IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista l'ordinanza ministeriale 24 dicembre 2002 recante «Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle ordinanze ministeriali 21 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio 2002 e 24 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2003; Considerato che e' stata predisposta una nuova ordinanza che determina la validita' delle misure di cui sopra anche per un altro anno e che detta ordinanza e' stata inviata all'Unione europea ai fini della procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE; Considerata la necessita' di mantenere la continuita' della norma sino all'entrata in vigore della sopra richiamata ordinanza senza soluzione di continuita', che potrebbe determinare gravi conseguenze per cani e gatti, che rischierebbero di essere uccisi per essere utilizzati nella produzione di indumenti e suppellettili;
Ordina:
Art. 1. 1. L'ordinanza 24 dicembre 2002 su «Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici», e' prorogata sino alla data di entrata in vigore dell'ordinanza citata in premessa, inviata all'Unione europea per la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE. Roma, 16 gennaio 2004 Il Ministro: Sirchia |