Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344 |
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 2003). |
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Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
1. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' modificato
come segue:
Titolo I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Presupposto dell'imposta
....................
Art. 2.
Soggetti passivi
....................
Art. 3.
Base imponibile
....................
Art. 4.
Coniugi e figli minori
....................
Art. 5.
Redditi prodotti in forma associata
....................
Art. 6.
Classificazione dei redditi
....................
Art. 7.
Periodo di imposta
....................
Art. 8.
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di impre-se commerciali di cui all'articolo 80 e
quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. ........
3. ........
Art. 9.
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa
categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono
valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o
sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza,
secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;
quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i
titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il
corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato
a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i
servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi
dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della
societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova
costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri
elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento e per i conferimenti in societa'.
Art. 10.
Oneri deducibili
....................
Art. 11.
Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. ........
3. ........
4. ........
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o
uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini
del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.
Art. 12.
Determinazione dell'imposta
1. ........
1-bis. ........
2. ........
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare
dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 13.
Detrazioni per carichi di famiglia
....................
Art. 14.
Altre detrazioni
....................
Art. 15.
Detrazione per oneri
....................
Art. 16.
Detrazioni per canoni di locazione
....................
Art. 17
Tassazione separata
....................
Art. 18.
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a
soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta
a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2,
commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il
contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di
imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui
all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Art. 19.
Indennita' di fine rapporto
....................
Art. 20.
Prestazioni pensionistiche
....................
Art. 21.
Determinazione dell'imposta per gli
altri redditi tassati separatamente
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di
quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di
quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in
cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e
le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i
redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per
quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta' del
reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o
imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la
detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non
superiore al 27 per cento.
2. ........
3. ........
4. ........
5. ........
Art. 22.
Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte
pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165; b) i
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le
ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati
separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della
dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al
periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate
sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei
versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta
sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo
d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore
a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Art. 23.
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli
interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti
bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche'
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati
regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di
titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa
negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del
medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso
l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
2. ........
Art. 24.
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
....................
Capo II
Redditi fondiari
Art. 25.
Redditi fondiari
....................
Art. 26.
Imputazione dei redditi fondiari
....................
Art. 27.
Reddito dominicale dei terreni
....................
Art. 28.
Determinazione del reddito dominicale
....................
Art. 29.
Variazioni del reddito dominicale
....................
Art. 30.
Denuncia e decorrenza delle variazioni
....................
Art. 31.
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
....................
Art. 32.
Reddito agrario
....................
Art. 33.
Imputazione del reddito agrario
....................
Art. 34.
Determinazione del reddito agrario
....................
Art. 35.
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
....................
Art. 36.
Reddito dei fabbricati
....................
Art. 37.
Determinazione del reddito dei fabbricati
....................
Art. 38.
Variazioni del reddito dei fabbricati
....................
Art. 39.
Decorrenza delle variazioni
....................
Art. 40.
Fabbricati di nuova costruzione
....................
Art. 41.
Unita' immobiliari non locate
.....................
Art. 42.
Costruzioni rurali
....................
Art. 43.
Immobili non produttivi di reddito fondiario
....................
Capo III
Redditi di capitale
Art. 44.
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e
conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonche' dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra
garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al
patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa', salvo il disposto della lettera d) del comma 2
dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati
dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai
contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice
civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo
53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo
di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi
investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo
50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi
funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti
attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e
negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti
finanziari la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di
altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate
e non rappresentate da titoli, si considerano similari
rispettivamente alle azioni o alle quote di societa' a
responsabilita' limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se
corrisposta da una societa' residente sarebbe stata totalmente
indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto
di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9;
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge
19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a
quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi
periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.
Art. 45.
Determinazione del reddito di capitale
....................
Art. 46.
Versamenti dei soci
1. Le somme versate alle societa' commerciali e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si
considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali
soggetti non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro
titolo.
2. ........
Art. 47.
Utili da partecipazione
1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle societa' o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in
occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta.
2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f)
dell'articolo 44 concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il
valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento
del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se
l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui
all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono
alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato
nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25
per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92
e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con
i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore
imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi
alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da societa' residenti in Paesi o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel
caso in cui gli stessi non siano gia' stati imputati al socio ai
sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se
ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci
delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a
titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con
sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme
o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di
riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e
nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e'
considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme
delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso
di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui al titolo
II.
Art. 48.
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e
gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera
d) del medesimo comma, nonche' quelli conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del
reddito d'impresa.
Capo IV
Redditi di lavoro dipendente
Art. 49.
Redditi di lavoro dipendente
....................
Art. 50.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
....................
Art. 51.
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
....................
Art. 52.
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
....................
Capo V
Redditi di lavoro autonomo
Art. 53.
Redditi di lavoro autonomo
....................
Art. 54.
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
....................
Capo VI
Redditi d'impresa
Art. 55.
Redditi d'impresa
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle
attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attivita' indicate
alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti
ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in
forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti
ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone
fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno
riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.
Art. 56.
Determinazione del reddito d'impresa
1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel
presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I, relative
alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)
e b), valgono anche per le societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al
netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6, e' computata in diminuzione del
reddito complessivo a norma dell'articolo 8.
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91,
non concorrono alla formazione del reddito:
a) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle societa' di persone;
b) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati
alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne e'
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso
articolo.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente
dei proventi di cui all'articolo 87, determinata secondo quanto
previsto nel presente capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di
allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato
attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il
coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui
all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore
non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente
dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto,
non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in
sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle
disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui
all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al
presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito.
Art. 57.
Ricavi
1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il valore
normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore.
Art. 58.
Plusvalenze
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e'
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo
17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto
gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;
l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al
60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a
formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.
Art. 59.
Dividendi
1. Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito
complessivo nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica
l'articolo 47.
2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del
comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito
complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi,
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
Art. 60.
Spese per prestazioni di lavoro
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro
prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai
figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti
all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5.
Art. 61.
Interessi passivi
1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del
reddito non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.
Art. 62.
Pro rata patrimoniale
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore
di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella
stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.
Art. 63.
Contrasto all'utilizzo fiscale della
sottocapitalizzazione delle imprese
1. Per l'applicazione della norma di cui all'articolo 98 alle
imprese individuali il riferimento al socio si intende
all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui
all'articolo 5, comma 5.
Art. 64.
Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i
requisiti di cui all'articolo 87 ed i costi specificamente inerenti
al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura
corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.
2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o
familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili
nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50
per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile
una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio
dell'impresa.
Art. 65.
Beni relativi all'impresa
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,
si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali
per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti
nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti
all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative
all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del
codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si
considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario;
per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione puo'
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo
le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
2. ..........
3. ..........
3-bis ..........
Art. 66.
Imprese minori
1. ..........
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le
disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che
sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali
quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e
le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non
e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli
accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione
che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le
disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 96, 100,
108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera
b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento
ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di
impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli
esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei
ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro
6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre
euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto
di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e'
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate,
di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati
dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma
nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49
per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese
compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per
ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una
sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve
predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei
viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci
o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56
della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le
fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla
scadenza del termine per l'accertamento.
Capo VII
Redditi diversi
Art. 67.
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore
dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di
terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,
esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita'
immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso
tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle
societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel
corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i
titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di
diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente
lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione
al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo
44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al
25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di
stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora
il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare
dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni
previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi
della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di
societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche'
di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo
44 qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o
al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data
di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente
qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento
dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o
l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a
termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura
finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati
mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da
prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in
riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o
sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del
comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o
concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le
plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo
come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate
abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i
premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore
di societa' e associazioni sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione
eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.
1-bis. ......
1-ter. ......
1-quater. ......
Art. 68.
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo
di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67
acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o
delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel
quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero
a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni
suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di acquisto
aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo
inerente, nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
67, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate
algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze;
se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre
il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono
state realizzate.
4. Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente
alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 se relative a partecipazioni
in societa' residenti in paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo l'avvenuta
dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le
modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera
c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza,
dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a
tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione,
compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume
come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli
effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da
tale imposta, il valore normale alla data di apertura della
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo
il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo
unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il costo e'
aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia'
imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute
a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a
pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il
costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il
valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi
dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la
plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli
stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche'
dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale
maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa';
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o
di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel
quale si e' verificato il superamento delle percentuali si
considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1
dell'articolo 67, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di
cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o
riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente
alle somme percepite nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od
oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e
degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6
e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il
reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero
scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito
dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle
lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o
riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non
concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in
essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od
il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla
loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i
redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non
riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del
creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 7.
Art. 69.
Premi vincite ed indennita'
....................
Art. 70.
Redditi di natura fondiaria
....................
Art. 71.
Altri redditi
....................
Titolo II
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
Capo I
Soggetti passivi e disposizioni generali
Art. 72.
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle societa' e' il
possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie
indicate nell'articolo 6.
Art. 73.
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le
societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le
societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita'
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e
c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le
associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali
il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono
comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo
5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto,
se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in
base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
Art. 74.
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti
gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le
regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine, comprese le aziende sanitarie locali.
Art. 75.
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato
secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa'
e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73,
del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e
dei capi IV e V, per le societa' e gli enti non residenti di cui alla
lettera d).
2. Le societa' residenti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d)
possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.
Art. 76.
Periodo d'imposta
1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto
stabilito negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di
gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o
dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di
gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e'
determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito
dall'anno solare.
3. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi
i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati
alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle
disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e
107, commi 1 e 2.
Art. 77.
Aliquota dell'imposta
1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con
l'aliquota del 33 per cento.
Art. 78.
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo
ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti
nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla
stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche'
dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
Art. 79.
Scomputo degli acconti
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e
le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta
a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta
nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito
complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla
ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione
all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito.
Art. 80.
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle
ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti
articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare
la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Capo II
Determinazione della base imponibile delle
societa' e degli enti commerciali residenti
Sezione I
Determinazione della base imponibile
Art. 81.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da
qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e'
determinato secondo le disposizioni di questa sezione.
Art. 82.
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo
comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 86.
Art. 83.
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o
alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle
successive disposizioni della presente sezione.
Art. 84.
Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita e'
diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109,
commi 5 e 6. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in
diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali
crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono,
con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione
del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun
limite di tempo.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la
maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle
assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo
e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state
realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione
non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da societa' controllate
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le
perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio
precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori.
Art. 85.
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di
societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni
al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le
partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa' ed
enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui
all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri
titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e
d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui
alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a
norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di
cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.
3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c),
d) ed e) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
se non sono iscritti come tali nel bilancio.
Art. 86.
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il
reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la
plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione
del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo
oneroso. Se il corrispettivo della cessione e' costituito
esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un
complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in
denaro eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza
e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non
ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono
state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un
periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le societa'
sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il
quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei
redditi; se questa non e' presentata la plusvalenza concorre a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e'
stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti
come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i
beni acquisiti in data piu' recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze
dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento.
Art. 87.
Plusvalenze esenti
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo
86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni
in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa'
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73,
comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o
territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o,
alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato
conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa
commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza
possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non
sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore
del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente
diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati
utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano
direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili
concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno
dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni
ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86,
commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle
azioni ai sensi dell'articolo 44 ed ai contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b).
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il
requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le
partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3
indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta
lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in
via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i
requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle
societa' indirettamente partecipate e si verificano quando tali
requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale
della partecipante.
6. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 5, alle somme ed al
valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle
riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente
riconosciuto della partecipazione si applica quanto previsto nei
precedenti commi.
7. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al
presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi
precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni
ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui
all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
Art. 88.
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi
conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche' la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del
detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui
sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti
produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge
31 gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' quelli
erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di
abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai
propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' la riduzione dei
debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o
per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato
in partecipazione.
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Art. 89.
Dividendi ed interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della
societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di
cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti
correlate, anche in sede di accertamento.
3. Verificandosi la condizione prevista dall'articolo 44, comma 2,
lettera b), la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili
distribuiti dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167,
comma 4, o se ivi residenti relativamente ai quali, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove
compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti
«pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a
termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario
per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La
differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello
a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per
servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge
o di contratto.
Art. 90.
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il
reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo
II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e
a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero. Tale
disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei
terreni derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di cui
all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni
immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Art. 91.
Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante
annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della
relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o
negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente
quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o
quote.
Art. 92.
Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine
le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi
specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non
inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un
valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e'
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire
dal piu' recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con
il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o
con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono
assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo
adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore
normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore
minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera
quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,
per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in
conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli
esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte
nello stato patrimoniale per un valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di
esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese
sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo
93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal
contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio
successivo.
8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano
le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si
tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla
disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le
modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
Art. 93.
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e
servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare
il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono
assunte per il valore complessivo determinato a norma delle
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di
disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto,
finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai
corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere ridotto
per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non
superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi
eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non
residenti, la misura massima della riduzione e' elevata al 4 per
cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso
di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le
rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel
quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture
possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito;
l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla
data in cui e' rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto
recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita'
e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli
elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di
tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi
pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come
crediti ancorche' non risultanti in bilancio.
Art. 94.
Valutazione dei titoli
1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed
e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le
disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto
stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di
«pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di
rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle
rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per
la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera
e); a tal fine il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai
prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si
applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo
periodo;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9,
comma 4, lettera c).
5. In caso di aumento del capitale della societa' emittente
mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni
ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute
in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il
numero complessivo delle azioni.
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto
capitale alla societa' dai propri soci o della rinuncia ai crediti
nei confronti della societa' dagli stessi soci, si aggiunge al costo
dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c),
in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti
effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle
azioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la
valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non
rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera
c).
Art. 95.
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in
denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori,
salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le
spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle
relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti
o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono
deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4,
lettera c). Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e
dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore
ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23 per le
trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti
rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una
specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata,
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio
relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione
alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno,
elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti
di cui all'articolo 72, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in
cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono
deducibili anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9,
lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto economico.
Art. 96.
Interessi passivi
1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a
norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non
concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si
computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza
tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a
norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il
loro intero ammontare;
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si
computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso
alla formazione del reddito;
f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano
nella misura ivi stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei
limiti degli incrementi formati nell'esercizio.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri
proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o
private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a
decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente
dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non
sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2
ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto,
dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a
quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Art. 97.
Pro rata patrimoniale
1. Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di
libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del
patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua
dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, al
netto degli interessi attivi, e' indeducibile per la parte
corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale
dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto
contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata
ai sensi del periodo precedente e' ridotta in misura corrispondente
alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse
partecipazioni di cui all'articolo 87.
2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile
dell'esercizio, e' rettificato in diminuzione con gli stessi criteri
di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);
b) non rilevano:
1) le partecipazioni in societa' il cui reddito concorre
insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile
di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo
quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera
a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;
2) quelle in societa' il cui reddito e' imputato ai soci anche
per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso
in cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la
cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e' rettificato
in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi
passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione
di cui al primo periodo.
Art. 98.
Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione
1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4,
direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio
qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della
quota di interessi indeducibili in applicazione dell'articolo 3,
comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' indeducibile dal
reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media
durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la
quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo
e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale
effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione
dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), sia
superiore a quello di quattro a uno.
2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:
a) l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4
non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato
con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;
b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che
l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 e' giustificato dalla
propria esclusiva capacita' di credito e che conseguentemente gli
stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la
sola garanzia del patrimonio sociale.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per
la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al
comma 1;
b) si considerano parti correlate al socio qualificato le
societa' da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5,
comma 5;
c) il socio e' qualificato quando:
1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;
2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una
percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione
della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti
correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui
all'articolo 74;
d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si
aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato
e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile,
cosi' come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente,
comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito,
rettificato in diminuzione per tenere conto:
1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad
obblighi di conferimento ancora non eseguiti;
2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di
approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a
quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del
patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di
conferimenti in danaro o in natura;
4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio
netto contabile, delle partecipazioni in societa' controllate e
collegate di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui
all'articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;
f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si
determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al
termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma
per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla
determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati
o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a
condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia
superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto
percentuale;
g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti e' calcolata
applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la
remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4
maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a)
del comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio
qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli
derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di
natura finanziaria.
5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non
rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attivita'
bancaria o dell'attivita' svolta dai soggetti indicati nell'articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione
delle societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni.
6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i
debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da
tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che,
seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia,
ottengono lo stesso effetto economico.
7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui
volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle societa' che
esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni.
Art. 99.
Oneri fiscali e contributivi
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente
accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente
alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura
in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione
dell'associazione.
Art. 100.
Oneri di utilita' sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla
generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili
per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille
dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate
nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi,
le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita'
di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di
istituti di istruzione universitaria, per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato;
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per
la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, previo accertamento
della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da' immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle
violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli
studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce
i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le
erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a
favore delle ONLUS, nonche' le iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a
favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo
scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi
effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata,
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari
al 37 per cento della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con
proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un
dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita' autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,
effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite
di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le
finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei
precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in
deduzione.
Art. 101.
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono
deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1,
lettere a), b) e c), e 2.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si
applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze
sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non
e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di
acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento
di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da
quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la
rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione
ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.
Art. 102.
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella
risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo
esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in
proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni
sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata
misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei
limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei
beni in particolari processi produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro
e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la
deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e'
commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la
deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici
dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del
limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di
ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e'
ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte
dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto
beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in
relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il
contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto
dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata
minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora
venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di
ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Art. 103.
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione
di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non
superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del
costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
decimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.
Art. 104.
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni di durata della concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata
della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o
aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica e' stata
convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per
effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni
altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e'
rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in
cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di
opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento
finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli
casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel costo
ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle
disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.
Art. 105.
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle
quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a
sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
3. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle
quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).
Art. 106.
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per
l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di
accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu'
ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte
che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia
assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito
alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati,
banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del
valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare
delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle
svalutazioni che supera lo 0,60 per cento e' deducibile in quote
costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono
ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per
rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando
il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore
dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti
si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione
finanziaria nonche' la rivalutazione delle operazioni «fuori
bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui
all'articolo 112.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con
riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai
sensi dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei
precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto
accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
Art. 107.
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di
manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente
dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il
reddito, o e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha
termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono
deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della
concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102.
La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del
cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha
raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute
in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e'
deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quinto. L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a
formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni
a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non
superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura
degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a
carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
Art. 108.
Spese relative a piu' esercizi
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le
quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica
l'articolo 88, comma 3.
2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di
rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del
loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in
cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente, nche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i
contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le
predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza
siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario
non eccedente euro 25,82.
3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da quelle
considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di
nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Art. 109.
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi,
per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o
determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data
della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o
costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene
conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o
titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e
quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano
di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al
conto economico.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,
se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti
norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni
materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli
accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i
valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di
distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili
d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta
cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e
nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio
netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a
nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle
rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli
imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite
correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto
degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle
rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli
accantonamenti, nonche' delle riserve di patrimonio netto e degli
utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del
reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni
produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di
cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui
all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo
precedente.
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i
proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono
l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale
eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti
negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini
del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di
un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o
corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per
l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo
relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili
esclusi ai sensi dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui
all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o
indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari
sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione
ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
Art. 110.
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia'
dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta
imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per
l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento
della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che
siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo
di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i
costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli
immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti
per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui
all'articolo 85, lettere a) e b) non si intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei
maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non
concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote
o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e
oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano
con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto
ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla
formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della
contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto
forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli
assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la
totalita' di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i
quali il rischio di cambio e' coperto qualora i contratti di
copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il
cambio di chiusura dell'esercizio.
4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti
in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si
applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o
di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le
immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla
differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la
valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del
giorno in cui e' sorto o del giorno antecedente piu' prossimo e in
mancanza secondo il cambio del mese in cui e' sorto. Non sono
deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali
esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di
copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta
concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due
esercizi consecutivi il cambio medio risulta piu' favorevole di
quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta.
Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a
tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla
fine dei due esercizi considerati.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti
negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e
106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve
darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono
valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma
2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto
in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli»
previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche
per i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti nel
territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o merci o di
fabbricazione o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal
contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi
successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche
agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e'
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed
imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al
medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,
le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi di cui al comma 10 e' comunque subordinata alla separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari
dedotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti
applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in
materia di imprese estere partecipate.
Art. 111.
Imprese di assicurazioni
1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative concorre a formare il reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto
stabilito nei commi successivi.
2. La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorche'
il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati, e'
diminuita o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti
relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche'
delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative alle
partecipazioni di cui all'articolo 87, e degli utili di cui
all'articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, e' deducibile nell'esercizio in misura pari al 90
per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza e'
deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E'
considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della
medesima riserva sinistri.
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta
sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due
successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita
possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a
copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari
alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci
anni.
Art. 112.
Operazioni fuori bilancio
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle operazioni «fuori bilancio», in corso alla data di
chiusura dell'esercizio, diverse da:
a) quelle poste in essere esclusivamente con finalita' di
copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle
quote e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere c) e d);
b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono
esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti
finanziari.
2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui
alle lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla
valutazione concorrono alla formazione del reddito secondo le
disposizioni dell'articolo 109.
3. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non
concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori
bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalita' di
copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle
quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti di cui
all'articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono
coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o
strumenti finanziari.
4. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori
bilancio:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a
termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a
tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'.
5. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri
previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20,
comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori
alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla
data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e
il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la
determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro
la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo
94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
6. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con
finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita'
produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi
concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di
imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di
copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita',
ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e
passivita'.
7. Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con
finalita' di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio
di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o
dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in
bilancio o «fuori bilancio» o di insiemi di attivita' o passivita' in
bilancio o «fuori bilancio».
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei
conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma
restando, in ogni caso, l'applicazione dei commi 2 e 3.
Art. 113.
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate,
secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il
regime di cui all'articolo 87 non si applichi alle partecipazioni
acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione
dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro
22 giugno 1993, n. 242632.
2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere:
a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di
crediti, l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura
rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle
modalita' e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di
partecipazioni dirette nella societa' debitrice, la precisazione che
l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi con
il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli
elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di
difficolta' finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di
riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed
economicamente conveniente la conversione rispetto a forme
alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate
le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere
predisposto da piu' enti creditizi o finanziari rappresentanti una
quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta';
c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad
avvalersi, nei confronti della societa' in cui si acquisisce la
partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del
presente capo e della facolta' prevista dall'articolo 115 fino
all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui
sopra.
3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli
originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti
delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni
successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo
diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti
sia trasferito alle azioni ricevute.
Art. 114.
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e
dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle
finanze;
b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere,
titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in
base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del
passivo.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2,
terzo periodo, 106, comma 2, e 112.
Art. 115.
Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile
dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui
capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo
stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale
del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili
non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e'
imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva
percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. I requisiti di cui al periodo precedente devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in
cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al
termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e'
consentito nel caso in cui la societa' partecipata:
a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui
all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile;
b) eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non
siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione
e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla
fonte sugli utili distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle
societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio
della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto
sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli
acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le
perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui
e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria
quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della
societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e
comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre
esercizi sociali predetti, secondo le modalita' indicate in un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il
regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa'
partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti
esercizi o riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si
considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci
ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano
prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del
comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata. Gli
effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della
compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di
nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di
acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la
determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e
dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si
applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di
mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano
senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun
socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti
all'obbligo di imputazione del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite
dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di
imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa'
partecipata secondo le modalita' previste dall'articolo 128, fino a
concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal
socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale
ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il
relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi
e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
|
| Art. 116.
Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria
1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le
stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle
indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa' a
responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con una
compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in
numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
L'opzione non puo' essere esercitata, o se esercitata perde
efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione
con i requisiti di cui all'articolo 87.
2. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del comma 3
dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3
dell'articolo 8.
Sezione II
Consolidato nazionale
Art. 117.
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti.
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa'
controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di
cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i
requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualita' di
controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un
accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita'
d'impresa, cosi' come definita dall'articolo 55, mediante una stabile
organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna societa'
controllata sia effettivamente connessa.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui all'articolo 120,
l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel
caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui
all'articolo 124.
Art. 118.
Effetti dell'esercizio dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo
globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi
netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero
importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al
soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a
nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli
imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio
della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono
essere utilizzate solo dalle societa' cui si riferiscono. Le
eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi
possono essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o
alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono
esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato
sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto
delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi
dell'articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione
dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e
delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei
redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle
dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle
societa' singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma
1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Art. 119.
Condizioni per l'efficacia dell'opzione
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo
in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la
sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna
controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso
la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata
l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di
accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo
esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui
all'articolo 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere
comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo
esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per
effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione
volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu'
periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le
modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire
alla determinazione del reddito complessivo globale.
Art. 120.
Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate
le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la
quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto
esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346
del codice civile.
2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve
sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale
la societa' o ente controllante e la societa' controllata si
avvalgono dell'esercizio dell'opzione.
Art. 121.
Obblighi delle societa' controllate
1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'articolo 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine
di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del
proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni
e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere
allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b),
con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di
reddito dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni
ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di
libro e valore fiscale riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa'
controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli
obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria anche successivamente al periodo di validita'
dell'opzione.
Art. 122.
Obblighi della societa' od ente controllante
e rettifiche di consolidamento
1. La societa' o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei
redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale
apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti
partecipanti le seguenti variazioni:
a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota
imponibile dei dividendi distribuiti dalle societa' controllate di
cui all'articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili
assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio
dell'opzione;
b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione
del pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97, secondo quanto
previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza
tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni
assoggettati al regime di neutralita' di cui all'articolo 123.
Art. 123.
Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo
1. Fra le societa' che hanno esercitato l'opzione di cui alla
presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli
articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuita' di valori
fiscali riconosciuti su opzione congiunta della societa' cedente e
cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma
scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui
all'articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il
valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.
2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8
dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all'articolo
118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le
plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o
il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui al comma 1.
Art. 124.
Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio
1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo
117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo
d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato per un
importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del
triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello
fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente
controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si
applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche
nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno
del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto
versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente
effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa'
per le quali continua la validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione
di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come
risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con
le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la
societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte,
i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio
obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il
requisito del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui
all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto
previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono
nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. Il
decreto di cui all'articolo 129 puo' prevedere appositi criteri per
l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione
di cui all'articolo 123, alle societa' che le hanno prodotte e nei
cui confronti viene meno il requisito del controllo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso
di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel
consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante
con societa' o enti non appartenenti al consolidato puo' essere
richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione
del consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono
disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata
del consolidato.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle
somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare
gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo
relativi all'imposta sulle societa'.
Art. 125.
Mancato rinnovo dell'opzione
1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si
applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui
all'articolo 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non
riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente
considerata con riferimento ai redditi propri cosi' come risultanti
dalle comunicazioni di cui all'articolo 121. Si applica la
disposizione dell'articolo 124, comma 4.
3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle
somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 per
compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione
di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.
Art. 126.
Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione
1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le
societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui
redditi delle societa'.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa,
l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa
dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del
fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.
Art. 127.
Responsabilita'
1. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e'
responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed
interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che
risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a
seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua
determinazione.
2. La societa' o l'ente controllante e' responsabile per le
maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al
proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per l'adempimento
degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo
globale di cui all'articolo 122 ed e' altresi' solidalmente
responsabile per le somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna
societa' controllata.
3. Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione
dei redditi di cui all'articolo 122, le somme che risultano dovute
sono richieste prioritariamente alla societa' o ente controllante.
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei
confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il
soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata
copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno
successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 119.
Art. 128.
Norma transitoria
1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla
societa' o ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali
degli elementi dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono
ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in
proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e
fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.
Art. 129.
Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.
Sezione III
Consolidato mondiale
Art. 130.
Soggetti ammessi alla determinazione della unica
base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
1. Le societa' e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
a) e b), possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente
nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione,
i redditi conseguiti da tutte le proprie societa' controllate ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile
non residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 133.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e' consentito alle
societa' ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del
codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da
persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta,
tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate,
quali soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o ente
commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del
comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.
4. La societa' controllante che si qualifica per l'esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale controllata esercitare
anche l'opzione di cui alla sezione precedente.
Art. 131.
Effetti dell'esercizio dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto
controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le
perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo
133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione
agli utili dello stesso soggetto controllante e delle societa'
controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della
demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non
residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o
piu' controllate residenti, per la validita' dell'opzione di cui
all'articolo 130 e' necessario che la societa' controllante e
ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di cui
alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata
non residente da includere nella base imponibile del gruppo
corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna
societa' residente di cui al presente comma.
3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta
del soggetto controllante e delle societa' controllate di cui al
comma 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa'
non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della
redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene
l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario
di cui all'articolo 132, comma 2.
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli
utili alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non
residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione
del relativo bilancio.
5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla
controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130. Per
il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla
controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle
detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al
periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi
presentate per il periodo stesso dalle societa' residenti
singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
Art. 132.
Condizioni per l'efficacia dell'opzione
1. Permanendo il requisito del controllo, cosi' come definito
nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 e' irrevocabile
per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto
controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a
tre esercizi.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le
controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 133;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante, salvo nel
caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni
locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e
delle controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, e di
quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti
iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti,
anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli
stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale
o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo
della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo
sociale cui compete l'amministrazione della societa' di un bilancio
volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui
al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa' controllata non
residente secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla
lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la
collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per
adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro
notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.
3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la societa'
controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo
statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante
all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del
gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita' svolta,
l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti
nonche' la quota di partecipazione agli utili riferita alla
controllante ed alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2,
l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che
richiedono tale diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato attribuito
l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta
accettazione di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verra'
presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo' essere
subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante
dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela
degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3
il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del
reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle societa'
controllate di dimensioni non rilevanti residenti in uno Stato o
territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate
all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dallo stesso
comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta
durante il quale si sono verificate.
Art. 133.
Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate
le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita'
giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni,
quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti
direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate
residenti di cui all'articolo 131, comma 2, tenendo conto della
eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di
controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine
dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia il reddito
prodotto dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono e'
escluso dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in
cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia
verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della
societa' controllante.
Art. 134.
Obblighi della societa' od ente controllante
e rettifiche di consolidamento
1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il
reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il
reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato
secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo
III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e
con le rettifiche di seguito previste:
a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da
societa' incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da
utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui
all'articolo 130;
b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei
singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei
componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti
secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo
nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi
non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente,
ma anche successivo;
c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o
periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le
disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini
dell'imposta sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli
derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei
precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali
eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo 142 salvo
quanto di seguito previsto:
1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di
questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul
reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi
previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non
prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente
riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli
accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della
predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia
rideterminato dal soggetto controllante;
3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' diverse a quelli previsti dalla stessa
sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente
riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui
all'articolo 92, comma 5.
d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite
di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata
superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o
fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica
base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella
valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore
per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132, comma
2;
e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti
precedenti concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti
secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione della societa' non residente;
f) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 95, commi 2,
3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108,
comma 2, secondo periodo e 164;
g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere
l'art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe
deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni
locali. In tal caso, e' ammessa la deducibilita' dei componenti
negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la
misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente
dedotto dalla controllata estera secondo le modalita' ed alle
condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 142; in mancanza
della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando
quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal
reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di
cui al predetto articolo non imputati al conto economico della
controllata estera cui si riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative
agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo
130.
Art. 135.
Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo
1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni,
inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui
all'articoli 85 e 87, fra le societa' non residenti cui si riferisce
l'opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione
del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra
la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante
e delle societa' controllate residenti di cui all'articolo 131, comma
2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata
acquirente.
2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla
societa' acquirente sara' pari a quello precedente il trasferimento
maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione
del reddito imponibile ai sensi del comma 1.
Art. 136.
Determinazione dell'imposta dovuta
1. La societa' controllante, effettuando la somma algebrica del
proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati
secondo i criteri di cui all'articolo precedente, determina il
reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola
l'imposta corrispondente.
2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle
detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al
soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul
reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di
cui all'articolo 165 e ai commi da 3 a 6.
3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al
reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito
imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente
i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta
italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
estera e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera.
L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi
d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui
all'articolo 165.
4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al
reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente
all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero
viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo
definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche
perche' distribuito.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano
prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi piu'
recenti.
6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu'
societa' controllate e la legislazione locale preveda una forma di
tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla presente sezione,
nonostante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 130, gli
imponibili negativi delle societa' predette non rilevano ai fini
della determinazione del reddito complessivo se, ricorrendone in
concreto le condizioni, la societa' controllante non si avvale di
tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero. Le societa'
ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai
fini della presente sezione, una o piu' societa' a seconda che la
compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita
in modo totale o parziale.
Art. 137.
Interruzione della tassazione di gruppo prima
del compimento del periodo di validita' dell'opzione
1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui
all'articolo 132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva
della societa' o ente controllante di cui all'articolo 130, comma 2,
gli effetti dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo
d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al
momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il
periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto
controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione di cui alla
presente sezione.
2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del
soggetto controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine
del periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva
si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite
prodotte nel periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'
non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico
imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le
societa'.
Art. 138.
Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente
ad una o piu' controllate non residenti
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito
del controllo venga meno relativamente ad una o piu' societa'
controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui
all'articolo 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in
misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto
della disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, nei due esercizi
precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma
1.
2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno
relativamente ad oltre due terzi delle societa' controllate non
residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di
cui all'articolo 137, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle
perdite fiscali delle societa' non residenti di cui al presente
comma.
Art. 139.
Mancato rinnovo dell'opzione
1. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto
di cui al comma 2 dell'articolo 137.
Art. 140.
Coordinamento con l'articolo 167
1. Le disposizioni di cui all'articolo 167 non si applicano
relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso
in quello della societa' controllante per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 130.
Art. 141.
Norma transitoria
1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 130 e nei nove precedenti dalla
societa' o ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se non esercente l'opzione di cui all'articolo 130, i valori fiscali
degli elementi dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono
ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in
proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e
fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.
Art. 142.
Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere
stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli
ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle
societa' controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo
scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione
dell'indice dei prezzi al consumo e' superiore di almeno 10 punti
percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica
quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d).
Capo III
Enti non commerciali residenti
Art. 143.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale
ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e
di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo
2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita'
istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai
predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita'
ai fini istituzionali degli enti stessi.
Art. 144.
Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i
cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e'
diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai
redditi delle varie categorie.
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e
servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali
e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di
locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge
20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le
spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri
sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita'
pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita'
separata qualora siano osservate le modalita' previste per la
contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.
Art. 145.
Regime forfetario degli enti non commerciali
....................
Art. 146.
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo
10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente
articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito
complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso.
Art. 147.
Detrazione d'imposta per oneri ....................
Art. 148.
Enti di tipo associativo
1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e
per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al
comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche'
l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice
civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Art. 149.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
....................
Art. 150.
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
....................
Capo IV
Societa' ed enti commerciali non residenti
Art. 151.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali
non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e'
formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad
esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi
indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa,
anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o
comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel
territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le
stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed
enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le
plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).
Art. 152.
Determinazione del reddito complessivo
1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa'
semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le
disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di
apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili
organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi
imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle
categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono
gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10.
In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente
articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito
complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso.
3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e'
fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la
societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un
importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.
4. Per le societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.
Capo V
Enti non commerciali non residenti
Art. 153.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato
soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad
esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi
indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i
redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei
beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali
esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite
attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti
da societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1,
lettera f).
Art. 154.
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a)
e g) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione
dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.
2. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la
disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.
3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita'
commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo
144.
4. Sono altresi' deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di
altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private
legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o
promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose
indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 139 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli
elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto
legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base
ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e
al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le
erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni,
nonche' allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le
cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati
alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva
autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del
territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge
per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui
beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal
reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da'
immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle
violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data
di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per
il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita'
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette
al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui
corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e
alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di
cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di
cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
5. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la
regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano
sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti
privati, affinche' siano perseguiti gli scopi per i quali le
erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano
rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori
delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola
volta dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai
beneficiari.
Capo VI
Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime
Art. 155.
Ambito soggettivo ed oggettivo
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale
delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ed iscritte nel registro internazionale di
cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' determinato ai
sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi
un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi
dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne
con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161.
L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo' essere
rinnovata. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel
medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui
composizione concorrono la societa' controllante e le controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i
criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un
tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate
all'attivita' di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti
ed altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.
3. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita' direttamente
connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere
precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di
cui all'articolo 161.
Art. 156.
Determinazione del reddito imponibile
1. Il reddito imponibile e' determinato in via forfetaria ed
unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i
requisiti predetti:
a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per
i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per
tonnellata;
2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro
per tonnellata;
3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro
per tonnellata;
4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per
tonnellata;
b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito
previsti in relazione all'eta' del naviglio:
1) da 0 a 5 anni: 0,90;
2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;
3) da 11 a 25 anni: 1,05;
4) oltre 25 anni: 1,10.
2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni
di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione,
riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e
trasformazione della nave; sono altresi' esclusi dal computo dei
giorni di operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo
temporaneo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi
precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 84.
Art. 157.
Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia
1. L'opzione di cui all'articolo 155 non puo' essere esercitata e
se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso
nel caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate
viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni di
effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la
determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui
le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico
per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di
cui all'articolo 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di
diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresi', nel caso
di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le
modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende
i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via
esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 155 e delle
attivita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione
esercitata, il nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima
del decorso del decennio originariamente previsto.
Art. 158.
Plusvalenze e minusvalenze
1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi
relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo
155, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende
anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la
cessione abbia oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore
in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del
presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo
156 dovra' aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito,
al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non
ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima
applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto
dalla presente sezione.
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima
applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto
dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si
rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma
precedente e' aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento
del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso
aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi
rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei
debiti finanziari.
Art. 159.
Obblighi contabili
1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita'
imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 155 non e'
ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e
deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella
sezione I del capo II.
2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti
negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad
attivita' o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da
quelli ricompresi nella determinazione dell'imponibile, secondo i
criteri di cui all'articolo 156; a tal fine e' tenuta una
contabilita' separata secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui all'articolo 161.
3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono
indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non
ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi
nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Art. 160.
Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non
possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II
ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le
societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi
dell'articolo 156 e le altre imprese si applica, ricorrendone le
altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista
dall'articolo 110, comma 7.
Art. 161.
Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.
2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si
applicano le disposizioni di cui alla sezione I.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 162.
Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di
affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in
tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone
situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita'
al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione
nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse
naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi al fondo del
mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione,
ovvero l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e'
considerato «stabile organizzazione» soltanto se tale cantiere,
progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Una sede fissa di affari non e', comunque, considerata stabile
organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti
all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa,
qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o
ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e), purche' l'attivita'
della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione,
abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se'
stabile organizzazione la disponibilita' a qualsiasi titolo di
elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano
la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati
alla vendita di beni e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto
previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione
dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non
residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in
nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di
beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non
residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato
la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario
generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attivita'.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce
stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa
eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di
un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478,
che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi
dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa
residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano
controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa
non costituisce di per se' motivo sufficiente per considerare una
qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 163.
Divieto della doppia imposizione
....................
Art. 164.
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi
relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni ....................
Capo II
Disposizioni relative ai redditi prodotti
all'estero ed ai rapporti internazionali
Art. 165.
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su
tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta
fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo
al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in
diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di
criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare
quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e
dall'articolo 136, commi 3 e 6, se concorrono redditi prodotti in
piu' Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per
ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo
stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo
avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a
titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto
dal comma 7.
5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile
organizzazione o da societa' controllate di cui alla sezione III del
capo II del Titolo II, la detrazione puo' essere calcolata
dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo
definitivo avviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo.
L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente e'
condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle
imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il
pagamento a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti,
nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo
definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana
relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta
fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana
rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino
all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia
verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo'
essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed
essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca
l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera
relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente
comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto
in avanti ed all'indietro del credito si applicano anche ai redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' controllate di
cui alla sezione III del capo II del Titolo II anche se residenti
nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale
il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia'
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera
dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il
termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata alla quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa' che hanno
esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione
spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta
estera va ridotta in misura corrispondente.
Art. 166.
Trasferimento all'estero della residenza o della sede
1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti di cui
all'articolo 2 ed all'articolo 72, comma 1, lettera a) e b), che
comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui
redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti
dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non
siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i
componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni
caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle
stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le
societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettera g).
2. .........
Art. 167.
Disposizioni in materia di imprese estere controllate
1. .........
2. .........
3. .........
4. .........
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva
attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita',
nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali
privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma,
il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. .........
7. .........
8. .........
Art. 168.
Disposizioni in materia di imprese estere collegate
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la
norma di cui all'articolo 167 si applica anche nel caso in cui il
soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,
anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, una
partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di
un'impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato
in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale
percentuale e' ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione
agli utili di societa' quotate in borsa. La norma di cui al presente
comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti
negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti
da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali
privilegiati.
2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono
determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto
dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei
coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che
compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.
3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano
i seguenti coefficienti:
a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da
beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria;
c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche
in locazione finanziaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 169.
Accordi internazionali
....................
Capo III
Operazioni straordinarie
Art. 170.
Trasformazione della societa'
1. .........
2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in societa' non soggetta a tale imposta, o
viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo
di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e'
determinato secondo le disposizioni applicabili prima della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
3. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta
all'imposta di cui al Titolo II in societa' soggetta a tale imposta
le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati
ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano
state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non
concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e
l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del
comma 6 dell'articolo 47.
4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di cui al titolo II in societa' non soggetta a tale imposta le
riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma
dell'articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non
siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta
indicazione.
5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta
secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle
societa' di cui all'articolo 73.
Art. 171.
