Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 24 dicembre 2003 |
Contributo per la televisione digitale terrestre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003, concernente il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia ad un successivo provvedimento l'individuazione delle misure attuative per l'assegnazione dei contributi per i ricevitori della televisione digitale terrestre; Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto 14 marzo 2003 assegna 4 milioni di euro per i contributi di cui all'art. 89, comma 1, della legge n. 289 del 2002, relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattivita', nonche' per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 2, della predetta legge n. 289 del 2002, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via internet, utilizzati per la predetta interattivita'; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, approvativi del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale; Visti l'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato; Visti i decreti del Ministro delle comunicazioni in data 20 maggio 2003 e in data 27 giugno 2003, rispettivamente di istituzione e di integrazione della composizione del Comitato di vigilanza sulla sperimentazione di cui all'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Considerate le richieste di abilitazione alla sperimentazione ai sensi della citata legge n. 66 del 2001 e della citata deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS e i relativi provvedimenti abilitativi rilasciati dal Ministero delle comunicazioni; Visto l'invito a manifestare interesse alla sperimentazione ai sensi della legge n. 3/2003, art. 41, comma 7, pubblicato, a cura della Fondazione Ugo Bordoni, nella Gazzetta Ufficiale n. 158, parte seconda, del 10 luglio 2003; Considerato lo stato sperimentale dei servizi di televisione digitale terrestre e conseguente interattivita' offerti nell'anno 2003 e ritenuta pertanto l'opportunita' di destinare lo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto 14 marzo 2003, esclusivamente agli apparati utilizzati nell'ambito delle sperimentazioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazione dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e a quelle effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Considerata l'opportunita' di avviare i servizi sperimentali su un numero limitato di famiglie campione e l'opportunita' di semplificare il procedimento di assegnazione dei contributi stanziati per l'anno 2003; Decreta: Art. 1. Destinazione dei contributi
1. L'ammontare dello stanziamento di 4 milioni di euro assegnato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 14 marzo 2003, di seguito denominato «decreto» per i contributi di cui all'art. 89, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di seguito denominata «legge», relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattivita', nonche' per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via internet, utilizzati per la predetta interattivita', e' destinato ad apparati utilizzati nell'ambito delle sperimentazioni previste dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e di quelle previste dall'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2. Ai fini del presente decreto, i soggetti elencati nell'art. 6, comma 1, del decreto, sono denominati «soggetti sperimentatori». 3. All'art. 6, comma 1, del decreto sono soppresse le parole «con le procedure previste negli articoli 2 e 3 del presente decreto e». L'art. 6, comma 2, del decreto e' soppresso. |
| Art. 2. Requisiti tecnici degli apparati
1. In coerenza con gli obiettivi della piu' ampia diffusione delle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, stabiliti dall'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ai fini dell'erogazione del contributo per gli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattivita', e' richiesta all'apparato una prestazione di piena interattivita' in chiaro anche da remoto. |
| Art. 3. Procedure per l'assegnazione dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 1 sono corrisposti per i seguenti apparati: a) apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattivita', che rispettino i requisiti tecnici stabiliti all'art. 2; b) apparati di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via internet, utilizzati per la predetta interattivita'. 2. Il contributo e' erogato ai soggetti sperimentatori per ogni utente beneficiario dell'agevolazione, che aderisce alla sperimentazione della televisione in tecnica digitale terrestre e della conseguente interattivita', a seguito dell'assegnazione di un apparato di cui alla lettera a) o, cumulativamente, un apparato di cui alla lettera a) ed un apparato di cui alla lettera b) idoneo ad assicurare l'interattivita' a larga banda. L'assegnazione di apparato da parte del soggetto sperimentatore avviene a seguito della stipula con l'utente di un contratto di adesione alla sperimentazione in cui si prevede che la proprieta' dell'apparato stesso sara' trasferita all'utente al termine della sperimentazione. 3. I contributi sono versati ai soggetti sperimentatori fino a totale copertura del costo di acquisto degli apparati, comunque in misura non superiore a Euro 150 per gli apparati di cui alla lettera a), e in misura non superiore a Euro 75 per gli apparati sia della lettera b). |
| Art. 4. Richiesta dei contributi
