 50% del prezzo
noidi; oleore- so di questa stessa franco fabbrica
sine d'estra- voce. Tuttavia, del prodotto
zione; soluzioni materiali dello
concentrate di stesso gruppo pos-
oli essenziali sono essere utiliz-
nei grassi, negli zati purche' il loro
oli fissi, nelle valore non ecceda
cere o nei pro- il 30% del prezzo
dotti analoghi, franco fabbrica
ottenute per del prodotto
"enfleurage" o
macerazione; sot-
toprodotti terpe-
nici residuali
della deterpena-
zione degli oli
essenziali; acque
distillate aroma-
tiche e soluzioni
acquose di oli
essenziali

3303 Profumi ed acque Fabbricazione in Fabbricazione in
da toletta cui tutti i mate- cui il valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utilizzati
in una voce diversa non eccede il
da quella del pro- 50% del prezzo
dotto Tuttavia, franco fabbrica
materiali classi- del prodotto
ficati nella stessa
voce possono essere
utilizzati, purche'
il loro valore non
ecceda il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3304 Prodotti di bel- Fabbricazione in Fabbricazione in
lezza o per il cui tutti i mate- cui il valore di
trucco preparati riali utilizzati tutti i mate-
e preparazioni sono classificati riali utilizzati
per la conserva- in una voce diversa non eccede il
zione o la cura da quella del pro- 50% del prezzo
della pelle, dotto Tuttavia, franco fabbrica
diversi dai medi- materiali classi- del prodotto
camenti, comprese ficati nella stessa
le preparazioni voce possono essere
antisolari e le utilizzati, purche'
preparazioni per il loro valore non
abbronzare; pre- ecceda il 30% del
parazioni per prezzo franco fab-
manicure o pedi- brica del prodotto
cure

8415 Macchine ed appa- Fabbricazione in
recchi per il cui il valore di
condizionamento tutti i materiali
dell'aria, com- utilizzati non ec-
prendenti un cede il 50% del
ventilatore a prezzo franco fab-
motore e dei di- brica del prodotto
spositivi atti a
modificare la
temperatura e
l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado
igrometrico non
e' regolabile
separatamente

8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in
tori elettrici cui: cui il valore di
(esclusi i gruppi - il valore di tutti i mate-
elettrogeni) tutti i materiali riali utilizzati
utilizzati non non eccede il
eccede il 50% 40% del prezzo
del prezzo franco franco fabbrica
fabbrica del pro- del prodotto
dotto, e
- il valore di
tutti i materiali
della voce 8503
utilizzati non
eccede il 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in
venti per la cui: cui il valore di
televisione, - il valore di tutti i mate-
anche incorpo- tutti i materiali riali utilizzati
ranti un apparec- utilizzati non ec- non eccede il
chio ricevente cede il 40% del 30% del prezzo
per la radiodif- prezzo franco fab- franco fabbrica
fusione o la brica del prodotto, del prodotto
registrazione o e
la riproduzione - il valore di
del suono o di tutti i materiali
immagini; video- non originari
monitor e video- utilizzati non
proiettori eccede il valore
dei materiali
originari utilizzati

ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione in
cuscinetti a partire da mate- cui il valore di
sfere riali di qualsiasi tutti i mate-
voce, esclusi riali utilizzati
quelli della voce non eccede il
8714 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

8714 Parti ed acces- Fabbricazione in
sori dei veicoli cui il valore di
delle voci da tutti i materiali
8711 a 8713 utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione in Fabbricazione in
rimorchi per cui: cui il valore di
qualsiasi vei- - tutti i materiali tutti i mate-
colo; altri vei- utilizzati sono riali utilizzati
coli non automo- classificati in non eccede il
bili; loro parti una voce diversa 40% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- (1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni
del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di pre-
parazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di
coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del
capitolo 32. (2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce
separata dal resto da un punto e virgola.

Allegato III del protocollo n. 4

Prodotti originari della Turchia cui non si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del
sistema armonizzato

Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 da 0401 a 0402 ex 0403 - Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir
e altri tipi di latte e creme fermentati o acidi-
ficati, anche concentrati o con aggiunta di zuc-
cheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di
aromatizzanti, di frutta o cacao

da 0404 a 0410 0504 0511 Capitolo 6 da 0701 a 0709

ex 0710 - Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al
vapore, congelati ex 0711 - Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce della
voce 0711 90 30, temporaneamente conservati (per
esempio: mediante anidride solforosa o in acqua sa-
lata, solforata o addizionata di altre sostanze
atte ad assicurarne temporaneamente la conserva-
zione), ma non atti per l'alimentazione nello stato
in cui sono presentati da 0712 a 0714 Capitolo 8 ex Capitolo 9 - Caffe', te' e spezie, escluso il mate della voce
0903 Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo 12 ex 1302 - Pectina da 1501 a 1514 ex 1515 - Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di
jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma
non modificati chimicamente ex 1516 - Grassi, e oli animali o vegetali e loro frazioni,
parzialmente o totalmente idrogenati, intere-
sterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche
raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli
oli di ricino idrogenato detti "opalwax" ex 1517 e ex 1518 - Margarine, imitazioni dello strutto e altre prepa-
razioni alimentari di grassi ex 1522 - Residui provenienti dal trattamento delle sostanze
grasse o delle cere animali o vegetali, escluso il
degras