Trasformazione eterogenea
1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo
2500-septies del codice civile, di una societa' soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa' si
considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano
confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le
riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei
confronti dei soci o associati:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non
iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In
caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le
disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le
disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.
2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies
del codice civile, di un ente non commerciale in societa' soggetta
all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento
limitatamente ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda o
complesso aziendale dell'ente stesso.
Art. 172.
Fusione di societa'
1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle
societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla
fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo
iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni
o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo
derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione,
con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o
fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della
societa' risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in
bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' risultante dalla
fusione o incorporante, fatta salva l'applicazione, in caso di
conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni,
degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante
dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti
delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo
bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e
nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio
prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di
distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di
fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale
complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle
quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o
da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o
di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla
fusione sono state imputate al capitale delle societa' fuse o
incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa'
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da
concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle
riserve di cui al comma precedente si applica il regime fiscale delle
riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma precedente, che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa
la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore,
dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del
codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce
la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa'
le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a
quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a
norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o
quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute
dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla
fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali
azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito
dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute
dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto
di fusione.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha
effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle
societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento,
inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute
operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto
delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino
alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti
obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa'
incorporante o comunque risultante dalla fusione.
Art. 173.
Scissione di societa'
1. La scissione totale o parziale di una societa' in altre
preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa'
scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di
avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa' partecipanti
alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo
conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero
all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del
codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per
effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa, non sono
imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti
sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e,
ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11,
le posizioni soggettive della societa' scissa, ivi compresa quella
indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali
sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale,
alla stessa societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote
del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per
insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono
tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle
imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo
alla societa' scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si
trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale,
in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento
della societa' scissa si considera gia' dedotto dalle beneficiarie,
oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa',
per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno
riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del
comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del
precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le
voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa'
scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove
esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le societa'
beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non
retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti
si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la
scissione. In particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si
presumono, in proporzione alle quantita' rispettivamente ricevute,
provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali,
distinte per esercizio di formazione, della societa' scissa e dalla
eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali
nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni
trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni
medesimi da parte della societa' scissa e delle societa'
beneficiarie; detto criterio e' altresi' applicabile alle spese
relative a piu' esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo
bilancio della societa' scissa debbono essere ricostituite dalle
beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In
caso di scissione parziale, le riserve della societa' scissa si
riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa'
scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che
acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini
della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle
altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni
dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo 172 per la
societa' incorporante o risultante dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano alla
scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172,
riferendosi alla societa' scissa le disposizioni riguardanti le
societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la
societa' risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio
o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui
all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti
della scissione e' regolata secondo le disposizioni del comma 1
dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione
degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello
stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo
di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per la fase
posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa riferibili a
periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha
effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa
societa' scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla
societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento
relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della
societa' scissa o, nel caso di scissione totale, di quella
appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la designazione
e' omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima
nell'atto di scissione. Le altre societa' beneficiarie sono
responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono
essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le
societa' coobbligate hanno facolta' di partecipare ai suddetti
procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella
designata debbono indicare, a richiesta degli organi
dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i
quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede
legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e
contabile relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o
rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla
operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui
all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa' scissa o quella
designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati
si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto
ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del
suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta sulle
societa' beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a
tale imposta e nei confronti della societa' del secondo tipo
beneficiaria della scissione di una societa' del primo tipo si
applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5
dell'articolo 171, considerando a tal fine la societa' scissa come
trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla
beneficiaria.
Art. 174.
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto
applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi
dalle societa'.
Art. 175.
Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di
collegamento
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui
all'articolo 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di
controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e
collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio
di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello
attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto
conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero,
se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni
conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di
realizzo e' determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di
conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive
dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le
partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti
predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1
del medesimo articolo 87.
3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello
Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente nel
territorio stesso.
4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, e' disciplinata
dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 assumendo come costo
delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del
presente articolo.
Art. 176.
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che
il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve
assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore
fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine
agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione della
dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i
soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per
l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
conferimento dell'azienda secondo il regime di continuita' dei valori
fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva
cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione
totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli
articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati
con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute
dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del
soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che
hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le
operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci
in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui
risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date
in cambio.
5. L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all'azienda
conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto
conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che
questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla
norma predetta.
6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda
dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo comma
dell'articolo 175.
Art. 177.
Scambi di partecipazioni
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.
1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa'
controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime
lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni o
quote, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito
imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in
permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio.
L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del
percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione
totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli
articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in
societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il
controllo di una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione
del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente
quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa'
conferitaria per effetto del conferimento.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.
Capo IV
Operazioni straordinarie fra soggetti residenti
in Stati membri diversi dell'Unione europea
Art. 178.
Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi
di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle fusioni tra societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata, cooperative e di mutua
assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel
territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri
della Comunita' economica europea, purche' non si considerino, per
convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi,
residenti fuori della Comunita', che appartengano alle categorie
indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, da
considerare automaticamente aggiornata in conformita' con eventuali
modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle
imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo unico o
ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione,
sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai
partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del
valore nominale della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu'
soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova
costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della
Comunita' diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte
corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti
delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura
proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso,
sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti
nel territoriodello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a
ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel
concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della
societa' scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta;
c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella
lettera a), residenti in Stati diversi della Comunita', sempre che
uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti
di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con
riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
oggetto delle operazioni stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i
quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri
una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359,
comma 1, n. 1), del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella
stessa lettera, residente in uno Stato della Comunita' diverso da
quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote
in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un
eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore
nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei
partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio
dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una
stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto
indicato nella lettera a).
Art. 179.
Regime di neutralita' fiscale
1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 178
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 178 si applica l'articolo 176. Le disposizioni del
comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non
residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato
italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente
residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della
stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a
titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa
imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della
imposta che lo Stato, dove e' situata la stabile organizzazione,
avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della
direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non
residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli
obblighi tributari.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni
mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 178, non
comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o
quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle
azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei
valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del
rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito dei percettori ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni,
l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui
agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione
situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono
imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di
realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta,
fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in
assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n.
90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta e' valutata
fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un
importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a
saldo.
6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti
dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto
delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1
dell'articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa
disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i
componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato ne vengano distolti.
Art. 180.
Riserve in sospensione d'imposta
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui
all'articolo 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti
nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il
reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del
soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile
organizzazione.
Art. 181.
Perdite fiscali
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1,
dell'articolo 181, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da
parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui
all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli
elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla
stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante
dall'operazione e nei limiti di detta differenza.
Capo V
Liquidazione volontaria e procedure concorsuali
Art. 182.
Liquidazione ordinaria
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto
economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3,
comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i
presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa',
in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto
dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la
data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi,
e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio
in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di
tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e'
determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero
a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo
conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae
per piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio,
nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i
redditi cosi' determinati, ancorche' gia' tassati separatamente a
norma degli articoli 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la
liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni
dell'articolo 8.
3. Per le societa' soggette all'imposta di cui al titolo II, il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la
liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il
reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun
successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in
base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo
conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio
anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di
questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede
di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per piu' di cinque
esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di
omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in
via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme
percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorche' gia' tassati
separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne
il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.
Art. 183.
Fallimento e liquidazione coatta
....................
Art. 184.
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto
applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti
diversi dalle societa'.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 185.
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
....................
Art. 186.
Societa' civili
....................
Art. 187.
Eredita' giacente
1. Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di
imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito
dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le
disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredita' e'
persona fisica, o non e' noto, e secondo quelle del titolo II,
capo III, se il chiamato e' un soggetto diverso. Dopo l'accettazione
dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a formare il
reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta,
compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla
liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui
all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredita' e' persona
fisica o non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente
con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di
reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito.
Art. 188.
Campione d'Italia
....................
Art. 189.
Riferimenti legislativi ad imposte abolite
....................
Art. 190.
Redditi dei fabbricati
....................
Art. 191.
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, e da leggi speciali. ....................
-----------
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n.
80, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
- Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986,
n. 302, S.O.
- Si trascrive il testo degli articoli 14 e 16 della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere».
- Si trascrive il testo degli articoli da 1 a 7 della
legge n. 80/2003 (Delega al Governo per la riforma del
sistema fiscale statale):
«Art. 1 (Delega per la riforma del sistema fiscale
statale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o
piu' decreti legislativi recanti la riforma del sistema
fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte
ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta
sul reddito delle societa', imposta sul valore aggiunto,
imposta sui servizi, accisa».
«Art. 2 (Codificazione). - 1. Il codice e' articolato
in una parte generale ed in una parte speciale. La parte
generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti
principi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali
dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalita',
di capacita' contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi
fondamentali dell'ordinamento comunitario e non
pregiudicano l'applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni
contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, sono informate ai principi di chiarezza,
semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita';
d) e' vietata la doppia imposizione giuridica;
e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme
fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto
passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della
buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte
le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione
fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per
quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei
revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza
tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale
prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su
dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite
per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza
il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli
obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra
sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla
violazione;
m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei
casi di frode e di effettivo e rilevante danno per
l'erario;
n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e
disciplinano istituti giuridici tributari destinati a
finalita' etiche e di solidarieta' sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le
disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla
presente legge.
3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo
espressamente».
«Art. 3 (Imposta sul reddito). - 1. Dato l'obiettivo di
ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito,
rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e
al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei
principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul
reddito si articola sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta,
degli enti non commerciali;
b) conservazione del regime di imposizione previsto
per le societa' di persone residenti e soggetti equiparati;
c) per quanto riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di
poverta', di un livello di reddito minimo personale,
tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di
meglio garantire la progressivita' dell'imposta, escluso da
imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni con
deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei
seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare
riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli,
degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa;
sanita', istruzione, formazione, ricerca e cultura,
previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e
domiciliare; non profit e attivita' svolta nel campo
sociale, assistenziale e di promozione sociale e
valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato
e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di accordi e di intese;
attivita' sportiva giovanile; costi sostenuti per la
produzione dei redditi di lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi
e medi, al fine di meglio garantire la progressivita'
dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i
redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;
5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili
percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori
dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie
qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione
economica;
6) per la determinazione del reddito di impresa,
applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute
nella disciplina della imposta sul reddito delle societa',
con inclusione parziale nell'imponibile degli utili
percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni
societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli
effetti di doppia imposizione economica; simmetrica
deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze
realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la
parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati
dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di
sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i
lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;
8) revisione della disciplina dei redditi derivanti
da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
espressamente definiti, con inclusione degli stessi
nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro
attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e
professioni se conseguiti da artisti e professionisti di
qualsiasi tipo;
d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo
per i redditi di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i
redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli
strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su
quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione
agli investitori istituzionali sulla base dei principi di
cassa e di compensazione;
4) regime differenziato di favore fiscale per il
risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a
casse di previdenza privatizzate;
5) regime agevolativo per i contribuenti che
destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi
personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;
e) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo di semplificazione
degli adempimenti formali;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale preventivo
per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro
autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di
settore;
4) introduzione di un sistema forfetario di
tassazione agevolata per le piccole attivita' nei piccoli
comuni montani non a vocazione turistica;
5) introduzione per le piccole e medie imprese e
per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli
obblighi documentali e la determinazione degli imponibili,
anche in funzione del potenziamento degli studi di settore
ovvero in ragione della particolare modalita' di
espletamento dell'attivita';
6) mantenimento di un regime fiscale semplificato
per le societa' sportive dilettantistiche;
f) previsione di una clausola di salvaguardia, in
modo che, a parita' di condizioni, il nuovo regime risulti
sempre piu' favorevole od uguale, mai peggiore, del
precedente, con riferimento anche agli interventi di natura
assistenziale e sociale».
«Art. 4 (Imposta sul reddito delle societa). - 1. Nel
rispetto dei principi della codificazione, per incrementare
la competitivita' del sistema produttivo, adottando un
modello fiscale omogeneo a quelli piu' efficienti in essere
nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma
dell'imposizione sul reddito delle societa' si articola,
per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione in capo alla societa' o ente
controllante di un'unica base imponibile per il gruppo
d'imprese su opzione facoltativa delle singole societa' che
vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma
algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come
specificamente previsto; esclusione dall'esercizio
dell'opzione delle controllate non residenti; eguale
esclusione della societa' o ente controllante non residente
e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
definizione della nozione di stabile organizzazione sulla
base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali
contro le doppie imposizioni; per la definizione del
requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione
non inferiore a quella necessaria per il controllo di
diritto, diretto e indiretto, di cui all'art. 2359 del
codice civile; irrevocabilita' dell'esercizio dell'opzione
per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del
venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo
di neutralita' fiscale per i trasferimenti di beni diversi
da quelli che producono ricavi fra le societa' e gli enti
che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita
dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali
a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralita', con
conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze
realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora
esistenti, e applicazione di analoghi principi per le
fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo, con
conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi
ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di
perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e
regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel
caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale
esclusione dal concorso alla formazione del reddito
imponibile per i dividendi distribuiti dalle societa'
consolidate; identita' del periodo di imposta per ciascuna
societa' del gruppo, fatta eccezione per i casi di
operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno
prevedersi apposite regole; eventuale esclusione
dell'opzione relativamente alle societa' controllate che
esercitino determinate attivita' diverse da quella della
controllante; esclusione dal concorso alla formazione del
reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle
societa' con imponibili negativi; nel caso in cui per
effetto di svalutazioni dedotte dalla societa' controllante
o da altra societa' controllata, anche se non inclusa nella
tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della
partecipazione nella societa' consolidata e' minore del
valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di
patrimonio netto contabile di tale societa', riallineamento
del secondo valore al primo determinando i criteri per la
determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli
elementi dell'attivo e del passivo della societa'
partecipata; le societa' che esercitano l'opzione
garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli
obblighi tributari dell'ente o societa' controllante;
b) determinazione in capo alla societa' o ente
controllante di un'unica base imponibile per il gruppo
esteso anche alle societa' controllate non residenti sulla
base degli stessi principi e criteri previsti per il
consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto
di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della
societa' o ente controllante di grado piu' elevato
residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le
controllate non residenti; irrevocabilita' dell'esercizio
dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni;
mantenimento del principio del valore normale per i beni ed
i servizi scambiati fra societa' residenti e non residenti
consolidate; al contrario di quanto previsto per il
consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli
imponibili solo proporzionalmente alla quota di
partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente
posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla
revisione dei bilanci della controllante residente e delle
controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche
previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati
ad una maggiore tutela degli interessi erariali
determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di
consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art.
