Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 gennaio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Leal Macedo Karla di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Leal Macedo Karla, nata a Sao Paulo (Brasile) il 12 luglio 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «abogado» rilasciato dallo «Ordem dos Advogados do Brasil» nell'ottobre 2002 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che e' in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito» nel luglio 2001 come attestato dal relativo certificato;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;
Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Vista la richiesta di riesame della sig.ra Leal Macero, presentata nell'agosto 2003 allo scopo di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata;
Considerata la certificazione inviata a sostegno della richiesta di riesame, relativa agli esami sostenuti in Italia durante il master in «Diritto sanitario»;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto peraltro che gli esami sostenuti in Italia non siano idonei per concedere la riduzione richiesta;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Leal Macedo Karla, nata Sao Paulo (Brasile) il 12 luglio 1977, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 12 gennaio 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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