IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 317 del codice penale, emessa in data 8 ottobre 2003, dal g.i.p. presso il tribunale di Brindisi nei confronti del sig. Marco Pezzuto, consigliere regionale della regione Puglia nonche' presidente del consiglio comunale di Brindisi; Vista la comunicazione telefax n. 313/13/EE.LL. del 10 ottobre 2003, dell'ufficio territoriale del governo di Bari; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dall'8 ottobre 2003, dalla carica ricoperta; Vista la nota datata 10 novembre 2003, prot. n. 363/13.14/EE.LL. dell'ufficio territoriale del governo di Bari con la quale si comunica che il g.i.p. presso il tribunale di Brindisi con provvedimento del 20 ottobre 2003 ha revocato la misura degli arresti domiciliari; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Marco Pezzuto e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia dall'8 al 20 ottobre 2003, per i motivi di cui in premessa. Roma, 19 dicembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |