Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della Denominazione di origine protetta «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione della tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino, via Cesare Rossi n. 5 - 10046 Poirino (Torino) esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI
POIRINO» DOP

1. Nome del prodotto.
«Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino».

2. Descrizione del prodotto.
La denominazione «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino» distingue gli esemplari, allo stato fresco, della specie Tinca (Tinca tinca) allevati, cresciuti e nati, da riproduttori a loro volta nati e cresciuti, nell'area geografica individuata al successivo art. 3, e aventi le seguenti caratteristiche morfologiche e precisamente: spiccata colorazione giallo dorata della livrea, dorso curvo e gibboso. L'utilizzo di esemplari con caratteristiche diverse ne comporta l'esclusione dalla commercializzazione con la denominazione suddetta.

3. Delimitazione della zona geografica.
L'area geologicamente individuata con la dicitura «Pianalto di Poirino» annovera i comuni di Carmagnola, Chieri, Isolabella, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Villastellone (appartenenti alla provincia di Torino), Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfre', S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno (appartenenti alla provincia di Cuneo), Buttigliera d'Asti, Cellarengo, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito,Valfenera, Villanova d'Asti (appartenenti alla provincia di Asti). Dei ventiquattro comuni, appartenenti a tre province, che costituiscono l'area geografica storicamente riconosciuta come «terre rosse del Pianalto di Poirino», soltanto i territori dei comuni di Poirino (Torino), Isolabella (Torino), Cellarengo (Asti), Pralormo (Torino), Ceresole d'Alba (Cuneo) sono compresi totalmente nella zona di produzione.
Sono parzialmente comprese nella zona di produzione solo alcune parti dei territori dei comuni di Carmagnola, Villastellone, Santena, Riva presso Chieri, Baldissero d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfre', S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, e Dusino S. Michele, Valfenera, Buttigliera d'Asti, S. Paolo Solbrito, Villanova d'Asti. 3.1. Limiti della zona di produzione.
La zona di produzione, all'interno del Pianalto e' compresa entro i limiti, che sono cosi' definiti:
a sud della strada carreggiabile che dall'abitato di Buttigliera d'Asti si dirige verso l'oratorio di S. Antonio e conduce al ponte sul Rio del Gerbido;
a est del tratto del Rio del Gerbido che, dal ponte suddetto, scorre sino al ponte di localita' S. Grato, situato sulla strada che collega Buttigliera d'Asti a Riva presso Chieri;
a sud/est della strada che dall'abitato di Riva presso Chieri, in direzione Pessione, conduce al ponte sul Rio Scarosa;
a est del tratto del Rio Scarosa che, dal ponte suddetto, scorre sino al ponte dell'autostrada A 21;
a sud del tratto della autostrada A 21 che, dal ponte suddetto, conduce al cavalcavia posto in prossimita' di Cascina Ca' Bianca;
a sud del sentiero che, dal suddetto cavalcavia, conduce a Cascina Tepice e, proseguendo in direzione ovest verso la rotonda di localita' Ponticelli conduce a localita' Fabaro;
a est della strada che collegando localita' Fabaro a Santena conduce al ponte del torrente Stellone, nell'abitato di Villastellone;
a est del torrente Stellone risalendone il corso, dal ponte suddetto, sino alla confluenza con il Rio S. Pietro;
a est del Rio S. Pietro risalendone il corso sino al ponte di localita' Cavalleri-Fumeri, nel comune di Carmagnola;
a est della carreggiabile che, dal ponte suddetto, si collega alla strada che proviene da Ceresole d'Alba, in localita' Due Province;
a sud del tratto della strada che, dalla suddetta localita', conduce all'incrocio con la strada statale n. 661, proveniente da Carmagnola;
a est della strada statale n. 661 che, dal suddetto incrocio, attraversando Sommariva del Bosco, conduce all'abitato di Sanfre' e sino all'incrocio con la strada che porta a Cascina Priore;
a nord/est della strada che, dall'incrocio suddetto, collega Sanfre' al percorso denominato Sentiero del Roero (S1);
a nord/ovest del tratto di Sentiero del Roero che, dal collegamento suddetto, conduce al Pilone di S. Grato, nel comune di Monta' d'Alba;
a ovest della carreggiabile che dal Pilone di S. Grato conduce al Pilone di S. Bernardo;
a ovest della strada che, dal Pilone di S. Bernardo, in direzione nord, attraversando gli abitati di Valfenera, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito, conduce a Buttigliera d'Asti collegandosi, all'interno del paese, con la strada che si dirige all'Oratorio di S. Antonio.

4. Elementi comprovanti che il prodotto agricolo e' origi-nario della zona.
L'origine geografica della Tinca gobba dorata del Pianalto e' ben individuata da testimonianze scritte e orali, ma addirittura e' possibile confermare la presenza della specie con prove geologiche e paleontologiche.
Elencando sommariamente i dati che comprovano una relazione tra l'origine geografica della zona e la comparsa della specie si osserva come i primi reperti fossili di Tinca tinca risalgano al Villafranchiano Terminale di Valdarno, periodo del Pleistocene inferiore, appartenente all'era Neozoica.
E' infatti a partire dalla fine del Pliocene e dal Pleistocene inferiore che si formano i depositi fluviolacustri della facies villafranchiana dell'Altopiano di Poirino (Parte 6 carta geologica).
A questo punto e' immediato il collegamento tra i fenomeni geologici, che hanno contraddistinto la formazione dell'Altopiano, e la comparsa in gran parte dell'areale italiano di specie ittiche, ad essi coeve, come la Tinca.
Esistono comunque antiche e recenti fonti di documentazione che attestano come questo particolare legame tra Tinca, territorio e esseri umani sia sempre risultato saldo e duraturo nel tempo.
La presenza della Tinca gobba dorata nel Pianalto di Poirino, come pesce allevato e di apprezzato valore alimentare ed economico, e' gia' comprovata da documenti risalenti al XIII secolo; addirittura tra le tante gabelle che affliggevano la popolazione rurale di Ceresole d'Alba, una di queste imponeva la consegna di quantitativi variabili di tinche.
Anche in periodi relativamente recenti si hanno notizie molto precise: ad esempio nella raccolta «Studi geografici su Torino e il Piemonte», aa.vv. ed. Ciappichelli 1954, uno degli autori, Natale Veronesi, dedica all'allevamento della Tinca il fascicolo: «Le peschiere del Pianalto di Poirino e la loro utilizzazione ittica» (Parte 5 e 7).
Tra le tante curiosita' descritte, il Veronesi parla addirittura di pescatori professionisti, usi a gestire anche le altrui peschiere con contratti di mezzadria e d'affitto; questa attivita' professionale, non esistendo nell'Altopiano fiumi importanti per produzione ittica, era giustificata dalla rendita delle sole tinche. D'altronde, consultando le «Consegne del Sale» di Poirino (Parte 7), si individuano gia' dal 1775 cinque famiglie di pescatori, che evidentemente ottenevano le loro entrate dall'allevamento e dalla vendita delle tinche.
L'attivita' di pesca professionale, intendendo in tal senso l'allevamento delle tinche, si e' protratta nei secoli e solo recentemente, verso l'inizio degli anni ottanta, e' del tutto scomparsa, inserendosi tra le attivita' di tipo agricolo, anche a causa della morte degli ultimi anziani pescatori.
Al fine di garantire l'origine del prodotto e le caratteristiche peculiari dello stesso un organismo di controllo gestira' un elenco di produttori ed uno di condizionatori, e censira' gli stagni di allevamento.

5. Metodo di ottenimento del prodotto.
Gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere sino al raggiungimento della taglia desiderata. 5.1. Condizioni generali.
La Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino e' rigorosamente allevata in monocoltura.
La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori. 5.2. Condizioni di allevamento.
La tinca si alleva sia negli stagni in argilla esistenti e sia in nuovi bacini in argilla, purche' realizzati entro i limiti della zona di produzione. 5.3. Acqua.
L'approvvigionamento idrico puo' essere effettuato:
a) da acque meteoriche
b) da acque superficiali,
c) da acque di captazione da falda. 5.4. Stagni.
Saranno utilizzati gli stagni, realizzati in argilla, gia' in uso e sara' possibile la realizzazione di nuovi invasi in argilla. Considerando le particolari caratteristiche geologiche della zona, non sono ammessi stagni dotati di totale impermeabilizzazione artificiale o realizzati con materiale diverso dall'argilla del Pianalto. Onde evitare forme di inquinamento dovute alle pratiche colturali dei terreni circostanti sara' realizzata una fascia di inerbimento perimetrale degli stagni della larghezza minima di metri 5; nella suddetta fascia tampone e' fatto divieto dell'uso di sostanze diserbanti. 5.5. Riproduzione e novellame.
Per ottenere la disponibilita' di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori purche' aventi le caratteristiche descritte al punto 2. Si potra' ricorrere sia alla riproduzione naturale sia alla riproduzione artificiale. 5.6. Alimentazione.
L'alimentazione in allevamento sara' favorita mediante pratiche di fertilizzazione naturali dei bacini al fine di ottenere zooplancton per lo svezzamento e la crescita degli avannotti. In seguito, durante la fase di ingrasso, si potra' fare ricorso a sistemi di integrazione alimentare, preparati con alimenti non derivati da farine di carne e non derivati da organismi geneticamente modificati, nei quali il tenore proteico, opportunamente distribuito tra proteine di origine vegetale e animale, non superi il 45% del peso. In particolare si individuano le seguenti materie prime:
a) cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti;
b) semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti;
c) semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti;
d) latte e derivati;
e) uova e derivati;
f) farina di pesce e/o di crostacei. 5.7. Commercializzazione.
La commercializzazione limitata al prodotto fresco tiene conto della legislazione vigente e della buona pratica igienica.
Gli esemplari immessi al consumo devono avere una un peso minimo di 50 grammi. Gli esemplari di peso inferiore sono commerciabili per operazioni di ripopolamento, solo all'interno dei confini definiti dal suddetto art. 3.

6. Elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico.
Il Pianalto di Poirino risulta isolato rispetto alle acque superficiali scendenti dalla catena alpina e le falde freatiche si trovano al di sotto della coltre diluviale, le precipitazioni nella zona sono scarse, e le ristrette dimensioni del bacino imbrifero convogliano velocemente a valle le acque di scorrimento. La particolare natura argillosa dei terreni si presta alla costruzione e alla escavazione di stagni per trattenere le acque. Le prime opere in tal senso risalgono a piu' di tre secoli addietro e testimoniano anche l'uso dell'argilla per costruzione. Il paesaggio rurale era ed e' ancora contraddistinto da un gran numero di piccole e grandi peschiere ricavate spesso nelle vicinanza di abitazioni e borgate. In questi invasi da sempre si allevano le tinche, sia come fonte supplettiva di proteine sia come prodotto da commercio. La maggior parte delle peschiere e' distribuita sul territorio del comune di Poirino, ma molte altre, per un totale di circa 400 invasi, si trovano in tutto il Pianalto e imprimono al paesaggio una nota veramente caratteristica. Le tinche provenienti da allevamenti in peschiera del Pianalto di Poirino sono fra le migliori che si conoscano; in esse non si avverte infatti quel sapore di fango piu' o meno intenso che normalmente accompagna le carni delle tinche di risaia o provenienti da fiumi o laghi siti in terreni meno dotati di quelli del Pianalto. La tinca costituisce il prodotto tipico della zona ed il consumo avviene generalmente sul posto presso alberghi e trattorie che assorbono la quasi totalita' della produzione. L'allevamento della tinca nelle peschiere e' pressoche' generale presso la popolazione rurale, a causa del notevole richiamo di visitatori e consumatori che determina, ed e' considerata come un tradizionale fattore di notevole importanza nell'economia locale.

7. Riferimenti relativi alle strutture di controllo.
La struttura di controllo e' individuata ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

8. Elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP.
Il condizionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione individuata dal disciplinare.
Il contrassegno e' costituito, in ordine dalla parte superiore verso l'inferiore, dai seguenti simboli distintivi:
la dicitura: «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino»;
il disegno della Tinca femmina con la testa rivolta a sinistra;
la dicitura: «Denominazione d'origine protetta - DOP».
L'etichettatura prevede inoltre la dicitura distintiva del produttore e/o dell'azienda produttrice del prodotto, le cui dimensioni non potranno essere superiori a ø delle diciture di cui al seguente articolo.
La Tinca gobba dorata fresca, potra' essere commercializzata in contenitori e sacchetti monouso recanti ben evidenziato il suddetto contrassegno. 8.1 Elementi dell'etichettatura legati al marchio D.O.P.
Il marchio e' presentato nel modo seguente:
Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino

----> Vedere marchio a pag. 59 della G.U. <----

Denominazione d'origine protetta - D. O.P.
Le diciture: «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino» e «Denominazione d'origine protetta - D.O.P.» sono scritte con carattere Times New Roman, corsivo, dimensione 14.

----> Vedere marchio a pag. 59 della G.U. <----

Il disegno della Tinca femmina presenta la testa rivolta a sinistra, la lunghezza totale dall'apice della bocca alla estremita' della coda e' di 45 mm, l'altezza dall'apice della pinna dorsale all'estremita' inferiore della pinna ventrale e' di 20 mm.

9. Commercializzazione dei prodotti trasformati.
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF, in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92;
l'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato.
 
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