127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero
per singola entita' legale o stabile organizzazione con
modalita' tali da evitare effetti di doppia imposizione
economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del
credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario
dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito
imponibile; semplificazione della determinazione della base
imponibile delle controllate non residenti, anche
escludendo l'applicabilita' delle norme del titolo I, capo
VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle
imposte sui redditi, concepite per realta' produttive e
regolamentazioni giuridiche nazionali;
c) esenzione delle plusvalenze realizzate
relativamente a partecipazioni in societa' con o senza
personalita' giuridica, sia residenti sia non residenti, al
verificarsi delle seguenti condizioni:
1) riconducibilita' della partecipazione alla
categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo
oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche
il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non
inferiore ad un anno;
2) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'effettiva attivita' commerciale;
3) residenza della societa' partecipata in un Paese
diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati
ai sensi dell'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal
comma 5 dello stesso art. 127-bis; nel caso di realizzo di
plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti
predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte
negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore
della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare
in numero non inferiore a due;
d) esclusione dal concorso alla formazione del
reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti
da societa' con personalita' giuridica sia residenti che
non residenti nel territorio dello Stato, anche in
occasione della liquidazione, ferma rimanendo
l'applicabilita' dell'art. 127-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime
fiscale privilegiato; deducibilita' dei costi connessi alla
gestione delle partecipazioni;
e) indeducibilita' delle minusvalenze iscritte e
simmetrica indeducibilita' di quelle realizzate
relativamente a partecipazioni in societa' con o senza
personalita' giuridica, sia residenti sia non residenti,
che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c);
indeducibilita' dei costi direttamente connessi con la
cessione di partecipazioni che si qualificano per
l'esenzione di cui alla stessa lettera c);
f) riformulazione dell'art. 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di
indeducibilita' di cui al comma 1, del medesimo articolo
nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione
di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e
d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilita' per
i soli oneri finanziari nel caso di possesso di
partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla
stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate
incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche
quelle il cui reddito e' tassato in capo ai soci anche a
seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la
determinazione del pro-rata riferimento ai valori
risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante,
considerando il valore di libro delle partecipazioni con i
requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato
dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri
analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di
successiva cessione della partecipazione consolidata o
nella societa' il cui reddito e' tassato in capo ai soci,
anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera h)
potra' essere previsto il recupero a tassazione anche
parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della
esclusione di cui al secondo periodo della presente
lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla
lettera g);
g) in conformita' a quanto disposto in altri
ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilita'
degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o
garantiti dal socio che detiene direttamente o
indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per
cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da
identificare sulla base dei criteri di cui all'art. 2359
del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali
finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile
allo stesso socio eccedente quello consentito ed a
condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e
dell'imposta sul reddito delle societa'; previsione di un
rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento
dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando
gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e
eventualmente differenziandolo per le societa' la cui
attivita' consiste in via esclusiva o prevalente
nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un
rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al
contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti
eccedenti derivano dalla capacita' di credito propria e non
da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione,
assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili
distribuiti e conseguente indeducibilita' degli stessi
nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai
fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della
quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla
partecipazione del socio al netto del capitale sociale
sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile
dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di
mancata ricopertura della stessa entro un periodo non
inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2)
dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue
parti correlate, intendendo per tale quello derivante da
mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto
qualificabile economicamente fra i debiti finanziari;
rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto,
quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che,
seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di
garanzie, ottengono lo stesso risultato economico; computo
ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale
effettuati in esecuzione di contratti di associazione in
partecipazione e di quelli indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile o alternativamente
assimilazione della remunerazione di tali apporti agli
utili derivanti dalla partecipazione in societa' di
capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei
relativi contratti alla cessione di partecipazioni
societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti
assunti dai soggetti indicati nell'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione
dal limite alla deducibilita' degli oneri finanziari per i
contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste
per l'applicazione degli studi di settore;
h) facolta' delle societa' di capitali i cui soci
siano a loro volta societa' di capitali residenti, ciascuna
con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10
per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale
delle societa' di persone. La stessa opzione potra'
eventualmente essere consentita in presenza di soci non
residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si
applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La
societa' che esercita l'opzione garantisce con il proprio
patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte
dei soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui
alla presente lettera per le societa' a responsabilita'
limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente
composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di
applicazione degli studi di settore; esclusione
dell'opzione di cui alla presente lettera o, se gia'
esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di
detenzione da parte della societa' a responsabilita'
limitata di partecipazione in societa' con i requisiti per
l'esenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini
delle imposte dirette della societa' a responsabilita'
limitata che esercita l'opzione ad una societa' di persone;
i) deducibilita' delle componenti negative di reddito
forfetariamente determinate, quali le rettifiche
dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente
dal transito dal conto economico al fine di consentire il
differimento d'imposta anche se calcolate in sede di
destinazione dell'utile; nel caso di incapienza
dell'imponibile della societa' cui si riferiscono,
previsione della deducibilita' delle predette componenti
negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di
altra societa' inclusa nella stessa tassazione di gruppo;
previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle
imposte differite;
l) riformulazione della disciplina del credito per
imposte pagate all'estero di cui all'art. 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti
dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare
prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna
controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o
alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il
riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese;
previsione del riporto in avanti ed all'indietro del
credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un
periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto
esercizi;
m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive
modificazioni, e della possibilita' dallo stesso decreto
prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi
da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di
fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei
regimi di neutralita' fiscale e di determinazione del
reddito imponibile previsti dallo stesso decreto
legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544, al fine di renderli coerenti alle logiche della
disciplina recata dalla riforma;
n) opzione e relativi termini e modalita' di
esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta
relativa al reddito ovvero del reddito derivante
dall'utilizzazione delle navi indicate nell'art. 8-bis,
primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante
dalle attivita' commerciali complementari od accessorie al
fine di rendere il prelievo equivalente a quello di
un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1)
l'identificazione delle attivita' ammesse al regime di
determinazione forfetaria avverra' con riferimento ai
criteri di cui alla comunicazione recante «Nuovi
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto
marittimo» COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in
data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle
modalita' di attuazione degli analoghi regimi negli altri
Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il
reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni
tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse
fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per
tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio
della nave con riferimento a quanto previsto negli altri
Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilita'
dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle
cessioni di beni e servizi fra le societa', il cui reddito
si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti,
e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre
condizioni, la disciplina del valore normale prevista
dall'art. 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche
se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato;
o) riformulazione dell'art. 127-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti
del reddito prodotto da societa' estere controllate
residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di
estenderne l'ambito di applicazione anche alle societa'
estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza
del requisito del controllo invece della determinazione
dell'imponibile secondo le norme nazionali, sara' prevista
l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima
delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla
base di coefficienti di rendimento differenziati per le
categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;
p) mantenimento della soglia di fatturato per
l'applicazione degli studi di settore;
q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni;
r) per i costi e le spese aventi limitata
deducibilita' fiscale, previsione di criteri di effettiva
semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di
forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e
coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi
ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
s) introduzione di un sistema agevolativo permanente,
la cui entita' e' stabilita annualmente sulla base del
finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre
il carico fiscale complessivo gravante sulle societa' che
sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca
e la formazione.
2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1,
insiste un'aliquota unica del 33 per cento».
«Art. 5 (Imposta sul valore aggiunto). - 1. La riforma
dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base
dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) progressiva riduzione delle forme di
indetraibilita' e delle distorsioni della base imponibile,
in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella
propria e tipica di una imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo
da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione
della particolarita' dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali;
e) semplificazione delle disposizioni in tema di
territorialita' dell'imposta e migliore armonizzazione
delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;
f) semplificazione delle disposizioni relative alla
detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore
armonizzazione delle stesse con le previsioni della
direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, del Consiglio;
g) semplificazione e razionalizzazione delle
disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;
h) previsione di norme che consentano, nel rispetto
dei principi di semplicita', trasparenza ed efficienza e
nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla
base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni
altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la
quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a
finalita' etiche, in base ai seguenti principi:
1) la destinazione della quota del corrispettivo a
finalita' etiche puo' essere stabilita facoltativamente dal
consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al
momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto
passivo;
2) l'entita' massima della quota del corrispettivo
ammesso e' stabilita ogni anno con la legge finanziaria per
l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della
finanza pubblica;
i) armonizzazione delle diverse forme di
detraibilita' e deducibilita' previste ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi».
«Art. 6 (Imposta sui servizi). - 1. La riforma
dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e
razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in
un'unica modalita' di prelievo, compatibilmente con la
natura e l'oggetto dei servizi tassati, in particolare i
seguenti tributi:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.
2. La riforma deve altresi' determinare:
a) il riordino dei tributi speciali;
b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai
sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte
dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione
alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile
d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi
telematici.
3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un
sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti
immobiliari che ne favorisca la circolazione, con
particolare riferimento agli immobili destinati ad
abitazione principale.
4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione
fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma
deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno
delle attivita' artistiche dilettantistiche, nonche' al
sostegno delle attivita' artistiche finalizzate alla
conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche,
svolte senza scopo di lucro».
«Art. 7 (Accisa). - 1. La riforma del sistema
dell'accisa e' ispirata ai principi ordinatori
dell'efficienza, ottimalita' e semplificazione ed e'
improntata ai seguenti criteri direttivi:
a) salvaguardia della salute e dell'ambiente
privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali
esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di
un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento
diversificata, correlata alla quantita' di consumi, che
consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree
climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa
sugli oli minerali diversificata per le isole minori,
compatibilmente con la disciplina comunitaria;
c) adeguamento delle strutture dei sistemi di
prelievo tributario alle nuove modalita' di funzionamento
del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in
coerenza con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
d) revisione dei presupposti per il rilascio delle
autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale,
tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita'
operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze
territoriali di approvvigionamento;
e) previsione di nuove figure di responsabili
solidali per il pagamento dell'accisa;
f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di
prescrizione e decadenza;
g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre
l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti
essenziali e previsione di forme di partecipazione degli
enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni
nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti
previsti;
h) snellimento degli adempimenti e delle procedure
anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
i) coordinamento della tassazione sui combustibili
impiegati per la produzione di energia elettrica con
l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in
essere da soggetti diversi.
2. Per accisa, ai fini della presente legge, si
intende:
a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali,
all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
b) l'imposta erariale di consumo sull'energia
elettrica;
c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio
e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per
cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714),
impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla
direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio;
e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa
(SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi
impianti di combustione».
Nota all'art. 1:
- Per il testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986,
vedi nelle note alle premesse.
Le seguenti note si riferiscono agli articoli del testo
unico delle imposte sui redditi modificati dal decreto
legislativo qui pubblicato:
Nota all'art. 8 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del TUIR vigente
prima dell'entrata in vigore del decreto qui pubblicato:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - [1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di
ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni](*).
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice di cui all'art. 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
(*) Il comma 1 e' stato sostituito dal decreto qui
pubblicato.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'art. 79. Si
applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'art. 102 e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del
citato art. 102».
Nota all'art. 11 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 10-bis (ora art. 11)
del TUIR vigente prima dell'entrata in vigore del decreto
qui pubblicato:
«Art. 10-bis (Deduzione per assicurare la
progressivita' dell'imposizione). - [1. Dal reddito
complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui
all'art. 14 e al netto degli oneri deducibili di cui
all'art. 10, si deduce l'importo di 3.000 euro](*).
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
la deduzione di cui al comma 1, e' aumentata di un importo
pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai
commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui all'art. 46, comma 2,
lettera a), la deduzione di cui al comma 1, e' aumentata di
un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione
nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, la
deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari
a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi
2 e 3.
[5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di
26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi
da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 e
diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta
di cui all'art. 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il
predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero,
la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del
predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre
decimali»] (*).
|
| Note all'art. 12 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 11 (ora art. 12) del
TUIR vigente prima dell'entrata in vigore del decreto qui
pubblicato:
«Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
di cui all'art. 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per
cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per
cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per
cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel
periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a
7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra
il reddito complessivo e 7.500 euro.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
(*) I commi 1 e 5 sono stati sostituiti dal decreto qui
pubblicato. [3. Dall'imposta netta si detrae
l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al
contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto
disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di
imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo
di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi] (*).
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14».
Note all'art. 18 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2, commi 1-bis e
1-ter, del decreto legislativo n. 239/1996 (Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati):
«Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
soggetti residenti). - 1-bis. Sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di
possesso, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non
residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50
per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992,
indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27 per
cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo
del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi».
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi);
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche
residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai
sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del
citato testo unico n. 917 del 1986, non relative
all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico.
2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche
in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o
partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a
versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma
1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad
essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata
dalla societa' emittente.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato in
relazione alle partecipazioni non relative a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati
ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti,
diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al
rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della
ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero.
(*) Il comma 3 e' stato sostituito dal decreto qui
pubblicato. 4. Sugli utili corrisposti dalle societa'
ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'art. 87
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art.
77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai
fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con
obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui
al primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei
confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
confronti dei fondi.
5. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei
confronti delle persone fisiche residenti che possiedono
partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da
quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel
caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo
stesso comma. La ritenuta non e' operata qualora i soggetti
di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto
della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi
1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a
titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745».
- Si trascrive il testo dell'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 601/1973 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie):
«Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). -
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio».
Nota all'art. 21 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 18 (ora art. 21) del
TUIR vigente prima dell'entrata in vigore del decreto qui
pubblicato:
«Art.18 (Determinazione dell'imposta per gli altri
redditi tassati separatamente). - [1. Per gli altri redditi
tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e di quelli imputati ai
soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di
cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16,
l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione
ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente,
nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'art. 16,
all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e per quelli imputati
ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16,
l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta'
del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui i redditi sono stati
rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'art. 16 conseguiti in sede
di liquidazione il diritto alla percezione si considera
sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se
per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell'art. 16 e' stata
riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata
applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento] (*).
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si
procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi
e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e'
determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito
della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota
corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la
successione.
(*) Il comma 1 e' stato sostituito dal decreto qui
pubblicato.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato
reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente
alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due
anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il
primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei
precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello
delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2
dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state
fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si
riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono
dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si
riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f)
del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle
eventuali anticipazioni salvo conguaglio».
