Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 dicembre 2003
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fico Bianco del Cilento», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dall'Associazione consorzio per la tutela e la valorizzazione del «Fico bianco del Cilento», con sede in Agropoli (Salerno), via San Marco n. 118, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 65169 del 15 ottobre 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione consorzio per la tutela e la valorizzazione del «Fico bianco del Cilento», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione consorzio per la tutela e la valorizzazione del «Fico bianco del Cilento», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Fico Bianco del Cilento», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto:
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Fico Bianco del Cilento».
 
Art. 2.
La denominazione «Fico Bianco del Cilento» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65169 del 15 ottobre 2003, e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fico Bianco del Cilento», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore generale: Abate
 
Disciplinare di produzione «Fico Bianco del Cilento»

Art. 1.
Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» e' riservata ai fichi essiccati che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.
Descrizione del prodotto
La denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico Bianco del Cilento» designa i frutti dei biotipi riferibili alla cultivar dottato coltivati nel territorio della regione Campania definito al successivo art. 3.
Il prodotto ammesso a tutela con la DOP puo' essere commercializzato solo allo stato essiccato e si puo' presentare sia con buccia che senza (fichi mondi). All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;
fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;
fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;
polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;
pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;
umidita': massima consentita 26%;
contenuto in zuccheri - valore minimo /l00g di sostanza secca:
glucosio 21,8 g;
fruttosio 23,2 g;
saccarosio 0,1 g;
difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; e' ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.
E' consentito l'impiego di eventuale farcitura con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi sempre che l'insieme non superi il 10% del prodotto finito e che sia provata la provenienza di tali ingredienti esclusivamente dal territorio dell'area di produzione delimitata al successivo art. 3.

Art. 3.
Delimitazione area di produzione
La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:
a) comuni totalmente compresi:
Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara, Vibonati;
b) comuni parzialmente compresi:
Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto Manforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Laureto, Orria, Ottati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Rossigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc. Varco Cilentano (25 m slm), da qui in direzione nord segue la provinciale Varco Cilentano - Matinelle, incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m slm), la s.s. 166 «degli Alburni».
Prosegue per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da qui, in direzione nord segue la prov. «Cerrelli-Incrocio con la s.s. 19» fino al km 6 dove la lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc. Ponte Calore. Qui piega ad ovest, risalendo, alla loc. F. te Pedecchiosa (30 m slm), verso nord lungo il corso del Vallone Varco del Vescovo, in comune di Serre, fino ad incrociare la s.s. 19 al km 18,5 (127 m slm) seguendo la stessa fino al km 26,600 in direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio.
Percorre la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800 (226 m slm) ove la lascia per seguire il confine comunale del comune di Controne fino ad incrociare la strada provinciale Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando per Ottati, S. Angelo a Fasanella, Corleto Manforte fino al suo termine all'incrocio cioe' con la s.p. 166 (al km 45).
Da questa prosegue fino al confine del comune di Bellosguardo (km 40,500) di qui in direzione sud segue il confine comunale di Bellosguardo fino al confine del comune di Felitto che percorre fino al confine comunale di Monteforte Cilento.
Segue questo confine fino ad incontrare il confine del comune di Perito che percorre in loc. Area del Lupo. All'incrocio con la provinciale Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km 8, fino ad immettersi sulla s.s. 18, passando per gli abitati di Orria, Gioi, Cardile, Moio della Civitella ed Angellara. Segue il tracciato della s.s. 18 passando per l'abitato di Alfano fino al confine del comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m slm) che segue fino al confine nord del comune di Torre Orsaia compreso. In comune di Caselle in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m slm) segue il vallone Grande (loc. Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il confine nord del comune di Morigerati. Percorre, verso est, il confine nord del comune di Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale Caselle in Pittari-Casaletto Spartano al km 34 che percorre fmo al km 31,900 dove a quota 608 m slm segue, verso sud ed est, il confine comunale di Tortorella fino all'incrocio della provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al km 7,500, di qui a quota 355 m slm segue il Fosso Stregara che percorre passando, a quota 102 m slm, lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza nel Mar Tirreno.
Da qui l'area risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il comune di Capaccio.