Capitolo 16

1701 ex 1702 - Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio,
il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente
puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succeda-
danei del miele, anche mescolati con miele natu-
rale; zuccheri e melassi caramellati, esclusi quel-
li delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59,
1702 50 00 e 1702 90 10 1703 1801 e 1802 ex 1902 - Paste alimentari farcite, contenenti, in peso, piu'
di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di
altri invertebrati acquatici, di salsicce, di sala-
mi e simili, di carni e di frattaglie, di ogni spe-
cie, compresi i grassi, qualunque sia la loro
natura o la loro origine ex 2001 - Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di man-
ghi, frutta del genere Capsicum diverse dai pepe-
roni, funghi e olive, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico 2002 e 2003 ex 2004 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma
non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati,
diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi le
patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e
il granturco dolce ex 2005 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma
non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati,
diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i
prodotti a base di patate e di granturco dolce 2006 e 2007 ex 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante,
altrimenti preparate o conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di
alcole, non nominate ne' comprese altrove, esclusi
il burro di arachidi, i cuori di palma, il gran-
turco, gli ignami, le patate dolci e le parti com-
mestibili simili di piante aventi tenore, in peso,
di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, le
foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre
parti commestibili simili di piante 2009 ex 2106 - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati 2204 2206 ex 2207 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico uguale o superiore a 80% vol,
ottenuto a partire da prodotti agricoli che figu-
rano nel presente elenco ex 2208 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a
partire da prodotti agricoli che figurano nel
presente elenco 2209

Capitolo 23 2401 4501 5301 e 5302

Allegato IV del protocollo n. 4

Certificato di circolazione EUR.1 e richiesta di un certificato di
circolazione EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e dell'Egitto possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE ==================================================================== 1. Esportatore (nome, EUR.1 N. A 000.000 indirizzo completo, paese) ---------------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le note a tergo
---------------------------------------
2. Certificato utilizzato negli
scambi preferenziali tra

3. Destinatario (nome, e indirizzo, paese) (indi- cazione facoltativa)

(indicare i paesi, gruppi di
paesi o territori in questione)
---------------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo
di paesi o di ter- di paesi o ter-
ritorio di cui i ritorio di desti-
prodotti sono consi- nazione
derati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti 7. Osservazioni il trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; Marche 9. Massa lorda 10. Fatture e numeri; Quantita' e (kg) o altra (facoltativo) natura dei colli (1); misura(litri, Designazione delle merci mc, ecc.) (2) -------------------------------------------------------------------- 11. CONVALIDA DELLE AUTORITA' 12 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE DOGANALI O DELLE AUTORITA' Io sottoscritto, esportatore delle GOVERNATIVE COMPETENTI merci di cui sopra, dichiaro di Dichiarazione certificata....... essere in regola con le condizioni Documento di esportazione previste per il rilascio del pre- (2) .................... timbro sente certificato. Certificato n. ..... del ..... Ufficio doganale competente: .................. Luogo e data ............. Paese in cui il certificato e' rilasciato: .............. Timbro ...................... ............. Data ........................ Firma .............................
Firma -------------------------------------------------------------------- 13. Richiesta di controllo, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO inviare a: -----------------------------------
Il controllo effettuato ha permesso
di constatare che il presente cer-
tificato (1)

[] e' stato effettivamente rila-
sciato dall'ufficio doganale indi-
cato e che i dati ivi contenuti
sono esatti.

[] non risponde alle condizioni di
autenticita' e di regolarita' ri-
chieste (si vedano le allegate os-
servazioni). -------------------------------- E' richiesto il controllo dell'autenticita' e della rego- larita' del presente certificato

Luogo ............., data ...... Luogo ...........data .........

Timbro Timbro

................ ................
(firma) (firma)

...........
(1) Apporre una X nella casella
pertinente. -------------------------------------------------------------------- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
indicare "alla rinfusa". (2) Da compilare solo se richiesto dalle norme del paese o terri-
torio d'esportazione.
NOTE

(1) Il certificato non deve presentare raschiature ne' correzioni
sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate
cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso,
quelle volute, Ogni modifica così apportata deve essere siglata
da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita'
doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rila-
sciato. (2) Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere
lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto
da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione
deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non uti-
lizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile
ogni ulteriore aggiunta. (3) Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e
con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 ==================================================================== 1. Esportatore (nome, EUR.1 N. A 000.000 indirizzo completo, paese) ---------------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le note a tergo
---------------------------------------
2. Domanda di certificato utilizzato
negli scambi preferenziali tra

3. Destinatario (nome, e indirizzo, paese) (indi- cazione facoltativa)

(indicare i paesi, gruppi di paesi
o territori in questione)
---------------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo
di paesi o terri- di paesi o ter-
torio di cui i pro- ritorio di desti-
dotti sono consi- nazione
derati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti 7. Osservazioni il trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; Marche 9. Massa lorda 10. Fatture e numeri; Quantita' e (kg) o altra (facoltativo) natura dei colli (1); misura(litri, Designazione delle merci mc, ecc.) (2) -------------------------------------------------------------------- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste
per ottenere il certificato allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di
soddisfare a queste condizioni:
........................................................
........................................................
........................................................

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1)
........................................................
........................................................
........................................................

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti,
qualsiasi giustificazione supplementare che dette
autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del
certificato allegato, come pure ad accettare qualunque
controllo eventualmente richiesto da parte di dette
autorita' della mia contabilita' e dei processi di
fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci.

Luogo ............., data ...........

.....................................
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circo-
lazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi
ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci rie-
sportate tali e quali.

Allegato V del protocollo n. 4

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.... (2)
.................. 1
(Luogo e data)
.................. 2

(Firma dell'esportatore;
inoltre, il cognome della
persona che firma la di-
chiarazione dev'essere
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