1. I soggetti sperimentatori che intendono accedere ai contributi di cui all'art. 1, devono presentare richiesta scritta a mezzo di raccomandata, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle comunicazioni indicando il numero di apparati che prevedono di collocare presso i beneficiari. 2. I soggetti sperimentatori si impegnano a presentare al Ministero entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3, una lista dei beneficiari assegnatari degli apparati e copia della documentazione di acquisto presso i produttori degli apparati per i quali si richiede il contributo. 3. Per i contributi relativi a sperimentazioni effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la richiesta deve essere inoltrata entro dieci giorni dall'avvio delle sperimentazioni. |
| Art. 5. Procedure per l'ottenimento dei contributi
1. Al fine di consentire l'invio, da parte del Ministero delle comunicazioni, di tutte le informazioni relative alla gestione dei contributi, i soggetti sperimentatori, all'atto della richiesta di contributi di cui all'art. 4, sono tenuti a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, gli indicativi informatici (indirizzo IP statico e password) del proprio sistema informativo, nonche' le coordinate bancarie (ABI e CAB) e gli elementi identificativi necessari per la corresponsione dei contributi richiesti. 2. La richiesta di contributi di cui all'art. 4, comprensiva delle informazioni di cui al comma 1, e dell'impegno di cui al comma 2, dell'art. 4, deve essere inoltrata, unitamente a copia del modello del contratto di adesione alla sperimentazione, al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII, piano 7°, stanza n. 774, viale America, 201 - Roma. 3. Il Ministero provvedera', entro dieci giorni dal termine ultimo per la presentazione delle richieste, a comunicare a ciascun soggetto sperimentatore richiedente l'ammontare dei contributi assegnabili in base alla capienza del fondo, a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo comunicato dal soggetto sperimentatore medesimo ai sensi del comma 1. |
| Art. 6. Richiesta e liquidazione dei contributi
1. I soggetti sperimentatori entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3, sono tenuti a fornire l'elenco dei beneficiari che hanno sottoscritto un contratto di adesione alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della connessa interattivita' e ai quali e' stato assegnato un apparato, utilizzando un documento elettronico, da inviare al Ministero, il cui formato e' stabilito nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il documento elettronico va compilato a cura del soggetto sperimentatore richiedente con i dati degli utenti destinatari degli apparati e va mantenuto nell'area FTP del sistema informativo del soggetto medesimo. I dati che, in sede di controllo da parte del Ministero delle comunicazioni, risultino affetti da errori, anche formali, non danno luogo al riconoscimento del contributo per il relativo contratto di adesione, fatta salva la possibilita' per i soggetti sperimentatori di reinserire opportunamente corretti tali dati entro un mese dalla data di comunicazione degli errori da parte dell'amministrazione. 3. Il Ministero delle comunicazioni, effettuati i necessari riscontri, provvede ad emettere i mandati di pagamento a favore degli sperimentatori entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di correzione dei dati ai sensi del comma 2, il mandato di pagamento viene emesso entro un mese dalla ricezione della comunicazione dei dati corretti. 4. I dati degli utenti saranno trasmessi, a cura del Ministero delle comunicazioni, all'ufficio SAT (Sportello abbonamenti televisivi) del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 7. Indirizzo di posta elettronica
1. Le comunicazioni che i soggetti sperimentatori sono tenuti ad inviare mediante posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 5 devono essere indirizzate a decoder@comunicazioni.it |
| Art. 8. Revoca del contributo
1. Qualora risulti che la concessione del contributo e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione ad essa allegata, il contributo e' revocato secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2003
Il Ministro delle comunicazioni Gasparri
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 26 |
| Allegato 1
FORMATO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO DI CUI ALL'Art. 6, COMMA 1
Il file ha il formato di un foglio elettronico EXCEL in cui: a) ogni riga costituisce un record descrivente un contratto di adesione, i dati del beneficiario e i dati sugli apparati utilizzati; b) ogni colonna rappresenta un campo del record di cui in a). Il file viene inviato a ciascun soggetto sperimentatore, unitamente alla comunicazione di risposta di cui all'art. 5, comma 3. Il file inviato e' predisposto con il contenuto dei campi relativi all'identificazione del soggetto sperimentatore, della richiesta e della comunicazione suddetta e con funzioni di verifica congruita' dei dati inseriti. I file inviati dal Ministero delle comunicazioni devono essere completati, a cura dei soggetti sperimentatori, con i dati degli utenti, dei contratti di adesione e degli apparati e mantenuti, a cura dei soggetti sperimentatori stessi, in proprie aree FTP sicure (SFTP), accessibili dall'esterno in sola lettura e tramite password. Nella tabella seguente viene fornita la descrizione dettagliata dei campi previsti, con semantica e formato da rispettare rigorosamente.
----> Vedere tabella a pag. 48 della G.U. <----
1 Tutti i campi contrassegnati come «Valore unico ripetuto in ogni record» fanno riferimento a parametri unici nella richiesta di liquidazione contributi. La replica di tali valori in ogni record ha lo scopo di semplificare la fusione dei file provenienti dai diversi soggetti in un unico database presso il Ministero delle comunicazioni.
----> Vedere tabella a pag. 49 della G.U. <---- |
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