IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 30 settembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003; Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F., con nota prot. n. 4351 del 3 luglio 2003, ha fatto presente che in riferimento ad alcuni interventi in corso di realizzazione, interventi finanziati direttamente dalla regione Sardegna ovvero ricompresi nell'Accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» Fase I 2000-2002, si sono rese disponibili, a seguito delle gare d'appalto, consistenti economie che potrebbero essere utilizzate per il completamento degli interventi medesimi posto che gli stessi, per limiti di finanziamento, non hanno potuto risolvere tutte le criticita' degli schemi acquedottistici interessati; Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata ha evidenziato che la realizzazione dei lavori urgenti di completamento mediante ricorso a perizia di variante avrebbe rilevanti benefici in termini di riduzione dei tempi e dei costi afferenti alle nuove progettazioni ed al connesso iter di affidamento dei lavori ed ha richiesto, per tale finalita', di poter derogare al disposto di cui all'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di realizzare perizie di variante di importo superiore al limite del 5% previsto dalla norma medesima, rientranti comunque nell'importo del finanziamento; Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata e con successive note di dettaglio prot. n. 5090 del 7 agosto 2003, n. 5099, n. 5106, n. 5109, n. 5111 dell'8 agosto 2003, n. 5282 del 27 agosto 2003 e n. 5284 del 27 agosto 2003, n. 5495 del 4 settembre 2003, ha formulato richiesta di deroga al disposto di cui all'art. 25, comma 3, per i seguenti interventi: «Schemi n. 46-39 N.P.R.G.A. "Cagliari" e "Sud Orientale" Progetto esecutivo delle condotte principali di avvicinamento per il comune di Villasimius»; «Schemi n. 37 N.P.R.G.A. "Santu Miali". Progetto esecutivo completamento schema»; «Riordino rete idrica della citta' di Olbia»; «Schemi nn. 45-49 N.P.R.G.A. "Sulcis Nord-Sud. Progetto esecutivo della diramazione per Gonnesa"»; «Schema n. 27 N.P.R.G.A. "Mandrainas" Sostituzione condotte»; «Schema n. 20 N.P.R.G.A. "Bau Pirastu". Lavori di potenziamento dell'acquedotto Bau Pirastu. Progetto esecutivo per la costruzione del Tronco da Bau Pirastu ad Abbasanta con diramazione per S. Agostino ed Abbasanta»; «Schema n. 31 N.P.R.G.A. TIRSO. Progetto esecutivo. Ramo Serralonga Partitore Marrubiu»; «Schema n. 46-49 N.P.R.G.A. "Cagliari-Sud Orientale". Progetto per la realizzazione delle condotte principali di avvicinamento per le zone costiere di Sinnai e Maracalagonis»; «Realizzazione opere per l'approvvigionamento idrico della Marina di Arbus»; Progetto esecutivo delle condotte di collegamento tra l'impianto di potabilizzazione ed il serbatoio di Monte Oro e del Serbatoio di via Milano con il serbatoio di Serra Secca; Schema n. 7 «Bidighinzu» Diramazione per Osilo dal serbatoio di Serra Secca; Atteso che, con nota prot. n. 1583 del 18 novembre 2003 e' stato chiesto all'assessorato regionale dei lavori pubblici, titolare dei finanziamenti relativi agli interventi sopra indicati, un parere in merito all'urgenza di provvedere alla realizzazione dei sopraccitati lavori di completamento mediante ricorso a perizie di variante; Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici con nota prot. n. 27865 del 12 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole in relazione alla necessita' della tempestiva spendita delle risorse finanziarie del Programma operativo regionale ed alla contrazione dei tempi che puo' derivare dal superamento delle fasi contrattuali relative alla progettazione ed appalto oltreche' i vantaggi conseguibili, in termini gestionali, per l'anticipata utilizzazione delle opere, fermo restando che il ricorso all'istituto della perizia di variante non deve determinare l'insorgenza di maggiori oneri o di contenzioso tra la stazione appaltante e le imprese per la protrazione dei tempi di esecuzione dei lavori o per la loro sospensione; Ritenuto di dover provvedere conformemente alla richiesta formulata dall'E.S.A.F. al fine di accelerare la realizzazione di importanti lavori di completamento dei sopra indicati interventi, complementari alle opere del programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna; Ordina: 1. L'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F. e' autorizzato alle realizzazioni dei lavori urgenti di completamento degli interventi elencati in premessa mediante perizie di variante in deroga al disposto di cui al comma 3, art. 25, della legge n. 109/1994, nei limiti delle economie resesi disponibili nei relativi quadri economici di spesa gia' approvati nel rispetto delle vigenti procedure di approvazione delle citate perizie a termini della legge regionale n. 24/1987 e secondo quanto previsto negli specifici provvedimenti regionali di finanziamento. 2. L'E.S.A.F. e' tenuto ad assicurare che in relazione all'autorizzazione di cui sopra non si determinino ritardi o sospensioni nell'esecuzione dei lavori in appalto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 23 dicembre 2003 Il Commissario governativo: Masala |