Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 21 gennaio 2004, n. 10
Interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la situazione sanitaria in atto, relativa a talune malattie trasmissibili emergenti, con particolare riferimento al riacutizzarsi della SARS;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare idonei interventi nei settori della prevenzione e del controllo di tali malattie, nonche' della ricerca relativa alla genetica molecolare, all'oncologia ed al bioterrorismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro nazionale
per la prevenzione ed il controllo delle malattie.

1. E' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con le universita', con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro per l'anno 2005 ed in 31.900.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 
Art. 2. Finanziamento della Fondazione Istituto nazionale di genetica
molecolare (INGM)

1. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM), con sede in Milano, nonche' per il rimborso delle spese di costituzione della Fondazione medesima di pertinenza dello Stato, e' autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro per l'anno 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute. La Fondazione presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento; presenta altresi', alla fine del triennio 2004-2006, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse stanziate nel triennio e sulla trasferibilita' nel territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti.
2. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione di cui al comma 1, nonche' per le attrezzature della medesima, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato in complessivi 12.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno 2005 ed in 6.702.000 euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a 7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed a 6.702.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per gli ulteriori oneri di euro 5.000.000, concernenti l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 
Art. 3.
Progetti di ricerca di alta innovazione

1. Per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo, e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreti del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 12.945.000 euro per l'anno 2004, in 12.585.000 euro per l'anno 2005 e in 12.720.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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