Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 settembre 2003 |
Ripartizione tra le regioni e le province autonome del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 366/1998. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica» e, in particolare: l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti; l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica; l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge; Vista la legge finanziaria n. 448 del 29 dicembre 2001 che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a 500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004; Considerato che a seguito dell'accantonamento disposto nel corso del 2002, ai sensi della legge n. 246/2002, sullo stanziamento di competenza del capitolo 8188, non e' stato possibile procedere, nel corso del medesimo anno, all'impegno della somma di euro 500.000,00, a favore delle regioni e province autonome per gli interventi concernenti la mobilita' ciclistica, e che lo stesso risulta iscritto nel corrente esercizio finanziario 2003 quale residuo di stanziamento, provenienza 2002, del citato capitolo 8188; Considerato, pertanto, che le disponibilita' della legge n. 448/2201 ammontano a Euro 1.500.000; Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo: per la lettera «a» il 40% in parti uguali tra tutte le regioni e province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilita' ciclistica a questo Ministero entro i termini fissati; per la lettera «b» il 30% in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le finalita' di cui alla legge n. 366/1998; per la lettera «c» il 30% sulla base di quanto impegnato dalla regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto; Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera b) nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti locali; Considerata la necessita' di confermare che, con riferimento all'art. 4 della summenzionata legge n. 366/1998, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potra' essere, in ogni caso, inferiore al 50% dell'intervento ammesso a finanziamento; Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998; Ravvisata l'opportunita' di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%; Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:
Regioni | Importo
Abruzzo |Euro....84.830,47 Basilicata |Euro....69.988,51 Bolzano |Euro....206.019,79 Calabria |Euro....54.502,59 Campania |Euro....28.571,43 Emilia-Romagna |Euro....103.330,40 Friuli-Venezia Giulia |Euro....85.129,25 Lazio |Euro....71.833,66 Liguria |Euro....32.491,71 Lombardia |Euro....72.729,78 Marche |Euro....101.495,70 Piemonte |Euro....68.429,08 Puglia |Euro....32.384,89 Sardegna |Euro....28.571,43 Sicilia |Euro....28.571,43 Toscana |Euro....28.571,43 Trento |Euro....119.400,74 Umbria |Euro....31.042,07 Valle d'Aosta |Euro....55.634,53 Veneto |Euro....196.471,11
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni espresso, come risulta da estratto di verbale, nella seduta dell'8 maggio 2003; Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d) che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale e' stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni ed i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura, viene costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, con funzioni gia' appartenenti all'ex Direzione generale dell'aree urbane e dell'edilizia residenziale; Decreta: E' approvata la ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota del fondo relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 366/1998, in base ai criteri e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto. Le regioni per le quali e' stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorita'. I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 77 |
| ALLEGATO
----> Vedere Allegato a pag. 20 della G.U. <---- |
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