Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA |
ORDINANZA 13 gennaio 2004 |
Proroga del termine di scadenza della attivita' di certificazione da parte di ogni detentore della propria consistenza di stalla registrata nella Anagrafe nazionale bovina. |
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Il commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe nazionale bovina
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recanti disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro toscano; Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario dell'11 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga del mandato commissariale del 7 aprile 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga del mandato commissariale del 19 dicembre 2003; Tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili sia della veridicita' che della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata ed in uscita dall'azienda e che si rende necessario conseguire il definitivo e puntuale allineamento dei contenuti informativi registrati nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe bovina con l'effettiva consistenza degli allevamenti stessi; Considerato che con accordo sottoscritto il 15 maggio 2002 da tutte le parti rappresentate nel Comitato di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e' stato stabilito un preciso e condiviso calendario operativo che prevedeva l'allineamento della consistenza di stalla nella BDN entro il 31 ottobre 2002; Tenuto conto che l'attuazione di tale accordo ha fatto riscontrare difficolta' operative tali che tuttora non risulta totalmente conseguito il predetto allineamento dei dati; Considerato che gli interventi tecnico-organizzativi promossi e posti in essere consentono oggi di eseguire le operazioni di allineamento con le modalita' previste dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 2002; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe nazionale bovina sulla certificazione da parte di ogni detentore della propria consistenza di stalla registrata nella Anagrafe nazionale bovina del 19 giugno 2003. che stabilisce il periodo dal 15 luglio 2003 al 15 novembre 2003 per l'attivita' di certificazione; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe nazionale bovina inerente la proroga al 31 dicembre 2003 dei termini di scadenza delle attivita' di certificazione da parte di ogni detentore della propria consistenza di stalla registrata nella Anagrafe nazionale bovina, emessa in data novembre 2003; Considerata la richiesta di proroga avanzata dal coordinatore del sottogruppo interregionale per i servizi veterinari del 14 novembre 2003; Considerato che al 31 dicembre 2003 l'attivita' di certificazione non risulta in linea con la tempistica prevista dall'ordinanza del 19 giugno 2003; Ordina: Art. 1.
Proroga del termine di scadenza della attivita' di riscontro della consistenza della BDN con la situazione di stalla. 1. Il termine di scadenza dell'attivita' di verifica della Banca dati nazionale con la situazione di stalla e' prorogato al 29 febbraio 2004. |
| Art. 2. Disposizioni finali
1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe nazionale bovina del 19 giugno 2003, al termine del periodo previsto per l'esecuzione dell'attivita' di verifica della consistenza delle BDN con la situazione di stalla, si dovra' procedere ai seguenti adempimenti: a) a carico del Centro servizi nazionale e' posto l'obbligo di produrre e consegnare, per ogni regione, la lista di tutte le posizioni per le quali non risulti effettuata l'attivita' di verifica entro il 1° marzo 2004; b) i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali, sulla base delle risultanze acquisite dagli elaborati predisposti dal CSN di cui al precedente punto a), notificano ai responsabili detentori delle posizioni di cui sopra la situazione presente in BDN entro il termine del 15 marzo 2004, invitandoli alla verifica dei dati contenuti entro quindici giorni dalla ricezione; c) laddove entro quindici giorni dalla notifica i responsabili detentori non abbiano provveduto a comunicare variazioni, i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali provvederanno ad effettuare d'ufficio, sulla base delle risultanze acquisite dagli elaborati predisposti dal CSN di cui al precedente punto a), la validazione di tutte le posizioni ancora non riscontrate; d) per le attivita' di cui al precedente punto b), i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione degli organismi di cui all'art. 14 del decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002. Roma, 13 gennaio 2004 Il commissario straordinario: Cursi |
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