Note all'art. 23 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 20 (ora art. 23) del
TUIR vigente prima dell'entrata in vigore del decreto qui
pubblicato:
«Art. 20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti).
- [1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti
dei non residenti si considerano prodotti nel territorio
dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel
territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da
attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attivita'
esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte
nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, dell'art. 81, derivanti da cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate
in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del
medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso
ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
nonche' da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e
c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti
conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
mercati regolamentati;
g) i redditi di cui all'art. 5 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti] (*).
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle
lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti
nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le
indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d),
e) e f) del comma 1 dell'art. 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del
comma 1 dell'art. 47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di
impresa nonche' di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico;
(*) Il comma 1 e' stato sostituito dal decreto qui
pubblicato.
d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti
non residenti per prestazioni artistiche o professionali
effettuate per loro conto nel territorio dello Stato».
Note all'art. 44 del TUIR:
- Si trascrive il testo degli articoli 1861, 1869 e
2554 del codice civile:
«Art. 1861 (Nozione). - Col contratto di rendita
perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di
esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma
di danaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili,
quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della
cessione di un capitale.
La rendita perpetua puo' essere costituita anche quale
onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della
cessione gratuita di un capitale».
«Art. 1869 (Altre prestazioni perpetue). - Le
disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868
si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua
costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima
volonta».
«Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102».
- Si trascrive il testo dell'art. 29 del regio
decreto-legge n. 436/1927 (Disciplina dei contratti di
compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico
registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile
club d'Italia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 aprile 1927, n. 84, e convertito dalla legge 19 febbraio
1928, n. 510.
«Art. 29. - Il Ministro per le finanze puo', con suo
decreto autorizzare le societa' esercenti la vendita a rate
di autoveicoli ad emettere obbligazioni, anche per somma
eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo
l'ultimo bilancio approvato, o speciali buoni fruttiferi,
per un ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli
autoveicoli, in esenzione dell'imposta di ricchezza
mobile».
Nota all'art. 46 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 43 (ora art. 46) del
TUIR vigente prima dell'entrata in vigore del decreto qui
pubblicato:
«Art. 43 (Versamenti dei soci). - [1. Le somme versate
alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci
allegati alle dichiarazioni dei redditi della societa' non
risulta che il versamento e' stato fatto ad altro
titolo] (*).
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme
versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati
o partecipanti.».
Note all'art. 55 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2195 del codice
civile:
«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano».
(*) Il comma 1 e' stato sostituito dal decreto qui
pubblicato.
Note all'art. 65 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 77 (ora art. 65) del
TUIR vigente prima dell'entrata in vigore del decreto qui
pubblicato:
«Art.77 (Beni relativi all'impresa). - [1. Per le
imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si
considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, a quelli
strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i
beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra
le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e
vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile. Gli
immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 si considerano
relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o,
per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni
ammortizzabili] (*).
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni
ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3
per le societa' di fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi
all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 53, i crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e'
riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le
attivita' relative all'impresa nell'inventario di cui
all'art. 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di
cui all'art. 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili.
Le relative quote di ammortamento sono calcolate a
decorrere dall'esercizio in corso alla data
dell'iscrizione».
- Si trascrive il testo dell'art. 2217 del codice
civile:
«Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite
subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 435/2001 (Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 13 (Semplificazioni in materia di registrazione
dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di
contabilita' semplificata). - 1. I soggetti di cui all'art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni
ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta
dell'amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in
forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'art. 16
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973.
2. La fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli
effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei
beni ammortizzabili.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 695/1996 (Norme per la
semplificazione delle scritture contabili):
«Art. 2 (Registro dei beni ammortizzabili e bollettario
a madre e figlia). - 1. Le annotazioni da effettuare nel
registro dei beni ammortizzabili, di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli
inventari di cui all'art. 2217 del codice civile o, per i
soggetti indicati nell'art. 79 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro
degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
(*) Il comma 1 e' stato sostituito dal presente
decreto.
2. Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di
fatturazione e registrazione tramite il bollettario di cui
all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni attive non soggette
ad imposta sul valore aggiunto, possono essere annotate,
anche ai fini delle imposte sui redditi, nel suddetto
bollettario».
Note all'art. 66 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 79 (ora art. 66) del
TUIR vigente prima dell'entrata in vigore del decreto qui
pubblicato:
«Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa
dei soggetti che secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno
optato per il regime ordinario e' costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e
degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1,
conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese
documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e'
rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze
finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze
attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e
sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
2. (abrogato).
[3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a
condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e'
ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono
deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1] (*).
4. (abrogato).
[5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei
precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,
62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2
e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai
commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica
inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che
concorrono a formare il reddito di impresa pur non
risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri
di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art.
75] (*).
6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
determinato in misura inferiore a quello risultante dalla
applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80
per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di
tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che
rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente
articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
[7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio
e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma
dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 ottobre 1979, del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a
titolo di deduzione forfettaria delle spese non
documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali
dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12
milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a
150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e
fino a 180 milioni di lire] (*).
[8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per
quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime
imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua
di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo
avente massa complessiva a pieno carico non superiore a
3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per
ogni giorno di effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione
dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto
dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi
effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi delle relative bolle di
accompagnamento delle merci o, in caso di esonero
dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle
lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno
1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le
lettere di vettura devono essere conservate fino alla
scadenza del termine per l'accertamento] (*).
9. (soppresso)».
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 435/2001 (Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 13 (Semplificazioni in materia di registrazione
dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di
contabilita' semplificata). - 1. I soggetti di cui all'art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni
ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta
dell'amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in
forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'art. 16
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973.
2. La fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli
effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei
beni ammortizzabili.»
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 695/1996 (Norme per la
semplificazione delle scritture contabili):
«Art. 2 (Registro dei beni ammortizzabili e bollettario
a madre e figlia). - 1. Le annotazioni da effettuare nel
registro dei beni ammortizzabili, di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli
inventari di cui all'art. 2217 del codice civile o, per i
soggetti indicati nell'art. 79 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro
degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
2. Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di
fatturazione e registrazione tramite il bollettario di cui
all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni attive non soggette
ad imposta sul valore aggiunto, possono essere annotate,
anche ai fini delle imposte sui redditi, nel suddetto
bollettario».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro delle finanze 13 ottobre 1979 (Caratteristiche
della ricevuta fiscale e relative modalita' di rilascio da
parte di determinate categorie di contribuenti):
«Art. 1. - E' obbligatorio il rilascio di una ricevuta
fiscale per le seguenti operazioni:
a) somministrazioni di pasti e bevande, escluse
quelle di sole bevande e le somministrazioni rese in mense
aziendali, in mense popolari gestite direttamente da enti
pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, nonche'
quelle rese dagli esercizi indicati nel primo comma,
lettere b) e c) dell'art. 23 del decreto ministeriale
28 aprile 1976 di esecuzione della legge sulla disciplina
del commercio 11 giugno 1971, n. 426;
b) prestazioni alberghiere, comprese quelle rese da
complessi ricettivi complementari a carattere
turistico-sociale di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326.
La ricevuta fiscale deve essere emessa, da apposito
bollettario a ricalco «madre e figlia» conforme
sostanzialmente al modello allegato A, dal soggetto che
effettua l'operazione al momento di ultimazione della
prestazione e, nello stesso momento, la sezione «figlia»
deve essere consegnata al cliente.
La ricevuta fiscale, datata e numerata in ordine
progressivo e per anno solare, anche con l'adozione di
prefissi alfabetici o numerici di serie, deve essere
rilasciata per ciascuna prestazioni e deve contenere le
seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero
nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e
codice fiscale dell'emittente, nonche' ubicazione
dell'esercizio in cui viene svolta l'attivita';
2) natura, qualita' e quantita' dei servizi formanti
oggetto della prestazione;
3) ammontare del corrispettivo dovuto comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto.
(*) I commi 3, 5, 7 e 8 sono stati sostituiti dal
decreto qui pubblicato.
Se all'atto dell'emissione del documento, il
corrispettivo non sia pagato, in tutto o in parte, deve
esserne fatta menzione nel documento stesso.
Per le somministrazioni effettuate nei confronti di
soggetti diversi dal committente, in dipendenza di
contratti conclusi tra il prestatore del servizio ed il
committente, la ricevuta fiscale puo' contenere, in luogo
dell'ammontare del corrispettivo, i dati di identificazione
del committente del servizio e la sezione «figlia» deve
essere consegnata, in assenza del committente o di un suo
incaricato, ad uno dei soggetti nei cui confronti e' stata
effettuata la somministrazione».
- Si trascrive il testo dell'art. 56 della legge n.
298/1974 ( Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada):
«Art. 56 (Documentazione obbligatoria per il trasporto
di cose per conto di terzi). - Per ogni spedizione soggetta
a regime tariffario e' obbligatoria la compilazione di un
apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte
le indicazioni atte a consentire il controllo
sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le
modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione
di cui al successivo art. 66.
Il documento di cui al primo comma deve essere redatto
in almeno quattro esemplari dei quali:
il primo viene rilasciato al mittente;
il secondo accompagna la merce per essere consegnato
al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso
di trasporto;
il terzo deve essere conservato dal vettore per un
periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del
trasporto;
il quarto e' utilizzato per fini di controllo secondo
le modalita' che verranno stabilite con l'emanazione delle
norme di esecuzione di cui al successivo art. 66.
In caso di piu' trasporti dello stesso tipo effettuati
a navetta fra una determinata localita' di partenza e una
determinata localita' di destinazione puo' essere
prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai
diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello
stesso giorno.».
Nota all'art. 67:
- Si trascrive il testo dell'art. 81 (ora 67) del TUIR
vigente prima dell'entrata in vigore del decreto qui
pubblicato:
[«Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari
di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalita' sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche.](*).
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti,
nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano
chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od
acquisiti in data piu' recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
Note all'art. 79 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 60/1973:
«Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale). 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano
una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa,
sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50
per cento per le obbligazioni e titoli similari, con
scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
periodo sono emessi da societa' od enti, diversi dalle
banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso
ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati di Paesi
aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e
dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti
correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato»
di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico.
* Il comma 1 e' stato sostituito dal presente decreto.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso
delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai
percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai
soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento
ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero
assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei
titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e'
applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a
ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera
d) dello stesso art. 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista
l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
sono residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la predetta
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa
commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27
per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati con il
decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del
comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta
e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei
prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni
estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa
erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che
concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti
ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge
n. 546/1981 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e
sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli
autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da
aziende e istituti di credito nonche' di adeguamento della
misura dei canoni demaniali) come modificato dalla legge di
conversione n. 692/1981 e, da ultimo, dall'art. 12 del
decreto legislativo n. 461/1997:
«Art. 1. - All'art. 10-bis. della tariffa allegato A,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole "del codice civile" sono
aggiunte le parole "con indicazione dei proventi in
qualunque forma pattuiti".
La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente: "Come per le
cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le
cambiali di cui al presente articolo sono acquistate
dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso
titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro
controllate, controllanti o collegate, il bollo va
integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera
a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei
proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente
pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno
essere girate esclusivamente con la clausola `senza
garanzia' o `equivalenti'.".
Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento,
una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui
proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 6, comma
4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. La ritenuta
e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli sono
relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del citato testo
unico n. 917 del 1986;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, dell'art. 87 dello stesso testo unico n. 917 del
1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
comma 1 del predetto art. 87. La predetta ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti
esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
in ogni altro caso.
Le operazioni relative alla emissione, compresa
l'accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui
al comma precedente sono equiparate agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di
emissione e negoziazione di obbligazioni.».
Nota all'art. 80 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].».
Nota all'art. 82 del TUIR:
- Si trascrive il testo degli articoli 2357, 2357-bis e
2359-ter del codice civile:
«Art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni) (testo in
vigore dal 1° gennaio 2004). - La societa' non puo'
acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la
decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal
fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
debbono essere alienate secondo modalita' da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In
mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli acquisti fatti per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«La societa' non puo' acquistare azioni proprie se non
nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la
decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal
fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
debbono essere alienate secondo modalita' da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In
mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli acquisti fatti per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona.»).
«Art. 2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie
azioni) (testo in vigore dal 1° gennaio 2004). - Le
limitazioni contenute nell'art. 2357 non si applicano
quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea
di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e
annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni
interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione
o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il
soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si
tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il
limite della decima parte del capitale per effetto di
acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
penultimo comma dell'art. 2357, ma il termine entro il
quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non
si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea
di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e
annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni
interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di
fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il
soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si
tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il
limite della decima parte del capitale per effetto di
acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine
entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre
anni.»).
«Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni
o quote della societa' controllante) (testo in vigore dal
1° gennaio 2004). - Le azioni o quote acquistate in
violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate
secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un
anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri
indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci
devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo
comma.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art.
2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da
determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro
acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri
indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda,
gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la
riduzione sia disposta dal tribunale secondo il
procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.»).
- Si trascrive il testo dell'art. 121 del decreto
legislativo n. 58/1998 (testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche).
- 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del codice
civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i
limiti indicati nell'art. 120, commi 2 e 3, la societa' che
ha superato il limite successivamente non puo' esercitare
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e
deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha
superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il
termine previsto la sospensione del diritto di voto si
estende all'intera partecipazione. Se non e' possibile
accertare quale delle due societa' ha superato il limite
successivamente, la sospensione del diritto di voto e
l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo
loro diverso accordo.
2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1
e' elevato al cinque per cento a condizione che il
superamento del due per cento da parte di entrambe le
societa' abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa' interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore
al due per cento del capitale in una societa' con azioni
quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono
acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una
societa' con azioni quotate controllata dal primo. In caso
di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni
eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non e'
possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il
limite successivamente, la sospensione del diritto di voto
si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera
b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti
ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
di acquisto diretta a conseguire almeno il sessanta per
cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma
5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB
entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.».
Nota all'art. 84 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2425 del codice
civile:
«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con
separata indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17+ -17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche
(18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20
- 21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D +
- E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».
Note all'art. 88 del TUIR:
- La legge n. 97/1994 reca «Nuove disposizioni per le
zone montane» ed e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 1994, n. 32, supplemento ordinario.
- Il testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 218/1978 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146, supplemento ordinario.
Note all'art. 98 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 115, della
legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
«115. Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo
sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo
periodo del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli interessi
passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del
predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.»).
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 87/1992 (Attuazione della direttiva n.
86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in
materia di pubblicita' dei documenti contabili delle
succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro):
«Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario
previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art.
25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche'
alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie
indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti
previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di
esclusione dall'applicazione del presente decreto con
particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di
carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche
di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di
assunzione di partecipazioni al fine di successivi
smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita'
finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti
previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e
finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina
della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB).».
Note all'art. 100 del TUIR:
- Il decreto legislativo n. 490/1999, di emanazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento
ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 2:
«Art. 2 (Patrimonio storico, artistico,
demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico,
librario). - 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di
questo titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, o
demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico
o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1,
lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i
documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le
stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o
storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici,
aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o
storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico.
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma
1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza
storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a
privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti
pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle
biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle
indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i
beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo,
a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
1409/1963, recante «Norme relative all'ordinamento ed al
personale degli Archivi di Stato», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1963, n. 285.
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 101 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2426 del codice
civile:
«Art 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle valutazioni
devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
8-bis) le attivita' e le passivita' in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in
valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento
del loro acquisto o a quello inferiore alla data di
chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi
durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: «primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli
articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli «primo
entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie.».
Nota all'art. 102 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 21 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.
641/1972, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa
delle tasse sulle concessioni governative):
=====================================================================
| Indicazione degli atti |
Articolo| soggetti a tassa |Ammontare delle tasse in lire
=====================================================================
|Licenza o documento |
|sostitutivo per l'impiego di |
|apparecchiature terminali per |
|il servizio radiomobili |
|pubblico terrestre di |
|comunicazione (art. 318 del |
|decreto del Presidente della |
|Repubblica 29 marzo 1973, n. |
|156 e art. 3 del decreto-legge|
|13 maggio 1991, n. 151, |
|convertito, con modificazioni,|
|dalla legge 12 luglio 1991, n.|
|202): per ogni mese di |
21 1. |utenza: |
---------------------------------------------------------------------
| a) utenze residenziali....|10.000
---------------------------------------------------------------------
| b) utenze affari.... |25.000
Nota all'art. 105 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2117 del codice
civile:
«Art. 2117 (Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza). - I fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche
senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono
essere distratti dal fine al quale sono destinati e non
possono formare oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.».
Nota all'art. 106 del TUIR:
- Per il d. lgs. n. 87/1992, vedi nelle note all'art.
98 del TUIR.
Nota all'art. 109 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2554 del codice
civile:
«Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102.».
Nota all'art. 111 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo n. 173/1997 (Attuazione della direttiva
91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle
imprese di assicurazione).
«Art. 38 (Riserve tecniche allorche' il rischio
dell'investimento e' sopportato dagli assicurati e riserve
derivanti dalla gestione dei fondi pensione). - 1. La
classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche
costituite per coprire gli impegni derivanti
dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene
determinato in funzione di investimenti per i quali
l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un
indice. In nota integrativa e' indicato l'ammontare delle
riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto,
evidenziando altresi' l'importo delle corrispondenti
riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli
assicurati.
2. La classe D.II del passivo comprende le riserve
tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla
gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono
fornite le informazioni di dettaglio di cui all'art. 2 del
presente decreto.
3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai
commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di
mortalita', spese o altri rischi, quali le prestazioni
garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti,
devono essere comprese nella voce C.II.1 "riserve
matematiche".».
Note all'art. 112 del TUIR:
- Per l'art. 1 del decreto legislativo n. 87/1992, vedi
nelle note all'art. 98 del TUIR. Si trascrive il testo
degli articoli 15, 18, 20 e 21:
«Art. 15 (Principi generali). - 1. Le valutazioni sono
effettuate conformemente ai seguenti principi:
a) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro;
b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attivita'; in
particolare:
1) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto;
2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
3) si tiene conto dei deprezzamenti sia che
l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;
c) le attivita' e le passivita' in bilancio e «fuori
bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le
attivita' e le passivita' tra loro collegate sono valutate
in modo coerente.
2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al
principio di cui al comma 1, lettera a), purche' nella nota
integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua
influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato
economico.
3. E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi e
indicati gli importi di tali rettifiche e accantonamenti».
«Art. 18 (Immobilizzazioni finanziarie). - 1. Le
immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di
acquisto. Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare
loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche
conto:
a) per le immobilizzazioni rappresentate da titoli
quotati in mercati organizzati, delle relative quotazioni;
b) per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del
mercato.
2. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie
diverse dalle partecipazioni e' obbligatoria nel caso di
deterioramento duraturo della situazione di solvibilita'
dell'emittente nonche' della capacita' di rimborso del
debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le
partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la
perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19 che risultino
iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto
dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di
redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e'
motivata nella nota integrativa.
3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in
mercati organizzati, che rappresentano operazioni «fuori
bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i
criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali
valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
4. Le svalutazioni effettuate ai sensi dei commi
precedenti non possono essere mantenute, se sono venuti
meno i motivi che le hanno originate.
5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2, le
immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli a
reddito fisso il cui costo di acquisto sia superiore al
valore di rimborso possono essere svalutate, in deroga
all'art. 13, comma 2, lettera b), per un importo
corrispondente a tale differenza. L'ammontare della
svalutazione e' imputato al conto economico in unica
soluzione. Non si applica la disposizione del comma 4 del
presente articolo».
«Art. 20 (Attivita' che non costituiscono
immobilizzazioni). - 1. I titoli che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati
organizzati sono valutati secondo uno dei due seguenti
criteri:
a) al minor valore tra il costo di acquisto e il
valore di mercato;
b) al valore di mercato; l'importo delle
rivalutazioni e' indicato nella nota integrativa.
2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie e che non sono quotati in mercati organizzati
sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono
oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore
al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del
mercato e delle perdite di valore determinate secondo il
criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5.
3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in
mercati organizzati, che rappresentano operazioni «fuori
bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i
criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali
valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
4. I crediti sono valutati secondo il valore
presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche
conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:
a) alla situazione di solvibilita' dei debitori;
b) alla situazione di difficolta' nel servizio del
debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.
5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione
di cui al comma precedente puo' inoltre tenersi conto di
andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee
di crediti. Le relative svalutazioni possono essere
determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma
precedente, anche in modo forfettario; il loro importo e'
indicato nella nota integrativa.
6. E' ammessa la costituzione di fondi nel passivo
dello stato patrimoniale, purche' tali fondi siano
destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali sui
crediti.
7. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si
applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che
comportano l'assunzione di rischi di credito.
8. Per la valutazione di attivita' diverse da quelle
indicate nei commi precedenti e che non costituiscono
immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel presente articolo.
9. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente
articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno
i motivi che le hanno originate».
«Art. 21 (Operazioni in valuta). - 1. Le attivita' e le
passivita' denominate in valuta sono valutate al tasso di
cambio a pronti corrente alla data di chiusura
dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie, materiali
e immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne'
specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine
possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla
data del loro acquisto.
2. Le operazioni in valuta «fuori bilancio» sono
valutate:
a) al tasso di cambio a pronti corrente alla data di
chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a
pronti non ancora regolate;
b) al tasso di cambio a termine corrente alla
suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di
operazioni a termine.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2,
lettera e), la differenza tra il valore corrente,
determinato ai sensi dei commi precedenti, degli elementi
dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori
bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e
operazioni e' inclusa nel conto economico a norma dell'art.
14, comma 1, lettera b).».
Nota all'art. 113 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del
decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993.
Note all'art. 115 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2346 del codice
civile:
«Art. 2346 (Emissione delle azioni). La partecipazione
sociale e' rappresentata da azioni; salvo diversa
disposizione di leggi speciali lo statuto puo' escludere
l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione
di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di
ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale
sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni
a tutte le azioni emesse dalla societa'.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle
azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si
applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale
delle azioni emesse.
A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta
e per un valore non superiore a quello del suo
conferimento. L'atto costitutivo puo' prevedere una diversa
assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti puo' essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del
capitale sociale.
Resta salva la possibilita' che la societa', a seguito
dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o
servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il
voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso
lo statuto ne disciplina le modalita' e condizioni di
emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso
di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge
di circolazione.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«Art. 2346. (Emissione delle azioni). Le azioni non
possono emettersi per somma inferiore al loro valore
nominale.»
- Si trascrive il testo dell'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
contenente il testo unico in materia di imposte sul
reddito:
«Art. 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
diversi dalle persone fisiche). - Alla rettifica delle
dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto
agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui
redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo
imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per
quanto concerne il reddito complessivo imponibile si
applicano le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del
caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai
fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598 concernenti la determinazione del
reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle
societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone
giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si
applicano le disposizioni del primo comma del presente
articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o
associazioni equiparate.».
Note all'art. 117 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«Art.2359. (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
Note all'art. 118 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
contenente il testo unico in materia di riscossione delle
imposte sul reddito:
«Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo). - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
3. [Comma soppresso dall'art. 11, decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.].
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
43-bis.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legge
2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di
acconto delle imposte sui redditi, determinazione
forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita'
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154:
«Art. 4. - 1. [Comma abrogato dall'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435].
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la
sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si
applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe
le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto
delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di
acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima
rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto
sulla base della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
complessivamente versato non e' inferiore alla somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla
dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla
dichiarazione dei redditi possono essere computate in
diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche
dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello
della seconda rata.
3-bis. [comma abrogato dall'art. 78, legge 30 dicembre
1991, n. 413]
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non
coincide con l'anno solare le predette disposizioni si
applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla
data suindicata non siano scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente.».
Nota all'art. 120 del TUIR:
- Per il testo dell'art. 2346 del codice civile, vedi
note all'art. 115 del TUIR.
Nota all'art. 121 del TUIR:
- Per l'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997,
vedi nelle note all'art. 80 del TUIR.
Nota all'art. 123 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600/1973, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi.
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della
richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per
cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma».
Nota all'art. 124 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge n.
212/2000, recante disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente:
«Art. 11 (Interpello del contribuente). - 1. Ciascun
contribuente puo' inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di
interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria,
scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza di interpello, e
limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al
contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il
comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in
difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del
periodo precedente, e' nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta
dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
sensi dell'art. 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle
materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e
dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della
amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.».
Nota all'art. 127 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600/1973, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi:
«Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
Nota all'art. 130 del TUIR:
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, vedi
le note all'art. 117 del TUIR.
Nota all'art. 131 del TUIR:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, vedi nelle note all'art. 118 del TUIR.
Note all'art. 132 del TUIR:
- Il decreto legislativo n. 58/1998 contiene il testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52.
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 212/2000,
vedi nelle note all'art. 124 del TUIR.
Note all'art. 143 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 2195 del codice
civile:
«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 7, del
decreto legislativo n. 502/1992:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 7. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i
principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le
regioni e le unita' sanitarie locali per quanto di propria
competenza adottano i provvedimenti necessari per la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente
decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle
istituzioni, sulla modalita' di pagamento a prestazione e
sull'adozione del sistema di verifica e revisione della
qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni
erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui
agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli
operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un
triennio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
Nota all'art. 144 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n.
222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in
Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi):
«Art. 26. - Gli istituti religiosi, le loro province e
case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei
propri membri che presti continuativamente opera in
attivita' commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini
della determinazione del reddito di impresa, se inerente
alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e
oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di
quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del
limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte
dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto
nazionale di previdenza sociale.
Con decreto del Ministro delle finanze e' determinata
la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali
deduzioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in
vigore delle presenti norme.».
Note all'art. 148 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n.
287/1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi.):
«Art. 3 (Rilascio delle
autorizzazioni). - 1. L'apertura e il trasferimento di sede
degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti
e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal
sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato
l'esercizio, sentito il parere della commissione competente
ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e
parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a
condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di
cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il
sindaco accerta la conformita' del locale ai criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si
riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia
possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta
l'adeguata sorvergliabilita' dei locali oggetto di
concessione edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello del rilascio, e'
automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e
si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art.
4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i
comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le
autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a
particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo
aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi
dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale
- fissano periodicamente criteri e parametri atti a
determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili
nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono
fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto
conto anche del reddito della popolazione residente e di
quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini
di consumo extradomestico.
5. Il comune, in conformita' ai criteri e ai parametri
di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai
sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per
singole zone del territorio comunale, le condizioni per il
rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4
non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni
concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,
locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta
di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le
cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di
bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica e igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva
l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e
prescrizioni violate.».
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 190, della
legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica.):
«190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta'
sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
un organismo di controllo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2532 del codice
civile:
«Art. 2532 (Recesso del socio). - Il socio cooperatore
puo' recedere dalla societa' nei casi previsti dalla legge
e dall'atto costitutivo. Il recesso non puo' essere
parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla societa'. Gli amministratori devono
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non
sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori
devono darne immediata comunicazione al socio, che entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo'
proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto
sociale dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto
costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti
mutualistici tra socio e societa' il recesso ha effetto con
la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi
prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
successivo.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«Art. 2532 (Assemblee). - Nelle assemblee hanno diritto
di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi
nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della
quota o il numero delle azioni.
Tuttavia nelle societa' cooperative con partecipazione
di persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire a
queste piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione
all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero
dei loro membri.
Le maggioranze richieste per la regolarita' della
costituzione delle assemblee e per la validita' delle
deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti
spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo' determinare le
maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 236.
Il voto puo' essere dato per corrispondenza, se cio' e'
ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di
convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la
deliberazione proposta.».
Note all'art. 154 del TUIR.
- Si trascrive il testo degli articoli 139, 140 e 149
del decreto legislativo n. 490/1999 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352.):
«Art. 139 (Beni soggetti a tutela). - 1. Sono soggetti
alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro
notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a
norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono
per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e
cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili
al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze».
«Art. 140 (Elenchi). - 1. Dei beni indicati alle
lettere a) e b) e delle localita' indicate alle lettere c)
e d) dell'art. 139 le regioni compilano su base provinciale
due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di
notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi e' affidata a una
commissione istituita in ciascuna provincia con
provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed e'
composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai
sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno
parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed
architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un
esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo
forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia
ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle
localita' da tutelare.
5. Le proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico delle diverse localita' contenute negli
elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga
determinata dalla commissione sono pubblicati per un
periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati della Provincia e depositati presso i
competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli
elenchi e' altresi' data contestualmente notizia su almeno
due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente
interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione
nazionale».
«Art. 149 (Piani territoriali paesistici). - 1. Le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale il territorio includente i beni
ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di
piani territoriali paesistici o di piani
urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di
salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1
e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle
lettere c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi
previsti dall'art. 140 e dall'art. 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti
previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione,
puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei
beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano
stati comunque compromessi.».
- Il decreto-legge n. 312/1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, contiene
disposizioni per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale.
Note all'art. 155 TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 8-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):
«Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni
all'esportazione). - Sono assimilate alle cessioni
all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di
attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di
salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla
demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge
11 febbraio 1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i
satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di
personalita' giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di
navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti
internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di
beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture
destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed
escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il
vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di
bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,
manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione,
assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e
noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle
lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro
componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le
prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi
di cui alle lettere a) e b).
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con
riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi
delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per
gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
dell'impresa.».
- Il decreto legge n. 457/1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
contiene disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, vedi
nelle note all'art. 117 TUIR.
Nota all'art. 158 TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 145, comma 66, della
legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge
finanziaria 2001]):
«66. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini
dell'applicazione del trattamento fiscale previsto
dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante
dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro
internazionale e' compresa la plusvalenza realizzata
mediante la cessione della nave a condizione che la stessa
sia rimasta iscritta nel registro internazionale,
anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di
almeno tre anni.».
Note all'art. 162 TUIR:
- Il decreto legislativo n. 446/1997 contiene
disposizioni relative all'istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
- La legge n. 135/1997 contiene disposizioni in materia
di disciplina della professione di raccomandatario
marittimo.
- La legge n. 478/1968 contiene disposizioni
riguardanti l'ordinamento della professione di mediatore
marittimo.
Nota all'art. 167 del TUIR:
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 212/2000,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, vedi nelle note all'art. 124 TUIR.
Note all'art. 168 del TUIR:
- Per il testo dell'art. 8-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), vedi nelle
note all'art. 155 TUIR.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 400/1988, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 171 del TUIR:
- Si trascrive il testo degli articoli 2500-septies e
2500-octies del codice civile:
«Art. 2500-septies (Trasformazione eterogenea da
societa' di capitali). - Le societa' disciplinate nei
capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in
consorzi, societa' consortili, societa' cooperative,
comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e
fondazioni.
Si applica l'art. 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto
favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque
con il consenso dei soci che assumono responsabilita'
illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione
produce gli effetti che il capo II del titolo II del libro
primo ricollega all'atto di fondazione o alla volonta' del
fondatore».
«Art. 2500-octies (Trasformazione eterogenea in
societa' di capitali). - I consorzi, le societa'
consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni
riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una
delle societa' disciplinate nei capi V, VI e VII del
presente titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta,
nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende
all'unanimita'; nelle societa' consortili e nelle
associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o
dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in societa' di
capitali puo' essere esclusa dall'atto costitutivo o, per
determinate categorie di associazioni, dalla legge; non e'
comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto
contributi pubblici oppure liberalita' e oblazioni del
pubblico. Il capitale sociale della societa' risultante
dalla trasformazione e' diviso in parti uguali fra gli
associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in societa' di capitali
e' disposta dall'autorita' governativa, su proposta
dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate
secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in
mancanza, dell'art. 31.».
Note all'art. 172 del TUIR:
- Si trascrive il testo degli articoli 2501-quater,
2425 e 2504-bis del codice civile:
«Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa'.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato
nel primo comma».
Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con
separata indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17+ - 17-bis).
D) rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche
(18 - 19).
E) proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie
(20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + -
E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».
«Art. 2504-bis (Effetti della fusioni). - La societa'
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504.
Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia
essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma
dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
e le passivita' sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione
medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
numero 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
devono altresi' essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle
attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
alla fusione e la relazione di cui
all'articolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova
societa' di capitali ovvero mediante incorporazione in una
societa' di capitali non libera i soci a responsabilita'
illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
rispettive societa' partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso».
(Testo degli articoli 2501-quater, 2425 e 2504-bis del
codice civile in vigore fino al 31 dicembre 2003:
«Art.2501-quater (Relazione degli amministratori). -
Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
devono redigere una relazione la quale illustri e
giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il
progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio
delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali
difficolta' di valutazione».
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| «Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con
separata indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti.
Totale.
D) rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche.
E) proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie.
Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) [abrogato];
24) [abrogato];
25) [abrogato];
26) utile (perdita) dell'esercizio».
«Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa'
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' estinte.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis,
numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche
anteriori.».
Note all'art. 173 del TUIR:
- Si trascrive il testo degli articoli 2506-bis,
2506-ter, 2506-quater e 2501-ter del codice civile:
«Art. 2506-bis (Progetto di scissione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige un progetto dal quale devono risultare i dati
indicati nel primo comma dell'art. 2501-ter ed inoltre
l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e
dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e'
desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione
dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito
tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del
patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi' come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di
cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e'
solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa'
trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e'
desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo
caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa'
scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita'
solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio
netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote delle societa'
beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione
delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro
quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo
deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la
scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per
un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri
previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e'
posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma
dell'ultimo comma dell'art. 2501-ter».
«Art. 2506-ter (Norme applicabili). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige la situazione patrimoniale e la relazione
illustrativa in conformita' agli art. 2501-quater e
2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre
illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella societa' scissa.
Si applica alla scissione l'art. 2501-sexies; la
relazione ivi prevista non e' richiesta quando la scissione
avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove
societa' e non siano previsti criteri di attribuzione delle
azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
societa' partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresi' applicabili alla scissione gli
articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis,
2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i
riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli
s'intendono riferiti anche alla scissione.».
«Art. 2506-quater (Effetti della scissione). - La
scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto
di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui
sono iscritte le societa' beneficiarie; puo' essere
tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso
di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per
gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-ter, numeri 5) e
6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si
applica il quarto comma dell'art. 2504-bis.
Qualunque societa' beneficiaria puo' effettuare gli
adempimenti pubblicitari relativi alla societa' scissa.
Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei
limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa
assegnato o rimasto, dei debiti della societa' scissa non
soddisfatti dalla societa' cui fanno carico».
«Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime.».
(Testo dell'art. 2501-ter in vigore fino al 31 dicembre
2003:
«Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
devono redigere la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro
mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e' depositato
nella sede della societa'.
La situazione patrimoniale e' redatta con l'osservanza
delle norme sul bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato
nel primo comma.»).
- Si trascrive il testo dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno
facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti
di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
previste e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e
notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.».
Note all'art. 175 del TUIR:
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi la nota
all'art. 98 del TUIR.
Note all'art. 176 del TUIR:
- Per l'art. 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973, vedi la nota all'art. 123 del TUIR.
Note all'art. 176 del TUIR:
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi la nota
all'art. 98 del TUIR.
Note all'art. 178 del TUIR:
- La direttiva del Consiglio 90/434/CEE del 23 luglio
1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle
fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli
scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri
diversi, e' stata pubblicata nella G.U.C.E. del 20 agosto
1990, n. L 225 ed e' entrata in vigore il 30 luglio 1990.
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi la nota
all'art. 98 del TUIR.
Note all'art. 179 del TUIR:
- Per la direttiva del Consiglio 90/434/CEE del
23 luglio 1990, vedi nota all'art. 178 del TUIR.
Note all'art. 182 del TUIR:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 177, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo e'
determinato forfettariamente e in relazione all'attivita'
prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di
seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato
dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA, nonche' di quelli non
concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi
di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:
75 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 61 per
cento;
c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.»
- Si trascrive il testo dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972:
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
- 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si
e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente
articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio
del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in
via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia
apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle
imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 191 del TUIR:
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
601/1973, recante disciplina delle agevolazioni tributarie,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, S.O. n. 2.
|
| Art. 2. Norme di coordinamento
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 26-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.»; b) nell'articolo 27, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico qualora l'associante determini il reddito di impresa ai sensi dell'articolo 66 del medesimo testo unico. 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista al comma 1 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. 2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico. 3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti e' a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65. La ritenuta dei periodi precedenti e' operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.»; c) all'articolo 27-bis i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se: a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea; c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato della predetta direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel comma 1 nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.»; d) all'articolo 27-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.»; e) all'articolo 37-bis, comma 3: 1) alla lettera f) dopo le parole «incluse le valutazioni» sono inserite le seguenti: «e le classificazioni di bilancio»; 2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.». 2. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.»; 3) al comma 4, nel primo periodo le parole: «Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta sostituiva di cui al comma 2 e' corrisposta»; b) all'articolo 7, comma 3, lettera d), le parole: «non negoziate in mercati regolamentati» sono sostituite dalle seguenti: «qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi». 3. Nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non modificate in conseguenza del presente decreto, i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del medesimo testo unico recanti la numerazione vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il medesimo decreto. 4. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata in vigore del medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente decreto.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo degli articoli 26-bis, 27, 27-bis, e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973: «Art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'art. 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 2. Qualora i rapporti di cui all'art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso art. 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto». «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico. 2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente. 3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi. 5. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma . La ritenuta non e' operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745». «Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, se: a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva 435/90/CEE del 23 luglio 1990 del Consiglio; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea; c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato della predetta direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel comma 1 nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1. 3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. 4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413». «Art. 27-ter (Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.). - 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 4428 novembre 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'art. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. 3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono: a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione. 5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva. 6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'art. 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non e' applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano: a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 27-bis; b) una certificazione delle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi. 7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. 8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a: a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo; b) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6; d) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1. 9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), e puo' essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purche' da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto.». - Per il testo dell'art. 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, vedi nelle note all'art. 123 del TUIR. - La direttiva del Consiglio n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 20 agosto 1990, n. L 225 ed e' entrata in vigore il 30 luglio 1990. - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 467/1997, concernente riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge n. 662/1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.: «Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. [Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'art. 81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma]. 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. 3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'art. 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6. 4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, vedi nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Abrogazioni
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed il comma 3 dell'articolo 131. 2. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003. 3. E' abrogato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Per i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli corrisposti a favore di soci qualificati e di loro parti correlate, maturati nei periodi di imposta dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano limitatamente alla quota di detti proventi corrispondente al rapporto tra finanziamenti erogati o garantiti non eccedenti la soglia prevista nell'articolo 98 e l'intero importo dei finanziamenti erogati o garantiti. Per l'eventuale prelievo del 20 per cento effettuato dal sostituto d'imposta che eccede l'importo che deriva dall'applicazione delle disposizioni del periodo precedente spetta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Note all'art. 3: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, vedi note alle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli da 1 a 6 del decreto legislativo n. 358/1997, concernente riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni: «Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento). - 1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19 per cento. La presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti dall'art. 125 del medesimo testo unico, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta. 2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere piu' operazioni, l'opzione puo' riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole operazioni. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta. L'imposta sostitutiva e' applicata con l'aliquota del 19 per cento sulle plusvalenze determinate secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate dalle societa' di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento». «Art. 2 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale e' stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta sostitutiva non da' diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente gia' assolte. 2. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi. 3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi». «Art. 3 (Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'art. 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non residente nel territorio stesso. 3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed e' fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, e' disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del predetto testo unico assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo». «Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1 del presente decreto. L'opzione puo' essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni. 3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita». «Art. 5 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente. 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento». «Art. 6 (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa). - 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa' si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto: a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, concernente le modalita' di applicazione della imposta sostitutiva, nonche' ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto; b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente; c) delle svalutazioni nonche' delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la societa' incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla societa' stessa e dai precedenti possessori. 4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di societa' attualmente vigenti». - Il decreto legislativo n. 466/1997 recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge n. 662/1996 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, S.O. - Si trascrive il testo dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4,del decreto legge n. 323/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425/1996: «Art. 7 (Redditi di capitale). - 1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attivita' produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonche' da parte di societa' semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto e' tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito. 2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non e' finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non puo' essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori e' equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi e' dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate. 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2». - Il decreto legislativo n. 241/1997 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
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| Art. 4. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia: a) resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti fino al 30 aprile 2004; b) per il primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione di cui all'articolo 98 del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del medesimo articolo e' fissato nella misura di cinque a uno; c) non rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 87 ed all'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente; d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003; e) le norme di cui al capo VI del titolo II del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano ai periodi di imposta che iniziano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto; f) l'eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui all'articolo 68, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, ancora non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al 2003 puo' essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale di cui al medesimo comma; g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, gia' posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, il requisito di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico, come modificate dal presente decreto, il medesimo requisito sussiste se ne e' effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta; h) le disposizioni dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati: 1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto; 2) nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data; i) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 109, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Dalla predetta data e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto dall'ente o societa' controllante secondo le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle societa' singolarmente considerate; m) le opzioni di cui agli articoli 117 e 130 del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere revocate con effetto dagli esercizi relativamente ai quali le norme per la determinazione del reddito d'impresa sono adeguate ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE), n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; n) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle societa', la misura dell'acconto e' aumentata dal 99 al 102,5 per cento; o) il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato delle remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e l'applicabilita' delle ritenute previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione del reddito imponibile dell'associante in base alle norme del citato testo unico delle imposte sui redditi prima delle modifiche recate dal presente decreto per le quali rimane il previgente regime fiscale; p) per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo di imposta antecedente a quello cui si applicano le disposizioni dell'articolo 1 continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; ai fini dell'applicazione delle lettere c) e d), le stesse si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003; q) fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verra' attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le societa' e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto. 2. Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 358/1997 (Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni): «Art. 6 (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa). - 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa' si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto: a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, concernente le modalita' di applicazione della imposta sostitutiva, nonche' ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto; b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente; c) delle svalutazioni nonche' delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la societa' incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla societa' stessa e dai precedenti possessori. 4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di societa' attualmente vigenti». - Il decreto legislativo n. 6/2003 recante «Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17, S.O. - Per l'art. 2426 del codice civile, vedi la nota all'art. 101 del TUIR. - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati». - Il Reg. (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 11 settembre 2002, n. L 243, e' entrato in vigore il 14 settembre 2002. - Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973: «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico. 2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente. 3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi. 5. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma . La ritenuta non e' operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745». - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 209/2002 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 2002 e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: «Art. 1 (Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212: a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in societa' non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto: 1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali; 2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente de-ducibili; a-bis) per le partecipazioni in societa' non residenti la deducibilita' fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), e' determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi; c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione e' pari al saggio degli interessi legali». - Per l'art. 3 della legge n. 80/2003, vedi nelle note alle premesse.
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