Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 gennaio 2004 |
Riconoscimento al sig. Achihaei Radu Mihail di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Achihaei Radu Mihail, nato a Botosani (Romania) il 7 luglio 1956, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di inginer in profilul electric, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di inginer in profilul electric, conseguito presso l'«Istitutul Politehnic Gh Asachi Iasi. Facultatea de Electrotehnica» di Iasi in data 29 ottobre 1987 e che il titolo cosi' conseguito di inginer in profilul electric conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 18 febbraio 2003; Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 25 novembre 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) informatica; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Avellino, come da quest'ultima confermato in data 29 luglio 2002; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Achihaei Radu Mihail, nato a Botosani (Romania) il 7 luglio 1956, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione - A settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) informatica. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 gennaio 2003
Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione. |
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