Art. 4.
Origine del prodotto
Le piante di fico da millenni hanno caratterizzato il paesaggio campano ed in particolare del Cilento. La loro introduzione e' da attribuire ai coloni greci che in queste aree avevano fondato diverse citta'. Autori dell'epoca romana e altri a seguire fino ai giorni nostri hanno decantato le caratteristiche dei prodotti agricoli del Cilento tra i quali i fichi essiccati. L'attivita' di essiccazione dei fichi nel Cilento si e' avvalsa, da secoli della stessa manodopera agricola impiegata nelle operazioni colturali e nella raccolta dei frutti dalla pianta. Si tratta di un processo produttivo elementare, una consuetudine che lega fortemente l'uomo alla zona e alle tradizioni tipiche locali. Gia' Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi. E' facile capire come questa convivenza millenaria abbia condizionato fortemente la cultura locale, cosa che traspare dalla constatazione del ruolo principe svolto dalla pianta e dai frutti del fico, nelle espressioni idiomatiche, nelle storie, nelle fiabe ed in tutto cio' che e' espressione dell'immaginario umano.
La DOP fico bianco del Cilento identifica, quindi, un prodotto complesso, frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo che tramandata nel corso dei millenni, e' assurta alla dignita' di tradizione. Deve essere, pertanto, garantita l'origine certa del prodotto e la tracciabilita' delle fasi del processo produttivo, mediante l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori e delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verifichera' che il prodotto tutelato dalla D.O.P risponda alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
Le modalita' e tecniche di coltivazione riportate nel presente disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate nell'area in questione. Esse sono elementi della tradizione e parte integrante della culturale contadina locale che da sempre conferiscono caratteri di originalita' ai fichi secchi identificati con la denominazione di origine «Fico Bianco del Cilento».
La particolare resistenza delle piante alla siccita' e ai vari agenti patogeni non impone prescrizioni particolari in merito alle tecniche di coltivazione. I sesti e le distanze di impianto possono essere variabili, fermo restando che la densita' d'impianto non potra' superare le 700 piante ad ettaro.
Nei nuovi impianti, le piante vanno pero' inserite secondo una distribuzione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine agricole.
Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.
La produzione unitaria massima di fichi freschi non deve essere superiore a 19 t/ha di coltura specializzata. Fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima per ettaro degli impianti promiscui dovra' essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di fico.
La raccolta dei fichi con buccia va effettuata quando i fichi sono stramaturi, mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza buccia possono essere raccolti a non completa maturazione. E' ammessa la tecnica della puntura dei frutti e dell'inoliazione che va effettuata con prodotti naturali. Il processo di essiccazione dei frutti riguarda esclusivamente i frutti interi, con o senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta al sole e/o con l'applicazione di tecniche coadiuvanti come la protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica con altezza minima di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.
Il prodotto, nelle varie tipologie commerciali sopradescritte, puo' essere posto in vendita anche dopo aver subito trattamenti di cottura che ne imbruniscono la buccia. Il processo di cottura dei frutti deve avvenire esclusivamente in forni ad aria calda. La farcitura va effettuata inserendo nei fichi essiccati, previa apertura longitudinale del frutto, gli ingredienti previsti all'art. 2.

Art. 6.
Legame con l'ambiente
In molti documenti appare evidente come il fico secco sia identificativo dell'area del Cilento. Essi sono stati da tempi remoti considerati beni di lusso o comunque voluttuari in quanto da sempre considerati vere e proprie leccornie, ricercatissimi da mercanti interessati a rifornire i mercati piu' ricchi del momento. I fichi, pertanto, sono stati da sempre una notevole fonte di reddito ma anche alimento di base per le popolazioni locali in difficili periodi storici, grazie all'abbondanza degli stessi ed alla possibilita' di conservati per l'intero periodo dell'anno mediante l'essiccazione. Infatti, l'azione mitigatrice del mare e la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est posta dalla catena degli Appennini, insieme alla buona fertilita' del suolo e ad un ottimale regime pluviometrico rappresentano le ideali condizioni pedo-climatiche che hanno fatto si' che vi fosse una notevolissima diffusione della coltura nell'area considerata, cosa che ha caratterizzato sensibilmente il paesaggio rurale e permesso di definire il Cilento area vocata per la coltivazione del fico fin dall'epoca dell'impero romano. «Questi elementi, uniti alla semplicita' della coltivazione e al pieno adattamento della specie e della varieta' all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire, ai fichi essiccati cilentani quelle caratteristiche organolettiche (sapore, dolcezza, gusto prelibato e profumato) particolarmente apprezzate dai consumatori. Inoltre, va posto giusto rilievo al fatto che, oltre alla coltivazione, la semplicita' di coltivazione, la resistenza della pianta ad avversita' fitopatologiche hanno permesso alla coltura di guadagnare le prime posizione nell'indice di gradimento del coltivatore che ha cosi' collocato questa pianta su tutta la propria azienda, in coltura specializzata, o consociata.

Art. 7.
Organismo di controllo
Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
La commercializzazione del «Fico Bianco del Cilento» deve avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.
I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 125 a 1.000 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e farciti con gli ingredienti di cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.
Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelli di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»).
Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare:
nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
annata di produzione dei fichi contenuti;
peso netto all'origine;
il simbolo grafico di cui al successivo art. 10, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.
Per la denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, e' vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.
Utilizzo della DOP per i prodotti derivati
I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima il «Fico Bianco del Cilento DOP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il «Fico Bianco del Cilento DOP» certificato come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del «Fico Bianco del Cilento DOP» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento» DOP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva del «Fico Bianco del Cilento DOP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato.

Art. 10.
L o g o t i p o
Il logotipo raffigura, in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto in essiccazione, poggiati su di una superficie verde che evoca un prato. Di fianco ai frutti, nella parte destra del disegno, e' visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale.
Il disegno nel suo insieme e' inscritto in un cerchio dalla banda spessa in cui e' inserita la dicitura Fico Bianco del Cilento dislocata lungo un tracciato curvo che percorre la circonferenza del cerchio. La scritta e' impressa all'interno della banda circolare ed e' suddivisa in due parti: le parole «Fico Bianco» sono collocate nella meta' superiore del cerchio, le parole «del Cilento» in quella inferiore.
Il logo e' in quadricomia, realizzato in maniera vettoriale con software Adobe Illustrator 5.5. Il carattere tipografico utilizzato per il testo del logo e' il «Copperplate Gothic Thirty BC», di colore bianco ombreggiato viola.
Dal punto di vista colorimetrico, il logotipo e' composto dai seguenti colori:
verde del fico a sinistra: ciano 60%, giallo 100%; verde del fico centrale: ciano 41%, giallo 75%; verde del fico a destra: ciano 75%, giallo 75%; giallo dei fichi: giallo 75%; verde del prato: ciano 75%, giallo 75%; verde dell'ombra: ciano 100%, giallo 100%, nero 39%; ocra della colonna: magenta 9%, giallo 50%; ocra dell'abaco ed echino: magenta 15%, giallo 75%; azzurro del cielo: ciano 43%; giallo del sole: giallo 100%; rosso del cerchio: magenta 100%, giallo 48%; ombra del testo: ciano 63%, magenta 100%.
Il limite massimo di riduzione del marchio e' di «base cm 2».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone