Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 10 gennaio 2004, n. 13 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2549): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 17 ottobre 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, V, IX e XII. Esaminato dalla III commissione il 25 novembre 2003 e 16 dicembre 2003. Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003. Senato della Repubblica (atto n. 4041): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e 13ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'8 luglio 2003, il 30 settembre 2003. Relazione scritta presentata il 30 settembre 2003 (A.S. 4041/A - relatore sen. Selva). Esaminato in aula e approvato il 16 ottobre 2003. |
| Allegato
CONVENZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, desiderosi di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della sanita' pubblica veterinaria, di preservare i rispettivi territori da possibili malattie infettive e diffusive degli animali e da zoonosi e facilitare gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti animali e d'origine animale, convengono quanto segue: Articolo 1 1. Le parti promuoveranno: a) la collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e tunisini; b) lo scambio di funzionari e specialisti veterinari al fine di un reciproco aggiornamento sulle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria; c) l'accoglienza a veterinari e tecnici per stages di aggiornamento e perfezionamento; d) lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale; e) la partecipazione di specialisti a simposi e seminari organizzati da una delle Parti; f) lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e cio' che interessa la sanita' pubblica veterinaria; g) lo scambio di ceppi batterici e virali necessari alla produzione di prodotti biologici ( antigeni, sieri, vaccini ecc ). 2. Le modalita' di applicazione degli impegni di cui al comma 1 sono definite dalla commissione mista di cui all'articolo 6. Articolo 2 1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni relative a comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E. nel piu' breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa costituire pericolo per la sanita' animale e la salute pubblica nonche' delle relative misure adottate; ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie della lista A dell'O.I.E. Articolo 3 1. Le Parti definiranno, nell'ambito della Commissione mista cui all'articolo 6, nell'intento di salvaguardare la salute umana ed animale le disposizioni che regolano le importazioni, le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, fermi restando gli impegni derivanti dalla Loro appartenenza ad Istituzioni ed organismi internazionali. Articolo 4 Le Parti sospenderanno, dalle zone in cui si e' verificato un focolaio di malattia della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico, l'invio di animali e prodotti di origine animale. 2. I principi e le modalita' per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6. Articolo 5 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ad immediato per la salute pubblica o per la sanita' animale, una delle Parti, previa comunicazione, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela della sanita' pubblica o animale. 2. Le Parti si impegnano a riesaminare al piu' presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e, con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni . Articolo 6 1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione viene istituita una Commissione veterinaria mista italo - tunisina costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli istituti di ricerca e diagnosi . 2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno alternativamente a Roma e Tunisi e puo' costituire gruppi di esperti con specifici compiti. Articolo 7 1. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo l'ultima notifica relativa all'avvenuto adempimento delle formalita' interne per la sua esecuzione. La Convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni; essa si rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la possibilitadi denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi precedenti la scadenza . Articolo 8 1. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere, se del caso, emendate e modificate previo accordo tra le due Parti. 2. La presente Convenzione viene redatta in duplice copia in italiano ad in duplice copia in arabo, entrambi i testi fanno fede.
Tunsii Firma il 26 SEP. 1996 Per il Governo della Per il Governo della, Repubblica italiana Repubblica tunisina firma illegibile firma illegibile |
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