Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 16 gennaio 2004, n. 5 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2594): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'ambiente e territorio (Matteoli), dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri) il 20 novembre 2003. Assegnato alle commissioni riunite 13ª (Ambiente) e 8ª (lavori pubblici), in sede referente, il 20 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 25 novembre 2003. Esaminato dalle commissioni riunite 13ª e 8ª il 26 novembre 2003; il 3, 4, 9 dicembre 2003. Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 26 novembre 2003. Esaminato in aula ed approvato il 9 dicembre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4548): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 dicembre 2003 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, IX e della Commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione l'11, 15, 16 dicembre 2003. Esaminato in aula il 17, 18 dicembre 2003; il 13 gennaio 2004 ed approvato il 14 gennaio 2004.
Avvertenza: Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 315
All'articolo 1: al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,".
All'articolo 2: al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,"; al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione," sono sostituite dalle seguenti: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,".
All'articolo 4: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Ad uso esclusivo interno della Societa' Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilita' della rete ferroviaria italiana, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita' di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' indicati al comma 1"". |
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