IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 1998 recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi» fino al 31 marzo 1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999 recante: «Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi» fino al 31 marzo 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 recante: «Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonche' per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche» fino al 31 dicembre 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2002 recante: «Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi» fino al 31 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002 recante: «Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi» fino al 31 dicembre 2003; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che le iniziative di carattere straordinario necessarie per un ritorno alle normali condizioni di vita sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non puo ritenersi conclusa; Vista la nota protocollo n. 1476 dell'11 dicembre 2003, con cui il presidente della regione Abruzzo ha rappresentato la necessita' di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza per il completamento, in regime straordinario, degli interventi nel comune di Chieti atteso che la complessita' delle indagini geologiche integrative, propedeutiche rispetto alla relativa progettazione ed esecuzione degli interventi, richiedono tempi supplementari; Ravvisata, quindi, la necessita' di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992; Acquisita l'intesa della regione Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Decreta: Per quanto esposto in premessa e' prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza nei territori della regione Abruzzo interessati dai fenomeni di dissesto idrogeologico e dai conseguenti movimenti franosi verificatisi nel corso del mese di luglio 1998. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2004 Il Presidente: Berlusconi |