Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
CIRCOLARE 15 gennaio 2004, n. 3 |
Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di distacco. |
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Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro loro sedi Alla regione Siciliana assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro All'I.N.P.S. - Direzione generale All'I.N.A.I.L. - Direzione generale Alle Direzione generale AA.GG. R.U. A.I. - Divisione VII Al SECIN
L'istituto del distacco trova applicazione, per la prima volta, nel campo dei rapporti di lavoro privatistico in base ai contenuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; la precedente previsione di cui all'art. 8 della legge n. 236/1993 era strettamente connessa alla fattispecie «di evitare le riduzioni di personale». I requisiti di legittimita' del distacco ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 sono: a) la temporaneita' del distacco; b) l'interesse del distaccante. Il concetto di temporaneita' coincide con quello di non definitivita' indipendentemente dalla entita' della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. Quanto al profilo dell'interesse, l'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco puo' essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui. Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco. In tale ottica, la formulazione della novella legislativa legittima le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialita', volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Questa ipotesi e' stata, in assenza di disposizioni legislative, oggetto della nota del Ministero del lavoro dell'11 aprile 2001 (n. 5/26183), che ha individuato anche per tale fattispecie interesse del distaccante e temporaneita' come requisiti essenziali per la legittimita' del distacco. Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che gia' in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario. Sul punto, si rammenta peraltro che la Cassazione a sezioni unite 13 aprile 1989, n. 1751, ha chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiche' il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilita' di ammettere il rimborso rende piu' lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola societa'. In questo senso l'importo del rimborso non puo' superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante. Cio' che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, e' solo l'interesse del distaccante. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della societa' controllata o partecipata. A fronte della titolarita' in capo al distaccante del trattamento economico rimane a suo carico anche il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione all'inquadramento del datore di lavoro distaccante1. Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma e' calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario2. Il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso accordo fra le parti relativamente al trattamento economico e normativo, rimane poi responsabile ex art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 in caso di rivalsa dell'Istituto in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un'ipotesi di reato, occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro ex comma 3 del medesimo art. 10. Quanto alla ipotesi disciplinata dall'art. 30, com-ma 3, prima parte, del decreto legislativo n. 276/2003, il consenso del lavoratore vale a ratificare l'equivalenza delle mansioni laddove il mutamento di esse, pur non comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione della attivita' effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore stesso. 1 Cfr. Circ. Min. lav. 18 gennaio 1994, n. 4. 2 Cfr. Circ. Min. lav. 21 aprile 1994, n. 58. Non si applica in caso di distacco, per sua natura temporaneo, la disciplina del trasferimento. Nell'ipotesi in cui il distacco comporti lo svolgimento della prestazione presso un'unita' produttiva la cui distanza rispetto a quella cui il lavoratore sia normalmente adibito sia superiore a 50 km il distacco potra', comunque, intervenire solo per comprovate esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. Nell'ipotesi di distacco di un lavoratore presso un altro soggetto il distaccante potra' stipulare un contratto a termine con un altro lavoratore ove sussistano le esigenze legittimanti l'apposizione del termine in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 368/2000. Nell'ipotesi di distacco il lavoratore potra' svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione 3. Roma, 15 gennaio 2004 Il Ministro: Maroni
3 Cfr. Nota Min. lav. n. 5/26183 cit., che richiama la sentenza della Cass. Civ. del 21 maggio 1998, n. 5102. |
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